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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona DE magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.3/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 2.1.2024 da:
Parte_1
(C.F.: C.F._1
nato a [...] il [...] (C.F.: , CodiceFiscale_2 residente a [...], assistito e difeso, dall'Avv. Giuseppe Maiolino (C.F.: e PEC CodiceFiscale_3
DE Foro di Vicenza, presso lo studio Email_1 DE quale, in -36061- AN DE AP (VI), Via Schiavonetti n°14
attore opponente
CONTRO Controparte_1
(C.F.: ) C.F._4 nato il [...], a [...] ed residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONIO PICERNI DE Foro di Vicenza (c.f.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AN C.F._5 DE AP (VI), Via Mure DE Bastion, n. 10
convenuto opposto
In punto : opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni DEle parti:
1
(precisate dalla sola parte attrice opponente)
CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE Parte_1
NEL MERITO:
Dichiarata la infondatezza DEla pretesa creditoria avversaria, respingere la domanda avversaria, annullando - revocando, per l'effetto, il D.I. opposto, perché illegittimo.
Ravvisata la sussistenza DEla responsabilità aggravata DE per avere CP_1 azionato una pretesa non solo infondata ma anche basata su di un documento fasullo, condannarlo ex art.96, comma 3, c.p.c., al risarcimento DE danno che si indica in Euro 10.000,00, salva la diversa liquidazione, anche maggiore, che il Tribunale vorrà adottare.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e di competenze legali, ivi compreso il costo di Euro 1.268,80 pagato alla propria C.T.P. Dr.ssa , come da fattura 17.6.2025 CP_2 dimessa a P.C.T. unitamente al foglio di conclusioni.
Con attribuzione al anche DEla integralità DEle spese DEla C.T.U. CP_1 grafologica.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ci si oppone alla ammissione DEla prova testimoniale richiesta da controparte perché superflua all'esito DEla perizia grafologica acquisita agli atti, comunque ribadendosi, per scrupolo, la richiesta di abilitazione alla prova contraria già dedotta in 3ª memoria 171 ter c.p.c..
Si allega copia DEla fattura 17.6.2025 DEla Dr.ssa , C.T.P. di parte CP_2 opponente nell'ambito DEla perizia grafologica.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n°2017/2023 che gli intimava di pagare a l'importo di Euro 12.467,80 in linea capitale, oltre ad Controparte_1 interessi e spese, in forza DEla fattura n°12 DE 16 Ottobre DEl'anno 2008 . L'attore confermava di avere avuto, negli anni 2000, rapporti economici con il ma precisava che tali rapporti furono chiusi ancora all'epoca, senza che CP_1 residuassero crediti impagati;
disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alla fattura azionata, e negare che la fornitura ivi indicata fosse mai avvenuta;
osservava che difficilmente una ditta attende 15 anni per pretendere il pagamento di una fattura;
allegava che nell'Ottobre DE 2008 la ditta individuale di fatto Parte_1
2 non esisteva più da oltre un anno e mezzo giacché tutta l'azienda era stata, con il rogito 27.4.2007, trasferita alla neonata (come risultante dalla visura CP_3 storica camerale DEla -Allegato 3), e quindi una fattura emessa CP_3 nell'Ottobre DE 2008, se reale, doveva essere intestata alla e non alla CP_3 ditta , di fatto oramai cessata (anche se la cessazione ufficiale era DE Parte_1
31.12.2008: come da visura camerale che produceva): la ditta era al Controparte_1 corrente DEla trasformazione perché la stessa aveva ricevuto , nel Luglio CP_1 DE medesimo anno 2008, la fattura n°38/2008 emessa dalla ( Allegato CP_3
5); allegava inoltre che quando, nel 2019, ebbe a ricevere la raccomandata 11.10.2019 a firma DE precedente legale DE (Allegato 6), il aveva CP_1 Pt_1 richiesto al precedente legale, con mail 25.10.2019 DE proprio difensore (Allegato 7), di poter avere copia DEla fattura qui azionata e DEla raccomandata 5.10.2011 ivi citata (ma mai ricevuta dal ), ma nulla più aveva ricevuto fino al D.I. Pt_1
n°2017/2023. Eccepiva, in ogni caso, la prescrizione di tale credito giacché dal 2008, allorché la disconosciuta e contestata fattura fu emessa, al 2019, allorché il precedente legale DE aveva trasmesso la precedente raccomandata, era CP_1 decorso il termine decennale di prescrizione, né risultava che la ulteriore raccomandata DE 2011 fosse stata realmente trasmessa.
Parte convenuta , premesso di essere un artigiano che si Controparte_1 occupa DEla fabbricazione a mano di mobili, affermava che il in data Pt_1
“26.09.2008 lo chiamava per domandare se in laboratorio erano già presenti una serie di beni meglio elencati in fattura sub all.
1. Ricevendo risposta affermativa, in data 16.10.2008 si recava direttamente presso il laboratorio/magazzino DE CP_1 il quale gli consegnava la merce ordinata e messa da parte, rilasciando regolare fattura emessa il giorno stesso (all.1) e per un ammontare complessivo di € 12.467,80.” Il aveva sottoscritto la fattura in presenza DE per Pt_1 CP_1 ricevuta DEla merce, il che provava “che il contratto tra le parti si sia regolarmente concluso e che il abbia ritirato la merce commissionata, restando Pt_1 inadempiuta proprio la prestazione DE ”. Pt_1
Dopo il 2008 i loro rapporti si erano interrotti anche perché nel frattempo il CP_1 aveva trasferito la propria produzione in Piemonte, ma continuava a CP_1 sollecitare il al pagamento DEl'insoluto ricevendo dal debitore sempre Pt_1 richieste di proroga. Il convenuto chiedeva quindi la verificazione DEla sottoscrizione apposta sulla fattura con la dicitura “firma per ricevuta merce il destinatario”, a suo dire apposta quando il si era recato personalmente in loco per ritirare i mobili sottoscrivendo la Pt_1 fattura, oggi contestata, davanti al CP_1
Replicava all'eccezione di prescrizione allegando le raccomandate interruttive di cui al 30\09\2011 (all.2), e 11\10\2019 (all.3).
3 Circa l'intestazione DEla fattura affermava che era stato proprio a Pt_1 richiedere l'intestazione alla vecchia ditta, e che scopriva solo ora che l'altra CP_1 ditta non esisteva già più. Chiedeva pertanto il rigetto DEl'opposizione.
All'esito DEla prima udienza il g.i. rilevato che l'opponente aveva disconosciuto le sottoscrizioni DE documento posto a base DE decreto ingiuntivo e DEla cartolina di ricevimento DEla raccomandata DE 2011, rigettava l'istanza di provvisoria esecutività e formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc. Le parti non accettavano la proposta conciliativa, e pertanto nel corso DEla fase istruttoria veniva disposta CTU calligrafica, all'esito DEla quale la causa veniva infine rinviata per la remissione in decisione all'udienza DE 7.10.2025. Il Consulente Tecnico d'Ufficio , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio DEle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni DEle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente DEla bontà DEle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza DEla Suprema Corte, infatti, “Il giudice DE merito, quando aderisce alle conclusioni DE consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo DEla motivazione con l'indicazione DEle fonti DE suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 DE 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 DE 02/02/2015) La CTU Dott. ha concluso nel senso DEla non attribuibilità DEla Persona_1 firma contestata alla stessa mano scrivente le scritture comparative e che “ La firma apposta sull'originale DEla Fattura immediata N° 12, datata 16.10.08 DE “Gruppo Artigiano CiEsse” è apocrifa, non riconducibile alla mano DE sig. ” Parte_1
Rispondendo alle osservazioni DE CTP di parte opposta, che ipotizzava una dissimulazione da parte DE , la CTU ha risposto che “L'ipotesi di Pt_1 dissimulazione è stata ampiamente valutata dal CTU, non esplicitata proprio in quanto le difformità grafomotorie riscontrate tra firma X e autografe DE sono Pt_1 risultate maggiori e ad elevato valore probatorio rispetto alle deboli analogie e/o somiglianze che la CTPC enfatizza nelle proprie osservazioni. Si veda ad esempio il punto di avvio DEla firma X e l'omologo meccanismo DEle autografe: ampio gancio curvilineo con movimento ascendente/antiorario piegato verso destra in X;
avvio ad uncino con movimento discendente pressoché rettilineo nelle comparative .Si tratta di due movimenti opposti!”.
4 La CTU aggiunge che “se il sig. avesse dissimulato il proprio gesto avrebbe Pt_1 modificato la struttura morfologica radicata (pendenza a destra) con altre modalità (pendenza a sinistra o perpendicolare) essendo, come dice la Collega, un elemento facilmente modificabile. Inoltre, non si avvede il CTPC che gli assi tracciati sull'esempio autografo risultano paralleli, mentre quelli sulla firma X convergono in alto a destra.”
In conclusione, la verificazione DEla sottoscrizione ha dato esito di non autenticità, e, a fronte DEla negazione DE debito da parte DEl'attore opponente, il convenuto opposto non ha nemmeno riproposto in sede di precisazione DEle conclusioni (non precisate) l'istanza di prova orale, che, peraltro, faceva riferimento a fatti DE 2008 , rendendo quindi assai poco verosimile che una persona potesse nel 2025 serbarne memoria, senza, peraltro, indicazione di una qualche specificità DE teste indicato tale da rendere verosimile la permanenza DE ricordo.
L'opposizione va pertanto accolta, con revoca DE decreto ingiuntivo opposto.
Il regolamento DEle spese di lite e di CTU segue la soccombenza, pur non ravvisandosi gli estremi per la condanna per lite temeraria, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base DE D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e 147/2022 , ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità DEla lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il convenuto opposto a rifondere all'attore opponente le spese di lite, liquidate in euro 170,30 per anticipazioni ed euro 2540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, e pone le spese DEla CTU, già liquidata, definitivamente a carico DE convenuto opposto.
Così deciso in Vicenza il 24.10.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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