Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 5268/2024 R.G.
premesso che con decreto del 9.1.2025 l'udienza in prosieguo è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 9.4.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata causa
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore d'Aniello
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti Pasquale Allocca e Imperia Tagliaferro - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4.3.2024 il ricorrente, premesso di lavorare dall'1.1.2013 alle Contr dipendenze della convenuta, d'ora in poi (per brevità) , con qualifica di “operatore tecnico” (parametro 170) fino al gennaio 2018, e con qualifica di “capo operatore” (parametro 188) dal febbraio 2018 del CCNL lamenta che la retribuzione Controparte_3 ricevuta per le giornate in cui ha goduto delle ferie è stata inferiore a quanto spettante, avendo Contr l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo le indennità perequativa e compensativa erogate in modo fisso e continuativo, nonché “correlate allo professionale dello stesso”. Contr Ha pertanto convenuto in giudizio l al fine di sentir:
1
- per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito condannare al CP_4 pagamento in favore del ricorrente, sig. , delle differenze retributive per Parte_1 le giornate di ferie nel periodo 01/01/2013 al 30/06/2022, in virtù dei criteri individuati dall'Ill.mo Giudice in attuazione dei suenunciati principi di elaborazione della giurisprudenza comunitaria, per l'importo complessivo di € 8.240,00 (di cui € 900,00 a titolo di “indennità perequativa A.R. 2011” e € 7.340,00 a titolo di “indennità compensativa A.R. 2011), ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, anche tramite CTU che sin d'ora si richiede, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Contr Si è costituita tempestivamente in giudizio l' che, contestando il fondamento della domanda, ed eccependo in ogni caso la parziale prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
***
Modificando il proprio orientamento pregresso e condividendosi ex art. 118 d. a. c.p.c. quanto argomentato da Cassazione civile sez. lav. n. 25850/2024, in considerazione della pressoché totale sovrapponibilità e identità delle questioni da esaminare, la domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Il ricorrente ritiene che gli emolumenti in esame, in quanto corrisposti in maniera fissa e costante, nonché correlati allo status professionale dello stesso, sono da ricondurre nel concetto di retribuzione globale di fatto, e devono essere riconosciuti ai fini della retribuzione versata durante il periodo di fruizione feriale.
La nozione di ferie è offerta dall'art. 7 della Direttiva Europea n. 88/2003 (riprodotto nell'art. 10 D. Lgs. 66/2003) il quale stabilisce che “…Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali… precisando che …Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro… riconoscendo le ferie come un diritto pieno di ogni lavoratore, da non limitare e/o scoraggiare in alcun modo”.
2 Da tale previsione può trarsi il principio che è illegittima ogni prassi aziendale finalizzata a limitare e/o scoraggiare il ricorso dei dipendenti alle ferie, mediante l'erogazione di una retribuzione inferiore a quella ordinariamente percepita dal lavoratore.
Ed invero, in ordine al trattamento spettante al lavoratore per i giorni di fruizione delle ferie annuali, la Corte di Giustizia (fin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C- 257/04, punto 50) ha precisato che “l'espressione “ferie annuali retribuite di cui all'art. 7, n. 1, della Direttiva 88/2003 significa che per tutta la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria anche per tale periodo di riposo” (cfr. sentenza CGUE del 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 58).
L'obbligo di retribuire le ferie, pertanto, è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello economico, sia paragonabile ai periodi di lavoro (così, le citate sentenze 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, punto
58, nonché 20 gennaio 2009 in C-350/06 punto 60).
Può quindi convenirsi sul principio che la struttura della retribuzione ordinaria, in definitiva,
... non può incidere sul diritto del lavoratore … di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro … (sicché … qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (Cfr. CGUE 15 settembre 2011- proc. C-155/10 - punti 23 e 24).
I giudici di legittimità, nella sentenza n. 13425/2019 hanno statuito la sussistenza di una
“nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, affermando quanto segue:
“10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e
C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_1
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) Persona_2
… 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, WI e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
3 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "…sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Per_3
e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
WI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza WI e altri cit., punto
25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
WI e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C- 539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)”.
… 17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. n. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). Sicché “18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Orbene, dagli orientamenti espressi dalla giurisprudenza comunitaria e della suprema Corte deriva che:
- la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata in linea di principio in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
- tale retribuzione deve essere determinata comunque ad un livello tale da evitare il rischio che il lavoratore sia dissuaso dalla fruizione del congedo feriale;
- in presenza di una retribuzione composta da una parte fissa e una parte variabile, la parte variabile deve essere inclusa nella retribuzione feriale laddove si tratti di indennità che compensino qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato alla esecuzione di mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro, oppure indennità correlate al suo status professionale;
rimangono escluse indennità destinate a coprire spese o disagi occasionali e accessori;
- spetta al giudice nazionale individuare il nesso intrinseco che intercorre fra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore e tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo.
4 Va poi precisato che l'eventuale inserimento di voci retributive nella base di calcolo delle ferie non introduce un principio di omnicomprensività della retribuzione feriale, che la giurisprudenza ha costantemente escluso.
Non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo, infatti, costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Tanto premesso, da un lato deve essere pertanto valutata la sussistenza del rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., Per_3
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del ricorrente e le mansioni allo stesso affidate in ossequio al contratto di lavoro e, dall'altro - interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione - deve verificarsi se la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
È quindi indispensabile procedere alla corretta qualificazione delle indennità cd. perequative/compensative, esaminandone la genesi e le finalità.
In data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania, al fine di far fronte alla crisi regionale del trasporto pubblico locale e per evitare il ricorso a procedure di licenziamento collettivo del personale in esubero, i rappresentanti dell'azienda e le organizzazioni sindacali hanno siglato un accordo di intesa per il piano operativo gestionale per l'equilibrio economico dei costi di produzione e dei ricavi avente ad oggetto, tra gli altri:
“la cessazione dal 31.12.2011 dell'efficacia degli accordi di II livello vigenti nelle aziende del T.P.L. e le conseguenti disposizioni aziendali che abbiano erogato trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva nazionale (art. 3); la garanzia delle condizioni economiche complessivamente equivalenti a quelle in godimento per il personale in forza alla data della stipula dell'accordo, nel rispetto delle normative contrattuali nazionali vigenti (art. 3); l'erogazione dal 1.1.2012 di un'indennità perequativa e compensativa, di natura pensionabile, che la contrattazione aziendale ha determinato - sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e / o alla presenza - in misura fissa ed equivalente nell'intero al trattamento attualmente in vigore e valutato ai soli fini del computo del tfr (art. 3)”.
Come poi dedotto in ricorso, e non contestato in memoria difensiva, l'allegato 2 all'ipotesi di accordo del 25 luglio 2012, avente ad oggetto Nuova struttura della retribuzione normale, in conformità di quanto previsto dall'art. 2 dell'intesa regionale del 16/12/2011, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto all'art 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011, ha previsto che “A partire dal mese di novembre 2012” sarebbe stata corrisposta “per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata”, “una indennità perequativa” e una “indennità compensativa” da determinarsi in
“cifra fissa”, non rivalutabile, pensionabile e computabile nel TFR, “sulla scorta delle prestazioni lavorative legate alle mansioni svolte e/o alla presenza”.
L'accordo regionale 16.12.2011, quindi, nel fare riferimento ad “ogni giornata di effettiva prestazione lavorata”, sembra escludere dalla retribuzione normale le due voci salariali denominate “indennità perequativa” e “indennità compensativa”.
5 Secondo il C.C.N.L. di categoria, per contro, rientrano nella retribuzione “normale” le competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio.
Orbene, condividendo le argomentazioni di cui al precedente di questa sezione lavoro prodotto da parte resistente (cfr. Giudice dott.ssa M.V. Ciaramella, sent. n. 1197/2025), che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il riferimento contenuto nell'Accordo Regionale all'effettiva presenza in servizio non costituisce condizione dell'erogazione delle indennità in questione, atteso che lo stesso Accordo prevede che i corrispondenti importi sono pensionabili, calcolabili ai fini del TFR e determinati in cifra fissa sulla base di “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
Si tratta, quindi, di indennità collegate all'espletamento delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere in forza del contratto di lavoro e, quindi, di retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie: non trattandosi di voci dirette a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, ed essendo erogate in misura fissa (prescindendo cioè dal computo dei giorni di effettiva presenza), deve ritenersi che le indennità in esame facciano parte del trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica e del suo status professionale.
D'altra parte, tali indennità vengono corrisposte a prescindere da qualsivoglia particolare circostanza;
dunque per la sola effettuazione della prestazione lavorativa, ed in misura fissa con una variazione dipendente esclusivamente sulla base dell'inquadramento del lavoratore.
Tale conclusione è coerente con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che con la sentenza Lock, (C-539/12) ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione la mancata CP_5 inclusione nella base di calcolo della retribuzione del periodo di ferie, della indennità percepita per le ore di volo nel periodo in cui il lavoratore (pilota di aereo) non era in ferie.
Né rileva la circostanza che tali indennità siano composte da voci eterogenee e quindi anche da voci che certamente non sono collegate alle mansioni svolte, ma rappresentano mera occasionalità (ad es. lavoro domenicale).
Esse, infatti, nascono con la esplicita e precisa finalità di permettere ai lavoratori di godere di un trattamento economico complessivamente equiparabile a quello in godimento prima dell'approvazione dell'accordo regionale 2011 e dell'accordo aziendale 2012 che hanno previsto una rimodulazione del trattamento retributivo.
Il fatto che le indennità perequativa e compensativa siano determinate in cifra fissa e correlata ai valori “teorici” rende evidente ancor di più l'esplicita finalità di tali indennità, e segnatamente quella di compensare il mutamento retributivo disposto, con la conseguenza che le singole voci che compongono tali indennità perdono le loro originarie caratteristiche per assumere una nuova e diversa caratterizzazione unitaria derivante dalla loro fusione in un'unica, nuova indennità.
6 E proprio perché le singole voci hanno perso la loro originaria funzione, non potrebbe scomputarsi dalla nuova indennità una parte di questa;
né potrebbe affermarsi che la presenza anche di una sola voce legata (in origine) all'occasionalità della prestazione lavorativa, e quindi non intrinsecamente alle mansioni svolte, possa determinare il mancato computo dell'intera, nuova indennità per il calcolo della retribuzione feriale annuale.
Deve, quindi, concludersi che le indennità in esame rientrano nella retribuzione ordinaria di cui costituiscono voci fisse e continuative che non sono legate a specifiche prestazioni di servizio, ma allo status professionale.
Quanto poi alla potenzialità dissuasiva al godimento delle ferie derivante dall'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le stesse, si osserva che ciò che rileva
è l'incidenza, in quanto tale, sulla retribuzione feriale.
La funzione dissuasiva può essere, cioè, garantita solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione feriale paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si ridimensiona così l'argomento secondo cui solo una diminuzione della retribuzione quantitativamente apprezzabile avrebbe efficacia dissuasiva e che l'effettiva fruizione delle ferie sarebbe di per sé significativa della assenza della dissuasività dal godimento delle stesse.
Né può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale (come ritenuto dalla convenuta), atteso che il lavoratore dipendente - il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, fa fronte ai bisogni propri e della propria famiglia con la retribuzione percepita mese per mese - ben può essere indotto a rinunciare alle ferie avuto riguardo all'importo che percepirà in quello specifico periodo (sul quale l'incidenza della differenza di retribuzione è maggiore), anziché tenuto conto dell'importo percepito annualmente sul quale l'incidenza percentuale di tale differenza è inferiore.
Appurata la sussistenza del diritto del ricorrente all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione dovuta nei giorni di ferie anche delle indennità perequativa e compensativa, in primo luogo deve rilevarsi che è infondata l'eccezione di prescrizione.
Al riguardo si osserva che, in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore dipendente privato successivamente all'entrata in vigore della L. n. 92/2012, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione, alla cui tesi questo giudice intende aderire, mutando il precedente orientamento, in ragione della funzione nomofilattica che le è propria.
In particolare, nella sentenza 26246/2022 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
7 Conseguentemente, pacifico che il rapporto di lavoro tra le parti è ancora in essere, e considerato che il credito vantato dal ricorrente è relativo ad periodo successivo al 18.7.2012
(data di entrata in vigore della L. 92/2012), la prescrizione non è iniziata a decorrere.
Contr Priva di pregio, inoltre, è l'eccezione sollevata da in relazione all'inclusione nel credito vantato anche i quattro giorni di permesso riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ed invero, l'articolo 29 del CCNL Autoferrotranvieri Mobilità - TPL 28/11/2015, dopo aver previsto al comma 1 che “ai dipendenti delle imprese autoferrotranviarie sono attribuiti 4 giorni di ferie o permesso retribuito da aggiungersi ai periodi a tale titolo riconosciuti dal c.c.n.l. …”, al successivo comma 2 dispone che in caso di mancata fruizione degli stessi nell'anno di riferimento “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie.”
Ne consegue che, come ritenuto dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3341/2023
(depositata dal ricorrente in data 5.3.2024), il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per i giorni di permesso.
È, invece, fondata l'eccezione della convenuta relativa all'inclusione nel calcolo delle differenze retributive il periodo successivo all'1.7.2022 in ragione della previsione di cui all'art. 4 del CCNL del 10.5.2022.
D'altra parte, il ricorrente ha specificamente limitato la domanda al periodo dal gennaio 2013 al giugno 2022.
In merito al quantum, possono essere utilizzati i conteggi attorei, seppure decurtati delle somme chieste in relazione al periodo successivo all'1.7.2022 (come peraltro richiesto dallo stesso ricorrente nelle “note scritte”), in quanto correttamente elaborati.
Per tali motivi la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di € 7.463,04, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo.
In ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, e dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo. Il residuo, liquidato come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) condanna l a pagare in favore del ricorrente la Controparte_1 complessiva somma di € 7.463,04 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al saldo;
b) rigetta nel resto la domanda;
8 c) compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e condanna l
[...] a pagare in favore del ricorrente il residuo;
residuo che CP_1 Controparte_1 liquida in € 1.800,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% ed € 79,00 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
In Napoli, il 9.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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