Articolo 13 del Codice antimafia
Articolo 12Articolo 14
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13 ottobre 2011
Art. 13. Rapporti della sorveglianza speciale con le misure
di sicurezza e la liberta' vigilata 1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la liberta' vigilata, durante la loro esecuzione non si puo' far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.
Entrata in vigore il 13 ottobre 2011
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