Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 948/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott. Carmine Esposito - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente
TRA
nata a [...], [...] Parte_1
( ) rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. CodiceFiscale_1
Laura Inverso presso il cui studio in Via Provinciale per Orria n.43, 84070 – Salento
(SA) elettivamente domicilia;
ricorrente contro
, nato ad [...]-under-Lyne (Regno Unito) il 15/03/1978 Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. C.F._2
Vincenza Romaniello presso il cui studio in Vallo della Lucania al C.so Murat 25 elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 11.12.2024 dando atto dell'intervenuto accordo a cui il PM sede ha apposto un visto in data 12.12.2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.09.2024, l'odierna parte ricorrente la signora adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: Parte_1 di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il sig. , Controparte_1 odierno resistente;
che dalla suddetta relazione erano nate due figlie, riconosciute da entrambi i genitori, (n. in Vallo della Lucania il 10.2.2015) e Persona_1
(n. 21.5.2018); che la residenza familiare è stata fissata in Persona_2
Omignano, alla via Filette nr. 58; che venuta meno la convivenza, chiedeva regolamentarsi gli aspetti inerenti all'affido, collocamento e mantenimento delle figlie. Fissata udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato, si costituiva con memoria depositata in data 9.12.2024, il resistente, il sig. il Controparte_1 quale dava atto di aver raggiunto un accordo transattivo con la ricorrente, versato in atti di cui chiedeva in questa sede il recepimento.
All'udienza del 11.12.2024, i procuratori presenti per entrambe le parti, davano atto dell'accordo raggiunto dai propri assistiti, debitamente sottoscritto dagli stessi con firma autenticata, per cui chiedevano trattenersi la causa in decisione, con recepimento in sentenza delle condizioni concordate. Il Giudice delegato, pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, ne ordinava la discussione e all'esito, si riservava di riferire al Collegio, mandando al PM per le determinazioni di competenza.
^^^
Orbene, deve darsi atto che le parti hanno inteso addivenire ad un accordo sottoscritto da entrambe e che chiedono, quindi, di recepire in questa sede.
In particolare, hanno concordato che “Le figlie minori e resteranno _3 Per_2 affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con collocamento presso la madre, presso l'abitazione familiare sita in comune di Omignano (SA), alla Via Filette, già di proprietà esclusiva del sig. ; Controparte_1 b. le minori e , resteranno affidate ad entrambi i genitori, i quali _3 Per_2 eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale, relativamente alle sole questioni di straordinaria amministrazione, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibratacrescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le decisioni di straordinaria amministrazione riguardanti le minori (come scelte scolastiche, sanitarie, religiose, sportive, ludiche) dovranno essere assunte di comune accordo tra i genitori.
Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: tenuto conto che il sig. presta servizio come militare, lo stesso vedrà e terrà con sé le Parte_2 figlie nei fine settimana in cui sarà presente, dalle 17:00 del venerdì fino alle ore
20:30 della domenica (nel periodo invernale) e alle ore 23:00 (nel periodo estivo), salvo diversi accordi tra le parti. Nei periodi di licenza o congedo, il padre potrà vedere le figlie anche durante la settimana, previo accordo con la madre e nel rispetto delle attività scolastiche ed extrascolastiche delle minori;
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti, si stabilisce il seguente calendario: a)
Due pomeriggi infrasettimanali dalle 17:00 alle 20:30 (periodo invernale) o alle 23:00
(periodo estivo); b) Fine settimana alternati dal sabato all'uscita da scuola fino alla domenica alle 20:30, con pernottamento;
c) Vacanze estive: da concordare entro il 15 giugno di ogni anno. Le Festività natalizie andranno concordate entro il 30 ottobre di ogni anno, fatte salve gli impegni lavorativi del sig. , ad ogni modo in caso Parte_2 di disaccordo, andranno cosi calendarizzate: ad anni alterni - 24-26 dicembre (dalle
17:00 del 24 alle 17:00 del 26) - 31 dicembre-1 gennaio (dalle 17:00 del 31 alle 17:00 dell' 1 ) - Epifania dalle 10:00 alle 18:00 e) Pasqua: alternanza tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo (10:00-20:00).Ricorrenze: - 19 marzo con il padre;
- Compleanni e onomastici del padre e dei nonni patemi (18:00-20:00); In caso di malattia delle minori, il padre potrà far loro visita entro le 18:00, previo preavviso di almeno due ore, festa della mamma con la mamma;
- Compleanni e onomastici della mamma e dei nonni materni con la mamma;
In caso di malattia delle minori, il padre potrà far loro visita entro le 18:00, previo preavviso di almeno due ore.Per quanto riguarda la celebrazione dei compleanni e degli onomastici delle figlie: Compleanni:-Nel giorno del compleanno, se ricade in un giorno infrasettimanale, il genitore non collocatario potrà trascorrere con la figlia festeggiata almeno due ore, da concordare preventivamente. - Se il compleanno ricade in un giorno festivo o prefestivo, il tempo sarà equamente diviso tra i genitori. Ciascun genitore potrà organizzare una propria festa di compleanno con la figlia, coordinandosi con l'altro genitore per evitare sovrapposizioni Le spese per le feste di compleanno saranno ripartite al 50% tra i genitori, previo accordo sul budget. Onomastici. Nel giorno dell'onomastico, il genitore non collocatario potrà trascorrere con la figlia almeno un'ora, da concordare preventivamente. Eventuali festeggiamenti saranno organizzati nel rispetto dei tempi di permanenza già stabiliti. I genitori si impegnano a favorire la partecipazione delle figlie alle feste di compleanno dei compagni di scuola e amici. Le spese per i regali di compleanno e onomastico saranno sostenute individualmente da ciascun genitore. -
1 genitori si impegnano a coordinarsi per evitare duplicazioni di regali e festeggiamenti. Sarà garantita alle figlie la possibilità di festeggiare anche con i nonni e altri familiari di entrambi i rami parentali.
c. il sig. , tenuto conto che sostiene già il mutuo dell'abitazione Controparte_1 dove vivono le figlie (€ 650,00 al mese) si obbliga a versare alla sig.ra Parte_1 quale madre delle due minori (che a sua volta sostiene il pagamento di un mutuo con rata mensile pari ad € 1.000,00), a titolo di contributo al mantenimento di e _3
, un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili per ogni figlia, ossia Per_2
€ 600,00 per entrambe con cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente, che dovrà essere versato a mezzo bonifico, su Postepay Evolution N. 5333171148583848 da effettuarsi entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese. Resta inteso che l'assegno di mantenimento a favore delle figlie, resterà a carico del padre fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'indipendenza economica.
Qualora l'assegno unico venisse decurtato e/o eliminato, il sig. provvederà CP_1
a versare l'ulteriore importo di € 140,00 (€ 70,00 per ogni figlia) mensilmente. Tale obbligo avrà decorrenza a partire dalla sottoscrizione del presente accordo. L'importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT e resterà dovuto fino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
d. cadranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie e , che dovranno essere _3 Per_2 preventivamente concordate e documentate. Per le spese di importo superiore ad €
300,00 andranno concordate e pagate contemporaneamente da entrambi i genitori, salvo casi di comprovata urgenza quali tra le altre, le spese di baby sitter, istruzione, mediche, sportive e ricreative, universitarie (compreso affìtto, tasse e oneri varie universitarie), che si renderanno necessarie per le due minori. Il sig. CP_1 provvederà a versare tali importi alla madre delle minori e entro 10 _3 Per_2 giorni dalla richiesta, che potrà avvenire anche tramite messaggi, whatsapp, email, previa esibizione della documentazione contabile (scontrini, ricevute, etc.). All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie - in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento - le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita delle figlie, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal - a titolo esemplificativo: CP_2 esami diagnostici, analisi cliniche, visite spécialiste).
e. Il sig. riconosce alla sig.ra di percepire e richiedere il 100% CP_1 Parte_1 dell'assegno unico universale. In forza delle disposizioni vigenti si pattuisce che la sig.ra usufruirà degli assegni familiari per le 2 figlie a carico, nella Parte_1 misura del 100%, senza alcun obbligo di riversare all'altro genitore gli importi percepiti per gli assegni. Il sig. , dichiara sin d 'ora di rinunciare a richiedere CP_1 gli assegni familiari per le due figlie, riconoscendo alla sig.ra di Parte_1 continuare a richiederne anche in futuro la riscossione;
f il sig. riconosce alla sig.ra il rimborso del 50% di tutte le CP_1 Parte_1 spese che dovranno essere sostenute per le seguenti feste e ricorrenze per le figlie e : (comunione, cresima, festa di compleanno delle bambine etc.), _3 Per_2 spese che andranno previamente concordate e documentate. Le spese che invece non saranno documentate, andranno comunicate ed eventualmente affrontate in accordo tra i genitori;
g. In caso di significativo peggioramento delle condizioni economiche del sig.
(riduzione stipendio, perdita lavoro, problemi di salute, ecc.), l'assegno di CP_1 mantenimento dovrà essere immediatamente rideterminato. Nel contempo, nel caso di peggioramento delle condizioni economiche della sig.ra titolare di Parte_1 partita Iva, con un debito a proprio carico per il quale è obbligata a versare mensilmente l'importo di € 1.000,00 presso la Banca Magna Grecia, l'importo dell'assegno di mantenimento a favore delle bambine andrà immediatamente rideterminato.
h. il sig. , si impegna a lasciare la casa familiare entro il 31 gennaio 2025, CP_1 provvedendo a trasferirsi nella mansarda, posta nel sottotetto dell'abitazione entro e non oltre tale data. Qualora la mansarda non dovesse essere pronta per l'uso abitativo, il sig. provvederà a trasferirsi altrove, lasciando l'abitazione CP_1 assegnata alla sig.ra e alle figlie entro e non oltre il 31 gennaio 2025, Parte_1 senza ulteriori proroghe.
i. Le spese ordinarie, relative all'abitazione sita in Omignano (SA), alla Via Filette n.
58, comprendenti le utenze (energia elettrica, gas, acqua e la TARI - attualmente intestate al Cavaliero saranno a carico della sig.ra nella misura del Parte_1
70%, mentre il restante 30% resteranno a carico del sig. . CP_1
Per le modalità di pagamento si stabilisce chea) il sig. , in quanto CP_1 intestatario delle utenze e della TARI, provvederà al pagamento integrale delle bollette alle rispettive scadenze;
b) La sig.ra si impegna a corrispondere al sig. la propria quota Parte_3 CP_1 del 70% delle spese mediante bonifico bancario o in contanti con rilascio di ricevuta di quietanza, da effettuarsi entro il giorno 5 del mese successivo alla ricezione della documentazione;
c) il sig. si impegna a trasmettere alla sig.ra copia delle bollette CP_1 Parte_3
e degli avvisi di pagamento relativi alle spese ordinarie entro 5 giorni dal loro ricevimento, mediante:- invio all'indirizzo email della sig.ra - oppure Parte_3 mediante consegna di copia cartacea oppure mediante invio tramite applicazione di messaggistica concordata tra le parti;
d) La sig.ra effettuerà il bonifico bancario sul conto corrente del sig. Parte_3
avente IBAN [...], indicando nella causale: CP_1
"Rimborso 70% spese ordinarie abitazione Via Filette mese di [indicare mese di riferimento]". Le parti si impegnano a conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati.
j. le spese straordinarie, invece, che riguardano, tra l'altro, lavori come riparazioni, sostituzione di impianti e ristrutturazione, resteranno a carico del proprietario dell'appartamento sig. , come previsto per legge, previo congruo avviso dei CP_1 relativi guasti.
k. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico ai figli minori. Per il rilascio e rinnovo dei documenti di espatrio delle figlie minori (passaporto, carta d'identità valida per l'espatrio) sarà necessario il consenso scritto di entrambi i genitori.
I viaggi all'estero con le minori dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori con almeno 15 giorni di preavviso, specificando:
- Destinazione;
- Date di partenza e rientro;
- Recapiti di reperibilità;
- Modalità per mantenere i contatti con l'altro genitore.
Per i viaggi all'estero di durata superiore a 15 giorni è necessario il consenso verbale o scritto di entrambi i genitori. La sig.ra non potrà trasferire la residenza Parte_1 delle minori all'estero senza il preventivo consenso scritto del sig. o, in CP_1 mancanza, senza l'autorizzazione del giudice tutelare"
l. Le parti si impegnano nel reciproco rispetto a:- mantenere rapporti cordiali tra di loro nell'interesse delle figlie anche in ipotesi di relazioni con altri partner si impegnano a tenere comportamenti che non ledano l'integrità psichica e morale delle figlie;
- comunicare tempestivamente ogni circostanza rilevante per la loro crescita;
- favorire il mantenimento di significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- ad apportare e concordate per iscritto eventuali modifiche al presente accordo.Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
Le spese legali saranno compensate tra le parti sicché la presente viene sottoscritta dai difensori gli avv.ti Laura Inverso e Avv. Vincenza Romaniello, anche per rinuncia al vincolo della solidarietà ex art.68 L.p.”
Ebbene, ritiene il Collegio che le condizioni pattuite dalle parti non sono contrarie ad alcuna norma imperativa e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori per cui le stesse possono essere recepite in questa sede. Quanto alle spese del presente giudizio, l'intervenuto accordo fra le parti, unitamente alla richiesta avanzata dalle stesse in tal senso, si compensano integralmente.
p.q.m.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, conformemente agli accordi intervenuti fra le parti:
a. regolamenta ogni aspetto circa l'affido, collocamento, calendario di visita del genitore non collocatario e statuizioni di carattere economico delle minori
(n. in Vallo della Lucania il 10.2.2015) e Persona_1 Persona_2
(n. 21.5.2018) conformemente all'accordo sottoscritto dai signori e in data 6.12.2024 come Parte_1 Controparte_1 richiamato in parte motiva.
b. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Vallo della Lucania all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni