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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il giorno 8 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del
D. Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 8 gennaio
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3251, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. MANCUSI SERGIO MASSIMO,
- ricorrente/opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- resistente/opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A seguito dell'espletamento dell' e dell'assegnazione dei termini CP_2 per proporre eventuali contestazioni, l'odierna parte ricorrente ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445-bis c.p.c., il ricorso che ha dato luogo alla presente fase di opposizione, avente per oggetto l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della L. n. 222/1984, la sussistenza dei quali era stata esclusa dal consulente incaricato in sede di
A.T.P.O.
Si è costituita in giudizio la odierna parte resistente, contestando le affermazioni attoree e chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione: la odierna parte resistente ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali del precedente giudizio di A.T.P.O. e la carenza di interesse ad agire della parte ricorrente, in ragione dell'insussistenza dei requisiti amministrativi contributivi necessari per ottenere la prestazione per cui vi è causa.
Acquisita la documentazione relativa alla fase del procedimento di
A.T.P.O. già espletato fra le parti, la causa è apparsa matura per la decisione, senza necessità di rinnovazione delle operazioni peritali.
* * *
Il ricorso in opposizione è inammissibile.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo della presente fase di opposizione la odierna parte ricorrente si è limitata a contestare in modo generico e apodittico la valutazione medico legale già operata dal consulente incaricato in sede di senza nulla aggiungere rispetto a quanto già CP_2 sostenuto e dedotto dalla stessa nella fase precedente, in sede di osservazioni critiche alla bozza di perizia.
In altri termini, la odierna parte ricorrente si è limitata a chiedere lo svolgimento di una seconda C.T.U. esattamente per le medesime ragioni per le
2 quali aveva richiesto la prima C.T.U., senza fornire alcun nuovo elemento o parametro di valutazione o prospettazione alternativa fondata su parametri medico-legali o giuridici.
Inoltre, apparendo le valutazioni svolte dal consulente incaricato nella prima fase razionali, complete e condivisibili, non vi è alcun motivo per effettuare un ulteriore accertamento del requisito medico-sanitario.
E' appena il caso di evidenziare che la fase di opposizione non può costituire una mera duplicazione della prima fase di A.T.P.O., ostando a ciò i principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata del medesimo, ex art. 111 Cost., oltre che il principio di equilibrio di bilancio ex art. 81 Cost. e il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (tenuto conto anche della disciplina in materia di irripetibilità delle spese legali e di
C.T.U. nella materia oggetto dei procedimenti previdenziali e assistenziali): il contemperamento di tali principi con il diritto di azione ex art. 24 Cost e il diritto alla salute ex art. 32 Cost. non comporta – ad avviso del giudicante – una vulnerazione di questi diritti, giacché essi sono comunque tutelati in prima battuta tramite la fase di A.T.P.O. e in secondo luogo tramite la fase di opposizione, certamente ammissibile ove il relativo ricorso sia basato su ragioni specifiche e debitamente argomentate.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso in opposizione, per le ragioni suddette, deriva l'assorbimento di tutte le altre domande e/o eccezioni proposte dalle parti e non espressamente esaminate.
Le spese di lite relative a entrambe le fasi del giudizio sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. relative alla fase di A.T.P.O. sono liquidate come da separato decreto e poste a carico della odierna parte resistente ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
3 Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
• dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione;
• respinge ogni altra domanda e/o eccezione;
• dichiara l'irripetibilità delle spese di lite relative a entrambe le fasi del giudizio;
• condanna la odierna parte resistente al pagamento delle spese di C.T.U. della fase di A.T.P.O, liquidate come da separato decreto.
Velletri, 8 gennaio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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