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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10/2023 promossa in grado di appello
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Gentile Cinà. Parte_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Falqui e Stefania Sotgia. CP_1
APPELLATO
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato nella cancelleria del G.L. del Tribunale di Palermo Parte_1
chiedeva accertarsi l'insussistenza dell'indebito contestatogli con la nota
[...] CP_1 ricevuta il 28/11/2019 con la quale l' aveva chiesto la restituzione dell'importo di CP_2
€ 584,54 erogato sull'assegno sociale cat. AS 04043819 nel periodo luglio-dicembre 2017. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 7/12/2022 il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso. Tanto sul rilievo che l'assistito – che ne era onerato - nessuna specifica contestazione aveva mosso riguardo il dedotto superamento dei limiti reddituali e che, dovendosi ricondurre la disciplina dell'indebito sotto la sfera applicativa del combinato disposto degli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 comma 2° Legge 412/1991, il recupero posto in essere doveva ritenersi tempestivo in quanto intervenuto entro l'anno successivo a quello in cui i redditi erano stati resi noti mediante la dichiarazione del 2018.
La sentenza di primo grado è stata gravata di appello da parte del che invoca i Parte_1 principi preordinati a regolamentare l'indebito delle prestazioni assistenziali , come rivisitati dalla giurisprudenza di legittimità, in base ai quali “l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile soltanto successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”.
Ciò posto l'appello è fondato per le ragioni che seguono. Premesso che in materia di prestazioni elargite dal sistema della sicurezza sociale opera un meccanismo di distribuzione dell'onere della prova che addossa in capo al fruitore della prestazione l'onere di documentare il fatto costitutivo del diritto , nel caso di specie è pacifico che con riferimento all'anno 2017 il abbia beneficiato di un incremento Parte_1 reddituale eccedente la soglia legale per il mantenimento della prestazione assistenziale in godimento e che tale circostanza risultava esposta nella dichiarazione reddituale del 2018.
Ora non ignora la Corte che con riferimento alla materia dell'indebito c.d. assistenziale, riguardante tutte le prestazioni sociali prive di copertura contributiva, esso viene di norma fatto rientrare nella generale disciplina dell'art. 2033 c.c. ma è del pari noto che il rigore di tale precetto è stato mitigato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e ricondotto nel quadro delle tutele del legittimo affidamento del percipiente. Si è giunti in tal modo al riconoscimento di un principio unificatore operante sia nel settore della previdenza che in quello dell'assistenza obbligatoria per cui , in luogo della generale regola codicistica di cui all'art. 2033 c.c. di incondizionata ripetibilità dell'indebito, deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ad una situazione idonea a generare affidamento. Con questa peculiarità che mentre per l'indebito disciplinato dagli articoli 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/1991 (previdenziale) la disciplina è quella tipizzata dal legislatore e sottoposta a condizioni e termini ivi codificati, con riferimento all'indebito assistenziale, determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge, l'orientamento della S.C. è nel senso che l'ente erogatore è abilitato alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che "l'accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio) trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n. 12608/2020). Posto il superiore assunto, deve pur tuttavia darsi atto che la misura dell'assegno sociale è soggetta ad un ordinamento autonomo che sovraintende all'esercizio della facoltà di recupero da parte dell'ente previdenziale . Opera al riguardo il disposto di cui all'art. l'art. 3 comma 6° della Legge n. 335/1995 :
“Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e' costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”. Contrariamente all'impostazione impressa dalla sentenza impugnata,allora, il compendio normativo appena citato restituisce un sistema che, a regime, impone all'ente erogatore di operare, “entro il mese di luglio dell'anno successivo”, il ricalcolo (“conguaglio”) della prestazione sociale sulla base dei redditi effettivamente percepiti nell'anno solare di riferimento. E poiché nel caso del la concorrenza della ulteriore fonte reddituale è stata Parte_1 accertata sull'annualità 2017 ne deriva che la prima nota di recupero inviata dall' nel CP_1 novembre 2019 deve ritenersi non rispettosa del termine di legge. In riforma della sentenza impugnata dovrà essere , quindi, dichiarata l'irripetibilità dell'indebito con riferimento all'annualità 2017. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3980/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 7 dicembre 2022 dichiara irripetibile l'indebito richiesto dall' a con la nota del 7 novembre 2019. CP_1 Parte_1
Condanna l' al pagamento in favore del delle spese di entrambi i gradi del CP_1 Parte_1 giudizio che liquida , rispettivamente, in complessivi € 499,00 per il giudizio di primo grado ed € 494,00 per il giudizio di appello e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Salvatore Gentile Cinà. Palermo 9 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco