Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 334/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 13/03/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentata e difesa da: avv. DI ODOARDO Parte_1
AMEDEO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. LOPARDI UBALDO, elettivamente CP_1
domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: mansione e jus variandi. Appello avverso la sentenza n. 126/2023 del 04/07/2023, emessa dal Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/03/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 01/08/2023 la ha impugnato la Parte_1
sentenza indicata in oggetto, pronunciata il 04/07/2023, depositata in pari data e notificata il
07/072023, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da propria CP_1
dipendente dal 1/11/2011 con inquadramento di impiegata amministrativa - III livello in base
€. 41.600,03 (di cui €. 1.877,35 per t.f.r.), oltre accessori, con conseguente assorbimento della domanda di condanna dell'appellante al pagamento delle retribuzioni dei mesi da giugno ad ottobre 2020 e della 14ª 2020, in base alla qualifica di appartenenza, avanzata in via subordinata.
L'impugnata sentenza ha accolto le domande della itenendo che: ella si fosse occupata CP_1
dei servizi fiscali degli associati della datrice di lavoro, relazionandosi con il responsabile regionale dei servizi stessi, suo superiore, e con il direttore della CIA di gestendo Pt_1
autonomamente le relative pratiche ed intrattenendo rapporti diretti con i clienti e con terzi, così fungendo da referente per il settore, con conseguente riconducibilità delle mansioni svolte al superiore livello II in base al CCNL del settore Terziario e spettanza del relativo trattamento retributivo, nonché ricevendo dai clienti il denaro necessario per lo svolgimento delle pratiche, e trattenendolo per alcuni giorni prima di consegnarlo ad altra lavoratrice per il versamento in banca, con conseguente responsabilità di maneggio denaro e spettanza della relativa indennità; le differenze retributive spettanti fossero equitativamente quantificabili nella somma sopra indicata.
L'appellante, nell'unico motivo articolato, ha dedotto erroneità della motivazione, avendo la come risultato dall'istruttoria svolta, sempre operato sotto il controllo dei referenti CP_1
aziendali, i quali soli godevano di autonomia operativa, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, le mansioni svolte rientravano pienamente nel III livello di inquadramento contrattualmente attribuitole.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande avanzate dalla n primo grado. CP_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata inammissibile l'istanza di sospensiva, all'udienza del
07/11/2024 è stato disposto rinvio all'odierna udienza su richiesta congiunta dei procuratori delle parti, pendendo trattative di bonario componimento;
indi, con istanza in data
03/03/2025, le parti hanno attestato di avere conciliato la controversia in sede stragiudiziale;
infine, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa. Motivi della decisione
A seguito della conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti e dell'intervenuta rinuncia all'azione del presente giudizio dell'odierna appellata, ricorrente in primo grado, formulata in tale sede, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, trattandosi, come attestato dalle parti, di conciliazione interamente definitoria della controversia per cui si procede, con integrale rinuncia alle relative domande, sicché deve ritenersi che, all'esito, le parti non abbiano null'altro a pretendere reciprocamente relativamente alla controversia stessa.
Deve quindi dichiararsi, in riforma dell'impugnata sentenza, la cessazione della materia del contendere, come pacifico in tali fattispecie (cfr. Cass. Sez. III n. 22650 del 8.9.2008 rv.
604626 e Cass. Sez. I n. 4714 del 3.3.2006 rv. 590244 in tema di conciliazione o transazione stragiudiziale, e Cass. Sez. 2 n. 19845 del 23/07/2019 rv. 654975 – 01 in tema di rinuncia all'azione).
Avendo le parti attestato di avere interamente definito la controversia, e non risultando specifica regolazione delle spese in sede conciliativa, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio ex art. 92 u.c. c.p.c..
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 126/2023 in data 04/07/2023 del Tribunale di L'Aquila in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/03/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -