Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - X sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 27279/2021 riservata in decisione all'udienza del 19.12.2024 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Marcello Fortunato e Emiddio Siani, con i quali elegge domicilio digitale ai seguenti indirizzi E pec: .salerno. ; Email_1 CP_1 Email_3
ATTORE
E (C.F. ), in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della Controparte_2 P.IVA_1 [...]
rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dagli Avv.ti Maria Filomena Luongo e Tiziana CP_3 Monti dell'Avvocatura Regionale, elett.te domiciliate in Napoli alla via S. Lucia n.81; CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione di pagamento ex RD n. 639/1910 CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamati e trascritti.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 12 novembre 2021, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 n. 12820/128 emessa dal Direttore Controparte_4 in data 07.10.2021, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma € 101.523,65, a
[...] titolo di ripetizione delle somme percepite indebitamente dal ricorrente a titolo di trattamento accessorio, erogate ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n. 20/2002, per il periodo 2009 – 2019, anni in cui ha ricoperto la carica di Coordinatore Amministrativo presso l'Ufficio di Presidenza – Consigliere Segretario – del Consiglio Regionale della Campania. In particolare, l'ingiunzione opposta evidenzia: a) Che, a seguito del giudizio di legittimità cost.le promosso dalla Corte dei Conti, Sezione
Regionale di Controllo per la la Corte Costituzionale, con sentenza n. 146/2019 CP_2 (pubblicata in G.U. 26.6.2019), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2 L. n. 20 del 3 settembre 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58, CP_3 della L. Reg. n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, L. Regionale n. 25/03, nella parte in cui aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della L. Reg. n. 10 del 2001; b) Che l'annullamento del titolo che legittimava la corresponsione dei suddetti trattamenti economici ha determinato un ingiustificato arricchimento del dipendente, per cui è necessario disporre la ripetizione del credito nei confronti dell'ingiunto; c) Che il recupero di somme indebitamente erogate dalla P.A. ha carattere di doverosità e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 c.c., di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate;
d) Che l'azione di recupero è in esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per la - n. 172 del 30.7.2019 e n.217 del 27.12.2019; CP_2 e) Che con lettera prot. N. 0014975 del 5.11.2020, notificata all'ingiunto in pari data, lo stesso è invitato vanamente a restituire l'indebito; f) Che il complessivo importo di € 101.523,65, è dovuto:
• Per interessi: € 9,47. A fondamento dell'opposizione il sig. premesso di essere stato assegnato al Parte_1 [...]
, in qualità di comandato, e di avere ricoperto, a far data dal 2015, la carica Controparte_4 di Coordinatore Amministrativo presso l'Ufficio di Presidenza – Consigliere Segretario – del
, eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria per i seguenti Controparte_4 motivi:
1) L'opposta pretesa è stata azionata in assenza di qualsivoglia provvedimento e/o altro atto – giudiziale e/o stragiudiziale - recante l'accertamento dell'obbligo dell'opponente a corrispondere le somme richieste, sulla base di un atto che, per espresso riconoscimento dell'Ente, è “privo di valenza provvedimentale”. Inoltre, non sono indicati i criteri e le modalità utilizzate per determinare l'ammontare delle somme (asseritamente) dovute;
2) il ricorrente ha ricoperto l'incarico di Coordinatore Amministrativo Ufficio di Presidenza presso il Regionale della Pertanto, gli spetta l'indennità di cui all'art. 58 CP_4 CP_2
– comma 1, ovvero l'indennità prevista e riconosciuta in favore dei “Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989 n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari”.
3) La pronuncia di illegittimità costituzionale, pur avendo efficacia ex tunc, non investe i diritti quesiti e i rapporti ormai in modo definitivo, dovendosi intendere come diritti quesiti tutti quei diritti “già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita” (cfr. Cassazione Civile, Sez. Lavoro, n. 6116/1988). Diversamente, sarebbe violato l'art. 36 - comma 1 della Cost., anche perché le somme indebitamente richieste attengono all'espletamento di prestazioni supplementari svolte al di fuori dell'ordinario orario lavorativo;
4) La pronunzia di incostituzionalità è giunta a valle del giudizio intrapreso dalla Corte dei Conti
- sez. regionale di controllo della di non parificazione della sola spesa Controparte_2 sostenuta per il personale del , limitatamente all'esercizio Controparte_4 finanziario 2016, poi definito dall'organo contabile con la decisione n. 172/2019. Sicchè, sarebbe intangibile il diritto dell'opponente al pagamento dei corrispettivi, regolarmente contabilizzati nel bilancio regionale, quanto meno per gli esercizi finanziari ante 2016;
5) L'eventuale applicazione retroattiva della decisione costituzionale si pone in aperta violazione anche del principio dell'affidamento e della certezza giuridica, nonché di buona fede e affidamento dei lavoratori che, muovendo dalla consapevolezza della legittimità del quadro normativo di riferimento, hanno prestato la propria attività lavorativa;
6) la declaratoria di illegittimità costituzionale non può mai incidere su rapporti definiti con provvedimenti amministrativi divenuti oramai inoppugnabili. Tale circostanza sarebbe dirimente perché la richiesta oggetto dell'ingiunzione impugnata ricomprende tutte le indennità di cui all'art. 15 del regolamento adottato dal Consiglio Regionale con la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 369/2015 il quale, al comma 5, prevede che “ai coordinatori amministrativi … e ai responsabili di segreteria spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 del precedente articolo 10” ovvero l'“85% della retribuzione dì posizione del segretario generale”. E poiché la predetta delibera non è stata impugnata, il trattamento economico corrisposto in esecuzione della stessa sarebbe irretrattabile;
7) Non sussiste l'ingiustificato arricchimento dell'opponente, ex art. 2041 c.c., perché le somme non sono state percepite “senza una giusta causa”; anzi, rappresentano il corrispettivo di attività espletate sulla base di valide norme giuridiche. Sicchè, in caso di ripetizione da parte della sarebbe l'ente stesso ad arricchirsi indebitamente;
CP_2
8) La pretesa della è prescritta quanto meno per l'anno 2015, applicandosi la CP_2 prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in virtù del quale “si prescrivono in cinque anni… n. 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione è infondata e va rigettata. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi
- per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost.: A) l'art. 2 della legge reg. n. 20 del 2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 CP_2 dell'art. 58, della legge reg. n. 10 del 2001; CP_2
B) l'art. 1, comma 1, della legge reg. n. 25 del 2003, nella parte in cui aggiunge il CP_2 comma 4 al medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001. CP_2
La norma sub A) dispone(va) testualmente:
<<
2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di
cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a>>. La norma sub B) dispone(va) testualmente:
<<
4. E' istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di
cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione – parte II che hanno attribuito alle
Regioni nuove potestà amministrative e legislative>>.
In motivazione, la Corte Costituzionale ha spiegato che le norme censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la - istituendo nuovi fondi per destinare risorse ulteriori al trattamento CP_2 accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organizzative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del
Consiglio stesso - oltre a non essere coerenti con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, contrastano con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale in materia di ordinamento civile, cui deve ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici - anche regionali - retta dalle disposizioni del cod. civ. e dalla contrattazione collettiva nazionale, cui la legge dello Stato rinvia, incidendo così negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico.
Tali norme regionali infatti aggravano la spesa per il personale regionale che, per la sua importanza strategica, costituisce un importante aggregato della spesa di parte corrente.
*****
Il comma 1 dell'art. 58, della legge reg. n. 10 del 2001 dispone: CP_2
<<
1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire
dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989,
n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari. La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007>>. L'indennità di cui all'art. 16, ultimo comma, L. n. 11/91, è quella riconosciuta ai responsabili delle segreterie particolari istituite per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, ed è estesa dall'art. 58, comma 1, L. reg. CP_2
n. 10/2001, ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.
15, articolo 14, e cioè delle segreterie particolari istituite per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di
Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari), al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
***** Con delibera 369 del 27.02.2015, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania ha approvato il nuovo ordinamento del consiglio regionale che ha istituito uffici di diretta collaborazione e di supporto all'esercizio dell'attività espletata nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico- amministrativo da parte del Presidente del Consiglio Regionale, dei componenti di Uffici di
Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari (art. 15, comma 1). L'art. 15, comma 2, del predetto ordinamento precisa che gli uffici in questione sono i seguenti: a) l'Ufficio del Presidente del Consiglio Regionale;
b) l'Ufficio dei componenti dell'Ufficio di Presidenza e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari;
c) Uffici dei Gruppi Consiliari;
d) Ufficio del Capo di Gabinetto. Il comma 4 dell'art. 15 chiarisce che del precedente comma 2, è preposto un responsabile di segreteria e, alla gestione operativa degli uffici di cui alla lettera c) del precedete comma 2, è preposto un coordinatore amministrativo. Gli incarichi di responsabile di segreteria e di coordinatore amministrativo sono assegnati su richiesta nominativa dei relativi titolari di incarico come descritti al comma 1, a soggetti scelti tra il personale di ruolo, comandato o distaccato, assegnato alle suddette segreterie particolari e gruppi consiliari>>.
Sotto altro profilo e per quanto di interesse ai fini della presente vicenda, il Regolamento de quo:
- all'art. 15 - comma 5 espressamente prevede che “ai coordinatori amministrativi … e ai responsabili di segreteria spetta il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice di cui al comma 1 del precedente articolo 10”, ovvero l'“85% della retribuzione dì posizione del segretario generale”;
- all'art. 15 - comma 8 espressamente riconferma il diritto del personale di ruolo, comandato o distaccato presso gli uffici di supporto alle strutture sopra indicate a conseguire i benefici di cui art.
2 - comma 2 della L.R.C. numero 20/2002.
Quindi, il personale apicale degli uffici di diretta collaborazione è: I) il responsabile di segreteria, per gli Uffici del Presidente del Consiglio Regionale, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza (Vice Presidente, Consiglieri Questori e Consiglieri Segretari) e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari;
II) il coordinatore amministrativo, per gli Uffici dei Gruppi Consiliari.
***** Dal combinato disposto delle norme regionali innanzi richiamate, e dell'ordinamento del consiglio regionale approvato con la delibera n. 369 del 27.02.2015, può trarsi la conclusione che alle figure sub I-II) spetta l'indennità di cui all'art. 58, comma 1, della legge reg. n. 10 del 2001, la CP_2 cui legittimità non appare pregiudicata dalla pronuncia di incostituzionalità resa dal giudice delle leggi, con la sentenza n. 146 del 2019, in relazione ai successivi commi 2 e 4. Infatti, esiste una profonda differenza tra le fattispecie regolamentate dal comma 1 e quelle dei commi successivi.
I fondi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 4 della L. reg. n. 10/2001 sono stati istituiti dalla CP_2 con le leggi regionali n. 20/2002 (art. 2) e n. 25/2003 (art. 1, comma 1), in violazione della
[...] competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.) e degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti, ex artt. 81 e 97 Cost., e quindi al di fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale e contratti collettivi nazionali di comparto).
Diversamente deve dirsi per la indennità di cui all'art. 58, comma 1.
Essa, infatti, non trova titolo in fondi aggiuntivi regionali, bensì in legge statuale e nei contratti collettivi di comparto. Non a caso, la Corte dei Conti non ha sollevato la questione di incostituzionalità del comma 1.
Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha precisato, in motivazione, che, in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità, la stessa sorte delle disposizioni da cui dipendono, anche i commi 3 e 5 del medesimo art. 58 della legge reg. n. 10 del 2001, che disciplinano le modalità di erogazione e ripartizione dei CP_2 fondi istituiti con le norme dichiarate costituzionalmente illegittime>>.
Il silenzio serbato sul comma 1 appare ulteriore indice della autonomia e legittimità della norma ivi contenuta, non investita dall'ordinanza di rimessione della Corte dei Conti e non oggetto della pronuncia di incostituzionalità.
*****
Quanto innanzi detto sulla legittimità della indennità di cui al comma 1 dell'art. 58, della legge reg. n. 10 del 2001, non giova all'attore perché egli ha addotto di avere ricoperto l'incarico CP_2 di < Controparte_4
> che, come visto, non coincide con un ruolo apicale di uno degli uffici di diretta
[...] collaborazione, di cui all'art. 15, comma 4, della delibera 369 del 27.02.2015 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania.
Infatti, il citato art. 15, comma 4, prevede la figura del Coordinatore Amministrativo solo per gli Uffici dei Gruppi Consiliari, non per quella dell'Ufficio di Presidenza dove il ha prestato Parte_1 il proprio servizio, il cui ufficio di diretta collaborazione è retto da un responsabile di segreteria.
Appaiono dunque infondati innanzitutto i motivi di opposizione sub 2) e 6)
*****
Anche i restanti motivi di opposizione non appaiono fondati, per le seguenti ragioni. Per effetto della pronuncia di incostituzionalità sono venute meno le norme giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale, compreso l'art. 15, comma 8, dell'ordinamento del consiglio regionale approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n. 369 del 27.02.2015, in quanto richiama l'art. 2, comma 2 della L.R.C. n. 20/2002, dichiarato incostituzionale. Di conseguenza, poiché, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 delle legge 3 novembre 1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale hanno ordinariamente effetto retroattivo (Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 19/07/2005), il venir meno delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito che è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale (Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020).
E ciò perché, in assenza della norma che prevede la corresponsione degli emolumenti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando”, e lo svolgimento di attività allo stesso correlate, non sono idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento. Inoltre, poiché viene in rilievo il diritto della P.A. alla ripetizione di un indebito oggettivo, e non una azione di indebito arricchimento, il relativo esercizio non è condizionato alla esistenza o meno di una decisione del giudice contabile, né, tantomeno, alla prova che il percettore delle somme si sia arricchito ingiustificatamente e che l'Amministrazione abbia subito un concreto pregiudizio (impoverimento).
Anzi, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione (ad esempio, Consiglio di Stato, sezione III, 9 giugno 2014, n. 2903) atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'art. 2033 cod. civ. In tal caso, infatti, l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione in quanto, a prescindere dal tempo trascorso, l'atto oggetto di recupero produce di per sé un danno per l'Amministrazione, consistente nell'esborso di denaro pubblico senza titolo, ed un vantaggio ingiustificato per il dipendente (cfr. Cons. Stato, A.P.,
17 ottobre 2017, n. 8; Consiglio Stato, sez. VI, 14 luglio 2011, n. 4284; Consiglio Stato, sez. VI, 27 novembre 2002, n. 6500). È stato anche affermato, prima ancora della decisione della Corte cost. n. 8 del 2023, che, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate;
di conseguenza, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere (cfr. già Consiglio di Stato, Sez.
III, 28 novembre 2011, n. 6278; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5043; si veda anche Cass. 20 febbraio
2017, n. 4323).
Pertanto, la P.A. non ha alcuna discrezionalità al riguardo, tanto che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate configura danno erariale, con il solo temperamento costituito, dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore ed alle connotazioni, giuridiche e fattuali, delle singole fattispecie, avuto riguardo alla natura degli importi richiesti in restituzione, alle cause dell'errore nell'erogazione, al lasso di tempo trascorso tra la stessa e l'emanazione del provvedimento di recupero, all'entità delle somme corrisposte, riferita alle singole mensilità e nel totale determinato dalla relativa sommatoria (v., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; id. 15 ottobre 2003, n. 6291:
Sez. L, Sentenza n. 23419 del 2023, in motivazione). Neppure rileva un indimostrato arricchimento senza causa della perché l'attore Controparte_2 ha solo dedotto, ma non dimostrato, di avere svolto in favore dell'Amministrazione prestazioni aggiuntive in modo sistematico, anche oltre l'orario di servizio, compresi i giorni prefestivi e festivi, nonché negli orari notturni. Peraltro l'allegazione è stata assai generica, non avendo l'attore precisato quali sarebbero le prestazioni aggiuntive svolte e quando, e con quali modalità le avrebbe volte.
***** Non può essere accolta neppure la doglianza fondata sull'assunto che l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte Costituzionale non pregiudicano i diritti quesiti, cioè già entrati nel patrimonio dell'istante, perché i rapporti ormai esauriti in modo definitivo, ai quali non si estendono gli effetti (retroattivi) dell'incostituzionalità, sono esclusivamente quelli caratterizzati dall'avvenuta formazione del giudicato o dall'essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità
(Sez. 1, Sentenza n. 20381 del 20/11/2012; Sez. 3, Sentenza n. 10958 del 06/05/2010;
Sez. L, Sentenza n. 13884 del 07/07/2016).
Nella fattispecie è pacifico che non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero. Peraltro, appare fuori luogo il richiamo all'art. 36, comma 1, della Cost., perché la retribuzione erogata in base alla normativa e alle disposizioni di contratto non incise dalla pronuncia di incostituzionalità non è oggetto di ripetizione. A fronte dell'allegazione della secondo cui l'erogazione degli emolumenti di cui si discute CP_2
è disancorata da qualsivoglia prestazione, trattandosi di indennità meramente aggiuntive rispetto all'intero trattamento economico, fondamentale ed accessorio, comunque percepito e non toccato dall'ingiunzione per il medesimo periodo di riferimento, sarebbe stato onere dell'attore indicare con precisione le prestazioni rese in aggiunta a quelle normalmente dovute e provare di averle poste effettivamente in essere per tutto il periodo in cui è stato comandato presso il Consiglio regionale. Ma sul punto, l'attore nulla ha dedotto e nulla ha provato.
***** Nella fattispecie di causa, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte Cost. n. 146/19 non è pregiudicata neppure dall'esigenza di salvaguardare i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto che, secondo la difesa attorea, costituirebbero ulteriori limiti alla retroattività, derivanti dalla necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale, che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati. La questione è stata già diffusamente affrontata da questo Tribunale nell'ambito di analoghi contenziosi, delle cui statuizioni fornisce ampio resoconto la in occasione del Controparte_2 deposito della comparsa conclusionale. Dall'esame di tali pronunce emerge un univoco indirizzo giurisprudenziale volto a ritenere insussistenti, nel caso di specie, le prefigurate violazioni, valorizzando, a tal fine, i principi affermati di recente dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 8 del 27/01/2023. Nell'esaminare la giurisprudenza della Corte EDU in materia di eventuale contrasto delle azioni di ripetizione di indebiti retributivi o previdenziali, erogati da soggetti pubblici, con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo (legitimate expectation) non comporti, per ciò solo, l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal privato, atteso che la posizione di quest'ultimo può dirsi lesa soltanto in caso di un intervento sproporzionato da parte della P.A. nell'ambito della sua sfera giuridica. In merito al profilo della proporzionalità dell'interferenza, in quanto sede del bilanciamento di interessi fra le esigenze sottese al recupero delle prestazioni indebitamente erogate e la tutela dell'affidamento incolpevole, la Consulta ha osservato che “la Corte
EDU riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento ristretto, onde evitare che gravi sulla persona fisica un onere eccessivo e individuale, avuto riguardo al particolare contesto in cui si inquadra la vicenda […] In particolare, fra le circostanze che influiscono sul carattere sproporzionato dell'interferenza si rinvengono le specifiche modalità di restituzione imposte al titolare dell'affidamento (ad esempio, nella sentenza l'addebito di interessi legali in capo CP_5 all'accipiens, a dispetto dell'errore compiuto dall'amministrazione, paragrafi 86 e 87; o, nella sentenza , la rateizzazione non rapportata alle condizioni di vita dell'obbligato, paragrafo Per_1
72); più in generale, rilevano l'omessa o l'inadeguata considerazione della fragilità economico- sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria (così nelle sentenze , Per_1 paragrafi 72 e 73; Romeva, paragrafo 75; Cakarevic, paragrafi da 87 a 89, e paragrafi 74 Per_2
e 75); e, infine, ha una sicura incidenza la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore (sentenze , paragrafo 71, e Cakarevic, paragrafo 80). In Per_1 definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non, nonché retributiva”. Ad avviso della Corte, “l'ordinamento nazionale delinea un quadro di tutele che, se adeguatamente valorizzato, supera ogni dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 cod. civ. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al citato parametro convenzionale interposto”. In particolare, avuto riguardo a materie esclusivamente retributive, “si annovera tra le tutele specifiche e particolarmente incisive, che escludono la ripetizione dell'indebito, la previsione di cui all'art. 2126 cod. civ., riferita a una prestazione di natura retributiva”. In ogni caso, “al di fuori del raggio di disposizioni speciali che, nel campo delle prestazioni retributive, previdenziali e assistenziali, prevedono, nell'ordinamento italiano, l'irripetibilità dell'attribuzione erogata, opera, viceversa, la disciplina generale dell'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 cod. civ.”. In relazione a tale norma e alla valorizzazione della posizione del percipiente in termini di affidamento legittimo, la Consulta ha affermato che “gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte EDU per individuare una legitimate expectation. […] conta in primis il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate
(retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione, nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi. In questa stessa prospettiva, la Corte EDU dà rilievo: alla spontaneità dell'attribuzione o alla richiesta della stessa effettuata in buona fede, alla mancanza di un pagamento manifestamente privo di titolo o fondato su un mero errore di calcolo o su un errore materiale, nonché alla omessa previsione di una clausola di riserva di ripetizione”. Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo (id est buona fede) dell'accipiens e quanto alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che “un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria della inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale - come già anticipato (punto 12) - impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico- patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva (ex multis, Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 10 dicembre 2020, n. 7889; parere 31 dicembre 2018, n. 3010; adunanza plenaria, sentenza 26 ottobre 1993, n. 11). Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazione delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria che, in quanto obbligazione pecuniaria, non vede operare - per comune insegnamento - la causa estintiva costituita dall'impossibilità della prestazione. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto. In tale prospettiva è doveroso richiamare alcune pronunce del Consiglio di Stato, le quali richiedono espressamente «di evitare [...] che le modalità di ripetizione siano tali da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza» (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 30 gennaio 1990, n. 57; danno applicazione a quanto sopra richiamato sezione sesta, sentenze 27 ottobre 2014, n. 5315; 12 dicembre 2002, n. 6787 e 28 maggio 2001, n. 2899)” (l'enfasi è aggiunta dallo scrivente). In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”. Orbene, ad avviso del Tribunale, la ha salvaguardato il legittimo affidamento Controparte_2 dell'attore, attraverso la riduzione percentuale del debito e la richiesta degli interessi dalla notifica dell'ingiunzione (e non dal pagamento dell'indebito). Di conseguenza, l'operato della convenuta risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito. Va ribadito come l'importo richiesto in restituzione sia pari al 48,64% del lordo erogato (vedi art. 150, comma 1, della legge n. 34 del
10/05/2020).
Secondo la Consulta, va evitata una modalità della ripetizione (e non la ripetizione stessa) che sia tale da compromettere le esigenze primarie dell'esistenza. Solamente “in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale”, ove detta aggettivazione non lascia margini di dubbio alla estrema residualità, con onere probatorio a carico dell'accipiens, delle ipotesi in cui l'irripetibilità possa riguardare l'importo dovuto nella sua totalità. Ebbene, l'attore non ha né allegato né provato l'esistenza di particolari condizioni che giustificherebbero un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché egli è tenuto a restituire gli emolumenti ricevuti, sia pure tramite rateizzazione, che la Regione sarà tenuta ad accordare nella misura massima consentita dalle disposizioni regionali in materia in caso di richiesta da parte del lavoratore. Neanche conduce a risultati utili a parte attrice l'art. 2126 cod. civ., a mente del quale “La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. Per l'operatività della suddetta norma è necessario che la retribuzione aggiuntiva sia legata da vincolo sinallagmatico con prestazioni che esulano dalle normali mansioni cui il lavoratore è adibito, le quali ultime sono retribuite in base al corrispettivo contrattuale al netto degli emolumenti accessori. Nella presente controversia, i fatti da cui dovrebbe desumersi la sussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 2126 cod. civ. non sono stati adeguatamente allegati, essendosi parte attrice genericamente limitata ad affermare che le somme oggetto di ripetizione rappresenterebbero il corrispettivo per prestazioni lavorative effettivamente rese dal lavoratore al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, senza specificare alcunché al riguardo e senza fornire prova delle attività in concreto svolte. L'argomento in esame va, pertanto, rigettato. In definitiva, la ha effettuato una sufficiente valorizzazione del legittimo Controparte_2 affidamento dei percipienti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale (a mezzo della riduzione del debito e dell'omessa richiesta di interessi), per cui deve affermarsi la legittimità dell'ingiunzione impugnata.
***** È infine infondata la doglianze sub 1) relativa a profili formali dell'ingiunzione opposta. Infatti, l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dalla P.A., può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio. Ne discende la irrilevanza della circostanza secondo cui l'opposta pretesa è stata azionata in assenza di qualsivoglia provvedimento e/o altro atto – giudiziale e/o stragiudiziale - recante l'accertamento dell'obbligo dell'opponente a corrispondere le somme richieste. Viceversa, è manifestamente infondata l'eccezione relativa alla omessa indicazione dei criteri e delle modalità utilizzate per determinare l'ammontare delle somme rivendicate. Infatti, il prospetto dei conteggi depositato dalla Regione è di facile comprensione: l'ammontare della indennità mensile rivendicata è pari ad € 5.000,00. E questo dato è coerente con la tesi della di avere erogato CP_2 gli emolumenti di cui si discute, a prescindere da qualsivoglia prestazione, trattandosi di indennità meramente aggiuntive rispetto all'intero trattamento economico.
In ogni caso, va ribadito che l'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 3843 del 08/02/2023). L'attore avrebbe potuto facilmente contestare di avere percepito la somma fissa mensile di € 5.000,00, scollegata da specifiche
*****
Per completezza di motivazione va solo aggiunto che appare irrilevante il richiamo fatto dalla difesa dell'attore alla sentenza del 28.2.2025, emessa da altro giudice (dott. Amura) di questa sezione che ha accolto l'opposizione proposta da altro comandato avverso analoga ingiunzione, con cui la intendeva recuperare somme corrisposte ai sensi dell'art. 58, comma 1, della L.R.C. n. CP_2
10/2001 e dall'art. 15 del Regolamento recante l'Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale della CP_2 Infatti, nella fattispecie esaminata dalla predetta sentenza, l'opponente aveva “… rivestito la funzione di
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività della P.A. a seguito di declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2 commi 2 e 4 della Legge Regionale della Campania n. 20/2002 e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'atto impugnato;
Parte_1
-compensa tra le parti le spese del giudizio;
Così deciso in Napoli in data 2.4.2025.
Il Giudice
Francesco Pastore