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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3422del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed res.te in Selargius via Bellini, 42 (cod.fisc. Parte_1
), ed elettivamente domiciliato in Cagliari alla Via Sidney Sonnino 152, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. CP_1
fisc. , , elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Tel Aviv n.81, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Anna Guttus , che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari con delibera del 29.09.2021
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Selargius, alla via Bellini n. 42, alla sig.ra
Pt_1
2) escludere qualsivoglia attribuzione patrimoniale e di mantenimento tra essi coniugi,
segnatamente escludendo la corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile nonché di qualsivoglia contributo per il mantenimento della IA;
PE
3) revocare l'assegno posto a carico del ricorrente in favore della quale contributo per il Pt_1
mantenimento della comune IA , con effetto dalla domanda. PE
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. porre a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora l'importo Parte_1 CP_1
mensile di Euro 600,00, ovvero quella diversa somma che verrà determinata e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale di Cagliari, oltre adeguamento Istat, a titolo di assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
2. con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione.”
**** Con ricorso depositato in data 17.05.2021, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa familiare, e la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della IA e PE
che nessun assegno divorzile sia posto a suo carico a favore della resistente.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Collinas il 10.05.1996; che dall'unione coniugale sono nate due figlie: e PE
entrambe maggiorenni ed ad oggi economicamente indipendenti;
che tra i coniugi è Per_2
intervenuta la separazione n 1402/2020 pubblicata dal Tribunale di Cagliari in data 19.06.2020; che in tale sede è stato disposto l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di euro 550,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge (250,00) e della IA (300,00), oltre al PE
70% delle spese straordinarie;
l'assegnazione alla resistente della casa coniugale per dimoravi con la IA e la revoca dell'assegno stabilito a suo carico per il mantenimento della IA PE
. Per_2
Parte ricorrente ha dedotto che le condizioni personali e reddituali dei coniugi hanno subito delle modifiche dopo la separazione;
che, in particolare, entrambe le figlie hanno raggiunto l'
indipendenza economica e non dimorano con la madre;
che la IA si è trasferita presso Per_2
l'abitazione paterna su richiesta della madre (verosimilmente in vista della possibilità di godimento,
da parte di quest'ultima, di sussidi e/o benefici economico/reddituali), mentre la IA si è PE
trasferita stabilmente in Spagna;
che la situazione economica della resistente è migliorata in quanto la stessa giova dei redditi che le derivano dallo svolgimento dell' attività non regolarizzata di sarta e dalla fruizione del reddito di cittadinanza;
che ella dispone, quindi, di mezzi adeguati e di capacità
di risparmio ( ha provveduto all'acquisto di un'autovettura); di aver di contro subito un peggioramento della propria situazione economica a causa della revoca degli assegni familiari ma di aver in ogni caso continuato ad adempiere all'obbligazione di mantenimento della IA PE direttamente in suo favore e di aver provveduto al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA . Per_2
****
Con memoria di costituzione depositata in data 5.10.2021, si è costituita non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando l'assegnazione a sé della casa coniugale (
con esclusione del piano seminterrato utilizzato dal ricorrente) per dimorarvi con la IA e PE
la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 250,00 e di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per la IA , maggiorenne ma non economicamente PE
autosufficiente, oltre al rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie.
La resistente ha contestato che le figlie della coppia abbiano cessato la convivenza con la madre e che abbiano raggiunto la piena indipendenza economica;
che la IA maggiore (di anni Per_2
23), difatti, - per la quale era stato revocato l'assegno di mantenimento -è allo stato priva di occupazione e ha sostenuto il test di ingresso alle Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione
conseguendone l'ammissione; che la stessa inoltre non coabita con il padre (presso il quale è solita consumare la cena tre volte a settimana) ma dimora con la madre che provvede a tutte le sue esigenze quotidiane;
che la IA minore , di anni 20, invece, dimora da qualche tempo a PE
Barcellona con frequenti rientri in Italia (anche per le sue condizioni psico - fisiche non ottimali) ma che non svolge alcuna attività lavorativa e si mantiene con il contributo al mantenimento paterno;
che il ricorrente non ha neanche mai creato le condizioni per consentire alle figlie di pernottare da lui e che quindi le stesse hanno sempre convissuto con la madre.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte resistente ha dedotto di aver avuto una riduzione del proprio reddito rispetto alla separazione e di aver così potuto beneficiato del reddito di cittadinanza fino all' aprile 2021; di essere attualmente beneficiaria del c.d. reddito di emergenza che viene erogato per quattro mensilità nella misura di Euro 560,00 mensili (con decorrenza dal mese di agosto 2021); di svolgere, inoltre, saltuari lavori sartoriali occasionali per soddisfare le esigenze primarie di vita;
che sussiste tra i coniugi uno squilibrio determinato dalle scelte effettuate di comune accordo in costanza di matrimonio e per aver sacrificato dopo il matrimonio la propria attività lavorativa di restauratrice di tessuti antichi per dedicarsi alla cura delle figlie e della famiglia.
Per quanto concerne la condizione reddituale del ricorrente ha dedotto che lo stesso è un pubblico dipendente e può contare su un reddito stabile, oltreché sul reddito derivante dalla libera professione;
inoltre, lo stesso, percepisce un canone di affitto relativo alla locazione di un locale commerciale di sua proprietà.
****
All'udienza presidenziale del 12.01.2022 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.
Il ricorrente nel dettaglio, ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando, altresì “ Attualmente
abito nel piano seminterrato dell'edificio nel quale è inserita l'abitazione coniugale. Il piano superiore adibito ad abitazione familiare è assegnato alla resistete perché ci abitasse con le figlie.
Attualmente vive a Barcellona, da due anni, dove lavora e convive con il fidanzat o. PE
che ha lavorato per due anni, dopo il diploma, presso una gelateria, ora è disoccupata e ha Per_2
intrapreso gli studi universitari. Ha espresso la volontà di vivere con me. Io lavoro come insegnante presso le scuole superiori seppure in regime di precariato. Percepisco lo stipendio di circa euro
1600,00 mensili;
percepisco altresì un canone di locazione di euro 350,00 mensili da cui decurtare le tasse. A titolo transattivo offro alla resistente di abitare nel piano scantinato mentre io mi trasferirò con la IA al piano primo. Preciso che la resistente lavora come sarta e Per_2
assistente domiciliare ed è in grado di mantenersi autonomamente. Inoltre, percepisce il reddito di cittadinanza. Preciso altresì che continua a versare il mantenimento alle figlie nonostante l'insussistenza dei presupposti e continuerò a farlo su base volontaria.”
La resistente, invece, oltre a confermare il contenuto della propria comparsa ha affermato: “ Vivo
nella casa ex coniugale sita al piano primo dello stabile ove vi è un piano scantinato ove attualmente abita il ricorrente. Con me abita che risulta residente presso il padre. ha lavorato Per_2 Per_2
presso una gelateria a presso il centro commerciale Carrefour. Attualmente è in cassa integrazione e ha intrapreso gli studi universitari. Io svolgo lavori saltuari come sarta. Avevo un laboratorio di restauro tessile prima del matrimonio ma ho dovuto smettere su richiesta di mio marito. Riesco a raggiungere un introito di circa euro 300,00 al mese. Devo restituire i soldi che mi hanno prestato i miei genitori per il mantenimento delle mie figlie all'epoca della separazione. Prendo atto della proposta del ricorrente di consentirmi di abitare al piano scantinato dove ora abita lui ma rifiuto la proposta in quanto lo scantinato non è abitabile. Preciso che sono stata oggetto di azioni di disturbo che rendono impossibile quella che è una vera e propria coabitazione. Voglio trovare un'abitazione in locazione e pertanto domando un contributo di mantenimento che mi consenta ciò. Mi è stato revocato il reddito di cittadinanza e devo restituire le somme indebitamente percepite.”
Il Presidente ha proceduto, inoltre, all'audizione delle IA la quale ha affermato: Per_2
“Attualmente abito con mia madre anche se risulto nel nucleo familiare di mio padre. Ho lavorato dopo il diploma per una gelateria al Carrefour e pertanto sono uscita dal nucleo familiare per consentire a mia madre di percepire il reddito di cittadinanza. Sono stata messa in cassa integrazione a causa del Covid. Non percepisco l'indennità forse perché in ritardo. Non posso più
vivere con mia madre perché con lei non sto bene e voglio andare ad abitare con mio padre. Sto
studiando psicologia all'Università di Cagliari. Voglio precisare che mia madre tiene la casa in stato di disordine in quanto accumula mobili e suppellettili “
Con ordinanza resa in data 12.01.2022, il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente ha disposto la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla resistente ed altresì del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della IA , che, ove priva di introiti, PE
continuerà ad essere a carico del padre. Ha confermato, inoltre, il contributo di mantenimento in favore della resistente.
****** Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 14.03.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per l decisione sulla questione relativa allo status e con sentenza non definitiva n. 861 del 22.03.2022 il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio
Con separata ordinanza il Collegio ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e con provvedimento del 4.07.2022 ha ammesso la prova per testi dedotta dal ricorrente e la prova contraria dedotta dalla resistente. All'udienza del 29.12.2022 ha ammesso l'interrogatorio formale della resistente,dedotto dalla parte ricorrente e con ordinanza del 3.10.2023 la prova per testi dedotta dalla resistente.
****
Espletata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione disponendo il deposito della documentazione reddituale aggiornata e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
****
Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 861 del 22.03.2022 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto deve darsi atto che parte resistente non ha riproposta la domanda di assegnazione a sé
della casa coniugale e di un contributo per il mantenimento della IA che devono, PE
pertanto, ritenersi rinunciate.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, giova osservare preliminarmente che con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287 dell'11.7.2018, il riconoscimento in favore del coniuge dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno a favore del coniuge.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve accertare quindi,
innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale)
come in caso di sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella
prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà
posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Pertanto, “l'adeguatezza
assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello
strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico
patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del
principio di pari dignità (…), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal
coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La
natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di
costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento
dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29
Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (così S.U. 18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale -
compensativo), il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con
riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in
particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa, passando al caso concreto, si rileva innanzitutto una evidente disparità reddituale tra le parti ed anche una disparità patrimoniale.
La è priva di redditi da lavoro, pur svolgendo occasionalmente qualche prestazione lavorativa, Pt_1
piccoli lavori di sartoria o assistenza ad anziani. I redditi dichiarati al fisco nel 2023 sono pressocché esclusivamente costituiti dal mantenimento percepito dal coniuge, infatti la ha Pt_1
dichiarato un reddito complessivo di soli euro 4250,00 lordi ( di cui euro 3000,00 assegno di mantenimento del coniuge ed euro 1250,00 altri redditi). La resistente non è proprietaria di altri immobili e sostiene oneri locatizi di importo pari ad euro 400,00 mensili. All'udienza presidenziale ha dichiarato che il reddito di cittadinanza è stato revocato.
Deve osservarsi che non risulta provato in giudizio che la svolga attualmente un' attività Pt_1
lavorativa stabile e duratura dacche' generiche e non concludenti in tal senso appaiono le risultanze delle prove orali assunte(il teste ha dichiarato testualmente... so soltanto che Testimone_1
qualche volta viene nella boutique per delle urgenze, poche volte, tipo una CP_1 Tes_1
volta al mese;
tanto so perché sono il titolare della predetta Boutique;
non conosco l'ammontare
del suo compenso per l'attività svolta in quanto non me ne interesso io, se ne interessano i miei
impiegati, forse fanno scambio merce non so. La sig.ra lavora solo urgenze, comunque su due Pt_1
o tre capi in un mese”; in tal senso anche le dichiarazioni rese dal teste “ mi Testimone_2
sono avvalsa delle prestazioni della sig.ra solo nel periodo di cui ho innanzi parlato CP_1
nel capo precedente e altre due o tre mezze giornate in cui la badante assunta aveva degli impegni”
,così come non conducente ed esauriente appare la depositata relazione investigativa da cui risulterebbe che la si sia recata presso un immobile per sei giorni di seguito per alcune ore, Pt_1
circostanza (peraltro confermata dalla resistente ) da cui si può desumere,,a tutto voler concedere, il tentativo della resistente di reinserirsi nel mondo del lavoro ma non comprovati il raggiungimento da parte della di una stabilità' lavorativa ed economica adeguata. Pt_1
Invero, in sede di interrogatorio formale parte resistente ha chiarito di aver svolto assistenza ad un soggetto disabile con un contratto a tempo determinato (peraltro in atti) ( stavo sostituendo una
persona in malattia, ma questa non è una attività che svolgo normalmente;
svolgo l'attività di sarta
saltuariamente, quando mi chiamano per le urgenze alcuni negozi che mi sono stati indicati, in
particolare i negozi sono L'Uomo e Ruggeri.
La resistente ha confermato, inoltre, di aver stipulato una polizza ma con risorse propri e quando aveva il laboratorio di restauro tessile.
Per quanto concerne il ricorrente, dipendente pubblico, deve rilevarsi che lo stesso non ha ottemperato all'obbligo disposto con l'ordinanza del 4.9.2024 di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimo tre anni ( e in ogni caso non risultano prodotta in atti alcuna dichiarazione reddituale ma solo le certificazioni uniche del 2019,2020 e 2021) e, pertanto, ciò oltre a rappresentare un comportamento processuale scorretto, verisimilmente volto a celare i redditi percepiti a titolo di locazione e per l'attività professionale svolta, non consente di avere precisa contezza degli effettivi redditi percepiti dallo stesso.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, difatti, parte ricorrente oltre a svolgere l'attività di impiegato pubblico, svolgerebbe anche la libera professione, oltre ad essere proprietario di altro immobile da cui trarrebbe redditi locatizi. Inoltre lo stesso non sostiene oneri abitativi .
A fronte di tale situazione patrimoniale e reddituale, rilevantissima è la sperequazione reddituale percependo il ricorrente una retribuzione annua per la propria attività lavorativa di euro 22.662,31
(certificazione unica 2021) oltre ai verosimili introiti per l'attività professionale svolta e a titolo di canone locatizio, mentre la resistente svolge lavori saltuari e precari con redditi modesti. L'età della resistente che ha attualmente quasi 62 anni, lo svolgimento durante la vita matrimoniale di attività casalinga e di modesti lavori saltuari (come il lavoro di sartoria) tali comunque da non averle mai consentito (neppure al momento della separazione) di avere autonomia economica e comunque da non averle garantito la formazione di idoneo trattamento pensionistico, fanno ritenere che sussista sia la componente assistenziale dell'assegno divorzile sia la componente perequativa.
Quanto alla componente perequativa risulta, infatti, provato che lo squilibrio reddituale è stato frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio. Come detto, la ha Pt_1
svolto nel corso del matrimonio principalmente attività di casalinga, circostanza desumibile dalle risultanze della sentenza di separazione abbandonando con la maternità il lavoro di restauratrice per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
L'intervento del Collegio si impone pertanto solo per un parziale riequilibrio della sua condizione reddituale in relazione a quella del marito, sicuramente superiore, per compensarla dell'apporto dato per oltre ventiquattro anni allo svolgimento della vita coniugale - di cui il resistente ha beneficiato certamente nella realizzazione della propria personalità e nel conseguimento dei suoi successi professionali ( lo stesso nel corso del matrimonio è riuscito a conseguire la laurea e svolgere anche la libera professione) - e in particolare alle attività casalinghe di supporto alla crescita,
all'educazione e istruzione delle figlie, sacrificando le proprie legittime aspettative professionali,
unico profilo che può giustificare la permanenza di una forma di vincolo di solidarietà economico-
patrimoniale post coniugale a carico dell'ex marito.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un assegno divorzile alla nella misura di euro 300,00. Pt_1
******
Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle originarie domande della resistente aventi ad oggetto l'assegnazione dell'abitazione coniugale per la convivenza con la IA e Per_2 il contributo di mantenimento, rinunciate dalla stessa resistente e comunque risultate infondate: il ricorrente è soccombente con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che ocn sentenza non definitiva n. è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, definitivamente pronunciando così provvede:
- Determina in euro 300,00 l'assegno divorzile che dovrà versare entro il 5 di ogni Parte_1
mese a somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT di CP_1
variazione del costo della vita;
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per la IA PE
- Conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari in data 12.05.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3422del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021,
promossa da:
, nato a [...] il [...] ed res.te in Selargius via Bellini, 42 (cod.fisc. Parte_1
), ed elettivamente domiciliato in Cagliari alla Via Sidney Sonnino 152, C.F._1
presso lo studio dell'avv. Francesca Cancedda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. CP_1
fisc. , , elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Tel Aviv n.81, presso C.F._2
lo studio dell'avv. Anna Guttus , che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce al presente atti, ammessa al Patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari con delibera del 29.09.2021
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1) revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Selargius, alla via Bellini n. 42, alla sig.ra
Pt_1
2) escludere qualsivoglia attribuzione patrimoniale e di mantenimento tra essi coniugi,
segnatamente escludendo la corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile nonché di qualsivoglia contributo per il mantenimento della IA;
PE
3) revocare l'assegno posto a carico del ricorrente in favore della quale contributo per il Pt_1
mantenimento della comune IA , con effetto dalla domanda. PE
4) con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1. porre a carico del Signor l'obbligo di versare alla Signora l'importo Parte_1 CP_1
mensile di Euro 600,00, ovvero quella diversa somma che verrà determinata e/o ritenuta di giustizia dal Tribunale di Cagliari, oltre adeguamento Istat, a titolo di assegno divorzile da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
2. con vittoria delle spese di lite in caso di opposizione.”
**** Con ricorso depositato in data 17.05.2021, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa familiare, e la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento della IA e PE
che nessun assegno divorzile sia posto a suo carico a favore della resistente.
A fondamento delle domande formulate, parte ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio in Collinas il 10.05.1996; che dall'unione coniugale sono nate due figlie: e PE
entrambe maggiorenni ed ad oggi economicamente indipendenti;
che tra i coniugi è Per_2
intervenuta la separazione n 1402/2020 pubblicata dal Tribunale di Cagliari in data 19.06.2020; che in tale sede è stato disposto l'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno di euro 550,00, a titolo di contributo al mantenimento del coniuge (250,00) e della IA (300,00), oltre al PE
70% delle spese straordinarie;
l'assegnazione alla resistente della casa coniugale per dimoravi con la IA e la revoca dell'assegno stabilito a suo carico per il mantenimento della IA PE
. Per_2
Parte ricorrente ha dedotto che le condizioni personali e reddituali dei coniugi hanno subito delle modifiche dopo la separazione;
che, in particolare, entrambe le figlie hanno raggiunto l'
indipendenza economica e non dimorano con la madre;
che la IA si è trasferita presso Per_2
l'abitazione paterna su richiesta della madre (verosimilmente in vista della possibilità di godimento,
da parte di quest'ultima, di sussidi e/o benefici economico/reddituali), mentre la IA si è PE
trasferita stabilmente in Spagna;
che la situazione economica della resistente è migliorata in quanto la stessa giova dei redditi che le derivano dallo svolgimento dell' attività non regolarizzata di sarta e dalla fruizione del reddito di cittadinanza;
che ella dispone, quindi, di mezzi adeguati e di capacità
di risparmio ( ha provveduto all'acquisto di un'autovettura); di aver di contro subito un peggioramento della propria situazione economica a causa della revoca degli assegni familiari ma di aver in ogni caso continuato ad adempiere all'obbligazione di mantenimento della IA PE direttamente in suo favore e di aver provveduto al pagamento delle spese straordinarie in favore della IA . Per_2
****
Con memoria di costituzione depositata in data 5.10.2021, si è costituita non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio, ma domandando l'assegnazione a sé della casa coniugale (
con esclusione del piano seminterrato utilizzato dal ricorrente) per dimorarvi con la IA e PE
la determinazione di un assegno divorzile a suo favore nella misura di euro 250,00 e di un assegno di mantenimento di euro 300,00 per la IA , maggiorenne ma non economicamente PE
autosufficiente, oltre al rimborso nella misura del 70% delle spese straordinarie.
La resistente ha contestato che le figlie della coppia abbiano cessato la convivenza con la madre e che abbiano raggiunto la piena indipendenza economica;
che la IA maggiore (di anni Per_2
23), difatti, - per la quale era stato revocato l'assegno di mantenimento -è allo stato priva di occupazione e ha sostenuto il test di ingresso alle Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione
conseguendone l'ammissione; che la stessa inoltre non coabita con il padre (presso il quale è solita consumare la cena tre volte a settimana) ma dimora con la madre che provvede a tutte le sue esigenze quotidiane;
che la IA minore , di anni 20, invece, dimora da qualche tempo a PE
Barcellona con frequenti rientri in Italia (anche per le sue condizioni psico - fisiche non ottimali) ma che non svolge alcuna attività lavorativa e si mantiene con il contributo al mantenimento paterno;
che il ricorrente non ha neanche mai creato le condizioni per consentire alle figlie di pernottare da lui e che quindi le stesse hanno sempre convissuto con la madre.
Per quanto concerne la condizione reddituale delle parti, parte resistente ha dedotto di aver avuto una riduzione del proprio reddito rispetto alla separazione e di aver così potuto beneficiato del reddito di cittadinanza fino all' aprile 2021; di essere attualmente beneficiaria del c.d. reddito di emergenza che viene erogato per quattro mensilità nella misura di Euro 560,00 mensili (con decorrenza dal mese di agosto 2021); di svolgere, inoltre, saltuari lavori sartoriali occasionali per soddisfare le esigenze primarie di vita;
che sussiste tra i coniugi uno squilibrio determinato dalle scelte effettuate di comune accordo in costanza di matrimonio e per aver sacrificato dopo il matrimonio la propria attività lavorativa di restauratrice di tessuti antichi per dedicarsi alla cura delle figlie e della famiglia.
Per quanto concerne la condizione reddituale del ricorrente ha dedotto che lo stesso è un pubblico dipendente e può contare su un reddito stabile, oltreché sul reddito derivante dalla libera professione;
inoltre, lo stesso, percepisce un canone di affitto relativo alla locazione di un locale commerciale di sua proprietà.
****
All'udienza presidenziale del 12.01.2022 le parti sono state sentite personalmente dal Presidente f.f.
Il ricorrente nel dettaglio, ha confermato il contenuto del ricorso dichiarando, altresì “ Attualmente
abito nel piano seminterrato dell'edificio nel quale è inserita l'abitazione coniugale. Il piano superiore adibito ad abitazione familiare è assegnato alla resistete perché ci abitasse con le figlie.
Attualmente vive a Barcellona, da due anni, dove lavora e convive con il fidanzat o. PE
che ha lavorato per due anni, dopo il diploma, presso una gelateria, ora è disoccupata e ha Per_2
intrapreso gli studi universitari. Ha espresso la volontà di vivere con me. Io lavoro come insegnante presso le scuole superiori seppure in regime di precariato. Percepisco lo stipendio di circa euro
1600,00 mensili;
percepisco altresì un canone di locazione di euro 350,00 mensili da cui decurtare le tasse. A titolo transattivo offro alla resistente di abitare nel piano scantinato mentre io mi trasferirò con la IA al piano primo. Preciso che la resistente lavora come sarta e Per_2
assistente domiciliare ed è in grado di mantenersi autonomamente. Inoltre, percepisce il reddito di cittadinanza. Preciso altresì che continua a versare il mantenimento alle figlie nonostante l'insussistenza dei presupposti e continuerò a farlo su base volontaria.”
La resistente, invece, oltre a confermare il contenuto della propria comparsa ha affermato: “ Vivo
nella casa ex coniugale sita al piano primo dello stabile ove vi è un piano scantinato ove attualmente abita il ricorrente. Con me abita che risulta residente presso il padre. ha lavorato Per_2 Per_2
presso una gelateria a presso il centro commerciale Carrefour. Attualmente è in cassa integrazione e ha intrapreso gli studi universitari. Io svolgo lavori saltuari come sarta. Avevo un laboratorio di restauro tessile prima del matrimonio ma ho dovuto smettere su richiesta di mio marito. Riesco a raggiungere un introito di circa euro 300,00 al mese. Devo restituire i soldi che mi hanno prestato i miei genitori per il mantenimento delle mie figlie all'epoca della separazione. Prendo atto della proposta del ricorrente di consentirmi di abitare al piano scantinato dove ora abita lui ma rifiuto la proposta in quanto lo scantinato non è abitabile. Preciso che sono stata oggetto di azioni di disturbo che rendono impossibile quella che è una vera e propria coabitazione. Voglio trovare un'abitazione in locazione e pertanto domando un contributo di mantenimento che mi consenta ciò. Mi è stato revocato il reddito di cittadinanza e devo restituire le somme indebitamente percepite.”
Il Presidente ha proceduto, inoltre, all'audizione delle IA la quale ha affermato: Per_2
“Attualmente abito con mia madre anche se risulto nel nucleo familiare di mio padre. Ho lavorato dopo il diploma per una gelateria al Carrefour e pertanto sono uscita dal nucleo familiare per consentire a mia madre di percepire il reddito di cittadinanza. Sono stata messa in cassa integrazione a causa del Covid. Non percepisco l'indennità forse perché in ritardo. Non posso più
vivere con mia madre perché con lei non sto bene e voglio andare ad abitare con mio padre. Sto
studiando psicologia all'Università di Cagliari. Voglio precisare che mia madre tiene la casa in stato di disordine in quanto accumula mobili e suppellettili “
Con ordinanza resa in data 12.01.2022, il Presidente f.f. in via provvisoria e urgente ha disposto la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale alla resistente ed altresì del contributo di mantenimento a carico del ricorrente in favore della IA , che, ove priva di introiti, PE
continuerà ad essere a carico del padre. Ha confermato, inoltre, il contributo di mantenimento in favore della resistente.
****** Nella seconda fase del giudizio, all'udienza del 14.03.2022 la causa è stata rimessa al Collegio per l decisione sulla questione relativa allo status e con sentenza non definitiva n. 861 del 22.03.2022 il
Tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio
Con separata ordinanza il Collegio ha concesso i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c e con provvedimento del 4.07.2022 ha ammesso la prova per testi dedotta dal ricorrente e la prova contraria dedotta dalla resistente. All'udienza del 29.12.2022 ha ammesso l'interrogatorio formale della resistente,dedotto dalla parte ricorrente e con ordinanza del 3.10.2023 la prova per testi dedotta dalla resistente.
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Espletata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione disponendo il deposito della documentazione reddituale aggiornata e assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Preliminarmente deve essere richiamata la sentenza n. 861 del 22.03.2022 con la quale è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Ciò posto deve darsi atto che parte resistente non ha riproposta la domanda di assegnazione a sé
della casa coniugale e di un contributo per il mantenimento della IA che devono, PE
pertanto, ritenersi rinunciate.
Con riferimento alla domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, giova osservare preliminarmente che con la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287 dell'11.7.2018, il riconoscimento in favore del coniuge dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno a favore del coniuge.
Nel valutare il diritto all'erogazione dell'assegno divorzile, il Tribunale deve accertare quindi,
innanzitutto, l'esistenza di uno squilibrio tra la posizione economico-reddituale delle parti e in caso di assenza o insufficienza dei redditi del coniuge economicamente debole (profilo assistenziale)
come in caso di sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti (criterio comparativo). “Il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha
natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni
oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella
prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà
posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Pertanto, “l'adeguatezza
assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello
strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico
patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico (..) del
principio di pari dignità (…), dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal
coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del
profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future. La
natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di
costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento
dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica
dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29
Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio” (così S.U. 18287/2018).
Nell'applicazione di un criterio unitario e integrato come sopra descritto (cd. criterio assistenziale -
compensativo), il giudice deve valutare il modello familiare, il contesto sociale del richiedente, le condizioni strettamente individuali che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. “Il profilo assistenziale deve essere contestualizzato con
riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in
particolare in chiave perequativa-compensativa”.
Fatta questa necessaria premessa, passando al caso concreto, si rileva innanzitutto una evidente disparità reddituale tra le parti ed anche una disparità patrimoniale.
La è priva di redditi da lavoro, pur svolgendo occasionalmente qualche prestazione lavorativa, Pt_1
piccoli lavori di sartoria o assistenza ad anziani. I redditi dichiarati al fisco nel 2023 sono pressocché esclusivamente costituiti dal mantenimento percepito dal coniuge, infatti la ha Pt_1
dichiarato un reddito complessivo di soli euro 4250,00 lordi ( di cui euro 3000,00 assegno di mantenimento del coniuge ed euro 1250,00 altri redditi). La resistente non è proprietaria di altri immobili e sostiene oneri locatizi di importo pari ad euro 400,00 mensili. All'udienza presidenziale ha dichiarato che il reddito di cittadinanza è stato revocato.
Deve osservarsi che non risulta provato in giudizio che la svolga attualmente un' attività Pt_1
lavorativa stabile e duratura dacche' generiche e non concludenti in tal senso appaiono le risultanze delle prove orali assunte(il teste ha dichiarato testualmente... so soltanto che Testimone_1
qualche volta viene nella boutique per delle urgenze, poche volte, tipo una CP_1 Tes_1
volta al mese;
tanto so perché sono il titolare della predetta Boutique;
non conosco l'ammontare
del suo compenso per l'attività svolta in quanto non me ne interesso io, se ne interessano i miei
impiegati, forse fanno scambio merce non so. La sig.ra lavora solo urgenze, comunque su due Pt_1
o tre capi in un mese”; in tal senso anche le dichiarazioni rese dal teste “ mi Testimone_2
sono avvalsa delle prestazioni della sig.ra solo nel periodo di cui ho innanzi parlato CP_1
nel capo precedente e altre due o tre mezze giornate in cui la badante assunta aveva degli impegni”
,così come non conducente ed esauriente appare la depositata relazione investigativa da cui risulterebbe che la si sia recata presso un immobile per sei giorni di seguito per alcune ore, Pt_1
circostanza (peraltro confermata dalla resistente ) da cui si può desumere,,a tutto voler concedere, il tentativo della resistente di reinserirsi nel mondo del lavoro ma non comprovati il raggiungimento da parte della di una stabilità' lavorativa ed economica adeguata. Pt_1
Invero, in sede di interrogatorio formale parte resistente ha chiarito di aver svolto assistenza ad un soggetto disabile con un contratto a tempo determinato (peraltro in atti) ( stavo sostituendo una
persona in malattia, ma questa non è una attività che svolgo normalmente;
svolgo l'attività di sarta
saltuariamente, quando mi chiamano per le urgenze alcuni negozi che mi sono stati indicati, in
particolare i negozi sono L'Uomo e Ruggeri.
La resistente ha confermato, inoltre, di aver stipulato una polizza ma con risorse propri e quando aveva il laboratorio di restauro tessile.
Per quanto concerne il ricorrente, dipendente pubblico, deve rilevarsi che lo stesso non ha ottemperato all'obbligo disposto con l'ordinanza del 4.9.2024 di depositare le dichiarazioni fiscali degli ultimo tre anni ( e in ogni caso non risultano prodotta in atti alcuna dichiarazione reddituale ma solo le certificazioni uniche del 2019,2020 e 2021) e, pertanto, ciò oltre a rappresentare un comportamento processuale scorretto, verisimilmente volto a celare i redditi percepiti a titolo di locazione e per l'attività professionale svolta, non consente di avere precisa contezza degli effettivi redditi percepiti dallo stesso.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, difatti, parte ricorrente oltre a svolgere l'attività di impiegato pubblico, svolgerebbe anche la libera professione, oltre ad essere proprietario di altro immobile da cui trarrebbe redditi locatizi. Inoltre lo stesso non sostiene oneri abitativi .
A fronte di tale situazione patrimoniale e reddituale, rilevantissima è la sperequazione reddituale percependo il ricorrente una retribuzione annua per la propria attività lavorativa di euro 22.662,31
(certificazione unica 2021) oltre ai verosimili introiti per l'attività professionale svolta e a titolo di canone locatizio, mentre la resistente svolge lavori saltuari e precari con redditi modesti. L'età della resistente che ha attualmente quasi 62 anni, lo svolgimento durante la vita matrimoniale di attività casalinga e di modesti lavori saltuari (come il lavoro di sartoria) tali comunque da non averle mai consentito (neppure al momento della separazione) di avere autonomia economica e comunque da non averle garantito la formazione di idoneo trattamento pensionistico, fanno ritenere che sussista sia la componente assistenziale dell'assegno divorzile sia la componente perequativa.
Quanto alla componente perequativa risulta, infatti, provato che lo squilibrio reddituale è stato frutto di scelte operate concordemente dalle parti nel corso del matrimonio. Come detto, la ha Pt_1
svolto nel corso del matrimonio principalmente attività di casalinga, circostanza desumibile dalle risultanze della sentenza di separazione abbandonando con la maternità il lavoro di restauratrice per occuparsi a tempo pieno della famiglia.
L'intervento del Collegio si impone pertanto solo per un parziale riequilibrio della sua condizione reddituale in relazione a quella del marito, sicuramente superiore, per compensarla dell'apporto dato per oltre ventiquattro anni allo svolgimento della vita coniugale - di cui il resistente ha beneficiato certamente nella realizzazione della propria personalità e nel conseguimento dei suoi successi professionali ( lo stesso nel corso del matrimonio è riuscito a conseguire la laurea e svolgere anche la libera professione) - e in particolare alle attività casalinghe di supporto alla crescita,
all'educazione e istruzione delle figlie, sacrificando le proprie legittime aspettative professionali,
unico profilo che può giustificare la permanenza di una forma di vincolo di solidarietà economico-
patrimoniale post coniugale a carico dell'ex marito.
Per i motivi esposti, ritiene il Tribunale che debba essere riconosciuto un assegno divorzile alla nella misura di euro 300,00. Pt_1
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Le spese di lite devono essere compensate in ragione delle originarie domande della resistente aventi ad oggetto l'assegnazione dell'abitazione coniugale per la convivenza con la IA e Per_2 il contributo di mantenimento, rinunciate dalla stessa resistente e comunque risultate infondate: il ricorrente è soccombente con riferimento alla domanda avente ad oggetto l'assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che ocn sentenza non definitiva n. è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi, definitivamente pronunciando così provvede:
- Determina in euro 300,00 l'assegno divorzile che dovrà versare entro il 5 di ogni Parte_1
mese a somma da rivalutare annualmente in misura agli indici ISTAT di CP_1
variazione del costo della vita;
- Conferma la revoca dell'assegno di mantenimento per la IA PE
- Conferma la revoca dell'assegnazione della casa coniugale
- Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Cagliari in data 12.05.2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti