Art. 1. Articolo unico
Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653 , al personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1 dicembre 1976, non e' richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.
Ai fini dell'applicazione della legge 24 dicembre 1979, n. 653 , al personale dell'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici, in servizio nell'ambito della circoscrizione territoriale della cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano anteriormente al 1 dicembre 1976, non e' richiesto il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , per le assunzioni nel pubblico impiego in provincia di Bolzano.