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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 21/10/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1376 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di primo grado iscritta al n° 1376/2023 R.G. promossa da:
– C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1 Cuccuru per procura in atti,
ATTRICE,
nei confronti di
– C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Giacomo Pirro per procura in atti,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: occupazione senza titolo - comodato.
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
L'attrice deduceva: di essere proprietaria, quale erede testamentaria della nonna dell'immobile in Persona_1 Guidonia, via del Passeggio n° 67; che detto immobile era stato utilizzato da suo figlio unitamente alla con lui CP_2 convivente more uxorio ; Controparte_1 che il era deceduto e la convenuta – nonostante le richieste di liberazione – continuava ad CP_2 abitare l'immobile. Su tali basi, ritenendo ricorrere l'ipotesi di occupazione senza titolo, chiedeva la condanna della alla restituzione del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione. CP_1
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e deducendo: che la domanda doveva essere qualificata come rivendica;
che la stessa era infondata nel merito, in quanto il suo possesso si era protratto uti dominus, unitamente al convivente, dall'anno 2006; che inoltre l'attrice non aveva fornito alcuna prova della proprietà dell'immobile e, dunque, della sua legittimazione. Su tali basi, chiedeva il rigetto di ogni avversa richiesta.
Nel corso dell'istruttoria veniva prodotta documentazione.
Ritiene il Tribunale.
E' stato svolto, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Va preliminarmente osservato come la domanda formulata dall'attrice vada qualificata come semplice domanda di occupazione senza titolo e non di rivendica, e ciò atteso che la ha sì Pt_1 manifestato lo scopo di conseguire il bene indebitamente posseduto da altri (Cass. 1650/1994) ma senza preventivamente chiedere – né nelle conclusioni dell'atto di citazione, né in quelle rassegnate con la memoria ex art. 171 ter cpc – l'accertamento processuale del suo diritto di proprietà, invece soltanto dedotto.
In tema di difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirlo nuovamente, previo riconoscimento, come detto, del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira al riconoscimento di tale diritto del quale non deve, pertanto, fornire la prova (Cass. 2392/2002), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 2092/2000), oppure ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
Ebbene, l'assenza di ogni domanda di rivendica ex art. 948 cpc – domanda che avrebbe comportato la conseguente applicazione del rigoroso regime in merito alla prova del diritto di proprietà (Cass. 11521/1999), presupposto indefettibile per l'accoglimento di tale tipologia di domanda e dunque la necessità di dover provare (probatio diabolica), ex art. 2697 cc, un suo acquisto a titolo originario (cioè un acquisto nel quale il diritto trasferito non abbia alcuna relazione con il diritto del precedente titolare) e segnatamente, nel caso in esame, dell'appartenenza del bene oggetto della presente controversia ad un soggetto che figuri come venditore in favore dell'attore o di un suo dante causa (cfr. art. 934 cc) – non può che far qualificare la stessa come domanda di restituzione.
Ciò precisato, la stessa va parzialmente accolta.
E' incontestato che l'immobile sia occupato dalla la quale, dal suo canto – e come CP_1 era suo onere (ex multis, Cass. 11809/2025) – non ha provato alcunché circa l'esistenza di un titolo legittimante. La stessa va dunque condannata al rilascio immediato del bene.
Va invece respinta la domanda tesa a conseguire il pagamento di una indennità di occupazione. Se è infatti certamente vero che il danno da occupazione sine titulo sia configurabile come la normale conseguenza della perdita di disponibilità del bene da parte dell'avente diritto e che – così come chiarito dalla SC (CassSU 33645/2022; Cass. 26995/2025) – su questi ricada il solo onere di allegare il danno, ma non necessariamente di provarlo in modo esaustivo e documentale, è altrettanto vero che la possibilità di prova tramite presunzioni semplici debba fondarsi, in applicazione dell'art. 2729 cc, su circostanze gravi, precise e concordanti (Cass. 19518/2025).
Sub specie, l'attrice – che ha sì provato l'occupazione e che, per quanto detto, non deve essere chiamata a dimostrare rigorosamente, ai fini indennitari, di aver avuto la volontà di mettere a frutto il bene – non ha però fornito al Giudice alcun parametro utile a determinare la misura dell'indennità richiesta, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. ..” (Cass. 10607/2010): nel caso, la avrebbe ben potuto provare il danno in riferimento al valore Pt_1 locativo dell'immobile occupato, richiedendo una CTU o, quanto meno, fornendo al Giudice elementi tali per consentirgli di poter supportare l'eventuale liquidazione su dati obiettivi facilmente reperibili.
La causa va quindi in tal senso decisa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 (valore indicato entro € 26.000,00; applicazione valore medio;
riduzione del 50% per la fase istruttoria limitata al solo deposito di memorie;
generale riduzione di 1/3 per i soli onorari alla luce del parziale accoglimento della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
a così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di Controparte_1 Pt_1
, dell'immobile sito in Guidonia – via del Passeggio n° 67, libero da persone e
[...] cose;
3) Respinge ogni ulteriore domanda;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida nella misura di €. 289,32 per esborsi e nella misura (già ridotta) di €.
[...] 1.413,33 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta. Tivoli, 20.10.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice dott. Marco Piovano,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, di primo grado iscritta al n° 1376/2023 R.G. promossa da:
– C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1 Cuccuru per procura in atti,
ATTRICE,
nei confronti di
– C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Giacomo Pirro per procura in atti,
CONVENUTO,
avente ad oggetto: occupazione senza titolo - comodato.
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
L'attrice deduceva: di essere proprietaria, quale erede testamentaria della nonna dell'immobile in Persona_1 Guidonia, via del Passeggio n° 67; che detto immobile era stato utilizzato da suo figlio unitamente alla con lui CP_2 convivente more uxorio ; Controparte_1 che il era deceduto e la convenuta – nonostante le richieste di liberazione – continuava ad CP_2 abitare l'immobile. Su tali basi, ritenendo ricorrere l'ipotesi di occupazione senza titolo, chiedeva la condanna della alla restituzione del bene ed al pagamento dell'indennità di occupazione. CP_1
La convenuta si costituiva in giudizio contestando la domanda e deducendo: che la domanda doveva essere qualificata come rivendica;
che la stessa era infondata nel merito, in quanto il suo possesso si era protratto uti dominus, unitamente al convivente, dall'anno 2006; che inoltre l'attrice non aveva fornito alcuna prova della proprietà dell'immobile e, dunque, della sua legittimazione. Su tali basi, chiedeva il rigetto di ogni avversa richiesta.
Nel corso dell'istruttoria veniva prodotta documentazione.
Ritiene il Tribunale.
E' stato svolto, con esito negativo, il procedimento di mediazione.
Va preliminarmente osservato come la domanda formulata dall'attrice vada qualificata come semplice domanda di occupazione senza titolo e non di rivendica, e ciò atteso che la ha sì Pt_1 manifestato lo scopo di conseguire il bene indebitamente posseduto da altri (Cass. 1650/1994) ma senza preventivamente chiedere – né nelle conclusioni dell'atto di citazione, né in quelle rassegnate con la memoria ex art. 171 ter cpc – l'accertamento processuale del suo diritto di proprietà, invece soltanto dedotto.
In tema di difesa della proprietà, infatti, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirlo nuovamente, previo riconoscimento, come detto, del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira al riconoscimento di tale diritto del quale non deve, pertanto, fornire la prova (Cass. 2392/2002), ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa (Cass. 2092/2000), oppure ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.
Ebbene, l'assenza di ogni domanda di rivendica ex art. 948 cpc – domanda che avrebbe comportato la conseguente applicazione del rigoroso regime in merito alla prova del diritto di proprietà (Cass. 11521/1999), presupposto indefettibile per l'accoglimento di tale tipologia di domanda e dunque la necessità di dover provare (probatio diabolica), ex art. 2697 cc, un suo acquisto a titolo originario (cioè un acquisto nel quale il diritto trasferito non abbia alcuna relazione con il diritto del precedente titolare) e segnatamente, nel caso in esame, dell'appartenenza del bene oggetto della presente controversia ad un soggetto che figuri come venditore in favore dell'attore o di un suo dante causa (cfr. art. 934 cc) – non può che far qualificare la stessa come domanda di restituzione.
Ciò precisato, la stessa va parzialmente accolta.
E' incontestato che l'immobile sia occupato dalla la quale, dal suo canto – e come CP_1 era suo onere (ex multis, Cass. 11809/2025) – non ha provato alcunché circa l'esistenza di un titolo legittimante. La stessa va dunque condannata al rilascio immediato del bene.
Va invece respinta la domanda tesa a conseguire il pagamento di una indennità di occupazione. Se è infatti certamente vero che il danno da occupazione sine titulo sia configurabile come la normale conseguenza della perdita di disponibilità del bene da parte dell'avente diritto e che – così come chiarito dalla SC (CassSU 33645/2022; Cass. 26995/2025) – su questi ricada il solo onere di allegare il danno, ma non necessariamente di provarlo in modo esaustivo e documentale, è altrettanto vero che la possibilità di prova tramite presunzioni semplici debba fondarsi, in applicazione dell'art. 2729 cc, su circostanze gravi, precise e concordanti (Cass. 19518/2025).
Sub specie, l'attrice – che ha sì provato l'occupazione e che, per quanto detto, non deve essere chiamata a dimostrare rigorosamente, ai fini indennitari, di aver avuto la volontà di mettere a frutto il bene – non ha però fornito al Giudice alcun parametro utile a determinare la misura dell'indennità richiesta, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza. ..” (Cass. 10607/2010): nel caso, la avrebbe ben potuto provare il danno in riferimento al valore Pt_1 locativo dell'immobile occupato, richiedendo una CTU o, quanto meno, fornendo al Giudice elementi tali per consentirgli di poter supportare l'eventuale liquidazione su dati obiettivi facilmente reperibili.
La causa va quindi in tal senso decisa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi del DM 147/2022 (valore indicato entro € 26.000,00; applicazione valore medio;
riduzione del 50% per la fase istruttoria limitata al solo deposito di memorie;
generale riduzione di 1/3 per i soli onorari alla luce del parziale accoglimento della domanda).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in persona del Giudice dott. Marco Piovano, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
a così provvede: Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda;
2) Per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di Controparte_1 Pt_1
, dell'immobile sito in Guidonia – via del Passeggio n° 67, libero da persone e
[...] cose;
3) Respinge ogni ulteriore domanda;
4) Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di Controparte_1 Pt_1
che liquida nella misura di €. 289,32 per esborsi e nella misura (già ridotta) di €.
[...] 1.413,33 per onorari, oltre spese forfettarie, ca e iva se dovuta. Tivoli, 20.10.2025
Il Giudice
dott. Marco Piovano