Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/04/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
n° 548/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine dell'1 aprile 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 548/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del legale rappresentante, con sede legale in Messina, Via Parte_1
Calabria 1, p.i. , elettivamente domiciliata in Messina, via 27 luglio P.IVA_1
40, presso lo studio dell'avv. Rosa Pino ( ), pec avv. C.F._1 [...]
fax 0902982087, che la rappresenta e difende -Appellante Email_1
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] noramica dello Stretto 1390/F (c.f. ), elettivamente domiciliato C.F._2 in Messina via Ducezio 12 presso lo studio dell'avv. Vito Zumbo (c.f. C.F._3
) dal quale è rappresentato e difeso, fax 090-714954, pec avv.
[...] [...]
–Appellato Email_2
OGGETTO: tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 2033 pubblicata in data 31 ottobre 2024
CONCLUSIONI Par Blu 1) In via principale rigettare nel merito le domande del;
2) in CP_1 via subordinata, dichiarare che il lavoratore non ha diritto alla tutela ripristinatoria né alla riassunzione in servizio;
3) sempre in subordine, riconoscere al CP_1
l'indennità omnicomprensiva nella misura minima;
4) condannare il lavoratore a restituire quanto eventualmente percepito in esecuzione della sentenza di I grado;
5) in via istruttoria si chiede autorizzazione alla produzione dell'Estratto giornale e
Certificato e indispensabile ai fini della decisione;
6) CP_2 CP_3 condannare l'appellato alle spese dei due gradi.
Bongiorno: Previo rigetto delle richieste istruttorie formulate ex adverso, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del presente grado da distrarre in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 9 novembre 2022,
[...]
narrava di avere lavorato quale comandante a tempo indetermi- Parte_2 nato per Tarnav s.r.l., di essere sbarcato il 29 settembre 2018 e di essere stato da allora assunto ripetutamente a tempo determinato per chiamata diretta prima da
Bluferries s.r.l. (12 contratti fra l'1 ottobre 2018 e il 14 aprile 2020) e poi da Pt_1
(otto contratti dal 17 giugno 2020 al 24 aprile 2021 e altri dieci dal 28 giugno Pt_1
2021 al 15 giugno 2022), e di essere stato assunto con altra convenzione ancora in corso a partire dal 7 settembre 2022. Lamentava l'abuso del ricorso al contratto a termine, in frode alla legge, chiedeva dichiararsi un rapporto unico continuativo con a partire dal 29 settembre 2018 con condanna dell'armatore a convertire il Pt_1 rapporto o in subordine a iscriverlo nel proprio turno particolare, ricostruendogli carriera e progressione di anzianità con conseguenti ferie e riposi non goduti ed erogandogli il risarcimento nella misura prevista dal D. Lgs. 81/2015 di dodici men- silità dell'ultima retribuzione.
Contumace con sentenza n° 2033 depositata in data 31 ottobre 2024 il Pt_1 giudice di primo grado ha riconosciuto la frode alla legge per le convenzioni stipu- late a partire dal giugno 2020 dichiarando la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato a partire dal 17 giugno 2020 e condannando la società a ripristinare il rapporto con ricostruzione della carriera e pagamento di un'indennità pari a cinque mensilità di retribuzione, oltre al rimborso delle spese. ha proposto appello con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024. Parte_1
Nella resistenza di , depositate note di trattazione scritta Controparte_1 entro l'1 aprile 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale, premesso che, avuto riguardo alla natura del rapporto fra le parti, la disciplina di esso va rinvenuta in primo luogo nel codice della navigazione e solo residualmente nel codice civile e nelle norme civilistiche ordinarie, ha rilevato che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE si applica anche al lavoro marittimo, ma che tale disciplina non inficia automatica- mente i contratti di lavoro a tempo determinato che, pur cumulativamente durati oltre l'anno, siano stati inframmezzati da periodi non lavorati superiori ai sessanta giorni. Ha tuttavia anche evidenziato che spetta al giudice nazionale, in tal caso, verificare se, in concreto, attraverso ripetute assunzioni a tempo determinato, sia stata posta in essere una condotta che integri una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell'art. 1344 c.c.
Il tribunale ha dunque constatato che il è stato riassunto con intervalli CP_1 di poco superiori ai sessanta giorni e che la società ha utilizzato in via continuativa n° 548/24 R.G.L.
"tale modalità dal giugno 2020 all'aprile 2021 con otto convenzioni di arruola- mento, ciascuna della durata di uno-due mesi, intervallate da qualche giorno di sbarco, nel medesimo servizio e con la stessa qualifica di comandante. Inoltre, in detto periodo lo ha nominato incaricato Data Manager il 12 giugno 2020 e Per_1 dante Titolare della Princess of Dubrovnik il 21 luglio 2020 (incarico quest'ultimo già conferitogli dalla Bluferries s.r.l. il 27 novembre 2018 e poi riassegnatogli dalla ancora nel dicembre 2022). Dopo 65 giorni, lo ha reimpiegato con ulteriori Pt_1
10 convenzioni dal giugno 2021 al giugno 2022; quindi dopo un intervallo di 83 giorni con altra convenzione di arruolamento dal settembre al novembre 2022 (cui nel corso del giudizio hanno fatto seguito altre 4 fino al settembre 2023)".
Su tale premessa, il Giudice a quo ha concluso che i contratti stipulati da giugno
2020 a novembre 2022 sono da considerare nulli e pertanto ha dichiarato sussistere un rapporto a tempo indeterminato, qualifica di comandante, a decorrere dal 17 giu- gno 2020, con indennità risarcitoria pari a cinque mensilità sulla base delle dimen- sioni dell'azienda e dell'anzianità di servizio, con ricostruzione della carriera.
2- Con il primo motivo di appello lamenta che il tribunale avrebbe scor- Pt_1 rettamente individuato la disciplina collettiva applicabile, non tenendo conto che l'armatore aveva facoltà di trasbordare il marittimo e che è previsto il limite dei sessanta giorni fra un imbarco e l'altro. La questione è tuttavia irrilevante, perché il tribunale non ha individuato una violazione della disciplina collettiva, ma una vio- lazione in concreto sulla base del concetto civilistico della frode alla legge.
Per gli stessi motivi sono irrilevanti le ulteriori argomentazioni che riguardano la conformità dal punto di vista formale degli arruolamenti effettuati alla disciplina sia collettiva che da codice della navigazione.
Con il secondo motivo lamenta che il tribunale non abbia preso in esame Pt_1 la situazione in concreto. riprende in particolare il tema del trasbordo per Pt_1 evidenziare che le convenzioni intervenute fra il 17 giugno 2020 e il 23 novembre
2022 andrebbero considerate come "unico arco temporale". Premesso che questa argomentazione porterebbe addirittura alla conclusione che il rapporto del Bon- giorno ha avuto durata ultraannuale e che quindi a fortiori andrebbe disposta la conversione, l'appellato ha buon gioco a evidenziare che, agli atti, ci sono le con- venzioni di imbarco, ciascuna stipulata per brevissimo periodo. rivendica di Pt_1 avere disposto che la controparte svolgesse dei corsi di aggiornamento per acquisire ulteriori abilitazioni, e ciò, anche stavolta, non gioca affatto a suo favore. Facil- mente ribatte l'appellato che proprio questo atteggiamento (sfociato fra l'altro negli incarichi di data manager e comandante titolare) dimostra che intendeva Pt_1 utilizzare il dipendente come propria risorsa fiduciaria, programmandone l'uso con- tinuativo senza però riconoscergli il rapporto a tempo indeterminato.
Con il terzo motivo, contesta l'applicabilità della disciplina del ripristino Pt_1 n° 548/24 R.G.L.
del rapporto ex tunc al caso di specie, ma cita, come ben rilevato dal , CP_1 giurisprudenza che riguarda il diverso caso dell'interruzione del rapporto a tempo indeterminato, in cui si discetta dei concetti di turno particolare e regime CRL.
Con l'ultimo motivo l'appellante lamenta l'eccessività dell'indennità, calcolata in cinque mensilità piuttosto che nel minimo di legge. Considerato tuttavia il numero delle convenzioni in frode alla legge e le dimensioni dell'impresa, non si vede in quale esagerazione in cui sia incorso il tribunale. Il minimo edittale sarebbe stato giustificato da un superamento modesto del termine complessivo di un anno, da un numero minimo di cotnratti o da altre condizioni assimilabili, che in questo caso mancano.
L'appello è dunque infondato.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo secondo i minimi edit- tali, data la semplicità della controversia, e senza fase istruttoria, che non si è tenuta dato che il giudizio si è esaurito in unica udienza. L'art. 5 comma 6 D.M. 55/2014 fissa il principio secondo il quale per le cause di valore indeterminabile si considera normalmente un importo non inferiore a 26.000,00 e non superiore a 260.000,00 euro, ma il Giudice può valicare tali limiti, andando anche allo scaglione immedia- tamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore (per tutte Cass. sez. II 10438/2023). In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
Il contenuto della presente sentenza rientra fra quelli contemplati dall'art. 13 comma 1quater T.U. 115 del 2002.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024 da Parte_1 contro , avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Mes- Controparte_1 sina n° 2033 pubblicata in data 31 ottobre 2024, rigetta l'appello e condanna l'ap- pellante a rimborsare all'appellato le spese di lite, liquidate in 1,984,00 euro oltre i.v.a., c.p.a. e generali. Dà atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1quater T.U. n°
115 del 2002 ai fini del contributo unificato, se dovuto. Dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Vito Zumbo
Messina 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)