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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/11/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1090/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LE Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
aprile 1968, con il patrocinio dell'avv. MURDOLO AGNESE del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Svizzera) il 05/07/1974, con il patrocinio degli avv. Silvia Moriggi e avv. Alessandra Belotti entrambe del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in
Gavirate (VA), Via del Chiostro n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con:
Avv. curatore speciale della minore nata a Controparte_1 Persona_1
Varese il 22.10.2015, giusta nomina con ordinanza del giudice relatore del 21.10.2024;
pagina 1 di 11 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico Ministero in data 21.5.2024);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELE PARTI: Cfr. verbale dell'udienza del 21.20.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, ha chiesto, in parziale modifica Parte_1
delle precedenti statuizioni, di disporre un aumento ad euro 1.200 mensili del contributo al mantenimento a carico del padre in favore della figlia con decorrenza dalla data di Per_1
proposizione della domanda.
Ha dedotto che la figlia è nata dalla relazione con il resistente il 22.10.2015; con decreto Per_1
del Tribunale di Varese del 13.6.2018 (n. 93/2018 RG VG) era disposto l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle freqeuntazioni paterne, con contributo paterno al mantenimento della minore di euro 700,00 mensili, oltre a rivalutazione e oltre al 50% delle spese extra assegno nell'interesse della figlia;
con successivo decreto del 24.11.2022 (n. 2542/20 RG Vg) depositato in data 30.12.2022, alla luce della conflittualità dei genitori, era disposto l'affidamento ex art. 333
c.c. della figlia minore all'Ente territoriale, individuato nel Comune di Varese, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni in materia di salute, educazione ed istruzione della figlia minore, con conferma delle statuizioni economiche in punto di mantenimento della figlia minore.
A fondamento della domanda di modifica ha dedotto che la sua situazione economica era differente rispetto al 2017; in particolare, nel 2017 aveva un contratto a tempo indeterminato e svolgeva servizio di assistenza e cure domiciliari in Svizzera, con un reddito per l'anno di imposta 2017 di 26.027 Chf, mentre l'ex compagno, assicuratore impiegato in svizzera, aveva conseguito un reddito da lavoro di 90.385,20 Chf;
dal marzo 2021 essa ricorrente aveva cessato la precedente occupazione per dedicarsi maggiormente alla figlia minore, con notevoli problemi di pagina 2 di 11 salute, e svolgeva l'attività di infermiera domiciliare, con contratto a chiamata;
nell'anno di imposta 2022 aveva conseguito un reddito complessivo di 28.850 Chf lordi da cui dovevano essere detratti gli importi dovuti a titolo di tassazione e per il pagamento del mutuo (euro 600,00 mensili fino al 2031), si trovava da sola ad affrontare le cure per la conduzione della casa e della minore, che necessitava di una assidua presenza della madre, anche per le visite specialistiche.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex Parte_2
adverso dedotto e chiedendo in via riconvenzionale di disporre il collocamento di presso il Per_1
padre con regolamentazione delle freqeuntazioni materne o, in subordine, di ampliare il diritto di visita del padre con conseguente riduzione del contributo di mantenimento a suo carico.
Ha dedotto che il rapporto tra le parti si era notevolmente ridotto nel corso degli anni a causa del comportamento ostruzionistico assunto dalla madre, non solo nei suoi confronti ma altresì nei confronti degli operatori, anche dei Servizi sociali, preposti al monitoraggio del nucleo familiare;
il sig. mai si era rifiutato di affrontare esborsi economici in favore di ed aveva Pt_2 Per_1 sempre contribuito a trovare la migliore soluzione nell'interesse della bambina, alla quale nel giugno 2023 era stata diagnosticata una forma lieve di autismo, comunque non compromettente la normale vita della stessa;
aveva sempre contribuito regolarmente al pagamento del contributo al mantenimento disposto dal Tribunale versando alla madre anche l'importo di euro 200,00 mensili percepiti a titolo di assegni familiari elvetici;
la situazione economica della ricorrente non era cambiata, posto che la stessa faceva la medesima professione e dalla documentazione reddituale risultava un aumento dei redditi percepiti, in un contesto in cui il mutuo per la casa familiare era stato contratto in epoca antecedente alle statuizioni definitive del 2017; egli, impiegato alle dipendenze di con contratto a tempo pieno, percepiva uno Controparte_2
stipendio di circa 6.000,00 chf mensili e le spese che era chiamato ad affrontare avevano subito un netto incremento, posto che a differenza del 2017, aveva acquistato un'abitazione con mutuo di mensile di euro 1.200 mensili ed era tenuto altresì a corrispondere l'importo di 1.300 Chf
Per_ Per_ mensili ad , figlia nata da una precedente relazione;
il collocamento di presso il padre,
o comunque l'aumento del tempo trascorso con , costituiva circostanza rispondente Per_1 all'interesse della bambina, potendo egli lavorare in smart working ed essendosi sempre dimostrato maggiormente collaborativo con gli operatori coinvolti nella cura della bambina, nonché essendo la sua abitazione un luogo regolarmente frequentato e conosciuto dalla figlia minore.
pagina 3 di 11 Le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'8.10.2024 avanti al giudice relatore il quale, con ordinanza del 21.10.2024, stante il disposto affidamento della minore all'Ente ex art. 333 e preso atto che i Servizi sociali dell'Ente affidatario, con relazione di aggiornamento depositata in data 4.10.2024, avevano rilavato una persistente “difficoltà comunicativa che determina spesso una dinamica relazionale conflittuale” tra i genitori, e la difficoltà di instaurare con le parti, in particolare con la figura materna, un efficace rapporto di collaborazione che mantenga il focus sulle esigenze e sulle fragilità della figlia minore, alla quale recentemente era stato diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico in bambina con livello intellettivo ai limiti inferiori della norma, tratti oppositivi-provocatori in un quadro di attaccamento di tipo disorganizzato rispetto alle figure di attaccamento primarie”, nominava in favore della minore il curatore speciale ex art. 473 bis . 8 c.p.c., individuato nella persona dell'avv. la quale CP_1
si costituiva con memoria del 6.12.2024;
Con successiva ordinanza del 6.12.2024 era dato ingresso a CTU psicodiagnostica, come caldeggiata dal curatore speciale e dall'Ente affidatario, con nomina quale CTU della dott.ssa la quale, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data Persona_3
13.10.2025 quindi alla successiva udienza del 21.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa e chiedevano che venisse rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriori termini, sicché la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
La CTU svolta nel corso del giudizio si palesa condivisibile in quanto svolta nel pieno contraddittorio, scevra da vizi logici e giuridici, con una risposta ai quesiti precisa e fondata su una approfondita analisi della situazione familiare e della minore nonché delle competenze genitoriali, a seguito del confronto con le figure (tra cui i Servizi sociali dell'Ente affidatario, gli operatori della Fondazione Piatti, le istituzioni scolastiche) che, a vario titolo, sono parte della vita della minore.
Dai rimandi della CTU emerge che entrambi i genitori, pur con le loro fragilità, nutrono un profondo affetto e sono autenticamente legati a . Per_1
pagina 4 di 11 La signora è una madre completamente dedicata alla figlia, fortemente impegnata nel Parte_1
ruolo materno, sottolinea la propria disponibilità totale a favore di che mette e ha messo Per_1
sempre in primo piano, con fatica e senso di sacrificio, cercando di soddisfare i suoi bisogni anche a discapito delle proprie esigenze e gratificazioni personali.
Ha un legame indubbiamente forte con la bambina, che tende tuttavia di tradursi in un atteggiamento materno ambivalente, da un lato eccessivamente protettivo e difensivo, d'altro canto troppo incline a soddisfarne i bisogni, a discapito di un ruolo di contenimento e della efficace gestione degli stati emotivi e dei comportamenti oppositivi che attua anche nei Per_1
suoi confronti.
Se dunque la totale dedizione alla figlia costituisce un punto di forza della signora , Parte_1
d'altro canto al tempo stesso rischia di costituire un limite, poiché tale da limitare le autonomie della bambina, anche nell'ottica del progredire della sua crescita, nella sfera personale e relazionale, laddove non lascia spazio ad altri interventi di supporto (come la proposta di educativa domiciliare, avanzata dal servizio affidatario, la proposta di sostegno alle fatiche della a genitorialità, avanzata dalla Fondazione Piatti) e soprattutto laddove si manifesta nella volontà di limitare la presenza paterna, che invece costituisce una risorsa funzionale, oltre che affettiva, per la bambina.
Il sig. ha come punto di forza quello che la CTU definisce come uno “sguardo Pt_2 normalizzante” nei confronti di , vale a dire non una negazione delle problematiche della Per_1
figlia, bensì la focalizzazione sulle sue caratteristiche individuali, accettandone i limiti ma al contempo incentivandone le capacità e ponendo dei confini e dei limiti costruttivi.
Il punto di fragilità paterno è l'opposizione e la rigidità all' integrazione con la sig.ra . Parte_1
Entrambi i genitori mancano di capacità di comunicazione con l'altro, i pochi passaggi di informazione sono irrigiditi e ciascuno incolpa l'altro di non comprensione e mancanza. La salvaguardia della figura dell'altro genitore è formalmente conservata dal mantenimento dei giorni prefissati e dalle telefonate tra e genitore assente, mentre più incerta appare la Per_1
salvaguardia del ruolo reciproco agli occhi della figlia, data la intensa presenza di rancore e sfiducia, in particolare da parte della madre nei riguardi del padre.
ha una diagnosi funzionale di “disturbo dello spettro autistico di livello1 secondo DSM 5 Per_1
in bambina con livello intellettivo ai limiti della norma, tratti oppositivi-provocatori in un quadro di attaccamento disorganizzato rispetto alle figure di attaccamento primarie”, ha un pagina 5 di 11 funzionamento cognitivo nella media rispetto all' età cronologica, caratterizzato da buone capacità di ragionamento non verbale e verbale e buone capacità mnestiche e attentive;
è in grado di frequentare la scuola elementare (ora la classe quinta), seppure con un appoggio di insegnante di sostegno. E' molto legata alla mamma, la relazione con il papà è caratterizzata da una consapevolezza delle autorità paterna ma non da timore, ed è una relazione gradita.
Alla luce di quanto precede, la CTU ha conclusivamente ritenuto opportuno mantenere l'affidamento della minore all'Ente, in assenza di comunicazione e della disponibilità di sperimentarsi in un fare genitoriale effettivamente condiviso, l'attuale collocamento presso l'abitazione materna e un'estensione delle freqeuntazioni con il padre in tal senso: oltre al fine settimana alternato dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30, anche tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo. Inoltre nella settimana senza il we paterno il mantenimento del mercoledì come attualmente dalle ore 17,30 alle ore 21.
Ciò considerato, incontestato l'affidamento all'Ente territoriale, che si appalesa tuttora necessario in considerazione dell'assenza di comunicazione e di un fare genitoriale condiviso, nonché il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, che si appalesa tutt'ora pienamente rispondente all'interesse della stessa, ritiene il Collegio di dover aderire al regime di frequentazione indicato dalla CTU e come sopra riportato.
Per l'effetto, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30;
- tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo;
- nella settimana senza il we paterno nella giornata del mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21;
- durante le vacanze natalizie nella giornata della Vigilia o di Natale alternandosi con l'altro genitore nonché ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Si rimette ai servizi sociali dell'Ente affidatario ogni decisione in merito alla gradualità e alle tempistiche eventualmente necessarie per l'ampliamento del tempo trascorso da presso il Per_1
pagina 6 di 11 padre, nonché la possibilità di valutare, sentite le parti e tenuto conto delle esigenze della bambina e delle esigenze lavorative di entrambe le parti (smart working del padre e orario della madre), che il pernotto infrasettimanale presso il padre nella giornata del lunedì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo) possa essere effettuato, nelle medesime modalità, nella giornata del martedì.
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, attraverso periodici colloqui di aggiornamento con entrambi i genitori e con incarico di:
- curare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con la minore, con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza presso il padre, sentite le parti e ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
- curare la regolare frequentazione da parte di della Fondazione Piatti nonché la Per_1
prosecuzione della ippoterapia con auspicabile estensione anche ai fine settimana di competenza materna;
- caldeggiare e favorire l'attivazione in favore di entrambi i genitori di un intervento di sostegno psicologico di carattere individuale in favore dei genitori, attraverso colloqui psicologici finalizzati a sostenere e indirizzare le loro fatiche nel rapporto di , nonché a favorire il Per_1
ripristino di un dialogo genitoriale sereno ed incentrato sui bisogni della minore;
- valutare l'opportunità di attivare un intervento educativo anche funzionale ad una uniformità educativa nell'interesse della minore;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per la minore che dovesse medio tempore verificarsi.
2. Le questioni economiche
ha chiesto un aumento del contributo di mantenimento paterno in favore Parte_1 della minore, mentre il sig. anche nell'ipotesi di conferma dell'attuale collocamento Pt_2
della minore presso la madre, ha chiesto una riduzione del contributo di mantenimento a suo carico per in ragione del maggior tempo trascorso con la figlia, dei maggiori esborsi oggi Per_1
sostenuti e delle migliorate condizioni reddituali della madre.
pagina 7 di 11 Ciò premesso, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
La signora ha dedotto che nel 2017 (il primo decreto del Tribunale di Varese che ha Parte_1
determinato il contributo al mantenimento del padre è del 13.6.2018) aveva un contratto a tempo indeterminato e svolgeva servizio di assistenza e cure domiciliari nel Canton Ticino, con un reddito lordo di 26.027 Chf pari ad un netto di 20.207 Chf (Cfr certificato salariale sub doc. 2 ricorrente e dichiarazione di assunzione), attività cessata nel marzo 2021 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Attualmente svolge la medesima attività di infermiera domiciliare ma con contratto a chiamata.
Dalla dichiarazione dei redditi di imposta in atti risulta un reddito imponibile di 28'850 Chf nel
2022 e di 45.729 Chf nel 2023 (Cfr. doc. 28 ricorrente), con un reddito netto mensile dichiarato di 2.400 Chf nel 2022 e di 3.800,00 chf nel 2023 (cfr. dichiarazione reddituale patrimoniale prodotta sub doc. 20). Ha dichiarato di percepire 185,00 Chf mensili a titolo di assegni familiari
Pers svizzeri e 58 euro a titolo di (cfr. dichiarazione reddituale patrimoniale prodotta sub doc.
20). E' proprietaria esclusiva della casa di Varese in cui vive con gravata da mutuo con Per_1
rateo di circa 650,00 euro al mense e di autovettura gravata da finanziamento con rata di euro
75,84 ciascuna in scadenza al 28.01.2028 (cfr. doc. 20, 21 e 24). ha dedotto di essere impiegato alle dipendenze di Parte_2 Parte_2 [...]
con contratto a tempo pieno e con stipendio netto mensile di circa 6.000,00 Chf CP_2
mensili. Dalle certificazioni salariali in atti risulta avere percepito un reddito netto di 81.105 Chf nel 2017, di 77.118 Chf nel 2021, di 77.884 nel 2022 e di 83.987 nel 2023, pari ad un netto mensile di circa 7.000 Chf. Ha documentato di essere gravato da un mutuo per l'acquisto dell'abitazione con rateo di 1.175 euro mensili (Cfr. piano ammortamento sub doc. 17) e di essere gravato di un esborso di 1.300 Chf mensili a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia
Per_
nata da altra relazione (Doc. 18 bis), oltre che da un rateo di euro 192, 25 mensili in scadenza a febbraio 2026 (Doc. 25 resistente).
Ciò premesso, considerato che persiste uno squilibrio reddituale tra le parti, valutati in particolare
Per_ i redditi del genitore obbligato e le esigenze di , fisiologicamente destinate ad aumentare con il progredire della sua età, che nell'attualità la stessa, pur essendo tuttora collocata in via preferenziale presso la madre, nella sostanza trascorre un ampio tempo con il padre, durante il quale lo stesso si occupa in via diretta delle esigenze ordinarie della minore, che infine la madre percepisce in via esclusiva tanto l'assegno unico universale quanto gli assegni familiari elvetici,
pagina 8 di 11 si ritiene congruo rideterminare in euro 600,00 il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal rateo successivo alla presente sentenza, oltre al 50% delle spese extra assegno in favore della stessa. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e gli assegni familiari svizzeri.
Nulla può essere disposto in relazione all'istanza di rilascio di garanzie personali e reali da parte del sig. a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia minore difettandone i Pt_2
relativi presupposti in assenza di una comprovata situazione di inadempimento agli obblighi a suo carico.
3. Le spese di lite
Vista la natura della controversia, involgente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di modifica del contributo al mantenimento che costituiva oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, si ritiene congruo condannare la odierna ricorrente alla refusione di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano come da d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
compensati i restanti 2/3.
Le spese del curatore speciale resteranno a carico dell'erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Varese del 13.6.2018 (n. 93/2018 RG VG) e al successivo decreto del 24.11.2022 (n. 2542/20 RG Vg) depositato in data 30.12.2022 e fermo il resto, così dispone:
pagina 9 di 11 1. Conferma l'affidamento della figlia minore nata a [...] il Persona_1
22.10.2015, all'Ente territoriale (Comune di Varese), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle decisioni di maggiore interesse afferenti la salute, educazione e istruzione della figlia minore;
2. Conferma l'attuale collocamento di presso l'abitazione materna;
Per_1
3. Dispone che il padre, fatto salvo ogni diverso accordo assunto tra le parti ovvero ogni diversa determinazione assunta dall'Ente affidatario, sentite le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30;
- tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo;
- nella settimana senza il we paterno nella giornata del mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21;
- durante le vacanze natalizie nella giornata della Vigilia o di Natale alternandosi con l'altro genitore nonché ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
4. Conferma la presa in carico e il monitoraggio dei Servizi sociali dell'Ente affidatario secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 600,00, da corrispondersi in via Per_1
indiretta entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese con decorrenza dal rato successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da
Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
6. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale continueranno ad essere integralmente percepiti dalla madre;
Parte_1
7. Respinge l'istanza della ricorrente di imporre al padre garanzia personale o reale in previsione del puntuale adempimento degli obblighi economici sullo stesso gravanti pagina 10 di 11 nell'interesse della figlia minore;
8. Condanna alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 2.050,00 per compensi, oltre al 15 % per Parte_2
spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
9. Compensa i restanti 2/ 3 delle spese di lite;
10. Le spese del curatore speciale resteranno a carico dell'erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata;
11. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa LE Fumagalli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LE Fumagalli Presidente dott.ssa Letizia Cajani Giudice dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. , nata a [...] il 24 Parte_1 C.F._1
aprile 1968, con il patrocinio dell'avv. MURDOLO AGNESE del Foro di Busto Arsizio, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(c.f. , nato a [...] Parte_2 C.F._2
(Svizzera) il 05/07/1974, con il patrocinio degli avv. Silvia Moriggi e avv. Alessandra Belotti entrambe del Foro di Varese ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in
Gavirate (VA), Via del Chiostro n. 15, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con:
Avv. curatore speciale della minore nata a Controparte_1 Persona_1
Varese il 22.10.2015, giusta nomina con ordinanza del giudice relatore del 21.10.2024;
pagina 1 di 11 E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati al
Pubblico Ministero in data 21.5.2024);
OGGETTO: Modifica delle condizioni di regolamentazione dell' esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELE PARTI: Cfr. verbale dell'udienza del 21.20.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato in data 15.5.2024, ha chiesto, in parziale modifica Parte_1
delle precedenti statuizioni, di disporre un aumento ad euro 1.200 mensili del contributo al mantenimento a carico del padre in favore della figlia con decorrenza dalla data di Per_1
proposizione della domanda.
Ha dedotto che la figlia è nata dalla relazione con il resistente il 22.10.2015; con decreto Per_1
del Tribunale di Varese del 13.6.2018 (n. 93/2018 RG VG) era disposto l'affidamento condiviso della bambina ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle freqeuntazioni paterne, con contributo paterno al mantenimento della minore di euro 700,00 mensili, oltre a rivalutazione e oltre al 50% delle spese extra assegno nell'interesse della figlia;
con successivo decreto del 24.11.2022 (n. 2542/20 RG Vg) depositato in data 30.12.2022, alla luce della conflittualità dei genitori, era disposto l'affidamento ex art. 333
c.c. della figlia minore all'Ente territoriale, individuato nel Comune di Varese, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alle decisioni in materia di salute, educazione ed istruzione della figlia minore, con conferma delle statuizioni economiche in punto di mantenimento della figlia minore.
A fondamento della domanda di modifica ha dedotto che la sua situazione economica era differente rispetto al 2017; in particolare, nel 2017 aveva un contratto a tempo indeterminato e svolgeva servizio di assistenza e cure domiciliari in Svizzera, con un reddito per l'anno di imposta 2017 di 26.027 Chf, mentre l'ex compagno, assicuratore impiegato in svizzera, aveva conseguito un reddito da lavoro di 90.385,20 Chf;
dal marzo 2021 essa ricorrente aveva cessato la precedente occupazione per dedicarsi maggiormente alla figlia minore, con notevoli problemi di pagina 2 di 11 salute, e svolgeva l'attività di infermiera domiciliare, con contratto a chiamata;
nell'anno di imposta 2022 aveva conseguito un reddito complessivo di 28.850 Chf lordi da cui dovevano essere detratti gli importi dovuti a titolo di tassazione e per il pagamento del mutuo (euro 600,00 mensili fino al 2031), si trovava da sola ad affrontare le cure per la conduzione della casa e della minore, che necessitava di una assidua presenza della madre, anche per le visite specialistiche.
Integrato il contraddittorio, si è costituito contestando quanto ex Parte_2
adverso dedotto e chiedendo in via riconvenzionale di disporre il collocamento di presso il Per_1
padre con regolamentazione delle freqeuntazioni materne o, in subordine, di ampliare il diritto di visita del padre con conseguente riduzione del contributo di mantenimento a suo carico.
Ha dedotto che il rapporto tra le parti si era notevolmente ridotto nel corso degli anni a causa del comportamento ostruzionistico assunto dalla madre, non solo nei suoi confronti ma altresì nei confronti degli operatori, anche dei Servizi sociali, preposti al monitoraggio del nucleo familiare;
il sig. mai si era rifiutato di affrontare esborsi economici in favore di ed aveva Pt_2 Per_1 sempre contribuito a trovare la migliore soluzione nell'interesse della bambina, alla quale nel giugno 2023 era stata diagnosticata una forma lieve di autismo, comunque non compromettente la normale vita della stessa;
aveva sempre contribuito regolarmente al pagamento del contributo al mantenimento disposto dal Tribunale versando alla madre anche l'importo di euro 200,00 mensili percepiti a titolo di assegni familiari elvetici;
la situazione economica della ricorrente non era cambiata, posto che la stessa faceva la medesima professione e dalla documentazione reddituale risultava un aumento dei redditi percepiti, in un contesto in cui il mutuo per la casa familiare era stato contratto in epoca antecedente alle statuizioni definitive del 2017; egli, impiegato alle dipendenze di con contratto a tempo pieno, percepiva uno Controparte_2
stipendio di circa 6.000,00 chf mensili e le spese che era chiamato ad affrontare avevano subito un netto incremento, posto che a differenza del 2017, aveva acquistato un'abitazione con mutuo di mensile di euro 1.200 mensili ed era tenuto altresì a corrispondere l'importo di 1.300 Chf
Per_ Per_ mensili ad , figlia nata da una precedente relazione;
il collocamento di presso il padre,
o comunque l'aumento del tempo trascorso con , costituiva circostanza rispondente Per_1 all'interesse della bambina, potendo egli lavorare in smart working ed essendosi sempre dimostrato maggiormente collaborativo con gli operatori coinvolti nella cura della bambina, nonché essendo la sua abitazione un luogo regolarmente frequentato e conosciuto dalla figlia minore.
pagina 3 di 11 Le parti sono comparse personalmente all'udienza dell'8.10.2024 avanti al giudice relatore il quale, con ordinanza del 21.10.2024, stante il disposto affidamento della minore all'Ente ex art. 333 e preso atto che i Servizi sociali dell'Ente affidatario, con relazione di aggiornamento depositata in data 4.10.2024, avevano rilavato una persistente “difficoltà comunicativa che determina spesso una dinamica relazionale conflittuale” tra i genitori, e la difficoltà di instaurare con le parti, in particolare con la figura materna, un efficace rapporto di collaborazione che mantenga il focus sulle esigenze e sulle fragilità della figlia minore, alla quale recentemente era stato diagnosticato un “disturbo dello spettro autistico in bambina con livello intellettivo ai limiti inferiori della norma, tratti oppositivi-provocatori in un quadro di attaccamento di tipo disorganizzato rispetto alle figure di attaccamento primarie”, nominava in favore della minore il curatore speciale ex art. 473 bis . 8 c.p.c., individuato nella persona dell'avv. la quale CP_1
si costituiva con memoria del 6.12.2024;
Con successiva ordinanza del 6.12.2024 era dato ingresso a CTU psicodiagnostica, come caldeggiata dal curatore speciale e dall'Ente affidatario, con nomina quale CTU della dott.ssa la quale, prestato il giuramento di rito, depositava l'elaborato peritale in data Persona_3
13.10.2025 quindi alla successiva udienza del 21.10.2025 le parti discutevano oralmente la causa e chiedevano che venisse rimessa al Collegio per la decisione senza ulteriori termini, sicché la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La responsabilità genitoriale
La CTU svolta nel corso del giudizio si palesa condivisibile in quanto svolta nel pieno contraddittorio, scevra da vizi logici e giuridici, con una risposta ai quesiti precisa e fondata su una approfondita analisi della situazione familiare e della minore nonché delle competenze genitoriali, a seguito del confronto con le figure (tra cui i Servizi sociali dell'Ente affidatario, gli operatori della Fondazione Piatti, le istituzioni scolastiche) che, a vario titolo, sono parte della vita della minore.
Dai rimandi della CTU emerge che entrambi i genitori, pur con le loro fragilità, nutrono un profondo affetto e sono autenticamente legati a . Per_1
pagina 4 di 11 La signora è una madre completamente dedicata alla figlia, fortemente impegnata nel Parte_1
ruolo materno, sottolinea la propria disponibilità totale a favore di che mette e ha messo Per_1
sempre in primo piano, con fatica e senso di sacrificio, cercando di soddisfare i suoi bisogni anche a discapito delle proprie esigenze e gratificazioni personali.
Ha un legame indubbiamente forte con la bambina, che tende tuttavia di tradursi in un atteggiamento materno ambivalente, da un lato eccessivamente protettivo e difensivo, d'altro canto troppo incline a soddisfarne i bisogni, a discapito di un ruolo di contenimento e della efficace gestione degli stati emotivi e dei comportamenti oppositivi che attua anche nei Per_1
suoi confronti.
Se dunque la totale dedizione alla figlia costituisce un punto di forza della signora , Parte_1
d'altro canto al tempo stesso rischia di costituire un limite, poiché tale da limitare le autonomie della bambina, anche nell'ottica del progredire della sua crescita, nella sfera personale e relazionale, laddove non lascia spazio ad altri interventi di supporto (come la proposta di educativa domiciliare, avanzata dal servizio affidatario, la proposta di sostegno alle fatiche della a genitorialità, avanzata dalla Fondazione Piatti) e soprattutto laddove si manifesta nella volontà di limitare la presenza paterna, che invece costituisce una risorsa funzionale, oltre che affettiva, per la bambina.
Il sig. ha come punto di forza quello che la CTU definisce come uno “sguardo Pt_2 normalizzante” nei confronti di , vale a dire non una negazione delle problematiche della Per_1
figlia, bensì la focalizzazione sulle sue caratteristiche individuali, accettandone i limiti ma al contempo incentivandone le capacità e ponendo dei confini e dei limiti costruttivi.
Il punto di fragilità paterno è l'opposizione e la rigidità all' integrazione con la sig.ra . Parte_1
Entrambi i genitori mancano di capacità di comunicazione con l'altro, i pochi passaggi di informazione sono irrigiditi e ciascuno incolpa l'altro di non comprensione e mancanza. La salvaguardia della figura dell'altro genitore è formalmente conservata dal mantenimento dei giorni prefissati e dalle telefonate tra e genitore assente, mentre più incerta appare la Per_1
salvaguardia del ruolo reciproco agli occhi della figlia, data la intensa presenza di rancore e sfiducia, in particolare da parte della madre nei riguardi del padre.
ha una diagnosi funzionale di “disturbo dello spettro autistico di livello1 secondo DSM 5 Per_1
in bambina con livello intellettivo ai limiti della norma, tratti oppositivi-provocatori in un quadro di attaccamento disorganizzato rispetto alle figure di attaccamento primarie”, ha un pagina 5 di 11 funzionamento cognitivo nella media rispetto all' età cronologica, caratterizzato da buone capacità di ragionamento non verbale e verbale e buone capacità mnestiche e attentive;
è in grado di frequentare la scuola elementare (ora la classe quinta), seppure con un appoggio di insegnante di sostegno. E' molto legata alla mamma, la relazione con il papà è caratterizzata da una consapevolezza delle autorità paterna ma non da timore, ed è una relazione gradita.
Alla luce di quanto precede, la CTU ha conclusivamente ritenuto opportuno mantenere l'affidamento della minore all'Ente, in assenza di comunicazione e della disponibilità di sperimentarsi in un fare genitoriale effettivamente condiviso, l'attuale collocamento presso l'abitazione materna e un'estensione delle freqeuntazioni con il padre in tal senso: oltre al fine settimana alternato dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30, anche tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo. Inoltre nella settimana senza il we paterno il mantenimento del mercoledì come attualmente dalle ore 17,30 alle ore 21.
Ciò considerato, incontestato l'affidamento all'Ente territoriale, che si appalesa tuttora necessario in considerazione dell'assenza di comunicazione e di un fare genitoriale condiviso, nonché il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, che si appalesa tutt'ora pienamente rispondente all'interesse della stessa, ritiene il Collegio di dover aderire al regime di frequentazione indicato dalla CTU e come sopra riportato.
Per l'effetto, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30;
- tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo;
- nella settimana senza il we paterno nella giornata del mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21;
- durante le vacanze natalizie nella giornata della Vigilia o di Natale alternandosi con l'altro genitore nonché ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio.
Si rimette ai servizi sociali dell'Ente affidatario ogni decisione in merito alla gradualità e alle tempistiche eventualmente necessarie per l'ampliamento del tempo trascorso da presso il Per_1
pagina 6 di 11 padre, nonché la possibilità di valutare, sentite le parti e tenuto conto delle esigenze della bambina e delle esigenze lavorative di entrambe le parti (smart working del padre e orario della madre), che il pernotto infrasettimanale presso il padre nella giornata del lunedì (dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo) possa essere effettuato, nelle medesime modalità, nella giornata del martedì.
Deve essere inoltre confermata la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei servizi sociali, attraverso periodici colloqui di aggiornamento con entrambi i genitori e con incarico di:
- curare il regolare svolgimento delle frequentazioni del padre con la minore, con facoltà di modificare, sospendere, ampliare ovvero ridurre i tempi di permanenza presso il padre, sentite le parti e ricorrendone giustificate ragioni nell'interesse della minore;
- curare la regolare frequentazione da parte di della Fondazione Piatti nonché la Per_1
prosecuzione della ippoterapia con auspicabile estensione anche ai fine settimana di competenza materna;
- caldeggiare e favorire l'attivazione in favore di entrambi i genitori di un intervento di sostegno psicologico di carattere individuale in favore dei genitori, attraverso colloqui psicologici finalizzati a sostenere e indirizzare le loro fatiche nel rapporto di , nonché a favorire il Per_1
ripristino di un dialogo genitoriale sereno ed incentrato sui bisogni della minore;
- valutare l'opportunità di attivare un intervento educativo anche funzionale ad una uniformità educativa nell'interesse della minore;
- riferire senza indugio alla competente a.g. ogni situazione di potenziale pregiudizio per la minore che dovesse medio tempore verificarsi.
2. Le questioni economiche
ha chiesto un aumento del contributo di mantenimento paterno in favore Parte_1 della minore, mentre il sig. anche nell'ipotesi di conferma dell'attuale collocamento Pt_2
della minore presso la madre, ha chiesto una riduzione del contributo di mantenimento a suo carico per in ragione del maggior tempo trascorso con la figlia, dei maggiori esborsi oggi Per_1
sostenuti e delle migliorate condizioni reddituali della madre.
pagina 7 di 11 Ciò premesso, la situazione economico reddituale delle parti risulta come di seguito compendiabile.
La signora ha dedotto che nel 2017 (il primo decreto del Tribunale di Varese che ha Parte_1
determinato il contributo al mantenimento del padre è del 13.6.2018) aveva un contratto a tempo indeterminato e svolgeva servizio di assistenza e cure domiciliari nel Canton Ticino, con un reddito lordo di 26.027 Chf pari ad un netto di 20.207 Chf (Cfr certificato salariale sub doc. 2 ricorrente e dichiarazione di assunzione), attività cessata nel marzo 2021 (cfr. doc. 4 ricorrente).
Attualmente svolge la medesima attività di infermiera domiciliare ma con contratto a chiamata.
Dalla dichiarazione dei redditi di imposta in atti risulta un reddito imponibile di 28'850 Chf nel
2022 e di 45.729 Chf nel 2023 (Cfr. doc. 28 ricorrente), con un reddito netto mensile dichiarato di 2.400 Chf nel 2022 e di 3.800,00 chf nel 2023 (cfr. dichiarazione reddituale patrimoniale prodotta sub doc. 20). Ha dichiarato di percepire 185,00 Chf mensili a titolo di assegni familiari
Pers svizzeri e 58 euro a titolo di (cfr. dichiarazione reddituale patrimoniale prodotta sub doc.
20). E' proprietaria esclusiva della casa di Varese in cui vive con gravata da mutuo con Per_1
rateo di circa 650,00 euro al mense e di autovettura gravata da finanziamento con rata di euro
75,84 ciascuna in scadenza al 28.01.2028 (cfr. doc. 20, 21 e 24). ha dedotto di essere impiegato alle dipendenze di Parte_2 Parte_2 [...]
con contratto a tempo pieno e con stipendio netto mensile di circa 6.000,00 Chf CP_2
mensili. Dalle certificazioni salariali in atti risulta avere percepito un reddito netto di 81.105 Chf nel 2017, di 77.118 Chf nel 2021, di 77.884 nel 2022 e di 83.987 nel 2023, pari ad un netto mensile di circa 7.000 Chf. Ha documentato di essere gravato da un mutuo per l'acquisto dell'abitazione con rateo di 1.175 euro mensili (Cfr. piano ammortamento sub doc. 17) e di essere gravato di un esborso di 1.300 Chf mensili a titolo di contribuzione al mantenimento della figlia
Per_
nata da altra relazione (Doc. 18 bis), oltre che da un rateo di euro 192, 25 mensili in scadenza a febbraio 2026 (Doc. 25 resistente).
Ciò premesso, considerato che persiste uno squilibrio reddituale tra le parti, valutati in particolare
Per_ i redditi del genitore obbligato e le esigenze di , fisiologicamente destinate ad aumentare con il progredire della sua età, che nell'attualità la stessa, pur essendo tuttora collocata in via preferenziale presso la madre, nella sostanza trascorre un ampio tempo con il padre, durante il quale lo stesso si occupa in via diretta delle esigenze ordinarie della minore, che infine la madre percepisce in via esclusiva tanto l'assegno unico universale quanto gli assegni familiari elvetici,
pagina 8 di 11 si ritiene congruo rideterminare in euro 600,00 il contributo paterno al mantenimento della figlia minore, con decorrenza dal rateo successivo alla presente sentenza, oltre al 50% delle spese extra assegno in favore della stessa. La madre continuerà a percepire integralmente l'assegno unico e gli assegni familiari svizzeri.
Nulla può essere disposto in relazione all'istanza di rilascio di garanzie personali e reali da parte del sig. a garanzia degli obblighi di mantenimento della figlia minore difettandone i Pt_2
relativi presupposti in assenza di una comprovata situazione di inadempimento agli obblighi a suo carico.
3. Le spese di lite
Vista la natura della controversia, involgente l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore, tenuto conto dell'esito del giudizio e della soccombenza della ricorrente rispetto alla domanda di modifica del contributo al mantenimento che costituiva oggetto del ricorso introduttivo del presente giudizio, si ritiene congruo condannare la odierna ricorrente alla refusione di 1/3 delle spese di lite, che si liquidano come da d.m. 55/2014 tenuto conto del valore indeterminato della controversia;
compensati i restanti 2/3.
Le spese del curatore speciale resteranno a carico dell'erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, in parziale modifica delle statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Varese del 13.6.2018 (n. 93/2018 RG VG) e al successivo decreto del 24.11.2022 (n. 2542/20 RG Vg) depositato in data 30.12.2022 e fermo il resto, così dispone:
pagina 9 di 11 1. Conferma l'affidamento della figlia minore nata a [...] il Persona_1
22.10.2015, all'Ente territoriale (Comune di Varese), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione alle decisioni di maggiore interesse afferenti la salute, educazione e istruzione della figlia minore;
2. Conferma l'attuale collocamento di presso l'abitazione materna;
Per_1
3. Dispone che il padre, fatto salvo ogni diverso accordo assunto tra le parti ovvero ogni diversa determinazione assunta dall'Ente affidatario, sentite le parti, possa vedere e tenere con sé la figlia minore:
- a fine settimana alternati dal venerdì alle 18,30 fino alla domenica alle 21,30;
- tutti i lunedì dall'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola al mattino dopo;
- nella settimana senza il we paterno nella giornata del mercoledì dalle ore 17,30 alle ore 21;
- durante le vacanze natalizie nella giornata della Vigilia o di Natale alternandosi con l'altro genitore nonché ad anni alterni dal 26 al 31 dicembre o dall'1 al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- durante le ferie estive per due settimane anche consecutive da concordarsi entro la fine del mese di maggio;
4. Conferma la presa in carico e il monitoraggio dei Servizi sociali dell'Ente affidatario secondo quanto meglio specificato in parte motiva;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 600,00, da corrispondersi in via Per_1
indiretta entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese con decorrenza dal rato successivo alla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat come per legge (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno da determinarsi come da
Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
6. Gli assegni familiari svizzeri e l'assegno unico universale continueranno ad essere integralmente percepiti dalla madre;
Parte_1
7. Respinge l'istanza della ricorrente di imporre al padre garanzia personale o reale in previsione del puntuale adempimento degli obblighi economici sullo stesso gravanti pagina 10 di 11 nell'interesse della figlia minore;
8. Condanna alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in euro 2.050,00 per compensi, oltre al 15 % per Parte_2
spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge;
9. Compensa i restanti 2/ 3 delle spese di lite;
10. Le spese del curatore speciale resteranno a carico dell'erario in caso di ammissione in via definitiva al beneficio e a carico dei genitori (quale spesa straordinaria a favore del figlio) qualora l'ammissione in via provvisoria dovesse essere revocata;
11. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Arianna Carimati Il Presidente
Dott.ssa LE Fumagalli
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