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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20213/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 18512/23 del Giudice di Pace di
Napoli emessa il 05.04.2023, depositata in data 12.04.2023, e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Mario Marottoli del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Buccino alla località San Paolo 127; appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Murolo ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Carlo De Cesare 64;
appellato
NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
appellata contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
20.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione ex art. 615 c.p.c.,
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, Controparte_1
l' e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229006354359000
dell'importo di euro 3.764,68 del 15.06.2022, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada. Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che né le cartelle e né i verbali presupposti gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 15.06.2022 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle ivi contenute.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, poste a base dell'impugnata intimazione di pagamento. Nel merito, contestando il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali e la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) e dai successivi provvedimenti,
concluse per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Accertata la contumacia della con la sentenza n. 18512/23 il Controparte_2
giudice di pace di Napoli, in accoglimento della domanda attrice sul rilievo che l'ente esattore, odierno appellante, non avesse fornito la prova della notifica relativa alle cartelle in parola e assumendo maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 fra la data di notifica dei predetti atti impositivi e quella dell'impugnato sollecito di pagamento, le annullò condannando le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe onde ottenerne l'integrale riforma.
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento delle cartelle in contestazione.
Lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate, (cfr. all.
nn. 6 e 7 dell'atto di citazione), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi posti a base dell'intimazione di pagamento de qua. Di talchè ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione, sulla cui durata incide, ad avviso dell'esattore, anche la disciplina emergenziale (D.L. n. 18 del 2020 ) dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19,
che all'art. 68, comma 1 e 4bis, ha previsto, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal
09.03.2020 sino al 31.12.2021, da qui la sussistenza del diritto alla riscossione. Sulla
scorta di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha chiesto il rigetto perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, attesa la correttezza del provvedimento gravato. Ha
concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Sebbene ritualmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_2 Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 20.03.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello proposto dall' risulta infondato per le ragioni che Parte_2
seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
Ciò premesso, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta il , odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali CP_1
e delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata è stata,
dunque, correttamente qualificata dal giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal
destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del
verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.”
Orbene, venendo, al merito della controversia, si rileva che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nella specie i motivi, posti a fondamento del rimedio esperito, sono costituiti dall'eccezione di omessa notifica delle cartelle e dei verbali presupposti, nonchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale dedotto quale fatto estintivo della pretesa creditoria e poiché tale ultimo motivo di impugnazione appare dirimente, verrà esaminato per primo in applicazione del principio cosiddetto della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine
delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ.
Sent. n. 2909/2017; Cass. civ. Sent. n. 2853/2017; Cass., S. U. Sent. n. 9936/2014; Cass.
civ. Sent. n. 12002/2014; Cass. civ. Sent. n. 23621/2011).
Risulta per tabulas che l'intimazione di pagamento opposta sia stata notificata in data 15.06.2022 , come è, altrettanto, incontroverso che questa tragga origine dalle cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti dall' Parte_2
, emerge che la cartella esattoriale n. 07120160009704301000, sia stata
[...]
notificata in data 03.05.2016 all'indirizzo dell'odierno appellato nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c., mediante consegna alla sig.ra qualificatasi Parte_3
“mamma”.
La cartella di pagamento n. 07120160054099261000 risulta notificata in data
12.10.2016 ai sensi dell'art. art. 140 c.p.c., atteso il deposito presso la Casa comunale,
a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa a/r che risulta consegnata alla madre dell'odierno appellato in data 25.10.2016 (cfr. all. nn 6 e 7
dell'atto di citazione).
Alla stregua di quanto considerato, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art 28 della L. 689/81 della pretesa creditoria incorporata nelle cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000 risulta spirato alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120199008748154000,
avvenuta il 15.06.2022, non trovando applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 68 , comma 1 e 4bis, del D.L. n. 18/2020 che ha previsto, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal 09.03.2020 sino al 31.12.2021. A ben vedere, nel caso di specie occorre rilevare la tardività dell'atto impugnato,
perché notificato oltre la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data di presunta notifica delle cartelle allo stesso sottese, avvenuta rispettivamente in data 03.05.2016 e in data 12.10.2016.
A fronte dell'eccezione di prescrizione incombe, invero, al giudice il rilievo officio della sospensione dei relativi termini ove disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali (Cass. civ., sent. n. 15865/2000).
Al riguardo si osserva che con l'art. 67 D.L. n. 18/2020 è stata disposta la sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori. Detta sospensione è stata, successivamente, prorogata ma non anche riguardo all'attività di riscossione delle cartelle notificate antecedentemente all'8.03.2020, bensì limitatamente agli affidamenti trasmessi dall'8.03.2020 al
31.12.2021, a prescindere dall'entrata di cui si discute (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), ovvero agli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell'articolo 157, comma 3 del decreto legge 34/2020 senza che rilevi la relativa data di trasmissione (cfr. art. 4 D.L. n. 41/2021 e precedentemente art 157 D.L. n.
34/2020). Pertanto, per gli affidamenti eseguiti prima dell'8.03.2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali e, maggiormente, per l'attività di riscossione, si ritiene applicabile la clausola di ordine generale di cui all'articolo 12 D.lgs. n1 59/2015 richiamata dal citato art. 67, secondo la quale tutti termini pendenti all'inizio della sospensione – 8
marzo 2020 – sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima.
Ne deriva che anche computando il suddetto termine aggiuntivo di 85 giorni a far data dal compimento del quinquennio: 03.05.2021 per la cartella di pagamento n.
07120160009704301000 e 12.10.2021 per la cartella di pagamento n.
07120160054099261000, le conseguenze in ordine al definitivo decorso del termine prescrizionale di cinque anni non muterebbero, individuandosi il dies ad quem di compimento della prescrizione nella data del 22.07.2021 per la prima e nella data del 05.01.2022 per la seconda, pur sempre antecedente alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 15.06.2022.
In definitiva e in ragione di quanto precede, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Parte_1
liquidano come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione del valore della controversia e delle attività difensive svolte con riferimento ai valori minimi avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'assenza di istruttoria orale con attribuzione all'Avv. Giuseppe Murolo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando
l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1 bis”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello e,
per l'effetto,
c) conferma la sentenza impugnata;
d) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano Controparte_1
in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute;
e) nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228.
Napoli il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20213/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi,
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 18512/23 del Giudice di Pace di
Napoli emessa il 05.04.2023, depositata in data 12.04.2023, e vertente
TRA
(C.F. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmine Mario Marottoli del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Buccino alla località San Paolo 127; appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Murolo ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla Via
Carlo De Cesare 64;
appellato
NONCHE' CONTRO
in persona del Prefetto legale rappresentante pro Controparte_2
tempore
appellata contumace
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del
20.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, si rileva che con atto di citazione ex art. 615 c.p.c.,
convenne in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Napoli, Controparte_1
l' e la proponendo Parte_1 Controparte_2
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120229006354359000
dell'importo di euro 3.764,68 del 15.06.2022, a cui erano sottese le cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000, emesse a carico dello stesso per presunte contravvenzioni al codice della strada. Il contribuente, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dedusse che né le cartelle e né i verbali presupposti gli fossero mai stati notificati e di cui, a suo dire, era venuto a conoscenza soltanto in data 15.06.2022 in conseguenza della notifica dell'opposta intimazione di pagamento. Precisando, altresì, l'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato e da qui la decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione forzata delle controparti, chiese l'annullamento dell'atto impugnato e delle cartelle ivi contenute.
Si costituì l' la quale, contando le avverse difese, Parte_1
eccepì la tardività dell'azione spiegata poiché da proporsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, poste a base dell'impugnata intimazione di pagamento. Nel merito, contestando il decorso del termine di prescrizione del credito coattivamente azionato, attesa la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali e la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione prevista dal “Decreto Cura Italia” (DL n.18/2020) e dai successivi provvedimenti,
concluse per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di giudizio.
Accertata la contumacia della con la sentenza n. 18512/23 il Controparte_2
giudice di pace di Napoli, in accoglimento della domanda attrice sul rilievo che l'ente esattore, odierno appellante, non avesse fornito la prova della notifica relativa alle cartelle in parola e assumendo maturata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 L. 689/1981 fra la data di notifica dei predetti atti impositivi e quella dell'impugnato sollecito di pagamento, le annullò condannando le parti convenute in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
L' ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1
epigrafe onde ottenerne l'integrale riforma.
Il concessionario ha contestato la decisione del giudice di prime cure laddove ha pronunciato la declaratoria di annullamento delle cartelle in contestazione.
Lamentando l'erronea valutazione delle allegazioni difensive e delle risultanze istruttorie in atti, essendo state le cartelle esattoriali regolarmente notificate, (cfr. all.
nn. 6 e 7 dell'atto di citazione), ha assunto di aver fornito la prova dell'adempimento di tutte le formalità previste dalla legge ai fini della ritualità e legittimità della notifica degli atti impositivi posti a base dell'intimazione di pagamento de qua. Di talchè ha dedotto il mancato decorso del termine di prescrizione, sulla cui durata incide, ad avviso dell'esattore, anche la disciplina emergenziale (D.L. n. 18 del 2020 ) dettata per far fronte all'epidemia da Covid 19,
che all'art. 68, comma 1 e 4bis, ha previsto, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal
09.03.2020 sino al 31.12.2021, da qui la sussistenza del diritto alla riscossione. Sulla
scorta di tali eccezioni e deduzioni, ha concluso per l'accoglimento dell'appello con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito in appello , il quale ne ha chiesto il rigetto perché Controparte_1
infondato in fatto e in diritto, attesa la correttezza del provvedimento gravato. Ha
concluso come in atti, con vittoria di spese di giudizio con attribuzione.
Sebbene ritualmente citata in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_2 Rilevata la natura documentale della controversia, all'udienza del 20.03.2025, il giudice ha trattenuto la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'appello proposto dall' risulta infondato per le ragioni che Parte_2
seguono.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_2
Ciò premesso, nei fatti di causa va rilevato che con l'opposizione originariamente proposta il , odierno appellato, ha lamentato l'omessa notifica dei verbali CP_1
e delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata, nonché l'asserita decadenza e prescrizione della pretesa creditoria. L'azione avanzata è stata,
dunque, correttamente qualificata dal giudice di prime cure come opposizione all'esecuzione e non già come opposizione recuperatoria del mezzo di tutela omesso (opposizione a verbale).
Siffatta conclusione appare conforme al principio che le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno precisato riguardo alla cartella esattoriale o all'avviso di mora, (cfr. SU n. 22080/2017) per cui: “Restano ovviamente esperibili anche dal
destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del
codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari
degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti
i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui
evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28
richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla
violazione). In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del
verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sè stante (riferito cioè al
fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta
giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la
prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Nel
solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n.
13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la
regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa
sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza
limiti temporali, con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero anche
eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile,
limite dell'interesse di agire. In definitiva, costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei
crediti oggetto dell'intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle
violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo… In definitiva,
costituisce motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. il motivo con il
quale viene dedotta l'avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'intimazione nel periodo
intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del
primo atto interruttivo.”
Orbene, venendo, al merito della controversia, si rileva che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è possibile contestare vizi propri dell'atto, tra i quali l'invalidità derivata per l'omessa notifica degli atti prodromici, ovvero ancora per eccepire fatti estintivi sopravvenuti come la prescrizione.
Nella specie i motivi, posti a fondamento del rimedio esperito, sono costituiti dall'eccezione di omessa notifica delle cartelle e dei verbali presupposti, nonchè il decorso del termine di prescrizione quinquennale dedotto quale fatto estintivo della pretesa creditoria e poiché tale ultimo motivo di impugnazione appare dirimente, verrà esaminato per primo in applicazione del principio cosiddetto della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost.,
secondo cui al Giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine
delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.”, e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. civ.
Sent. n. 2909/2017; Cass. civ. Sent. n. 2853/2017; Cass., S. U. Sent. n. 9936/2014; Cass.
civ. Sent. n. 12002/2014; Cass. civ. Sent. n. 23621/2011).
Risulta per tabulas che l'intimazione di pagamento opposta sia stata notificata in data 15.06.2022 , come è, altrettanto, incontroverso che questa tragga origine dalle cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000.
Ebbene, dall'esame della documentazione versata in atti dall' Parte_2
, emerge che la cartella esattoriale n. 07120160009704301000, sia stata
[...]
notificata in data 03.05.2016 all'indirizzo dell'odierno appellato nelle forme di cui all'art. 139 c.p.c., mediante consegna alla sig.ra qualificatasi Parte_3
“mamma”.
La cartella di pagamento n. 07120160054099261000 risulta notificata in data
12.10.2016 ai sensi dell'art. art. 140 c.p.c., atteso il deposito presso la Casa comunale,
a cui ha fatto seguito l'invio della raccomandata informativa a/r che risulta consegnata alla madre dell'odierno appellato in data 25.10.2016 (cfr. all. nn 6 e 7
dell'atto di citazione).
Alla stregua di quanto considerato, il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art 28 della L. 689/81 della pretesa creditoria incorporata nelle cartelle esattoriali n. 07120160009704301000 e n. 07120160054099261000 risulta spirato alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento n. 07120199008748154000,
avvenuta il 15.06.2022, non trovando applicazione la disposizione normativa di cui all'art. 68 , comma 1 e 4bis, del D.L. n. 18/2020 che ha previsto, per tutte le entrate tributarie e non tributarie, la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, sia quelli di decadenza che di prescrizione dal 09.03.2020 sino al 31.12.2021. A ben vedere, nel caso di specie occorre rilevare la tardività dell'atto impugnato,
perché notificato oltre la scadenza del termine di prescrizione di cinque anni decorrente dalla data di presunta notifica delle cartelle allo stesso sottese, avvenuta rispettivamente in data 03.05.2016 e in data 12.10.2016.
A fronte dell'eccezione di prescrizione incombe, invero, al giudice il rilievo officio della sospensione dei relativi termini ove disposta con legge speciale o con atti comunque adottati in occasione di calamità naturali (Cass. civ., sent. n. 15865/2000).
Al riguardo si osserva che con l'art. 67 D.L. n. 18/2020 è stata disposta la sospensione di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza dell'attività degli enti impositori. Detta sospensione è stata, successivamente, prorogata ma non anche riguardo all'attività di riscossione delle cartelle notificate antecedentemente all'8.03.2020, bensì limitatamente agli affidamenti trasmessi dall'8.03.2020 al
31.12.2021, a prescindere dall'entrata di cui si discute (erariale o locale, tributaria o patrimoniale), ovvero agli affidamenti riferiti alle procedure di controllo indicate nell'articolo 157, comma 3 del decreto legge 34/2020 senza che rilevi la relativa data di trasmissione (cfr. art. 4 D.L. n. 41/2021 e precedentemente art 157 D.L. n.
34/2020). Pertanto, per gli affidamenti eseguiti prima dell'8.03.2020, diversi da quelli correlati alle procedure di liquidazione delle dichiarazioni e ai controlli formali e, maggiormente, per l'attività di riscossione, si ritiene applicabile la clausola di ordine generale di cui all'articolo 12 D.lgs. n1 59/2015 richiamata dal citato art. 67, secondo la quale tutti termini pendenti all'inizio della sospensione – 8
marzo 2020 – sono prorogati per un periodo uguale a quello della sospensione medesima.
Ne deriva che anche computando il suddetto termine aggiuntivo di 85 giorni a far data dal compimento del quinquennio: 03.05.2021 per la cartella di pagamento n.
07120160009704301000 e 12.10.2021 per la cartella di pagamento n.
07120160054099261000, le conseguenze in ordine al definitivo decorso del termine prescrizionale di cinque anni non muterebbero, individuandosi il dies ad quem di compimento della prescrizione nella data del 22.07.2021 per la prima e nella data del 05.01.2022 per la seconda, pur sempre antecedente alla data di notifica dell'intimazione impugnata, avvenuta il 15.06.2022.
In definitiva e in ragione di quanto precede, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si Parte_1
liquidano come da dispositivo, secondo il D.M. 55/2014 e ss. mm. e ii., in ragione del valore della controversia e delle attività difensive svolte con riferimento ai valori minimi avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate ed all'assenza di istruttoria orale con attribuzione all'Avv. Giuseppe Murolo che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
Nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228 (“quando
l'impugnazione anche incidentale è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la
parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1 bis”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia della Controparte_2
b) rigetta l'appello e,
per l'effetto,
c) conferma la sentenza impugnata;
d) condanna l' al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano Controparte_1
in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute;
e) nulla per le spese nei rapporti con la parte contumace;
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla l. 24 dicembre 2012, n.
228.
Napoli il 15.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone