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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente - Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023,
vertente
TRA
Parte_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Trimarco e Roberta Sebastianelli,
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
E
CP_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 962/2023 del Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, pubblicata in data 07.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio l'presentato da Parte_1 Controparte_1
[...] e l' CP_2 formulando le seguenti conclusioni "accogliere il ricorso e per l'effetto - Dichiarare
nulle e/o annullare, nonché dichiarare inefficaci, in tutto o in parte, le iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché
le cartelle, gli avvisi di addebito impugnati e gli altri atti prodromici impugnati;
Accertare e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme indicate nei provvedimenti di iscrizione di ipoteca di cui agli atti impugnati, nonché in tutti gli atti ad essi prodromici, aventi ad oggetto debiti per contributi previdenziali;
Ordinare la cancellazione delle ipoteche impugnate ai sensi dell'art. 2884 c.c. In via subordinata,
-
rideterminare le somme richieste a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, maggiorazioni, interessi,
commissioni e spese varie, oggetto di ipoteca in misura inferiore e più favorevole al ricorrente" con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo, in relazione ai dedotti vizi formali dei provvedimenti impugnati, l'inammissibilità della domanda avanzata per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, tra la data di notifica degli atti opposti e il deposito del ricorso;
in relazione al merito della controversia, l'infondatezza della domanda avendo la resistente CP_3 documentato l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co.2 del DPR 602/73.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della
sentenza impugnata per a) error in procedendo e in judicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 60
d.p.r.602/1970 come modificato dal d.l. 22.10.2016 n.193 conv. in 1. 2016/225, nonché degli artt. 137 E SS.
c.p.c nullità annullamento dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77 comma 2bis DPR.602/1973; c) omessa pronuncia/omessa motivazione;
d) nullità' e/o annullamento dei provvedimenti di iscrizione ipoteca, delle cartelle e degli atti prodromici inesistenza e/o nullità della loro notifica;
e) intervenuta prescrizione e decadenza del debito contributivo;
f) arbitrarietà, eccesso di potere e vizio di motivazione dei provvedimenti di iscrizione di ipoteca impugnati;
g) nel merito, insussistenza dell'obbligo contributivo. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del
04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
spesedel giudizio. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA
- Presidente - Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere -
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI
- Consigliere est.-
all'udienza del 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3081 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2023,
vertente
TRA
Parte_1 , rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Trimarco e Roberta Sebastianelli,
elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
Controparte_1
E
CP_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 962/2023 del Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, pubblicata in data 07.06.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso con cui quest'ultimo aveva chiamato in giudizio l'presentato da Parte_1 Controparte_1
[...] e l' CP_2 formulando le seguenti conclusioni "accogliere il ricorso e per l'effetto - Dichiarare
nulle e/o annullare, nonché dichiarare inefficaci, in tutto o in parte, le iscrizioni ipotecarie impugnate, nonché
le cartelle, gli avvisi di addebito impugnati e gli altri atti prodromici impugnati;
Accertare e dichiarare non dovute, in tutto o in parte, le somme indicate nei provvedimenti di iscrizione di ipoteca di cui agli atti impugnati, nonché in tutti gli atti ad essi prodromici, aventi ad oggetto debiti per contributi previdenziali;
Ordinare la cancellazione delle ipoteche impugnate ai sensi dell'art. 2884 c.c. In via subordinata,
-
rideterminare le somme richieste a titolo di contributi previdenziali, sanzioni, maggiorazioni, interessi,
commissioni e spese varie, oggetto di ipoteca in misura inferiore e più favorevole al ricorrente" con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata dal ricorrente ritenendo, in relazione ai dedotti vizi formali dei provvedimenti impugnati, l'inammissibilità della domanda avanzata per intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 617 c.p.c, tra la data di notifica degli atti opposti e il deposito del ricorso;
in relazione al merito della controversia, l'infondatezza della domanda avendo la resistente CP_3 documentato l'avvenuta notifica della comunicazione preventiva ex art. 77 co.2 del DPR 602/73.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando l'erroneità della
sentenza impugnata per a) error in procedendo e in judicando - violazione e falsa applicazione dell'art. 60
d.p.r.602/1970 come modificato dal d.l. 22.10.2016 n.193 conv. in 1. 2016/225, nonché degli artt. 137 E SS.
c.p.c nullità annullamento dei provvedimenti di iscrizione ipotecaria;
b) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 77 comma 2bis DPR.602/1973; c) omessa pronuncia/omessa motivazione;
d) nullità' e/o annullamento dei provvedimenti di iscrizione ipoteca, delle cartelle e degli atti prodromici inesistenza e/o nullità della loro notifica;
e) intervenuta prescrizione e decadenza del debito contributivo;
f) arbitrarietà, eccesso di potere e vizio di motivazione dei provvedimenti di iscrizione di ipoteca impugnati;
g) nel merito, insussistenza dell'obbligo contributivo. Ha, pertanto, concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso introduttivo.
All'udienza del 30/10/2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 181 c.p.c., con comunicazione della cancelleria, all'udienza del 6/11/2025, udienza successivamente rinviata d'ufficio a quella del
04.12.2025.
All'odierna udienza nessuno è comparso e la causa è stata decisa come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Va considerato, infatti, che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19
ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e,
quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
In definitiva, poiché sia all'udienza del 30/10/2025 che alla successiva udienza non sono comparsi né parte appellante né le parti appellate deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Le ragioni poste a fondamento della decisione ed il complessivo comportamento processuale delle parti giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di lite.
P.Q.M.
spesedel giudizio. La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti
Così deciso in Roma lì 04 dicembre 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Salerno, Magistrato Ordinario in tirocinio.