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Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2024, n. 4464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4464 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10602/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10602/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2024 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SALADINO MARIO e l'avv. GIAMBRUNO VITALE Parte_1
( C/O AVV. M. SALADINO VIA GOETHE 1 PALERMO;
C.F._1
Per l'avv. EMANUELE GRAZIA , Controparte_1 Per l'avv. EMANUELE GRAZIA , CP_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 15,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia dispositivo ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ed allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10602/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
SALADINO MARIO e dell'avv. GIAMBRUNO VITALE
( C/O AVV. M. SALADINO VIA GOETHE 1 C.F._1
PALERMO; , elettivamente domiciliato in VIA GOETHE, 56 90138 PALERMO presso il difensore avv. SALADINO MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
EMANUELE GRAZIA , elettivamente domiciliato in VIA CLUVERIO, 14
PALERMO presso il difensore avv. EMANUELE GRAZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
EMANUELE GRAZIA , elettivamente domiciliato in VIA CLUVERIO, 14
PALERMO presso il difensore avv. EMANUELE GRAZIA
CONVENUTO/I pagina 2 di 8
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato inter partes in data 13.03.2018 e, per l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza di rilascio emessa in data 5.08.2022;
condanna e a corrispondere in favore di CP_1 CP_1 Pt_2
la somma di euro 10475,00, a titolo di canoni di locazione per il periodo
[...]
luglio 2020 – agosto 2022, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dai resistenti;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 92,00 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2022 citava in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e e, CP_1 CP_1
premesso di aver concesso loro in locazione per uso abitativo l'immobile sito in
Monreale (Pa), via Strazzasiti 24, per il canone mensile di € 450,00, giusta contratto del 13.03.2018, dedotto che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni dal mese di luglio 2020 al mese di agosto 2022 per pagina 3 di 8 complessivi € 10475,00, chiedeva la convalida dello sfratto, la condanna al rilascio dell'immobile, l'emissione del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e opponendosi alla convalida e CP_1 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice.
Allegavano che subito dopo l'inizio della locazione l'immobile aveva subito copiose infiltrazioni d'acqua e che ciò aveva provocato la comparsa di muffa nelle pareti e nel soffitto, rendendo l'immobile insalubre e danneggiando i mobili acquistati nel settembre 2019 per un valore di circa €9000,00, che ciò aveva reso inutilizzabile il vestiario in essi contenuto e, quindi, di aver chiesto prontamente l'intervento della locatrice per porre in essere le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni.
Deducevano che la locatrice nel gennaio 2021 era intervenuta provvedendo a tinteggiare l'immobile senza eliminare le cause delle infiltrazioni, che si erano successivamente ripresentate.
Eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedevano in via riconvenzionale di accertare e dichiarare il ricorrente inadempiente sia per i mancati interventi di manutenzione straordinaria, sia per non avere consegnato l'immobile idoneo all'uso abitativo,
essendo insalubre.
Chiedevano, indi, di condannare la Sig.ra al risarcimento dei Parte_2
danni morali e materiali subiti a causa del comportamento negligente della locatrice, da determinarsi nel corso del giudizio.
In via subordinata, chiedevano di ridurre il canone di locazione, atteso che l'immobile era privo dei requisiti minimi di abitabilità e vivibilità e per l'effetto di condannare controparte alla restituzione di quanto pagato in eccedenza, con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 5.08.2022 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non
è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi allegata da parte resistente nel caso in esame. (tra le altre, Cass. Civ. n. 18987/2016).
In particolare, parte resistente ha allegato il grave inadempimento del locatore, poiché avrebbe, a suo dire, omesso di effettuare le opere di straordinaria manutenzione nell'immobile oggetto di causa per rimuovere le macchie di umidità sulle pareti dell'immobile.
Ciò detto, a fronte della puntuale contestazione dei danni nell'immobile e la contestazione puntale circa la denuncia dei presunti vizi da parte del conduttore , parte convenuta non ha offerto alcuna prova a sostegno delle proprie domande.
Non vi è, dunque, prova della presenza di vizi nell'immobile, né del ridotto godimento dello stesso, né tantomeno del danno allegato.
Quanto allegato dai resistenti circa i vizi dell'immobile non emerge neanche dalla produzione fotografica allegata, né è stato oggetto di specifici capitolati di prova orale, disattesa in quanto generica.
pagina 5 di 8 Ne consegue che le doglianze di parte convenuta sono rimaste prive di prova e vanno disattese.
Ciò detto, la domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve, quindi, accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è
rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma
è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, e hanno omesso di CP_1 CP_1
corrispondere i canoni oggetto di intimazione fino ad agosto 2022, per complessivi euro 10475,00.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo luglio 2020 – agosto 2022 per complessivi € 10475,00 sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile parte conduttrice ha omesso di versare integralmente il pagamento dei canoni.
Il contratto stipulato inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento dei conduttori e e, per, l'effetto, va definitivamente CP_1 CP_1
confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio del 05.08.2022.
Inoltre, e vanno condannati a corrispondere in CP_1 CP_1
favore di la somma di euro 10475,00, a titolo di canoni per il Parte_2
pagina 6 di 8 periodo luglio 2020 – agosto 2022, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi ridotti al minimo per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte resistente.
Palermo, 16 settembre 2024
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10602/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2024 chiamata la causa ad ore 9,00 innanzi al dott. Dora Sciortino, sono comparsi:
Per l'avv. SALADINO MARIO e l'avv. GIAMBRUNO VITALE Parte_1
( C/O AVV. M. SALADINO VIA GOETHE 1 PALERMO;
C.F._1
Per l'avv. EMANUELE GRAZIA , Controparte_1 Per l'avv. EMANUELE GRAZIA , CP_1
Entrambi i procuratori discutono come in note conclusive e chiedono che la causa venga decisa. Il G.I. alle ore 15,50, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia dispositivo ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ed allegandolo al verbale di udienza unitamente alla sentenza.
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dora Sciortino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10602/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2
SALADINO MARIO e dell'avv. GIAMBRUNO VITALE
( C/O AVV. M. SALADINO VIA GOETHE 1 C.F._1
PALERMO; , elettivamente domiciliato in VIA GOETHE, 56 90138 PALERMO presso il difensore avv. SALADINO MARIO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._3
EMANUELE GRAZIA , elettivamente domiciliato in VIA CLUVERIO, 14
PALERMO presso il difensore avv. EMANUELE GRAZIA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
EMANUELE GRAZIA , elettivamente domiciliato in VIA CLUVERIO, 14
PALERMO presso il difensore avv. EMANUELE GRAZIA
CONVENUTO/I pagina 2 di 8
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato inter partes in data 13.03.2018 e, per l'effetto, conferma definitivamente l'ordinanza di rilascio emessa in data 5.08.2022;
condanna e a corrispondere in favore di CP_1 CP_1 Pt_2
la somma di euro 10475,00, a titolo di canoni di locazione per il periodo
[...]
luglio 2020 – agosto 2022, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
rigetta le domande riconvenzionali formulate dai resistenti;
condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, € 92,00 per spese, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.06.2022 citava in Parte_2
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e e, CP_1 CP_1
premesso di aver concesso loro in locazione per uso abitativo l'immobile sito in
Monreale (Pa), via Strazzasiti 24, per il canone mensile di € 450,00, giusta contratto del 13.03.2018, dedotto che i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni dal mese di luglio 2020 al mese di agosto 2022 per pagina 3 di 8 complessivi € 10475,00, chiedeva la convalida dello sfratto, la condanna al rilascio dell'immobile, l'emissione del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese del giudizio.
Si costituivano e opponendosi alla convalida e CP_1 CP_1
chiedendo il rigetto delle domande spiegate da parte attrice.
Allegavano che subito dopo l'inizio della locazione l'immobile aveva subito copiose infiltrazioni d'acqua e che ciò aveva provocato la comparsa di muffa nelle pareti e nel soffitto, rendendo l'immobile insalubre e danneggiando i mobili acquistati nel settembre 2019 per un valore di circa €9000,00, che ciò aveva reso inutilizzabile il vestiario in essi contenuto e, quindi, di aver chiesto prontamente l'intervento della locatrice per porre in essere le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni.
Deducevano che la locatrice nel gennaio 2021 era intervenuta provvedendo a tinteggiare l'immobile senza eliminare le cause delle infiltrazioni, che si erano successivamente ripresentate.
Eccepivano, preliminarmente, l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e chiedevano in via riconvenzionale di accertare e dichiarare il ricorrente inadempiente sia per i mancati interventi di manutenzione straordinaria, sia per non avere consegnato l'immobile idoneo all'uso abitativo,
essendo insalubre.
Chiedevano, indi, di condannare la Sig.ra al risarcimento dei Parte_2
danni morali e materiali subiti a causa del comportamento negligente della locatrice, da determinarsi nel corso del giudizio.
In via subordinata, chiedevano di ridurre il canone di locazione, atteso che l'immobile era privo dei requisiti minimi di abitabilità e vivibilità e per l'effetto di condannare controparte alla restituzione di quanto pagato in eccedenza, con vittoria di spese del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
pagina 4 di 8 Con ordinanza del 5.08.2022 veniva concessa l'ordinanza provvisoria di rilascio e veniva, altresì, disposto il mutamento di rito da sommario a speciale locatizio.
Esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 429 cpc.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta.
E' pacifica acquisizione giurisprudenziale che il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore, al quale non
è consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, ancorché tale decisione sia assunta come ricollegabile al fatto del locatore, atteso che l'art.1460 c.c. legittima la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione soltanto allorché manchi completamente la prestazione della controparte e quindi solo nell'ipotesi in cui il conduttore sia privato della disponibilità e della facoltà di godimento del bene, ipotesi allegata da parte resistente nel caso in esame. (tra le altre, Cass. Civ. n. 18987/2016).
In particolare, parte resistente ha allegato il grave inadempimento del locatore, poiché avrebbe, a suo dire, omesso di effettuare le opere di straordinaria manutenzione nell'immobile oggetto di causa per rimuovere le macchie di umidità sulle pareti dell'immobile.
Ciò detto, a fronte della puntuale contestazione dei danni nell'immobile e la contestazione puntale circa la denuncia dei presunti vizi da parte del conduttore , parte convenuta non ha offerto alcuna prova a sostegno delle proprie domande.
Non vi è, dunque, prova della presenza di vizi nell'immobile, né del ridotto godimento dello stesso, né tantomeno del danno allegato.
Quanto allegato dai resistenti circa i vizi dell'immobile non emerge neanche dalla produzione fotografica allegata, né è stato oggetto di specifici capitolati di prova orale, disattesa in quanto generica.
pagina 5 di 8 Ne consegue che le doglianze di parte convenuta sono rimaste prive di prova e vanno disattese.
Ciò detto, la domanda di risoluzione per grave inadempimento del conduttore è fondata e va accolta.
Nell'ambito dell'ordinaria azione di risoluzione, deve, quindi, accertarsi se il mancato pagamento dei canoni integri un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare alla stregua del disposto di cui all'art. 5 della L. 392/78.
A tale proposito, va subito detto che la valutazione circa l'importanza o la gravità dell'inadempimento in relazione all'interesse del creditore insoddisfatto non è
rimessa, ai fini della risoluzione, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma
è predeterminata legalmente mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: uno di carattere quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone, l'altro di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato.
Nel caso in esame, e hanno omesso di CP_1 CP_1
corrispondere i canoni oggetto di intimazione fino ad agosto 2022, per complessivi euro 10475,00.
Ebbene, il prolungato mancato pagamento dei canoni di locazione per il periodo luglio 2020 – agosto 2022 per complessivi € 10475,00 sicuramente integra la fattispecie del grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 della L. 392/78, poiché a fronte del pieno godimento dell'immobile parte conduttrice ha omesso di versare integralmente il pagamento dei canoni.
Il contratto stipulato inter partes va, dunque, risolto per grave inadempimento dei conduttori e e, per, l'effetto, va definitivamente CP_1 CP_1
confermata l'ordinanza provvisoria di rilascio del 05.08.2022.
Inoltre, e vanno condannati a corrispondere in CP_1 CP_1
favore di la somma di euro 10475,00, a titolo di canoni per il Parte_2
pagina 6 di 8 periodo luglio 2020 – agosto 2022, oltre canoni scaduti ed a scadere fino all'effettivo rilascio e interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino ad euro 26000,00: parametri medi ridotti al minimo per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, in ragione dell'attività concretamente espletata) vanno poste a carico di parte resistente.
Palermo, 16 settembre 2024
Il Giudice
dott. Dora Sciortino
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