Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 21 marzo 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Gaetano Martellucci per parte attrice e l'avv. Estefana Panfilo in sostituzione dell'avv. Giuseppe Torrisi per parte convenuta.
L'Avv. Martellucci, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni. L'Avv. Panfilo, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 1993 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
( ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
. o in Civitavecchia via Mori n. 2, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1
sito in Roma via dei Gracchi n. 91, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio il d 5.05.2021, Controparte_1 verso le ore Garibaldi all'altezza dell'Hotel “San Giorgio” sul marciapiede lato mare, di ritorno da una passeggiata con una amica;
che per salire come passeggera nell'autovettura di proprietà e condotta da , ivi regolarmente parcheggiata, dopo aver aperto la Controparte_2 por al marciapiede con la gamba sinistra ed era finita con il piede in una buca sconnessa con tutto il peso del corpo;
che era caduta a terra riportando lesioni personale ed era stata poi soccorsa dal personale del 118 che l'aveva trasportata in ospedale. Concludeva rappresentando che la responsabilità per tali eventi doveva ascriversi alla convenuta in quanto custode dei luoghi e ne chiedeva dunque la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. o 2043 c.c.. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ECC.MO TRIBUNALE ADITO, OGNI CONTRARIA ISTANZA DISATTESA, ACCERTATO E DICHIARATO CHE LA SIG.RA E' CADUTA A CAUSA DI UNA BUCA Parte_1
ESISTENTE SU E A RIDOSSO DEL MARCIAPIEDE, OMBREGGIATA NELLE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO E, QUINDI, DIFFICILMENTE VISIBILE E PERCIO' STESSO COSTITUENTE INSIDIA, CONDANNARE IL , PROPRIETARIO DELLLA Controparte_1
STRADA E TENUTO SONA DEL SINDACO PRO- TEMPORE, ALL'INTEGRALE RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'ATTRICE CHE SI INDICANO IN EURO 25.887,00, O QUELLA SOMMA MAGGIORE O MINORE RITENUTA DI GIUSTIZIA, DI CUI EURO 18.000,00 PER DANNO BIOLOGICO COMPRENSIVO DEL DANNO ESTETICO E DELLA PECUNIA DOLORIS, EURO 6.000,00 PER INVALIDITA' TEMPORANEA, EURO 1.387,00 PER SPESE DOCUMENTATE PER MEDICINALI E FISIOTERAPIA ED EURO 500,00 PER RELAZIONE MEDICO-LEGALE. VINTE LE SPESE DI GIUDIZIO”.
2.Si costituiva in giudizio il deducendo che il fatto Controparte_1 non era provato e comunque era ricorrente il caso fortuito per la colpa della danneggiata.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., veniva svolta l'istruttoria a mezzo di prova orale e, all'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Muovendo al merito, va osservato che la domanda di risarcimento del danno è stata svolta ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenuto conto della qualifica – incontestata – di custode dei luoghi della convenuta. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale.
5.Tuttavia, si è anche osservato, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, che la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma
1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. civ. Sez. III Ord., 01/02/2018, n. 2480). Più recentemente, la Suprema Corte ha affermato che al cospetto dell'art. 2051 c.c. la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa (degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno). Secondo la Suprema Corte (svolte da Cass. n. 25837/2017, già recepite, fra le altre, da Cass. n. 26524/2020 e da Cass. n. 4035/2021) va evidenziata la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente;
(b) che quella condotta non fosse prevedibile. La condotta della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19- 12-2022, n. 37059), non essendo sufficiente la sola condotta colposa della vittima la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2 c.c..
6.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va osservato, che, quindi, era onere della parte attrice dimostrare il nesso causale tra la caduta e la presenza della buca presente sulla sede stradale. Sotto tale profilo, tuttavia, non vi è stata adeguata prova dalla parte attrice. La caduta è infatti avvenuta per come descritta in atti durante la fase di risalita dell'attrice quale passeggera all'interno della vettura condotta dall'amica poggiando il piede dal marciapiede sulla sede stradale (posta Controparte_2
e stesso e la vettura) con l'intenzione poi di entrare all'interno dell'auto. Il teste non ha potuto riferire l'esatta dinamica dell'incidente e la sola presenza della buca tra il marciapiede e il veicolo non costituisce prova, nemmeno per presunzione, del nesso causale tra la caduta e l'alterazione stradale, tenuto conto che la caduta è avvenuta durante la fase di discesa dal marciapiede ponendo il piede su un tratto ristretto della sede stradale tra il mezzo e il marciapiede durante la fase di risalita in macchina, dunque la caduta può parimenti ascriversi e risulta compatibile anche con una dinamica di mero scivolamento o perdita di equilibrio autonomo da parte dell'utente.
7.Inoltre, va anche osservato che, pur accedendo alla ricostruzione attorea, dalla buca riprodotta nelle foto versate in atti deve ritenersi che la caduta è avvenuta per via di un'alterazione del tutto visibile sia per la presenza della luce solare la cui zona d'ombra non era tale da impedirne l'avvistamento, sia per il momento peculiare in cui è avvenuta la caduta. Infatti, durante la fase di risalita in macchina costituisce basilare cautela del pedone verificare le condizioni del punto di appoggio del piede, laddove ristretto tra il marciapiede e la vettura. L'utente in quel momento, dunque, non poteva non prestare una pur minima attenzione allo stato dei luoghi al momento del passaggio, sì da poter superare indenne il tratto con l'uso del più basilare grado di accortezza ed attenzione, alterazione che, lo si è detto, altrimenti era del tutto inidonea a cagionare la caduta.
8.Deve, allora, concludersi che il sinistro per cui è causa non sia l'effetto
“normale” della condizione della cosa, ma di una condotta non sufficientemente attenta e prudente della danneggiata, che ha valso ad escludere il nesso di causalità tra il bene e il sinistro, in quanto anche imprevedibile per essere stata “eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata” (Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 12/10/2022) 19- 12-2022, n. 37059). Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c..
9.In conclusione, sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda va respinta. Le medesime motivazioni rendono infondata anche la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c..
10.Si ritengono comunque sussistenti gravi e giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., considerata: la peculiarità della fattispecie, l'evento lesivo subito da parte attrice, nonchè la situazione di incertezza sul diritto controverso, sia pure solo per quanto riguarda la giurisprudenza di merito e la difficoltà probatoria in merito all'accertamento della dinamica del sinistro.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RIGETTA la domanda;
-COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani