TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 13956 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 13956 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 2 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 12 settembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
deceduta il 28 aprile 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Banti n. 34
[...]
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Bruni che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositata telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._2
Raffaele Caverni n. 16 presso lo studio dell'avv. TO Giansante che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
E
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Zandonai n. 75, presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Filippo Magrì giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da procuratore speciale della società per Parte_2
atto di , notaio in Bracciano in data 20 maggio 2020 rep. 83120 Persona_2
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
E. (cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53 preso lo studio dell'avv. Luca Palmerini che la rappresenta e difende giustia procura alle liti conferita sul foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec aveva convenuto innanzi al Persona_1
Giudice di pace di Roma la società la società e Controparte_2 Controparte_3
la società, , rispettivamente che assicurava il suo Controparte_5 CP_6
motoveicolo E. Yamaha T Max targato EA96555, che assicurava il veicolo CP_6
operatore targato FRAA393 e società proprietaria del veicolo operatore stesso, per sentir accertare la responsabilità esclusiva del conducente di detto veicolo e della società
proprietaria dello stesso in relazione all'incidente avvenuto il 23 ottobre 2016 in via Dameta
all'altezza del civico 100 e sentire condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 2 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
A sostegno della domanda aveva indicato che mentre alla giuda del proprio motoveicolo stava percorrendo via Dameta, giunto all'altezza del civico 100 il veicolo operatore stradale era ripartito e si era immesso sulla sua corsia di marcia urtandolo e facendolo cadere a terra.
I conducenti dei due veicoli avevano sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo operatore aveva indicato di aver torto.
Nell'incidente il motoveicolo aveva riportato danni aveva richiesto il risarcimento dei danni alla propria Assicurazione che aveva eseguito la perizia sul motoveicolo.
Poiché non era stata risarcita, aveva inviato la richiesta di risarcimento del danno in data 29
gennaio 2019 alla società . Controparte_3
Allegata alla citazione era presente la raccomandata di richiesta di risarcimento inviata dalla attrice alla ricevuta in data 29 marzo 2019 ed una nota inviata Controparte_2
dalla società alla società cessionaria del credito Controparte_7 Controparte_8
nella quale veniva informato il cessionario della rinunzia all'incarico ricevuto di gestione del sinistro in data 28 febbraio 2019,
Non avendo ottenuto il risarcimento aveva inviato la proposta di negoziazione assistita alle due Assicurazioni in data 29 aprile 2020 senza esito e, di conseguenza aveva notificato l'atto di citazione a mezzo pec in data 26 dicembre 2021 chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti e la in proprio per le spese Controparte_2
stragiudiziali sostenute.
Si era costituita la società eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2
attiva della attrice in quanto per lo stesso sinistro aveva ceduto il credito alla società
[...]
atto di cessione che era stato trasmesso alla Assicurazione in data 1 febbraio CP_8
2019, la comunicazione alla attrice per il tramite della società che la Controparte_9
rappresentava della impossibilità della liquidazione del sinistro a causa della incompatibilità
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 3 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
tra i danni presenti sul trattore stradale e i danni prsenti sul motociclo, la intervenuta CP_10
prescrizione del credito per essere decorso il termine di due anni tra la richiesta di risarcimento del danno e la notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto la incertezza della azione introdotta dalla attrice in quanto ai sensi dell'articolo
149 c.a. doveva inviare la richiesta di risarcimento del danno alla società che assicurava il proprio veicolo, richiesta da inviare per conoscenza anche alla Assicurazione che garantiva il veicolo antagonista ed in giudizio, rispettata la procedura dell'articolo 149 c.a. poteva introdurre la azione giudiziale risarcitoria sia nei confronti della assicurazione del proprio veicolo ed alla società responsabile per la circolazione del veicolo antagonista, sia nei confronti della società che assicurava il veicolo antagonista e il responsabile per la circolazione di detto veicolo ai sensi dell'articolo 148 del c.a..
Ha dedotto che non era possibile introdurre la domanda risarcitoria nei confronti di entrambe le assicurazioni e del responsabile per la circolazione del veicolo chiedendone,
per di più la condanna in solido benché ra le Assicurazioni non fosse presente alcun rapporto giuridico che ne implichi la contemporanea responsabilità nei confronti dell'attrice.
Dette azioni sono infatti alternative tra loro.
Nel merito ha dedotto la mancata prova della responsabilità del veicolo operatore nella causazione dell'incidente, non costituendo il modello CAI prova nel giudizio risarcitorio nei confronti della Assicurazione ma solo un mero indizio, che il proprio perito aveva ritenuto che non vi fosse compatibilità tra i danni riportati dai due veicoli e che era risultato che il veicolo era stato coinvolto in altro sinistro che aveva interessato le spesse parti e non era stata fornita prova della avvenuta riparazione del motoveicolo prima dell'incidente in questione e che il preventivo di per se' non era in grado di dimostrare che il danno da riparare erano stati prodotti nell'incidente ed il costo della riparazione stessa.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 4 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita la società non contestando la responsabilità Controparte_11
nel sinistro ma la sola misura dei danni che ne sarebbero seguiti deducendo che i danni descritti nel modello CAI erano del tutto marginali state anche il live contatto verificatosi con il proprio Trattore stradale. Aveva dedotto che il preventivo non poteva essere fonte di prova dei danni dimostrando solo quelli presenti al momento della riparazione ma non quelli riconducibili al sinistro in assenza di altri elementi di prova. Aveva ribadito l'obbligo della di manlevarlo per gli eventuali danni provati. CP_3
La attrice contestata la autenticità della firma presente sull'atto di cessione del credito,
Ordinata la esibizione del contratto di cessione di credito sottoscritto tra la attrice e la società il 31 gennaio 2019. Controparte_8
Veniva depositata anche la richiesta di risarcimento del, danno inviata il 1 febbraio 2019
dalla per conto della ad entrambe le asicurazioni- Controparte_7 CP_8
Alla successiva udienza la società ha rinunziato alla eccezione di Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della attrice.
Dichiarata la contumace della società vendendo dichiarata Controparte_3
contumace, il difensore di parte attrice alla udienza del 27 settembre 2022 a seguito della
CP_ rinunzia della società alla eccezione di carenza di legittimazione ed alla verificazione della forma contestata dalla attrice sulla cessione di credito ma ha ribadito la intervenuta prescrizione, che /intendeva procedere nei conforti di . CP_3
Espletata una consulenza tecnica il giudice di pace di Roma con sentenza n. 16923/23 ha dichiarato la improcedibilità della domanda non avendo la attrice rinunziato alla azione o agli atti del giudizio nei confronti della società ed aveva ribadito le Controparte_2
proprie conclusioni nei confronti genericamente dei convenuti mentre nessuna accettazione era intervenuta dal parte della Controparte_2
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 5 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello nella qualità di erede Parte_1
deceduta il 28 aprile 2023 senza depositare documentazione relativa alla Parte_3
qualità dichiarata.
Ha dedotto che il giudice di pace aveva erroneamente dichiarato il procedimento improcedibile in quanto non aveva tenuto conto che il legale di parte attrice, alla udienza del 27 settembre 2022 aveva dichiarato di rinunziare alla domanda proposta nei confronti della società ed il giudice aveva errato nel non estromettere la società Controparte_2
CP_
dal giudizio.
Ha dedotto l'erroneo mancato esame della domanda risarcitoria proposta nei confronti della società e della società una volta rinunziato alla domanda nei CP_3 CP_11
confronti della società Inoltre la responsabilità era stata dimostrata Controparte_2
anche da quanto dedotto dalla società che aveva riconosciuto la proprioa CP_11
responsabilità e dei preventivi depositati e da quanto indicato del CTU che aveva riconosciuto parte dei danni sul presupposto della preesistenza di altri danni anche se il motoveicolo risultava integralmente riparato al momento della CTU, avendo il giudice non considerato le ulteriori contestazioni prospettate dal CTU nella relazione definitiva resa tenuto conto delle osservazione dei consulenti di parte. Ha contestato la regolazione delle spese di CTU tenuto conto della mancata estromissione della società Controparte_2
ed ha richiesta il rinvio della decisione in primo grado per motivi non esplicitati.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quno la Controparte_2
azione proposta da parte attrice era stata proposta chiedendo la condanna sia della
Assicurazione del veicolo della attrice sia la Assicuratrice del veicolo della società
convenuta ribadendo che le richieste ai sensi degli articoli 148 e 149 c.a. avevano presupposti e procedure diverse e oltre a non poter essere svolte cumulativamente non consentivano in alcun modo la richiesta di condanna cumulativa delle due Assicurazioni.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 6 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre come parte attrice non avesse formulato alcuna rinunzia alla domanda o agli atti del giudizio nei propri confronti essendosi limitata parte attrice ad indicare di voler proseguire il giudizio nei confronti della società richiamando tale indicazione in CP_3
sede di precisazioni delle conclusioni nelle quali, peraltro aveva riportato le conclusioni iniziali nel quale chiedeva la condanna in solido dei convenuti, malgrado il giudice avesse rinviato la decisione della questione al momento della decisione-.
Ha dedotto la mancata prova della responsabilità esclusiva della società assicurata nella causazione del sinistro tenuto conto del fatto che il modello CAI non costituiva prova del fatto ma solo un indizio.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata tenuto conto del mancato esame del veicolo della società convenuta e della avvenuta riparazione del motoveicolo non si era espresso sulla riconducibilità dei danni al sinistro, limitandosi ad una valutazione del danno anche considerando la presenza di danni preesistenti di cui non era stata dimostrata la avvenuta riparazione. Ha ribadito la intervenuta prescrizione del danno in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita la società evidenziando la intervenuta Controparte_11
prescrizione, la correttezza della decisione del giudice di primo grado in relazione alla improcedibilità della domanda proposta sulla base di un sostanziale cumulo delle azioni di cui agli artt. 148 e 149 c.a. malgrado le azioni fossero concepite quali alternative in caso di sussistenza dei requisiti richiesti per l'esperimento-
Ha dedotto che nel giudizio non erano state introdotte prova del fatto idonee a superare la presunzione di cui all'articolo 2054 secondo comma cc e che non risultavano provati i danni eventualmente ricollegabili con il sinistro ribadendo la richiesta, in caso di accoglimento dell'appello di essere tenuta indenne dalla società Controparte_3
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 7 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del
2 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 12
settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che parte attrice si è qualificata erede della originaria attrice ma non ha provato il titolo che legittima la qualità di erede necessario o testamentario.
Di conseguenza non risulta aver provato la propria legittimazione attiva alla proposizione dell'appello,
Per quanto riguarda le censure relative alla dichiarata improcedibilità della domanda risarcitoria osserva il giudicante quanto segue
Parte attrice nel giudizio di primo grado ha depositato una richiesta di risarcimento del danno in relazione all'incidente inviata alla assicurazione del proprio motoveicolo, e quindi,
in base all'articolo 149 del codice delle assicurazioni ricevuta dalla Assicurazione in data
29 marzo 2019,
Detta richiesta, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 149 non era stata mandata per conoscenza alla società società assicuratrice del veicolo antagonista. CP_3
Ha, poi prodotto una richiesta di stipulazione di convenzione per negoziazione assistita inviata alla e ma non alla società proprietaria del veicolo, Controparte_2 CP_3
recante la indicazione delle some indicate in diversi preventivi relativi a diversi importi necessari per la riparazione del motoveicolo senza una speicifica intimazione di pagamento di una somma determinata al fine della interruzione della prescrizione.
Sempre parte attrice aveva depositato una lettera inviata dalla alla Controparte_7
società indicata quale cessionaria del credito relativa al sinistro in Controparte_8
questione, nella quale aveva comunicato la rinunzia all'incarico conferito a seguito della
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 8 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
avvenuta cessione di credito da parte della attrice che poi all'atto del deposito dell'atto di cessione, aveva disconosciuto la propria sottoscrizione, non spiegando la ragione per la quale fosse in possesso della lettera di rinunzia dell'incarico conferito dalla società
[...]
alla , società che in data 1 febbraio 2019 aveva richiesto il CP_8 CP_7
CP_ risarcimento del danno a nome della alla società e alla società CP_8
CP_3
In atti non risulta depositato alcun documento relativo alla revoca della cessione dal momento che nel giudizio la attrice aveva disconosciuto la propria firma sulla cessione e la società aveva rinunziato alla richiesta di verifica della sottoscrizione. Controparte_2
quali danni riportati.
CP_ Di conseguenza in atti e presente la richiesta inviata alla sola Assicurazione il 29
marzo 2019 e poi la richiesta di negoziazione assistita inviata alla società
[...]
ed alla società alla quale non risulta essere mai stata inviata una CP_2 CP_3
richiesta di risarcimento del danno, non potendosi attribuire valenza alla richiesta inviata dalla per conto della società priva di legittimazione dal CP_7 CP_8
momento che la attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di cessione di credito.
Il fatto che nessun riscontro fosse stato dato alla richiesta risarcitoria inviata dalla attrice è
giustificato dal fatto che il risarcimento richiesto dalla qualificatasi come CP_8
cessionaria del credito, era già stato respinto essendo stati ritenuti incompatibili le tracce del sinistro con la verifica eseguita sul mezzo della società convenuta.
In tale situazione occorre, inoltre, evidenziare che parte attrice non ha operato una reale
CP_ rinunzia alla domanda proposta nei confronti della società in quanto ha formulato la indicazione di voler proseguire il giudizio nei confronti della società senza CP_3
indicare se avesse inteso proporre una rinunzia alla azione o agli atti giudiziari, né
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 9 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
evidenziato se ne avesse i relativi poteri, ma cosa fondamentale non risulta che la società
abbia mai accettato la rinunzia, mentre l'attrice nel riportarsi alla proprie Controparte_2
conclusioni ha ripetuto quelle dell'atto di citazione nelle quali aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti, tra i quali rientrava la società non essendo stata Controparte_2
introdotta una esplicita rinunzia nei suoi confronti e cosa pià importante non essendo stata accettata la eventuale rinunzia.
Per quanto riguarda la procedibilità del giudizio osserva il giudicante che la domanda proposta ai sensi dell'articolo 149 del c.a. dal danneggiato che abbia subito solo danni materiali al veicolo che pur avendo richiesto il risarcimento con la procedura della azione diretta alla propria assicurazione non abbia ricevuto il risarcimento non è tenuto ad azionare l'articolo 149 anche in giudizio essendo obbligatoria la richiesta nella fase stragiudiziale ma non obbligatoria nella fase giudiziale divendo una mera facoltà nel caso di azione giurisdizionale ove il danneggiato ha la possibilità di agire sia con la azione diretta ex articolo 149 c.a. si con la azione di cui all'articolo 148 rivolta nei confronti del vicolo ritenuto responsabile del sinistro.
In questa situazione anche l'eventuale rigetto del risarcimento nella fase stragiudiziale non può costituite una preclusione ad esercitare la azione ex articolo 149 c.a. in sede giudiziale non potendosi ritenere che il diniego opposto dalla società al risarcimento del danno possa escludere, in assenza di una espressa indicazione legislativa una delle azioni giurisdizionali assicurate al danneggiato dal codice delle Assicurazione non consentendo la verifica in sede giurisdizionale della correttezza del diniego opposto dalla Assicurazione
in sede stragiudiziale, tenuto conto che la fase stragiudiziale come quella della negoziazione assistita sono preordinate a consentire una definizione delle controversie e quindi il comportamento tenuto in tale sede è suscettibile di valutazione in sede di regolazione delle spese di giudizio e valutabile ai fini dell'articolo 96 ultimo comma cpc.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 10 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tuttavia nel caso la possibilità di introdurre la domanda giudiziale ex articolo 149 del codice assicurazioni sulla base del combinato disposto con l'articolo 145, comma 2, del medesimo codice.
E' previsto dall'articolo 145, comma 2, che nel caso di azione ex articolo 149 c.a. la azione risarcitoria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Dalla documentazione prodotta in atti non risulta che sia stata inviata la richiesta di risarcimento del danno di cui agli artt. 145 e 149 per conoscenza alla società CP_3
dalla attrice, società che assicurava il veicolo antagonista, risultando presente solo la richiesta inviata alla mentre nessun rilievo assumeva al CP_2 Controparte_2
fine del rispetto dell'obbligo dell'invio della richiesta anche alla CP_2 CP_3
dal momento che la richiesta inviata per conto della società cessionaria non aveva rilievc essendo stata contestata dalla attrice la sottoscrizione nella cessione di credito ed essendo stata inviata alla solo l'invito alla stipula di negoziazione assistita che CP_3
non costituiva idonea richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 145 e 149 del c.a..
In realtà i due istituti hanno finalità ed effetti diversi che non consentono di ritenerli alternativi.
La richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 145 del codice delle assicurazioni è finalizzata ad assicurare al danneggiato che il procedimento, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno deve concludersi in un tempo determimato,
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 11 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sessanta giorni nel caso di danni unicamente a cose e novanta giorni nel caso di lesion i fisiche, termine subordinato alla trasmissione della documentazione prescritta anche se la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato come sussista un obbligo per l'Assicurazione di richiedere la documentazione non trasmessa con richiesta che produce l'effetto di sospendere il termine stesso.
Tale procedura è finalizzata a consentire alla Assicurazione di svolgere i controlli ritenuti opportuni sui veicoli o sulla persona tenuta a consentire l'accertamento delle lesioni sulla persona, e di ottemperare all'obbligo per l'Assicurazione di formulare la propria valutazione risarcitoria inviandola al danneggiato senza necessità di un accorso da parte dello stesso.
Il mancato rispetto di tale disposizione è sottoposto al controllo dell'IVASS che può
adottare sanzioni per l'inadempimento degli obblighi da parte delle Assicurazioni, sanzioni che possono giungere fino alla sospensione dall'esercizio della attività assicurativa.
Proprio al fine di consentire la definizione dei giudizi senza il ricorso ad attività contenziosa la legge ha previsto che entro il termine previsto dalla presentazione della richiesta di risarcimento non possa essere introdotta domanda giudiziale risarcitoria e se la stessa sia stata presentata prima del decorso del termine la domanda sia improcedibile.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita l'articolo 3 del d.l 132/2014 convertito con la legge 162/2014 ha introdotto un procedimento diretto a perseguire la risoluzione delle controversie prima della introduzione del giudizio.
E' stato previsto che in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale sia obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita al fine della procedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia, a differenza della dell'articolo 145 c.a. la improcedibilità è temporanea nel senso che. se la domanda giudiziale sia stata introdotta prima della fine della negoziazione, il giudice fissa udienza di comparizione dopo la scadenza del termine o, nel caso che la
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 12 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
stessa non sia stata effettuata, il giudice assegna un termine per lo svolgimento della negoziazione assistita fissando udienza alla scadenza del termine assegnato.
Di conseguenza la negoziazione assistita si risolvere in un differimento del giudizio in attesa che la stessa si concluda o svolga, a differenza con la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell0articol 145 c.a. che se non proposta prima della introduzione del giudizio, non può essere introdotta successivamente con effetti sananti, ma comporta la improcedibilità del giudizio dovendo essere introdotto lo stesso solo a seguito della presentazione della domanda risarcitoria prima del giudizio e solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento risarcitorio.
D'altra parte, la negoziazione assistita prevede la assegnazione di un termine di trenta giorni per la accettazione della negoziazione decorso il quale la domanda diviene procedibile.
Di conseguenza se si ritenessero equivalenti le due procedure si determinerebbe un effetto abrogans dell'articolo 145 c.a. venendo, di conseguenza, meno lo spazio temporale messo a disposizione della Assicurazione per valutare il sinistro ed inviare la somma ritenuta dovuta e la eliminazione del diritto del danneggiato di vedersi corrispondere la somma ritenuta giusta dalla assicurazione senza alcun pregiudizio per il proprio diritto di agire in giudizio per ottenere la maggior somma ritenuta dovuta.
Di conseguenza sono due procedimenti introdotti dal legislatore al fine di favorire la definizione di una controversia senza giungere in giudizio, procedimento introdotto nel procedimento per il risarcimento del danno da circolazione stradale proprio al fine di incrementare la possibilità di una definizione stragiudiziale di tali controversie.
Di conseguenza occorre escludere che i due procedimento possano essere utilizzati in modo alternativo a discrezione del danneggiato.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 13 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso di specie poiché è stata presentata la richiesta di risarcimento del danno di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni alla sola società e non è Controparte_2
stata inviata la richiesta per conoscenza alla società il presente Controparte_3
giudizio deve essere dichiarato improponibile.
D'altra parte, improcedibile sarebbe anche la domanda ai sensi dell'articolo 148 c.a. mei confronti della società nei confronti della quale non risulta essere stata CP_3
depositata alcuna richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 145 del c.a.
Infatti, il mancato invio per conoscenza della raccomandata di cui agli articoli 145 e 149
alla determina il fatto che non può essere introdotta nei confronti della società CP_3
la domanda ex articolo 148 c.a. non essendo mai stata integrata la condizione CP_3
di procedibilità atta a consentire la valutazione del sinistro ai fini del risarcimento dello stesso, come precisato dalla corte di cassazione.
Di conseguenza, anche se fosse stato possibile ritenere che fosse stata introdotta una domanda di risarcimento del danno qualificabile come domanda ai sensi dell'articolo 148
c.a. nei confronti della società proprietaria del veicolo e della società CP_3
comunque la domanda era improcedibile ai sensi degli artt. 145 e 148 del c.a.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1592372023 previa integrazione della motivazione.
* condanna a rimborsare alla società e Parte_1 Controparte_2
alla società le spese del presente grado di giudizio, spese CP_11 Controparte_11
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 14 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che liquida, in favore di ciascuna società, in euro 2.550, di cui euro 2.550 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(TO RZ)
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 15 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 13956 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione alla udienza del 2 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 12 settembre 2024, e vertente
TRA
(cf ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1 Per_1
deceduta il 28 aprile 2023, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Banti n. 34
[...]
presso lo studio dell'avv. Anna Maria Bruni che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti conferita su foglio allegato all'atto di citazione in appello depositata telematicamente
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_1 C.F._2
Raffaele Caverni n. 16 presso lo studio dell'avv. TO Giansante che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
E
(p. IVA ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Riccardo Zandonai n. 75, presso lo studio TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
dell'avv. Filippo Magrì giusta procura alle liti conferita, su foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello, da procuratore speciale della società per Parte_2
atto di , notaio in Bracciano in data 20 maggio 2020 rep. 83120 Persona_2
APPELLATA
E
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
E
E. (cf ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi n. 53 preso lo studio dell'avv. Luca Palmerini che la rappresenta e difende giustia procura alle liti conferita sul foglio allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente
APPELLATA
Oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec aveva convenuto innanzi al Persona_1
Giudice di pace di Roma la società la società e Controparte_2 Controparte_3
la società, , rispettivamente che assicurava il suo Controparte_5 CP_6
motoveicolo E. Yamaha T Max targato EA96555, che assicurava il veicolo CP_6
operatore targato FRAA393 e società proprietaria del veicolo operatore stesso, per sentir accertare la responsabilità esclusiva del conducente di detto veicolo e della società
proprietaria dello stesso in relazione all'incidente avvenuto il 23 ottobre 2016 in via Dameta
all'altezza del civico 100 e sentire condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 2 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
A sostegno della domanda aveva indicato che mentre alla giuda del proprio motoveicolo stava percorrendo via Dameta, giunto all'altezza del civico 100 il veicolo operatore stradale era ripartito e si era immesso sulla sua corsia di marcia urtandolo e facendolo cadere a terra.
I conducenti dei due veicoli avevano sottoscritto il modello CAI nel quale il conducente del veicolo operatore aveva indicato di aver torto.
Nell'incidente il motoveicolo aveva riportato danni aveva richiesto il risarcimento dei danni alla propria Assicurazione che aveva eseguito la perizia sul motoveicolo.
Poiché non era stata risarcita, aveva inviato la richiesta di risarcimento del danno in data 29
gennaio 2019 alla società . Controparte_3
Allegata alla citazione era presente la raccomandata di richiesta di risarcimento inviata dalla attrice alla ricevuta in data 29 marzo 2019 ed una nota inviata Controparte_2
dalla società alla società cessionaria del credito Controparte_7 Controparte_8
nella quale veniva informato il cessionario della rinunzia all'incarico ricevuto di gestione del sinistro in data 28 febbraio 2019,
Non avendo ottenuto il risarcimento aveva inviato la proposta di negoziazione assistita alle due Assicurazioni in data 29 aprile 2020 senza esito e, di conseguenza aveva notificato l'atto di citazione a mezzo pec in data 26 dicembre 2021 chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti e la in proprio per le spese Controparte_2
stragiudiziali sostenute.
Si era costituita la società eccependo la carenza di legittimazione Controparte_2
attiva della attrice in quanto per lo stesso sinistro aveva ceduto il credito alla società
[...]
atto di cessione che era stato trasmesso alla Assicurazione in data 1 febbraio CP_8
2019, la comunicazione alla attrice per il tramite della società che la Controparte_9
rappresentava della impossibilità della liquidazione del sinistro a causa della incompatibilità
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 3 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
tra i danni presenti sul trattore stradale e i danni prsenti sul motociclo, la intervenuta CP_10
prescrizione del credito per essere decorso il termine di due anni tra la richiesta di risarcimento del danno e la notifica dell'atto di citazione.
Ha dedotto la incertezza della azione introdotta dalla attrice in quanto ai sensi dell'articolo
149 c.a. doveva inviare la richiesta di risarcimento del danno alla società che assicurava il proprio veicolo, richiesta da inviare per conoscenza anche alla Assicurazione che garantiva il veicolo antagonista ed in giudizio, rispettata la procedura dell'articolo 149 c.a. poteva introdurre la azione giudiziale risarcitoria sia nei confronti della assicurazione del proprio veicolo ed alla società responsabile per la circolazione del veicolo antagonista, sia nei confronti della società che assicurava il veicolo antagonista e il responsabile per la circolazione di detto veicolo ai sensi dell'articolo 148 del c.a..
Ha dedotto che non era possibile introdurre la domanda risarcitoria nei confronti di entrambe le assicurazioni e del responsabile per la circolazione del veicolo chiedendone,
per di più la condanna in solido benché ra le Assicurazioni non fosse presente alcun rapporto giuridico che ne implichi la contemporanea responsabilità nei confronti dell'attrice.
Dette azioni sono infatti alternative tra loro.
Nel merito ha dedotto la mancata prova della responsabilità del veicolo operatore nella causazione dell'incidente, non costituendo il modello CAI prova nel giudizio risarcitorio nei confronti della Assicurazione ma solo un mero indizio, che il proprio perito aveva ritenuto che non vi fosse compatibilità tra i danni riportati dai due veicoli e che era risultato che il veicolo era stato coinvolto in altro sinistro che aveva interessato le spesse parti e non era stata fornita prova della avvenuta riparazione del motoveicolo prima dell'incidente in questione e che il preventivo di per se' non era in grado di dimostrare che il danno da riparare erano stati prodotti nell'incidente ed il costo della riparazione stessa.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 4 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Si era costituita la società non contestando la responsabilità Controparte_11
nel sinistro ma la sola misura dei danni che ne sarebbero seguiti deducendo che i danni descritti nel modello CAI erano del tutto marginali state anche il live contatto verificatosi con il proprio Trattore stradale. Aveva dedotto che il preventivo non poteva essere fonte di prova dei danni dimostrando solo quelli presenti al momento della riparazione ma non quelli riconducibili al sinistro in assenza di altri elementi di prova. Aveva ribadito l'obbligo della di manlevarlo per gli eventuali danni provati. CP_3
La attrice contestata la autenticità della firma presente sull'atto di cessione del credito,
Ordinata la esibizione del contratto di cessione di credito sottoscritto tra la attrice e la società il 31 gennaio 2019. Controparte_8
Veniva depositata anche la richiesta di risarcimento del, danno inviata il 1 febbraio 2019
dalla per conto della ad entrambe le asicurazioni- Controparte_7 CP_8
Alla successiva udienza la società ha rinunziato alla eccezione di Controparte_2
carenza di legittimazione passiva della attrice.
Dichiarata la contumace della società vendendo dichiarata Controparte_3
contumace, il difensore di parte attrice alla udienza del 27 settembre 2022 a seguito della
CP_ rinunzia della società alla eccezione di carenza di legittimazione ed alla verificazione della forma contestata dalla attrice sulla cessione di credito ma ha ribadito la intervenuta prescrizione, che /intendeva procedere nei conforti di . CP_3
Espletata una consulenza tecnica il giudice di pace di Roma con sentenza n. 16923/23 ha dichiarato la improcedibilità della domanda non avendo la attrice rinunziato alla azione o agli atti del giudizio nei confronti della società ed aveva ribadito le Controparte_2
proprie conclusioni nei confronti genericamente dei convenuti mentre nessuna accettazione era intervenuta dal parte della Controparte_2
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 5 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Avverso detta sentenza ha proposto appello nella qualità di erede Parte_1
deceduta il 28 aprile 2023 senza depositare documentazione relativa alla Parte_3
qualità dichiarata.
Ha dedotto che il giudice di pace aveva erroneamente dichiarato il procedimento improcedibile in quanto non aveva tenuto conto che il legale di parte attrice, alla udienza del 27 settembre 2022 aveva dichiarato di rinunziare alla domanda proposta nei confronti della società ed il giudice aveva errato nel non estromettere la società Controparte_2
CP_
dal giudizio.
Ha dedotto l'erroneo mancato esame della domanda risarcitoria proposta nei confronti della società e della società una volta rinunziato alla domanda nei CP_3 CP_11
confronti della società Inoltre la responsabilità era stata dimostrata Controparte_2
anche da quanto dedotto dalla società che aveva riconosciuto la proprioa CP_11
responsabilità e dei preventivi depositati e da quanto indicato del CTU che aveva riconosciuto parte dei danni sul presupposto della preesistenza di altri danni anche se il motoveicolo risultava integralmente riparato al momento della CTU, avendo il giudice non considerato le ulteriori contestazioni prospettate dal CTU nella relazione definitiva resa tenuto conto delle osservazione dei consulenti di parte. Ha contestato la regolazione delle spese di CTU tenuto conto della mancata estromissione della società Controparte_2
ed ha richiesta il rinvio della decisione in primo grado per motivi non esplicitati.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello in quno la Controparte_2
azione proposta da parte attrice era stata proposta chiedendo la condanna sia della
Assicurazione del veicolo della attrice sia la Assicuratrice del veicolo della società
convenuta ribadendo che le richieste ai sensi degli articoli 148 e 149 c.a. avevano presupposti e procedure diverse e oltre a non poter essere svolte cumulativamente non consentivano in alcun modo la richiesta di condanna cumulativa delle due Assicurazioni.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 6 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Ha dedotto, inoltre come parte attrice non avesse formulato alcuna rinunzia alla domanda o agli atti del giudizio nei propri confronti essendosi limitata parte attrice ad indicare di voler proseguire il giudizio nei confronti della società richiamando tale indicazione in CP_3
sede di precisazioni delle conclusioni nelle quali, peraltro aveva riportato le conclusioni iniziali nel quale chiedeva la condanna in solido dei convenuti, malgrado il giudice avesse rinviato la decisione della questione al momento della decisione-.
Ha dedotto la mancata prova della responsabilità esclusiva della società assicurata nella causazione del sinistro tenuto conto del fatto che il modello CAI non costituiva prova del fatto ma solo un indizio.
Inoltre, la consulenza tecnica espletata tenuto conto del mancato esame del veicolo della società convenuta e della avvenuta riparazione del motoveicolo non si era espresso sulla riconducibilità dei danni al sinistro, limitandosi ad una valutazione del danno anche considerando la presenza di danni preesistenti di cui non era stata dimostrata la avvenuta riparazione. Ha ribadito la intervenuta prescrizione del danno in assenza di atti interruttivi.
Si è costituita la società evidenziando la intervenuta Controparte_11
prescrizione, la correttezza della decisione del giudice di primo grado in relazione alla improcedibilità della domanda proposta sulla base di un sostanziale cumulo delle azioni di cui agli artt. 148 e 149 c.a. malgrado le azioni fossero concepite quali alternative in caso di sussistenza dei requisiti richiesti per l'esperimento-
Ha dedotto che nel giudizio non erano state introdotte prova del fatto idonee a superare la presunzione di cui all'articolo 2054 secondo comma cc e che non risultavano provati i danni eventualmente ricollegabili con il sinistro ribadendo la richiesta, in caso di accoglimento dell'appello di essere tenuta indenne dalla società Controparte_3
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 7 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione alla udienza del
2 gennaio 2025 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti alla udienza del 12
settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che parte attrice si è qualificata erede della originaria attrice ma non ha provato il titolo che legittima la qualità di erede necessario o testamentario.
Di conseguenza non risulta aver provato la propria legittimazione attiva alla proposizione dell'appello,
Per quanto riguarda le censure relative alla dichiarata improcedibilità della domanda risarcitoria osserva il giudicante quanto segue
Parte attrice nel giudizio di primo grado ha depositato una richiesta di risarcimento del danno in relazione all'incidente inviata alla assicurazione del proprio motoveicolo, e quindi,
in base all'articolo 149 del codice delle assicurazioni ricevuta dalla Assicurazione in data
29 marzo 2019,
Detta richiesta, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 149 non era stata mandata per conoscenza alla società società assicuratrice del veicolo antagonista. CP_3
Ha, poi prodotto una richiesta di stipulazione di convenzione per negoziazione assistita inviata alla e ma non alla società proprietaria del veicolo, Controparte_2 CP_3
recante la indicazione delle some indicate in diversi preventivi relativi a diversi importi necessari per la riparazione del motoveicolo senza una speicifica intimazione di pagamento di una somma determinata al fine della interruzione della prescrizione.
Sempre parte attrice aveva depositato una lettera inviata dalla alla Controparte_7
società indicata quale cessionaria del credito relativa al sinistro in Controparte_8
questione, nella quale aveva comunicato la rinunzia all'incarico conferito a seguito della
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 8 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
avvenuta cessione di credito da parte della attrice che poi all'atto del deposito dell'atto di cessione, aveva disconosciuto la propria sottoscrizione, non spiegando la ragione per la quale fosse in possesso della lettera di rinunzia dell'incarico conferito dalla società
[...]
alla , società che in data 1 febbraio 2019 aveva richiesto il CP_8 CP_7
CP_ risarcimento del danno a nome della alla società e alla società CP_8
CP_3
In atti non risulta depositato alcun documento relativo alla revoca della cessione dal momento che nel giudizio la attrice aveva disconosciuto la propria firma sulla cessione e la società aveva rinunziato alla richiesta di verifica della sottoscrizione. Controparte_2
quali danni riportati.
CP_ Di conseguenza in atti e presente la richiesta inviata alla sola Assicurazione il 29
marzo 2019 e poi la richiesta di negoziazione assistita inviata alla società
[...]
ed alla società alla quale non risulta essere mai stata inviata una CP_2 CP_3
richiesta di risarcimento del danno, non potendosi attribuire valenza alla richiesta inviata dalla per conto della società priva di legittimazione dal CP_7 CP_8
momento che la attrice ha disconosciuto la sottoscrizione apposta sul contratto di cessione di credito.
Il fatto che nessun riscontro fosse stato dato alla richiesta risarcitoria inviata dalla attrice è
giustificato dal fatto che il risarcimento richiesto dalla qualificatasi come CP_8
cessionaria del credito, era già stato respinto essendo stati ritenuti incompatibili le tracce del sinistro con la verifica eseguita sul mezzo della società convenuta.
In tale situazione occorre, inoltre, evidenziare che parte attrice non ha operato una reale
CP_ rinunzia alla domanda proposta nei confronti della società in quanto ha formulato la indicazione di voler proseguire il giudizio nei confronti della società senza CP_3
indicare se avesse inteso proporre una rinunzia alla azione o agli atti giudiziari, né
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 9 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
evidenziato se ne avesse i relativi poteri, ma cosa fondamentale non risulta che la società
abbia mai accettato la rinunzia, mentre l'attrice nel riportarsi alla proprie Controparte_2
conclusioni ha ripetuto quelle dell'atto di citazione nelle quali aveva chiesto la condanna in solido dei convenuti, tra i quali rientrava la società non essendo stata Controparte_2
introdotta una esplicita rinunzia nei suoi confronti e cosa pià importante non essendo stata accettata la eventuale rinunzia.
Per quanto riguarda la procedibilità del giudizio osserva il giudicante che la domanda proposta ai sensi dell'articolo 149 del c.a. dal danneggiato che abbia subito solo danni materiali al veicolo che pur avendo richiesto il risarcimento con la procedura della azione diretta alla propria assicurazione non abbia ricevuto il risarcimento non è tenuto ad azionare l'articolo 149 anche in giudizio essendo obbligatoria la richiesta nella fase stragiudiziale ma non obbligatoria nella fase giudiziale divendo una mera facoltà nel caso di azione giurisdizionale ove il danneggiato ha la possibilità di agire sia con la azione diretta ex articolo 149 c.a. si con la azione di cui all'articolo 148 rivolta nei confronti del vicolo ritenuto responsabile del sinistro.
In questa situazione anche l'eventuale rigetto del risarcimento nella fase stragiudiziale non può costituite una preclusione ad esercitare la azione ex articolo 149 c.a. in sede giudiziale non potendosi ritenere che il diniego opposto dalla società al risarcimento del danno possa escludere, in assenza di una espressa indicazione legislativa una delle azioni giurisdizionali assicurate al danneggiato dal codice delle Assicurazione non consentendo la verifica in sede giurisdizionale della correttezza del diniego opposto dalla Assicurazione
in sede stragiudiziale, tenuto conto che la fase stragiudiziale come quella della negoziazione assistita sono preordinate a consentire una definizione delle controversie e quindi il comportamento tenuto in tale sede è suscettibile di valutazione in sede di regolazione delle spese di giudizio e valutabile ai fini dell'articolo 96 ultimo comma cpc.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 10 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Tuttavia nel caso la possibilità di introdurre la domanda giudiziale ex articolo 149 del codice assicurazioni sulla base del combinato disposto con l'articolo 145, comma 2, del medesimo codice.
E' previsto dall'articolo 145, comma 2, che nel caso di azione ex articolo 149 c.a. la azione risarcitoria può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Dalla documentazione prodotta in atti non risulta che sia stata inviata la richiesta di risarcimento del danno di cui agli artt. 145 e 149 per conoscenza alla società CP_3
dalla attrice, società che assicurava il veicolo antagonista, risultando presente solo la richiesta inviata alla mentre nessun rilievo assumeva al CP_2 Controparte_2
fine del rispetto dell'obbligo dell'invio della richiesta anche alla CP_2 CP_3
dal momento che la richiesta inviata per conto della società cessionaria non aveva rilievc essendo stata contestata dalla attrice la sottoscrizione nella cessione di credito ed essendo stata inviata alla solo l'invito alla stipula di negoziazione assistita che CP_3
non costituiva idonea richiesta di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 145 e 149 del c.a..
In realtà i due istituti hanno finalità ed effetti diversi che non consentono di ritenerli alternativi.
La richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 145 del codice delle assicurazioni è finalizzata ad assicurare al danneggiato che il procedimento, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno deve concludersi in un tempo determimato,
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 11 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
sessanta giorni nel caso di danni unicamente a cose e novanta giorni nel caso di lesion i fisiche, termine subordinato alla trasmissione della documentazione prescritta anche se la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato come sussista un obbligo per l'Assicurazione di richiedere la documentazione non trasmessa con richiesta che produce l'effetto di sospendere il termine stesso.
Tale procedura è finalizzata a consentire alla Assicurazione di svolgere i controlli ritenuti opportuni sui veicoli o sulla persona tenuta a consentire l'accertamento delle lesioni sulla persona, e di ottemperare all'obbligo per l'Assicurazione di formulare la propria valutazione risarcitoria inviandola al danneggiato senza necessità di un accorso da parte dello stesso.
Il mancato rispetto di tale disposizione è sottoposto al controllo dell'IVASS che può
adottare sanzioni per l'inadempimento degli obblighi da parte delle Assicurazioni, sanzioni che possono giungere fino alla sospensione dall'esercizio della attività assicurativa.
Proprio al fine di consentire la definizione dei giudizi senza il ricorso ad attività contenziosa la legge ha previsto che entro il termine previsto dalla presentazione della richiesta di risarcimento non possa essere introdotta domanda giudiziale risarcitoria e se la stessa sia stata presentata prima del decorso del termine la domanda sia improcedibile.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita l'articolo 3 del d.l 132/2014 convertito con la legge 162/2014 ha introdotto un procedimento diretto a perseguire la risoluzione delle controversie prima della introduzione del giudizio.
E' stato previsto che in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale sia obbligatorio il ricorso alla negoziazione assistita al fine della procedibilità della domanda giudiziale.
Tuttavia, a differenza della dell'articolo 145 c.a. la improcedibilità è temporanea nel senso che. se la domanda giudiziale sia stata introdotta prima della fine della negoziazione, il giudice fissa udienza di comparizione dopo la scadenza del termine o, nel caso che la
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 12 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
stessa non sia stata effettuata, il giudice assegna un termine per lo svolgimento della negoziazione assistita fissando udienza alla scadenza del termine assegnato.
Di conseguenza la negoziazione assistita si risolvere in un differimento del giudizio in attesa che la stessa si concluda o svolga, a differenza con la richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell0articol 145 c.a. che se non proposta prima della introduzione del giudizio, non può essere introdotta successivamente con effetti sananti, ma comporta la improcedibilità del giudizio dovendo essere introdotto lo stesso solo a seguito della presentazione della domanda risarcitoria prima del giudizio e solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge per la definizione del procedimento risarcitorio.
D'altra parte, la negoziazione assistita prevede la assegnazione di un termine di trenta giorni per la accettazione della negoziazione decorso il quale la domanda diviene procedibile.
Di conseguenza se si ritenessero equivalenti le due procedure si determinerebbe un effetto abrogans dell'articolo 145 c.a. venendo, di conseguenza, meno lo spazio temporale messo a disposizione della Assicurazione per valutare il sinistro ed inviare la somma ritenuta dovuta e la eliminazione del diritto del danneggiato di vedersi corrispondere la somma ritenuta giusta dalla assicurazione senza alcun pregiudizio per il proprio diritto di agire in giudizio per ottenere la maggior somma ritenuta dovuta.
Di conseguenza sono due procedimenti introdotti dal legislatore al fine di favorire la definizione di una controversia senza giungere in giudizio, procedimento introdotto nel procedimento per il risarcimento del danno da circolazione stradale proprio al fine di incrementare la possibilità di una definizione stragiudiziale di tali controversie.
Di conseguenza occorre escludere che i due procedimento possano essere utilizzati in modo alternativo a discrezione del danneggiato.
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 13 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Nel caso di specie poiché è stata presentata la richiesta di risarcimento del danno di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni alla sola società e non è Controparte_2
stata inviata la richiesta per conoscenza alla società il presente Controparte_3
giudizio deve essere dichiarato improponibile.
D'altra parte, improcedibile sarebbe anche la domanda ai sensi dell'articolo 148 c.a. mei confronti della società nei confronti della quale non risulta essere stata CP_3
depositata alcuna richiesta di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 145 del c.a.
Infatti, il mancato invio per conoscenza della raccomandata di cui agli articoli 145 e 149
alla determina il fatto che non può essere introdotta nei confronti della società CP_3
la domanda ex articolo 148 c.a. non essendo mai stata integrata la condizione CP_3
di procedibilità atta a consentire la valutazione del sinistro ai fini del risarcimento dello stesso, come precisato dalla corte di cassazione.
Di conseguenza, anche se fosse stato possibile ritenere che fosse stata introdotta una domanda di risarcimento del danno qualificabile come domanda ai sensi dell'articolo 148
c.a. nei confronti della società proprietaria del veicolo e della società CP_3
comunque la domanda era improcedibile ai sensi degli artt. 145 e 148 del c.a.
Deve, pertanto essere respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ritiene il giudicante che debba essere applicata la maggiorazione di cui alla legge
228/2012.
P Q M
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1592372023 previa integrazione della motivazione.
* condanna a rimborsare alla società e Parte_1 Controparte_2
alla società le spese del presente grado di giudizio, spese CP_11 Controparte_11
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 14 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
che liquida, in favore di ciascuna società, in euro 2.550, di cui euro 2.550 per onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%.
Dà atto della applicabilità al presente giudizio del disposto di cui all'articolo 13, comma 1
quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, in data 10 gennaio 2025.
Il Giudice
(TO RZ)
RGAC 13956 ANNO 2024 Pag. 15 di 15 G.U. TO RZ
TO RZ