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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1621/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RANIERI RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIANTEDOSI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso P.IVA_2
il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
I I. In via principale – nel merito:
a. accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L. Fall., per le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L.Fall., è avvenuto nel c.d. “periodo sospetto”, per tutte le causali esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 c. accertare la deminutio patrimoniale patita dal in Parte_2
conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori, per le causali esposte nella narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 comma I n. 2) L. Fall. nei confronti del
del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea Parte_2
capitale in favore della per le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_2
e. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
della somma di euro 3.562,50 in linea capitale o quella somma maggiore o Parte_2
minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale sub n. I) che precede, con riserva di gravame, accertare la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., per tutte le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., è avvenuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, per tutte le causali esposte in narrativa;
I II. In via subordinata - nel merito - con riserva di gravame:
c. accertare comunque che lo stato di decozione della era noto o in ogni Parte_2
caso conoscibile per la per tutte le causali esposte in narrativa;
Controparte_2
d. accertare la deminutio patrimoniale patita dal in Parte_2 Parte_2
conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori;
e. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma II L.Fall. nei confronti del
[...]
del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in Parte_2
favore della per le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_2
f. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
della somma di euro 3.562,50 in linea capitale, o quella somma maggiore o Parte_2
minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
I III. In ogni caso:
II a. con vittoria di spese di lite e compensi di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai medi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Per parte convenuta:
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì
- Rigettare le domande svolte dall'attore perché destituite di fondamento sia in diritto sia in fatto e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Controparte_2
A sostegno l'attore allegava che:
- veniva dichiarata fallita giusta sentenza del 15.7.2019; Parte_2
- Dall'esame della contabilità della fallita emergeva che, fin dal 2018, emetteva Parte_2
fatture che venivano saldate dai clienti mediante pagamento corrisposto a
[...]
la quale a sua volta destinava detti pagamenti al pagamento dei fornitori di Controparte_3
Parte_2
- In base al predetto schema accadeva che: emetteva la fattura 3/19 Controparte_2
(importo Euro 3.562,50) nei confronti di Parte_2
Dopo pochi giorni provvedeva a bonificare l'importo della fattura alla convenuta CP_3
(doc. 6);
- L'operazione suindicata rendeva applicabile quanto previsto dall'art. 67, comma 1, n. 2, L.F., atteso che risultava evidente la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, risultava inoltre sussistente la presenza di un debito scaduto ed esigibile nonché il carattere anomalo del pagamento, avvenuto mediante pagamento del terzo;
In subordine chiedeva l'accoglimento della domanda ex art. 67, comma 2, L.F. atteso che il pagamento interveniva in data 18.3.2019 mentre la dichiarazione di fallimento aveva data 15.7.2019.
In sede di prima udienza, a fronte della mancata costituzione di parte convenuta, veniva dichiarata la contumacia di e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Controparte_2
Appena tre giorni prima della data fissata per la successiva udienza si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_2
- Era vero che la convenuta aveva sottoscritto un contratto con per l'esecuzione Parte_2
di alcune opere;
- Tuttavia il cantiere veniva ceduto a che dunque diveniva il nuovo committente;
CP_3
- Coerentemente il pagamento veniva eseguito da CP_3
- Risultava irrilevante la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta. pagina 3 di 5 In sede di udienza veniva accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte attrice: veniva dunque ordinato a parte convenuta il deposito in giudizio della contabilità relativa al periodo in cui era stato eseguito l'atto, con termine per provvedere fino al 30 settembre 2023.
La convenuta non ottemperava ed alla successiva udienza nessuno compariva in rappresentanza della stessa.
La causa veniva dunque rinviata per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c. (poi trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. in sede di udienza del 16.12.2024).
La domanda è fondata.
Anzitutto è opportuno sottolineare che parte convenuta si è costituita tardivamente ed in sede di costituzione non ha contestato che il pagamento sia stato corrisposto da CP_3
Ha confermato di avere concluso un rapporto contrattuale con e non ha Parte_2
sostanzialmente contestato neppure di avere avuto conoscenza dell'insolvenza di questa (si legge in
Co comparsa “Il fatto, poi, che la fosse a conoscenza dello stato di decozione della e privo Parte_2
di qualsivoglia valore probativo”).
La convenuta, per quel che rileva, si limita solo ad allegare l'avvenuta “cessione del cantiere” da a cessione che legittimerebbe il pagamento da parte di Parte_2 CP_3 CP_3
Tuttavia non chiarisce cosa debba intendersi per “cessione del cantiere” – se, per esempio, ci sia stata cessione del contratto, di posizione contrattuale o di credito – né allega alcun documento giustificativo a supporto dell'asserzione, che dunque deve intendersi meramente generica, non dimostrata e dunque infondata.
Ma vi è di più.
La convenuta neppure ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto dal giudice: ciò conduce a dubitare seriamente della veridicità di quanto genericamente assunto in sede di comparsa di costituzione.
Ciò chiarito, parte attrice, viceversa, ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 1, lett b), L.F.
Sul punto si osserva quanto segue.
È documentato che in data 14.3.2019 abbia emesso la fattura 3/19 nei confronti Controparte_2
di (doc. 6); è altrettanto documentato che in data 16.3.2019 abbia eseguito il Parte_2 CP_3
pagamento in favore di parte convenuta con seguente causale “Destinatario: Controparte_2
saldo fattura 3 del 14 marzo 2019” (doc. 7).
Dunque ben si può ritenere sussistente lo schema di cui all'art. 1180 c.c. atteso che – lo si ripete –
pagina 4 di 5 risulta terza nei rapporti contrattuali tra e la convenuta. CP_3 Parte_2
In tal caso si ritiene di aderire all'impostazione giurisprudenziale oggi prevalente, per la quale la prestazione del terzo è revocabile come se fosse stata eseguita dal debitore se la riconducibilità del pagamento al terzo è evidente. L'accipiens dovrà subire l'impugnativa, posto che l'atto incide sul patrimonio dell'imprenditore.
In applicazione di quanto sopra si è ritenuto che se il terzo mutuante paga il creditore - in nome e per conto del debitore mutuatario poi fallito e con somme già divenute di sua proprietà - l'accipiens subirà la revocatoria (cfr. Cass. Civ. 7275/19).
Analogamente deve ritenersi nel caso che occupa, in cui è evidente che tra in bonis e Parte_2
sussistesse una sostanziale continuità, peraltro confermata dalle stesse allegazioni di CP_3 parte convenuta, e a tal fine parte attrice ha dimostrato che l'amministratore di – CP_3 CP_3
– ricopriva anche la carica di legale rappresentante della fallita, e, soprattutto, che il pagamento
[...]
eseguito da sia stato corrisposto con denaro della fallita (doc. 4). CP_3
Pertanto, essendo il pagamento intervenuto nel periodo sospetto e non avendo la convenuta fornito prova di non conoscere lo stato di insolvenza di la domanda merita accoglimento. Parte_2
La convenuta dunque deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di
Euro 3.562,50, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato (valori minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale a fronte dell'esiguità dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.;
2) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 3.562,50 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 1.702,00 a titolo di compensi, Euro 98,00 per spese, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Forlì, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1621/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANIERI Parte_1 P.IVA_1
RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RANIERI RAFFAELE
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. PIANTEDOSI ANTONIO, elettivamente domiciliato presso P.IVA_2
il difensore avv. PIANTEDOSI ANTONIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, contrariis rejectis:
I I. In via principale – nel merito:
a. accertare la sussistenza di tutti i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L. Fall., per le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2) L.Fall., è avvenuto nel c.d. “periodo sospetto”, per tutte le causali esposte in narrativa;
pagina 1 di 5 c. accertare la deminutio patrimoniale patita dal in Parte_2
conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori, per le causali esposte nella narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia, ex art. 67 comma I n. 2) L. Fall. nei confronti del
del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea Parte_2
capitale in favore della per le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_2
e. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
della somma di euro 3.562,50 in linea capitale o quella somma maggiore o Parte_2
minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
a. nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale sub n. I) che precede, con riserva di gravame, accertare la sussistenza dei presupposti per
l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., per tutte le causali esposte in narrativa;
b. accertare che il pagamento oggetto di azione revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67 comma II L.Fall., è avvenuto nei sei mesi antecedenti alla dichiarazione di fallimento, per tutte le causali esposte in narrativa;
I II. In via subordinata - nel merito - con riserva di gravame:
c. accertare comunque che lo stato di decozione della era noto o in ogni Parte_2
caso conoscibile per la per tutte le causali esposte in narrativa;
Controparte_2
d. accertare la deminutio patrimoniale patita dal in Parte_2 Parte_2
conseguenza del pagamento preferenziale e della correlata distrazione di tale importo dalla sua destinazione alla massa dei creditori;
e. per l'effetto, dichiarare l'inefficacia ex art. 67 comma II L.Fall. nei confronti del
[...]
del pagamento eseguito in data 18/03/2019 per euro 3.562,50 in linea capitale in Parte_2
favore della per le ragioni espresse in narrativa;
Controparte_2
f. per l'effetto, condannare la al pagamento in favore del Controparte_2 [...]
della somma di euro 3.562,50 in linea capitale, o quella somma maggiore o Parte_2
minore riconosciuta giusta e provata, oltre interessi al saggio legale dal 18/03/2019 alla restituzione, ed oltre ad interessi legali ex art. 1284 cod. civ. dalla data della domanda giudiziale come per legge.
I III. In ogni caso:
II a. con vittoria di spese di lite e compensi di lite ex art. 91 cod. proc. civ., in misura pari ai medi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, oltre accessori di legge”.
pagina 2 di 5 Per parte convenuta:
“Voglia L'Ill.mo Giudice del Tribunale di Forlì
- Rigettare le domande svolte dall'attore perché destituite di fondamento sia in diritto sia in fatto e comunque non provate.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_2 [...]
al fine di ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate. Controparte_2
A sostegno l'attore allegava che:
- veniva dichiarata fallita giusta sentenza del 15.7.2019; Parte_2
- Dall'esame della contabilità della fallita emergeva che, fin dal 2018, emetteva Parte_2
fatture che venivano saldate dai clienti mediante pagamento corrisposto a
[...]
la quale a sua volta destinava detti pagamenti al pagamento dei fornitori di Controparte_3
Parte_2
- In base al predetto schema accadeva che: emetteva la fattura 3/19 Controparte_2
(importo Euro 3.562,50) nei confronti di Parte_2
Dopo pochi giorni provvedeva a bonificare l'importo della fattura alla convenuta CP_3
(doc. 6);
- L'operazione suindicata rendeva applicabile quanto previsto dall'art. 67, comma 1, n. 2, L.F., atteso che risultava evidente la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della convenuta, risultava inoltre sussistente la presenza di un debito scaduto ed esigibile nonché il carattere anomalo del pagamento, avvenuto mediante pagamento del terzo;
In subordine chiedeva l'accoglimento della domanda ex art. 67, comma 2, L.F. atteso che il pagamento interveniva in data 18.3.2019 mentre la dichiarazione di fallimento aveva data 15.7.2019.
In sede di prima udienza, a fronte della mancata costituzione di parte convenuta, veniva dichiarata la contumacia di e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. Controparte_2
Appena tre giorni prima della data fissata per la successiva udienza si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto della domanda sulla base delle seguenti argomentazioni: Controparte_2
- Era vero che la convenuta aveva sottoscritto un contratto con per l'esecuzione Parte_2
di alcune opere;
- Tuttavia il cantiere veniva ceduto a che dunque diveniva il nuovo committente;
CP_3
- Coerentemente il pagamento veniva eseguito da CP_3
- Risultava irrilevante la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla convenuta. pagina 3 di 5 In sede di udienza veniva accolto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato da parte attrice: veniva dunque ordinato a parte convenuta il deposito in giudizio della contabilità relativa al periodo in cui era stato eseguito l'atto, con termine per provvedere fino al 30 settembre 2023.
La convenuta non ottemperava ed alla successiva udienza nessuno compariva in rappresentanza della stessa.
La causa veniva dunque rinviata per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c. (poi trattenuta in decisione con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. in sede di udienza del 16.12.2024).
La domanda è fondata.
Anzitutto è opportuno sottolineare che parte convenuta si è costituita tardivamente ed in sede di costituzione non ha contestato che il pagamento sia stato corrisposto da CP_3
Ha confermato di avere concluso un rapporto contrattuale con e non ha Parte_2
sostanzialmente contestato neppure di avere avuto conoscenza dell'insolvenza di questa (si legge in
Co comparsa “Il fatto, poi, che la fosse a conoscenza dello stato di decozione della e privo Parte_2
di qualsivoglia valore probativo”).
La convenuta, per quel che rileva, si limita solo ad allegare l'avvenuta “cessione del cantiere” da a cessione che legittimerebbe il pagamento da parte di Parte_2 CP_3 CP_3
Tuttavia non chiarisce cosa debba intendersi per “cessione del cantiere” – se, per esempio, ci sia stata cessione del contratto, di posizione contrattuale o di credito – né allega alcun documento giustificativo a supporto dell'asserzione, che dunque deve intendersi meramente generica, non dimostrata e dunque infondata.
Ma vi è di più.
La convenuta neppure ha ottemperato all'ordine di esibizione disposto dal giudice: ciò conduce a dubitare seriamente della veridicità di quanto genericamente assunto in sede di comparsa di costituzione.
Ciò chiarito, parte attrice, viceversa, ha dimostrato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 1, lett b), L.F.
Sul punto si osserva quanto segue.
È documentato che in data 14.3.2019 abbia emesso la fattura 3/19 nei confronti Controparte_2
di (doc. 6); è altrettanto documentato che in data 16.3.2019 abbia eseguito il Parte_2 CP_3
pagamento in favore di parte convenuta con seguente causale “Destinatario: Controparte_2
saldo fattura 3 del 14 marzo 2019” (doc. 7).
Dunque ben si può ritenere sussistente lo schema di cui all'art. 1180 c.c. atteso che – lo si ripete –
pagina 4 di 5 risulta terza nei rapporti contrattuali tra e la convenuta. CP_3 Parte_2
In tal caso si ritiene di aderire all'impostazione giurisprudenziale oggi prevalente, per la quale la prestazione del terzo è revocabile come se fosse stata eseguita dal debitore se la riconducibilità del pagamento al terzo è evidente. L'accipiens dovrà subire l'impugnativa, posto che l'atto incide sul patrimonio dell'imprenditore.
In applicazione di quanto sopra si è ritenuto che se il terzo mutuante paga il creditore - in nome e per conto del debitore mutuatario poi fallito e con somme già divenute di sua proprietà - l'accipiens subirà la revocatoria (cfr. Cass. Civ. 7275/19).
Analogamente deve ritenersi nel caso che occupa, in cui è evidente che tra in bonis e Parte_2
sussistesse una sostanziale continuità, peraltro confermata dalle stesse allegazioni di CP_3 parte convenuta, e a tal fine parte attrice ha dimostrato che l'amministratore di – CP_3 CP_3
– ricopriva anche la carica di legale rappresentante della fallita, e, soprattutto, che il pagamento
[...]
eseguito da sia stato corrisposto con denaro della fallita (doc. 4). CP_3
Pertanto, essendo il pagamento intervenuto nel periodo sospetto e non avendo la convenuta fornito prova di non conoscere lo stato di insolvenza di la domanda merita accoglimento. Parte_2
La convenuta dunque deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice della somma di
Euro 3.562,50, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, vengono liquidate in dispositivo conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14 come aggiornato (valori minimi quanto alle fasi istruttoria e decisionale a fronte dell'esiguità dell'attività svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.;
2) Per l'effetto, dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 3.562,50 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di Euro 1.702,00 a titolo di compensi, Euro 98,00 per spese, spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge.
Forlì, 2 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
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