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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione prima civile
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Pietro Merlo Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 279 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Antonio Carbotta presso lo studio del quale in Mesagne (BR) alla via Quinto
Ennio n.23 è elettivamente domiciliato
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Nicola Abbinante presso il cui studio in Bari-Carbonara alla via A.
Quaranta 5/A è elettivamente domiciliata
-appellata- contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliata
-appellata- appellante incidentale-
pagina 1 di 5 AVVERSO la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Brindisi depositata il 25.01.2023 (R.G. n. 2677/2021)
*******
La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto - riservata. ex art. 652 c.p.c. per la decisione innanzi il
Collegio all'udienza del 22.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.07.2021 propose opposizione avverso l'estratto Parte_1
di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02420060010683106000 - notificata in data
3/10/2006 - emessa da di Brindisi su ruolo n. 218/2006, dell'importo Controparte_2 complessivo di € 11.901,77 (dovuto a titolo di imposta sui redditi 2002).
L'opponente eccepì esclusivamente l'estinzione del credito per decorso della prescrizione successiva alla notifica (non contestata) della cartella di pagamento.
Si costituirono in giudizio sia l' che l' Controparte_3 CP_2
di Brindisi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
In particolare:
- l eccepì l'inammissibilità del ricorso, la sua tardività e il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario;
- l invece, chiese il rigetto dell'opposizione, stante Controparte_3
l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario, piuttosto che di quello breve.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'opposizione e compensato le spese di giudizio tra le parti.
Ha proposto appello con atto di citazione in appello notificato il 3.4.2023. Parte_1
L'appellata si è costituita, chiedendo la conferma Controparte_3 dell'impugnata decisione.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_2
proponendo a sua volta appello incidentale avverso il rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del
22.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. - Con unico motivo di gravame, l'appellante principale deduce che il Tribunale Parte_1 ha errato nell'applicare l'art. 12 del d.p.r. 602/1973, comma 4-bis introdotto dall'art.
3-bis del pagina 2 di 5 D.l. n. 146/21 e nel dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, che nel presente grado reitera.
2. - Con unico motivo di gravame l'appellante incidentale si duole del Controparte_2 rigetto della sua eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, che reitera.
3. – L'appello principale è infondato e il rigetto dello stesso consente di ritenere assorbita le doglianza sollevata con l'appello incidentale, in applicazione del principio della ragione più liquida desunto dagli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale) e 111 (ragionevole durata del processo) della Costituzione, reiteratamente affermato dalla Cassazione, che – pur in presenza di questione pregiudiziale – ha affermato il seguente principio di diritto: “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n.
9936 del 2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (veds. Cass. 3813/2019).
Rileva infatti questa Corte che, secondo l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, recepito dal decreto legge 146/2021 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r
6021973, l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in quanto lo stesso ha mera natura di elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene alcuna autonoma pretesa impositiva (in termini, tra le altre, veds.: sent.
Cass. 10268/2023: “L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”; Cass. n. 1837/2010: “...la prescrizione del diritto alla riscossione per essere stata la cartella esattoriale notificata oltre
pagina 3 di 5 il termine, previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere fatta valere con l'impugnazione della cartella stessa e non con quella dell'estratto di ruolo di seguito notificato, il quale non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva”).
Dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è normalmente inammissibile salvo le eccezioni previste dal predetto art. 12 comma 4 – bis, ovvero nei soli casi in cui “il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del RG n. 39/2022 Repert. n.
4495/2023 del 06/11/2023 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”, norma questa che si applica anche ai processi pendenti “ perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere ” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 26283/22).
Poiché l'appellante principale non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto la sussistenza delle predette condizioni, l'appello principale non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'appellata sentenza, restando assorbito l'appello incidentale.
4. - Le spese processuali, liquidate come da dispositivo che segue in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e, quanto ad Controparte_1 vanno liquidate in favore dell'avv. Nicola Abbinante, dichiaratosi antistatario in sede di comparsa di costituzione.
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello principale viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
Con separato decreto saranno liquidati i compensi in favore del difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il 3.4.2023) e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da (comparsa di costituzione Controparte_2
depositata il 5.9.2023) entrambi avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, dichiarato assorbito l'appello incidentale, conferma l'appellata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore di e di Parte_1 Controparte_4 [...]
e, per quest'ultima, in favore del difensore distrattario Avv. Nicola Controparte_3
Abbinante, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna delle appellate, in €. 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa
Forense ed IVA come per legge;
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
l'Estensore Il Presidente dr. Pietro Merlo dr.ssa Anna Rita Pasca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione prima civile
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr.ssa Anna Rita Pasca Presidente dr. Riccardo Mele Consigliere dr. Pietro Merlo Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 279 del ruolo generale delle cause dell'anno
2023
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Antonio Carbotta presso lo studio del quale in Mesagne (BR) alla via Quinto
Ennio n.23 è elettivamente domiciliato
- appellante - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Nicola Abbinante presso il cui studio in Bari-Carbonara alla via A.
Quaranta 5/A è elettivamente domiciliata
-appellata- contro
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi n. 39 è elettivamente domiciliata
-appellata- appellante incidentale-
pagina 1 di 5 AVVERSO la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Brindisi depositata il 25.01.2023 (R.G. n. 2677/2021)
*******
La causa è stata -previa rituale precisazione delle conclusioni il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto - riservata. ex art. 652 c.p.c. per la decisione innanzi il
Collegio all'udienza del 22.10.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19.07.2021 propose opposizione avverso l'estratto Parte_1
di ruolo relativo alla cartella di pagamento n. 02420060010683106000 - notificata in data
3/10/2006 - emessa da di Brindisi su ruolo n. 218/2006, dell'importo Controparte_2 complessivo di € 11.901,77 (dovuto a titolo di imposta sui redditi 2002).
L'opponente eccepì esclusivamente l'estinzione del credito per decorso della prescrizione successiva alla notifica (non contestata) della cartella di pagamento.
Si costituirono in giudizio sia l' che l' Controparte_3 CP_2
di Brindisi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...]
In particolare:
- l eccepì l'inammissibilità del ricorso, la sua tardività e il difetto di Controparte_2
giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello tributario;
- l invece, chiese il rigetto dell'opposizione, stante Controparte_3
l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario, piuttosto che di quello breve.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa con la sentenza in epigrafe che ha dichiarato inammissibile l'opposizione e compensato le spese di giudizio tra le parti.
Ha proposto appello con atto di citazione in appello notificato il 3.4.2023. Parte_1
L'appellata si è costituita, chiedendo la conferma Controparte_3 dell'impugnata decisione.
L'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello principale e Controparte_2
proponendo a sua volta appello incidentale avverso il rigetto della propria eccezione di difetto di giurisdizione.
Previ gli adempimenti previsti dall'art. 352 c.p.c., precisate le conclusioni, all'udienza del
22.10.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. - Con unico motivo di gravame, l'appellante principale deduce che il Tribunale Parte_1 ha errato nell'applicare l'art. 12 del d.p.r. 602/1973, comma 4-bis introdotto dall'art.
3-bis del pagina 2 di 5 D.l. n. 146/21 e nel dichiarare inammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c., assumendo che avrebbe dovuto accogliere la sua eccezione di prescrizione della pretesa tributaria, che nel presente grado reitera.
2. - Con unico motivo di gravame l'appellante incidentale si duole del Controparte_2 rigetto della sua eccezione di difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, che reitera.
3. – L'appello principale è infondato e il rigetto dello stesso consente di ritenere assorbita le doglianza sollevata con l'appello incidentale, in applicazione del principio della ragione più liquida desunto dagli artt. 24 (diritto alla tutela giurisdizionale) e 111 (ragionevole durata del processo) della Costituzione, reiteratamente affermato dalla Cassazione, che – pur in presenza di questione pregiudiziale – ha affermato il seguente principio di diritto: “... in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n.
9936 del 2014). In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” (veds. Cass. 3813/2019).
Rileva infatti questa Corte che, secondo l'oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, recepito dal decreto legge 146/2021 che ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del d.p.r
6021973, l'estratto di ruolo non è direttamente impugnabile se non nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in quanto lo stesso ha mera natura di elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene alcuna autonoma pretesa impositiva (in termini, tra le altre, veds.: sent.
Cass. 10268/2023: “L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”; Cass. n. 1837/2010: “...la prescrizione del diritto alla riscossione per essere stata la cartella esattoriale notificata oltre
pagina 3 di 5 il termine, previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, deve essere fatta valere con l'impugnazione della cartella stessa e non con quella dell'estratto di ruolo di seguito notificato, il quale non esprime una pretesa tributaria autonoma da quella portata dalla cartella, sulla quale soltanto si fonda l'azione esecutiva”).
Dunque, l'impugnazione dell'estratto di ruolo è normalmente inammissibile salvo le eccezioni previste dal predetto art. 12 comma 4 – bis, ovvero nei soli casi in cui “il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma
4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del RG n. 39/2022 Repert. n.
4495/2023 del 06/11/2023 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”, norma questa che si applica anche ai processi pendenti “ perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza) che è ancora da compiere ” (vedi Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 26283/22).
Poiché l'appellante principale non solo non ha provato, ma non ha nemmeno dedotto la sussistenza delle predette condizioni, l'appello principale non può che essere rigettato, con conseguente conferma dell'appellata sentenza, restando assorbito l'appello incidentale.
4. - Le spese processuali, liquidate come da dispositivo che segue in base al D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e, quanto ad Controparte_1 vanno liquidate in favore dell'avv. Nicola Abbinante, dichiaratosi antistatario in sede di comparsa di costituzione.
Il presente giudizio è stato introdotto successivamente al 31.01.2013 e l'appello principale viene rigettato per cui sussistono i presupposti previsti dall'art. all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma quater D.P.R. N.115/2002.
Con separato decreto saranno liquidati i compensi in favore del difensore dell'appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da (atto di citazione notificato il 3.4.2023) e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da (comparsa di costituzione Controparte_2
depositata il 5.9.2023) entrambi avverso la sentenza n. 140/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta l'appello principale e, dichiarato assorbito l'appello incidentale, conferma l'appellata sentenza;
- condanna al rimborso, in favore di e di Parte_1 Controparte_4 [...]
e, per quest'ultima, in favore del difensore distrattario Avv. Nicola Controparte_3
Abbinante, di spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano, per ciascuna delle appellate, in €. 3.000,00 per compenso, oltre rimborso forf. 15%, Cassa
Forense ed IVA come per legge;
- dichiara, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante principale, ove effettivamente dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13 1-comma bis D.P.R. N.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2025
l'Estensore Il Presidente dr. Pietro Merlo dr.ssa Anna Rita Pasca
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