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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15930/2024 promossa da: nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena NANNI del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Piazza Salardi n. 30
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
03/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il [...]; Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
14/05/1981 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
celebrato a San Giovanni in Persiceto il 23/03/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 10 parte I Ufficio 1 anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Prende atto che il sig. resterà nella casa coniugale, sita in San Controparte_2
Giovanni in Persiceto (BO), Viale della Repubblica n. 56 - interno n. 5, avendone acquistato l'intera proprietà (con conseguente liquidazione della quota parte della sig.ra a CP_1
seguito di atto di compravendita rep. n. 17560 - racc. n. 7248 a ministero del Notaio dott.ssa del distretto di Bologna stipulato in data 28/02/2024; Persona_2
3. Prende atto che la sig.ra unitamente al figlio minore, a far data dal mese di CP_1
febbraio 2025 si è trasferita presso un'immobile sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO), in Via Berlinguer 5. Al momento dell'uscita dalla casa coniugale della sig.ra ella CP_1
ha prelevato tutti i propri effetti personali e le cose di esclusiva proprietà; il mobilio, tutti gli arredi, le pertinenze e gli oggetti presenti nell'abitazione familiare ivi resteranno con facoltà per il sig. i disporne liberamente ed autonomamente, anche alienandoli o asportandoli;
CP_2
4. affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso Per_1
la madre. I sigg.ri e eserciteranno la responsabilità CP_1 Controparte_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le pagina 2 di 6 decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
5. dispone che il figlio minore trascorra con ciascun genitore tutto il tempo possibile, tenuto conto degli orari di lavoro di ciascuno e, più in generale, degli impegni propri e di quelli del piccolo. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà sentire quando vorrà e vederlo/tenerlo con sé Per_1
secondo il seguente schema:
- settimana A): lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì-domenica con il padre;
- settimana B): lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì-domenica con la madre;
- durante le vacanze estive il sig. rascorrerà con il figlio 3 (tre) settimane (anche non CP_2
consecutive), salvo proroga da concordarsi tra i genitori;
il periodo sarà concordemente scelto di anno in anno tra i coniugi, con comunicazione all'altro entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo tra le parti, il diritto di scelta sarà attribuito al padre per gli anni dispari e per quelli pari alla madre.
Prima della partenza per una località di villeggiatura verrà comunicata anche la meta.
Durante i periodi di vacanza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti i recapiti telefonici del luogo di villeggiatura, nonché a consentire un'adeguata e costante comunicazione del minore con l'altro genitore durante il periodo di lontananza. Il genitore che non avrà in custodia il figlio potrà contattare il bambino anche quotidianamente;
- le festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse - per un periodo rispettivamente di sette (7) giorni a Natale e tre (3) a Pasqua - con il padre, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di
Natale, Santo Stefano, Capodanno e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- trascorrerà alternativamente con il padre e la madre anche le principali ricorrenze (ad es. Per_1
compleanni etc). I genitori si accordano sin da ora affinché il figlio trascorra, poi, unitamente a mamma e papà il giorno di Natale, almeno (1) un giorno ogni due (2) settimane ed una (1) settimana nel periodo estivo;
6. dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo ha con sé, considerato che il minore trascorrerà pari tempo presso ciascun genitore, considerato altresì che vi è sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi (tenuto conto anche della percezione dell'A.U.U. a favore integralmente della madre);
pagina 3 di 6 7. obbliga ciascun genitore a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_1
individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna e, limitatamente a quanto ivi non indicato, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF adottate il 29/11/2017. In particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (ivi inclusa la mensa scolastica); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie ed altre statuizioni:
pagina 4 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, tramite invio a mezzo posta elettronica, di adeguata documentazione comprovante la spesa (non necessariamente fiscale ad es. in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola).
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, salvo quanto previsto per gli
A.U.U., vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9. prende atto che i coniugi si hanno stabilito che tutte le eventuali detrazioni derivanti welfare aziendali riconosciute a favore di vengano suddivise in pari misura tra i genitori;
Per_1
10. dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'importo previsto a titolo di dell'Assegno Unico CP_1
Universale (A.U.U.) a favore di , avendo il sig. inunciato espressamente (anche per il Per_1 CP_2
futuro) alla propria quota, il padre ha rinunciato anche tutto il pregresso;
11. prende atto che i coniugi hanno stabilito che l'autovettura “Honda Jazz”, targata FN523ND, anno di immatricolazione 2018, di proprietà del sig. verrà stata intestata alla sig.ra a CP_2 CP_1
carico della quale resteranno, pertanto, con decorrenza dalla data di effettivo passaggio di proprietà, anche tutte le spese ad essa inerenti (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: premi assicurativi, bolli, revisioni, tagliandi, pagamento di eventuali sanzioni amministrative, costi per riparazioni e manutenzioni etc.).
Viceversa, l'autovettura “Polo Vw 6R Abcaya”, targata EA782EZ, anno di immatricolazione 2010, di proprietà della sig.ra verrà intestata al sig. a carico del quale resteranno, pertanto, CP_1 CP_2
con decorrenza dalla data di effettivo passaggio di proprietà, anche tutte le spese ad essa inerenti (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: premi assicurativi, bolli, revisioni, tagliandi, pagamento di eventuali sanzioni amministrative, costi per riparazioni e manutenzioni etc.);
12. prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere personalmente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di un assegno periodico;
13. prende atto che i coniugi dichiarano che ogni loro rapporto è stato regolato e di non avere nulla più
a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15930/2024 promossa da: nata a [...] il [...] CP_1
e nato a [...] il [...], Controparte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elena NANNI del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in San Giovanni in Persiceto (BO), Piazza Salardi n. 30
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione d'udienza del
03/04/2025; evidenziato che:
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 07/03/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione proposta dai coniugi con ricorso depositato il 27/12/2024;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. rilevato che dall'unione dei coniugi è nato il [...]; Per_1 preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al figlio minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il CP_1
14/05/1981 e nato a [...] il [...], uniti in matrimonio Controparte_2
celebrato a San Giovanni in Persiceto il 23/03/2013 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Giovanni in Persiceto al n. 10 parte I Ufficio 1 anno 2013;
2. omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. Prende atto che il sig. resterà nella casa coniugale, sita in San Controparte_2
Giovanni in Persiceto (BO), Viale della Repubblica n. 56 - interno n. 5, avendone acquistato l'intera proprietà (con conseguente liquidazione della quota parte della sig.ra a CP_1
seguito di atto di compravendita rep. n. 17560 - racc. n. 7248 a ministero del Notaio dott.ssa del distretto di Bologna stipulato in data 28/02/2024; Persona_2
3. Prende atto che la sig.ra unitamente al figlio minore, a far data dal mese di CP_1
febbraio 2025 si è trasferita presso un'immobile sito nel Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO), in Via Berlinguer 5. Al momento dell'uscita dalla casa coniugale della sig.ra ella CP_1
ha prelevato tutti i propri effetti personali e le cose di esclusiva proprietà; il mobilio, tutti gli arredi, le pertinenze e gli oggetti presenti nell'abitazione familiare ivi resteranno con facoltà per il sig. i disporne liberamente ed autonomamente, anche alienandoli o asportandoli;
CP_2
4. affida in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza e collocamento prevalente presso Per_1
la madre. I sigg.ri e eserciteranno la responsabilità CP_1 Controparte_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le pagina 2 di 6 decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
5. dispone che il figlio minore trascorra con ciascun genitore tutto il tempo possibile, tenuto conto degli orari di lavoro di ciascuno e, più in generale, degli impegni propri e di quelli del piccolo. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà sentire quando vorrà e vederlo/tenerlo con sé Per_1
secondo il seguente schema:
- settimana A): lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì-domenica con il padre;
- settimana B): lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì-domenica con la madre;
- durante le vacanze estive il sig. rascorrerà con il figlio 3 (tre) settimane (anche non CP_2
consecutive), salvo proroga da concordarsi tra i genitori;
il periodo sarà concordemente scelto di anno in anno tra i coniugi, con comunicazione all'altro entro il 31 maggio;
in caso di disaccordo tra le parti, il diritto di scelta sarà attribuito al padre per gli anni dispari e per quelli pari alla madre.
Prima della partenza per una località di villeggiatura verrà comunicata anche la meta.
Durante i periodi di vacanza, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro tutti i recapiti telefonici del luogo di villeggiatura, nonché a consentire un'adeguata e costante comunicazione del minore con l'altro genitore durante il periodo di lontananza. Il genitore che non avrà in custodia il figlio potrà contattare il bambino anche quotidianamente;
- le festività Natalizie e Pasquali verranno trascorse - per un periodo rispettivamente di sette (7) giorni a Natale e tre (3) a Pasqua - con il padre, alternando di anno in anno il giorno della Vigilia di
Natale, Santo Stefano, Capodanno e primo giorno dell'anno, Epifania, Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- trascorrerà alternativamente con il padre e la madre anche le principali ricorrenze (ad es. Per_1
compleanni etc). I genitori si accordano sin da ora affinché il figlio trascorra, poi, unitamente a mamma e papà il giorno di Natale, almeno (1) un giorno ogni due (2) settimane ed una (1) settimana nel periodo estivo;
6. dispone che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio per il tempo in cui lo ha con sé, considerato che il minore trascorrerà pari tempo presso ciascun genitore, considerato altresì che vi è sostanziale equipollenza della situazione economico-patrimoniale tra i coniugi (tenuto conto anche della percezione dell'A.U.U. a favore integralmente della madre);
pagina 3 di 6 7. obbliga ciascun genitore a rimborsare all'altro il 50% delle spese straordinarie sostenute per Per_1
individuate come da Protocollo adottato dal Tribunale di Bologna e, limitatamente a quanto ivi non indicato, come da indicazioni contenute nelle Linee Guida del CNF adottate il 29/11/2017. In particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico (ivi inclusa la mensa scolastica); spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento (nonni ecc.), non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie ed altre statuizioni:
pagina 4 di 6 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione, tramite invio a mezzo posta elettronica, di adeguata documentazione comprovante la spesa (non necessariamente fiscale ad es. in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola).
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e, comunque, entro e non oltre 15 (quindici giorni) dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, salvo quanto previsto per gli
A.U.U., vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9. prende atto che i coniugi si hanno stabilito che tutte le eventuali detrazioni derivanti welfare aziendali riconosciute a favore di vengano suddivise in pari misura tra i genitori;
Per_1
10. dispone che la sig.ra percepisca integralmente l'importo previsto a titolo di dell'Assegno Unico CP_1
Universale (A.U.U.) a favore di , avendo il sig. inunciato espressamente (anche per il Per_1 CP_2
futuro) alla propria quota, il padre ha rinunciato anche tutto il pregresso;
11. prende atto che i coniugi hanno stabilito che l'autovettura “Honda Jazz”, targata FN523ND, anno di immatricolazione 2018, di proprietà del sig. verrà stata intestata alla sig.ra a CP_2 CP_1
carico della quale resteranno, pertanto, con decorrenza dalla data di effettivo passaggio di proprietà, anche tutte le spese ad essa inerenti (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: premi assicurativi, bolli, revisioni, tagliandi, pagamento di eventuali sanzioni amministrative, costi per riparazioni e manutenzioni etc.).
Viceversa, l'autovettura “Polo Vw 6R Abcaya”, targata EA782EZ, anno di immatricolazione 2010, di proprietà della sig.ra verrà intestata al sig. a carico del quale resteranno, pertanto, CP_1 CP_2
con decorrenza dalla data di effettivo passaggio di proprietà, anche tutte le spese ad essa inerenti (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: premi assicurativi, bolli, revisioni, tagliandi, pagamento di eventuali sanzioni amministrative, costi per riparazioni e manutenzioni etc.);
12. prende atto che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere personalmente al proprio mantenimento, rinunciando a reciproche richieste di un assegno periodico;
13. prende atto che i coniugi dichiarano che ogni loro rapporto è stato regolato e di non avere nulla più
a pretendere l'uno dall'altro, per nessun titolo, ragione e/o causa, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto;
13. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pagina 5 di 6 3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 14.5.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott.Bruno Perla
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