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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 07/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU GI Presidente rel.
CO NZ GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1703 VG anno 2025, vertente tra
DEL GIUDICE LUIGI ( ) – ( ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
domiciliati rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Marzia Corsini e dell'Avv. Eleonora Marchetti, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 7.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 5.3.1989, dalla quale unione era nato il figlio (24.7.1989), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione Per_1
legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa, per dar corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con decreto di omologa del 13.12.1995; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di versamento di assegno una tantum.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Massa il 5.3.1989 tra
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], trascritto presso Parte_3 Parte_1
il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 1989, atto n. 21, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 7.10.2025
Il Presidente estensore
IU GI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
IU GI Presidente rel.
CO NZ GI
Valentina Prudente GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1703 VG anno 2025, vertente tra
DEL GIUDICE LUIGI ( ) – ( ) C.F._1 Parte_1 C.F._2
domiciliati rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Marzia Corsini e dell'Avv. Eleonora Marchetti, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 7.10.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale i coniugi hanno chiesto la Parte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 5.3.1989, dalla quale unione era nato il figlio (24.7.1989), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione Per_1
legale da tempo sufficiente “ex lege”; premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Massa, per dar corso al procedimento di separazione consensuale, ritualmente definito con decreto di omologa del 13.12.1995; né è stata eccepita l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge;
ritenuto che
devesi pronunciare, pertanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto;
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di versamento di assegno una tantum.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Massa il 5.3.1989 tra
[...]
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], trascritto presso Parte_3 Parte_1
il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massa all'Anno 1989, atto n. 21, Parte II, Serie
A, alle condizioni di cui al ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da parte motiva;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 7.10.2025
Il Presidente estensore
IU GI