Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1981, n. 48
Versione
22 marzo 1981
Art. 1. Articolo unico

Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653 , al personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1 dicembre 1976, non e' richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.

Entrata in vigore il 22 marzo 1981
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