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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/11/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
3382/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3382/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Cristante ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29.10.1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA (PD) al Numero 42 Parte II Serie A Anno 1989; ordinare al Comune di NA (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni concordate dai ricorrenti: 1) il figlio , giusta dichiarazione resa dallo stesso e qui allegata Persona_1 sub doc. 09), continuerà a risiedere prevalentemente presso l'abitazione in NA (PD), Via San Zeno, 82, trascorrendo con il padre un giorno infrasettimanale e due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento presso la residenza del genitore o altra dimora in cui lo stesso decida di trascorrere il week-end; inoltre trascorrerà sempre con il padre due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
la metà delle vacanze natalizie,
1 alternando, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e la metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua. 2) atteso quanto stabilito al precedente punto 1) in merito alla residenza prevalente del figlio economicamente non indipendente, la casa familiare Per_1 ubicata nel Comune di NA (PD), Catasto Fabbricati, Fg. 43, mapp. 618 sub 7, Z.C. U, Cat. A2-2, 7 vani, R.C. € 668,81], di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig.ra con arredi Parte_2
e corredi ivi esistenti che sono e restano in comproprietà al 50%,
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 mensile al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, somma che Per_1 sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui verrà depositata la sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) il Sig. , con riferimento al figlio corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Per_1
il 50% delle seguenti spese straordinarie preventivamente concordate, Pt_2 previa esibizione delle relative pezze giustificative: spese scolastiche (unicamente tasse di iscrizione e testi scolastici), mediche non coperte dal S.S.N., oltre al 50% delle spese relative ad attività sportive o culturali, sempre preventivamente concordate e se compatibili con la situazione reddituale dei coniugi.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Parte_1 Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a NA (PD) il 29.10.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA al n. 42, Parte II, Serie A, anno 1989), e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e rispettivamente l'8.9.1996 e il Per_2 Per_1
21.3.2001;
- con decreto n. 9654/2014, depositato in data 6.10.2014, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 15.7.2014;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , operaio agricolo, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 Parte_1 un reddito pari a 937,00 euro netti, mentre , titolare di un'impresa Parte_2 individuale, aveva tratto dalla propria attività nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 7.969,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 26.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 9654/2014 depositato in data 6.10.2014, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 15.7.2014 (cfr. doc. 7), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3382/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NA (PD) il 29.10.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA al n. 42, Parte II, Serie A, anno 1989);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di NC
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di NC -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3382/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Cristante ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29.10.1989 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NA (PD) al Numero 42 Parte II Serie A Anno 1989; ordinare al Comune di NA (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
omologare le seguenti condizioni concordate dai ricorrenti: 1) il figlio , giusta dichiarazione resa dallo stesso e qui allegata Persona_1 sub doc. 09), continuerà a risiedere prevalentemente presso l'abitazione in NA (PD), Via San Zeno, 82, trascorrendo con il padre un giorno infrasettimanale e due fine settimana al mese, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, con pernottamento presso la residenza del genitore o altra dimora in cui lo stesso decida di trascorrere il week-end; inoltre trascorrerà sempre con il padre due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
la metà delle vacanze natalizie,
1 alternando, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e la metà delle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, la Pasqua. 2) atteso quanto stabilito al precedente punto 1) in merito alla residenza prevalente del figlio economicamente non indipendente, la casa familiare Per_1 ubicata nel Comune di NA (PD), Catasto Fabbricati, Fg. 43, mapp. 618 sub 7, Z.C. U, Cat. A2-2, 7 vani, R.C. € 668,81], di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, rimane assegnata alla sig.ra con arredi Parte_2
e corredi ivi esistenti che sono e restano in comproprietà al 50%,
3) il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 mensile al mantenimento del figlio la somma di € 300,00, somma che Per_1 sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui verrà depositata la sentenza, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
4) il Sig. , con riferimento al figlio corrisponderà alla Sig.ra Parte_1 Per_1
il 50% delle seguenti spese straordinarie preventivamente concordate, Pt_2 previa esibizione delle relative pezze giustificative: spese scolastiche (unicamente tasse di iscrizione e testi scolastici), mediche non coperte dal S.S.N., oltre al 50% delle spese relative ad attività sportive o culturali, sempre preventivamente concordate e se compatibili con la situazione reddituale dei coniugi.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 21.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo,
[...]
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la Parte_1 Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a NA (PD) il 29.10.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA al n. 42, Parte II, Serie A, anno 1989), e deducevano che:
- dall'unione erano nati i figli e rispettivamente l'8.9.1996 e il Per_2 Per_1
21.3.2001;
- con decreto n. 9654/2014, depositato in data 6.10.2014, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 15.7.2014;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , operaio agricolo, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 Parte_1 un reddito pari a 937,00 euro netti, mentre , titolare di un'impresa Parte_2 individuale, aveva tratto dalla propria attività nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 7.969,00 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 26.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 9654/2014 depositato in data 6.10.2014, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 15.7.2014 (cfr. doc. 7), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3382/ 2025 R.G. promossa da
[...]
e da , con il parere del Pubblico Ministero, Parte_1 Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NA (PD) il 29.10.1989 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NA al n. 42, Parte II, Serie A, anno 1989);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
OL Di NC
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