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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/12/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 5733/2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall' Avv. Francesca
D'Addio domiciliate come in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Luisa domiciliate come in atti
Opposta
Nonché CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Verrengia Ida, De Benedictis Itala,
PO UC, domiciliati come in atti
Opposta Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 7.09.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe, deduceva di aver ricevuto, in data 5.08.2022 avviso di addebito n.
328/2022/00022288/14/000, con il quale l'CP_2 le intimava il pagamento della somma di euro 9.745,04 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti CP_2 relativamente al periodo marzo 2018 - dicembre 2020. Parte opponente deduceva la totale insussistenza dei presupposti di detta pretesa contributiva e, pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto con vittoria di spese.
Si costituiva l' Controparte_1 resistendo alla domanda con argomentazioni in fatto e diritto, chiedendone il rigetto. ritiene non dovuta laSi costituiva l'CP_2 che precisava quanto segue: "La ricorrente contribuzione imposta per aver cessato la sua attività nell'ambito della "NOI DI GNASSI S.N.C." il
6/02/2018, dandone regolare comunicazione all'Istituto (…) Tuttavia, durante il periodo di attività della SNC, ottobre 2015 - febbraio 2018, la contribuente ha intrapreso un'altra attività commerciale, di ristorazione, nell'ambito della "MEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA" (...) Con la chiusura della Snc, l'ufficio ha lavorato la richiesta di iscrizione per questa diversa attività commerciale ... con effetto da marzo 2018...". Inoltre, ha fatto rilevare che
"con atto del 7/02/2019 la contribuente ha ceduto le quote sociali della "MEC SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" ...", ragion per cui l'avviso di addebito impugnato è stato oggetto di sgravio parziale. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle partite creditorie oggetto di sgravio
(impugnate con diversa opposizione oggetto di altro giudizio) e di rigettare la domanda per la parte residua, risultando comunque dovuta la contribuzione relativa al periodo marzo
2018 dicembre 2020, oggetto in particolare del presente giudizio.
In via preliminare deve osservarsi che, in linea generale, nelle opposizioni a cartella di pagamento (o avviso di addebito) è onere dell'intimante opposto – che riveste la posizione
-fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della di attore in senso sostanziale posizione creditoria vantata. Nella specie, dunque, sarebbe stato onere dell' CP_2 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento alle annualità in questione, di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Con riguardo al caso di specie, pare opportuni premettere in sintesi la disciplina di tale gestione CP_2
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, ossia: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di Pt_2 ; la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso di specie la scrivente condivide le motivazioni rese da altro giudice della sezione nella decisione resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio per una fattispecie del tutto analoga e relativa ad altra annualità (sentenza dott.ssa Cozzolino n. 1077/2025), che si richiamano anche ai sensi dll'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, non ricorre la prova dello svolgimento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte della ricorrente, nella sua qualità di socia della "MEC" s.r.l.s.. Infatti, l'CP_2 a fondamento della pretesa contributiva, ha unicamente dedotto che era stata la medesima ricorrente a chieder di essere iscritta alla Gestione Speciale Commercianti con decorrenza 08/08/2016 e che la sua richiesta non era stata presa in carico perché la posizione aziendale già era attiva per la s.n.c.; salvo poi evidenziare, da un lato, che per l'attività di ristorazione la contribuente, dopo la richiesta di iscrizione, non aveva inviato ulteriori aveva ceduto le segnalazioni e, dall'altro, che con atto del 7/02/2019 la stessa Pt_1 quote della "MEC".
Tuttavia, per smentire l'assunto su cui riposa la pretesa creditoria dell' CP_2 è sufficiente constatare che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare che l'odierna ricorrente abbia, in effetti, esercitato un'attività commerciale che giustifichi l'insorgere dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, 1. 662/'96: in particolare, la partecipazione dell'opponente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale e, quindi, lo svolgimento di un'attività esorbitante il suo ruolo di socia e, per un periodo, amministratrice di s.r.l.; infatti, relativamente a questa sua carica societaria, l'CP_2 non deduce specificamente e non prova (né chiede di provare) la sussistenza di alcuno dei requisiti a cui la norma citata condiziona il sorgere dell'asserito obbligo contributivo, limitandosi a ricollegare la richiesta di pagamento confluita nell'opposto avviso di addebito ai flussi telematici pervenuti dalla CCIAA.
Controparte_4Al contempo, risulta agli atti - per come documentato dallo stesso resistente – che per l'esercizio dell'attività commerciale de qua nel periodo in contestazione sono stati assunti in media 10 lavoratori dipendenti (cfr. visura MEC). Giova sul punto ricordare quanto ribadito in un recentissimo arresto della Suprema Corte, in cui si chiarisce ulteriormente che: "sul piano previdenziale ... secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); 10. ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n.
662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016;
Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa..." (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 3637/2020).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso dichiara non dovute le somme relative a crediti CP_2 di cui all' avviso di addebito opposto;
condanna l'CP_2 soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, secondo i valori minimi del DM 55/2014, con attribuzione.
S. Maria Capua Vetere, 14 dicembre 2025 La Giudice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite iscritte ai nn. R.G. 5733/2022
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti dall' Avv. Francesca
D'Addio domiciliate come in atti opponente
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Luisa domiciliate come in atti
Opposta
Nonché CP_2 in persona del legale rappresentante p.t., e CP_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Verrengia Ida, De Benedictis Itala,
PO UC, domiciliati come in atti
Opposta Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 7.09.2022, parte ricorrente indicata in epigrafe, deduceva di aver ricevuto, in data 5.08.2022 avviso di addebito n.
328/2022/00022288/14/000, con il quale l'CP_2 le intimava il pagamento della somma di euro 9.745,04 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Commercianti CP_2 relativamente al periodo marzo 2018 - dicembre 2020. Parte opponente deduceva la totale insussistenza dei presupposti di detta pretesa contributiva e, pertanto, chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito opposto con vittoria di spese.
Si costituiva l' Controparte_1 resistendo alla domanda con argomentazioni in fatto e diritto, chiedendone il rigetto. ritiene non dovuta laSi costituiva l'CP_2 che precisava quanto segue: "La ricorrente contribuzione imposta per aver cessato la sua attività nell'ambito della "NOI DI GNASSI S.N.C." il
6/02/2018, dandone regolare comunicazione all'Istituto (…) Tuttavia, durante il periodo di attività della SNC, ottobre 2015 - febbraio 2018, la contribuente ha intrapreso un'altra attività commerciale, di ristorazione, nell'ambito della "MEC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA" (...) Con la chiusura della Snc, l'ufficio ha lavorato la richiesta di iscrizione per questa diversa attività commerciale ... con effetto da marzo 2018...". Inoltre, ha fatto rilevare che
"con atto del 7/02/2019 la contribuente ha ceduto le quote sociali della "MEC SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" ...", ragion per cui l'avviso di addebito impugnato è stato oggetto di sgravio parziale. Ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle partite creditorie oggetto di sgravio
(impugnate con diversa opposizione oggetto di altro giudizio) e di rigettare la domanda per la parte residua, risultando comunque dovuta la contribuzione relativa al periodo marzo
2018 dicembre 2020, oggetto in particolare del presente giudizio.
In via preliminare deve osservarsi che, in linea generale, nelle opposizioni a cartella di pagamento (o avviso di addebito) è onere dell'intimante opposto – che riveste la posizione
-fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della di attore in senso sostanziale posizione creditoria vantata. Nella specie, dunque, sarebbe stato onere dell' CP_2 fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligo di parte ricorrente, con riferimento alle annualità in questione, di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Con riguardo al caso di specie, pare opportuni premettere in sintesi la disciplina di tale gestione CP_2
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662: "Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613,
e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
L'iscrizione alla Gestione Commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge, ossia: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di Pt_2 ; la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto, di licenze e qualifiche professionali.
Nel caso di specie la scrivente condivide le motivazioni rese da altro giudice della sezione nella decisione resa tra le stesse parti dell'odierno giudizio per una fattispecie del tutto analoga e relativa ad altra annualità (sentenza dott.ssa Cozzolino n. 1077/2025), che si richiamano anche ai sensi dll'art. 118 disp. Att. c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, non ricorre la prova dello svolgimento di attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza da parte della ricorrente, nella sua qualità di socia della "MEC" s.r.l.s.. Infatti, l'CP_2 a fondamento della pretesa contributiva, ha unicamente dedotto che era stata la medesima ricorrente a chieder di essere iscritta alla Gestione Speciale Commercianti con decorrenza 08/08/2016 e che la sua richiesta non era stata presa in carico perché la posizione aziendale già era attiva per la s.n.c.; salvo poi evidenziare, da un lato, che per l'attività di ristorazione la contribuente, dopo la richiesta di iscrizione, non aveva inviato ulteriori aveva ceduto le segnalazioni e, dall'altro, che con atto del 7/02/2019 la stessa Pt_1 quote della "MEC".
Tuttavia, per smentire l'assunto su cui riposa la pretesa creditoria dell' CP_2 è sufficiente constatare che nessun elemento di prova è stato offerto per dimostrare che l'odierna ricorrente abbia, in effetti, esercitato un'attività commerciale che giustifichi l'insorgere dell'obbligazione contributiva a suo carico, ai sensi dell'art. 1, c. 203, 1. 662/'96: in particolare, la partecipazione dell'opponente, con carattere di abitualità e prevalenza, all'attività aziendale e, quindi, lo svolgimento di un'attività esorbitante il suo ruolo di socia e, per un periodo, amministratrice di s.r.l.; infatti, relativamente a questa sua carica societaria, l'CP_2 non deduce specificamente e non prova (né chiede di provare) la sussistenza di alcuno dei requisiti a cui la norma citata condiziona il sorgere dell'asserito obbligo contributivo, limitandosi a ricollegare la richiesta di pagamento confluita nell'opposto avviso di addebito ai flussi telematici pervenuti dalla CCIAA.
Controparte_4Al contempo, risulta agli atti - per come documentato dallo stesso resistente – che per l'esercizio dell'attività commerciale de qua nel periodo in contestazione sono stati assunti in media 10 lavoratori dipendenti (cfr. visura MEC). Giova sul punto ricordare quanto ribadito in un recentissimo arresto della Suprema Corte, in cui si chiarisce ulteriormente che: "sul piano previdenziale ... secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di cassazione, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (Cass. nn. 10426, 18281 del 2018; n. 23782 del 2019); 10. ciò conferma l'indirizzo, ormai consolidato, che ritiene presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n.
662 del 1996 n. 662, art. 1 comma 203 (che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma
1, concernente i requisiti previsti per ritenere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un'attività commerciale (v. Cass. n. 3835 del 2016;
Cass. n. 5210 del 2017) per cui con riferimento alle società non è sufficiente la qualità di amministratore a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
11. in particolare (v., fra le tante, Cass. n. 4440 del 2017) tale carattere va inteso con riferimento all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito della prevalenza meglio si attaglia alla lettera della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua ratio, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa..." (cfr. Cass. sez. lav. ordin. n. 3637/2020).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'impugnato avviso di addebito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
accoglie il ricorso dichiara non dovute le somme relative a crediti CP_2 di cui all' avviso di addebito opposto;
condanna l'CP_2 soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA, secondo i valori minimi del DM 55/2014, con attribuzione.
S. Maria Capua Vetere, 14 dicembre 2025 La Giudice