Ordinanza cautelare 9 febbraio 2022
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Daniele Taveri, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore 16, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giuseppe Boselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto della Prefettura di Lecce, Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, notificato a mezzo pec a firma del Dirigente Area I, nella persona del Viceprefetto dr.ssa -OMISSIS- datato 22.10.2021 , con il quale l’Amministrazione ha disposto il “divieto detenzioni armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.” nei confronti del “Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, e ivi residente in via -OMISSIS-”,
nonché avverso ogni altro atto
presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, anche ove non conosciuto dall’odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa TR OR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.E’ impugnato l’epigrafato decreto della Prefettura di Lecce, Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale, notificato a mezzo pec a firma del Dirigente Area I, nella persona del Viceprefetto dr.ssa -OMISSIS- datato 22.10.2021 , con il quale l’Amministrazione ha disposto il “divieto detenzioni armi, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S.” nei confronti del “Sig. -OMISSIS-, nato a [...] il -OMISSIS-, e ivi residente in via -OMISSIS-”.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
I. Violazione di legge con riferimento all’art. 10 bis L 241/1990– lesione del diritto di difesa – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omissione della motivazione e/o motivazione apparente
II. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 39 del T.U.L.P.S. – eccesso di potere per difetto di istruttoria – omissione della motivazione e/o motivazione apparente.
Il 21.01.2022 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza cautelare n.80/2022, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio dell’8.2.2022, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente.
All’udienza di smaltimento del 12 marzo 2026, svolta da remoto mediante applicativo Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.Il ricorso è palesemente infondato nel merito e deve essere respinto.
2.1. Invero, il Collegio ritiene (meditatamente) di dover confermare - anche in questa sede di merito - i rilievi ostativi all’accoglimento del gravame contenuti nella citata articolata ordinanza cautelare della Sezione n.80/2022, che qui indendonsi integralmente riproposti:
“l’impugnato provvedimento prefettizio contenente il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente, nonché del porto di pistola a tassa ridotta ed anche il diniego del rilascio del decreto di nomina di guardia particolare giurata (come risulta dall’esame complessivo dello stesso e dalla nota del 20.7.2021 prot. uscita n. -OMISSIS- avente ad oggetto: “Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990” notificata al ricorrente in data 23.8.2021), appare legittimamente fondarsi sulle richiamate risultanze istruttorie fornite dalla Questura di Lecce con nota prot. -OMISSIS- datata 14.07.2021 (ossia sulla sussistenza di un procedimento penale pendente con i seguenti capi d’imputazione art. 646 c.p., artt. 134 e 140 T.U.L.P.S. R.D. -OMISSIS-), oltre che dalla segnalazione trasmessa, in data 14/08/2019 alla Questura di Cosenza, nell’ambito dei controlli operati sul suo territorio;
- l'attività di guardia giurata armata (implicante l’espletamento di un pubblico servizio) può essere consentita solo all'esito di una valutazione, ampiamente discrezionale dell’Autorità di p.s., sulla condotta complessiva, nel corso di una pluralità di anni, dell'interessato (il quale aspira a svolgere mansioni che direttamente concorrono alla protezione della sicurezza di cose e luoghi da possibili minacce) in funzione della pericolosità dell'attività soggetta ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi pubblici coinvolti, che può essere censurato solo se risultano vizi di irrazionalità/incoerenza/sproporzione o di difetto di adeguata motivazione (insussistenti nel caso di specie);
- nello specifico contesto, l’odierno ricorrente ha presentato compiutamente dopo il preavviso di diniego le proprie osservazioni in sede procedimentale che sono state debitamente valutate dalla P.A. (non occorrendone l’esplicita analitica confutazione) e i fatti accertati, nell’ambito dell’approfondita istruttoria svolta dalle Questure di Lecce e di Cosenza, appaiono denotare obiettivi indici sintomatici di condotte non connotate da massima affidabilità e irreprensibilità, qualità queste ultime necessarie allo svolgimento delle delicate funzioni di guardia giurata;
- in particolare, quanto alla dedotta assenza dell’esercizio abusivo dell’attività di vigilanza privata, tale circostanza appare contrastare con l’articolato dossier istruttorio inviato dalla Questura di Cosenza con il quale si documentava e accertava lo svolgimento sul proprio territorio provinciale “un'attività di vigilanza posta in essere dall'Impresa -OMISSIS- di -OMISSIS- con sede in -OMISSIS-”, avente come attività principale la custodia e guardiania e attività secondaria di agenzia d'affari art. 115 T.U.L.P.S –R.D. -OMISSIS-, avendo anche in dotazione autovetture munite di fari brandeggianti, laghi e scritte non confacenti ad un'attività (passiva) di portierato e guardiania semplice, proprie dell’attività di vigilanza privata quali il controllo del territorio, la video sorveglianza, il monitoraggio su allarmi, pattugliamento e piantonamento, tanto più che i dinieghi impugnati evidenziano che risulta il deferimento del ricorrente alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Lecce, in data 13/11/2019, per le violazioni di cui agli artt. 134 e 140 T.U.L.P.S - R.D. -OMISSIS-;
- Ritenuto pertanto che, in questa sede cautelare, il diniego impugnato sia esente dai profili di inadeguatezza della motivazione e/o di irragionevolezza e dagli altri vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente”.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
È, infatti, noto che l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione di misure con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso. Tale valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Consiglio Stato, sez. III, 1 agosto 2014, n. 4121).
Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 7 marzo 2016, nr. 922; Sezione III, 12 giugno 2014, n. 2987).
Sulla scorta dei suesposti principi, la giurisprudenza ritiene esigibile nei confronti delle guardie particolari giurate una condotta improntata al massimo rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti propri della qualifica stessa e, quanto detto a maggior ragione in relazione al riconoscimento di qualifiche cui accede un titolo agevolato di porto d’arma, la cui custodia impone un’attenzione al contesto comprensibilmente accentuata.
Del tutto irrilevante, ai fini di inficiare la legittimità del provvedimento impugnato, è il sopraggiunto esito favorevole (sentenza n.1687/2023) del procedimento penale ex art. 646 c.p.c. ed art. 134 e 140 T.U.L.P.S. ( R.G.N.R. 4891/16) menzionato dalla Questura nella nota 14/07/21 istruttoria del procedimento sotteso all’atto sub iudice, risultando la stessa intervenuta dopo l’adozione del provvedimento impugnato e, al più, potendo la stessa incidere solo sulla eventuale richiesta di riesame, non costituente oggetto del presente giudizio.
In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi ( fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TR OR, Presidente FF, Estensore
Lorenzo Ieva, Consigliere
Andrea Lipari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TR OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.