Parere definitivo 17 agosto 2023
Improcedibile
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/04/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02746/2025REG.PROV.COLL.
N. 00235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Tartaglia, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Bando del 12 ottobre 2021 pubblicato in G.U. n. 82 del 15.10.2021, Comitato di Vigilanza del Concorso Pubblico - Sede Napoli, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Vista la nota dell’8 gennaio 2025 con la quale l’appellante dichiara di rinunziare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è presente.
Rilevato che
la questione controversa riguarda il provvedimento di esclusione dell’appellante dal concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2022 unità di personale non dirigenziale di Area III -F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche - FG/COE, indetto con bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 12 ottobre 2021 e pubblicato in G.U. n. 82 del 15 ottobre 2021;
avverso il verbale di esclusione e gli altri atti connessi l’appellante ha proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) che lo ha respinto;
è stato proposto ora appello per i seguenti motivi:
I. Travisamento dei fatti – Illogicità, contraddittorietà e perplessità della motivazione - Error in iudicando - Errata e falsa interpretazione norme Piano operativo – Sviamento – Ingiustizia manifesta;
II. Omessa pronuncia sul terzo motivo del ricorso relativo al mancato utilizzo del cellulare – Carenza di motivazione – Omessa valutazione della prova – Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, commi 3 e 4, del d.P.R. 847/1994 e dell’art. 6 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686
III.Motivazione inesistente sulla violazione delle norme procedurali e sull’illegittimità del procedimento di esclusione – Omessa pronuncia sul primo motivo del ricorso - Carenza di motivazione rispetto al secondo motivo del ricorso – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e art. 7 l. n. 241/1990
con nota depositata agli atti di causa in data 8 gennaio 2025, l’appellante ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ai sensi dell’art. 84 c. 1 c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse, avendo superato altro concorso ed ha chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese;
da detta istanza, notificata alle controparti, emerge, la carenza di interesse alla coltivazione del presente ricorso in considerazione dell’intervenuto superamento di altro concorso;
pertanto non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio.
Ritenuto che sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti costituite le spese del presente grado atteso anche il contegno della controparte che non si è opposta alla richiesta dell’appellante di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di questo grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO