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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 6762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6762 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18290 dell'anno 2021, avente ad oggetto: esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. e art. 142 Cod. Ass. Private,
TRA
, in Parte_1
persona del Direttore Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Rossella Del Sarto, domiciliataria in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro;
-Attore-
E quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t. e , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Gian Tommaso Avati, domiciliatario in Napoli, alla via G. Melisurgo, 44;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: accertare la responsabilità civile di nella causazione del sinistro Controparte_4
del 30 aprile 2011 e per l'effetto condannare quale impresa designata Controparte_1
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, al rimborso in favore dell' della somma di € 1.358.679,91 – ovvero di quella maggiore o Pt_1 minore ritenuta di giustizia - erogata dall' all'infortunato a seguito Pt_1 Controparte_5 del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, a titolo di surroga, oltre interessi e spese di lite;
per la convenuta: rigetto, inammissibilità e improponibilità della domanda;
accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). L' ha convenuto in giudizio esponendo che: Pt_1 Controparte_1 2
-. In data 30 aprile 2011, mentre si trovava alla guida della propria Controparte_5
autovettura, rimaneva gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale causato da CP_4
, alla guida di un'autovettura priva di copertura assicurativa, che invase l'opposta corsia
[...]
di marcia;
-. L'incidente avvenne mentre il si stava recando a una visita diagnostica su ordine CP_5
dell' , in quanto già tutelato per un precedente infortunio lavorativo avvenuto il 7 luglio Pt_1
2010;
-. Il sinistro provocava al lesioni gravissime, con un'invalidità permanente del 90%; CP_5
-. L' ha riconosciuto la natura in itinere dell'infortunio e quindi la tutela assicurativa, Pt_1
erogando al danneggiato indennità per un importo complessivo di € 883.347,67;
-. La responsabilità esclusiva di è stata accertata con sentenza del Tribunale Controparte_4
Civile di Napoli n. 11523/2016, che ha condannato , quale impresa designata Controparte_1 dal FGVS, a risarcire il con la somma di € 816.901,38; CP_5
-. L' , dopo aver tentato invano un accordo bonario con il responsabile civile, ha deciso Pt_1
di esercitare l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. ed art. 142 d.lgs. 209/2005 nei confronti di quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il rimborso delle Controparte_1
somme erogate.
Ha chiesto, pertanto, accertata la responsabilità di nella causazione del Controparte_4
sinistro, condannare quale impresa designata dal Controparte_6
F.G.V.S., a risarcirle la somma di € 883.347,67, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
La convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata, eccependo:
-. preliminarmente la sua inammissibilità per assenza dei presupposti dell'infortunio in itinere e non essendo l'incidente avvenuto durante un percorso lavorativo protetto;
-. l'intervenuta prescrizione biennale;
-. l'eccessività degli importi richiesti e l'insussistenza del nesso causale tra il sinistro del 2011
e le somme richieste, attribuibili in parte a un precedente infortunio del 2010;
-. che l' non ha provato rigorosamente l'effettivo pagamento delle somme richieste, né Pt_1
fornito adeguata documentazione delle spese sostenute dall'infortunato.
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, avendo la causa natura documentale, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 190 e 281 quinquies cpc, con riserva all'esito della decisione. 3
2). Il diritto fatto valere dall' si fonda sull'art. 1916 c.c. (surrogazione dell'assicuratore Pt_1 sociale) e sull'art. 142 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che disciplina il diritto dell'ente erogatore di prestazioni sociali a ottenere il rimborso delle somme sostenute nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
Tali disposizioni prevedono un meccanismo di tutela dell'ente previdenziale, che si sostituisce al danneggiato nei diritti verso il terzo responsabile. La finalità è duplice: evitare un indebito arricchimento del danneggiato e garantire la sostenibilità finanziaria dell'ente erogatore.
Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità sollevata da per Controparte_1
l'asserita assenza di un infortunio in itinere è infondata.
Costituisce circostanza non specificamente contestata dalla convenuta - che, invece, perfino conferma l'assunto di parte attrice ribadendo che il subiva “il grave sinistro per cui è CP_5 causa…mentre si stava recando ad effettuare accertamenti diagnostici su ordine dell' ” Pt_1
– che il si stava recando ad una visita disposta dall' . CP_5 Pt_1
Per il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), secondo il quale i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra sono considerati provati, a meno che la legge non disponga diversamente, pertanto, può ritenersi provato che il D'OR stesse recandosi ad effettuare accertamenti diagnostici disposti dall' , sussistendo quindi il nesso eziologico Pt_1
tra l'attività lavorativa (in senso lato, comprendente anche gli accertamenti sanitari) e l'evento lesivo.
Parte attrice, inoltre, ha provato documentalmente (cfr. all. n. 4 memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c.) che il sinistro si verificò durante il periodo di inabilità temporanea attribuito al per il precedente infortunio sul lavoro del 7.7.2010, pertanto, “era ancora sotto tutela CP_5 dell'Ente [ ] e non aveva ripreso il lavoro”. Pt_1
Sul punto, la circolare del 4 maggio 1998, contenente le linee guida sugli infortuni in Pt_1
itinere, ha previsto, a titolo esemplificativo, che è riconducibile all'infortunio in itinere anche quello subito dal lavoratore mentre si reca a visite mediche obbligatorie disposte dall'ente.
Nel caso di attività di accertamento medico funzionale all'attività lavorativa stessa, in particolare, qualora il lavoratore subisca un infortunio mentre si reca a sottoporsi a visita medica disposta dall' , sussiste un "nesso di derivazione qualificata" tra l'attività Pt_1
lavorativa e l'evento lesivo, in quanto la visita medica è finalizzata ad accertare le condizioni di salute del lavoratore in relazione al precedente infortunio e, quindi, a valutare la sua capacità lavorativa, pertanto, l'infortunio in itinere è indennizzabile, anche se il lavoratore non si stava recando direttamente sul luogo di lavoro. 4
Tanto chiarito, va richiamata la normativa di riferimento, ovvero quella dettata dall'art. 1916
c.c. e dall'art. 142 del d.lgs. 209/2005; disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Il meccanismo delineato dall'art. 28 della legge 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005, costituisce infatti una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916
c.c., poiché la disposizione delinea un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
A norma dell'art. 142, comma 1, l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere “direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di liberatoria che attesti che il medesimo non ha diritto “ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
È comunque previsto con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 che “l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha il diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione” (Cass. 25 settembre 2014 n.
20176).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.
Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi 5
dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile.
Tanto premesso, la responsabilità di nel sinistro del 30.4.2011, conducente Controparte_4
di veicolo non assicurato, e le conseguenti lesioni gravissime ai danni del di cui CP_5
l ha riconosciuto la natura di infortunio in itinere, sono state accertate con sentenza Pt_1
passata in giudicato (Tribunale Napoli, n. 11523/2016). Di conseguenza, Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., è tenuta, ai sensi degli artt. 283 ss. d.lgs.
[...]
209/2005, a risarcire l' delle somme erogate al nei limiti della responsabilità Pt_1 CP_5
accertata.
Di più: la sentenza del Tribunale di Napoli n.11523/2016 prodotta dall ha accertato Pt_1 che le lesioni (i postumi permanenti) subite dal sono derivate dall'infortunio per cui è CP_5
causa e non da quello dell'anno 2010, pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da circa la riconducibilità delle lesioni risarcite dall' al Controparte_1 Pt_1
sinistro del 2010.
Ed ancora, va aggiunto che “dal prospetto di liquidazione … la rendita per l'invalidità Pt_1
al 90% decorre dal 09.01.2012. Senza contare che il nesso di causalità tra le gravi lesioni ed il sinistro del 30 04.2011 è provato, oltre che dalla c.t.u., dalla stessa documentazione medica in atti proveniente, peraltro, da strutture pubbliche” (cfr. sentenza n. 11523/2016 Tribunale
Civile di Napoli).
Orbene, nel caso di specie correttamente è stata esercitata l'azione di regresso dell' nei Pt_1 confronti della convenuta compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del d.lgs. 209/2005
c.c., risultando nel diritto dell'ente previdenziale il rimborso delle somme erogate in favore dell'infortunato CP_5
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Benché l'art. 2947 c.c. preveda un termine biennale, nel caso in cui l'illecito civile sia configurabile come reato (lesioni colpose gravissime), trova applicazione il termine di prescrizione penale (minimo 5 anni, ex art. 2947 co. 3 c.c.), a condizione che il fatto-reato sia accertato incidenter tantum in sede civile. E ciò è avvenuto nel caso di specie.
Tale termine prescrizionale, altresì, è valido anche nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione di surrogazione, sebbene non penalmente perseguibili, come il proprietario del veicolo e la sua interruzione operata nei confronti del responsabile civile vale anche nei confronti dell'impresa di assicurazione per la R.c.a. o dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal FGVS. 6
Peraltro, numerosi atti interruttivi sono stati tempestivamente inviati dall alla Pt_1
controparte, a mezzo delle diffide di pagamento, manifestando tempestivamente la volontà di esercitare il diritto di rivalsa e realizzando le condizioni di procedibilità dell'odierna azione.
In particolare, l' ha prodotto in giudizio, quali atti interruttivi della prescrizione, le Pt_1
richieste attestanti la sua volontà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Controparte_7
a mezzo raccomandate del 4.12.2013, 17.2.2015, 27.1.2017, Pec del 25.3.2019,
[...]
raccomandata del 13.7.2021, notifica atto di citazione del 13.7.2021.
La volontà dell' di esercitare azione di rivalsa per il recupero del costo dell'infortunio è Pt_1
stata peraltro ritualmente espressa dal momento che anche la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del danneggiato (in data 7.2.2012), quale esercizio CP_5
del diritto, si considera idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., potendosene giovare anche l' ai sensi dell'art. 1310 c.c. Pt_1
E' infondata l'eccezione di parte convenuta per la quale le diffide interruttive della prescrizione riguarderebbero l'altro infortunio del 10 luglio 2010, anziché quello per cui è causa, in quanto dall'esame delle stesse è possibile individuare sufficienti elementi circa la loro riferibilità all'infortunio del 30.4.2011, in particolare, l'indicazione nell'oggetto di
, quale responsabile del sinistro, nonché l'indicazione del veicolo coinvolto Controparte_4
(targato DB766NR).
Orbene, nel momento in cui l' ha ritualmente manifestato la volontà di esercitare Pt_1
l'azione di rivalsa, tipica dell'assicuratore sociale, con le richiamate diffide, avviando l'azione civile in data 13.7.2021, il diritto al rimborso delle prestazioni erogate è divenuto un diritto autonomo dell'istituto previdenziale, non più influenzabile dalle successive vicende del lavoratore.
Dall'esercizio di tale azione discendeva l'obbligo a carico dell'assicurazione privata, di cui all' art. 142 codice delle assicurazioni private, di accantonamento delle somme in favore dell'assicuratore sociale avente il diritto di surroga;
obbligo al quale la convenuta compagnia non ha dimostrato di aver ottemperato.
Circa il quantum debeatur e, dunque, la prova degli esborsi sostenuti dall'istituto per l'indennizzo dell'infortunio in questione,
Circa la prova degli esborsi sostenuti dall'istituto per l'indennizzo dell'infortunio in questione, la giurisprudenza ritiene sufficiente l'attestazione contabile dei competenti funzionari dell'Ente Pubblico, posto che gli esborsi non vengono prestati in vista del giudicato di responsabilità, ma in doveroso ossequio e assolvimento dei propri compiti istituzionali. 7
Trattandosi, poi, di documenti provenienti da un Ente Pubblico, questi fanno fede fino a querela di falso, perché assistiti da presunzione di legittimità (Cass. 25.7.1987 n. 6456).
Pertanto, le scritture contabili dell , trasfuse nell'attestato di credito, costituiscono Pt_1
valida prova documentale delle somme effettivamente erogate, atteggiandosi alla stregua di atto amministrativo, assistito da presunzione di legittimità fino a querela di falso ex art. 635
c.p.c.. La documentazione prodotta dall' è stata peraltro oggetto di generica Pt_1
contestazione, priva di riferimenti specifici idonei a determinarne una difforme valutazione.
L' , altresì, correttamente precisa che il "costo infortunio" allegato alle note si riferisce Pt_1
esclusivamente all'infortunio del 30 aprile 2011 e che è stato scorporato dal "costo infortunio unificato" (che comprendeva un precedente infortunio).
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 11523/2016 ha accertato in modo definitivo l'ammontare complessivo del danno risarcibile al pari a € 816.901,38, somma CP_5
ripartita tra danno non patrimoniale (€ 692.331,93), spese mediche sostenute (€ 13.265,45) e spese mediche future (€ 111.304,00).
Tale importo rappresenta il massimo esigibile dall' in surroga. Pt_1
L' , invero, non può richiedere a nell'esercizio della Pt_1 Controparte_1
surrogazione, una somma superiore a quella che il Tribunale ha stabilito come complessivo risarcimento del danno a favore del danneggiato, atteso che l'azione di surrogazione dell'Assicurato sociale è un'azione derivativa;
pertanto, l' subentra nella posizione del Pt_1
danneggiato ( e può far valere nei confronti del responsabile civile ( e, per CP_5 CP_4
suo conto, in quanto impresa designata dal F.G.V.S.) gli stessi diritti che Controparte_1
spettavano al danneggiato.
Per le esposte ragioni, va condannata a risarcire all' l'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 816.901,38, oltre interessi legali dal 21.10.2016, data di pubblicazione della sentenza n.
11523 del Tribunale di Napoli e sino al soddisfo, posto che, al momento della pubblicazione della prima decisione che ha condannato al pagamento dei danni patiti Controparte_1
patrimoniali e non nei confronti di l'obbligazione risarcitoria, che ha natura Controparte_5
di debito di valore, si è trasformata in debito di valuta.
3). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Accoglie la domanda di regresso proposta dall' nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e per l'effetto Condanna in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al pagamento in favore 8
dell' , in Parte_1
persona del Direttore Regionale pro tempore della al pagamento a titolo di Pt_2
rimborso delle indennità erogate in favore di della somma di € 816.901,38, Controparte_5
oltre interessi legali come in motivazione;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna in persona dei legali rappresentanti p.t., quale impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.713,00 per spese e 14.598,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 4.7.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18290 dell'anno 2021, avente ad oggetto: esercizio del diritto di surroga ex art. 1916 c.c. e art. 142 Cod. Ass. Private,
TRA
, in Parte_1
persona del Direttore Regionale pro-tempore della rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Rossella Del Sarto, domiciliataria in Napoli, alla via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro;
-Attore-
E quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t. e , rappresentata e Controparte_2 Controparte_3
difesa dall'avv. Gian Tommaso Avati, domiciliatario in Napoli, alla via G. Melisurgo, 44;
-Convenuta-
Conclusioni: per l'attore: accertare la responsabilità civile di nella causazione del sinistro Controparte_4
del 30 aprile 2011 e per l'effetto condannare quale impresa designata Controparte_1
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (F.G.V.S.) per la Regione Campania, al rimborso in favore dell' della somma di € 1.358.679,91 – ovvero di quella maggiore o Pt_1 minore ritenuta di giustizia - erogata dall' all'infortunato a seguito Pt_1 Controparte_5 del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, a titolo di surroga, oltre interessi e spese di lite;
per la convenuta: rigetto, inammissibilità e improponibilità della domanda;
accoglimento dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). L' ha convenuto in giudizio esponendo che: Pt_1 Controparte_1 2
-. In data 30 aprile 2011, mentre si trovava alla guida della propria Controparte_5
autovettura, rimaneva gravemente ferito a seguito di un sinistro stradale causato da CP_4
, alla guida di un'autovettura priva di copertura assicurativa, che invase l'opposta corsia
[...]
di marcia;
-. L'incidente avvenne mentre il si stava recando a una visita diagnostica su ordine CP_5
dell' , in quanto già tutelato per un precedente infortunio lavorativo avvenuto il 7 luglio Pt_1
2010;
-. Il sinistro provocava al lesioni gravissime, con un'invalidità permanente del 90%; CP_5
-. L' ha riconosciuto la natura in itinere dell'infortunio e quindi la tutela assicurativa, Pt_1
erogando al danneggiato indennità per un importo complessivo di € 883.347,67;
-. La responsabilità esclusiva di è stata accertata con sentenza del Tribunale Controparte_4
Civile di Napoli n. 11523/2016, che ha condannato , quale impresa designata Controparte_1 dal FGVS, a risarcire il con la somma di € 816.901,38; CP_5
-. L' , dopo aver tentato invano un accordo bonario con il responsabile civile, ha deciso Pt_1
di esercitare l'azione di rivalsa ex art. 1916 c.c. ed art. 142 d.lgs. 209/2005 nei confronti di quale impresa designata dal F.G.V.S., per ottenere il rimborso delle Controparte_1
somme erogate.
Ha chiesto, pertanto, accertata la responsabilità di nella causazione del Controparte_4
sinistro, condannare quale impresa designata dal Controparte_6
F.G.V.S., a risarcirle la somma di € 883.347,67, o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e spese di lite.
La convenuta, costituitasi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata, eccependo:
-. preliminarmente la sua inammissibilità per assenza dei presupposti dell'infortunio in itinere e non essendo l'incidente avvenuto durante un percorso lavorativo protetto;
-. l'intervenuta prescrizione biennale;
-. l'eccessività degli importi richiesti e l'insussistenza del nesso causale tra il sinistro del 2011
e le somme richieste, attribuibili in parte a un precedente infortunio del 2010;
-. che l' non ha provato rigorosamente l'effettivo pagamento delle somme richieste, né Pt_1
fornito adeguata documentazione delle spese sostenute dall'infortunato.
Rigettate le prove orali articolate dalle parti, avendo la causa natura documentale, prodotta documentazione e precisate le conclusioni, è stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi degli artt. 190 e 281 quinquies cpc, con riserva all'esito della decisione. 3
2). Il diritto fatto valere dall' si fonda sull'art. 1916 c.c. (surrogazione dell'assicuratore Pt_1 sociale) e sull'art. 142 del d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), che disciplina il diritto dell'ente erogatore di prestazioni sociali a ottenere il rimborso delle somme sostenute nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
Tali disposizioni prevedono un meccanismo di tutela dell'ente previdenziale, che si sostituisce al danneggiato nei diritti verso il terzo responsabile. La finalità è duplice: evitare un indebito arricchimento del danneggiato e garantire la sostenibilità finanziaria dell'ente erogatore.
Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità sollevata da per Controparte_1
l'asserita assenza di un infortunio in itinere è infondata.
Costituisce circostanza non specificamente contestata dalla convenuta - che, invece, perfino conferma l'assunto di parte attrice ribadendo che il subiva “il grave sinistro per cui è CP_5 causa…mentre si stava recando ad effettuare accertamenti diagnostici su ordine dell' ” Pt_1
– che il si stava recando ad una visita disposta dall' . CP_5 Pt_1
Per il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.), secondo il quale i fatti allegati da una parte e non specificamente contestati dall'altra sono considerati provati, a meno che la legge non disponga diversamente, pertanto, può ritenersi provato che il D'OR stesse recandosi ad effettuare accertamenti diagnostici disposti dall' , sussistendo quindi il nesso eziologico Pt_1
tra l'attività lavorativa (in senso lato, comprendente anche gli accertamenti sanitari) e l'evento lesivo.
Parte attrice, inoltre, ha provato documentalmente (cfr. all. n. 4 memoria ex art. 183 comma 6
n. 1 c.p.c.) che il sinistro si verificò durante il periodo di inabilità temporanea attribuito al per il precedente infortunio sul lavoro del 7.7.2010, pertanto, “era ancora sotto tutela CP_5 dell'Ente [ ] e non aveva ripreso il lavoro”. Pt_1
Sul punto, la circolare del 4 maggio 1998, contenente le linee guida sugli infortuni in Pt_1
itinere, ha previsto, a titolo esemplificativo, che è riconducibile all'infortunio in itinere anche quello subito dal lavoratore mentre si reca a visite mediche obbligatorie disposte dall'ente.
Nel caso di attività di accertamento medico funzionale all'attività lavorativa stessa, in particolare, qualora il lavoratore subisca un infortunio mentre si reca a sottoporsi a visita medica disposta dall' , sussiste un "nesso di derivazione qualificata" tra l'attività Pt_1
lavorativa e l'evento lesivo, in quanto la visita medica è finalizzata ad accertare le condizioni di salute del lavoratore in relazione al precedente infortunio e, quindi, a valutare la sua capacità lavorativa, pertanto, l'infortunio in itinere è indennizzabile, anche se il lavoratore non si stava recando direttamente sul luogo di lavoro. 4
Tanto chiarito, va richiamata la normativa di riferimento, ovvero quella dettata dall'art. 1916
c.c. e dall'art. 142 del d.lgs. 209/2005; disposizione quest'ultima che ha il suo antecedente nell'art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. Il meccanismo delineato dall'art. 28 della legge 990/1969, transitato senza significative modifiche nell'art. 142 del d.lgs. n. 209/2005, costituisce infatti una applicazione particolare della regola generale contenuta nell'art. 1916
c.c., poiché la disposizione delinea un'azione in surrogazione esperibile soltanto in relazione al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali.
A norma dell'art. 142, comma 1, l'assicuratore sociale ha diritto di ottenere “direttamente dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione, sempreché non sia stato già pagato il risarcimento al danneggiato, con l'osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3”.
I due commi successivi prevedono l'obbligo del c.d. accantonamento da parte dell'assicuratore del responsabile civile il quale, prima di pagare il danneggiato, dovrà richiedere allo stesso una sorta di liberatoria che attesti che il medesimo non ha diritto “ad alcuna prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie”.
Il senso del complesso ed articolato sistema delineato dall'art. 142 è quello di consentire al danneggiato un pronto ristoro anche da parte degli assicuratori sociali ma, ove questi abbiano erogato somme, essi si surrogano al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile.
È comunque previsto con l'apposita norma di chiusura dettata nell'ultima parte del comma 3 dell'art. 142 che “l'ente gestore dell'assicurazione sociale ha il diritto di ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti se il comportamento del danneggiato abbia recato pregiudizio all'azione di surrogazione” (Cass. 25 settembre 2014 n.
20176).
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha quindi da tempo riconosciuto l'esistenza di un sistema “binario” in forza del quale l'assicuratore sociale al fine di ottenere il rimborso delle prestazioni erogate al danneggiato, possa agire ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dei terzi responsabili del fatto illecito, estranei al rapporto assicurativo, ovvero agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno e con l'unico limite derivante dall'ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.
Più precisamente in tale ultima ipotesi, l'ente può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno conseguente alla circolazione di veicoli, ai sensi 5
dell'art. 28 comma 2 della legge 990/69, con l'ulteriore limite costituito dall'ammontare del massimale per il quale è stata stipulata l'assicurazione della responsabilità civile.
Tanto premesso, la responsabilità di nel sinistro del 30.4.2011, conducente Controparte_4
di veicolo non assicurato, e le conseguenti lesioni gravissime ai danni del di cui CP_5
l ha riconosciuto la natura di infortunio in itinere, sono state accertate con sentenza Pt_1
passata in giudicato (Tribunale Napoli, n. 11523/2016). Di conseguenza, Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S., è tenuta, ai sensi degli artt. 283 ss. d.lgs.
[...]
209/2005, a risarcire l' delle somme erogate al nei limiti della responsabilità Pt_1 CP_5
accertata.
Di più: la sentenza del Tribunale di Napoli n.11523/2016 prodotta dall ha accertato Pt_1 che le lesioni (i postumi permanenti) subite dal sono derivate dall'infortunio per cui è CP_5
causa e non da quello dell'anno 2010, pertanto, non può trovare accoglimento l'eccezione formulata da circa la riconducibilità delle lesioni risarcite dall' al Controparte_1 Pt_1
sinistro del 2010.
Ed ancora, va aggiunto che “dal prospetto di liquidazione … la rendita per l'invalidità Pt_1
al 90% decorre dal 09.01.2012. Senza contare che il nesso di causalità tra le gravi lesioni ed il sinistro del 30 04.2011 è provato, oltre che dalla c.t.u., dalla stessa documentazione medica in atti proveniente, peraltro, da strutture pubbliche” (cfr. sentenza n. 11523/2016 Tribunale
Civile di Napoli).
Orbene, nel caso di specie correttamente è stata esercitata l'azione di regresso dell' nei Pt_1 confronti della convenuta compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del d.lgs. 209/2005
c.c., risultando nel diritto dell'ente previdenziale il rimborso delle somme erogate in favore dell'infortunato CP_5
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata.
Benché l'art. 2947 c.c. preveda un termine biennale, nel caso in cui l'illecito civile sia configurabile come reato (lesioni colpose gravissime), trova applicazione il termine di prescrizione penale (minimo 5 anni, ex art. 2947 co. 3 c.c.), a condizione che il fatto-reato sia accertato incidenter tantum in sede civile. E ciò è avvenuto nel caso di specie.
Tale termine prescrizionale, altresì, è valido anche nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione di surrogazione, sebbene non penalmente perseguibili, come il proprietario del veicolo e la sua interruzione operata nei confronti del responsabile civile vale anche nei confronti dell'impresa di assicurazione per la R.c.a. o dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal FGVS. 6
Peraltro, numerosi atti interruttivi sono stati tempestivamente inviati dall alla Pt_1
controparte, a mezzo delle diffide di pagamento, manifestando tempestivamente la volontà di esercitare il diritto di rivalsa e realizzando le condizioni di procedibilità dell'odierna azione.
In particolare, l' ha prodotto in giudizio, quali atti interruttivi della prescrizione, le Pt_1
richieste attestanti la sua volontà di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Controparte_7
a mezzo raccomandate del 4.12.2013, 17.2.2015, 27.1.2017, Pec del 25.3.2019,
[...]
raccomandata del 13.7.2021, notifica atto di citazione del 13.7.2021.
La volontà dell' di esercitare azione di rivalsa per il recupero del costo dell'infortunio è Pt_1
stata peraltro ritualmente espressa dal momento che anche la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio da parte del danneggiato (in data 7.2.2012), quale esercizio CP_5
del diritto, si considera idonea ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., potendosene giovare anche l' ai sensi dell'art. 1310 c.c. Pt_1
E' infondata l'eccezione di parte convenuta per la quale le diffide interruttive della prescrizione riguarderebbero l'altro infortunio del 10 luglio 2010, anziché quello per cui è causa, in quanto dall'esame delle stesse è possibile individuare sufficienti elementi circa la loro riferibilità all'infortunio del 30.4.2011, in particolare, l'indicazione nell'oggetto di
, quale responsabile del sinistro, nonché l'indicazione del veicolo coinvolto Controparte_4
(targato DB766NR).
Orbene, nel momento in cui l' ha ritualmente manifestato la volontà di esercitare Pt_1
l'azione di rivalsa, tipica dell'assicuratore sociale, con le richiamate diffide, avviando l'azione civile in data 13.7.2021, il diritto al rimborso delle prestazioni erogate è divenuto un diritto autonomo dell'istituto previdenziale, non più influenzabile dalle successive vicende del lavoratore.
Dall'esercizio di tale azione discendeva l'obbligo a carico dell'assicurazione privata, di cui all' art. 142 codice delle assicurazioni private, di accantonamento delle somme in favore dell'assicuratore sociale avente il diritto di surroga;
obbligo al quale la convenuta compagnia non ha dimostrato di aver ottemperato.
Circa il quantum debeatur e, dunque, la prova degli esborsi sostenuti dall'istituto per l'indennizzo dell'infortunio in questione,
Circa la prova degli esborsi sostenuti dall'istituto per l'indennizzo dell'infortunio in questione, la giurisprudenza ritiene sufficiente l'attestazione contabile dei competenti funzionari dell'Ente Pubblico, posto che gli esborsi non vengono prestati in vista del giudicato di responsabilità, ma in doveroso ossequio e assolvimento dei propri compiti istituzionali. 7
Trattandosi, poi, di documenti provenienti da un Ente Pubblico, questi fanno fede fino a querela di falso, perché assistiti da presunzione di legittimità (Cass. 25.7.1987 n. 6456).
Pertanto, le scritture contabili dell , trasfuse nell'attestato di credito, costituiscono Pt_1
valida prova documentale delle somme effettivamente erogate, atteggiandosi alla stregua di atto amministrativo, assistito da presunzione di legittimità fino a querela di falso ex art. 635
c.p.c.. La documentazione prodotta dall' è stata peraltro oggetto di generica Pt_1
contestazione, priva di riferimenti specifici idonei a determinarne una difforme valutazione.
L' , altresì, correttamente precisa che il "costo infortunio" allegato alle note si riferisce Pt_1
esclusivamente all'infortunio del 30 aprile 2011 e che è stato scorporato dal "costo infortunio unificato" (che comprendeva un precedente infortunio).
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 11523/2016 ha accertato in modo definitivo l'ammontare complessivo del danno risarcibile al pari a € 816.901,38, somma CP_5
ripartita tra danno non patrimoniale (€ 692.331,93), spese mediche sostenute (€ 13.265,45) e spese mediche future (€ 111.304,00).
Tale importo rappresenta il massimo esigibile dall' in surroga. Pt_1
L' , invero, non può richiedere a nell'esercizio della Pt_1 Controparte_1
surrogazione, una somma superiore a quella che il Tribunale ha stabilito come complessivo risarcimento del danno a favore del danneggiato, atteso che l'azione di surrogazione dell'Assicurato sociale è un'azione derivativa;
pertanto, l' subentra nella posizione del Pt_1
danneggiato ( e può far valere nei confronti del responsabile civile ( e, per CP_5 CP_4
suo conto, in quanto impresa designata dal F.G.V.S.) gli stessi diritti che Controparte_1
spettavano al danneggiato.
Per le esposte ragioni, va condannata a risarcire all' l'importo di Controparte_1 Pt_1
€ 816.901,38, oltre interessi legali dal 21.10.2016, data di pubblicazione della sentenza n.
11523 del Tribunale di Napoli e sino al soddisfo, posto che, al momento della pubblicazione della prima decisione che ha condannato al pagamento dei danni patiti Controparte_1
patrimoniali e non nei confronti di l'obbligazione risarcitoria, che ha natura Controparte_5
di debito di valore, si è trasformata in debito di valuta.
3). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1). Accoglie la domanda di regresso proposta dall' nei confronti di Pt_1 Controparte_1
e per l'effetto Condanna in persona dei legali rappresentanti p.t.,
[...] Controparte_1
quale impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al pagamento in favore 8
dell' , in Parte_1
persona del Direttore Regionale pro tempore della al pagamento a titolo di Pt_2
rimborso delle indennità erogate in favore di della somma di € 816.901,38, Controparte_5
oltre interessi legali come in motivazione;
2). Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti;
3). Condanna in persona dei legali rappresentanti p.t., quale impresa Controparte_1
designata dal F.G.V.S. per la Regione Campania, al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 1.713,00 per spese e 14.598,00 per competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Napoli, 4.7.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE