Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4179/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, seconda sezione civile, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
Dott. Carlo Azzolini - Giudice -
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino - Giudice est. –
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4179/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il 30/1071971, (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1
in OL, Via Massua, n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Teso del foro di ZI (pec:
presso il cui studio - sito in San Donà di Piave. Galleria Leon Email_1
Bianco, n. 2/1 – è elettivamente domiciliato;
contro
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(VE), Via Guido Guidi, n. 12, rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Bergamo del foro di ZI
(pec: , presso il cui studio – sito in ed elettivamente San Email_2
Donà di Piave, Via Tredici Martiri, 3/2 – è elettivamente domiciliata;
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
ZI;
Oggetto: Modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Premesso che ha proposto ricorso in data 4.03.2024 nei confronti di Parte_1 CP_1
per sentire disporre da questo Tribunale la modifica della regolamentazione del regime di
[...]
affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore , nato dalla loro Persona_1
unione in data 19.08.2011, disposta con provvedimento del Tribunale del Treviso del 2.09.2024
(proc. n. 2978/2014);
-considerato che la resistente si è costituita in giudizio, opponendosi alle richieste avversarie;
-considerato che all'udienza del 9.07.2024 dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto un rinvio per la formalizzazione del medesimo, per cui il Giudice ha disposto un rinvio all'udienza al 12.09.2024, prevedendo che la stessa fosse sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (ulteriormente rinviata all'udienza del
26.11.2024 stante il mutamento della persona fisica del Giudice); considerato che, con deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in data 22.11.2024
e 26.11.2024, in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno 26.11.2024, le parti hanno chiesto di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minorenne nei seguenti termini:
“1. Affidare in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale prendendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative al figlio;
stabilirsi che sulle questioni ordinarie i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Stabilire che il minore abbia come residenza quella della madre, disponendo il collocamento alternato del figlio presso i genitori, secondo le modalità e i tempi di permanenza previsti dal piano genitoriale allegato e da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni.
3. Il signor si obbliga a versare alla OR , entro il giorno 15 di ogni mese, la Pt_1 CP_1
somma di € 200,00 quale contributo al mantenimento ordinario d , somma rivalutabile Per_1
annualmente in base agli indici Istat. Tale importo verrà versato dal signor a mezzo Pt_1
bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signor . CP_1 L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signor . CP_1
Detrazioni fiscali per il figlio a carico nella misura del 50% tra le parti.
4. Le spese straordinarie necessarie per il figlio minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, così come individuate e regolamentate dal protocollo di intesa per la trattazione dei giudizi in materia di famiglia e delle persone siglato il 20 settembre 2019 dal presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal presidente del Tribunale di ZI, come di seguito integralmente riportate:
a) Spese extra assegno di mantenimento senza preventivo accordo:
- spese scolastiche: libri scolastici, spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte dalla scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultime varrà il limite di spesa di € 400,00), spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima della separazione/divorzio.
- spese medico-sanitarie: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco (rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche.
- spese di natura ludica e parascolastica: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per l'esborso che non superi il tetto annuo di Euro 400,00.
- spese di custodia di prole minorenne ( baby-sitting), laddove l'esigenza nasca con la separazione o divorzio e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile, l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne.
- altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori, spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica. Contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie.
b) Spese extra assegno di mantenimento con preventivo accordo: - spese scolastiche: spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie;
iscrizioni e rette di scuole private, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisto di libri, dispense, eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
- spese di natura ludica e parascolastica: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela, golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi (oratorio, grest, campus or ganizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni), nonché di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto).
- spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici ai fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spese superiore ad € 500 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spese superiore ad € 300,00 annua salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche, termali e simili presso strutture private.
5. Le parti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il minore e/o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio.
6. Quanto alla procedura di esecuzione mobiliare presso terzi R.G. 537/2024 del Tribunale di
ZI, con prossima udienza prevista per il 26 luglio 2024, il signo si obbliga a versare Pt_1
alla signor la somma di € 734,18 [somma precettata di € 1.530,18 da cui sono stati sottratti CP_1
gli importi di € 624,00 (156,00 x 4, ossia la differenza tra quanto pagato mensilmente dal signor a titolo di mantenimento del minore dal deposito del ricorso per la modifica delle Pt_1
condizioni di affidamento e quanto concordato per lo stesso titolo dalla parti nel presente accordo)
e di € 180,00 (corrispondente al 50% della spesa straordinaria avente ad oggetto il corso Basket
2023] mediante bonifico bancario entro il 16 agosto 2024. La signor si impegna, pertanto, CP_1
a rinunciare agli atti della suddetta procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 629
c.p.c., rinuncia che il signor espressamente si impegna ad accettare, con conseguente Pt_1
estinzione del processo a spese compensate tra le parti.
7. Quanto al giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. R.G. 460/2024 Tribunale di ZI, con prossima udienza prevista per il 26 luglio 2024, il signo si obbliga a rinunciare agli Pt_1
atti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c., rinuncia che la signor espressamente si CP_1
impegna ad accettare, con conseguente estinzione del processo a spese compensate tra le parti.
8. Spese di lite interamente compensate.”
-considerato, pertanto, che le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte formulate;
-ricordato che, ai sensi dell'art. 337 ter, commi secondo e quinto, c.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale del figlio, degli accordi intervenuti tra i genitori;
-ritenuto che le condizioni congiuntamente indicate dalle parti nelle proprie conclusioni, non sono contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'accordo intervenuto tra i genitori;
ritenuto che, nel complesso, le condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno del figlio minore con entrambi i genitori;
-considerato che il P.M. intervenuto ha concluso in data 12.03.2025, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
-ritenuto, infine, di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di ZI, in composizione collegiale, Sezione seconda civile, a modifica delle condizioni stabilite con provvedimento del Tribunale di Treviso del 9.09.2014 nel proc. n.
2978/2014, così provvede:
-Ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio minore (nato a [...] il [...]) così come sopra indicati e da Persona_1
intendersi qui integralmente richiamati;
-Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in ZI, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero