Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 774/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 774/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Grippa Federica, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e dall'Avv. De Feo Parte_2 C.F._2
Maurizio Elio, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 10.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 31.3.2025 i sig.ri e Parte_1 [...]
premesso di essere genitori del minore (4.2.2016), hanno Pt_2 Persona_1
1
chiesto al Tribunale di “disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore
alla madre sig.ra con diritto del padre a periodi di Persona_1 Parte_1 visita/frequentazione da concordare quando sarà rimesso in libertà”.
In particolare, a sostegno della richiesta, hanno allegato che: 1) il sig. dal _1
29.5.2022 è detenuto (per il reato di spaccio di stupefacenti) presso la Casa
Circondariale di Fuorni con fine pena prevista per il mese di novembre 2025; 2) il minore è stato riconosciuto “INVALIDO con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 L.289/90)”; 3) in ragione di tali circostanze la rappresentanza degli interessi del minore poteva essere compromessa, anche per questioni fondamentali (in primis la salute).
Con decreto del 6.5.2025 il G.D., ha rilevato che le condizioni concordate non potevano essere recepite dal Tribunale “in quanto, poiché il fine pena per il sig.
è previsto tra 6 mesi (novembre 2025), non è sufficiente prevedere il regime di _1 affido rafforzato medio tempore, bensì è necessario disciplinare il regime di affido
e la frequentazione padre-figlio – in maniera specifica – anche successivamente a tale data, oltre alla disciplina concernente gli aspetti economici (mantenimento ordinario e straordinario)” invitando le parti a modificarle.
All'udienza del 10.6.2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, le parti tramite i propri difensori chiedevano di recepire le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale modificate nei seguenti termini:
“-affidare il minore in via super esclusiva alla madre, con cui, Persona_1 inoltre, continuerà a vivere presso l'abitazione in Salerno alla via Ciotoli n.4;
-nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenga di recepire i suddetti accordi:
*affidare il minore in via super esclusiva alla madre durante la Persona_1 detenzione del sig. ; _1
*per il periodo successivo alla detenzione, affidare il minore in via Persona_1 esclusiva alla madre con delega alla stessa alle decisioni relative alle esigenze scolastiche ed alle condizioni di salute del minore;
*in subordine, affidare il minore in via congiunta con delega alla Persona_1 madre alle decisioni relative alla vita scolastica ed alle condizioni di salute del minore;
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-prevedere che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio minore, _1 versando mensilmente alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €
150,00, da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-prevedere che i periodi e le modalità di visita/frequentazione padre-figlio potranno essere, di volta in volta, concordati tra i genitori, garantendo comunque al sig.
la possibilità di vedere il piccolo ogni volta sia possibile alla luce di _1 _1 tutto quanto sopra considerato;
-nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non ritenga di recepire i suddetti accordi, prevedere che: *il sig. potrà vedere il figlio un giorno alla settimana dalle ore _1
15,00 alle ore 18,00, oltre il sabato alternato con la domenica dalle 15,00 alle 20,00, in presenza della ricorrente,
*per quanto concerne le festività natalizie, il Sig. potrà trascorrere con il figlio _1 il giorno del 25 dicembre e dell'1 gennaio dalle ore 15,00 alle ore 20,00, in presenza della ricorrente,
*per quanto concerne le festività pasquali, il Sig. potrà trascorrere con il figlio _1 ad anni alternati il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta dalle ore 15,00 alle ore 20,00, in presenza della ricorrente,
*per quanto concerne le vacanze estive, il Sig. potrà trascorrere con il figlio _1 sempre un giorno alla settimana dalle ore 15,00 alle ore 18,00, oltre il sabato alternato con la domenica dalle 15,00 alle 20,00, in presenza della ricorrente, ed eventuali tempi più lunghi saranno concordati tra le parti, in considerazione di tutte le circostanze sopra specificate”.
Il G.D., preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale evidenzia che non sussistono i presupposti per recepire il ricorso congiunto delle parti atteso che:
1) l'affidamento esclusivo (ed a maggior ragione quello esclusivo rafforzato) di un minore presuppone una valutazione sia in ordine all'inidoneità di uno dei due genitori rispetto al ruolo che è tenuto a svolgere, sia in ordine alla contrarietà all'interesse del minore del regime ordinario di affido congiunto (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 11/10/2024, n. 26517; Cass. civ., sez. I, 01/08/2023, n. 23333);
2) la necessità di operare tale valutazione rende indispensabile effettuare
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accertamenti istruttori sulle competenze genitoriali nell'interesse del minore, accertamenti possibili solo nell'ambito di un procedimento contenzioso;
3) il mero stato di detenzione di uno dei due genitori, per reati non commessi in relazione all'altro genitore o al minore, non può costituire ex se ragione per disporre l'affidamento esclusivo o esclusivo rafforzato del minore (soprattutto nel caso di specie in cui il padre sta scontando il periodo di detenzione nel medesimo
Comune di residenza del minore con fine pena previsto tra meno di cinque mesi);
4) nonostante il rinvio ed i rilievi del G.D., le parti non hanno raggiunto un accordo completo in relazione alla disciplina dei doveri genitoriali (con particolare riferimento al regime di affidamento) proponendo al Tribunale tutta una serie di ipotesi di disciplina alternative (superesclusivo/esclusivo/congiunto) la cui scelta è incompatibile con la natura del procedimento congiunto in cui non è possibile svolgere accertamenti sulle competenze genitoriali delle parti.
In definitiva, tenuto conto del disposto dell'art. 473-bis.51, comma 4, c.p.c. e della circostanza che non è possibile la trasformazione del rito da consensuale a contenzioso, deve rigettarsi allo stato la domanda.
Nulla per le spese trattandosi di procedimento introdotto con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata:
- Rigetta allo stato la domanda;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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