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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 3438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3438 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.110/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5496/2024 pubblicata il 17.7.2024
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentate e difese dagli avv.ti Sara Santochirico e Per_1
LE GG
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Anna Di Stefano
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.1.25 le appellanti in epigrafe hanno proposto impugnazione parziale contro la sentenza n.5406/2024 pubbl. il 17.7.24 del Tribunale di Napoli con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento del de cuius dal settembre 2021 al 13.3.22 e condannato l' al pagamento CP_1 della somma di euro 188,74 per interessi legali per aver l' CP_1 adempiuto in corso di causa.
L' era stato condannato al rimborso in favore delle CP_2 ricorrenti delle spese di lite liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori.
Le appellanti hanno contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita in violazione dei minimi inderogabili (per cause di previdenza - scaglione 1.101,00- 5.200,00 euro – fasi studio, introduttiva e decisionale) dei parametri di cui ai DM 55/2014, DM
37/2018 e 147/2022, chiedendo - in applicazione dei parametri minimi, in relazione al valore della causa - la liquidazione del dovuto nella misura di euro 884,50 così determinata per le fasi:
“studio” € 425,00 ridotta del 50%, “introduttiva” € 450,00 ridotta del 50%, “decisionale” € 919,00 ridotta del 50%, oltre spese forfetarie come per legge, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione attesa la discrezionalità del Giudice nella liquidazione delle spese di lite e la semplicità della causa.
pag. 2/6 Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*********
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione in violazione dei minimi tariffari invocati dalle appellanti.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. nn.9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al
50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
pag. 3/6 Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del
Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024).
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m.
10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100 a 5.200 cause previdenza - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata (indennità di accompagnamento) ed al valore della causa (liquidazione e pagamento in data 31.1.24 e 20.2.24 di CP_1 euro 3.660,88 per arretrati e di euro 239,98 per interessi).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto in euro 884,50, come richiesto per cui l' è tenuto al pagamento di ulteriori euro 284,50 a titolo CP_1 di spese di lite del giudizio di primo grado.
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano profili di CP_1
pag. 4/6 complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 884,50 come richiesto;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 284,50 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 284,50 tra l'importo liquidato dal primo
Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM
147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro
884,50,
pag. 5/6 condanna l' al pagamento della somma di euro 284,50 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari,
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_1 liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli 13.10.2025
Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati d.ssa Laura Scarlatelli Presidente rel.
d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
d.ssa Laura Laureti Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.110/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5496/2024 pubblicata il 17.7.2024
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 [...]
, rappresentate e difese dagli avv.ti Sara Santochirico e Per_1
LE GG
APPELLANTI
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Anna Di Stefano
APPELLATO MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 17.1.25 le appellanti in epigrafe hanno proposto impugnazione parziale contro la sentenza n.5406/2024 pubbl. il 17.7.24 del Tribunale di Napoli con la quale era stata dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda di pagamento della sorta capitale dei ratei di indennità di accompagnamento del de cuius dal settembre 2021 al 13.3.22 e condannato l' al pagamento CP_1 della somma di euro 188,74 per interessi legali per aver l' CP_1 adempiuto in corso di causa.
L' era stato condannato al rimborso in favore delle CP_2 ricorrenti delle spese di lite liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori.
Le appellanti hanno contestato la quantificazione delle spese legali, eseguita in violazione dei minimi inderogabili (per cause di previdenza - scaglione 1.101,00- 5.200,00 euro – fasi studio, introduttiva e decisionale) dei parametri di cui ai DM 55/2014, DM
37/2018 e 147/2022, chiedendo - in applicazione dei parametri minimi, in relazione al valore della causa - la liquidazione del dovuto nella misura di euro 884,50 così determinata per le fasi:
“studio” € 425,00 ridotta del 50%, “introduttiva” € 450,00 ridotta del 50%, “decisionale” € 919,00 ridotta del 50%, oltre spese forfetarie come per legge, nonché le spese e competenze professionali del presente grado di giudizio, entrambi con attribuzione.
L' si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione attesa la discrezionalità del Giudice nella liquidazione delle spese di lite e la semplicità della causa.
pag. 2/6 Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori delle parti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
*********
L'appello è fondato.
Il Giudice di primo grado, nel liquidare le spese secondo soccombenza, ha eseguito la quantificazione in violazione dei minimi tariffari invocati dalle appellanti.
Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente
(cfr. Cass. nn.9815/2023, 9818/2023, 25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1
d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al
50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 l. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione («in ogni caso»). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
Invero “….con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. …non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi. Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
pag. 3/6 Da ultimo, tale intenzione legislativa ha trovato un'ulteriore espressione nella l. 49/2023 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, ove l'art. 1 dispone che «per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale», nonché - per gli avvocati - conforme ai compensi previsti dal decreto del
Ministero della Giustizia ex art. 13 co. 6 l. 247/2012 (cioè, attualmente, il d.m. 55/2014)” (v. in motivazione C. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 17613 del 2024).
Tanto premesso, nel caso in esame gli importi liquidati dal giudice di primo grado sono inferiori ai minimi di legge in relazione al valore della causa.
Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis, così come richiesto, la tariffa professionale forense approvata con d.m.
10.3.2014 n.55 e successivo DM 147/2022 sulla base della quale è stato redatto il gravame.
Lo scaglione tariffario applicato – da euro 1.100 a 5.200 cause previdenza - è quello corretto in relazione alla prestazione rivendicata (indennità di accompagnamento) ed al valore della causa (liquidazione e pagamento in data 31.1.24 e 20.2.24 di CP_1 euro 3.660,88 per arretrati e di euro 239,98 per interessi).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M. deve rideterminarsi l'importo dovuto in euro 884,50, come richiesto per cui l' è tenuto al pagamento di ulteriori euro 284,50 a titolo CP_1 di spese di lite del giudizio di primo grado.
Avuto riguardo alla materia del contendere, cessata in corso di causa per l'adempimento dell' , non si ravvisano profili di CP_1
pag. 4/6 complessità interpretativa, di modo che possono senz'altro applicarsi i parametri minimi come richiesti.
Pertanto in accoglimento dell'impugnazione per quanto di ragione, va riformata la sentenza impugnata con riguardo alla quantificazione delle spese del primo grado che va rideterminata in complessivi € 884,50 come richiesto;
ne consegue la condanna dell' al pagamento della somma di euro 284,50 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata ormai al solo tema delle spese e, più precisamente, alla sola differenza di euro 284,50 tra l'importo liquidato dal primo
Giudice ed i “minimi” dovuti) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, di cui al DM
147/2022, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' , con attribuzione. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro
884,50,
pag. 5/6 condanna l' al pagamento della somma di euro 284,50 pari alla CP_1 differenza tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione ai procuratori anticipatari,
condanna l' al pagamento delle spese del secondo grado che CP_1 liquida in complessivi euro 247,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari.
Napoli 13.10.2025
Il Presidente est.
d.ssa Laura Scarlatelli
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