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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2937/2019
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Silverio, 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gabrieli ( C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Merulana
[...]
76, giusta delega a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio p.e.c.: ) ; appellante Email_1
e in Roma alla via Monte del Gallo n. 80/B, Palazzina B CP_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato a Roma, in Via Cassiodoro n. 9, presso lo
[...] studio dell'avv. Matteo Nuzzo ( ) che lo rappresenta e C.F._3 difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Sara Di Battista
( ), giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione: C.F._4
pec: ed Email_2 Email_3 Email_4
appellato
[...]
Nonché
( ), elettivamente domiciliata in primo Controparte_3 C.F._5
grado in Roma alla VIA PINEROLO 22 presso il difensore avv. TODARO
Antonio Franco;
Appellata – Contumace-
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per il Condominio, in atti, parte appellata quelle formulate nella Comparsa di
Costituzione; nonché per entrambe quelle formulate nell'udienza , ex art. 127 ter c.p.c., del 27.11.2024. :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5222/2019 , nel procedimento RG.48539/2014, avente ad oggetto opposizione a delibera condominiale, installazione ascensore, il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'impugnativa della delibera assembleare assunta in data 11.06.2014 dal Parte_2
Roma per i motivi di cui in narrativa non sussistendo per come risulta dal progetto di fattibilità approvato né lesione di proprietà esclusiva di alcun condomino né compromissione della statica dell'edificio né inservibilità all'uso o al godimento di beni comuni;
2) Condanna altresì le parti e Controparte_3
, in solido tra loro, a rifondere al Parte_1 Parte_2
in Roma, le spese di lite che si liquidano in € 8.000 per onorari,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Roma, 3/03/2019 . Il Giudice f.to”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: , Controparte_3
proprietaria del 50% ed usufruttuaria del restante 50% di appartamento sito in
Roma, via Monte del Gallo n. 80/B piano S1 int. 2 facente parte dell'omonimo
Condominio, impugnava la delibera assembleare assunta in data 11.06.2014 avente quale punto all'ordine del giorno “Scelta del progetti e delibera sulla installazione dell'ascensore”. In forza di tale delibera il Condominio approvava
“l'esecuzione del Progetto - B - che verrà presentato agli organi competenti ed approvano altresì il preventivo della Ditta GERMAR n. 201 del 22.10.2013”. A sostegno della sua domanda la sosteneva che la delibera era da Pt_3
considerarsi invalida in quanto andava ad incidere sulla proprietà esclusiva della stessa, che includeva oltre al vano sottoscala il cd. corridoio, come
pag. 2/12 desumibile dai titoli di provenienza, dalla planimetria catastale in atti e dalla relazione di parte;
in subordine chiedeva pronunciarsi l'invalidità della detta delibera nella parte in cui rendeva inservibile all'uso ed al godimento alla stessa parti comuni dell'edificio, sottraendo una ragguardevole porzione del vano
d'accesso alle proprietà esclusive della (giardino e dispensa), con Pt_3 riduzione della luminosità e deprezzamento del valore dell'immobile.
Con autonomo atto di citazione, il signor , premesso di Parte_1
essere proprietario di appartamento sito in Roma, via Monte del Gallo 80/B, piano S1, int. 1; che in data 11.06.2014 era stata approvata dal Condominio con il voto di 8 condomini e favore e di 5 contrari la delibera di “esecuzione del progetto B che sarebbe stato presentato agli organi competenti e altresì il preventivo della ditta GERMAR n. 201 del 22.10.2013; che il preventivo di
€63.000,00 oltre Iva e oneri per il progettista ed il Direttore dei Lavori era stato approvato senza alcuna limitazione od esonero;
che lo stesso introduceva la procedura di mediazione con esito negativo, citava il al fine di CP_1 pronunciare l'invalidità della delibera predetta in quanto avrebbe comportato la riduzione della scala di accesso della palazzina e della rampa di accesso al seminterrato portando la larghezza della 'pedata' delle scale ad un valore sicuramente inferiore agli 80 cm previsti dal Dlgs 626/894; avrebbe comportato altresì la violazione dell'art. 7 del DPR 503/1996 e del punto 4.1.10 del D.M.
236/89 che stabiliscono che la larghezza delle scale deve essere tale da permettere il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione del 15% sull'asse orizzontale;
avrebbe comportato la riduzione della luminosità del vano scala e dei pianerottoli sotto i 50 'lux' minimi della norma 10380; avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio sito su di un'area di demarcazione tra un'area di argilla ed un'area di sabbia;
avrebbe comunque compromesso il pari uso dello stesso del vano scale e del pianerottolo di accesso alla propria abitazione;
avrebbe poi leso il diritto di proprietà della . CP_3
Si costituiva il Condominio che chiedeva rigettarsi le domande della CP_3
con condanna alle spese in quanto negava che il corridoio in cui doveva essere collocata la struttura di fondazione dell'ascensore era di proprietà della stessa,
pag. 3/12 in quanto non oggetto di alienazione da parte del costruttore ed anzi graficamente e testualmente escluso dall'atto di provenienza;
contestava
l'applicabilità della normativa DM 236/89 non trattandosi né di nuova costruzione né di ristrutturazione, sostenendo comunque che il progetto approvato osservava le prescrizioni in merito alla larghezza minima del vano scala e all'accessibilità degli immobili. Riunite le cause e disposta la sospensione della delibera assembleare, il Giudice disponeva CTU al fine di verificare se – previa esatta individuazione dell'estensione della proprietà
sulla base di quanto emerge da titoli di provenienza ed in particolare dal Pt_3 primo atto d'acquisto – gli interventi deliberati dall'assemblea incidano su parti di proprietà esclusiva e se comportino i dedotti pregiudizi alla luminosità dei pianerottoli, alla stabilità del fabbricato e alla piena fruibilità delle scale, quali parti comuni, sospendendo altresì la delibera impugnata.
Espletata la CTU, il chiedeva la revoca dell'ordinanza di CP_1
sospensione della delibera impugnata, le parti attrici chiedevano termine per depositare note tecniche in relazione ad asserite discrepanze tra lo stato dei luoghi ed il progetto esecutivo;
ordinati chiarimenti scritti al CTU, ritenuti esaustivi dal Giudice la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 19.10.2018 con termini ex art.
190 c.p.c. “.
Seguiva sentenza gravata.
formulava appello avverso detta sentenza contestandola Parte_1
sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva il solo , in atti, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
inammissibile ed infondato con vittoria di spese.
Non si costituiva benché regolarmente citata. Controparte_3
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.1- Carenza assoluta, vizio di motivazione e contraddittorietà dell'iter logico argomentativo della sentenza.
pag. 4/12 Deduce l'appellante che in primo luogo si eccepisce che il giudicante ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita tardività della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositata dal convenuto, omettendo CP_1
altresì la dovuta precisazione della non rilevanza di tali scritti difensivi ai fini della decisione.
Inoltre il giudice a quo argomentando diffusamente sulle eccezioni e doglianze proposte dalla IG.ra , ha omesso di pronunciarsi sulle questioni CP_3
sollevate dal IG. che non risultano minimamente prese in Parte_1
considerazione ai fini della pronuncia, con evidente vizio di illegittimità, con violazione dell'art.1120 c.c. .e che dall'installazione dell'ascensore ne sarebbe
120 Kg.) .
Deduce inoltre che le modifiche al vano scala e ai pianerottoli al fine dell'instal- lazione dell'ascensore comporterebbero una riduzione delle scale rendendo più difficolto al (di grossa corporatura 120 KG.) l'accesso alla propria Parte_1
unità immobiliare violando un proprio diritto individuale e fondamentale quale il diritto di abitazione.
§ .
2- Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza appellata appare carente di motivazione vista l'assenza della documentazione necessaria a supporto dell'approvato progetto, eccepita dalla parte attrice.
Infatti il giudicante rileva che “… al fine della installazione della nuova struttura portante del vano corsa e del macchinario/cabina ascensore e quindi prima dell'inizio dei lavori, si richiede la redazione di un progetto esecutivo strutturale corredato dalle relazioni tecniche e disegni progettuali richiesti ex lege, da depositare al NI IV …Come ha puntualizzato il CTU è stato approvato solo un progetto di fattibilità che deve essere sviluppato in un progetto esecutivo corredato dalla necessaria documentazione” e conclude a pag. 10 della pronuncia che : “E' evidente che la relazione da depositare al NI IV finisca per essere una condizione di efficacia della stessa delibera”.
§ .
3- Violazione di legge ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
pag. 5/12 In relazione agli aspetti tecnici e dimensionali dell'opera, occorre rilevare l'erroneità della pronuncia che non risulta aderente alle risultanze probatorie.
Deduce l'appellante che il CTU non ha affatto dichiarato che “il progetto così come presentato non importi una riduzione della rampa ad una larghezza inferiore a 80 cm” ma ha semplicemente dato atto che dall'ingombro dello ascensore residuerebbe uno spazio di pedata nelle relative rampe di scale pari a cm 90.
Tuttavia tale risultanza non può prescindere dall'ulteriore considerazione che , ex lege nelle rampe delle scale devono essere apposti corrimano su entrambi i lati. Ciò, nel caso di specie, comporta ragionevolmente un sottodimensiona- mento della superficie complessiva delle rampe, con evidente riduzione dello spazio utile.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_3
regolarmente citata e non costituita, con effetto di giudicato della sentenza nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass.
Civ. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
Si osserva in fatto, come riportato, dal Tribunale che “il CTU, ha eseguito un rilievo metrico e fotografico del vano scala in cui il intende installare CP_1
il vano corsa ascensore, con particolare attenzione verso le larghezze di tutti i pianerottoli intermedi del vano scala. Sono stati poi visionati, rilevati e fotografati gli ambienti del piano terra/seminterrato che la parte attrice CP_3
ritiene di sua proprietà.
Come accertato dall'ausiliario del Giudice, “il progetto (studio di fattibilità) dell'impianto ascensore nella sua configurazione “soluzione B”, approvato
pag. 6/12 dall'assemblea condominiale nel giugno del 2014 , prevede la costruzione di un impianto ascensore il cui vano corsa è collocato unicamente all'interno del vano scala esistente, al centro dello stesso, con fermate dal piano terra fino all'ultimo piano dello stabile;
le porte di accesso sono previste ai pianerottoli dei vari piani, da terra all'ultimo, e non è prevista una fermata al piano seminterrato. Al piano seminterrato è prevista la sola realizzazione della “zattera” di fondazione
(da realizzarsi a quota inferiore al piano di calpestio attuale, e quindi in posizione interamente interrata), e l'installazione di n. 4 pilastri in carpenteria metallica, posti in corrispondenza dei vertici di un quadrilatero a forma rettangolare, di dimensioni 0,50 m x 1,10 m, posti all'interno della sagoma del
“corridoio” (..) fino al raggiungimento della quota dell'intradosso del fondo fossa del vano corsa del nuovo ascensore (posta a più di 2,00 m di altezza dalla quota del pianerottolo del piano seminterrato)”.
Per quanto si ricava dalla visione della planimetria allegata all'atto originario di provenienza, la signora ed il signor sono proprietari di due Pt_3 Parte_1
appartamenti al piano seminterrato cui si accede dalla rampa di discesa dal piano terra e da un ingresso che dà su di distacco a giardino;
rispetto alla rampa di scala l'appartamento della signora si colloca di fronte mentre Pt_3
quello del signor ha ingresso a sinistra ed è collocato sulla destra e a Parte_1
monte del vano scale;
i due appartamenti sono divisi da un corridoio, insistendo nei lati opposti di questo corridoio che dà accesso anche alle cantine;
accanto alla rampa unica della scala si innesta un ulteriore piccolo tratto di corridoio che dà accesso ad un giardino che è di proprietà della signora ma che è Pt_3 completamente slegato dall'appartamento della stessa, in quanto vi si affacciano le finestre dell'appartamento ex portiere. Sotto la rampa di scala è stato ricavato un locale (che come si vede dalla fotografia in atti è piccolo e la cui altezza segue l'orientamento della scala, per cui non è agibile se non come dispensa) che è di proprietà della ed al quale si accede dal CP_3
menzionato breve tratto di corridoio che affianca la rampa di scala e dal quale si accede anche al giardino della ”. CP_3
pag. 7/12 Il C.t.u. nella sua relazione ha inoltre ritenuto che: “ … in merito alla fruibilità delle scale, la larghezza del vano scala è stata misurata per tutti i piani e risulta essere pari ad un valore variabile tra 265 e 266 cm, con uno scarto di solo 1 cm. Dal disegno costruttivo dell'impianto Germar fornito dal le CP_1 dimensioni dell'esterno del castello contenente il vano corsa dell'ascensore e la cabina risulta essere di 85 cm di larghezza x 181 cm di lunghezza. Dalla sottrazione tra larghezza del vano scala (misura minima) e larghezza del castello si ricava: 265 cm – 85 cm = 180 cm da dividere nelle due rampe di scale, ottenendo rampe con gradini di larghezza pari a 90 cm ciascuna (rispetto alla larghezza attuale pari a 109 cm, con una riduzione di circa 19 cm per rampa). Tale misura risulta significativamente superiore al minimo di 80 cm prescritto dalle norme, anche a prescindere dalla loro applicazione ad un edificio preesistente ed in assenza di una ristrutturazione. “
“Alla luce di queste premesse, sotto il profilo della luminosità delle scale, dalle ritrazioni fotografiche si può evidenziare che ad ogni semipiano vi sono aperture finestrate di ampie dimensioni, sicché la collocazione della gabbia dell'ascensore nel vano scala mediante il cd. taglio delle scale non sembra ridurre significativamente l'illuminazione naturale delle stesse. Né risulta esservi una normativa impediente e la richiesta di un quantitativo minimo di 'lumen' non
è supportata da alcun dato normativo.
Del resto, l'illuminazione elettrica di cui è dotata la scala potrebbe in ogni caso supplire in giornate particolarmente poco luminose.
Quanto alla stabilità del fabbricato, il CTU ha motivatamente escluso che possa sussistere un tale pericolo a fronte del peso modesto dell'impianto che si è stimato in kg. 2000. Pertanto, pur premesso che al fine della installazione della nuova struttura portante del vano corsa e del macchinario/cabina ascensore e quindi prima dell'inizio dei lavori, si richiede la redazione di un progetto esecutivo strutturale corredato dalle relazioni tecniche e disegni progettuali richiesti ex lege, da depositare al NI IV, tuttavia il CTU non prospetta alcuna compromissione alla statica dell'edificio.
pag. 8/12 L'intervento del cd. taglio delle scale è un'operazione tecnicamente divenuta ormai consueta, per l'installazione di ascensori nel vano scala, tale da non comportare particolari problematiche”.
Il vano corsa scala della larghezza di 90 cm cm con l'installazione dei corrimani verrebbe a ridursi ad 80 cm e, come suggerito dal c.t.u., in fase d'esecuzione il corrimano andrebbe installato all'interno del vano scala con minor disagio per il suo utilizzo.
Ritiene la Corte di riportarsi all'arresto della Cassazione che con sentenza
19087/2022 depositata il 14 giugno, ha ritenuto legittima l'installazione ex novo di un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto nonostante la sua realizzazione comportasse una riduzione della larghezza delle scale in presenza di un condomino di grossa corporatura.
L'esame al vaglio della Corte è quello di rivedere la comparazione effettuata dal
Giudicante in ordine a due prescrizioni inconciliabili (la realizzazione dell'ascensore e il mantenimento della larghezza delle scale, pari a m. 1,20), apprezzamento compiuto sulla scorta del principio di solidarietà condominiale con le conseguenti argomentazioni (Cass.7938/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n.
6129 del 09/03/2017; Sentenza n. 18334 del 25/10/2012; Sez. 2, Sentenza n.
28920 del 27/12/2011).
Per altro verso, si prospetta il riesame dell'altro aspetto già affrontato dal
Tribunale in ordine alla ricorrenza di un mero disagio (incidente sul miglior uso della cosa comune) e non già della inservibilità delle scale (incidente sull'an di tale uso), risolto in base all'esito della c.t.u..
Il Tribunale ha osservato che a favorire la tesi della prevalenza del vantaggio connesso all'installazione dell'ascensore sono stati gli elementi di fatto che nella scala adiacente era stato installato un impianto di ascensore identico a quello di cui al progetto prodotto dalle appellate, nonché dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, le planimetrie, e la relazione del c.t.u. si poteva ricavare che la posizione del vano ascensore avrebbe implicato un disagio veramente minimo nell'uso quotidiano della scala, tanto che una persona di corporatura media avrebbe potuto affrontarle con normale facilità, pur rimanendo precluso il pag. 9/12 contemporaneo passaggio di due persone, con la conseguenza che la limitata lunghezza delle rampe e le buone condizioni di luminosità, anche in presenza dell'ascensore, avrebbero ridotto al minimo il disagio che la riduzione dei gradini avrebbe comportato.
Infatti, l'interesse , nonostante il dissenso di alcuni condòmini, all'installazione dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.
Detto contemperamento è stato espressamente effettuato dal Tribunale ed a questo la Corte si riporta.
L'appellante si duole inoltre della violazione e falsa applicazione della legge n.
13/1989 e del d.m. n. 236/1989, per non avere il Tribunale considerato che l'installando ascensore non avesse i requisiti di legge, così come la scala residua, rispetto alla larghezza minima prescritta.
In ordine a tale aspetto si evidenzia che, a fronte della previsione nei palazzi nuovi o ristrutturati di un ascensore e di scale della larghezza minima di cm.
120,00, misura corrispondente all'attuale larghezza delle scale del fabbricato, la pretesa installazione dell'ascensore implicherebbe, per un verso, il montaggio di una cabina difforme dalle prescrizioni dell'art.
8.1.12 del d.m. 236/1989 (cabine di dimensioni minime di m. 1,20 di profondità e m. 0,80 di larghezza;
- porta con luce netta minima di m. 0,75 posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di m.1,40 x m.1,40) e, per altro verso, il taglio dei gradini delle scale, con la conseguente violazione della larghezza minima di cm. 120,00, ai sensi dell'art.
8.1.10 del d.m. n. 236/1989. Il motivo è infondato.
Infatti, come osservato dalla Cassazione, le prescrizioni di cui alla legge n.
13/1989 e al decreto attuativo n. 236/1989, si applicano, conformemente al pag. 10/12 principio di irretroattività fissato dall'art. 11, primo comma, delle preleggi, ai soli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva. Segnatamente, l'art. 1, primo comma, della legge n.13/1989, così si esprime: "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2". Nella specie l'edificio posto in viale Monte del Gallo n.80 è stato realizzato precedentemente agli anni 1980.
In ogni caso, quand'anche tali prescrizioni tecniche si applicassero agli edifici preesistenti, esse sono comunque derogabili, seppure entro i ristretti limiti consentiti. Infatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 8 del d.m. n.
236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l'art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione (Cass. Sez. 2,
Ordinanzan.2050 del 24/01/19; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18147 del 26/07/2013).
All'esito di quanto dedotto, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c. - nella formulazione attualmente in vigore, secondo la L. n. 220/2012, la deliberazione de quo risulta approvata con le maggioranze previste e non prevede innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile diminuzione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione. (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 3440 del 03/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12805 del
14/05/2019).
L'appello pertanto è infondato e deve essere rigettato.
pag. 11/12 Le spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite poiché la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata si è consolidata dopo l'introduzione del giudizio di merito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio, in Roma, alla Via Parte_1
MONTE DEL GALLO 80/B , PALAZZINA B, come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5222/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Spese compensate.
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di Parte_1
un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 14/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 2937/2019
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Aus. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), residente in [...] C.F._1
Silverio, 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Gabrieli ( C.F._2
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Merulana
[...]
76, giusta delega a margine dell'atto di citazione del primo grado di giudizio p.e.c.: ) ; appellante Email_1
e in Roma alla via Monte del Gallo n. 80/B, Palazzina B CP_1
, in persona dell'Amministratore pro tempore Avv. P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliato a Roma, in Via Cassiodoro n. 9, presso lo
[...] studio dell'avv. Matteo Nuzzo ( ) che lo rappresenta e C.F._3 difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Maria Sara Di Battista
( ), giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione: C.F._4
pec: ed Email_2 Email_3 Email_4
appellato
[...]
Nonché
( ), elettivamente domiciliata in primo Controparte_3 C.F._5
grado in Roma alla VIA PINEROLO 22 presso il difensore avv. TODARO
Antonio Franco;
Appellata – Contumace-
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per il Condominio, in atti, parte appellata quelle formulate nella Comparsa di
Costituzione; nonché per entrambe quelle formulate nell'udienza , ex art. 127 ter c.p.c., del 27.11.2024. :
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5222/2019 , nel procedimento RG.48539/2014, avente ad oggetto opposizione a delibera condominiale, installazione ascensore, il
Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'impugnativa della delibera assembleare assunta in data 11.06.2014 dal Parte_2
Roma per i motivi di cui in narrativa non sussistendo per come risulta dal progetto di fattibilità approvato né lesione di proprietà esclusiva di alcun condomino né compromissione della statica dell'edificio né inservibilità all'uso o al godimento di beni comuni;
2) Condanna altresì le parti e Controparte_3
, in solido tra loro, a rifondere al Parte_1 Parte_2
in Roma, le spese di lite che si liquidano in € 8.000 per onorari,
[...] oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Roma, 3/03/2019 . Il Giudice f.to”.
Il giudizio di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: , Controparte_3
proprietaria del 50% ed usufruttuaria del restante 50% di appartamento sito in
Roma, via Monte del Gallo n. 80/B piano S1 int. 2 facente parte dell'omonimo
Condominio, impugnava la delibera assembleare assunta in data 11.06.2014 avente quale punto all'ordine del giorno “Scelta del progetti e delibera sulla installazione dell'ascensore”. In forza di tale delibera il Condominio approvava
“l'esecuzione del Progetto - B - che verrà presentato agli organi competenti ed approvano altresì il preventivo della Ditta GERMAR n. 201 del 22.10.2013”. A sostegno della sua domanda la sosteneva che la delibera era da Pt_3
considerarsi invalida in quanto andava ad incidere sulla proprietà esclusiva della stessa, che includeva oltre al vano sottoscala il cd. corridoio, come
pag. 2/12 desumibile dai titoli di provenienza, dalla planimetria catastale in atti e dalla relazione di parte;
in subordine chiedeva pronunciarsi l'invalidità della detta delibera nella parte in cui rendeva inservibile all'uso ed al godimento alla stessa parti comuni dell'edificio, sottraendo una ragguardevole porzione del vano
d'accesso alle proprietà esclusive della (giardino e dispensa), con Pt_3 riduzione della luminosità e deprezzamento del valore dell'immobile.
Con autonomo atto di citazione, il signor , premesso di Parte_1
essere proprietario di appartamento sito in Roma, via Monte del Gallo 80/B, piano S1, int. 1; che in data 11.06.2014 era stata approvata dal Condominio con il voto di 8 condomini e favore e di 5 contrari la delibera di “esecuzione del progetto B che sarebbe stato presentato agli organi competenti e altresì il preventivo della ditta GERMAR n. 201 del 22.10.2013; che il preventivo di
€63.000,00 oltre Iva e oneri per il progettista ed il Direttore dei Lavori era stato approvato senza alcuna limitazione od esonero;
che lo stesso introduceva la procedura di mediazione con esito negativo, citava il al fine di CP_1 pronunciare l'invalidità della delibera predetta in quanto avrebbe comportato la riduzione della scala di accesso della palazzina e della rampa di accesso al seminterrato portando la larghezza della 'pedata' delle scale ad un valore sicuramente inferiore agli 80 cm previsti dal Dlgs 626/894; avrebbe comportato altresì la violazione dell'art. 7 del DPR 503/1996 e del punto 4.1.10 del D.M.
236/89 che stabiliscono che la larghezza delle scale deve essere tale da permettere il passaggio orizzontale di una barella con inclinazione del 15% sull'asse orizzontale;
avrebbe comportato la riduzione della luminosità del vano scala e dei pianerottoli sotto i 50 'lux' minimi della norma 10380; avrebbe compromesso la stabilità dell'edificio sito su di un'area di demarcazione tra un'area di argilla ed un'area di sabbia;
avrebbe comunque compromesso il pari uso dello stesso del vano scale e del pianerottolo di accesso alla propria abitazione;
avrebbe poi leso il diritto di proprietà della . CP_3
Si costituiva il Condominio che chiedeva rigettarsi le domande della CP_3
con condanna alle spese in quanto negava che il corridoio in cui doveva essere collocata la struttura di fondazione dell'ascensore era di proprietà della stessa,
pag. 3/12 in quanto non oggetto di alienazione da parte del costruttore ed anzi graficamente e testualmente escluso dall'atto di provenienza;
contestava
l'applicabilità della normativa DM 236/89 non trattandosi né di nuova costruzione né di ristrutturazione, sostenendo comunque che il progetto approvato osservava le prescrizioni in merito alla larghezza minima del vano scala e all'accessibilità degli immobili. Riunite le cause e disposta la sospensione della delibera assembleare, il Giudice disponeva CTU al fine di verificare se – previa esatta individuazione dell'estensione della proprietà
sulla base di quanto emerge da titoli di provenienza ed in particolare dal Pt_3 primo atto d'acquisto – gli interventi deliberati dall'assemblea incidano su parti di proprietà esclusiva e se comportino i dedotti pregiudizi alla luminosità dei pianerottoli, alla stabilità del fabbricato e alla piena fruibilità delle scale, quali parti comuni, sospendendo altresì la delibera impugnata.
Espletata la CTU, il chiedeva la revoca dell'ordinanza di CP_1
sospensione della delibera impugnata, le parti attrici chiedevano termine per depositare note tecniche in relazione ad asserite discrepanze tra lo stato dei luoghi ed il progetto esecutivo;
ordinati chiarimenti scritti al CTU, ritenuti esaustivi dal Giudice la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 19.10.2018 con termini ex art.
190 c.p.c. “.
Seguiva sentenza gravata.
formulava appello avverso detta sentenza contestandola Parte_1
sotto diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituiva il solo , in atti, chiedendo il rigetto dell'appello CP_1
inammissibile ed infondato con vittoria di spese.
Non si costituiva benché regolarmente citata. Controparte_3
L'appello è articolato nei seguenti motivi:
§.1- Carenza assoluta, vizio di motivazione e contraddittorietà dell'iter logico argomentativo della sentenza.
pag. 4/12 Deduce l'appellante che in primo luogo si eccepisce che il giudicante ha omesso di pronunciarsi sull'eccepita tardività della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositata dal convenuto, omettendo CP_1
altresì la dovuta precisazione della non rilevanza di tali scritti difensivi ai fini della decisione.
Inoltre il giudice a quo argomentando diffusamente sulle eccezioni e doglianze proposte dalla IG.ra , ha omesso di pronunciarsi sulle questioni CP_3
sollevate dal IG. che non risultano minimamente prese in Parte_1
considerazione ai fini della pronuncia, con evidente vizio di illegittimità, con violazione dell'art.1120 c.c. .e che dall'installazione dell'ascensore ne sarebbe
120 Kg.) .
Deduce inoltre che le modifiche al vano scala e ai pianerottoli al fine dell'instal- lazione dell'ascensore comporterebbero una riduzione delle scale rendendo più difficolto al (di grossa corporatura 120 KG.) l'accesso alla propria Parte_1
unità immobiliare violando un proprio diritto individuale e fondamentale quale il diritto di abitazione.
§ .
2- Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza appellata appare carente di motivazione vista l'assenza della documentazione necessaria a supporto dell'approvato progetto, eccepita dalla parte attrice.
Infatti il giudicante rileva che “… al fine della installazione della nuova struttura portante del vano corsa e del macchinario/cabina ascensore e quindi prima dell'inizio dei lavori, si richiede la redazione di un progetto esecutivo strutturale corredato dalle relazioni tecniche e disegni progettuali richiesti ex lege, da depositare al NI IV …Come ha puntualizzato il CTU è stato approvato solo un progetto di fattibilità che deve essere sviluppato in un progetto esecutivo corredato dalla necessaria documentazione” e conclude a pag. 10 della pronuncia che : “E' evidente che la relazione da depositare al NI IV finisca per essere una condizione di efficacia della stessa delibera”.
§ .
3- Violazione di legge ed erronea valutazione delle risultanze processuali.
pag. 5/12 In relazione agli aspetti tecnici e dimensionali dell'opera, occorre rilevare l'erroneità della pronuncia che non risulta aderente alle risultanze probatorie.
Deduce l'appellante che il CTU non ha affatto dichiarato che “il progetto così come presentato non importi una riduzione della rampa ad una larghezza inferiore a 80 cm” ma ha semplicemente dato atto che dall'ingombro dello ascensore residuerebbe uno spazio di pedata nelle relative rampe di scale pari a cm 90.
Tuttavia tale risultanza non può prescindere dall'ulteriore considerazione che , ex lege nelle rampe delle scale devono essere apposti corrimano su entrambi i lati. Ciò, nel caso di specie, comporta ragionevolmente un sottodimensiona- mento della superficie complessiva delle rampe, con evidente riduzione dello spazio utile.
La Corte così ragiona.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della Controparte_3
regolarmente citata e non costituita, con effetto di giudicato della sentenza nei suoi confronti.
Sempre in via preliminare, quanto alla tesi difensiva del dedotto vizio di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, osserva il Collegio che, dall'esame della prospettazione dell'appello e dell'argomentazione ivi richiamate, il dedotto vizio non sussiste;
in tal senso l'orientamento della Cass.
Civ. SS.UU. del 16.11.2017 n.27199.
L'eccezione va quindi disattesa.
Si osserva in fatto, come riportato, dal Tribunale che “il CTU, ha eseguito un rilievo metrico e fotografico del vano scala in cui il intende installare CP_1
il vano corsa ascensore, con particolare attenzione verso le larghezze di tutti i pianerottoli intermedi del vano scala. Sono stati poi visionati, rilevati e fotografati gli ambienti del piano terra/seminterrato che la parte attrice CP_3
ritiene di sua proprietà.
Come accertato dall'ausiliario del Giudice, “il progetto (studio di fattibilità) dell'impianto ascensore nella sua configurazione “soluzione B”, approvato
pag. 6/12 dall'assemblea condominiale nel giugno del 2014 , prevede la costruzione di un impianto ascensore il cui vano corsa è collocato unicamente all'interno del vano scala esistente, al centro dello stesso, con fermate dal piano terra fino all'ultimo piano dello stabile;
le porte di accesso sono previste ai pianerottoli dei vari piani, da terra all'ultimo, e non è prevista una fermata al piano seminterrato. Al piano seminterrato è prevista la sola realizzazione della “zattera” di fondazione
(da realizzarsi a quota inferiore al piano di calpestio attuale, e quindi in posizione interamente interrata), e l'installazione di n. 4 pilastri in carpenteria metallica, posti in corrispondenza dei vertici di un quadrilatero a forma rettangolare, di dimensioni 0,50 m x 1,10 m, posti all'interno della sagoma del
“corridoio” (..) fino al raggiungimento della quota dell'intradosso del fondo fossa del vano corsa del nuovo ascensore (posta a più di 2,00 m di altezza dalla quota del pianerottolo del piano seminterrato)”.
Per quanto si ricava dalla visione della planimetria allegata all'atto originario di provenienza, la signora ed il signor sono proprietari di due Pt_3 Parte_1
appartamenti al piano seminterrato cui si accede dalla rampa di discesa dal piano terra e da un ingresso che dà su di distacco a giardino;
rispetto alla rampa di scala l'appartamento della signora si colloca di fronte mentre Pt_3
quello del signor ha ingresso a sinistra ed è collocato sulla destra e a Parte_1
monte del vano scale;
i due appartamenti sono divisi da un corridoio, insistendo nei lati opposti di questo corridoio che dà accesso anche alle cantine;
accanto alla rampa unica della scala si innesta un ulteriore piccolo tratto di corridoio che dà accesso ad un giardino che è di proprietà della signora ma che è Pt_3 completamente slegato dall'appartamento della stessa, in quanto vi si affacciano le finestre dell'appartamento ex portiere. Sotto la rampa di scala è stato ricavato un locale (che come si vede dalla fotografia in atti è piccolo e la cui altezza segue l'orientamento della scala, per cui non è agibile se non come dispensa) che è di proprietà della ed al quale si accede dal CP_3
menzionato breve tratto di corridoio che affianca la rampa di scala e dal quale si accede anche al giardino della ”. CP_3
pag. 7/12 Il C.t.u. nella sua relazione ha inoltre ritenuto che: “ … in merito alla fruibilità delle scale, la larghezza del vano scala è stata misurata per tutti i piani e risulta essere pari ad un valore variabile tra 265 e 266 cm, con uno scarto di solo 1 cm. Dal disegno costruttivo dell'impianto Germar fornito dal le CP_1 dimensioni dell'esterno del castello contenente il vano corsa dell'ascensore e la cabina risulta essere di 85 cm di larghezza x 181 cm di lunghezza. Dalla sottrazione tra larghezza del vano scala (misura minima) e larghezza del castello si ricava: 265 cm – 85 cm = 180 cm da dividere nelle due rampe di scale, ottenendo rampe con gradini di larghezza pari a 90 cm ciascuna (rispetto alla larghezza attuale pari a 109 cm, con una riduzione di circa 19 cm per rampa). Tale misura risulta significativamente superiore al minimo di 80 cm prescritto dalle norme, anche a prescindere dalla loro applicazione ad un edificio preesistente ed in assenza di una ristrutturazione. “
“Alla luce di queste premesse, sotto il profilo della luminosità delle scale, dalle ritrazioni fotografiche si può evidenziare che ad ogni semipiano vi sono aperture finestrate di ampie dimensioni, sicché la collocazione della gabbia dell'ascensore nel vano scala mediante il cd. taglio delle scale non sembra ridurre significativamente l'illuminazione naturale delle stesse. Né risulta esservi una normativa impediente e la richiesta di un quantitativo minimo di 'lumen' non
è supportata da alcun dato normativo.
Del resto, l'illuminazione elettrica di cui è dotata la scala potrebbe in ogni caso supplire in giornate particolarmente poco luminose.
Quanto alla stabilità del fabbricato, il CTU ha motivatamente escluso che possa sussistere un tale pericolo a fronte del peso modesto dell'impianto che si è stimato in kg. 2000. Pertanto, pur premesso che al fine della installazione della nuova struttura portante del vano corsa e del macchinario/cabina ascensore e quindi prima dell'inizio dei lavori, si richiede la redazione di un progetto esecutivo strutturale corredato dalle relazioni tecniche e disegni progettuali richiesti ex lege, da depositare al NI IV, tuttavia il CTU non prospetta alcuna compromissione alla statica dell'edificio.
pag. 8/12 L'intervento del cd. taglio delle scale è un'operazione tecnicamente divenuta ormai consueta, per l'installazione di ascensori nel vano scala, tale da non comportare particolari problematiche”.
Il vano corsa scala della larghezza di 90 cm cm con l'installazione dei corrimani verrebbe a ridursi ad 80 cm e, come suggerito dal c.t.u., in fase d'esecuzione il corrimano andrebbe installato all'interno del vano scala con minor disagio per il suo utilizzo.
Ritiene la Corte di riportarsi all'arresto della Cassazione che con sentenza
19087/2022 depositata il 14 giugno, ha ritenuto legittima l'installazione ex novo di un ascensore in un edificio che ne era sprovvisto nonostante la sua realizzazione comportasse una riduzione della larghezza delle scale in presenza di un condomino di grossa corporatura.
L'esame al vaglio della Corte è quello di rivedere la comparazione effettuata dal
Giudicante in ordine a due prescrizioni inconciliabili (la realizzazione dell'ascensore e il mantenimento della larghezza delle scale, pari a m. 1,20), apprezzamento compiuto sulla scorta del principio di solidarietà condominiale con le conseguenti argomentazioni (Cass.7938/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n.
6129 del 09/03/2017; Sentenza n. 18334 del 25/10/2012; Sez. 2, Sentenza n.
28920 del 27/12/2011).
Per altro verso, si prospetta il riesame dell'altro aspetto già affrontato dal
Tribunale in ordine alla ricorrenza di un mero disagio (incidente sul miglior uso della cosa comune) e non già della inservibilità delle scale (incidente sull'an di tale uso), risolto in base all'esito della c.t.u..
Il Tribunale ha osservato che a favorire la tesi della prevalenza del vantaggio connesso all'installazione dell'ascensore sono stati gli elementi di fatto che nella scala adiacente era stato installato un impianto di ascensore identico a quello di cui al progetto prodotto dalle appellate, nonché dalle riproduzioni fotografiche dello stato dei luoghi, le planimetrie, e la relazione del c.t.u. si poteva ricavare che la posizione del vano ascensore avrebbe implicato un disagio veramente minimo nell'uso quotidiano della scala, tanto che una persona di corporatura media avrebbe potuto affrontarle con normale facilità, pur rimanendo precluso il pag. 9/12 contemporaneo passaggio di due persone, con la conseguenza che la limitata lunghezza delle rampe e le buone condizioni di luminosità, anche in presenza dell'ascensore, avrebbero ridotto al minimo il disagio che la riduzione dei gradini avrebbe comportato.
Infatti, l'interesse , nonostante il dissenso di alcuni condòmini, all'installazione dell'impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l'accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani.
Detto contemperamento è stato espressamente effettuato dal Tribunale ed a questo la Corte si riporta.
L'appellante si duole inoltre della violazione e falsa applicazione della legge n.
13/1989 e del d.m. n. 236/1989, per non avere il Tribunale considerato che l'installando ascensore non avesse i requisiti di legge, così come la scala residua, rispetto alla larghezza minima prescritta.
In ordine a tale aspetto si evidenzia che, a fronte della previsione nei palazzi nuovi o ristrutturati di un ascensore e di scale della larghezza minima di cm.
120,00, misura corrispondente all'attuale larghezza delle scale del fabbricato, la pretesa installazione dell'ascensore implicherebbe, per un verso, il montaggio di una cabina difforme dalle prescrizioni dell'art.
8.1.12 del d.m. 236/1989 (cabine di dimensioni minime di m. 1,20 di profondità e m. 0,80 di larghezza;
- porta con luce netta minima di m. 0,75 posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di m.1,40 x m.1,40) e, per altro verso, il taglio dei gradini delle scale, con la conseguente violazione della larghezza minima di cm. 120,00, ai sensi dell'art.
8.1.10 del d.m. n. 236/1989. Il motivo è infondato.
Infatti, come osservato dalla Cassazione, le prescrizioni di cui alla legge n.
13/1989 e al decreto attuativo n. 236/1989, si applicano, conformemente al pag. 10/12 principio di irretroattività fissato dall'art. 11, primo comma, delle preleggi, ai soli edifici realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge o agli edifici preesistenti la cui integrale ristrutturazione sia successiva. Segnatamente, l'art. 1, primo comma, della legge n.13/1989, così si esprime: "I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2". Nella specie l'edificio posto in viale Monte del Gallo n.80 è stato realizzato precedentemente agli anni 1980.
In ogni caso, quand'anche tali prescrizioni tecniche si applicassero agli edifici preesistenti, esse sono comunque derogabili, seppure entro i ristretti limiti consentiti. Infatti, in tema di accessibilità degli edifici e di eliminazione delle barriere architettoniche, le prescrizioni tecniche dettate dall'art. 8 del d.m. n.
236/1989, in ordine alla larghezza minima delle rampe delle scale (indicata nella misura di m. 1,20), possono essere derogate mediante scrittura privata, poiché l'art. 7 del medesimo d.m. consente, in sede di progetto, di adottare soluzioni alternative alle suddette specificazioni e soluzioni tecniche, purché rispondenti alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione (Cass. Sez. 2,
Ordinanzan.2050 del 24/01/19; Sez. 6-2, Ordinanza n. 18147 del 26/07/2013).
All'esito di quanto dedotto, ai sensi dell'art. 1120, secondo comma, c.c. - nella formulazione attualmente in vigore, secondo la L. n. 220/2012, la deliberazione de quo risulta approvata con le maggioranze previste e non prevede innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una sensibile diminuzione dell'utilità, secondo l'originaria costituzione della comunione. (Cass.
Sez. 6-2, Ordinanza n. 3440 del 03/02/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 12805 del
14/05/2019).
L'appello pertanto è infondato e deve essere rigettato.
pag. 11/12 Le spese ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., sussistono le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite poiché la giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata si è consolidata dopo l'introduzione del giudizio di merito.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Condominio, in Roma, alla Via Parte_1
MONTE DEL GALLO 80/B , PALAZZINA B, come in atti, avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5222/2019 così provvede:
1) Rigetta l'appello
2) Spese compensate.
3) Dichiara tenuto al versamento in favore dell'erario di Parte_1
un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 14/01/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente relatore/estensore Dottor
Avv. Paolo Caliman Franco Petrolati
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