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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/08/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3677/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3677/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MOLINA JACOPO, elettivamente domiciliata in VIA RAMPA
CAVALCAVIA 1 30172 VENEZIA – MESTRE presso il difensore avv. MOLINA
JACOPO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANÒ CP_1 P.IVA_2
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI 1 48124 RAVENNA presso il difensore avv. MARCIANÒ ELISABETTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del CP_1
08/11/2022, con il quale è stato intimato a il Parte_1
pagamento della somma di € 7.000,00, oltre a interessi e spese, asseritamente dovuta alla ricorrente a titolo di residuo corrispettivo di forniture di merce effettuate a favore dell'ingiunta, meglio specificate nelle due fatture allegate al ricorso per ingiunzione
(fatture n. 109/001 del 31/03/2022 e n. 152/001 del 14/10/2022).
L'ingiunta ha proposto rituale opposizione avverso il suddetto Parte_1
provvedimento monitorio per i motivi così esposti in atto di citazione:
“ in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 signor svolge opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Ravenna N. 1183/2022, contestandolo in fatto ed in diritto, sia nell'an che, subordinatamente, nel quantum, chiedendone la revoca/annullamento perché infondato in fatto ed in diritto.
* In fatto adiva il Tribunale di Ravenna affinché ingiungesse a CP_1 Parte_1 il pagamento del residuo della fattura N. 109/001 del 31.3.2022 ed il
[...] pagamento della fattura N. 152/001 del 14.10.2022. Il Tribunale di Ravenna emetteva Decreto Ingiuntivo N. 1183/2022 qui avversato. La ricostruzione fattuale e giuridica avversaria è contestata. In data 16.7.2021 il signor si recava presso lo showroom dell'agente Parte_1 distributore signor in Via Miranese 418 Venezia - Chirignago (doc. Parte_2
1), ed effettuava gli ordini che si depositano sub doc. 2. In questi si legge che la data di consegna del materiale ordinato (scarpe) sarebbe stata effettuata nei mesi di febbraio/marzo (2022). Appena in data 31.3.2022 la deducente riceveva soltanto gli articoli 1614 e 2312 (parte delle scarpe da donna). Gli articoli 2373 e 2375 arrivavano il 25 maggio 2022, quando oramai era tempo di saldi! Dell'articolo 2375 la deducente riceveva 5 paia, non 8. La signora socia accomandataria di di Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(doc. 3) si lamentava formalmente con il legale rappresentante di nella CP_1 stessa data del 25.5.2022, scrivendo quanto segue: “Buona sera oggi pomeriggio Per_1 abbiamo aperto i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti con le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 etc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo. Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e 2 stesso colore identiche” (doc. 4). Lo stesso giorno quest'ultimo con un messaggio vocale ammetteva il ritardo e l'errore negli invii, oltre ad ammettere che i numeri delle scarpe non corrispondevano con la calzata del piede (doc. 5)! Il signor lo stesso giorno, quanto alla differente CP_3 numerazione, ammetteva la diversità: “Perfetto comunque dalla sua copia commissione deve calcolare x tutte 1 n [numero, NdA] in più quindi 36/40 corrisponde 37/41 e 40/45 41/46” (doc. 6). Il legale rappresentante di restituiva, significativamente, gli assegni N. CP_1
3802318532-12 Unicredit S.p.A. e N. 3802318533-00 Unicredit S.p.A. (doc. 7), i quali venivano annullati su indicazione della deducente.
* In diritto
1. Sulla nullità / illegittimità del Decreto ingiuntivo opposto. Sulla violazione dell'art. 3 dei contratti I contratti (per adesione) del 16.7.2021 prevedevano la consegna della merce nei mesi di febbraio/marzo 2022. La deducente pagava la merce (soltanto quella non in contestazione) consegnata nel mese di marzo 2022. Nulla pagava di quanto consegnato in data 25.5.2022. L'art. 3 dei contratti suindicati prevede che: “I tempi di consegna si intendono rispettati allorché la merce sia stata consegnata al vettore o allo spedizioniere entro i termini indicati dalla proposta con una tolleranza di 20 gg.”. L'articolo veniva sottoscritto come essenziale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 2 cit.). non ha rispettato i tempi di consegna e non ha dunque titolo al pagamento, CP_1 per essere inadempiente.
offre in restituzione la merce tutta di cui sopra. Parte_1 Parte_1
* Sulla nullità per mancata corrispondenza tra l'ordinato ed il pervenuto.
ha eccepito l'inadempimento di in Parte_1 Parte_1 CP_1 quanto questa ha inviato merce non corrispondente a quanto ordinato. In data 25.5.2022 così scriveva la accomandataria signora al signor “Buona Controparte_2 CP_3 sera oggi pomeriggio abbiamo aperto i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti con Per_1 le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 etc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo. Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e stesso colore identiche” (doc. 4 cit.). Il legale rappresentante di ammetteva (doc. 5 cit.) ciò ed aggiungeva, testualmente: CP_1
“Perfetto comunque dalla sua copia commissione deve calcolare x tutte 1 n [numero, NdA] in più quindi 36/40 corrisponde 37/41 e 40/45 41/46” (doc. 6)! La diversità di numero riguarda anche significativa parte delle scarpe pervenute nel
3 mese di marzo 2022, dal che il pagamento parziale (dunque per la sola parte non contestata) con riferimento alla Fattura N. 109/001 del 31.3.2022. è dunque ancora una volta inadempiente. CP_1
* In ragione di quanto sopra, il Decreto Ingiuntivo emesso da codesto Tribunale N. 1183/2022 andrà revocato/annullato con ogni conseguente statuizione sulle spese e competenze di giudizio”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale, In via pregiudiziale: se richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta ed è di pronta soluzione;
In via principale, quanto al contratto di affitto di ramo d'azienda: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3 dei contratti di cui al doc. 2 cit. e accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra l'ordinato ed il pervenuto, dichiarando la risoluzione dei contratti per inadempimento di e, per l'effetto, CP_1 revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna N. 1183/2022; In via subordinata, senza nulla riconoscere o sanare: in denegata ipotesi che qualche somma residui a favore di accertare e dichiarare il minor valore di quanto CP_1 da questa consegnato a (actio quanti minoris) e, per Parte_1 Parte_1
l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna N. 1183/2022. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
si è costituita nel giudizio di opposizione, esponendo quanto segue nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“- Nessuna contestazione viene fatta da alla ricostruzione fattuale della vicenda CP_1 in merito alla circostanza che, in data 16.7.2021, il signor si recava presso Parte_1 lo showroom dell'agente distributore signor in Via Miranese 418 Parte_2
Venezia – Chirignago, ed effettuava gli ordini come da copia commissioni (doc. 1 ed allegata anche all'atto di citazione di controparte). Nella copia commissione erano indicati come periodo di consegna della merce i mesi di febbraio/marzo 2022.
- Si smentisce quanto asserito nell'atto di citazione ovvero l'affermazione che:
“appena in data 31.3.2023 la deducente riceveva soltanto gli articoli 1614 e 2312” (cit. p. 2 atto di cit. contestato). Infatti, ha diligentemente consegnato la merce, come CP_1 da copia commissione, in data 14.03.2022. Questo lo si evince dal DDT n. 142 (in doc. 2 in allegato) e già prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Da tale documento, mai contestato, emerge come in data 14.03.2022 abbia ricevuto un Pt_1 totale di n. 48 paia di scarpe corrispondenti ad 8 paia per ciascuno dei modelli elencati: 1536U, 1901, 1803, 2335, 2312 e 1614U (cfr. doc. 2). Palesemente errata risulta 4 l'affermazione avversaria secondo cui, in data 31.03.2022, riceveva solamente 2 Pt_1 articoli. Pienamente sconfessata dal DDT prodotto in doc. 2;
- A tale proposito si ribadisce che la merce consegnata a marzo, periodo di consegna previsto nella copia commissione sottoscritta dalle parti, corrisponde a più del 50% della merce totale ordinata da Pt_1
- La restante parte della merce non è stata consegnata in data 25.05.2022, come erroneamente asserito dalla sig.ra ma, solamente, in data 30.05.2022 come da Pt_1
DDT n. 220 (in doc. 3, in all.) già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Tale dato risulta essere molto significativo in quanto il messaggio di controparte, prodotto nel loro documento 4 ed avente data 25.05.2022, non poteva certamente essere riferito all'ordine di scarpe che è arrivato solamente 5 giorni dopo come da DDT qui allegato. Sempre tale documento, infatti, dimostra che sono state consegnate tutte le scarpe così come ordinate nella copia commissione ovvero 8 paia per ciascuno dei seguenti modelli: 2374, 2375, 2373, 2375. Anche in relazione a tale DDT nessuna contestazione è stata effettuata da parte di al momento della consegna né in periodo successivo. Anzi, a tal Pt_1 proposito si evidenzia che la sig.ra nel messaggio allegato in doc. 4 all'atto di Pt_1 citazione, non fa espresso riferimento ai codici dei modelli ordinati, ma si limita ad effettuare delle contestazioni oltremodo generiche e pretestuose.
- I rapporti e i pagamenti concordati tra le parti risultano essere differenti da come sono stati presentati nell'atto di citazione di controparte. Inizialmente, era stato pattuito il pagamento del totale della merce mediante n. 3 assegni: il primo con data 30.04.2022 di
€ 2.701,44; il secondo con data 31.05.2022 di € 3.500,00 e il terzo con data 30.06.2022 di € 3.500,00 come da copie degli assegni in doc. 4 (come anche da allegata documentazione di controparte). Proprio a causa del ritardo della seconda parte della merce previsto per maggio anziché marzo, era stato pattuito con la sig.ra come Pt_1 dimostrato dal messaggio inviato da il 18.05.2022: “(…) Ho chiesto Controparte_2 gentilmente se mi poteva inviare con un vostro corriere i nostri due titoli di €3.500 con scadenza 31/05 e 30/06/2022 e nello stesso momento io consegnavo al corriere i nuovi due titoli di €3.500 con scadenza posticipata come d'accordo il 31/08/2022 e il 30/09/2022 ma la signora non vuole spedirli prima li vuole spedire con la merce quando sarà pronta Chiedo gentilmente mi siano spediti i titoli prima possibile e che sia almeno avvertita prima per preparare i due titoli da sostituire e consegnare al vostro corriere grazia” (cit. doc. 5). Con tale messaggio la sig.ra ha pacificamente ammesso che, a seguito del ritardo Pt_1 della merce, le parti si erano accordate per posticipare il pagamento nei mesi di agosto e settembre anziché maggio e giugno, come precedentemente previsto. Inoltre, avendo pattuito la consegna di altri due titoli a garanzia di parte della merce già ricevuta e di parte, ancora da ricevere, ha implicitamente qualificato il termine concordato nella copia commissione come non essenziale, accettando in maniera chiara e lapalissiana un adempimento successivo, e, non solo, ha riconosciuto il debito a suo carico! Codesta circostanza è stata confermata anche dalla stessa socia accomandataria Controparte_2 nel già citato documento 4 di controparte;
5 - Con assoluta certezza emerge anche la circostanza che la sig.ra volesse ricevere Pt_1 prima i titoli in possesso di e, solamente alla consegna della restante merce CP_1 consegnare, i nuovi titoli con scadenza posticipata. Proprio tale circostanza, sintomatica dell'assoluta mala fede di è dimostrata dal fatto che, subito dopo l'invio da parte Pt_1 di all'utenza telefonica della sig.ra della fotografia con gli assegni CP_1 Pt_1 tagliati (in doc. 6 in all.) e, quindi, inservibili, in data 25.05.2022 venga scritto dalla stessa il messaggio nel citato doc. 4 di controparte. In questo messaggio si dà atto di aver ricevuto 4 colli con articoli non corrispondenti. Peccato che gli articoli sono stati ricevuti, due mesi prima, il 14.03.2022 e su questi alcuna lamentela vi è stata e la seconda spedizione doveva ancora essere consegnata come dimostrato dal DDT del
30.05.2022. Perciò risulta che le contestazioni nel messaggio appaiono oltremodo pretestuose al fine di non consegnare, come da accordi tra le parti, i titoli con scadenza
31/08 e 30/09/2022 al corriere incaricato dalla creditrice che avrebbe ritirato CP_1 il tutto il 30.05.2022;
- Da una consultazione del fascicolo telematico del processo de quo, salvo errore, emerge che controparte non ha prodotto il documento 5 (al suo infondato atto di opposizione a d.i.). In tal sede si contesta integralmente tale documento;
- Ad ogni modo, anche ammettendo che i numeri sulla scarpa avevano una calzata differente ovvero che il 36 corrisponde al 37, un numero in più, non significa certamente ammettere un qualche inadempimento, tanto più che le scarpe sono state comunque consegnate in maniera corrispondente ai numeri richiesti;
- Anche in merito alla circostanza della riconsegna dei titoli, si ribadisce quanto precedentemente detto ovvero che sono stati annullati e tagliati solamente per consentire a il pagamento dilazionato come da messaggio qui allegato in doc. 5; Pt_1
- nonostante abbia promosso un'infondata e pretestuosa opposizione a d.i. non Pt_1 ha mai restituito, o si è attivata in tal senso, la merce correttamente consegnata da (come da citata copia commissione); CP_1
- Sia da quanto prodotto dalla stessa opponente, sia dalla documentazione monitoria dalla , emerge fondata prova documentale che rende certo, liquido ed esigibile il CP_1 credito azionato dalla creditrice. Vi è, inoltre, fondata prova di riconoscimento del debito da parte della (come sopra illustrato). Pertanto, sussistono i presupposti Pt_1 affinché venga concessa la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del Tribunale ordinario di Ravenna. Tutto ciò premesso, in fatto, le pretese attoree sono infondate anche per i seguenti motivi IN DIRITTO A) Sul termine non essenziale convenuto dalle parti in merito alla consegna della merce Erronea risulta l'affermazione di parte attrice secondo cui pagava la merce (solo Pt_1 quella non in contestazione) consegnata nel mese di marzo 2022, in quanto come emerge dal DDT, la merce consegnata a marzo è pari a n. 48 paia di scarpe per un totale di € 4.870,24, come da Fattura n. 190/001 del 31.03.2022, mentre risulta essere stato pagato solo l'importo di € 2.701,44, come da assegno del 30.04.2022.
6 Inoltre, in primo luogo, in merito all'art. 3 delle due copie commissione (in doc. 1) si deve ricordare che il termine in questo previsto, ovvero la consegna entro i termini indicati dalla proposta con una tolleranza di 20 giorni, non può essere considerato essenziale per le seguenti ragioni:
1) Controparte indica il termine come essenziale in quanto la clausola sarebbe stata sottoscritta ai sensi dell'art 1341 e 1342 cc. Tuttavia, si deve osservare che tali articoli prevedono una specifica sottoscrizione ed approvazione delle clausole vessatorie che comportano un certo squilibrio tra le parti mentre la clausola relativa al termine di esecuzione del contratto non può certamente ricadere tra di esse, non comportando nessuno squilibrio contrattuale, tantomeno per il committente;
2) Sempre in tal senso ed “in tema di clausole vessatorie, l'esigenza di specificità e separazione imposta dall'art 1341 cc non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli comprese tra quelle specificatamente approvate” (cfr. Cass. 20606/2016). Nella copia commissione prodotta in atti si evidenzia che le clausole specificamente approvate sono tutte quelle del contratto e, pertanto, vi è un richiamo indiscriminato a tutte le clausole non idoneo a costituire specifica approvazione. In tal senso milita anche la circostanza che le clausole non presentino doppia sottoscrizione (cfr. copie commissioni in doc.1).
3) Secondo l'interpretazione prevalente, il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo. L'indagine deve condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex art. 1362, cod. civ. dal comportamento delle parti (da valutare complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione era dovuta). In tal senso, si deve evidenziare il comportamento della che in data 18.05.2022 (data successiva a quella prevista Pt_1 per la consegna da parte di ) offre la consegna di due titoli ulteriori a garanzia CP_1 della merce ancora da consegnare ed, inoltre, ritira la merce dal corriere inviato da in data successiva. A nulla rileva, poi, l'offerta di restituzione della merce CP_1 effettuata solamente e per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 19.12.2022. 4) le parti contrattuali possono convenire tempi di consegna e di pagamento diversi rispetto a quelli previsti dal contratto ed, in tal modo, escludendo la loro essenzialità come avvenuto nel caso di specie e provato dal messaggio della sig.ra Infatti, Pt_1 per la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8881/2000 si stabilisce che: “la rinuncia al termine essenziale, operata anche successivamente alla scadenza, ben può
7 assumere forma implicita e risultare da atti univoci, indicativi della circostanza che il creditore, accettando l'adempimento tardivo del debitore, abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo”. Alla luce delle considerazioni svolte, dei comportamenti tenuti dalle parti emerge la non essenzialità del termine di consegna previsto nella copia commissione del 16.07.2022. B) Sulla nullità per mancata corrispondenza tra il pervenuto e l'ordinato Come già dimostrato in precedenza, il messaggio della sig.ra del 25.05.2022 Pt_1 contestante la corrispondenza tra quanto ordinato e la merce ricevuta appare costituire solamente un pretesto. Infatti, partendo da dati certi, ovvero la data indicata sui DDT del 14.03.2022 e 30.05.2022, non si comprende quale merce venga contestata con il messaggio del 25.05.2022. Certamente non quella che doveva essere ancora consegnata ben 5 giorni dopo. Strano anche che si potesse riferire alla merce del 14.03.2022 che era stata consegnata 2 mesi prima e mai contestata. Significativo in tal senso è il mancato riferimento alla merce e ai loro numeri di produzione, come indicati nelle fatture e nelle copie commissione. Ovviamente tale lamentala costituiva solamente un pretesto, creato dopo aver appreso dell'inutilizzabilità dei titoli che aveva precedentemente consegnato alla , Pt_1 CP_1 per non consegnare i successivi titoli con scadenza posticipata, come concordato dalle parti. C) Sulla provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
inoltre, la debitrice
– opponente ha riconosciuto il debito. Pt_1
Si osserva, altresì, sia che non ha contestato le legittime Fatture su cui si fonda il Pt_1 credito vantato da sia che vi è grave pregiudizio nel ritardo del loro CP_1 pagamento da parte della debitrice. Pertanto, dovrà concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 1183/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna, Sezione Civile (R.G. n. 2908/2022) ai sensi dell'art.648 c.p.c. D) Sulla temerarietà della lite promossa dall'opponente. chiede di essere indennizzata per il danno derivatole dal contegno CP_1 processuale di controparte, che avendo introdotto un'opposizione del tutto temeraria, ha resistito in giudizio con assoluta mala fede. Sul punto si richiama il disposto di cui all'art.96, comma III, c.p.c. a tenore del quale: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il danno è collegato alla celebrazione di un processo irragionevole e corrisponde al pregiudizio patito dalla parte (che risulterà) vittoriosa, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del
8 materiale difensivo, per la stessa partecipazione al processo e quindi, per tutte le attività svolte e non compensate dalla pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali”.
ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito: CP_1
In via principale, nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede, confermare il Decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del 08/11/2022, R.G. 2908/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, e condannare l'opponente Parte_1 al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi
[...] di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e spese legali che si liquidano in € 540,00 di cui al decreto ingiuntivo, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, o di eventuale altra somma che emergerà nel corso del giudizio. Ed, infine, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. commi 1 e 3 con liquidazione in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda il lamentato ritardo nella consegna a di parte della Parte_1
merce ordinata dalla stessa – vale a dire la consegna effettuata alla fine di maggio del
2022, anziché nei mesi di febbraio/marzo dello stesso anno (come previsto dai due contratti del 16/07/2021), deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta emerge chiaramente l'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo che prevedeva, quale conseguenza di tale ritardo, solo una parziale posticipazione delle scadenze originariamente concordate per i pagamenti.
Tale accordo si evince inequivocabilmente dal messaggio WhatsApp inviato in data
18/05/2022 da ad (doc. 5 allegato alla comparsa di Controparte_2 CP_3
costituzione e risposta), del seguente tenore: “Buon giorno sig. ho scritto varie Per_1
mail a e non ho avuto nessuna risposta ho provato a chiamarla telefonicamente Pt_3
anche in azienda nessuna risposta. Dopo vari tentativi sono riuscita a contattarla e le ho spiegato gli accordi che avevamo preso con lei. Ho chiesto gentilmente se mi poteva inviare con un vostro corriere i nostri due titoli di € 3.500 con scadenza 31/05/ e
30/06/2022 e nello stesso momento io consegnavo al corriere i nuovi due titoli di €
9
3.500 con scadenza posticipata come d'accordo 31/08/2022 e 30/09/2022 ma la signora non vuole spedirli prima li vuole spedire con la merce quando sarà pronta. Chiedo gentilmente mi siano spediti i titoli prima possibile e che sia almeno avvertita prima per preparare i due titoli da sostituire e consegnare al vostro corriere grazie”.
In sostanza ha preventivamente accettato la consegna tardiva rispetto ai Parte_1
tempi previsti contrattualmente, impegnandosi a provvedere al pagamento della merce consegnata in ritardo mediante due assegni con scadenze al 31/08/2022 e al 30/09/2022, da rilasciare in sostituzione degli assegni di pari importo già emessi con scadenze al
31/05/2022 e al 30/06/2022.
È evidente, quindi, che il predetto ritardo non può in alcun modo giustificare il rifiuto della società opponente di provvedere al pagamento della merce consegnatale il
25/05/2022.
Per quanto riguarda le lamentate difformità tra la merce ordinata e quella pervenuta, va osservato che fa riferimento al messaggio WhatsApp inviato da Parte_1 CP_2
ad in data 25/05/2022 (doc. 4 allegato all'atto di citazione in
[...] CP_3
opposizione), del seguente tenore: “Buona sera oggi pomeriggio abbiamo aperto Per_1
i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti come le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 ecc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo.
Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e stesso colore identiche”.
Appare evidente che si tratta di contestazioni generiche ed imprecise, tra l'altro prive di qualsiasi riferimento ai codici numerici identificativi degli articoli (modelli di scarpe) contestati, e quindi non idonee a fornire al venditore una specifica prospettazione delle asserite difformità della merce, tale da consentirgli eventualmente di porvi rimedio.
10 ha infatti risposto prontamente a dette contestazioni con proprio CP_3
messaggio vocale WhatsApp del 25/05/2022, nel quale manifesta la propria difficoltà a comprendere le doglianze della società ed invita la cliente a precisare le Pt_1
lamentate non conformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata, dichiarandosi disponibile ad agire per rimediare a tali inconvenienti.
Non risulta che l'odierna opponente abbia dato preciso riscontro a tale richiesta di chiarimenti, ed appare quindi palese la pretestuosità delle contestazioni relative alla conformità della merce consegnata il 25/05/2022.
Ancora più pretestuosa deve ritenersi la contestazione formulata in atto di citazione
(pag. 4) – sulla base di un'imprecisata “diversità di numero” – con riferimento alla merce consegnata nel mese di marzo del 2022, che in precedenza non era mai stata contestata.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del 08/11/2022;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
Così deciso in Ravenna, il giorno 18/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
11 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3677/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. MOLINA JACOPO, elettivamente domiciliata in VIA RAMPA
CAVALCAVIA 1 30172 VENEZIA – MESTRE presso il difensore avv. MOLINA
JACOPO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCIANÒ CP_1 P.IVA_2
ELISABETTA, elettivamente domiciliata in VIA MEUCCI 1 48124 RAVENNA presso il difensore avv. MARCIANÒ ELISABETTA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del CP_1
08/11/2022, con il quale è stato intimato a il Parte_1
pagamento della somma di € 7.000,00, oltre a interessi e spese, asseritamente dovuta alla ricorrente a titolo di residuo corrispettivo di forniture di merce effettuate a favore dell'ingiunta, meglio specificate nelle due fatture allegate al ricorso per ingiunzione
(fatture n. 109/001 del 31/03/2022 e n. 152/001 del 14/10/2022).
L'ingiunta ha proposto rituale opposizione avverso il suddetto Parte_1
provvedimento monitorio per i motivi così esposti in atto di citazione:
“ in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 signor svolge opposizione al Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Parte_1
Ravenna N. 1183/2022, contestandolo in fatto ed in diritto, sia nell'an che, subordinatamente, nel quantum, chiedendone la revoca/annullamento perché infondato in fatto ed in diritto.
* In fatto adiva il Tribunale di Ravenna affinché ingiungesse a CP_1 Parte_1 il pagamento del residuo della fattura N. 109/001 del 31.3.2022 ed il
[...] pagamento della fattura N. 152/001 del 14.10.2022. Il Tribunale di Ravenna emetteva Decreto Ingiuntivo N. 1183/2022 qui avversato. La ricostruzione fattuale e giuridica avversaria è contestata. In data 16.7.2021 il signor si recava presso lo showroom dell'agente Parte_1 distributore signor in Via Miranese 418 Venezia - Chirignago (doc. Parte_2
1), ed effettuava gli ordini che si depositano sub doc. 2. In questi si legge che la data di consegna del materiale ordinato (scarpe) sarebbe stata effettuata nei mesi di febbraio/marzo (2022). Appena in data 31.3.2022 la deducente riceveva soltanto gli articoli 1614 e 2312 (parte delle scarpe da donna). Gli articoli 2373 e 2375 arrivavano il 25 maggio 2022, quando oramai era tempo di saldi! Dell'articolo 2375 la deducente riceveva 5 paia, non 8. La signora socia accomandataria di di Controparte_2 Parte_1 Parte_1
(doc. 3) si lamentava formalmente con il legale rappresentante di nella CP_1 stessa data del 25.5.2022, scrivendo quanto segue: “Buona sera oggi pomeriggio Per_1 abbiamo aperto i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti con le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 etc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo. Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e 2 stesso colore identiche” (doc. 4). Lo stesso giorno quest'ultimo con un messaggio vocale ammetteva il ritardo e l'errore negli invii, oltre ad ammettere che i numeri delle scarpe non corrispondevano con la calzata del piede (doc. 5)! Il signor lo stesso giorno, quanto alla differente CP_3 numerazione, ammetteva la diversità: “Perfetto comunque dalla sua copia commissione deve calcolare x tutte 1 n [numero, NdA] in più quindi 36/40 corrisponde 37/41 e 40/45 41/46” (doc. 6). Il legale rappresentante di restituiva, significativamente, gli assegni N. CP_1
3802318532-12 Unicredit S.p.A. e N. 3802318533-00 Unicredit S.p.A. (doc. 7), i quali venivano annullati su indicazione della deducente.
* In diritto
1. Sulla nullità / illegittimità del Decreto ingiuntivo opposto. Sulla violazione dell'art. 3 dei contratti I contratti (per adesione) del 16.7.2021 prevedevano la consegna della merce nei mesi di febbraio/marzo 2022. La deducente pagava la merce (soltanto quella non in contestazione) consegnata nel mese di marzo 2022. Nulla pagava di quanto consegnato in data 25.5.2022. L'art. 3 dei contratti suindicati prevede che: “I tempi di consegna si intendono rispettati allorché la merce sia stata consegnata al vettore o allo spedizioniere entro i termini indicati dalla proposta con una tolleranza di 20 gg.”. L'articolo veniva sottoscritto come essenziale ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. (doc. 2 cit.). non ha rispettato i tempi di consegna e non ha dunque titolo al pagamento, CP_1 per essere inadempiente.
offre in restituzione la merce tutta di cui sopra. Parte_1 Parte_1
* Sulla nullità per mancata corrispondenza tra l'ordinato ed il pervenuto.
ha eccepito l'inadempimento di in Parte_1 Parte_1 CP_1 quanto questa ha inviato merce non corrispondente a quanto ordinato. In data 25.5.2022 così scriveva la accomandataria signora al signor “Buona Controparte_2 CP_3 sera oggi pomeriggio abbiamo aperto i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti con Per_1 le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 etc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo. Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e stesso colore identiche” (doc. 4 cit.). Il legale rappresentante di ammetteva (doc. 5 cit.) ciò ed aggiungeva, testualmente: CP_1
“Perfetto comunque dalla sua copia commissione deve calcolare x tutte 1 n [numero, NdA] in più quindi 36/40 corrisponde 37/41 e 40/45 41/46” (doc. 6)! La diversità di numero riguarda anche significativa parte delle scarpe pervenute nel
3 mese di marzo 2022, dal che il pagamento parziale (dunque per la sola parte non contestata) con riferimento alla Fattura N. 109/001 del 31.3.2022. è dunque ancora una volta inadempiente. CP_1
* In ragione di quanto sopra, il Decreto Ingiuntivo emesso da codesto Tribunale N. 1183/2022 andrà revocato/annullato con ogni conseguente statuizione sulle spese e competenze di giudizio”.
La società opponente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
“voglia l'On. Tribunale, In via pregiudiziale: se richiesta, non concedere la provvisoria esecuzione al Decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta ed è di pronta soluzione;
In via principale, quanto al contratto di affitto di ramo d'azienda: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3 dei contratti di cui al doc. 2 cit. e accertare e dichiarare la mancata corrispondenza tra l'ordinato ed il pervenuto, dichiarando la risoluzione dei contratti per inadempimento di e, per l'effetto, CP_1 revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna N. 1183/2022; In via subordinata, senza nulla riconoscere o sanare: in denegata ipotesi che qualche somma residui a favore di accertare e dichiarare il minor valore di quanto CP_1 da questa consegnato a (actio quanti minoris) e, per Parte_1 Parte_1
l'effetto, revocare/annullare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ravenna N. 1183/2022. Con vittoria di spese e competenze di causa”.
si è costituita nel giudizio di opposizione, esponendo quanto segue nella CP_1
propria comparsa di costituzione e risposta:
“- Nessuna contestazione viene fatta da alla ricostruzione fattuale della vicenda CP_1 in merito alla circostanza che, in data 16.7.2021, il signor si recava presso Parte_1 lo showroom dell'agente distributore signor in Via Miranese 418 Parte_2
Venezia – Chirignago, ed effettuava gli ordini come da copia commissioni (doc. 1 ed allegata anche all'atto di citazione di controparte). Nella copia commissione erano indicati come periodo di consegna della merce i mesi di febbraio/marzo 2022.
- Si smentisce quanto asserito nell'atto di citazione ovvero l'affermazione che:
“appena in data 31.3.2023 la deducente riceveva soltanto gli articoli 1614 e 2312” (cit. p. 2 atto di cit. contestato). Infatti, ha diligentemente consegnato la merce, come CP_1 da copia commissione, in data 14.03.2022. Questo lo si evince dal DDT n. 142 (in doc. 2 in allegato) e già prodotto in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Da tale documento, mai contestato, emerge come in data 14.03.2022 abbia ricevuto un Pt_1 totale di n. 48 paia di scarpe corrispondenti ad 8 paia per ciascuno dei modelli elencati: 1536U, 1901, 1803, 2335, 2312 e 1614U (cfr. doc. 2). Palesemente errata risulta 4 l'affermazione avversaria secondo cui, in data 31.03.2022, riceveva solamente 2 Pt_1 articoli. Pienamente sconfessata dal DDT prodotto in doc. 2;
- A tale proposito si ribadisce che la merce consegnata a marzo, periodo di consegna previsto nella copia commissione sottoscritta dalle parti, corrisponde a più del 50% della merce totale ordinata da Pt_1
- La restante parte della merce non è stata consegnata in data 25.05.2022, come erroneamente asserito dalla sig.ra ma, solamente, in data 30.05.2022 come da Pt_1
DDT n. 220 (in doc. 3, in all.) già allegato al ricorso per decreto ingiuntivo. Tale dato risulta essere molto significativo in quanto il messaggio di controparte, prodotto nel loro documento 4 ed avente data 25.05.2022, non poteva certamente essere riferito all'ordine di scarpe che è arrivato solamente 5 giorni dopo come da DDT qui allegato. Sempre tale documento, infatti, dimostra che sono state consegnate tutte le scarpe così come ordinate nella copia commissione ovvero 8 paia per ciascuno dei seguenti modelli: 2374, 2375, 2373, 2375. Anche in relazione a tale DDT nessuna contestazione è stata effettuata da parte di al momento della consegna né in periodo successivo. Anzi, a tal Pt_1 proposito si evidenzia che la sig.ra nel messaggio allegato in doc. 4 all'atto di Pt_1 citazione, non fa espresso riferimento ai codici dei modelli ordinati, ma si limita ad effettuare delle contestazioni oltremodo generiche e pretestuose.
- I rapporti e i pagamenti concordati tra le parti risultano essere differenti da come sono stati presentati nell'atto di citazione di controparte. Inizialmente, era stato pattuito il pagamento del totale della merce mediante n. 3 assegni: il primo con data 30.04.2022 di
€ 2.701,44; il secondo con data 31.05.2022 di € 3.500,00 e il terzo con data 30.06.2022 di € 3.500,00 come da copie degli assegni in doc. 4 (come anche da allegata documentazione di controparte). Proprio a causa del ritardo della seconda parte della merce previsto per maggio anziché marzo, era stato pattuito con la sig.ra come Pt_1 dimostrato dal messaggio inviato da il 18.05.2022: “(…) Ho chiesto Controparte_2 gentilmente se mi poteva inviare con un vostro corriere i nostri due titoli di €3.500 con scadenza 31/05 e 30/06/2022 e nello stesso momento io consegnavo al corriere i nuovi due titoli di €3.500 con scadenza posticipata come d'accordo il 31/08/2022 e il 30/09/2022 ma la signora non vuole spedirli prima li vuole spedire con la merce quando sarà pronta Chiedo gentilmente mi siano spediti i titoli prima possibile e che sia almeno avvertita prima per preparare i due titoli da sostituire e consegnare al vostro corriere grazia” (cit. doc. 5). Con tale messaggio la sig.ra ha pacificamente ammesso che, a seguito del ritardo Pt_1 della merce, le parti si erano accordate per posticipare il pagamento nei mesi di agosto e settembre anziché maggio e giugno, come precedentemente previsto. Inoltre, avendo pattuito la consegna di altri due titoli a garanzia di parte della merce già ricevuta e di parte, ancora da ricevere, ha implicitamente qualificato il termine concordato nella copia commissione come non essenziale, accettando in maniera chiara e lapalissiana un adempimento successivo, e, non solo, ha riconosciuto il debito a suo carico! Codesta circostanza è stata confermata anche dalla stessa socia accomandataria Controparte_2 nel già citato documento 4 di controparte;
5 - Con assoluta certezza emerge anche la circostanza che la sig.ra volesse ricevere Pt_1 prima i titoli in possesso di e, solamente alla consegna della restante merce CP_1 consegnare, i nuovi titoli con scadenza posticipata. Proprio tale circostanza, sintomatica dell'assoluta mala fede di è dimostrata dal fatto che, subito dopo l'invio da parte Pt_1 di all'utenza telefonica della sig.ra della fotografia con gli assegni CP_1 Pt_1 tagliati (in doc. 6 in all.) e, quindi, inservibili, in data 25.05.2022 venga scritto dalla stessa il messaggio nel citato doc. 4 di controparte. In questo messaggio si dà atto di aver ricevuto 4 colli con articoli non corrispondenti. Peccato che gli articoli sono stati ricevuti, due mesi prima, il 14.03.2022 e su questi alcuna lamentela vi è stata e la seconda spedizione doveva ancora essere consegnata come dimostrato dal DDT del
30.05.2022. Perciò risulta che le contestazioni nel messaggio appaiono oltremodo pretestuose al fine di non consegnare, come da accordi tra le parti, i titoli con scadenza
31/08 e 30/09/2022 al corriere incaricato dalla creditrice che avrebbe ritirato CP_1 il tutto il 30.05.2022;
- Da una consultazione del fascicolo telematico del processo de quo, salvo errore, emerge che controparte non ha prodotto il documento 5 (al suo infondato atto di opposizione a d.i.). In tal sede si contesta integralmente tale documento;
- Ad ogni modo, anche ammettendo che i numeri sulla scarpa avevano una calzata differente ovvero che il 36 corrisponde al 37, un numero in più, non significa certamente ammettere un qualche inadempimento, tanto più che le scarpe sono state comunque consegnate in maniera corrispondente ai numeri richiesti;
- Anche in merito alla circostanza della riconsegna dei titoli, si ribadisce quanto precedentemente detto ovvero che sono stati annullati e tagliati solamente per consentire a il pagamento dilazionato come da messaggio qui allegato in doc. 5; Pt_1
- nonostante abbia promosso un'infondata e pretestuosa opposizione a d.i. non Pt_1 ha mai restituito, o si è attivata in tal senso, la merce correttamente consegnata da (come da citata copia commissione); CP_1
- Sia da quanto prodotto dalla stessa opponente, sia dalla documentazione monitoria dalla , emerge fondata prova documentale che rende certo, liquido ed esigibile il CP_1 credito azionato dalla creditrice. Vi è, inoltre, fondata prova di riconoscimento del debito da parte della (come sopra illustrato). Pertanto, sussistono i presupposti Pt_1 affinché venga concessa la provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del Tribunale ordinario di Ravenna. Tutto ciò premesso, in fatto, le pretese attoree sono infondate anche per i seguenti motivi IN DIRITTO A) Sul termine non essenziale convenuto dalle parti in merito alla consegna della merce Erronea risulta l'affermazione di parte attrice secondo cui pagava la merce (solo Pt_1 quella non in contestazione) consegnata nel mese di marzo 2022, in quanto come emerge dal DDT, la merce consegnata a marzo è pari a n. 48 paia di scarpe per un totale di € 4.870,24, come da Fattura n. 190/001 del 31.03.2022, mentre risulta essere stato pagato solo l'importo di € 2.701,44, come da assegno del 30.04.2022.
6 Inoltre, in primo luogo, in merito all'art. 3 delle due copie commissione (in doc. 1) si deve ricordare che il termine in questo previsto, ovvero la consegna entro i termini indicati dalla proposta con una tolleranza di 20 giorni, non può essere considerato essenziale per le seguenti ragioni:
1) Controparte indica il termine come essenziale in quanto la clausola sarebbe stata sottoscritta ai sensi dell'art 1341 e 1342 cc. Tuttavia, si deve osservare che tali articoli prevedono una specifica sottoscrizione ed approvazione delle clausole vessatorie che comportano un certo squilibrio tra le parti mentre la clausola relativa al termine di esecuzione del contratto non può certamente ricadere tra di esse, non comportando nessuno squilibrio contrattuale, tantomeno per il committente;
2) Sempre in tal senso ed “in tema di clausole vessatorie, l'esigenza di specificità e separazione imposta dall'art 1341 cc non è soddisfatta mediante il richiamo cumulativo numerico e la sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni generali di contratto, solo alcune delle quali siano vessatorie, atteso che la norma richiede, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli comprese tra quelle specificatamente approvate” (cfr. Cass. 20606/2016). Nella copia commissione prodotta in atti si evidenzia che le clausole specificamente approvate sono tutte quelle del contratto e, pertanto, vi è un richiamo indiscriminato a tutte le clausole non idoneo a costituire specifica approvazione. In tal senso milita anche la circostanza che le clausole non presentino doppia sottoscrizione (cfr. copie commissioni in doc.1).
3) Secondo l'interpretazione prevalente, il termine per l'adempimento può ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabile la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo, e prescinde dallo specifico interesse individuale del creditore all'osservanza, da parte del debitore, del termine contrattuale previsto a favore di quest'ultimo. L'indagine deve condursi alla stregua delle espressioni usate dai contraenti, della natura e dell'oggetto del contratto ed altresì, ex art. 1362, cod. civ. dal comportamento delle parti (da valutare complessivamente, e non in riferimento alla sola parte che sostenga l'essenzialità del termine entro cui la prestazione era dovuta). In tal senso, si deve evidenziare il comportamento della che in data 18.05.2022 (data successiva a quella prevista Pt_1 per la consegna da parte di ) offre la consegna di due titoli ulteriori a garanzia CP_1 della merce ancora da consegnare ed, inoltre, ritira la merce dal corriere inviato da in data successiva. A nulla rileva, poi, l'offerta di restituzione della merce CP_1 effettuata solamente e per la prima volta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in data 19.12.2022. 4) le parti contrattuali possono convenire tempi di consegna e di pagamento diversi rispetto a quelli previsti dal contratto ed, in tal modo, escludendo la loro essenzialità come avvenuto nel caso di specie e provato dal messaggio della sig.ra Infatti, Pt_1 per la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 8881/2000 si stabilisce che: “la rinuncia al termine essenziale, operata anche successivamente alla scadenza, ben può
7 assumere forma implicita e risultare da atti univoci, indicativi della circostanza che il creditore, accettando l'adempimento tardivo del debitore, abbia ritenuto più conforme ai propri interessi l'esecuzione del contratto che non la risoluzione di diritto del medesimo”. Alla luce delle considerazioni svolte, dei comportamenti tenuti dalle parti emerge la non essenzialità del termine di consegna previsto nella copia commissione del 16.07.2022. B) Sulla nullità per mancata corrispondenza tra il pervenuto e l'ordinato Come già dimostrato in precedenza, il messaggio della sig.ra del 25.05.2022 Pt_1 contestante la corrispondenza tra quanto ordinato e la merce ricevuta appare costituire solamente un pretesto. Infatti, partendo da dati certi, ovvero la data indicata sui DDT del 14.03.2022 e 30.05.2022, non si comprende quale merce venga contestata con il messaggio del 25.05.2022. Certamente non quella che doveva essere ancora consegnata ben 5 giorni dopo. Strano anche che si potesse riferire alla merce del 14.03.2022 che era stata consegnata 2 mesi prima e mai contestata. Significativo in tal senso è il mancato riferimento alla merce e ai loro numeri di produzione, come indicati nelle fatture e nelle copie commissione. Ovviamente tale lamentala costituiva solamente un pretesto, creato dopo aver appreso dell'inutilizzabilità dei titoli che aveva precedentemente consegnato alla , Pt_1 CP_1 per non consegnare i successivi titoli con scadenza posticipata, come concordato dalle parti. C) Sulla provvisoria esecutorietà del Decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
inoltre, la debitrice
– opponente ha riconosciuto il debito. Pt_1
Si osserva, altresì, sia che non ha contestato le legittime Fatture su cui si fonda il Pt_1 credito vantato da sia che vi è grave pregiudizio nel ritardo del loro CP_1 pagamento da parte della debitrice. Pertanto, dovrà concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 1183/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna, Sezione Civile (R.G. n. 2908/2022) ai sensi dell'art.648 c.p.c. D) Sulla temerarietà della lite promossa dall'opponente. chiede di essere indennizzata per il danno derivatole dal contegno CP_1 processuale di controparte, che avendo introdotto un'opposizione del tutto temeraria, ha resistito in giudizio con assoluta mala fede. Sul punto si richiama il disposto di cui all'art.96, comma III, c.p.c. a tenore del quale: “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”. Il danno è collegato alla celebrazione di un processo irragionevole e corrisponde al pregiudizio patito dalla parte (che risulterà) vittoriosa, per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario, attivandosi ed impiegando il proprio tempo e le proprie energie per le valutazioni preliminari al contrasto processuale, per la scelta del difensore, per le successive consultazioni con lo stesso e per la valutazione della linea difensiva, per il necessario approntamento del
8 materiale difensivo, per la stessa partecipazione al processo e quindi, per tutte le attività svolte e non compensate dalla pronuncia sul rimborso delle spese giudiziali”.
ha pertanto formulato le seguenti conclusioni di merito: CP_1
In via principale, nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare integralmente l'opposizione per cui si procede, confermare il Decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del 08/11/2022, R.G. 2908/2022 emesso dal Tribunale di Ravenna, Sezione Civile, e condannare l'opponente Parte_1 al pagamento della somma di € 7.000,00 oltre ad interessi legali (ovvero) interessi
[...] di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto e spese legali che si liquidano in € 540,00 di cui al decreto ingiuntivo, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, o di eventuale altra somma che emergerà nel corso del giudizio. Ed, infine, condannare l'opponente al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c. commi 1 e 3 con liquidazione in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'opposizione è infondata, e va pertanto rigettata.
Per quanto riguarda il lamentato ritardo nella consegna a di parte della Parte_1
merce ordinata dalla stessa – vale a dire la consegna effettuata alla fine di maggio del
2022, anziché nei mesi di febbraio/marzo dello stesso anno (come previsto dai due contratti del 16/07/2021), deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta emerge chiaramente l'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo che prevedeva, quale conseguenza di tale ritardo, solo una parziale posticipazione delle scadenze originariamente concordate per i pagamenti.
Tale accordo si evince inequivocabilmente dal messaggio WhatsApp inviato in data
18/05/2022 da ad (doc. 5 allegato alla comparsa di Controparte_2 CP_3
costituzione e risposta), del seguente tenore: “Buon giorno sig. ho scritto varie Per_1
mail a e non ho avuto nessuna risposta ho provato a chiamarla telefonicamente Pt_3
anche in azienda nessuna risposta. Dopo vari tentativi sono riuscita a contattarla e le ho spiegato gli accordi che avevamo preso con lei. Ho chiesto gentilmente se mi poteva inviare con un vostro corriere i nostri due titoli di € 3.500 con scadenza 31/05/ e
30/06/2022 e nello stesso momento io consegnavo al corriere i nuovi due titoli di €
9
3.500 con scadenza posticipata come d'accordo 31/08/2022 e 30/09/2022 ma la signora non vuole spedirli prima li vuole spedire con la merce quando sarà pronta. Chiedo gentilmente mi siano spediti i titoli prima possibile e che sia almeno avvertita prima per preparare i due titoli da sostituire e consegnare al vostro corriere grazie”.
In sostanza ha preventivamente accettato la consegna tardiva rispetto ai Parte_1
tempi previsti contrattualmente, impegnandosi a provvedere al pagamento della merce consegnata in ritardo mediante due assegni con scadenze al 31/08/2022 e al 30/09/2022, da rilasciare in sostituzione degli assegni di pari importo già emessi con scadenze al
31/05/2022 e al 30/06/2022.
È evidente, quindi, che il predetto ritardo non può in alcun modo giustificare il rifiuto della società opponente di provvedere al pagamento della merce consegnatale il
25/05/2022.
Per quanto riguarda le lamentate difformità tra la merce ordinata e quella pervenuta, va osservato che fa riferimento al messaggio WhatsApp inviato da Parte_1 CP_2
ad in data 25/05/2022 (doc. 4 allegato all'atto di citazione in
[...] CP_3
opposizione), del seguente tenore: “Buona sera oggi pomeriggio abbiamo aperto Per_1
i 4 colli ricevuti e gli articoli ricevuti come le numerazioni degli articoli da noi ordinati non corrispondono alla nostra copia commissione. Ci sono due articoli donna con numerazione sbagliata es. tre 38 due 40 nessun 37 ecc. un articolo 4 paia invece di 8 paia l'altro articolo 6 paia con tre o quattro numeri uguali e così via. Per quanto riguarda l'uomo ci sono due articoli differenti, ma in realtà sono tutti lo stesso articolo.
Compresi n. 46 da noi mai ordinati tot. 17 paia tutte uguali stesso articolo e stesso colore identiche”.
Appare evidente che si tratta di contestazioni generiche ed imprecise, tra l'altro prive di qualsiasi riferimento ai codici numerici identificativi degli articoli (modelli di scarpe) contestati, e quindi non idonee a fornire al venditore una specifica prospettazione delle asserite difformità della merce, tale da consentirgli eventualmente di porvi rimedio.
10 ha infatti risposto prontamente a dette contestazioni con proprio CP_3
messaggio vocale WhatsApp del 25/05/2022, nel quale manifesta la propria difficoltà a comprendere le doglianze della società ed invita la cliente a precisare le Pt_1
lamentate non conformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata, dichiarandosi disponibile ad agire per rimediare a tali inconvenienti.
Non risulta che l'odierna opponente abbia dato preciso riscontro a tale richiesta di chiarimenti, ed appare quindi palese la pretestuosità delle contestazioni relative alla conformità della merce consegnata il 25/05/2022.
Ancora più pretestuosa deve ritenersi la contestazione formulata in atto di citazione
(pag. 4) – sulla base di un'imprecisata “diversità di numero” – con riferimento alla merce consegnata nel mese di marzo del 2022, che in precedenza non era mai stata contestata.
Il decreto ingiuntivo opposto va pertanto confermato integralmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Non si ravvisano i presupposti per una condanna della società opponente ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione proposta da confermando Parte_1
integralmente il decreto ingiuntivo n. 1183/2022 del 08/11/2022;
2) condanna a rifondere a le spese del Parte_1 CP_1
presente giudizio di opposizione, che liquida in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
3) respinge la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta da CP_1
Così deciso in Ravenna, il giorno 18/08/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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