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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2024, n. 7889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7889 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6968 del 2024 avente ad oggetto : Differenze retributive, vertente
TRA
rapp.ta e dif. dall'Avv. Michela Izzo, avv.p Gennaro Masiello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.Francesco Controparte_1 Lembo e dall'avv. Annalisa Intorcia RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come dai rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 la ricorrente agiva nei confronti della CP_2
dinanzi questo Tribunale chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti:
[...]
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per
l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018; - per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 4646,4 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari...”.
In punto di fatto la ricorrente dipendente della resistente affermava di prestare servizio quale collaboratore professionale sanitario infermiere CTG. D6 osservando turni , svolgendo lavoro in giorni festivi infrasettimanali negli anni dal 2015 al 2020 .
In diritto richiamava gli artt. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001 e 44 del C.C.N.L. 01/09/1995 comma 12, Si è costituita la resistente che dedotto la decadenza e l'infondatezza nel merito chiedendo :” - in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di
1 giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizi
A seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata. A parere di chi scrive non può ritenersi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, atteso che la norma in questione non prevede decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare al più venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista.
Trattandosi poi di norma eccezionale la decadenza va testualmente prevista .
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta. La ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L . 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali .
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore . La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" . La seconda, invece ,per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
2 Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale la ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
3 La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015) L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Tanto premesso in diritto in fatto la resistente assume che la parte non avrebbe allegato né lo svolgimento di attività nelle giornate festive, né provato di averle svolte . Al riguardo si evidenzia che la parte ricorrente ha depositato i cartellini in cui sono indicate le giornate lavorate ed i turni osservati.
Del pari la parte resistente ha prodotto la medesima documentazione ed anzi ha depositato quelli relativi al 2022 non depositati dalla . Pt_1
Dalla lettura degli stessi emerge lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi. Sostiene inoltre la resistente che dall'esame dei turni mensili osservati dalle ricorrenti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbe goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire e che non avrebbero lavorato per un numero di ore superiori gli altri lavoratori non turnisti.
Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva .
4 Da detti prospetti non si comprende poi quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre, non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata nè che siano stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non hanno funzione solutoria . Cont D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata. Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario , nel mentre la norma lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile) . Cont Esaminando nello specifico i mesi in cui l' afferma di avere fatto fruire al dipendente un numero di riposi pari o addirittura superiore a quelli dovuti deve rilevarsi che tali giornate come già in precedenza precisato costituiscono la normale articolazione dell'orario . Lo stesso si articola nella sequenza mattina , pomeriggio notte e smonto ed implica che questo ultimo faccia parte integrante dell'orario. A tale articolazione della prestazione lavorativa settimanale segue il riposo che è qualificabile come riposo settimanale, in considerazione della peculiarità del turno stesso e che determina anche la maturazione di un numero maggiore di riposi rispetto ai lavoratori non turnisti .
Pertanto ad esso non può conferirsi natura diversa .
Per quanto innanzi il ricorso va accolto. Le contestazioni della resistente in ordine al quantum ed ai conteggi elaborati afferiscono il computo della indennità richiesta il 25.12.2021 e 19.09.2022 che risulterebbero già pagate come da buste paga prodotte. L'assenza di rilievi da parte della ricorrente e quanto emergente dalla indicata documentazione, determina l'esclusione di tali giornate dal dovuto da parte della resistente per cui la stessa va condannata al pagamento della somma di € 4392,96 (4646,40-253,44 (12 x21,12)) . Le spese del giudizio seguono la soccombenza per la metà in ragione della serialità della controversia e del contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
così provvede: 1)accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 4392,96 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidata in
€ 700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Si Comunichi
Così deciso in Napoli 21 ottobre 2024
Il Giudice Unico del Lavoro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Maria Rosaria Lombardi ha emesso a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.6968 del 2024 avente ad oggetto : Differenze retributive, vertente
TRA
rapp.ta e dif. dall'Avv. Michela Izzo, avv.p Gennaro Masiello Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall' Avv.Francesco Controparte_1 Lembo e dall'avv. Annalisa Intorcia RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti concludevano come dai rispettivi atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20 marzo 2024 la ricorrente agiva nei confronti della CP_2
dinanzi questo Tribunale chiedendo l'emissione dei seguenti provvedimenti:
[...]
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, per le prestazioni oggetto del presente ricorso, al compenso previsto dall'art. 9 Accordo 18/7/99 integrativo del CCNL Comparto Sanità 7/4/99 per
l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali ed oggi art. 29 CCNL 2016-2018; - per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in favore della istante della somma di euro 4646,4 (o delle somme maggiori o minori che saranno ritenute eque, opportune e di giustizia), a titolo di indennità parametrata, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dall'emolumento per lavoro straordinario festivo per i periodi su indicati (come da conteggi formanti parte integrante del presente ricorso) (o per i diversi periodi che saranno ritenuti di giustizia), oltre interessi legali e svalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai sottoscritti difensori, i quali dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari...”.
In punto di fatto la ricorrente dipendente della resistente affermava di prestare servizio quale collaboratore professionale sanitario infermiere CTG. D6 osservando turni , svolgendo lavoro in giorni festivi infrasettimanali negli anni dal 2015 al 2020 .
In diritto richiamava gli artt. 9 del C.C.N.L. 20/09/2001 e 44 del C.C.N.L. 01/09/1995 comma 12, Si è costituita la resistente che dedotto la decadenza e l'infondatezza nel merito chiedendo :” - in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di
1 giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizi
A seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa. Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di decadenza sollevata. A parere di chi scrive non può ritenersi, che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, atteso che la norma in questione non prevede decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza dovendosi interpretare al più venuta mena la facoltà di scelta del lavoratore in essa prevista.
Trattandosi poi di norma eccezionale la decadenza va testualmente prevista .
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta. La ricorrente chiede l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L . 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali .
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021). Chi scrive intende uniformarsi a quanto sostenuto dai giudici di legittimità che hanno enunciato il principio anzidetto sulla base di un'interpretazione sistematica e letterale condivisa. In particolare i Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore . La prima dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" . La seconda, invece ,per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private,il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali prevista dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il
"pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire
30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a
2 Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal
CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e
1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale la ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda
"particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
3 La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva inoltre l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il (OMISSIS), ribadito il (OMISSIS) in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878 del 2015) L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione seguita dalla parte resistente secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Tanto premesso in diritto in fatto la resistente assume che la parte non avrebbe allegato né lo svolgimento di attività nelle giornate festive, né provato di averle svolte . Al riguardo si evidenzia che la parte ricorrente ha depositato i cartellini in cui sono indicate le giornate lavorate ed i turni osservati.
Del pari la parte resistente ha prodotto la medesima documentazione ed anzi ha depositato quelli relativi al 2022 non depositati dalla . Pt_1
Dalla lettura degli stessi emerge lo svolgimento del lavoro nei giorni festivi. Sostiene inoltre la resistente che dall'esame dei turni mensili osservati dalle ricorrenti emergerebbe che laddove hanno lavorato nel giorno festivo infrasettimanale avrebbe goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire e che non avrebbero lavorato per un numero di ore superiori gli altri lavoratori non turnisti.
Deve rilevarsi che tale modulazione oraria rientra nella turnazione e che il diverso monte orario non ha carattere satisfattorio dell'obbligazione alternativa sulla stessa ricadente in ipotesi di svolgimento della prestazione in giornata festiva .
4 Da detti prospetti non si comprende poi quali siano i riposi compensativi fruiti ed inoltre, non vi è dimostrazione che siano connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata nè che siano stati riconosciuti in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e pertanto non hanno funzione solutoria . Cont D'altronde la stessa nega possa riconoscersi ai turnisti il riposo compensativo ai sensi del combinato disposto delle norme contrattuali citate, e quindi appare ovvio che i riposi compensativi riconosciuti trovano diversa giustificazione che non consente di considerarli concessi in adempimento della disposizione contrattuale invocata. Cont L resistente infatti afferma che il riposo debba riconoscersi solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all' orario ordinario , nel mentre la norma lo riconosce allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale prescindendo dal superamento del monte ore (giornaliero settimanale o mensile) . Cont Esaminando nello specifico i mesi in cui l' afferma di avere fatto fruire al dipendente un numero di riposi pari o addirittura superiore a quelli dovuti deve rilevarsi che tali giornate come già in precedenza precisato costituiscono la normale articolazione dell'orario . Lo stesso si articola nella sequenza mattina , pomeriggio notte e smonto ed implica che questo ultimo faccia parte integrante dell'orario. A tale articolazione della prestazione lavorativa settimanale segue il riposo che è qualificabile come riposo settimanale, in considerazione della peculiarità del turno stesso e che determina anche la maturazione di un numero maggiore di riposi rispetto ai lavoratori non turnisti .
Pertanto ad esso non può conferirsi natura diversa .
Per quanto innanzi il ricorso va accolto. Le contestazioni della resistente in ordine al quantum ed ai conteggi elaborati afferiscono il computo della indennità richiesta il 25.12.2021 e 19.09.2022 che risulterebbero già pagate come da buste paga prodotte. L'assenza di rilievi da parte della ricorrente e quanto emergente dalla indicata documentazione, determina l'esclusione di tali giornate dal dovuto da parte della resistente per cui la stessa va condannata al pagamento della somma di € 4392,96 (4646,40-253,44 (12 x21,12)) . Le spese del giudizio seguono la soccombenza per la metà in ragione della serialità della controversia e del contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
così provvede: 1)accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di € 4392,96 in favore di oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo
2)Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio nella misura della metà liquidata in
€ 700,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari Si Comunichi
Così deciso in Napoli 21 ottobre 2024
Il Giudice Unico del Lavoro
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