Improcedibile
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4891 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04891/2025REG.PROV.COLL.
N. 08017/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2023, proposto da LE CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Carnevali, Mario Cavallaro, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape) per il Bacino di Arzachena, Comune di Arzachena - Ufficio Tecnico Edilizia Privata e Tutela del Paesaggio, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 107/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Vista la nota del 14 maggio 2025 , con la quale parte appellante dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Riccardo Carpino e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che
la questione controversa riguarda la presentazione di una Scia al Comune appellato avente ad oggetto la chiusura di una veranda al piano terra in relazione alla quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Arzachena si è espresso negativamente, con nota 17 dicembre 2021, n. 73266 e con successivo provvedimento unico del 28 febbraio 2022, n. 128;
con istanza depositata il 14 maggio 2025 l’appellante ha chiesto che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dello stato avanzato del procedimento di sanatoria per quanto risulta dalla nota del 4 settembre 2024 del Comune appellato a seguito della rimozione della veranda in contestazione già intervenuta il 25 marzo 2024;
che il Comune appellato, nel corso dell’odierna udienza, concorda con la richiesta di compensazione delle spese;
non resta pertanto al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, e che, in considerazione dell’adesione del Comune appellato, sussistono i motivi per dichiarare integralmente compensate, fra le parti costituite, le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO