Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00938/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04916/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4916 del 2025, proposto da
RM LU, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza n. 1012/2024 del 15 maggio 2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in materia di carta elettronica del personale docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AR L'LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con istanza depositata il 3 febbraio 2026, la difesa di parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, sulla base del rilievo che l’amministrazione intimata avrebbe provveduto a corrispondere il voucher “carta del docente” come riconosciuto nella sentenza qui azionata, dandovi così esecuzione;
Considerato che:
- nel caso specifico non può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, poiché parte ricorrente non adduce alcun elemento di prova atto a suffragare che l’attribuzione della carta del docente sia effettivamente intervenuta per l’importo richiesto con il presente gravame (€ 2.500,00, trattandosi di cinque annualità scolastiche), in modo da determinare la piena soddisfazione delle sue pretese, come prescritto dall’art. 34, ultimo comma, c.p.a.;
- né parte ricorrente può invocare, quale esimente, la dedotta impossibilità di documentare tale circostanza “stante l’inaccessibilità del portale web del bonus in questione, a causa dei noti problemi tecnici che stanno affliggendo i server”, dal momento che detta difficoltà di tipo tecnico sarebbe stata agevolmente ovviabile mediante la produzione di idonea certificazione sostitutiva dell’amministrazione scolastica;
- deriva da quanto esposto che dall’istanza di cessazione della materia del contendere può inferirsi solo la volontà implicita della ricorrente di rinunciare alla prosecuzione dell’odierno giudizio e di manifestare, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame;
Ritenuto, in conclusione, che:
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- sussistono giusti e particolari motivi, attesa l’evoluzione della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL IA OR, Presidente
AR L'LI, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR L'LI | EL IA OR |
IL SEGRETARIO