Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2753 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 22965/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. GARGANO CARLO, con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI 240, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55, NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ATPO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5-12-2023, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione della dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità ex art. 3, comma3, l. 104/92 , di cui alla domanda amministrativa del 17-3-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_2
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato che le condizioni psico fisiche avevano subito un aggravamento, rilevante ex art. 149 disp. att. cpc
E le censure, nel merito, a seguito dei chiarimenti chiesti al CTU, dott.
, sono risultate parzialmente fondate. Persona_1
Il ctu, premesso che il periziando è affetto da:”, demenza senile (cod.
1002=70%); miocardiopatia .(cod.6442=50%); enfisema polmonare
(cod.6456=65%); diabete mellito (cod.9309=50%)” ha ritenuto che, anche alla luce della nuova documentazione medica, tali patologie, in riferimento alla Tabella ministeriale relativa al D.M. del 5 febbraio 1992, applicando il calcolo riduzionistico, devono essere stimate in misura del
100% di invalidità civile.
Ha, quindi, concluso, nel senso del riconoscimento di soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età e incapace di soddisfare adeguatamente ai suoi bisogni elementari di vita quotidiana e alle attività strumentali relative.
Il CTU ha ritenuto, altresì che egli presenta una riduzione dell'autonomia personale correlata all'età , in modo da rendere necessario
2 un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, pertanto assume connotazione di gravità.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Da ciò, discende che gli stati patologici, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinano bisogno di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita, nonché la condizione di portatore di disabilità ai sensi del comma 3 art.3 L.104/92. a decorrere dal mese di giugno 2024, poiché, come chiarito dal CTU, le patologie di cui l'istante è affetto hanno subito un progressivo peggioramento. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione. Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (v. sent. 6084/2014) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c..
In ragione del riconoscimento del requisito sanitario in epoca successiva al deposito del ricorso in opposizione, si ritiene sussistere motivi per compensare per due terzi le spese di lite he, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia e dell'attività processuale svolta dalle parti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara sussistere in favore di il requisito Controparte_1 sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento e dello status di disabilità, ex art. 3, comma 3, l. 104/92, dalla data dell'1-6-2024;
b) condanna l' alla rifusione, per un terzo, delle spese di lite in CP_2 favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario.
Così deciso in data 09/04/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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