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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/08/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale in persone dei magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN ON Giudice rel. ed. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta la n. R.G. 1462/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Bruno Bassotti
RECLAMANTE
contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RECLAMATA
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso Parte_1 il provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 16.04.2025 nell'ambito della procedura n. 1021/2024 R.G.E. con cui il Giudice dell'Esecuzione, rilevando che, nel caso di specie, lo stipendio di parte debitrice risultante dall'ultima busta paga e le somme depositate in conto corrente (come risultante dalle dichiarazioni dei terzi pignorati e Controparte_2 CP_3
si ponessero al di sotto della soglia minima pignorabile, ha dichiarato
[...]
l'estinzione della procedura esecutiva e ordinato, in favore della debitrice, lo
“svincolo/liberazione di somme/beni pignorati”.
Ha lamentato il reclamante la violazione ed erronea interpretazione, da parte del Giudice dell'esecuzione, dell'art. 545 c.p.c., per avere quest'ultimo ritenuto che l'emolumento retributivo percepito dalla sig.ra nel mese CP_1 di febbraio 2024 (pari ad euro 552,00) fosse da ritenersi impignorabile in quanto somma inferiore alla soglia minima impignorabile, posto che l'art. 545
c.p.c. prevede espressamente la pignorabilità della retribuzione nella misura di un quinto, senza sottoporla al limite - della soglia minima impignorabile – previsto invece per le pensioni. Ha richiamato, a conforto di tale assunto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto.
Il reclamante ha inoltre dedotto che, analizzando la busta paga, il
Giudice dell'Esecuzione avrebbe potuto facilmente rilevare che l'importo netto percepito dalla debitrice, escluse le trattenute operate dal datore di lavoro e non riferibili a trattenute imposte dalla legge (addizionali comunali e regionali, contributivi ivs, trattenute sindacali), ammontasse in realtà ad euro 985,76, ponendosi pertanto al di sopra dell'asserita soglia minima.
Ha chiesto pertanto accogliersi il reclamo spiegato nel presente giudizio e, per l'effetto, di revocare l'impugnata ordinanza disponendo l'assegnazione di 1/5 della retribuzione percepita dalla debitrice esecutata in favore dell'odierno reclamante, sino alla concorrenza delle somme pignorate pari ad euro 21.551,65, oltre spese e compensi della procedura esecutiva.
Verificata la regolarità delle notifiche, la debitrice e i CP_1 terzi pignorati e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
L'udienza di discussione del reclamo del 23.06.2025 si è tenuta in
2 modalità di trattazione scritta e il reclamante, con le note depositate, si è riportato integralmente al proprio reclamo chiedendo l'accoglimento delle domande ivi articolate.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo non sia ammissibile.
Si evidenzia infatti che, per costante giurisprudenza, il reclamo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che dichiarino o neghino l'estinzione del processo esecutivo con riferimento a cause tipiche di estinzione, espressamente previste come tali dalla legge (es. rinunzia agli atti, di cui all'art. 629 c.p.c., mancata riassunzione o prosecuzione ex art. 630, comma 1, c.p.c., la mancata comparizione in due udienze successive dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex art. 631 c.p.c., o mancata introduzione del giudizio di merito di opposizione relativo ad esecuzione cautelarmente sospesa ex art. 624 ultimo co. c.p.c.); mentre nelle ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, in quanto pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, il provvedimento
- lo stesso qualificabile come “provvedimento di chiusura anticipata”
(“estinzione atipica”) - è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.., che è il rimedio previsto proprio per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402 - 01); Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03); Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv.
664552 - 01); Cass., Sez. 3, Sent. n. 3276 del 2008).
La recente giurisprudenza di legittimità è dunque in più occasioni intervenuta sul punto, ribadendo la tassatività dei casi di estinzione della procedura (rinuncia, mancata comparizione ed inattività qualificata), e l'impossibilità di ricondurvi altre vicende di definizione della procedura, le quali devono, invece, essere ricomprese nella diversa categoria della improseguibilità.
Inoltre, ferma restando la possibile rilevabilità ex officio dell'inammissibilità ab origine del predetto reclamo, non è possibile
3 ipotizzare, nella presente sede, una eventuale conversione (o riqualificazione officiosa) del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile
(opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari, essendo tale conversione preclusa sia per espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la necessità di destinare tale atto al giudice della fase esecutiva
(competente per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e non più al
Tribunale in composizione collegiale investito del suddetto reclamo, considerando che dinanzi a quest'ultimo sarebbe altresì sacrificato lo svolgimento della fase sommaria, che si svolge invece davanti al giudice della fase esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402 –
01; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03)
Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv. 664552 - 01)).
Il Collegio ritiene di aderire al predetto indirizzo ermeneutico atteso che a favore della suddetta ricostruzione conduce, in primo luogo, il chiaro tenore testuale dell'art. 630 c.p.c., che individua in maniera tassativa le ipotesi di reclamo al collegio.
Nel caso di specie, il provvedimento reclamato nella procedura esecutiva in oggetto è stato adottato in ragione della esclusione della pignorabilità dell'emolumento retributivo e delle somme depositate in conto corrente, poiché di importo inferiore alla somma minima impignorabile;
con il medesimo provvedimento, inoltre, il Giudice dell'esecuzione ha ordinato lo svincolo/liberazione di somme/beni pignorati. Si configura, pertanto, in tale ipotesi una forma di estinzione “atipica”, in quanto posta al di fuori dei casi di estinzione per inattività delle parti di cui all'art. 630 c.p.c. e degli altri casi espressamente previsti dalla legge sopra menzionati.
Pertanto, rilevato che la fattispecie in esame non può annoverarsi fra i casi tipici di estinzione del processo esecutivo, l'unico rimedio esperibile avverso detto provvedimento era costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Per le suindicate ragioni, il reclamo proposto da ai Parte_1 sensi dell'art. 630 c.p.c., va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del procedimento debbano essere dichiarate irripetibili in
4 ragione della mancata costituzione della parte reclamata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.PR.
115/2002, per il versamento da parte del reclamante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater,
d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN ON.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa AN ON Dott. Francesco Lupia
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale in persone dei magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa AN ON Giudice rel. ed. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta la n. R.G. 1462/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Bruno Bassotti
RECLAMANTE
contro
(C.F. , contumace CP_1 C.F._2
RECLAMATA
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_1
C.F. ), contumace Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
Oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso Parte_1 il provvedimento emesso all'esito dell'udienza del 16.04.2025 nell'ambito della procedura n. 1021/2024 R.G.E. con cui il Giudice dell'Esecuzione, rilevando che, nel caso di specie, lo stipendio di parte debitrice risultante dall'ultima busta paga e le somme depositate in conto corrente (come risultante dalle dichiarazioni dei terzi pignorati e Controparte_2 CP_3
si ponessero al di sotto della soglia minima pignorabile, ha dichiarato
[...]
l'estinzione della procedura esecutiva e ordinato, in favore della debitrice, lo
“svincolo/liberazione di somme/beni pignorati”.
Ha lamentato il reclamante la violazione ed erronea interpretazione, da parte del Giudice dell'esecuzione, dell'art. 545 c.p.c., per avere quest'ultimo ritenuto che l'emolumento retributivo percepito dalla sig.ra nel mese CP_1 di febbraio 2024 (pari ad euro 552,00) fosse da ritenersi impignorabile in quanto somma inferiore alla soglia minima impignorabile, posto che l'art. 545
c.p.c. prevede espressamente la pignorabilità della retribuzione nella misura di un quinto, senza sottoporla al limite - della soglia minima impignorabile – previsto invece per le pensioni. Ha richiamato, a conforto di tale assunto, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul punto.
Il reclamante ha inoltre dedotto che, analizzando la busta paga, il
Giudice dell'Esecuzione avrebbe potuto facilmente rilevare che l'importo netto percepito dalla debitrice, escluse le trattenute operate dal datore di lavoro e non riferibili a trattenute imposte dalla legge (addizionali comunali e regionali, contributivi ivs, trattenute sindacali), ammontasse in realtà ad euro 985,76, ponendosi pertanto al di sopra dell'asserita soglia minima.
Ha chiesto pertanto accogliersi il reclamo spiegato nel presente giudizio e, per l'effetto, di revocare l'impugnata ordinanza disponendo l'assegnazione di 1/5 della retribuzione percepita dalla debitrice esecutata in favore dell'odierno reclamante, sino alla concorrenza delle somme pignorate pari ad euro 21.551,65, oltre spese e compensi della procedura esecutiva.
Verificata la regolarità delle notifiche, la debitrice e i CP_1 terzi pignorati e sono rimasti contumaci. Controparte_2 Controparte_3
L'udienza di discussione del reclamo del 23.06.2025 si è tenuta in
2 modalità di trattazione scritta e il reclamante, con le note depositate, si è riportato integralmente al proprio reclamo chiedendo l'accoglimento delle domande ivi articolate.
***
Ritiene il Collegio che il reclamo non sia ammissibile.
Si evidenzia infatti che, per costante giurisprudenza, il reclamo disciplinato dall'art. 630 c.p.c. è consentito solo con riferimento ai provvedimenti che dichiarino o neghino l'estinzione del processo esecutivo con riferimento a cause tipiche di estinzione, espressamente previste come tali dalla legge (es. rinunzia agli atti, di cui all'art. 629 c.p.c., mancata riassunzione o prosecuzione ex art. 630, comma 1, c.p.c., la mancata comparizione in due udienze successive dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex art. 631 c.p.c., o mancata introduzione del giudizio di merito di opposizione relativo ad esecuzione cautelarmente sospesa ex art. 624 ultimo co. c.p.c.); mentre nelle ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche, avendo carattere atipico, in quanto pronuncia di mera improseguibilità dell'azione esecutiva e natura sostanziale di atto del processo esecutivo, il provvedimento
- lo stesso qualificabile come “provvedimento di chiusura anticipata”
(“estinzione atipica”) - è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.., che è il rimedio previsto proprio per tali atti, e non con il reclamo previsto dall'art. 630 cod. proc. civ., che costituisce il rimedio stabilito per la dichiarazione di estinzione tipica (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402 - 01); Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03); Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv.
664552 - 01); Cass., Sez. 3, Sent. n. 3276 del 2008).
La recente giurisprudenza di legittimità è dunque in più occasioni intervenuta sul punto, ribadendo la tassatività dei casi di estinzione della procedura (rinuncia, mancata comparizione ed inattività qualificata), e l'impossibilità di ricondurvi altre vicende di definizione della procedura, le quali devono, invece, essere ricomprese nella diversa categoria della improseguibilità.
Inoltre, ferma restando la possibile rilevabilità ex officio dell'inammissibilità ab origine del predetto reclamo, non è possibile
3 ipotizzare, nella presente sede, una eventuale conversione (o riqualificazione officiosa) del rimedio in concreto avanzato dalla parte (reclamo al collegio ai sensi dell'art. 630 c.p.c.) in quello che era in realtà effettivamente esperibile
(opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.), non sussistendo i requisiti, di forma e di sostanza, a tal fine necessari, essendo tale conversione preclusa sia per espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la necessità di destinare tale atto al giudice della fase esecutiva
(competente per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.) e non più al
Tribunale in composizione collegiale investito del suddetto reclamo, considerando che dinanzi a quest'ultimo sarebbe altresì sacrificato lo svolgimento della fase sommaria, che si svolge invece davanti al giudice della fase esecutiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6873 del 14/03/2024 (Rv. 670402 –
01; Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 11241 del 06/04/2022 (Rv. 664509 - 03)
Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv. 664552 - 01)).
Il Collegio ritiene di aderire al predetto indirizzo ermeneutico atteso che a favore della suddetta ricostruzione conduce, in primo luogo, il chiaro tenore testuale dell'art. 630 c.p.c., che individua in maniera tassativa le ipotesi di reclamo al collegio.
Nel caso di specie, il provvedimento reclamato nella procedura esecutiva in oggetto è stato adottato in ragione della esclusione della pignorabilità dell'emolumento retributivo e delle somme depositate in conto corrente, poiché di importo inferiore alla somma minima impignorabile;
con il medesimo provvedimento, inoltre, il Giudice dell'esecuzione ha ordinato lo svincolo/liberazione di somme/beni pignorati. Si configura, pertanto, in tale ipotesi una forma di estinzione “atipica”, in quanto posta al di fuori dei casi di estinzione per inattività delle parti di cui all'art. 630 c.p.c. e degli altri casi espressamente previsti dalla legge sopra menzionati.
Pertanto, rilevato che la fattispecie in esame non può annoverarsi fra i casi tipici di estinzione del processo esecutivo, l'unico rimedio esperibile avverso detto provvedimento era costituito dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Per le suindicate ragioni, il reclamo proposto da ai Parte_1 sensi dell'art. 630 c.p.c., va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del procedimento debbano essere dichiarate irripetibili in
4 ragione della mancata costituzione della parte reclamata.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.PR.
115/2002, per il versamento da parte del reclamante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
- dichiara inammissibile il reclamo;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater,
d.P.R. 115/2002.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del 23-07-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN ON.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa AN ON Dott. Francesco Lupia
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