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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/10/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2024 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via Archia Parte_1 C.F._1
n. 53, presso lo studio dell'avv. ALDO GANCI e dell'avv. TERESA MAGRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F.: ) E (C.F.: C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
), elettivamente domiciliati in Augusta (SR), via P. Umberto n. 104, presso C.F._5 lo studio dell'avv. DIEGO MAIOLINO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., premesso di aver acquistato con atto del Parte_1
5.11.2020 rogato dal notaio dott. (n. rep. 1787 e n. racc. 1475) la proprietà della Persona_1
abitazione e del locale deposito siti in via Bando Superiore nn. 54-56 in PA EI (SR) - rispettivamente censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterni nn. 5 e 4 -, reputandosi comproprietaria del cortile sul quale si affaccia l'unità immobiliare da ultimo menzionata, ha chiesto condannarsi i confinanti , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
a consegnarle la chiave necessaria per l'apertura del cancello di accesso alla sopra citata corte
[...]
comune e ad astenersi dal porre in essere azioni lesive dei propri diritti sulla stessa. La ricorrente ha poi domandato la condanna dei resistenti in epigrafe al risarcimento di €. 10.000,00, ritenendo che essi avessero, con la condotta testé descritta, impedito l'uso potenziale del bene oggetto di comproprietà, con conseguente danno in re ipsa.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
e . CP_4
I resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda di accertamento della comproprietà proposta da sostenendo di essere proprietari esclusivi del cortile da quest'ultima richiamato. Parte_1
Per la denegata ipotesi di riconoscimento della natura comune del predetto bene, Controparte_1
, e hanno chiesto di accertare, in proprio favore, l'intervenuto CP_2 CP_3 CP_4
acquisto per usucapione della proprietà della menzionata corte.
Espletata con esito negativo la mediazione e concessi i termini di cui al comma 4 dell'art. 281- duodecies c.p.c., la causa è stata istruita mediante audizione di testimoni.
Terminata l'istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Nel merito, si osserva che in primo luogo reputandosi comproprietaria del cortile Parte_1
sul quale si affaccia il locale deposito sito in via Bando Superiore n. 56 in PA EI (SR), ha chiesto condannarsi , e a consegnarle la Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 chiave necessaria per l'apertura del cancello di accesso alla sopra citata corte comune e ad astenersi dal porre in essere azioni lesive dei propri diritti sulla stessa.
I resistenti in epigrafe hanno contestato la superiore ricostruzione affermando di essere proprietari esclusivi della predetta area.
Tenuto conto di ciò, le domande promosse dalla ricorrente vanno ricondotte all'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.
Va peraltro ricordato che “la presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in Condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della “res”, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il Condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta “probatio diabolica”” (così Cass. Civ. Sez. II 27.2.2024, n. 5128).
La Corte regolatrice ha poi aggiunto che “la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., trova applicazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce e ad accesso a tutti i fabbricati che lo circondano (Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14559; Cass., Sez. II,
2 agosto 2010, n. 17993)” (Cass. Civ. Sez. II 14.10.2014, n. 21693; in senso analogo v. Cass. Civ.
Sez. II 15.2.2018, n. 3739).
Ancora, il Supremo Collegio ha ricordato che, ai fini del trasferimento di un bene comune,
“l'espressa menzione” di esso “nell'atto di vendita non è richiesta, vigendo, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti che sono destinate per ubicazione e struttura all'uso comune” (così Cass. Civ. Sez. II 18.12.2014, n. 26766; nel medesimo senso v. Cass. Civ. Sez. II 26.6.1990, n. 6472; più di recente v. Cass. Civ. Sez. II 21.11.2023, n.
32264, per cui, “una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art.
1117 cod. civ., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva, la situazione condominiale è opponibile ai terzi, perché ciascun atto di acquisto comprende pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, pure il trasferimento delle parti comuni come individuate dall'articolo”).
Per quanto interessa nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie per svariati aspetti sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno esame, ha reputato incensurabile la pronuncia di merito che aveva “accertato – condividendo l'apprezzamento del primo giudice – la possibilità di accesso al cortile dalle unità immobiliari degli attori e la funzione di dare aria e luce agli edifici circostanti” ed “applicato la disposizione dell'art. 1117 c.c. circa l'indicazione delle parti comuni (disposizione che l'art. 1117-bis c.c. ha espressamente ampliato alle fattispecie di più edifici e di più condomini di edifici). Quindi la mancata produzione di uno specifico titolo di proprietà da parte degli attori resta superata proprio dalla presunzione ex art. 1117 c.c., mentre spettava invece ai convenuti di produrre un titolo da cui risultasse il contrario, cioè che escludesse espressamente l'appartenenza in comunione agli attori del cortile […], non essendo sufficiente il mero silenzio dei titoli sul punto” (così Cass. Civ. Sez. II 10.6.2024, n. 16084).
Operate le superiori premesse, si rileva che nel caso di specie l'area oggetto di giudizio deve qualificarsi come cortile destinato a dare aria, luce ed accesso alle costruzioni circostanti.
In proposito, si legge nel ricorso introduttivo che “il locale deposito” acquistato da - Parte_1
censito al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterno n. 4 – “ha accesso direttamente al cortile comune” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Gli stessi resistenti, per altro verso, hanno in comparsa di costituzione e risposta ammesso che la
“abitazione” della ricorrente “si affaccia sul cortile” (v. pag. 12 di tale atto) ed hanno successivamente aggiunto che “la porta finestra di proprietà della sig.ra […] si affaccia sulla Pt_1 corte” (v. pag. 9 della seconda memoria depositata ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies
c.p.c.).
L'intera produzione fotografica versata in atti – da entrambe le parti – conferma poi la superiore ricostruzione (v. le foto di cui agli all. 11-15 della prima memoria depositata dalla ricorrente ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.; v. la foto di cui all'all. 12 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.).
Tenuto conto di ciò, il cortile di cui si discute deve senz'altro presumersi di natura comune in virtù di quanto previsto dall'art. 1117 c.c.
Fermo restando che, alla luce della norma testé richiamata, l'applicazione del regime della comunione non esige un espresso riconoscimento dell'esistenza della comproprietà, nessuna puntuale indicazione di segno contrario si rinviene poi nei titoli di acquisto prodotti dalle parti.
Questi ultimi, al contrario, confermano la natura comune del bene.
Ed infatti, nell'atto del 5.11.2020 rogato dal notaio dott. (n. rep. 1787 e n. racc. Persona_1
1475) si legge che la ricorrente ha acquistato: “- casa singola sita in PA Parte_1
EI (SR), via Bando Superiore n. 54, avente ingresso a piano terra da cui si diparte una scala comune che conduce al primo piano composto da un vano, cucina e servizio e da un sovrastante locale accessorio con servizio e terrazzo a livello;
- locale deposito di pertinenza, ubicato al piano terra con ingresso dal civico n. 56, della superficie catastale di 65 (sessantacinque) metri quadri, con servizio e atrio comune al quale si accede dalla via Apollonio. […] Detti beni risultano così censiti: Catasto Fabbricati – Comune di PA EI Foglio 72, particella 5609: - sub. 5, via
Bando Superiore n. 54 piano T-1-2, categoria A/4, classe 3, 4,5 vani, superficie catastale 93 mq,
Rendita Euro 155,71; - sub. 4, via Bando Superiore n. 56 piano T, categoria C/2, classe 4, consistenza
32 mq, superficie catastale 65 mq, Rendita Euro 92,55” (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso);
Come appare evidente, nel predetto rogito si fa addirittura espressa menzione di un “atrio comune”, connesso al “locale deposito”.
Va poi precisato che la ricorrente ha acquistato i beni sopra indicati da Parte_1 Parte_2
(v. ancora pag. 1 dell'all. 1 del ricorso).
[...]
Quest'ultimo è a sua volta divenuto proprietario dei suddetti cespiti in quanto erede testamentario di
, secondo quanto emerge dalla dichiarazione di successione prodotta da parte Persona_2
ricorrente in data 27.11.2024, da ritenersi ammissibile in quanto depositata prima della maturazione delle preclusioni segnata dalla successiva scadenza dei termini concessi ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c. (v. all. 9 della produzione di parte ricorrente).
Ancora, la citata testatrice aveva ereditato i menzionati beni dal proprio premorto marito Per_3
(v. all. 8 della produzione di parte ricorrente del 27.11.2024, da reputarsi ammissibile per le
[...] argomentazioni poc'anzi riportate).
Quest'ultimo, come chiarito dal teste – escusso all'udienza del 20.2.2025 -, divenne Parte_2
“legittimo proprietario” della “abitazione” oggi di “per averla ereditata dai suoi Parte_1 genitori”.
A tal proposito, consta agli atti anche il rogito redatto il 25.9.1934 dal notaio dott. (n. Persona_4 rep. 8793) con il quale i signori “ e hanno acquistato Parte_3 Parte_4
“una casa in questo Comune, via Bando Superiore, composta di un terrano addetto a stalla con accesso sul portico comune con oggi dei fratelli , nonché “una striscia di altro CP_5 Per_5 terrano avente l'ingresso dalla via Bando Superiore e di due vani a primo piano soprastanti in parte ai terrani suddescritti ed in parte ai terrani di e con scala comune con CP_6 Controparte_7
di e con ogni altro accessorio e pertinenza, confinante con case della Parte_5 Per_6
detta , con casa di col suddetto atrio comune un tempo con Parte_5 Persona_7 CP_5
e con la via suddetta catastata all'articolo 13684 importo lire 93.30 per porzione” (v. pagg. 1-
[...]
2 dell'all. 7 della produzione effettuata da parte ricorrente il 27.11.2024, da ritenersi ammissibile per le ragioni già sopra esposte).
Dunque, anche in tale negozio traslativo si fa espressa menzione di un “atrio comune” (in precedenza richiamato con l'espressione “portico comune”, sia pur con locuzione tecnicamente impropria).
Per altro verso, l'atto rogato dal notaio dott. il 20.11.1981 (n. rep. 35259 e Persona_8
n. racc. 783) ha previsto l'acquisto da parte di – dante causa di tutti gli odierni Persona_9 resistenti – di: “una casa in PA EI nella via Apollonio civici 14 e 16, composta di tre vani ed accessori con area soprastante libera e confinante con casa a descriversi appresso, con proprietà del compratore, con il cortile privato e con la via suddetta. In catasto alla partita 1676, foglio 72, particelle 1342 e 1343, categoria A/5 classe 3 vani 3,5 rendita catastale L. 367. La vendita
è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova con tutti gli accessori, diritti e pertinenze, usi, azioni e ragioni, servitù attive e passive il tutto come dai venditori si possiede e come agli stessi pervenuto con gli atti di acquisto ricevuti dal Notaio, già qui residente, dott. addì 27 giugno 1964, registrato al n. 22 il primo e il 13 marzo 1965, registrato Persona_10 al n. 173, il secondo”; “una stalla sita in PA EI nella via Apollonio sottostante a proprietà di altre persone sita al civico 11, già 16, alla quale si accede attraverso un cortiletto, che fa pure parte della presente vendita unitamente ad una cisterna ed un gabinetto insistente nel detto cortile, confinante il tutto, con la detta via Apollonio, con proprietà di , con la casa Parte_3
oggetto della superiore vendita, con proprietà e con proprietà del compratore. In catasto Parte_5
alla partita 1692, foglio 72, particella 1340/3 cat. C/6 classe unica mq. 15 rendita catastale L. 91, e particella 1341, corte comune e 1344 d'accertare. La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto
e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova con tutte le accessioni, diritti e pertinenze, usi, azioni e ragioni, servitù sia attive che passive, il tutto come dai venditori si possiede e come agli stessi pervenuto con l'atto di acquisto ricevuto dal detto Notaio , oggi residente in [...], Per_3 addì 21 dicembre 1977 registrato al n. 212” (v. pagg.
1-4 dell'all. 3 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti).
Neppure da tale rogito risulta dunque negata la natura comune dell'area oggetto di causa.
Al contrario, nell'atto in esame l'esistenza del regime di comunione si rivela, oltre che pienamente compatibile con il richiamo al “cortile privato” – idoneo, invero, solo ad escludere che il bene di cui si discute appartenga ad enti pubblici -, senz'altro confermata dall'espresso riferimento ad una “corte comune”.
Da altro angolo visuale, è noto al Tribunale come il catasto sia preordinato a fini essenzialmente fiscali e come, ai fini degli accertamenti sulla titolarità del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, le annotazioni di dati nei registri catastali possano assumere solo il valore di semplici indizi, da esaminarsi unitamente ad altri e più qualificanti elementi (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. II 24.8.1991,
n. 9096; v. anche Cass. Civ. Sez. II 21.2.1994, n. 1650, ove si chiarisce che le risultanze dei registri catastali non valgono a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile ma sono utilizzabili dal giudice come indizi suscettibili di convincimento se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e se convalidati da altri elementi di causa).
Nel caso di specie, le indicazioni risultanti dalle visure prodotte da entrambe le parti si muovono nella medesima direzione degli atti notarili depositati.
In via preliminare, occorre evidenziare che il cortile oggetto di causa risulta censito al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847 (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti;
v. pag. 1 della relazione tecnica costituente l'all. 3 del ricorso;
v. infine all. 9 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281- duodecies c.p.c.). Ancora, i beni di proprietà della ricorrente oggi censiti al catasto del predetto Parte_1
Comune al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterni nn. 5 e 4, coincidevano in passato con la particella n. 1849, com'è pacifico tra le parti (v. pag. 2 della relazione tecnica costituente l'all. 3 del ricorso;
v. poi pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti, ove si legge che “la part.
5609 ha sostituito la precedente particella 1849”).
Premesso ciò, si legge testualmente:
- nella “visura storica per immobile” prodotta dalla ricorrente che le unità censite in catasto al
“Foglio 72 Particella 5609” – di proprietà di – vantano “diritto alla corte num. 1847 Parte_1 del foglio 72” (v. pag. 1 dell'all. 16 della prima memoria depositata dalla ricorrente ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.);
- nella “visura storica per immobile” prodotta dai resistenti che l'area censita in catasto al “Foglio
72 Particella 1847” – ossia, come si è visto, l'atrio oggetto del presente giudizio – è “comune ai num.
1848 1849 1851 1852 del foglio 72” (v. pag. 1 dell'all. 9 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.), ossia anche all'unità immobiliare oggi censita alla particella n. 5609, risultante dalla precedente n. 1849.
Ulteriormente confermata appare, in conclusione, la natura comune del cortile di cui si discute.
deve pertanto reputarsi comproprietaria dell'area censita al catasto del comune di Parte_1
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a Controparte_1 CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
3. Essendo stata riconosciuta l'appartenenza in comproprietà del cortile oggetto di causa a tutte le parti, va esaminata la domanda subordinata con cui i resistenti hanno chiesto accertarsi, in proprio favore, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene.
Tanto premesso, non ricorrono le condizioni per la maturazione della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Orbene, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale, è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894;
Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670; Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8158).
Vertendosi nel caso di specie in materia di usucapione di bene ricadente in regime di comunione, deve poi ricordarsi che, sul punto, il Supremo Collegio ha ripetutamente chiarito che “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”, mentre “non sono, in particolare, sufficienti a tal fine atti di mera gestione sul bene, come la chiusura dell'accesso, consentiti al singolo compartecipante, ovvero anche atti familiarmente tollerati dagli altri, come la permanenza nell'immobile pur dopo la cessazione del periodo corrispondente al turno convenzionalmente stabilito per il relativo godimento del cespite, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (così Cass.
Civ. Sez. II 12.5.2020, n. 8780; Cass. Civ. Sez. II 20.9.2007, n. 19478; Cass. Civ. Sez. II 11.8.2005,
n. 16841; Cass. Civ. Sez. II 15.6.2001, n. 8152).
Ancora, la Corte regolatrice ha ribadito “che il godimento esclusivo dei beni” oggetto di domanda di usucapione “da parte” del ricorrente “o i lavori da quest'ultimo asseritamente eseguiti su tali immobili non comportano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. Civ. Sez. II 27.7.2009 n. 17462).
Per altro verso, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, va rilevato che anche la sostituzione della serratura relativa all'ingresso dell'immobile è stata reputata dalla giurisprudenza di legittimità atto da solo insufficiente ai fini dell'accertamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. in relazione a beni rientranti in regime di comunione.
Più in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che siffatta condotta può assumere rilievo a tal riguardo a condizione che chi invoca l'usucapione sia in grado di “provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso” altrui “e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto” (così Cass.
Civ. Sez. II 8.4.2021, n. 9359; Cass. Civ. Sez. II 18.2.1999, n. 1370; v. anche Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012, n. 19077, ove testualmente si legge che, “nel caso in questione in cui pacificamente vi era un compossesso sull'intero immobile …, era necessario provare … l'ulteriore specifica volontà, chiaramente manifestata a tutti gli altri compossessori, di voler utilizzare la porzione di bene uti domini”, con la precisazione per cui “anche le ulteriori prove dedotte dai ricorrenti … delle quali si lamenta la mancata ammissione e valutazione … relative alla sostituzione degli infissi e delle serrature, nonché all'affidamento delle chiavi ad una persona di fiducia incaricata di consegnarle soltanto ad alcuni dei compossessori con esclusione degli altri, non appare sufficiente allo scopo, proprio per le ragioni già esposte, essendo tale modalità di utilizzo non altro che espressione dell'esercizio del compossesso per porzione dell'unico immobile comune”).
Chiarito quanto sopra, nel caso di specie l'accoglimento della domanda con cui i resistenti hanno chiesto accertarsi, in proprio favore, l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del cortile comune oggetto di causa esige che essi dimostrino, da un lato, che il godimento del bene in questione sia stato totalmente precluso alla ricorrente e ai comproprietari che l'hanno preceduta, con condotta volta a manifestare apertamente a questi ultimi la negazione del regime di comproprietà e con la chiusura di entrambi gli accessi all'atrio, e, da un altro lato, che tale stato di fatto si sia protratto per almeno un ventennio prima della instaurazione della odierna lite.
Ebbene, quanto al cancello con apertura in via Apollonio, si osserva che il teste Testimone_1 escusso all'udienza del 20.2.2025, ha testualmente dichiarato: “so che i resistenti hanno una abitazione in PA EI, con accesso da via Apollonio. Li ho visti qualche volta utilizzare il cortile posto di fronte a tale abitazione;
circa 3 o 4 volte ma non posso essere più preciso. Conosco
i resistenti da circa 18-20 anni;
non posso essere più preciso. Sono stato contattato dalla signora
– la madre – per realizzare un nuovo portone in ferro, in sostituzione di quello precedente in CP_2
legno; i fatti risalgono a più di dieci anni fa;
non riesco ad essere più preciso. Sono stato sui luoghi anche in qualche altra occasione;
sia per lavoro sia perché passavo da lì. Ho visto sui luoghi, oltre alla madre, il padre e i figli;
non sono in grado di specificare i nomi”.
Tenuto conto dell'intervallo temporale di 18-20 anni intercorso tra il momento in cui il teste ha avuto conoscenza dei resistenti e la data della sua audizione (20.2.2025), dunque, non può ritenersi confermato da che, allorché venne instaurata la presente lite, introdotta con Testimone_1
ricorso notificato il 7.5.2024 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti), fosse già decorso un ventennio dalla installazione del nuovo portone in ferro.
In senso opposto si è espresso all'udienza del 22.4.2025 l'ulteriore testimone . Testimone_2 Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato: “un cancello vi è sempre stato ed era in origine di legno.
La casa nel 1981 venne acquistata in quello stato. Tuttavia, successivamente il cancello di legno è stato sostituito con un altro in ferro. Il cancello in ferro è stato installato da un artigiano di
Canicattini; egli venne contattato da e dal marito. Non ero presente. Il cancello venne CP_8 installato tra il 2000 ed il 2001; ebbi un incidente per cui non vidi l'installazione del cancello.
Quando tornai dalla malattia, tra il 2000 ed il 2001, trovai il nuovo cancello. Il cancello che esiste ora si apre con una chiave;
non si entra mai da lì se non d'estate; d'estate ho visto , CP_3
e aprire con le chiavi. Non posso dire alcunché in merito agli accordi CP_2 CP_4 raggiunti con l'artigiano che ha installato il cancello né in merito ai pagamenti effettuati nei confronti di quest'ultimo”.
In altri termini, dunque, il detto testimone ha collocato l'installazione del portone in ferro nel 2000 o nel 2001, in netto contrasto con quanto dichiarato da ossia dall'artigiano Testimone_1 materiale esecutore dell'intervento sostitutivo.
Si rileva in proposito che, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la discrasia fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova, sicché, quando le prove orali sono contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. III
29.11.1986, n. 7065).
Con particolare riguardo alla materia oggetto di esame, il Supremo Collegio ha specificato che, rientrando il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., grava sull'attore che intende valersene provare il decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio quale condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza che, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (così espressamente Cass. Civ.
Sez. II 18.3.2004, n. 5487). A prescindere da quanto sopra, deve evidenziarsi che il teste ha mostrato di non essere Testimone_2
pienamente indifferente ai fatti di causa, nella misura in cui – diversamente da quanto accaduto con il testimone – ha dichiarato di “essere amico da oltre cinquant'anni dei signori Testimone_1
CP_
ossia di , e ” e di aver ripetutamente condiviso momenti di svago con i CP_2 CP_2 CP_4 resistenti (“È capitato anche a me di utilizzare il cortile insieme a loro;
abbiamo svolto varie attività come la realizzazione della salsa e della ricotta;
mi è capitato di suonare lì”).
In disparte le superiori considerazioni – già sufficienti ad escludere che possa ritenersi provata l'installazione del portone in ferro in epoca anteriore al ventennio precedente alla instaurazione della presente lite -, va rilevato che non sussiste prova alcuna del fatto che alla apposizione del nuovo cancello si sia accompagnata l'esplicitazione, da parte dei resistenti e nei confronti di Parte_1
e dei comproprietari che l'hanno preceduta, della volontà di privare questi ultimi del godimento del bene di cui si discute (v. ancora la già citata Cass. Civ. Sez. II 8.4.2021, n. 9359, per cui, affinché possa assumere rilievo ai fini dell'usucapione della cosa comune “la sostituzione della serratura”,
“devesi, comunque, provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso” altrui “e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto”; v. anche le già citate Cass. Civ. Sez. II 18.2.1999, n.
1370, e Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012, n. 19077).
Da altro angolo visuale, si osserva che, quanto alla porta – finestra collocata nel locale deposito acquistato da che si affaccia sulla corte oggetto di causa, l'assolvimento dell'onere Parte_1 della prova dell'usucapione della cosa comune impone a chi abbia proposto tale domanda di dimostrare che l'accesso all'atrio per il tramite della detta apertura sia stato precluso per almeno un ventennio prima dell'instaurazione della presente lite.
Tanto premesso, la dimostrazione di quanto sopra non può dirsi raggiunta.
Va anzitutto evidenziato che non può sostenersi che l'accesso all'atrio comune attraverso la porta – finestra posta nel locale deposito della ricorrente sia stato precluso fin dall'origine.
A tal riguardo occorre ricordare che nell'atto del 5.11.2020 rogato dal notaio dott. Per_1
(n. rep. 1787 e n. racc. 1475) si legge che la ricorrente ha acquistato:
[...] Parte_1
“locale deposito di pertinenza, ubicato al piano terra con ingresso dal civico n. 56, della superficie catastale di 65 (sessantacinque) metri quadri, con servizio e atrio comune al quale si accede dalla via Apollonio”, mentre nel rogito redatto il 25.9.1934 dal notaio dott. (n. rep. 8793) Persona_4 si fa menzione “di un terrano addetto a stalla con accesso sul portico comune”. Si rileva inoltre che all'udienza del 20.2.2025 il testimone ha testualmente Parte_2 dichiarato: “il cortile di cui mi viene chiesto può essere raggiunto così; entrando da via Bando
Superiore, vi è una stanza;
percorrendo dei gradini si scende verso un'altra stanza che un tempo, secondo quanto risulta dalle carte che ho esaminato, era una stalla;
più avanti vi è una vera e propria porta, con architrave stipiti e soglia che conduce al cortile in esame;
se si attraversa tale cortile si raggiunge un'altra porta in ferro con cui si arriva in via Apollonio. L'abitazione che ho venduto alla era utilizzata da e , ossia i miei cugini;
Pt_1 Persona_3 Persona_2 [...]
era legittimo proprietario per averla ereditata dai suoi genitori. Ogni tanto frequentavo Per_3 tale abitazione per ritirare la posta;
mi recavo lì circa una o due volte l'anno e avevo le chiavi;
mio CU è deceduto il 6.5.2017; essendo lui il proprietario, ha ereditato la casa Persona_3 mia UG;
anche quest'ultima è deceduta il 10.5.2019; il suo testamento ha Persona_2
designato me come erede;
successivamente ho venduto il bene qualche anno dopo, credo nel 2021.
Nelle rare occasioni in cui mi sono recato sui luoghi non ho visto nel cortile in oggetto i resistenti.
Oltretutto, mi recavo sui luoghi solo per pochi istanti, al fine di ritirare la posta”.
Rispetto al teste in esame va ribadito che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 246 c.p.c. in virtù dell'orientamento del Supremo Collegio - formatosi proprio in riferimento a fattispecie in cui si era lamentata incapacità a testimoniare di soggetto dante causa delle parti - per il quale “l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in giudizio, di tal che l'incapacità a testimoniare non può a tale stregua farsi discendere dalla mera eventualità che
[…] il soggetto possa essere chiamato in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che l'ha indicato”
(così Cass. Civ. Sez. II 18.12.2013, n. 28350).
Tanto ricordato, il testimone ha dunque espressamente dato atto della possibilità di Parte_2 accedere all'atrio comune attraverso la porta – finestra collocata nel locale deposito oggi acquistato da Parte_1
A fronte di ciò, nessuna dimostrazione hanno fornito i resistenti – pur gravati del relativo onere – del momento in cui l'accesso al cortile dalla suddetta apertura sia stato precluso.
Pur essendo ciò sufficiente ai fini del rigetto della domanda, va oltretutto precisato che il già menzionato testimone , nel confermare la possibilità di accedere all'atrio comune Parte_2
dalla porta – finestra collocata nel locale deposito oggi di proprietà di ha affermato Parte_1
di aver avuto la disponibilità del bene fino al 2019. Appare pertanto vieppiù esclusa la prova del fatto che per almeno un ventennio prima della instaurazione della presente lite sia stato precluso l'accesso al cortile oggetto di causa per il tramite della apertura posta nel subalterno n. 4 acquistato dalla ricorrente.
Infine, come si è più volte ricordato, l'accertamento dell'usucapione della cosa comune impone al comproprietario che abbia proposto la relativa domanda di dimostrare di aver manifestato agli altri comunisti la volontà di possedere in via esclusiva, “attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (così le già citate Cass. Civ. Sez. II
12.5.2020, n. 8780; Cass. Civ. Sez. II 20.9.2007, n. 19478; Cass. Civ. Sez. II 11.8.2005, n. 16841;
Cass. Civ. Sez. II 15.6.2001, n. 8152).
Ebbene, nel caso di specie, tale circostanza deve radicalmente escludersi.
Ed infatti, all'udienza del 20.2.2025 il teste ha dichiarato: “preliminarmente preciso Testimone_3 di aver svolto lavori presso l'abitazione di marito della ricorrente l'abitazione Per_11 Pt_1 si trova a PA EI. […] Il cortile di cui si discute si trova al di sotto del livello stradale;
si trova dietro l'abitazione della ricorrente Dovevo rifinire una porta per conto di quest'ultima; Pt_1
si tratta di una sorta di porta - finestra che si affaccia sul detto cortile;
mi sono state consegnate delle chiavi da o da per accedere a tale cortile;
con tali chiavi non è stato possibile Per_11 Pt_1
accedere al cortile, in quanto la porta non si è aperta;
alla fine sono riuscito ad entrare in seguito ad un taglio in prossimità degli agganci della porta. Sono stato in quei luoghi solo per ragioni di lavoro;
sono rimasto sui luoghi per mesi;
i fatti si sono svolti circa un anno fa. In questo cortile non ho mai visto nessuno;
tantomeno nessuno di diverso rispetto a e alla signora . Per_11 Pt_1
Tenuto conto della precisazione fornita dal testimone – per cui “i fatti” si sarebbero “svolti circa un anno fa” rispetto all'udienza di audizione tenutasi il 20.2.2025 -, deve dunque ritenersi che nel 2024 ed il marito abbiano consegnato all'esponente delle chiavi volte a consentire Parte_1
l'apertura della porta – finestra collocata nel locale deposito che si affaccia sull'atrio comune.
Si è già ricordato che il dante causa della odierna ricorrente si identifica con . Parte_2
Conseguentemente, deve ritenersi – secondo l'id quod plerumque accidit – che quest'ultimo abbia immesso ed il marito nella disponibilità delle sopra menzionate chiavi. Parte_1
Tale circostanza può ragionevolmente spiegarsi solo se si assume che non fosse stato Parte_2 messo al corrente di alcuna chiusura dell'accesso all'atrio comune, con il che devono radicalmente escludersi i presupposti dell'usucapione del bene ricadente in regime di comproprietà.
4. In conclusione, è risultato provato che è comproprietaria dell'area censita al catasto Parte_1
del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a CP_1
, e .
[...] CP_2 CP_3 CP_4
Al contempo è rimasto indimostrato l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell'atrio comune da parte dei resistenti.
Conseguentemente, deve reputarsi illegittima, poiché in contrasto con quanto previsto dall'art. 1102
c.c., la (incontestata) condotta con cui questi ultimi si sono rifiutati di consegnare alla ricorrente la chiave del cancello in ferro posto sulla via Apollonio, compromettendo la possibilità per Parte_1
di fruire del detto cortile.
[...]
Anche la seconda domanda proposta da quest'ultima va dunque accolta.
Pertanto, , e vanno condannati, sì come Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 chiesto in ricorso, a consegnare a le chiavi necessarie per l'apertura del cancello in Parte_1
ferro posto sulla via Apollonio, tramite il quale si accede al cortile censito al catasto del comune di
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, nonché ad astenersi dal perpetuare comportamenti incompatibili con l'esercizio dei diritti di comproprietaria (cfr. Cass. Civ. Sez. II
30.4.2021, n. 11464, per cui, quando risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso - fattispecie relativa alla consegna della chiave del lucchetto apposto al cancello di ingresso di un cortile di proprietà comune e al ripristino dello stato dei luoghi -).
5. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente va invece rigettata.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si è limitata ad affermare che “la Parte_1
Suprema Corte, in merito ai danni causati da comportamenti di tal genere ha ritenuto che “ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno in re ipsa”
(Cass. n. 11486/11)” (v. pag. 6 del ricorso), formulando nella parte conclusiva la richiesta di
“pagamento della somma di €. 10.000,00 a titolo di risarcimento danni, a decorrere dal 05.11.2020,
e/o alla diversa somma determinata nel corso del processo e maturata sino all'effettiva consegna delle chiavi e al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito” (v. pag. 7 del ricorso).
Ebbene, il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “le Sezioni Unite, con sentenza del
15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
Unite in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 – 01). Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. […] il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” (Cass. Civ. Sez. II
23.6.2023, n. 18108, che ha cassato la decisione di merito, avendo questa riconosciuto il risarcimento del danno “sulla base della modifica dello stato dei luoghi e della particolare complessità dei lavori di ripristino”, senza indicare i “criteri di liquidazione del danno in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto”, mentre “il giudice doveva tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore”; v. per conclusioni simili Cass. Civ. Sez.
II 27.6.2024, n. 17758).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione di cui era gravata.
non ha infatti fornito alcun indice che consenta, anche in via presuntiva, di ricostruire Parte_1
i contorni del danno patito.
Per altro verso, non è stato addotto alcun elemento idoneo ad orientare la indispensabile valutazione relativa alla riduzione della fruibilità e del valore dell'immobile che si affaccia sull'atrio comune oggetto di causa.
Al contrario, come si è visto, la ricorrente ha espressamente fatto richiamo alla teoria del danno in re ipsa (v. pag. 6 del ricorso), che ha tuttavia trovato smentita nel recente arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645 cit.), al quale – come si è visto – si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di diritti reali.
Stante la superiore carenza allegativa, non sussistono le condizioni per ritenere provato in via presuntiva il pregiudizio risarcibile.
6. Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, da ritenersi prevalentemente soccombenti tenuto conto della insussistenza dei presupposti CP_4
della usucapione dagli stessi invocata e, al contempo, tenuto conto dell'accoglimento pressoché integrale delle richieste di Parte_1
Visto, tuttavia, il rigetto della domanda risarcitoria promossa da quest'ultima, sussistono i presupposti per procedere alla compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La liquidazione delle spese viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, alla luce dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1090/2024, ogni altra istanza ed azione disattese:
- in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara comproprietaria dell'area Parte_1
censita al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a , e , per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 - in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna , Controparte_1 CP_2 CP_3
e a consegnare a le chiavi necessarie per l'apertura del cancello in
[...] CP_4 Parte_1
ferro posto sulla via Apollonio, tramite il quale si accede al cortile censito al catasto del comune di
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, nonché ad astenersi dal perpetuare comportamenti incompatibili con l'esercizio dei diritti di comproprietaria, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti dei resistenti Parte_1
, e , per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
- compensa per 1/3 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna i resistenti
[...]
, e in solido a pagare in favore della ricorrente CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
i residui 2/3, che liquida – all'esito della già operata compensazione – in €. 3.384,66 Parte_1 per compensi ed in €. 147,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1090/2024 promossa da:
C.F.: ), elettivamente domiciliata in Siracusa, via Archia Parte_1 C.F._1
n. 53, presso lo studio dell'avv. ALDO GANCI e dell'avv. TERESA MAGRO, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
, (C.F.: ) E (C.F.: C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
), elettivamente domiciliati in Augusta (SR), via P. Umberto n. 104, presso C.F._5 lo studio dell'avv. DIEGO MAIOLINO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., premesso di aver acquistato con atto del Parte_1
5.11.2020 rogato dal notaio dott. (n. rep. 1787 e n. racc. 1475) la proprietà della Persona_1
abitazione e del locale deposito siti in via Bando Superiore nn. 54-56 in PA EI (SR) - rispettivamente censiti al catasto del predetto Comune al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterni nn. 5 e 4 -, reputandosi comproprietaria del cortile sul quale si affaccia l'unità immobiliare da ultimo menzionata, ha chiesto condannarsi i confinanti , e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
a consegnarle la chiave necessaria per l'apertura del cancello di accesso alla sopra citata corte
[...]
comune e ad astenersi dal porre in essere azioni lesive dei propri diritti sulla stessa. La ricorrente ha poi domandato la condanna dei resistenti in epigrafe al risarcimento di €. 10.000,00, ritenendo che essi avessero, con la condotta testé descritta, impedito l'uso potenziale del bene oggetto di comproprietà, con conseguente danno in re ipsa.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2 CP_3
e . CP_4
I resistenti hanno chiesto il rigetto della domanda di accertamento della comproprietà proposta da sostenendo di essere proprietari esclusivi del cortile da quest'ultima richiamato. Parte_1
Per la denegata ipotesi di riconoscimento della natura comune del predetto bene, Controparte_1
, e hanno chiesto di accertare, in proprio favore, l'intervenuto CP_2 CP_3 CP_4
acquisto per usucapione della proprietà della menzionata corte.
Espletata con esito negativo la mediazione e concessi i termini di cui al comma 4 dell'art. 281- duodecies c.p.c., la causa è stata istruita mediante audizione di testimoni.
Terminata l'istruttoria, il procedimento è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
2. Nel merito, si osserva che in primo luogo reputandosi comproprietaria del cortile Parte_1
sul quale si affaccia il locale deposito sito in via Bando Superiore n. 56 in PA EI (SR), ha chiesto condannarsi , e a consegnarle la Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 chiave necessaria per l'apertura del cancello di accesso alla sopra citata corte comune e ad astenersi dal porre in essere azioni lesive dei propri diritti sulla stessa.
I resistenti in epigrafe hanno contestato la superiore ricostruzione affermando di essere proprietari esclusivi della predetta area.
Tenuto conto di ciò, le domande promosse dalla ricorrente vanno ricondotte all'azione di rivendicazione di cui all'art. 948 c.c.
Va peraltro ricordato che “la presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in Condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune della “res”, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il Condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta “probatio diabolica”” (così Cass. Civ. Sez. II 27.2.2024, n. 5128).
La Corte regolatrice ha poi aggiunto che “la presunzione legale di comunione di talune parti, stabilita dall'art. 1117 cod. civ., trova applicazione anche nel caso di cortile esistente tra più edifici appartenenti a proprietari diversi, ove lo stesso sia strutturalmente destinato a dare aria, luce e ad accesso a tutti i fabbricati che lo circondano (Cass., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14559; Cass., Sez. II,
2 agosto 2010, n. 17993)” (Cass. Civ. Sez. II 14.10.2014, n. 21693; in senso analogo v. Cass. Civ.
Sez. II 15.2.2018, n. 3739).
Ancora, il Supremo Collegio ha ricordato che, ai fini del trasferimento di un bene comune,
“l'espressa menzione” di esso “nell'atto di vendita non è richiesta, vigendo, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., la presunzione legale di comunione pro indiviso di quelle parti che sono destinate per ubicazione e struttura all'uso comune” (così Cass. Civ. Sez. II 18.12.2014, n. 26766; nel medesimo senso v. Cass. Civ. Sez. II 26.6.1990, n. 6472; più di recente v. Cass. Civ. Sez. II 21.11.2023, n.
32264, per cui, “una volta sorta la comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate nell'art.
1117 cod. civ., per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva, la situazione condominiale è opponibile ai terzi, perché ciascun atto di acquisto comprende pro quota, senza bisogno di specifica indicazione, pure il trasferimento delle parti comuni come individuate dall'articolo”).
Per quanto interessa nel presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, in una fattispecie per svariati aspetti sovrapponibile a quella sottoposta all'odierno esame, ha reputato incensurabile la pronuncia di merito che aveva “accertato – condividendo l'apprezzamento del primo giudice – la possibilità di accesso al cortile dalle unità immobiliari degli attori e la funzione di dare aria e luce agli edifici circostanti” ed “applicato la disposizione dell'art. 1117 c.c. circa l'indicazione delle parti comuni (disposizione che l'art. 1117-bis c.c. ha espressamente ampliato alle fattispecie di più edifici e di più condomini di edifici). Quindi la mancata produzione di uno specifico titolo di proprietà da parte degli attori resta superata proprio dalla presunzione ex art. 1117 c.c., mentre spettava invece ai convenuti di produrre un titolo da cui risultasse il contrario, cioè che escludesse espressamente l'appartenenza in comunione agli attori del cortile […], non essendo sufficiente il mero silenzio dei titoli sul punto” (così Cass. Civ. Sez. II 10.6.2024, n. 16084).
Operate le superiori premesse, si rileva che nel caso di specie l'area oggetto di giudizio deve qualificarsi come cortile destinato a dare aria, luce ed accesso alle costruzioni circostanti.
In proposito, si legge nel ricorso introduttivo che “il locale deposito” acquistato da - Parte_1
censito al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterno n. 4 – “ha accesso direttamente al cortile comune” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo).
Gli stessi resistenti, per altro verso, hanno in comparsa di costituzione e risposta ammesso che la
“abitazione” della ricorrente “si affaccia sul cortile” (v. pag. 12 di tale atto) ed hanno successivamente aggiunto che “la porta finestra di proprietà della sig.ra […] si affaccia sulla Pt_1 corte” (v. pag. 9 della seconda memoria depositata ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies
c.p.c.).
L'intera produzione fotografica versata in atti – da entrambe le parti – conferma poi la superiore ricostruzione (v. le foto di cui agli all. 11-15 della prima memoria depositata dalla ricorrente ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.; v. la foto di cui all'all. 12 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.).
Tenuto conto di ciò, il cortile di cui si discute deve senz'altro presumersi di natura comune in virtù di quanto previsto dall'art. 1117 c.c.
Fermo restando che, alla luce della norma testé richiamata, l'applicazione del regime della comunione non esige un espresso riconoscimento dell'esistenza della comproprietà, nessuna puntuale indicazione di segno contrario si rinviene poi nei titoli di acquisto prodotti dalle parti.
Questi ultimi, al contrario, confermano la natura comune del bene.
Ed infatti, nell'atto del 5.11.2020 rogato dal notaio dott. (n. rep. 1787 e n. racc. Persona_1
1475) si legge che la ricorrente ha acquistato: “- casa singola sita in PA Parte_1
EI (SR), via Bando Superiore n. 54, avente ingresso a piano terra da cui si diparte una scala comune che conduce al primo piano composto da un vano, cucina e servizio e da un sovrastante locale accessorio con servizio e terrazzo a livello;
- locale deposito di pertinenza, ubicato al piano terra con ingresso dal civico n. 56, della superficie catastale di 65 (sessantacinque) metri quadri, con servizio e atrio comune al quale si accede dalla via Apollonio. […] Detti beni risultano così censiti: Catasto Fabbricati – Comune di PA EI Foglio 72, particella 5609: - sub. 5, via
Bando Superiore n. 54 piano T-1-2, categoria A/4, classe 3, 4,5 vani, superficie catastale 93 mq,
Rendita Euro 155,71; - sub. 4, via Bando Superiore n. 56 piano T, categoria C/2, classe 4, consistenza
32 mq, superficie catastale 65 mq, Rendita Euro 92,55” (v. pag. 1 dell'all. 1 del ricorso);
Come appare evidente, nel predetto rogito si fa addirittura espressa menzione di un “atrio comune”, connesso al “locale deposito”.
Va poi precisato che la ricorrente ha acquistato i beni sopra indicati da Parte_1 Parte_2
(v. ancora pag. 1 dell'all. 1 del ricorso).
[...]
Quest'ultimo è a sua volta divenuto proprietario dei suddetti cespiti in quanto erede testamentario di
, secondo quanto emerge dalla dichiarazione di successione prodotta da parte Persona_2
ricorrente in data 27.11.2024, da ritenersi ammissibile in quanto depositata prima della maturazione delle preclusioni segnata dalla successiva scadenza dei termini concessi ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c. (v. all. 9 della produzione di parte ricorrente).
Ancora, la citata testatrice aveva ereditato i menzionati beni dal proprio premorto marito Per_3
(v. all. 8 della produzione di parte ricorrente del 27.11.2024, da reputarsi ammissibile per le
[...] argomentazioni poc'anzi riportate).
Quest'ultimo, come chiarito dal teste – escusso all'udienza del 20.2.2025 -, divenne Parte_2
“legittimo proprietario” della “abitazione” oggi di “per averla ereditata dai suoi Parte_1 genitori”.
A tal proposito, consta agli atti anche il rogito redatto il 25.9.1934 dal notaio dott. (n. Persona_4 rep. 8793) con il quale i signori “ e hanno acquistato Parte_3 Parte_4
“una casa in questo Comune, via Bando Superiore, composta di un terrano addetto a stalla con accesso sul portico comune con oggi dei fratelli , nonché “una striscia di altro CP_5 Per_5 terrano avente l'ingresso dalla via Bando Superiore e di due vani a primo piano soprastanti in parte ai terrani suddescritti ed in parte ai terrani di e con scala comune con CP_6 Controparte_7
di e con ogni altro accessorio e pertinenza, confinante con case della Parte_5 Per_6
detta , con casa di col suddetto atrio comune un tempo con Parte_5 Persona_7 CP_5
e con la via suddetta catastata all'articolo 13684 importo lire 93.30 per porzione” (v. pagg. 1-
[...]
2 dell'all. 7 della produzione effettuata da parte ricorrente il 27.11.2024, da ritenersi ammissibile per le ragioni già sopra esposte).
Dunque, anche in tale negozio traslativo si fa espressa menzione di un “atrio comune” (in precedenza richiamato con l'espressione “portico comune”, sia pur con locuzione tecnicamente impropria).
Per altro verso, l'atto rogato dal notaio dott. il 20.11.1981 (n. rep. 35259 e Persona_8
n. racc. 783) ha previsto l'acquisto da parte di – dante causa di tutti gli odierni Persona_9 resistenti – di: “una casa in PA EI nella via Apollonio civici 14 e 16, composta di tre vani ed accessori con area soprastante libera e confinante con casa a descriversi appresso, con proprietà del compratore, con il cortile privato e con la via suddetta. In catasto alla partita 1676, foglio 72, particelle 1342 e 1343, categoria A/5 classe 3 vani 3,5 rendita catastale L. 367. La vendita
è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova con tutti gli accessori, diritti e pertinenze, usi, azioni e ragioni, servitù attive e passive il tutto come dai venditori si possiede e come agli stessi pervenuto con gli atti di acquisto ricevuti dal Notaio, già qui residente, dott. addì 27 giugno 1964, registrato al n. 22 il primo e il 13 marzo 1965, registrato Persona_10 al n. 173, il secondo”; “una stalla sita in PA EI nella via Apollonio sottostante a proprietà di altre persone sita al civico 11, già 16, alla quale si accede attraverso un cortiletto, che fa pure parte della presente vendita unitamente ad una cisterna ed un gabinetto insistente nel detto cortile, confinante il tutto, con la detta via Apollonio, con proprietà di , con la casa Parte_3
oggetto della superiore vendita, con proprietà e con proprietà del compratore. In catasto Parte_5
alla partita 1692, foglio 72, particella 1340/3 cat. C/6 classe unica mq. 15 rendita catastale L. 91, e particella 1341, corte comune e 1344 d'accertare. La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto
e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova con tutte le accessioni, diritti e pertinenze, usi, azioni e ragioni, servitù sia attive che passive, il tutto come dai venditori si possiede e come agli stessi pervenuto con l'atto di acquisto ricevuto dal detto Notaio , oggi residente in [...], Per_3 addì 21 dicembre 1977 registrato al n. 212” (v. pagg.
1-4 dell'all. 3 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti).
Neppure da tale rogito risulta dunque negata la natura comune dell'area oggetto di causa.
Al contrario, nell'atto in esame l'esistenza del regime di comunione si rivela, oltre che pienamente compatibile con il richiamo al “cortile privato” – idoneo, invero, solo ad escludere che il bene di cui si discute appartenga ad enti pubblici -, senz'altro confermata dall'espresso riferimento ad una “corte comune”.
Da altro angolo visuale, è noto al Tribunale come il catasto sia preordinato a fini essenzialmente fiscali e come, ai fini degli accertamenti sulla titolarità del diritto di proprietà e degli altri diritti reali, le annotazioni di dati nei registri catastali possano assumere solo il valore di semplici indizi, da esaminarsi unitamente ad altri e più qualificanti elementi (v., in tal senso, Cass. Civ. Sez. II 24.8.1991,
n. 9096; v. anche Cass. Civ. Sez. II 21.2.1994, n. 1650, ove si chiarisce che le risultanze dei registri catastali non valgono a dimostrare con precisione la proprietà di un immobile ma sono utilizzabili dal giudice come indizi suscettibili di convincimento se presi in considerazione con rigore logico di ragionamento e se convalidati da altri elementi di causa).
Nel caso di specie, le indicazioni risultanti dalle visure prodotte da entrambe le parti si muovono nella medesima direzione degli atti notarili depositati.
In via preliminare, occorre evidenziare che il cortile oggetto di causa risulta censito al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847 (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti;
v. pag. 1 della relazione tecnica costituente l'all. 3 del ricorso;
v. infine all. 9 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281- duodecies c.p.c.). Ancora, i beni di proprietà della ricorrente oggi censiti al catasto del predetto Parte_1
Comune al foglio n. 72, particella n. 5609, subalterni nn. 5 e 4, coincidevano in passato con la particella n. 1849, com'è pacifico tra le parti (v. pag. 2 della relazione tecnica costituente l'all. 3 del ricorso;
v. poi pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti, ove si legge che “la part.
5609 ha sostituito la precedente particella 1849”).
Premesso ciò, si legge testualmente:
- nella “visura storica per immobile” prodotta dalla ricorrente che le unità censite in catasto al
“Foglio 72 Particella 5609” – di proprietà di – vantano “diritto alla corte num. 1847 Parte_1 del foglio 72” (v. pag. 1 dell'all. 16 della prima memoria depositata dalla ricorrente ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.);
- nella “visura storica per immobile” prodotta dai resistenti che l'area censita in catasto al “Foglio
72 Particella 1847” – ossia, come si è visto, l'atrio oggetto del presente giudizio – è “comune ai num.
1848 1849 1851 1852 del foglio 72” (v. pag. 1 dell'all. 9 della seconda memoria depositata dai resistenti ai sensi del comma 4 dell'art. 281-duodecies c.p.c.), ossia anche all'unità immobiliare oggi censita alla particella n. 5609, risultante dalla precedente n. 1849.
Ulteriormente confermata appare, in conclusione, la natura comune del cortile di cui si discute.
deve pertanto reputarsi comproprietaria dell'area censita al catasto del comune di Parte_1
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a Controparte_1 CP_2
, e .
[...] CP_3 CP_4
3. Essendo stata riconosciuta l'appartenenza in comproprietà del cortile oggetto di causa a tutte le parti, va esaminata la domanda subordinata con cui i resistenti hanno chiesto accertarsi, in proprio favore, l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene.
Tanto premesso, non ricorrono le condizioni per la maturazione della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c.
Orbene, affinché possa dirsi provato l'acquisto per usucapione del diritto dominicale, è necessario che chi propone tale domanda provi di aver tenuto un comportamento continuo e non interrotto, inequivocabilmente inteso ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, ossia un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, manifestato col compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto (v., tra le molte, Cass. Civ. Sez. II 8.5.2013, n. 10894;
Cass. Civ. Sez. II 5.10.2010, n. 20670; Cass. Civ. Sez. II 23.5.2012, n. 8158).
Vertendosi nel caso di specie in materia di usucapione di bene ricadente in regime di comunione, deve poi ricordarsi che, sul punto, il Supremo Collegio ha ripetutamente chiarito che “il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori, in mancanza di prova di un atto o di un fatto da cui possa desumersi l'esclusione degli altri compossessori, non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem, e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando, per converso, necessario, a fini di usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene”, mentre “non sono, in particolare, sufficienti a tal fine atti di mera gestione sul bene, come la chiusura dell'accesso, consentiti al singolo compartecipante, ovvero anche atti familiarmente tollerati dagli altri, come la permanenza nell'immobile pur dopo la cessazione del periodo corrispondente al turno convenzionalmente stabilito per il relativo godimento del cespite, o ancora atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore” (così Cass.
Civ. Sez. II 12.5.2020, n. 8780; Cass. Civ. Sez. II 20.9.2007, n. 19478; Cass. Civ. Sez. II 11.8.2005,
n. 16841; Cass. Civ. Sez. II 15.6.2001, n. 8152).
Ancora, la Corte regolatrice ha ribadito “che il godimento esclusivo dei beni” oggetto di domanda di usucapione “da parte” del ricorrente “o i lavori da quest'ultimo asseritamente eseguiti su tali immobili non comportano di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. Civ. Sez. II 27.7.2009 n. 17462).
Per altro verso, per quanto specificamente interessa nel presente giudizio, va rilevato che anche la sostituzione della serratura relativa all'ingresso dell'immobile è stata reputata dalla giurisprudenza di legittimità atto da solo insufficiente ai fini dell'accertamento della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c. in relazione a beni rientranti in regime di comunione.
Più in particolare, il Supremo Collegio ha affermato che siffatta condotta può assumere rilievo a tal riguardo a condizione che chi invoca l'usucapione sia in grado di “provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso” altrui “e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto” (così Cass.
Civ. Sez. II 8.4.2021, n. 9359; Cass. Civ. Sez. II 18.2.1999, n. 1370; v. anche Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012, n. 19077, ove testualmente si legge che, “nel caso in questione in cui pacificamente vi era un compossesso sull'intero immobile …, era necessario provare … l'ulteriore specifica volontà, chiaramente manifestata a tutti gli altri compossessori, di voler utilizzare la porzione di bene uti domini”, con la precisazione per cui “anche le ulteriori prove dedotte dai ricorrenti … delle quali si lamenta la mancata ammissione e valutazione … relative alla sostituzione degli infissi e delle serrature, nonché all'affidamento delle chiavi ad una persona di fiducia incaricata di consegnarle soltanto ad alcuni dei compossessori con esclusione degli altri, non appare sufficiente allo scopo, proprio per le ragioni già esposte, essendo tale modalità di utilizzo non altro che espressione dell'esercizio del compossesso per porzione dell'unico immobile comune”).
Chiarito quanto sopra, nel caso di specie l'accoglimento della domanda con cui i resistenti hanno chiesto accertarsi, in proprio favore, l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del cortile comune oggetto di causa esige che essi dimostrino, da un lato, che il godimento del bene in questione sia stato totalmente precluso alla ricorrente e ai comproprietari che l'hanno preceduta, con condotta volta a manifestare apertamente a questi ultimi la negazione del regime di comproprietà e con la chiusura di entrambi gli accessi all'atrio, e, da un altro lato, che tale stato di fatto si sia protratto per almeno un ventennio prima della instaurazione della odierna lite.
Ebbene, quanto al cancello con apertura in via Apollonio, si osserva che il teste Testimone_1 escusso all'udienza del 20.2.2025, ha testualmente dichiarato: “so che i resistenti hanno una abitazione in PA EI, con accesso da via Apollonio. Li ho visti qualche volta utilizzare il cortile posto di fronte a tale abitazione;
circa 3 o 4 volte ma non posso essere più preciso. Conosco
i resistenti da circa 18-20 anni;
non posso essere più preciso. Sono stato contattato dalla signora
– la madre – per realizzare un nuovo portone in ferro, in sostituzione di quello precedente in CP_2
legno; i fatti risalgono a più di dieci anni fa;
non riesco ad essere più preciso. Sono stato sui luoghi anche in qualche altra occasione;
sia per lavoro sia perché passavo da lì. Ho visto sui luoghi, oltre alla madre, il padre e i figli;
non sono in grado di specificare i nomi”.
Tenuto conto dell'intervallo temporale di 18-20 anni intercorso tra il momento in cui il teste ha avuto conoscenza dei resistenti e la data della sua audizione (20.2.2025), dunque, non può ritenersi confermato da che, allorché venne instaurata la presente lite, introdotta con Testimone_1
ricorso notificato il 7.5.2024 (v. pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta dei resistenti), fosse già decorso un ventennio dalla installazione del nuovo portone in ferro.
In senso opposto si è espresso all'udienza del 22.4.2025 l'ulteriore testimone . Testimone_2 Quest'ultimo, in particolare, ha dichiarato: “un cancello vi è sempre stato ed era in origine di legno.
La casa nel 1981 venne acquistata in quello stato. Tuttavia, successivamente il cancello di legno è stato sostituito con un altro in ferro. Il cancello in ferro è stato installato da un artigiano di
Canicattini; egli venne contattato da e dal marito. Non ero presente. Il cancello venne CP_8 installato tra il 2000 ed il 2001; ebbi un incidente per cui non vidi l'installazione del cancello.
Quando tornai dalla malattia, tra il 2000 ed il 2001, trovai il nuovo cancello. Il cancello che esiste ora si apre con una chiave;
non si entra mai da lì se non d'estate; d'estate ho visto , CP_3
e aprire con le chiavi. Non posso dire alcunché in merito agli accordi CP_2 CP_4 raggiunti con l'artigiano che ha installato il cancello né in merito ai pagamenti effettuati nei confronti di quest'ultimo”.
In altri termini, dunque, il detto testimone ha collocato l'installazione del portone in ferro nel 2000 o nel 2001, in netto contrasto con quanto dichiarato da ossia dall'artigiano Testimone_1 materiale esecutore dell'intervento sostitutivo.
Si rileva in proposito che, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la discrasia fra le dichiarazioni di testi di eguale attendibilità o inattendibilità, in assenza di dati certi, non può che risolversi in danno della parte su cui grava l'onere della prova, sicché, quando le prove orali sono contraddittorie e dunque non idonee a fornire la prova convincente né dell'esistenza né dell'inesistenza di una circostanza di fatto, il giudice può ritenere inattendibili (o attendibili) entrambe le deposizioni e, stante l'impossibilità di trarre da esse convincenti elementi di prova, ritenere non dimostrati i presupposti allegati dalla parte gravata del relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sez. III
29.11.1986, n. 7065).
Con particolare riguardo alla materia oggetto di esame, il Supremo Collegio ha specificato che, rientrando il protrarsi continuativo del possesso per il previsto periodo ventennale tra gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva di cui all'art. 1158 c.c., grava sull'attore che intende valersene provare il decorso di tale periodo, mentre il giudice, a sua volta, deve accertare l'effettivo protrarsi del possesso per il prescritto ventennio quale condizione per l'accoglimento della domanda a prescindere dal fatto che il convenuto abbia o meno sollevato, al riguardo, eccezione alcuna, con l'ulteriore conseguenza che, ove il protrarsi del possesso per il necessario periodo non risulti univocamente accertato all'esito della compiuta istruttoria, il giudice, quand'anche tale carenza non sia stata dedotta dalla controparte (e anche nella contumacia di questa), non può esimersi dal rilevare, ex actis, il difetto di una condizione di accoglibilità della domanda (così espressamente Cass. Civ.
Sez. II 18.3.2004, n. 5487). A prescindere da quanto sopra, deve evidenziarsi che il teste ha mostrato di non essere Testimone_2
pienamente indifferente ai fatti di causa, nella misura in cui – diversamente da quanto accaduto con il testimone – ha dichiarato di “essere amico da oltre cinquant'anni dei signori Testimone_1
CP_
ossia di , e ” e di aver ripetutamente condiviso momenti di svago con i CP_2 CP_2 CP_4 resistenti (“È capitato anche a me di utilizzare il cortile insieme a loro;
abbiamo svolto varie attività come la realizzazione della salsa e della ricotta;
mi è capitato di suonare lì”).
In disparte le superiori considerazioni – già sufficienti ad escludere che possa ritenersi provata l'installazione del portone in ferro in epoca anteriore al ventennio precedente alla instaurazione della presente lite -, va rilevato che non sussiste prova alcuna del fatto che alla apposizione del nuovo cancello si sia accompagnata l'esplicitazione, da parte dei resistenti e nei confronti di Parte_1
e dei comproprietari che l'hanno preceduta, della volontà di privare questi ultimi del godimento del bene di cui si discute (v. ancora la già citata Cass. Civ. Sez. II 8.4.2021, n. 9359, per cui, affinché possa assumere rilievo ai fini dell'usucapione della cosa comune “la sostituzione della serratura”,
“devesi, comunque, provare che l'azione sia stata voluta e manifestata al fine d'escludere il compossesso” altrui “e non piuttosto a fini d'ordinaria manutenzione o di migliore preservazione dell'immobile e di quanto in esso contenuto”; v. anche le già citate Cass. Civ. Sez. II 18.2.1999, n.
1370, e Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012, n. 19077).
Da altro angolo visuale, si osserva che, quanto alla porta – finestra collocata nel locale deposito acquistato da che si affaccia sulla corte oggetto di causa, l'assolvimento dell'onere Parte_1 della prova dell'usucapione della cosa comune impone a chi abbia proposto tale domanda di dimostrare che l'accesso all'atrio per il tramite della detta apertura sia stato precluso per almeno un ventennio prima dell'instaurazione della presente lite.
Tanto premesso, la dimostrazione di quanto sopra non può dirsi raggiunta.
Va anzitutto evidenziato che non può sostenersi che l'accesso all'atrio comune attraverso la porta – finestra posta nel locale deposito della ricorrente sia stato precluso fin dall'origine.
A tal riguardo occorre ricordare che nell'atto del 5.11.2020 rogato dal notaio dott. Per_1
(n. rep. 1787 e n. racc. 1475) si legge che la ricorrente ha acquistato:
[...] Parte_1
“locale deposito di pertinenza, ubicato al piano terra con ingresso dal civico n. 56, della superficie catastale di 65 (sessantacinque) metri quadri, con servizio e atrio comune al quale si accede dalla via Apollonio”, mentre nel rogito redatto il 25.9.1934 dal notaio dott. (n. rep. 8793) Persona_4 si fa menzione “di un terrano addetto a stalla con accesso sul portico comune”. Si rileva inoltre che all'udienza del 20.2.2025 il testimone ha testualmente Parte_2 dichiarato: “il cortile di cui mi viene chiesto può essere raggiunto così; entrando da via Bando
Superiore, vi è una stanza;
percorrendo dei gradini si scende verso un'altra stanza che un tempo, secondo quanto risulta dalle carte che ho esaminato, era una stalla;
più avanti vi è una vera e propria porta, con architrave stipiti e soglia che conduce al cortile in esame;
se si attraversa tale cortile si raggiunge un'altra porta in ferro con cui si arriva in via Apollonio. L'abitazione che ho venduto alla era utilizzata da e , ossia i miei cugini;
Pt_1 Persona_3 Persona_2 [...]
era legittimo proprietario per averla ereditata dai suoi genitori. Ogni tanto frequentavo Per_3 tale abitazione per ritirare la posta;
mi recavo lì circa una o due volte l'anno e avevo le chiavi;
mio CU è deceduto il 6.5.2017; essendo lui il proprietario, ha ereditato la casa Persona_3 mia UG;
anche quest'ultima è deceduta il 10.5.2019; il suo testamento ha Persona_2
designato me come erede;
successivamente ho venduto il bene qualche anno dopo, credo nel 2021.
Nelle rare occasioni in cui mi sono recato sui luoghi non ho visto nel cortile in oggetto i resistenti.
Oltretutto, mi recavo sui luoghi solo per pochi istanti, al fine di ritirare la posta”.
Rispetto al teste in esame va ribadito che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 246 c.p.c. in virtù dell'orientamento del Supremo Collegio - formatosi proprio in riferimento a fattispecie in cui si era lamentata incapacità a testimoniare di soggetto dante causa delle parti - per il quale “l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare a norma dell'art. 246 c.p.c. è quello giuridico, personale, concreto, comportante la legittimazione a proporre l'azione ovvero ad intervenire in giudizio, di tal che l'incapacità a testimoniare non può a tale stregua farsi discendere dalla mera eventualità che
[…] il soggetto possa essere chiamato in causa a fini di rivalsa dalla stessa parte che l'ha indicato”
(così Cass. Civ. Sez. II 18.12.2013, n. 28350).
Tanto ricordato, il testimone ha dunque espressamente dato atto della possibilità di Parte_2 accedere all'atrio comune attraverso la porta – finestra collocata nel locale deposito oggi acquistato da Parte_1
A fronte di ciò, nessuna dimostrazione hanno fornito i resistenti – pur gravati del relativo onere – del momento in cui l'accesso al cortile dalla suddetta apertura sia stato precluso.
Pur essendo ciò sufficiente ai fini del rigetto della domanda, va oltretutto precisato che il già menzionato testimone , nel confermare la possibilità di accedere all'atrio comune Parte_2
dalla porta – finestra collocata nel locale deposito oggi di proprietà di ha affermato Parte_1
di aver avuto la disponibilità del bene fino al 2019. Appare pertanto vieppiù esclusa la prova del fatto che per almeno un ventennio prima della instaurazione della presente lite sia stato precluso l'accesso al cortile oggetto di causa per il tramite della apertura posta nel subalterno n. 4 acquistato dalla ricorrente.
Infine, come si è più volte ricordato, l'accertamento dell'usucapione della cosa comune impone al comproprietario che abbia proposto la relativa domanda di dimostrare di aver manifestato agli altri comunisti la volontà di possedere in via esclusiva, “attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui” (così le già citate Cass. Civ. Sez. II
12.5.2020, n. 8780; Cass. Civ. Sez. II 20.9.2007, n. 19478; Cass. Civ. Sez. II 11.8.2005, n. 16841;
Cass. Civ. Sez. II 15.6.2001, n. 8152).
Ebbene, nel caso di specie, tale circostanza deve radicalmente escludersi.
Ed infatti, all'udienza del 20.2.2025 il teste ha dichiarato: “preliminarmente preciso Testimone_3 di aver svolto lavori presso l'abitazione di marito della ricorrente l'abitazione Per_11 Pt_1 si trova a PA EI. […] Il cortile di cui si discute si trova al di sotto del livello stradale;
si trova dietro l'abitazione della ricorrente Dovevo rifinire una porta per conto di quest'ultima; Pt_1
si tratta di una sorta di porta - finestra che si affaccia sul detto cortile;
mi sono state consegnate delle chiavi da o da per accedere a tale cortile;
con tali chiavi non è stato possibile Per_11 Pt_1
accedere al cortile, in quanto la porta non si è aperta;
alla fine sono riuscito ad entrare in seguito ad un taglio in prossimità degli agganci della porta. Sono stato in quei luoghi solo per ragioni di lavoro;
sono rimasto sui luoghi per mesi;
i fatti si sono svolti circa un anno fa. In questo cortile non ho mai visto nessuno;
tantomeno nessuno di diverso rispetto a e alla signora . Per_11 Pt_1
Tenuto conto della precisazione fornita dal testimone – per cui “i fatti” si sarebbero “svolti circa un anno fa” rispetto all'udienza di audizione tenutasi il 20.2.2025 -, deve dunque ritenersi che nel 2024 ed il marito abbiano consegnato all'esponente delle chiavi volte a consentire Parte_1
l'apertura della porta – finestra collocata nel locale deposito che si affaccia sull'atrio comune.
Si è già ricordato che il dante causa della odierna ricorrente si identifica con . Parte_2
Conseguentemente, deve ritenersi – secondo l'id quod plerumque accidit – che quest'ultimo abbia immesso ed il marito nella disponibilità delle sopra menzionate chiavi. Parte_1
Tale circostanza può ragionevolmente spiegarsi solo se si assume che non fosse stato Parte_2 messo al corrente di alcuna chiusura dell'accesso all'atrio comune, con il che devono radicalmente escludersi i presupposti dell'usucapione del bene ricadente in regime di comproprietà.
4. In conclusione, è risultato provato che è comproprietaria dell'area censita al catasto Parte_1
del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a CP_1
, e .
[...] CP_2 CP_3 CP_4
Al contempo è rimasto indimostrato l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva dell'atrio comune da parte dei resistenti.
Conseguentemente, deve reputarsi illegittima, poiché in contrasto con quanto previsto dall'art. 1102
c.c., la (incontestata) condotta con cui questi ultimi si sono rifiutati di consegnare alla ricorrente la chiave del cancello in ferro posto sulla via Apollonio, compromettendo la possibilità per Parte_1
di fruire del detto cortile.
[...]
Anche la seconda domanda proposta da quest'ultima va dunque accolta.
Pertanto, , e vanno condannati, sì come Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 chiesto in ricorso, a consegnare a le chiavi necessarie per l'apertura del cancello in Parte_1
ferro posto sulla via Apollonio, tramite il quale si accede al cortile censito al catasto del comune di
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, nonché ad astenersi dal perpetuare comportamenti incompatibili con l'esercizio dei diritti di comproprietaria (cfr. Cass. Civ. Sez. II
30.4.2021, n. 11464, per cui, quando risulta dimostrata una sottrazione o un impedimento assoluto, da parte di un comproprietario, delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari, ovvero una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c. è possibile affermare una illegittima sottrazione, da parte dei comproprietari delle concorrenti facoltà di godimento del bene comune, tale da giustificare una condanna restitutoria nel senso di consentire l'utilizzo del bene anche al comproprietario pretermesso - fattispecie relativa alla consegna della chiave del lucchetto apposto al cancello di ingresso di un cortile di proprietà comune e al ripristino dello stato dei luoghi -).
5. La domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente va invece rigettata.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio si è limitata ad affermare che “la Parte_1
Suprema Corte, in merito ai danni causati da comportamenti di tal genere ha ritenuto che “ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei comunisti della cosa comune in via esclusiva in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri comunisti, deve ritenersi sussistente un danno in re ipsa”
(Cass. n. 11486/11)” (v. pag. 6 del ricorso), formulando nella parte conclusiva la richiesta di
“pagamento della somma di €. 10.000,00 a titolo di risarcimento danni, a decorrere dal 05.11.2020,
e/o alla diversa somma determinata nel corso del processo e maturata sino all'effettiva consegna delle chiavi e al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito” (v. pag. 7 del ricorso).
Ebbene, il Supremo Collegio ha di recente chiarito che “le Sezioni Unite, con sentenza del
15.11.2022, n. 33645, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno optato per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione
Civile. La questione se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria è risolta dalle Sezioni
Unite in senso positivo. È stato dato seguito al principio di diritto, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17635 del 18/07/2013, Rv. 627242 – 01). Le Sezioni Unite confermano la linea evolutiva della giurisprudenza della II Sezione Civile, nel senso che la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Le Sezioni Unite hanno, altresì, definito il danno risarcibile in presenza di violazione del contenuto del diritto di proprietà: esso riguarda non la cosa ma il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa sicché il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Nel caso in cui la prova sia fornita attraverso presunzioni, l'attore ha l'onere di allegare il pregiudizio subito, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. […] il risarcimento del danno va computato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto dalle norme, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno” (Cass. Civ. Sez. II
23.6.2023, n. 18108, che ha cassato la decisione di merito, avendo questa riconosciuto il risarcimento del danno “sulla base della modifica dello stato dei luoghi e della particolare complessità dei lavori di ripristino”, senza indicare i “criteri di liquidazione del danno in termini di perdita o diminuzione del godimento del diritto”, mentre “il giudice doveva tener conto di altri elementi come la riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore, la perdita di aria e luce, la potenzialità edificatoria ed altri elementi oggetto di allegazione da parte dell'attore”; v. per conclusioni simili Cass. Civ. Sez.
II 27.6.2024, n. 17758).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione di cui era gravata.
non ha infatti fornito alcun indice che consenta, anche in via presuntiva, di ricostruire Parte_1
i contorni del danno patito.
Per altro verso, non è stato addotto alcun elemento idoneo ad orientare la indispensabile valutazione relativa alla riduzione della fruibilità e del valore dell'immobile che si affaccia sull'atrio comune oggetto di causa.
Al contrario, come si è visto, la ricorrente ha espressamente fatto richiamo alla teoria del danno in re ipsa (v. pag. 6 del ricorso), che ha tuttavia trovato smentita nel recente arresto delle Sezioni Unite del
Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. Un. 15.11.2022, n. 33645 cit.), al quale – come si è visto – si è uniformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di diritti reali.
Stante la superiore carenza allegativa, non sussistono le condizioni per ritenere provato in via presuntiva il pregiudizio risarcibile.
6. Le spese di lite vanno poste a carico dei resistenti , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, da ritenersi prevalentemente soccombenti tenuto conto della insussistenza dei presupposti CP_4
della usucapione dagli stessi invocata e, al contempo, tenuto conto dell'accoglimento pressoché integrale delle richieste di Parte_1
Visto, tuttavia, il rigetto della domanda risarcitoria promossa da quest'ultima, sussistono i presupposti per procedere alla compensazione nella misura di 1/3 ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La liquidazione delle spese viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n.
55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per tutte le fasi, alla luce dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate
(scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
1090/2024, ogni altra istanza ed azione disattese:
- in accoglimento della domanda della ricorrente, dichiara comproprietaria dell'area Parte_1
censita al catasto del comune di PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, unitamente a , e , per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 - in accoglimento della domanda della ricorrente, condanna , Controparte_1 CP_2 CP_3
e a consegnare a le chiavi necessarie per l'apertura del cancello in
[...] CP_4 Parte_1
ferro posto sulla via Apollonio, tramite il quale si accede al cortile censito al catasto del comune di
PA EI (SR) al foglio n. 72, particella n. 1847, nonché ad astenersi dal perpetuare comportamenti incompatibili con l'esercizio dei diritti di comproprietaria, per le ragioni di cui in motivazione;
- rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente nei confronti dei resistenti Parte_1
, e , per le ragioni di cui in motivazione;
Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
- compensa per 1/3 le spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e condanna i resistenti
[...]
, e in solido a pagare in favore della ricorrente CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
i residui 2/3, che liquida – all'esito della già operata compensazione – in €. 3.384,66 Parte_1 per compensi ed in €. 147,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies, ult. comma, c.p.c.
Così deciso in Siracusa, il 23.10.2025
Il Giudice
dott. Gabriele Patti