TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 562
TAR
Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
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TAR
Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis L 241/1990 – lesione del diritto di difesa – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omissione della motivazione e/o motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto che le osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale siano state debitamente valutate dalla Pubblica Amministrazione, senza che fosse necessaria un'esplicita e analitica confutazione. I fatti accertati nell'istruttoria svolta dalle Questure di Lecce e Cosenza appaiono denotare indici sintomatici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 39 del T.U.L.P.S. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omissione della motivazione e/o motivazione apparente.

    Il provvedimento prefettizio si fonda sulle risultanze istruttorie della Questura di Lecce, relative alla sussistenza di un procedimento penale pendente e sulla segnalazione alla Questura di Cosenza. L'attività di guardia giurata armata richiede un'ampia valutazione discrezionale sulla condotta complessiva dell'interessato. L'istruttoria ha accertato lo svolgimento di attività di vigilanza privata non conforme, con l'utilizzo di autovetture munite di fari brandeggianti e scritte non pertinenti, e il deferimento del ricorrente alla Procura della Repubblica per violazioni del T.U.L.P.S.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 562
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 562
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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