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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 25/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n. 663/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 663/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela Email_1 CP_1 C.F._1
(CL) alla via Venezia, n 378 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Vespo (C.F.:
) del Foro di Gela, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Massimiliano La Malfa, con domicilio eletto all'indirizzo PEC giusta procura in atti. Email_2
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della quale parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
per parte opposta nessuno è comparso.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso, parte attrice ha presentato opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29220220013023631502, notificata in data 25 marzo 2024, con la quale era intimato il pagamento della somma pari ad euro 22.525,50.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il credito scaturisce da pene pecuniarie comminate al fratello deceduto
[...]
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex artt. 615 c.p.c.). Per_1
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate stante la mancanza di legittimazione passiva;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio eccependo la cessata materia del contendere per essere intervenuto lo CP_3 sgravio della cartella opposta alla luce del decesso del debitore, ribadendo tuttavia la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Celebrata la prima udienza e assegnato termine ex art. 281 duodecies co IV c.p.c. su richiesta dell'opponente, all'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte opponente.
***
Deve prendersi atto che le parti hanno chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dello sgravio della cartella n.ro 29220220013023631502, alla luce del decesso del debitore e della natura del credito, scaturente da multe ed ammende.
Ebbene, le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo.
Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie l'intervenuto sgravio della cartella.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478). Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte di CP_4
si configura ad avviso del Tribunale la soccombenza della medesima, con conseguente
[...]
pagina 2 di 3 condanna alle spese di lite che sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 in euro 1.700,00, avuto riguardo al valore della causa nonché alle attività svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro
460,00, per la fase introduttiva euro 389,00 e per la fase decisionale euro 851,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_5 favore di che si liquidano in euro 1.700,00 oltre spese processuali, Parte_1
IVA e CPA.
Gela, 24 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GELA
AFFARI CIVILI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berenato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 663/2024 R.G., assunta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025, promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Gela Email_1 CP_1 C.F._1
(CL) alla via Venezia, n 378 presso e nello studio dell'Avv. Tommaso Vespo (C.F.:
) del Foro di Gela, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
C.F._2
PARTE OPPONENTE contro
(C.F.: ), in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_1 speciale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. V. Massimiliano La Malfa, con domicilio eletto all'indirizzo PEC giusta procura in atti. Email_2
PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 26 marzo 2025, all'esito della quale parte opponente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese;
per parte opposta nessuno è comparso.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 Con ricorso, parte attrice ha presentato opposizione avverso la cartella di pagamento n.
29220220013023631502, notificata in data 25 marzo 2024, con la quale era intimato il pagamento della somma pari ad euro 22.525,50.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva, dal momento che il credito scaturisce da pene pecuniarie comminate al fratello deceduto
[...]
(motivo da qualificarsi come di opposizione ex artt. 615 c.p.c.). Per_1
Ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme intimate stante la mancanza di legittimazione passiva;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio eccependo la cessata materia del contendere per essere intervenuto lo CP_3 sgravio della cartella opposta alla luce del decesso del debitore, ribadendo tuttavia la legittimità dell'operato dell'agente della riscossione e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Celebrata la prima udienza e assegnato termine ex art. 281 duodecies co IV c.p.c. su richiesta dell'opponente, all'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte opponente.
***
Deve prendersi atto che le parti hanno chiesto volersi dichiarare cessata la materia del contendere, in ragione dello sgravio della cartella n.ro 29220220013023631502, alla luce del decesso del debitore e della natura del credito, scaturente da multe ed ammende.
Ebbene, le conclusioni rassegnate meritano accoglimento. Deve affermarsi la cessazione della materia del contendere essendo venute meno le ragioni del giudizio stesso, e, quindi, l'estinzione del processo.
Tale esito decisorio, invero, costituisce un logico corollario del fatto che l'opposizione al precetto o all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che matura in una diversa sede, del quale il Giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto, quale è nel caso di specie l'intervenuto sgravio della cartella.
Residua, quindi, da affrontare l'incidenza della sopra esposta disciplina in relazione alle spese di lite;
sul punto, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, il Giudice è chiamato ad operare di un giudizio prognostico volto a vagliare la soccombenza c.d. «virtuale», concernente l'astratta fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass. Civ., 31.08.2015, n.
17312; Cass. Civ., 11.02.2015, n. 2719; Cass. Civ., Sez. Un., 21/09/2021, n. 25478). Nel caso di specie, alla luce dell'affermata insussistenza del diritto ad agire esecutivamente da parte di CP_4
si configura ad avviso del Tribunale la soccombenza della medesima, con conseguente
[...]
pagina 2 di 3 condanna alle spese di lite che sono liquidate ex D.M. n. 55/2014 in euro 1.700,00, avuto riguardo al valore della causa nonché alle attività svolte (si ritiene congruo liquidare per la fase di studio euro
460,00, per la fase introduttiva euro 389,00 e per la fase decisionale euro 851,00, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione proposto da
; Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese processuali in Controparte_5 favore di che si liquidano in euro 1.700,00 oltre spese processuali, Parte_1
IVA e CPA.
Gela, 24 luglio 2025
Il Giudice
Serena Berenato
pagina 3 di 3