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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/08/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2142/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(p.i.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Carmelo Moschella (pec: avv. iuffre.) e Email_1
Antonino Giunta (pec: Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., in proprio e quale mandatario speciale di (c.f.: Controparte_2
), (c.f.: C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 2
(c.f.: ), (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f.: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f.: ), (c.f.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
, (c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f.: ), Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f.: ), (c.f.: Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f.: , C.F._18 Parte_19 C.F._19 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_20 C.F._20 Parte_21
, (c.f.: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f.: ), (c.f.: Parte_23 C.F._23 Parte_24
, (c.f.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f.: ), Parte_26 C.F._26 Parte_27
(c.f.: , (c.f.: C.F._27 Parte_28
), (c.f.: C.F._28 Parte_29
), (c.f.: ), C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f.: ), (c.f.: Parte_31 C.F._31 Parte_32
), (c.f.: ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
, (c.f.: ), Parte_34 C.F._34 Parte_35
(c.f.: ), (c.f.: C.F._35 Parte_36
), (c.f.: C.F._36 Parte_37 [...]
), (c.f.: , C.F._37 Parte_38 C.F._38
(c.f.: ), Parte_39 C.F._39 Parte_40
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._40 Parte_41 [...]
), (c.f.: ), C.F._41 Parte_42 C.F._42
(c.f.: ), Parte_43 C.F._43 Parte_44
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._44 Parte_45 C.F._45
(c.f.: ), (c.f.: Parte_46 C.F._46 Parte_47 3
, (c.f.: ), C.F._47 Parte_48 C.F._48
(c.f.: ), Parte_48 C.F._49 Parte_49
(c.f.: ), (c.f.: C.F._50 Parte_50
), (c.f.: ), C.F._51 Parte_51 C.F._52
(c.f.: ), Parte_52 C.F._53 Parte_53
(c.f.: , (c.f.: C.F._54 Parte_54
), (c.f.: ), C.F._55 Parte_55 C.F._56
(c.f.: ), Parte_56 C.F._57 Pt_57
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._58 Parte_58
), (c.f.: ), C.F._59 Parte_59 C.F._60
(c.f.: ), Parte_60 C.F._61 Parte_61
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._62 Parte_62 C.F._63
(c.f.: , (c.f.: Parte_63 C.F._64 Parte_64
, (c.f.: ), C.F._65 Parte_65 C.F._66
(nato a [...] [...]), Parte_66 Pt_1 Parte_67
(c.f.: ), (c.f.: C.F._67 Parte_68
, (c.f.: , C.F._68 Parte_69 C.F._69
(c.f.: , Parte_70 C.F._70 Parte_71
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._71 Parte_72 C.F._72
(c.f.: ), Parte_73 C.F._73 Parte_74
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._74 Parte_75
, (c.f.: C.F._75 Parte_76
), (c.f.: ), C.F._76 Parte_77 C.F._77
(c.f.: ), (c.f.: Parte_78 C.F._78 Parte_79
), (c.f.: , C.F._79 Parte_80 C.F._80
(c.f.: ), Parte_81 C.F._81 Parte_82
(c.f.: ), (c.f.: C.F._82 Parte_83
), (c.f.: ), C.F._83 Parte_84 C.F._84 4
(c.f.: , (c.f.: Parte_85 C.F._85 Parte_86
), (c.f.: C.F._86 Parte_87
), (c.f.: C.F._87 Parte_88
), (c.f.: C.F._88 Parte_89
), (c.f.: ), C.F._89 Parte_90 C.F._90
(c.f.: , Parte_91 C.F._91 Parte_92
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._92 Parte_93 C.F._93
(c.f.: ), (c.f.: Parte_94 C.F._94 Parte_95
), (nata a [...] il C.F._95 Parte_96
12.3.1975), (c.f.: ), Parte_97 C.F._96 Parte_98
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._97 Parte_99
), (c.f.: ), C.F._98 Parte_100 C.F._99
(c.f.: ), (c.f.: Parte_101 C.F._100 Parte_102
(c.f.: , C.F._101 Parte_103 C.F._102
(c.f.: ), (c.f.: Parte_104 C.F._103 Parte_105
, (c.f.: , C.F._104 Parte_106 C.F._105
(c.f.: , (c.f.: Parte_107 C.F._106 Parte_108
), (c.f.: , C.F._107 Parte_109 C.F._108
(c.f.: , (c.f.: Parte_110 C.F._109 Parte_111
), (c.f.: ), C.F._110 Parte_112 C.F._111
(c.f.: ), (nata a Parte_113 C.F._112 Parte_114 il 21.5.1955), (c.f.: ), Pt_1 Parte_115 C.F._113
(c.f.: ), Parte_116 C.F._114 Pt_117
(nato a [...] [...]), (c.f.:
[...] Pt_1 Parte_118
), (c.f.: ), C.F._115 Parte_119 C.F._116
(c.f.: ), Parte_120 C.F._117 Parte_121
(c.f.: ), (c.f.: C.F._118 Parte_122
), (c.f.: ), C.F._119 Parte_123 C.F._120 5
(c.f.: ), Parte_124 C.F._121 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_125 C.F._122 Parte_126
), (c.f.: C.F._123 Parte_127
), (c.f. ), C.F._124 Parte_128 C.F._125 [...]
(c.f.: ), Parte_129 C.F._126 Parte_130
(c.f.: , (c.f.: C.F._127 Parte_131
, (c.f.: , C.F._128 Parte_132 C.F._129
(c.f.: ), Parte_133 C.F._130 Parte_134
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._131 Parte_135 C.F._132
(c.f.: ), Parte_136 C.F._133 Parte_137
(c.f.: ), (c.f.: C.F._134 Parte_138
), (c.f.: ), C.F._135 Parte_139 C.F._136
(c.f.: ), (c.f.: Parte_140 C.F._137 Parte_141
), (c.f.: , C.F._138 Parte_142 C.F._139
(c.f.: ), (c.f.: Parte_143 C.F._140 Parte_144
, (c.f.: ), C.F._141 Parte_145 C.F._142
(c.f.: ), (c.f.: Parte_146 C.F._143 Parte_147
), (c.f.: ), C.F._144 Parte_148 C.F._145
(c.f.: ), Parte_149 C.F._146 Parte_150
(c.f.: , (c.f.: C.F._147 Parte_151
), (c.f.: ), C.F._148 Parte_152 C.F._149 Pt_153
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._150 Parte_154
, (c.f.: , C.F._151 Parte_155 C.F._152
(c.f.: ), Parte_156 C.F._153 Parte_157
(c.f.: , (c.f.: C.F._154 Parte_158
), (c.f.: ), C.F._155 Parte_159 C.F._156
(c.f.: ), Parte_160 C.F._157 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_161 C.F._158 Parte_162 6
), (c.f.: C.F._159 Parte_163
, (c.f.: ), C.F._160 Parte_164 C.F._161
(c.f.: ), Parte_165 C.F._162 Parte_166
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._163 Parte_167
), (c.f.: C.F._164 Parte_168
), (c.f.: C.F._165 Parte_169
), (c.f.: ), C.F._166 Parte_170 C.F._167
(c.f.: ), Parte_171 C.F._168 Pt_172
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._169 Parte_173
), (c.f.: ), C.F._170 Parte_174 C.F._171
(c.f.: , (c.f.: Parte_175 C.F._172 Parte_176
), (c.f.: ), C.F._173 Parte_177 C.F._174
(c.f.: ), (c.f.: Parte_178 C.F._175 Parte_179
), (c.f.: C.F._176 Parte_180
), (c.f.: ), C.F._177 Parte_181 C.F._178
(c.f.: , Parte_182 C.F._179 Pt_183
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._180 Parte_184
), (c.f.: C.F._181 Parte_185
), (c.f.: C.F._182 Parte_186
), (c.f.: ), C.F._183 Parte_187 C.F._184
(c.f.: ), Parte_188 C.F._185 Parte_189
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._186 Parte_190
), (c.f.: ), C.F._187 Parte_191 C.F._188
(c.f.: ), Parte_192 C.F._189 Parte_193
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._190 Parte_194 C.F._191
(c.f.: ), Parte_195 C.F._192 Parte_196
(c.f.: ), (nato a [...] C.F._193 Parte_197 il 12.12.1952), (c.f.: ), Parte_198 C.F._194 Pt_199
[...] [...
[...]
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._195 Parte_200
), (c.f.: ), C.F._196 Parte_201 C.F._197 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_202 C.F._198 Pt_203
), (c.f.: ), C.F._199 Parte_204 C.F._200
(c.f.: ), Parte_205 C.F._201 Pt_206
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._202 Parte_207
), (c.f.: ), C.F._203 Parte_208 C.F._204
(c.f.: ), Parte_209 C.F._205 Parte_210
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._206 Parte_211
, (c.f.: ), C.F._207 Parte_212 C.F._208
(c.f.: , Parte_213 C.F._209 Parte_214
(c.f.: , (c.f.: C.F._210 Parte_215
) (nata a [...] [...]); C.F._211 Parte_216 Pt_1
(c.f.: ), Parte_217 C.F._212 Parte_218
(c.f.: ), (c.f.: C.F._213 Parte_219
), (c.f.: C.F._214 Parte_220
), (c.f.: C.F._215 Parte_221
), (c.f.: ), C.F._216 Parte_222 C.F._217
(c.f.: ), Parte_223 C.F._218 Parte_224
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._219 Parte_225 C.F._220
(c.f.: ), Parte_226 C.F._221 Parte_227
(nato a [...] [...]) (c.f.: Pt_1 Parte_228
), ; (c.f.: ), C.F._222 Parte_229 C.F._223
(c.f.: , (c.f.: Parte_230 C.F._224 Parte_231
), (c.f.: ), C.F._225 Parte_232 C.F._226
(c.f.: ), (c.f.: Parte_233 C.F._227 Parte_234
), (c.f.: ), C.F._228 Parte_235 C.F._229
(c.f.: , (c.f.: Parte_236 C.F._230 Parte_237 8
), (c.f.: ), C.F._231 Parte_238 C.F._232
(c.f.: ), (c.f.: Parte_239 C.F._233 Parte_240
, (c.f.: , C.F._234 Parte_241 C.F._235
(c.f.: ), (c.f.: Parte_242 C.F._236 Parte_243
), (c.f.: ), C.F._237 Parte_244 C.F._238
(nato a [...] [...]), (c.f.: Parte_245 Pt_96 Parte_246
), (c.f.: , C.F._239 Parte_247 C.F._240
(c.f.: ), (c.f.: Pt_248 C.F._241 Parte_249
), (c.f.: , C.F._242 Parte_250 C.F._243
(c.f.: ), (c.f.: Parte_251 C.F._244 Parte_252
), (c.f.: ), C.F._245 Parte_253 C.F._246
(c.f.: ), Parte_254 C.F._247 Parte_255
(c.f.: ), (c.f.: C.F._248 Parte_256
), (c.f.: ), C.F._249 Parte_257 C.F._250 [...]
(c.f.: ), (nata a [...] Pt_258 C.F._251 Pt_259 Pt_1
16.1.1956), (c.f.: , Parte_260 C.F._252 Parte_261
(c.f.: , (c.f.: C.F._253 Parte_262
), (c.f.: ) C.F._254 Parte_263 C.F._255
(c.f.: ), Parte_264 C.F._256 Parte_265
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._257 Parte_266 C.F._258
(c.f.: , Parte_267 C.F._259 Parte_268
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._260 Parte_269
), (c.f.: ), C.F._261 Parte_270 C.F._262 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_271 C.F._263 Parte_272
, (c.f.: ), C.F._264 Parte_273 C.F._265
(c.f.: ), Parte_274 C.F._266 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_275 C.F._267 Parte_276
), (c.f.: ; C.F._268 Parte_277 C.F._269 9
(c.f.: ), (c.f.: Parte_278 C.F._270 Parte_279
, (c.f.: C.F._271 Parte_280
), (c.f.: ), C.F._272 Parte_281 C.F._273
(c.f.: ), Parte_282 C.F._274 Parte_283
(c.f.: ), (nata a [...] [...]), C.F._275 Parte_284 Pt_1
(nata a [...] [...]), (c.f.: Parte_285 Pt_1 Parte_286
), (c.f.: C.F._276 Parte_287
, (c.f.: , C.F._277 Parte_288 C.F._278
(c.f.: ), Parte_289 C.F._279 Parte_290
(c.f.: ), (nato a [...] C.F._280 Parte_291 Pt_1
7.9.1966), (c.f.: , Parte_292 C.F._281 Parte_293
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._282 Parte_294 C.F._283
(c.f.: ), (c.f.: Parte_295 C.F._284 Parte_296
), (c.f.: ), C.F._285 Parte_297 C.F._286
(c.f.: ), Parte_298 C.F._287 Pt_299
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._288 Parte_300
), (c.f.: ), C.F._289 Pt_301 C.F._290 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_302 C.F._291 Parte_303
, (c.f.: ), C.F._292 Parte_304 C.F._293 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_305 C.F._294 Parte_306
), (c.f.: C.F._295 Parte_307
), (c.f.: , C.F._296 Parte_308 C.F._297
(c.f.: ), (c.f.: Parte_309 C.F._298 Parte_310
, (c.f.: , C.F._299 Parte_311 C.F._300
(c.f.: , (c.f.: Parte_312 C.F._301 Parte_313
), (c.f.: , C.F._302 Parte_314 C.F._303
(c.f.: , (c.f.: Parte_315 C.F._304 Parte_316
), (c.f.: ), C.F._305 Parte_317 C.F._306 10
(c.f.: ), (c.f.: Parte_318 C.F._307 Parte_319
, (c.f.: , C.F._308 Parte_320 C.F._309 [...]
(c.f.: ). (c.f.: Pt_321 C.F._310 Parte_322
), (c.f.: ), C.F._311 Parte_323 C.F._312
(c.f.: ), (c.f.: Parte_324 C.F._313 Parte_325
), (c.f.: ), C.F._314 Parte_326 C.F._315 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_327 C.F._316 Parte_328
), (c.f.: ), C.F._317 Parte_329 C.F._318
(c.f.: ), (c.f.: Parte_330 C.F._319 Pt_331
), (c.f.: ), C.F._320 Parte_332 C.F._321
(nato a [...] [...]), Parte_333 Pt_1 Parte_334
(c.f.: ), (c.f.: C.F._322 Parte_335
, (c.f.: , C.F._323 Parte_336 C.F._324
(c.f.: ), Parte_337 C.F._325 Parte_338
(c.f.: , (c.f.: C.F._326 Parte_339
), (c.f.: C.F._327 Parte_340 [...]
, (c.f.: ), C.F._328 Parte_341 C.F._329
(c.f.: , (c.f.: Parte_342 C.F._330 Parte_343
), (c.f.: ), C.F._331 Parte_344 C.F._332
(c.f.: ), (c.f.: Parte_345 C.F._333 Parte_346
), (c.f.: , C.F._334 Parte_347 C.F._335 Pt_348
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._336 Parte_349
, (c.f.: ), C.F._337 Parte_350 C.F._338
(c.f.: ), (c.f.: Parte_351 C.F._339 Parte_352
), (c.f.: ), C.F._340 Parte_353 C.F._341
(c.f.: ), (c.f.: Parte_354 C.F._342 Parte_355
), (c.f.: ), C.F._343 Parte_356 C.F._344
(c.f.: ), Parte_357 C.F._345 Pt_358 11
(c.f.: ), (c.f.: Pt_47 C.F._346 Parte_359
, (c.f.: ), C.F._347 Parte_360 C.F._348
(c.f.: ), Parte_361 C.F._349 Parte_362
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._350 Parte_363 C.F._351
(c.f.: , Parte_364 C.F._352 [...]
( c.f.: , Parte_365 C.F._353 Parte_366
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._354 Parte_367 C.F._355
(c.f.: ), (c.f.: Parte_368 C.F._356 Parte_369
), (c.f.: ), C.F._357 Parte_370 C.F._358
(c.f.: ), (c.f.: Parte_371 C.F._359 Parte_372
, (c.f.: ), C.F._360 Parte_373 C.F._361
(nata a [...] [...]), (c.f.: Parte_374 Pt_1 Parte_375
), (c.f.: , C.F._362 Parte_376 C.F._363
(c.f.: , (c.f.: Parte_377 C.F._364 Parte_378
) (c.f.: C.F._365 Parte_379
), (c.f.: C.F._366 Parte_380
), (c.f.: , C.F._367 Parte_381 C.F._368
(c.f.: ), (c.f.: Parte_382 C.F._369 Parte_383
), (c.f.: ), C.F._370 Parte_384 C.F._371 rappresentato e difeso dagli avv. Mario Intilisano (pec e Antonino Cardile (pec Email_3
, nonché Email_4 [...]
Controparte_3
Con DIRITTI ONSUMATORI c.f. , in persona del suo CP_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario speciale di
[...]
(c.f.: ), Pt_385 C.F._372 Parte_386
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._373 Parte_387
), (c.f.: C.F._374 Parte_388 12
, (c.f.: ), C.F._375 Parte_389 C.F._376
(c.f.: ), (c.f.: Parte_390 C.F._377 Parte_391
), (c.f.: ), C.F._378 Parte_392 C.F._379
(c.f.: , (c.f.: Parte_393 C.F._380 Parte_394
), (c.f.: C.F._381 Parte_395 C.F._382
(nato a [...] il [...]), (c.f.: Parte_396 Parte_397
), (c.f.: C.F._383 Parte_398
), (c.f.: ), C.F._384 Parte_399 C.F._385
(c.f.: , Parte_400 C.F._386 Parte_401
(c.f.: ), (nato a [...] il [...]); C.F._387 Parte_402
(c.f.: , (c.f.: Parte_403 C.F._388 Parte_404
(c.f.: ), C.F._389 Parte_405 C.F._390
(c.f.: ), Parte_406 C.F._391 Parte_407
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._392 Parte_408 C.F._393
(c.f.: ), Parte_409 C.F._394 Parte_410
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._395 Parte_411 C.F._396
(c.f.: ), (c.f.: Parte_412 C.F._397 Parte_413
, (c.f.: ), C.F._398 Parte_414 C.F._399
(c.f.: ) Parte_415 C.F._400 Parte_416
(c.f.: , (c.f.: C.F._401 Parte_417
), (c.f.: ), C.F._402 Parte_418 C.F._403 [...]
(c.f.: ), Parte_419 C.F._404 Parte_420
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._405 Parte_421
), (c.f.: C.F._406 Parte_422
), (c.f.: ), C.F._407 Parte_423 C.F._408
(c.f.: ), Parte_424 C.F._409 Parte_425
(c.f.: (c.f.: C.F._410 Parte_426
), (c.f.: ), C.F._411 Parte_427 C.F._412 13
(c.f.: ), (c.f.: Parte_428 C.F._413 Parte_429
), (c.f.: ), C.F._414 Parte_430 C.F._415
(c.f.: ), Parte_431 C.F._416 Parte_432
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._417 Parte_433 [...]
), (c.f.: , C.F._418 Parte_434 C.F._419
(c.f.: ), (c.f.: Parte_435 C.F._420 Parte_436
), (c.f.: ), C.F._421 Parte_437 C.F._422
(c.f.: ), Parte_438 C.F._423 Parte_439
(c.f.: ), (c.f.: C.F._424 Parte_440
, (c.f.: ), C.F._425 Parte_441 C.F._426
(c.f.: ), (c.f.: Parte_442 C.F._427 Parte_443
), (c.f.: ), C.F._428 Parte_444 C.F._429
(c.f.: ), Parte_445 C.F._430 Parte_446
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._431 Parte_447
), (c.f.: ), C.F._432 Parte_448 C.F._433 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_449 C.F._434 Parte_450
), (c.f.: ), C.F._435 Parte_451 C.F._436
(c.f.: ), Parte_452 C.F._437 Parte_453
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._438 Parte_454 C.F._439 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_455 C.F._440 Parte_456
), (c.f.: C.F._441 Parte_457
), (c.f.: C.F._442 Parte_457
), (c.f.: C.F._443 Parte_458
), (c.f.: C.F._444 Parte_459
, (c.f.: C.F._445 Parte_460
, (c.f.: C.F._446 Parte_461
), (c.f.: ), C.F._447 Parte_462 C.F._448
(c.f.: ), Parte_463 C.F._449 Parte_464
[...] [...
(c.f.: , (c.f.: C.F._450 Parte_465
), (c.f.: ), C.F._451 Parte_466 C.F._452
(c.f.: ), (c.f.: Parte_467 C.F._453 Parte_468
), (c.f.: , C.F._454 Parte_469 C.F._455
(c.f.: , (c.f.: Parte_470 C.F._456 Parte_471
), (c.f.: C.F._457 Parte_472
), (c.f.: C.F._458 Parte_473
), (c.f.: , C.F._459 Parte_474 C.F._460
(c.f.: ), Parte_475 C.F._461 Parte_476
(c.f.: , (c.f.: C.F._462 Parte_477
), (c.f.: C.F._463 Parte_478
), (c.f.: C.F._464 Parte_479
), (c.f.: ), C.F._465 Parte_480 C.F._466
(c.f.: ), (c.f.: Parte_481 C.F._467 Parte_482
), (c.f.: ), C.F._468 Parte_483 C.F._469
(c.f.: ), Parte_484 C.F._470 Parte_485
(c.f.: ), (c.f.: C.F._471 Parte_486
), (c.f.: C.F._472 Parte_291
), (c.f.: ), C.F._473 Parte_487 C.F._474
(c.f.: , Parte_488 C.F._475 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_489 C.F._476 Parte_490
), (c.f.: C.F._477 Parte_491
), (c.f.: ), C.F._478 Parte_492 C.F._479 [...]
(c.f.: , (c.f.: Pt_493 C.F._480 Parte_494
), (c.f.: ), C.F._481 Parte_495 C.F._482
(c.f.: , (c.f.: Parte_496 C.F._483 Parte_497
), (c.f.: ), C.F._484 Parte_498 C.F._485
(c.f.: ), Parte_499 C.F._486 Parte_500 15
(c.f.: ), (c.f.: C.F._487 Parte_501
), (c.f.: ), C.F._488 Parte_502 C.F._489
(c.f.: ), Parte_503 C.F._490 Parte_504
(c.f.: , (c.f.: , C.F._491 Parte_505 C.F._492
(c.f.: ), Parte_506 C.F._493 Parte_507
(c.f.: ) (c.f.: C.F._494 Parte_508
), (c.f.: ), C.F._495 Parte_509 C.F._496
(c.f.: , (c.f.: Parte_510 C.F._497 Parte_511
), (c.f.: , C.F._498 Parte_512 C.F._499
c.f.: ), (c.f.: Parte_513 C.F._500 Parte_514
, (c.f.: C.F._501 Parte_515
), (c.f.: ), C.F._502 Parte_516 C.F._503
(c.f.: ), Parte_517 C.F._504 Parte_518
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._505 Parte_519 C.F._506
(c.f.: ), Parte_520 C.F._507 Pt_521
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._508 Parte_522
), (c.f.: ), C.F._509 Parte_523 C.F._510
(c.f.: ), Parte_524 C.F._511 Parte_525
(c.f.: ), (c.f.: C.F._512 Parte_526
), (c.f.: , C.F._513 Parte_527 C.F._514
(nato a [...] [...]), (c.f.: Parte_528 Pt_1 Parte_529
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Intilisano (pec: C.F._515
e Antonio Cardile (pec Email_3
e, inoltre, gli aderenti (c.f.: Email_4 Parte_530
, (c.f.: ), C.F._516 Parte_57 C.F._517
(c.f.: , Parte_531 C.F._518 [...]
(c.f.: ), Parte_532 C.F._519 Parte_533
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._520 Parte_426 16
), (c.f.: ), C.F._411 Parte_534 C.F._521
(c.f.: ), Parte_535 C.F._522 Parte_536
(c.f.: ), (c.f.: C.F._523 Parte_537
), (c.f.: C.F._524 Parte_458
), (c.f.: , C.F._444 Parte_470 C.F._456
(c.f.: , Parte_538 C.F._525 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_489 C.F._526 Parte_490 [...]
), (c.f.: ) C.F._527 Parte_539 C.F._528 appellati
E NEI CONFRONTI DI
(p.i.: ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t. appellata contumace
Conclusioni per l'appellante:
“1. = Accogliere per la forma e nel merito il proposto atto di appello.
2. = In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., fissando apposita udienza cautelare per la discussione orale alla presenza delle parti.
3. = In accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza nel parte in cui il Tribunale ha omesso ogni accertamento sulla legittimazione ad agire
e specificatamente sulla effettiva titolarità del diritto fatto valere dai singoli utenti aderenti all'azione di classe e - in assenza di elementi di prova forniti dalle associazioni dei consumatori che possano comprovare se le utenze degli aderenti all'azione ricadevano nella parte della città interessata dalla interruzione della fornitura - dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e la mancanza della titolarità della posizione soggettiva fatta valere e per l'effetto, l'azione siccome proposta inammissibile e le pretese infondate nel merito. 17
4. = In accoglimento del secondo motivo di appello riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la Carta dei servizi e nello specifico l'art. 2.1, e dichiarare che nessun impegno assunto con la Carta dei servizi è stato violato da che deve dichiararsi e considerarsi Pt_1 adempiente rispetto alla prevista realizzazione del cd sistema di interscambio.
5. = In accoglimento del terzo motivo di appello riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'adempimento della Carta dei Servizi da parte di e dichiarato che l'apporto di acqua attraverso la conduttura Pt_1 dell'Alcantara era possibile e che avrebbe consentito di ridurre i disagi dell'utenza,
e ritenere alla luce allegazioni documentali in atti che la attivazione dell'acquedotto Alcantara era competenza esclusiva della Sicilia Acque S.p.a., società affidataria della gestione della conduttura e onerata della gestione e manutenzione, con esclusione di ogni responsabilità in capo ad . Pt_1
6. = In accoglimento del quarto motivo di appello riformare la sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dichiarare che la interruzione della fornitura del servizio idrico era stata la conseguenza di un evento eccezionale ed imprevedibile non imputabile alla condotta di e ascrivibile all'ipotesi Pt_1 esimente del caso fortuito.
7. = In accoglimento del quinto motivo di appello riformare e/o annullare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli utenti considerata l'insussistenza di ogni responsabilità di , oltre che per l'assenza di ogni elemento di prova del danno patito, e per Pt_1 la mancanza del carattere di omogeneità del danno non patrimoniale richiesto, con ogni conseguente statuizione sull'ammissibilità e fondatezza dell'azione di classe proposta.
8. = Sempre in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza nella parte in cui ha liquidato in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato un importo a titolo di danni maggiore 18
rispetto a quello richiesto che, per l'effetto, non potrà essere superiore agli importi indicati nella domanda di cui all'atto di citazione.
9.= In accoglimento dei motivi di appello proposti riformare la pronuncia del
Tribunale anche nella parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento Pt_1 delle spese di lite, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese a favore dell'azienda appellante.
10. = In via subordinata, sempre in accoglimento del sesto motivo di appello, riformare la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha disposto la condanna di
al pagamento delle spese di lite a favore di entrambe le associazioni dei Pt_1 consumatori, pur avendo identica posizione processuale, e applicare, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, un unico compenso nei limiti dei parametri di legge, ed escludendo comunque gli importi relativi alla fase del reclamo davanti alla Corte di Appello, già liquidati con ordinanza del
02.10.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per gli appellati costituiti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione
1) In via preliminare rigettare la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante;
2) Nel merito ritenere inammissibile e/o rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 4757/2022 del Tribunale di Palermo, confermandola – per l'effetto – in ogni sua parte;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese inerenti il presente grado di giudizio, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.in favore dei sottoscritti difensori, che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”. 19
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il (di seguito Controparte_1
”), anche quale mandatario di 399 utenti-consumatori, ed il CP_1 [...]
Parte_540 sede di (di seguito ), anche quale
[...] Pt_1 CP_3 mandatario di 154 utenti-consumatori, evocarono dinanzi al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Consumo, la
[...] di seguito ”), esponendo che: Parte_1 Pt_1 la convenuta gestisce per tutto il territorio del Comune di il servizio idrico Pt_1 sulla base di contratti individuali di fornitura che fanno riferimento al regolamento approvato con deliberazione del Cda n° 76 del 28.12.1998, nonché dalla Carta dei
Servizi approvata con deliberazione del Cda n° 79 del 07.10.1999;
l'approvvigionamento idrico del è costituito dall'acqua Controparte_6 proveniente da tre acquedotti principali (Fiumefreddo, Alcantara e Santissima) e da quella proveniente da alcuni pozzi e sorgive esistenti nel territorio comunale;
in data
24.10.2015 veniva comunicato alla stampa che una frana nel Comune di
Calatabiano aveva interrotto l'acquedotto e che la fornitura di acqua, per motivi precauzionali, veniva immediatamente cessata al fine di non arrecare alcun danno ulteriore;
da quel momento nessuna erogazione avveniva e nessun sistema sostitutivo di fornitura veniva adottato per le utenze servite dai serbatoi alimentati direttamente dall'acquedotto Fiumefreddo;
la Carta dei Servizi (pubblicata sul sito istituzionale ) prevedeva espressamente al punto 2.1 avente ad oggetto Pt_1
“STANDARD DI SERVIZIO E QUALITÀ” che “L' utilizza un sistema Pt_1 distributivo che prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento alfine di garantire l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”; venivano adottate diverse ordinanze comunali di chiusura degli edifici scolastici e uffici pubblici;
nella giornata del 29 ottobre
2015 la assumeva finalmente il coordinamento delle operazioni di CP_7 20
Protezione e solo nella giornata del 30 ottobre 2015 venivano istituiti due punti di distribuzione di acqua;
dopo diversi incontri presso la Prefettura di e Pt_1
l'intervento della Civile Regionale si disponeva una riparazione CP_8 provvisoria della condotta e da quel momento, riempiti i serbatoi, iniziava l'erogazione dalla giornata del 31 ottobre 2015, venendo la situazione a regolarizzarsi solo intorno al 2 – 3 novembre 2015. Si soffermarono sulla nozione di consumatore-utente in capo ai soggetti complessivamente rappresentati, precisando che i diritti omogenei oggetto dell'azionata tutela derivano tutti dall'unicità del danno-evento costituito dalla interruzione della fornitura idrica domestica nel periodo indicato, liquidabili in via equitativa. Ritennero sussistente una responsabilità contrattuale dell' ai sensi dell'art. 140 bis D.Lgs 206/2005 Pt_1 in relazione all'art. 2 comma 2 lettera c) e g) del Codice del Consumo, per la violazione della Carta dei Servizi e, in particolare, dell'art.
2.1 che assicura a tutti coloro che hanno sottoscritto il contratto di somministrazione, in caso di eventi imprevedibili (quali la rottura di una tubazione), l'idoneità del sistema progettuale dell'impianto idrico gestito dall' a sopperire alla detta emergenza o evento Pt_1 eccezionale con un sistema distributivo che prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento al fine di garantire l'alimentazione minima alle utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie. Eccepirono, inoltre, la vessatorietà dell'art. 35 del Regolamento di distribuzione dell'acqua approvato con deliberazione del Cda n° 76 del 28.12.1998 – secondo cui “l' non risponde Pt_1 dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione da qualsiasi causa provocata ma si impegna a provvedere con maggiore sollecitudine a ripristinare modo gli aspetti attinenti al cd danno conseguenza” –
e, dunque, allegando il grave disagio patito dai consumatori per il disservizio suddetto, anche tenuto conto della rilevanza del bene acqua, e richiamata, altresì, la misura degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi, da parametrare per ogni singola persona servita dalla utenza e con riferimento alla composizione del nucleo 21
familiare, domandarono, in conclusione, la condanna della convenuta al pagamento in favore di ogni utente del servizio oggetto del disservizio dell'importo, da quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., di euro 25,00 giornaliere per ogni persona appartenente al medesimo nucleo familiare dell'utente ed in caso di persone anziane (ultrasettantenni, malate o con handicap, o persone di età inferiore a 6 anni) di euro 50,00 giornaliere per ogni persona appartenente al medesimo nucleo familiare dell'utente.
Si costituì l' la quale, confermando il fenomeno franoso del 24.10.2015 Pt_1 con il conseguente danneggiamento della condotta del Fiumefreddo, principale arteria di approvvigionamento idrico della città di riferì: di avere Pt_1 cominciato i lavori di somma urgenza per la riparazione della conduttura il
26.10.2015, avendo il Comune di Calatabiano nei giorni 24 e 25 ottobre 2015, con ordinanza sindacale n. 15 del 24.10.2015, interdetto ai tecnici di essa Pt_1
l'accesso sui luoghi ove si era verificato il movimento franoso;
di avere dunque proceduto, acquisite tutte le autorizzazioni degli enti competenti, ad allargare e mettere in sicurezza la sezione di scavo e consentire le operazioni di saldatura protrattesi sino alle ore 10 del 30.10.2015; di avere inoltre richiesto il 31 ottobre
2015 la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per definire le modalità di intervento tecnico e operativo risolutive per la messa in sicurezza del suolo e delle reti;
che, ultimati i lavori e portata quasi a regime l'erogazione dell'acqua, in data
3 novembre 2015, si verificava un ulteriore danneggiamento della rete idrica a causa di un fenomeno gravitativo della frana, tanto da indurre il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di emergenza con delibera del 6 novembre 2015, nominandosi a cura del Capo del Dipartimento della Protezione Civile un Commissario delegato per dare attuazione alle linee di intervento necessarie per il ripristino della totale normalità nella erogazione dell'acqua. Espose, inoltre, che il Controparte_6 ed essa nel periodo immediatamente successivo all'evento e nei giorni a Pt_1 seguire provvedevano ad approvvigionarsi da altri acquedotti, tra cui l'acquedotto 22
dell'Alcantara, e che comunque la tempestività e prontezza degli interventi posti in essere da essa Azienda venivano acclarati già con nota del 13 novembre 2015 del
Commissario Delegato, con specifico riferimento all'intervento provvisionale e urgente di posa in opera di un by-pass provvisorio costituito da tre tubazioni flessibili multistrato DN 300 (polietilene rinforzato con Kevlar) sulla porzione della rete idrica di proprietà della medesima Società. Soggiunse che nel corso della realizzazione degli scavi per la messa a nudo della condotta, al fine di realizzare il by-pass provvisorio, le ispezioni dirette avevano evidenziato l'integrità del tubo in acciaio che non presentava alcun segno di erosione, essendo stato il movimento franoso a determinare la rottura della condotta. Eccepì l'inammissibilità dell'azione di classe proposta, in quanto avente finalità risarcitoria di posizioni individuali e non a tutela di interessi collettivi, potendo essere tutelati gli interessi degli attori mediante l'azione ordinaria, e negò comunque, nel merito, ogni propria responsabilità, stante la ricorrenza di circostanze eccezionali e non imputabili ad essa convenuta;
rilevò, al contempo, di avere posto in essere tutte le attività necessarie per prevenire ogni forma di disservizio e, ciò malgrado, di non avere potuto evitare l'interruzione dell'erogazione; asserì di avere mantenuto una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete, essendo stato il fenomeno franoso suddetto determinato da straordinarie condizioni climatiche avverse, protrattesi per tutto il mese di ottobre 2015; escluse dunque la sussistenza di una propria obbligazione risarcitoria, per essere l'interruzione derivata da caso fortuito e/o forza maggiore, richiamando altresì le previsioni dell'art. 6 del contratto di fornitura riproduttivo dell'art. 35 del Regolamento di servizio;
contestò anche il quantum della pretesa risarcitoria, in assenza di una differenziazione tra i soggetti interessati in base al tenore della domanda ex adverso proposta. Affermò, infine, il proprio diritto di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia esborso dal proprio assicuratore e, Controparte_5 pertanto, domandò in conclusione, previa autorizzazione alla chiamata in causa 23
della predetta Compagnia: dichiararsi, in via preliminare inammissibile e/o improcedibile, anche nella fase di delibazione della ammissibilità del giudizio, la domanda proposta;
ritenere e dichiarare la improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore; nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna colpa e/o responsabilità e/o inadempimento è, in ogni caso, imputabile all' non Pt_1 sussistendo né i presupposti, né il nesso di causalità, né l'elemento soggettivo e quello oggettivo, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione;
in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto dell' ad essere garantita e Pt_1 tenuta indenne dalla e condannare tale ultima società a Controparte_5 rifondere all' tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a Pt_1 corrispondere a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della terza, si costituì la Controparte_5 quale, pur non contestando la sussistenza della polizza, ne oppose la concreta inoperatività, eccependo altresì il massimale e la franchigia negoziale.
Dichiarata, giusta ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 7.12.2020 di riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 febbraio-2 marzo 2020,
l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dal dal Parte_541
il giudizio proseguì dinanzi all'adito Tribunale di Palermo che, all'esito CP_3 dell'istruttoria svolta in via documentale, decise la controversia condannando l' al pagamento in favore di ciascuno degli attori e degli aderenti indicati in Pt_1 epigrafe della somma di euro 50,00 al giorno per i primi due giorni di interruzione della fornitura e di euro 100,00 al giorno per gli ulteriori giorni;
condannò inoltre l' al pagamento in favore del e del delle spese Pt_1 Controparte_1 CP_3 del giudizio, liquidate per il in complessivi euro 17.500,00 oltre accessori CP_3
e per il in complessivi euro 15.500,00 oltre accessori;
rigettò la domanda CP_3 proposta dall' nei confronti della e condannò la chiamante Pt_1 Controparte_5 alla refusione delle spese processuali in favore della terza chiamata Controparte_5 liquidandole in complessivi euro 5000,00, oltre accessori. 24
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame l . Pt_1
Si sono costituiti, con un'unica comparsa, il
[...]
in proprio e in rappresentanza degli utenti Controparte_9 con gli aderenti tutti in epigrafe indicati, domandando il rigetto dell'impugnativa.
E' rimasta contumace alla quale risulta regolarmente Controparte_5 notificato l'atto di appello.
Scaduto il termine perentorio assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con ordinanza depositata il 5.2.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante sostiene, con il primo motivo, che il Tribunale ha omesso ogni accertamento sulla legittimazione ad agire e sulla effettiva titolarità del diritto fatto valere dai singoli utenti aderenti all'azione di classe;
rileva che dalla lettura dell'atto introduttivo del pregresso grado emerge in capo ai singoli ricorrenti la titolarità di un'utenza con l'indicazione del numero e della via della medesima utenza, Pt_1
e assume che, avendo l'interruzione in concreto interessato gran parte della città di e dunque, non tutta la città, era onere degli attori in primo grado Pt_1 dimostrare che le loro utenze rientravano tra quelle che nell'occasione non avevano ricevuto erogazione;
ne deduce che, in mancanza di siffatta prova e/o accertamento, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione e/o rigettare la domanda. Soggiunge che la carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata da tutti gli utenti aderenti determina l'impraticabilità della tutela di classe, per assenza del requisito di omogeneità in ordine all'an della domanda.
È censurata poi, con il secondo motivo, l'interpretazione dell'art.
2.1 della
Carta dei Servizi offerta dal primo Giudice. L'impugnante, dolendosi del mancato approfondimento tecnico in ordine all'idoneità del sistema di interscambio indicato dalla menzionata disposizione a evitare il blocco dell'erogazione idrica, assume, in 25
ogni caso, che nessuna violazione degli impegni assunti è ravvisabile nella concreta vicenda e sostiene che il sistema di interscambio previsto dalla Carta dei Servizi non può essere inteso come predisposizione di una fonte alternativa di approvvigionamento la quale, viceversa, richiederebbe una operazione progettuale irrealizzabile;
si sofferma inoltre sulla previsioni della stessa Carta dei Sevizi sulla regolarità e continuità dei servizi gestiti (art. 1.2) nonché in tema di efficacia, efficienza e qualità del servizio (art. 1.5), oltre che sul tenore dell'art. 1 del
Regolamento, dove è specificato che “L' Parte_1 fornisce acqua nel territorio del Comune di , nei limiti delle
[...] Pt_1 disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti aziendali”.
Con il terzo motivo, è contestata la ritenuta, dal Tribunale, carenza di prova dell'adempimento della Carta dei Servizi da parte di . L'appellante nega Pt_1
l'astratta possibilità di utilizzo della conduttura dell'Alcantara quale fonte alternativa di approvvigionamento, e richiama la pubblicazione “I cento anni dell'acquedotto di ” rappresentativa delle infrastrutture dell'acquedotto
Pt_1 della Città di risalente nel tempo e cristallizzata nell'anno 1995,
Pt_1 assumendo, in ogni caso, che essa non poteva utilizzare la conduttura
Pt_1 dell'Alcantara in quanto la gestione e la proprietà di detta conduttura fa capo ad un differente soggetto, Sicilia Acque s.p.a.; rileva al contempo che, nel caso in esame, il by pass con le condutture dell'Alcantara è stato realizzato da Sicilia Acque S.p.a. con la mera collaborazione di per i tratti di propria competenza ed esclude,
Pt_1 dunque, che il mancato immediato approvvigionamento dall'acquedotto dell'Alcantara possa imputarsi a responsabilità di essa Azienda, la quale non avrebbe potuto autonomamente rispristinare la condotta dismessa non essendo la manutenzione di sua competenza.
Con il quarto motivo, l'impugnante si duole del mancato esame della prova liberatoria;
ribadisce che la interruzione della fornitura del servizio idrico è stata 26
conseguenza di un evento franoso imprevedibile ed eccezionale, non imputabile alla debitrice, avendo, comunque, l' posto in essere secondo la diligenza Pt_1 dovuta tutte le attività necessarie per prevenire ogni forma di disservizio, stante la tempestività e prontezza degli interventi posti in essere.
E' contestato poi, con il quinto motivo, il riconoscimento della pretesa risarcitoria. L'appellante sostiene che nessun elemento probatorio in ordine al danno è stato offerto dalla controparte, sia relativamente agli eventuali maggiori esborsi sostenuti (rispetto alle tariffe del servizio pubblico) per la fornitura di acqua nei giorni di interruzione, atteso che peraltro, nel periodo considerato, l'acqua veniva fornita gratuitamente dall' e dal con mezzi Pt_1 Controparte_6 alternativi, sia con riferimento al danno di natura non patrimoniale;
denuncia in ogni caso il difetto di corrispondenza tra quanto richiesto dagli attori e quanto riconosciuto dal Tribunale, essendo stato liquidato un importo maggiore rispetto a quello domandato.
Con il sesto motivo, sono censurate le statuizioni adottate dal primo Giudice in punto di spese processuali, di cui l'impugnante chiede la riforma per l'ipotesi di accoglimento del gravame e, comunque, a prescindere dall'accoglimento dei motivi di appello, per avere il Tribunale omesso di considerare che seppure a proporre l'azione di classe siano state due distinte associazioni dei consumatori, le stesse hanno costituito un unico rapporto processuale con identità di petitum e di causa petendi, caratterizzato peraltro anche dalla redazione congiunta degli atti di causa con i medesimi procuratori, sì che unico avrebbe dovuto essere il compenso liquidabile e con esclusione delle spese attinenti alla fase, già decisa dalla Corte di
Appello, sull'ammissibilità dell'azione di classe.
L'appellante dichiara, in ultimo, di integrare il contraddittorio anche nei confronti di senza la proposizione, però, di motivi di Controparte_5 impugnazione della sentenza che ha pronunciato sulla copertura assicurativa.
3.1. Il primo motivo di gravame deve essere disatteso. 27
Ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Consumo, nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie (v. anche l'art. 7 l. 31/2019), “L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori” (comma 2). Si tratta di un'azione che “tutela”, tra l'altro, “i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del codice civile” (v. sempre l'art. 140 bis cit., comma 2 lett. a), dovendosi, peraltro, il requisito della omogeneità intendere non come esatta sovrapponibilità delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere, bensì come loro assimilabilità. Si afferma del resto, in sede di concreta prassi applicativa, che la omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità, ricorre nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi (cfr.
C. App. Milano, 3.3.2014). L'omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere con l'azione ex art. 140 Codice del Consumo scaturisce dalla circostanza che essi sorgono da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo,
e che le questioni da risolvere per l'accertamento dell'esistenza del relativo diritto sono le medesime (cfr. C. App. Venezia, 3.11.2017). Ed invero, l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni in favore degli utenti consumatori, previsti dall'art. 140 bis comma 2 Cod. Cons. non costituiscono una forma ulteriore di tutela, rispetto a quelle che normalmente i soggetti possono esercitare in base alle previsioni di legge, avendo la norma previsto uno strumento generale di tutela dei diritti di consumatori che consente di trattare, in un unico procedimento, più domande di risarcimento connesse ad uno stesso illecito lesivo di una pluralità di situazioni soggettive: attraverso l'azione di classe, in definitiva, la stessa forma di tutela astrattamente esercitabile – a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale o di responsabilità nascente dalla 28
legge – da ciascun soggetto personalmente ed isolatamente, per ragioni di omogeneità e di appartenenza alla stessa classe di consumatori, può essere esercitata nei modi previsti dal Codice del Consumo (v. C. App. Roma, 9.1.2024).
Nel caso in esame, l'azione, che - per come pure evidenziato dalla parte appellante - risulta proposta dagli attori in primo grado sulla base della titolarità, in capo a ciascuno, di un'utenza con l'indicazione del relativo numero e Pt_1 dell'annesso indirizzo, si fonda sulla prospettazione di una comune fonte di danno e con la proposizione, peraltro, di un uniforme parametro di liquidazione, rappresentato dall'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi;
la tutela in concreto esperita è all'evidenza finalizzata, per come pure specificato nella ordinanza della
Corte di Appello del 7.12.2020 che ha dichiarato l'ammissibilità dell'iniziativa, alla tutela dei diritti individuali dei singoli utenti presuntivamente pregiudicati dalla omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento e, quindi, dalla mancata erogazione del servizio stesso nel periodo compreso tra il
24 ottobre e il 3 novembre 2015.
Ribadita, dunque, la ricorrenza del presupposto dell'omogeneità della situazione giuridica rappresentata, deve ora considerarsi, quanto alla legittimazione attiva, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 pure richiamata dall'impugnante ha enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il principio va dunque inteso nel senso che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso
– o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (così
Cass. 10435/2025).
Ora, nel caso in esame, a fronte delle prospettazioni operate nell'atto 29
introduttivo del pregresso grado, nessuna contestazione è dato ricavare dalla lettura della comparsa responsiva dell' circa la titolarità non solo delle utenze Pt_1 richiamate ma anche della inclusione delle stesse e/o degli indirizzi variamente indicati nell'area della città di interessata dall'interruzione del servizio Pt_1 idrico nel periodo considerato. Ed invero, le difese svolte dalla convenuta nel pregresso grado, anche là dove attinenti alla stessa ammissibilità dell'azione
(contestata in relazione non alla titolarità delle utenze o alla relativa collocazione/inclusione nell'area in cui si è verificato il disservizio, bensì con riferimento alla natura, individuale e non collettiva, dell'interesse tutelato) e con l'invocazione, nel merito, di circostanze eccezionali (caso fortuito o forza maggiore) tali da elidere, nella prospettiva della medesima convenuta, il presupposto dell'obbligazione risarcitoria ex adverso invocata ovvero con la enucleazione di condotte della debitrice asseritamente conformi alla diligenza imposta dal caso nonché con la contestazione, in ultimo, della quantificazione dei danni pretesi dagli istanti, si rivelano indicative di quell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente idoneo ad escludere l'onere degli attori di fornire ulteriori elementi a supporto della titolarità della posizione fatta valere, non messa in dubbio dalla convenuta nei termini di rito e da ritenersi, pertanto, non più discutibile.
3.2. Vanno adesso congiuntamente trattati, in quanto tra loro connessi, il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, attinenti essenzialmente alla contestata configurazione di un inadempimento imputabile all' . Pt_1
Anche tali motivi devono essere respinti.
Esclusa la rilevanza agli odierni fini delle previsioni della Carta dei Servizi in punto di continuità dei servizi gestiti dall' (art. 1.2) ovvero in tema di Pt_1 efficacia, efficienza e qualità del servizio medesimo (art. 1.5), trattandosi di previsioni aventi portata generale (c.d. “Principi Fondamentali”) in connessione, peraltro, con gli “intenti” e “obiettivi” dalla medesima Azienda perseguiti, 30
l'inadempimento specificamente contestato dai consumatori-utenti e costituente, dunque, il precipuo oggetto del giudizio, è dato dalla omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento che trova un immediato referente nella previsione di cui all'art.
2.1 della Carta dei Servizi.
In base a tale ultima previsione “ utilizza un sistema distributivo che Pt_1 prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento al fine di garantire
l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”.
Risulta evidente dal tenore letterale della previsione che l'interscambio ivi indicato, quale essenziale caratteristica del sistema distributivo utilizzato dall' e destinato ad operare ove una delle fonti primarie sia “fuori servizio”, Pt_1 attiene, appunto, alle “fonti di approvvigionamento” ed è pacifico che costituiscono fonti primarie di approvvigionamento, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, quella di Fiumefreddo, in concreto interessata dall'evento avverso (e dunque,
“fuori servizio”), e quella di Alcantara, peraltro già esistente ma “sospesa negli anni passati dall' a causa dell'esosità del canone richiesto” (v. la nota del Pt_1
Sindaco di del 12.11.2015 in atti). Pt_1
Al di là della dubbia utilità del riferimento, proposto nell'atto di appello, alla pubblicazione del 1995 – rappresentativa, per come pure indicato dalla stessa impugnante, di una situazione risalente nel tempo e ben diversa dalla situazione esistente nell'anno 2015 – non appare comunque plausibile, alla luce del concreto svolgimento degli eventi per cui è processo, l'affermazione di parte appellante secondo cui l'interscambio in questione, con il coinvolgimento della condotta
Alcantara, costituirebbe una “operazione progettuale irrealizzabile”. E' infatti indiscusso, e si evince dagli atti di causa, che è stata in grado di realizzare, Pt_1 dopo l'evento franoso che ha colpito del 25.10.2015, il collegamento in questione, tramite la realizzazione di un bypass, con un intervento di 36 ore, a seguito della Parte riunione indetta dall' con gli enti e istituzioni interessati (cfr. la nota stampa 31
49/2015 dell'UTG di del 30.10.2015). Pt_1
Né può ritenersi idonea ad escludere i profili di inadempimento lamentati P dagli utenti la riferibilità della gestione della fonte Alcantara ad altra società (
Sicilia Acque) estranea all'odierno contenzioso. Invero, gli stessi allegati F e G richiamati dalla parte appellante confermano, al più, la necessità di una fattiva collaborazione tra i due enti, come in effetti avvenuto dopo il dissesto della condotta idrica, per l'approntamento dei sistemi di collegamento, ma non risulta che una tale collaborazione sia stata chiesta o, quanto meno tentata, da , prima del Pt_1 verificarsi dell'evento franoso, onde assicurare quegli standard di sicurezza e qualità nei termini indicati dal menzionato art.
2.1 della Carta dei Servizi.
L'inadempimento di , lamentato dagli utenti, sussiste e si sostanzia non Pt_1 nella mancata tempestiva realizzazione del bypass durante la crisi, quanto piuttosto nella omessa preventiva predisposizione e attivazione, nonostante la garanzia specifica assunta dall' e indicata nella Carta dei Servizi, del citato sistema Pt_1 di interscambio tra fonti primarie di approvvigionamento per fronteggiare i casi, come quello in esame, di “fuori servizio” di una di esse.
Per ciò che attiene poi all'assunta prova liberatoria, che l'appellante individua nel carattere eccezionale dell'evento franoso in concreto verificatosi, è appena il CP_1 caso di rilevare che ciò che viene imputato all' non è la rottura della conduttura – questa sì collegabile all'evento franoso indicato – bensì il mancato approntamento delle citate misure preventive atte a realizzare l' “interscambio” tra le fonti di approvvigionamento esistenti che il sistema distributivo utilizzato dall'Azienda avrebbe dovuto prevedere “al fine di garantire l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”.
Ininfluente, agli odierni fini, è poi l'attività posta dall' dopo l'evento Pt_1 avverso per il ripristino del servizio idrico, non essendo in discussione che l' si sia prontamente attivata per rimediare ad un inadempimento che risulta Pt_1 32
tuttavia, per quanto sopra esposto, già verificatosi all'epoca della rottura.
La preesistenza di una fonte alternativa di approvvigionamento (quella di
Alcantara) altresì dismessa da per una scelta correlata a motivazioni Pt_1 economiche, unitamente alla concreta realizzazione del bypass, peraltro in un tempo contenuto, e con la fattiva collaborazione intrapresa con Sicilia Acque, cui ha fatto seguito il ripristino dell'erogazione del servizio, sono tutti elementi che comprovano, per come pure rilevato dal Tribunale, che l'apporto di acqua attraverso una diversa conduttura non solo era possibile ma avrebbe, comunque, ove sussistente prima dell'evento franoso, ragionevolmente evitato o, quanto meno, ridotto i disagi dell'utenza.
3.3. E' invece fondato il quinto motivo di appello.
Indubbia l'incidenza della mancata erogazione dell'acqua su un bene essenziale riconosciuto dalle fonti sovranazionali già richiamate nella sentenza impugnata e implicitamente sancito nella Carta costituzionale, quale corollario dei diritti fondamentali della persona ivi previsti, l'entità del risarcimento ammissibile, in assenza di dati più specifici che i richiedenti non hanno offerto anche al fine di differenziare le singole posizioni individuali in relazione alle concrete esigenze che sarebbero state diversamente pregiudicate dalla mancata erogazione del servizio, va determinato nella misura indicata dagli stessi attori in primo grado di euro 25,00 giornalieri per ciascuno dei richiedenti, già previsto quale indennizzo minimo nella
Carta dei Servizi allegata dai medesimi istanti. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta per maggiori compromissioni ovvero per danni di natura patrimoniale, in assenza, peraltro, di documentati esborsi e considerata anche la pacifica erogazione di acqua comunque assicurata dal e dalla stessa in CP_6 Pt_1
Parte occasione degli eventi per cui è lite (v. anche la nota stampa 50/2015 dell' di del 30.10.2015 in atti). Pt_1
Deve pertanto disporsi, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna dell' a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di ciascuno degli Pt_1 33
utenti-consumatori attori nel pregresso grado e degli aderenti, tutti in epigrafe indicati, l'importo di euro 25,00 al giorno per ciascun giorno di interruzione della fornitura idrica.
3.4. La sentenza gravata deve essere riformata anche in punto di liquidazione spese processuali, per cui, ed in parziale accoglimento delle censure sviluppate con il sesto motivo di appello, va disposto, ferma la condanna dell' Pt_1 persistentemente soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, il riconoscimento di un compenso unitario in favore delle associazioni rappresentative dei consumatori, aventi identica posizione processuale e costituite a mezzo dei medesimi difensori.
Ed invero, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi, peraltro, la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ.
(v. Cass. 1650/2022 che richiama Cass 17215/2015).
Le spese indicate, attinenti al pregresso grado, sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/014 come aggiornato con d.m.
147/2022 e con l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 10 d.m.
55/2014 - da individuarsi nella misura del 100% del compenso liquidabile, quest'ultimo secondo i valori minimi - tenuto conto del valore della controversia
(da rapportarsi al decisum) nonché della natura documentale della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata che, pur 34
nella peculiarità dell'azione di classe, non ha evidenziato elementi di particolare complessità e non ha comportato, nell'identità di posizione processuale dei vari soggetti, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
4. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado, sì che, considerati gli esiti complessivi del processo e dunque la persistente sostanziale soccombenza di , quest'ultima va condanna a rifondere alla parte Pt_1 appellata costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/014 come aggiornato con d.m. 147/2022 e con l'applicazione altresì dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 10 d.m. 55/2014
- da individuarsi nella misura del 100% del compenso liquidabile, quest'ultimo secondo i valori minimi - tenuto conto del valore della controversia (da rapportarsi al decisum) nonché della natura documentale della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4757/2022 del
14.10.2022, pubblicata in data 22.11.2022: a) condanna l'
[...] in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., a corrispondere in favore di ciascuno dei consumatori-utenti attori nel pregresso grado e di ciascuno degli aderenti, tutti in epigrafe indicati,
l'importo di euro 25,00 al giorno per ciascun giorno di interruzione della fornitura idrica;
b) condanna l' Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in
[...] favore delle associazioni rappresentative dei consumatori-utenti le spese del pregresso grado liquidate, unitariamente, in complessivi euro 14.104,00, oltre ad euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere in favore delle appellate associazioni 35
rappresentative dei consumatori-utenti le spese del presente grado liquidate, unitariamente, in complessivi euro 14.320,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere
3) Francesca Bellafiore Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2142/2022 R.G., promosso in grado di appello
DA
(p.i.: Parte_1
) in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Carmelo Moschella (pec: avv. iuffre.) e Email_1
Antonino Giunta (pec: Email_2
appellante
CONTRO
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_2
p.t., in proprio e quale mandatario speciale di (c.f.: Controparte_2
), (c.f.: C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: ), (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (c.f.: C.F._5 Parte_6
), (c.f.: ), C.F._6 Parte_7 C.F._7 2
(c.f.: ), (c.f.: Parte_8 C.F._8 Parte_9
), (c.f.: ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f.: ), (c.f.: Parte_11 C.F._11 Parte_12
, (c.f. , C.F._12 Parte_13 C.F._13
(c.f.: ), Parte_14 C.F._14 Parte_15
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f.: ), (c.f.: Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f.: , C.F._18 Parte_19 C.F._19 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_20 C.F._20 Parte_21
, (c.f.: ), C.F._21 Parte_22 C.F._22
(c.f.: ), (c.f.: Parte_23 C.F._23 Parte_24
, (c.f.: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f.: ), Parte_26 C.F._26 Parte_27
(c.f.: , (c.f.: C.F._27 Parte_28
), (c.f.: C.F._28 Parte_29
), (c.f.: ), C.F._29 Parte_30 C.F._30
(c.f.: ), (c.f.: Parte_31 C.F._31 Parte_32
), (c.f.: ), C.F._32 Parte_33 C.F._33
, (c.f.: ), Parte_34 C.F._34 Parte_35
(c.f.: ), (c.f.: C.F._35 Parte_36
), (c.f.: C.F._36 Parte_37 [...]
), (c.f.: , C.F._37 Parte_38 C.F._38
(c.f.: ), Parte_39 C.F._39 Parte_40
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._40 Parte_41 [...]
), (c.f.: ), C.F._41 Parte_42 C.F._42
(c.f.: ), Parte_43 C.F._43 Parte_44
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._44 Parte_45 C.F._45
(c.f.: ), (c.f.: Parte_46 C.F._46 Parte_47 3
, (c.f.: ), C.F._47 Parte_48 C.F._48
(c.f.: ), Parte_48 C.F._49 Parte_49
(c.f.: ), (c.f.: C.F._50 Parte_50
), (c.f.: ), C.F._51 Parte_51 C.F._52
(c.f.: ), Parte_52 C.F._53 Parte_53
(c.f.: , (c.f.: C.F._54 Parte_54
), (c.f.: ), C.F._55 Parte_55 C.F._56
(c.f.: ), Parte_56 C.F._57 Pt_57
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._58 Parte_58
), (c.f.: ), C.F._59 Parte_59 C.F._60
(c.f.: ), Parte_60 C.F._61 Parte_61
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._62 Parte_62 C.F._63
(c.f.: , (c.f.: Parte_63 C.F._64 Parte_64
, (c.f.: ), C.F._65 Parte_65 C.F._66
(nato a [...] [...]), Parte_66 Pt_1 Parte_67
(c.f.: ), (c.f.: C.F._67 Parte_68
, (c.f.: , C.F._68 Parte_69 C.F._69
(c.f.: , Parte_70 C.F._70 Parte_71
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._71 Parte_72 C.F._72
(c.f.: ), Parte_73 C.F._73 Parte_74
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._74 Parte_75
, (c.f.: C.F._75 Parte_76
), (c.f.: ), C.F._76 Parte_77 C.F._77
(c.f.: ), (c.f.: Parte_78 C.F._78 Parte_79
), (c.f.: , C.F._79 Parte_80 C.F._80
(c.f.: ), Parte_81 C.F._81 Parte_82
(c.f.: ), (c.f.: C.F._82 Parte_83
), (c.f.: ), C.F._83 Parte_84 C.F._84 4
(c.f.: , (c.f.: Parte_85 C.F._85 Parte_86
), (c.f.: C.F._86 Parte_87
), (c.f.: C.F._87 Parte_88
), (c.f.: C.F._88 Parte_89
), (c.f.: ), C.F._89 Parte_90 C.F._90
(c.f.: , Parte_91 C.F._91 Parte_92
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._92 Parte_93 C.F._93
(c.f.: ), (c.f.: Parte_94 C.F._94 Parte_95
), (nata a [...] il C.F._95 Parte_96
12.3.1975), (c.f.: ), Parte_97 C.F._96 Parte_98
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._97 Parte_99
), (c.f.: ), C.F._98 Parte_100 C.F._99
(c.f.: ), (c.f.: Parte_101 C.F._100 Parte_102
(c.f.: , C.F._101 Parte_103 C.F._102
(c.f.: ), (c.f.: Parte_104 C.F._103 Parte_105
, (c.f.: , C.F._104 Parte_106 C.F._105
(c.f.: , (c.f.: Parte_107 C.F._106 Parte_108
), (c.f.: , C.F._107 Parte_109 C.F._108
(c.f.: , (c.f.: Parte_110 C.F._109 Parte_111
), (c.f.: ), C.F._110 Parte_112 C.F._111
(c.f.: ), (nata a Parte_113 C.F._112 Parte_114 il 21.5.1955), (c.f.: ), Pt_1 Parte_115 C.F._113
(c.f.: ), Parte_116 C.F._114 Pt_117
(nato a [...] [...]), (c.f.:
[...] Pt_1 Parte_118
), (c.f.: ), C.F._115 Parte_119 C.F._116
(c.f.: ), Parte_120 C.F._117 Parte_121
(c.f.: ), (c.f.: C.F._118 Parte_122
), (c.f.: ), C.F._119 Parte_123 C.F._120 5
(c.f.: ), Parte_124 C.F._121 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_125 C.F._122 Parte_126
), (c.f.: C.F._123 Parte_127
), (c.f. ), C.F._124 Parte_128 C.F._125 [...]
(c.f.: ), Parte_129 C.F._126 Parte_130
(c.f.: , (c.f.: C.F._127 Parte_131
, (c.f.: , C.F._128 Parte_132 C.F._129
(c.f.: ), Parte_133 C.F._130 Parte_134
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._131 Parte_135 C.F._132
(c.f.: ), Parte_136 C.F._133 Parte_137
(c.f.: ), (c.f.: C.F._134 Parte_138
), (c.f.: ), C.F._135 Parte_139 C.F._136
(c.f.: ), (c.f.: Parte_140 C.F._137 Parte_141
), (c.f.: , C.F._138 Parte_142 C.F._139
(c.f.: ), (c.f.: Parte_143 C.F._140 Parte_144
, (c.f.: ), C.F._141 Parte_145 C.F._142
(c.f.: ), (c.f.: Parte_146 C.F._143 Parte_147
), (c.f.: ), C.F._144 Parte_148 C.F._145
(c.f.: ), Parte_149 C.F._146 Parte_150
(c.f.: , (c.f.: C.F._147 Parte_151
), (c.f.: ), C.F._148 Parte_152 C.F._149 Pt_153
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._150 Parte_154
, (c.f.: , C.F._151 Parte_155 C.F._152
(c.f.: ), Parte_156 C.F._153 Parte_157
(c.f.: , (c.f.: C.F._154 Parte_158
), (c.f.: ), C.F._155 Parte_159 C.F._156
(c.f.: ), Parte_160 C.F._157 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_161 C.F._158 Parte_162 6
), (c.f.: C.F._159 Parte_163
, (c.f.: ), C.F._160 Parte_164 C.F._161
(c.f.: ), Parte_165 C.F._162 Parte_166
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._163 Parte_167
), (c.f.: C.F._164 Parte_168
), (c.f.: C.F._165 Parte_169
), (c.f.: ), C.F._166 Parte_170 C.F._167
(c.f.: ), Parte_171 C.F._168 Pt_172
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._169 Parte_173
), (c.f.: ), C.F._170 Parte_174 C.F._171
(c.f.: , (c.f.: Parte_175 C.F._172 Parte_176
), (c.f.: ), C.F._173 Parte_177 C.F._174
(c.f.: ), (c.f.: Parte_178 C.F._175 Parte_179
), (c.f.: C.F._176 Parte_180
), (c.f.: ), C.F._177 Parte_181 C.F._178
(c.f.: , Parte_182 C.F._179 Pt_183
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._180 Parte_184
), (c.f.: C.F._181 Parte_185
), (c.f.: C.F._182 Parte_186
), (c.f.: ), C.F._183 Parte_187 C.F._184
(c.f.: ), Parte_188 C.F._185 Parte_189
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._186 Parte_190
), (c.f.: ), C.F._187 Parte_191 C.F._188
(c.f.: ), Parte_192 C.F._189 Parte_193
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._190 Parte_194 C.F._191
(c.f.: ), Parte_195 C.F._192 Parte_196
(c.f.: ), (nato a [...] C.F._193 Parte_197 il 12.12.1952), (c.f.: ), Parte_198 C.F._194 Pt_199
[...] [...
[...]
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._195 Parte_200
), (c.f.: ), C.F._196 Parte_201 C.F._197 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_202 C.F._198 Pt_203
), (c.f.: ), C.F._199 Parte_204 C.F._200
(c.f.: ), Parte_205 C.F._201 Pt_206
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._202 Parte_207
), (c.f.: ), C.F._203 Parte_208 C.F._204
(c.f.: ), Parte_209 C.F._205 Parte_210
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._206 Parte_211
, (c.f.: ), C.F._207 Parte_212 C.F._208
(c.f.: , Parte_213 C.F._209 Parte_214
(c.f.: , (c.f.: C.F._210 Parte_215
) (nata a [...] [...]); C.F._211 Parte_216 Pt_1
(c.f.: ), Parte_217 C.F._212 Parte_218
(c.f.: ), (c.f.: C.F._213 Parte_219
), (c.f.: C.F._214 Parte_220
), (c.f.: C.F._215 Parte_221
), (c.f.: ), C.F._216 Parte_222 C.F._217
(c.f.: ), Parte_223 C.F._218 Parte_224
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._219 Parte_225 C.F._220
(c.f.: ), Parte_226 C.F._221 Parte_227
(nato a [...] [...]) (c.f.: Pt_1 Parte_228
), ; (c.f.: ), C.F._222 Parte_229 C.F._223
(c.f.: , (c.f.: Parte_230 C.F._224 Parte_231
), (c.f.: ), C.F._225 Parte_232 C.F._226
(c.f.: ), (c.f.: Parte_233 C.F._227 Parte_234
), (c.f.: ), C.F._228 Parte_235 C.F._229
(c.f.: , (c.f.: Parte_236 C.F._230 Parte_237 8
), (c.f.: ), C.F._231 Parte_238 C.F._232
(c.f.: ), (c.f.: Parte_239 C.F._233 Parte_240
, (c.f.: , C.F._234 Parte_241 C.F._235
(c.f.: ), (c.f.: Parte_242 C.F._236 Parte_243
), (c.f.: ), C.F._237 Parte_244 C.F._238
(nato a [...] [...]), (c.f.: Parte_245 Pt_96 Parte_246
), (c.f.: , C.F._239 Parte_247 C.F._240
(c.f.: ), (c.f.: Pt_248 C.F._241 Parte_249
), (c.f.: , C.F._242 Parte_250 C.F._243
(c.f.: ), (c.f.: Parte_251 C.F._244 Parte_252
), (c.f.: ), C.F._245 Parte_253 C.F._246
(c.f.: ), Parte_254 C.F._247 Parte_255
(c.f.: ), (c.f.: C.F._248 Parte_256
), (c.f.: ), C.F._249 Parte_257 C.F._250 [...]
(c.f.: ), (nata a [...] Pt_258 C.F._251 Pt_259 Pt_1
16.1.1956), (c.f.: , Parte_260 C.F._252 Parte_261
(c.f.: , (c.f.: C.F._253 Parte_262
), (c.f.: ) C.F._254 Parte_263 C.F._255
(c.f.: ), Parte_264 C.F._256 Parte_265
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._257 Parte_266 C.F._258
(c.f.: , Parte_267 C.F._259 Parte_268
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._260 Parte_269
), (c.f.: ), C.F._261 Parte_270 C.F._262 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_271 C.F._263 Parte_272
, (c.f.: ), C.F._264 Parte_273 C.F._265
(c.f.: ), Parte_274 C.F._266 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_275 C.F._267 Parte_276
), (c.f.: ; C.F._268 Parte_277 C.F._269 9
(c.f.: ), (c.f.: Parte_278 C.F._270 Parte_279
, (c.f.: C.F._271 Parte_280
), (c.f.: ), C.F._272 Parte_281 C.F._273
(c.f.: ), Parte_282 C.F._274 Parte_283
(c.f.: ), (nata a [...] [...]), C.F._275 Parte_284 Pt_1
(nata a [...] [...]), (c.f.: Parte_285 Pt_1 Parte_286
), (c.f.: C.F._276 Parte_287
, (c.f.: , C.F._277 Parte_288 C.F._278
(c.f.: ), Parte_289 C.F._279 Parte_290
(c.f.: ), (nato a [...] C.F._280 Parte_291 Pt_1
7.9.1966), (c.f.: , Parte_292 C.F._281 Parte_293
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._282 Parte_294 C.F._283
(c.f.: ), (c.f.: Parte_295 C.F._284 Parte_296
), (c.f.: ), C.F._285 Parte_297 C.F._286
(c.f.: ), Parte_298 C.F._287 Pt_299
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._288 Parte_300
), (c.f.: ), C.F._289 Pt_301 C.F._290 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_302 C.F._291 Parte_303
, (c.f.: ), C.F._292 Parte_304 C.F._293 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_305 C.F._294 Parte_306
), (c.f.: C.F._295 Parte_307
), (c.f.: , C.F._296 Parte_308 C.F._297
(c.f.: ), (c.f.: Parte_309 C.F._298 Parte_310
, (c.f.: , C.F._299 Parte_311 C.F._300
(c.f.: , (c.f.: Parte_312 C.F._301 Parte_313
), (c.f.: , C.F._302 Parte_314 C.F._303
(c.f.: , (c.f.: Parte_315 C.F._304 Parte_316
), (c.f.: ), C.F._305 Parte_317 C.F._306 10
(c.f.: ), (c.f.: Parte_318 C.F._307 Parte_319
, (c.f.: , C.F._308 Parte_320 C.F._309 [...]
(c.f.: ). (c.f.: Pt_321 C.F._310 Parte_322
), (c.f.: ), C.F._311 Parte_323 C.F._312
(c.f.: ), (c.f.: Parte_324 C.F._313 Parte_325
), (c.f.: ), C.F._314 Parte_326 C.F._315 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Pt_327 C.F._316 Parte_328
), (c.f.: ), C.F._317 Parte_329 C.F._318
(c.f.: ), (c.f.: Parte_330 C.F._319 Pt_331
), (c.f.: ), C.F._320 Parte_332 C.F._321
(nato a [...] [...]), Parte_333 Pt_1 Parte_334
(c.f.: ), (c.f.: C.F._322 Parte_335
, (c.f.: , C.F._323 Parte_336 C.F._324
(c.f.: ), Parte_337 C.F._325 Parte_338
(c.f.: , (c.f.: C.F._326 Parte_339
), (c.f.: C.F._327 Parte_340 [...]
, (c.f.: ), C.F._328 Parte_341 C.F._329
(c.f.: , (c.f.: Parte_342 C.F._330 Parte_343
), (c.f.: ), C.F._331 Parte_344 C.F._332
(c.f.: ), (c.f.: Parte_345 C.F._333 Parte_346
), (c.f.: , C.F._334 Parte_347 C.F._335 Pt_348
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._336 Parte_349
, (c.f.: ), C.F._337 Parte_350 C.F._338
(c.f.: ), (c.f.: Parte_351 C.F._339 Parte_352
), (c.f.: ), C.F._340 Parte_353 C.F._341
(c.f.: ), (c.f.: Parte_354 C.F._342 Parte_355
), (c.f.: ), C.F._343 Parte_356 C.F._344
(c.f.: ), Parte_357 C.F._345 Pt_358 11
(c.f.: ), (c.f.: Pt_47 C.F._346 Parte_359
, (c.f.: ), C.F._347 Parte_360 C.F._348
(c.f.: ), Parte_361 C.F._349 Parte_362
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._350 Parte_363 C.F._351
(c.f.: , Parte_364 C.F._352 [...]
( c.f.: , Parte_365 C.F._353 Parte_366
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._354 Parte_367 C.F._355
(c.f.: ), (c.f.: Parte_368 C.F._356 Parte_369
), (c.f.: ), C.F._357 Parte_370 C.F._358
(c.f.: ), (c.f.: Parte_371 C.F._359 Parte_372
, (c.f.: ), C.F._360 Parte_373 C.F._361
(nata a [...] [...]), (c.f.: Parte_374 Pt_1 Parte_375
), (c.f.: , C.F._362 Parte_376 C.F._363
(c.f.: , (c.f.: Parte_377 C.F._364 Parte_378
) (c.f.: C.F._365 Parte_379
), (c.f.: C.F._366 Parte_380
), (c.f.: , C.F._367 Parte_381 C.F._368
(c.f.: ), (c.f.: Parte_382 C.F._369 Parte_383
), (c.f.: ), C.F._370 Parte_384 C.F._371 rappresentato e difeso dagli avv. Mario Intilisano (pec e Antonino Cardile (pec Email_3
, nonché Email_4 [...]
Controparte_3
Con DIRITTI ONSUMATORI c.f. , in persona del suo CP_4 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario speciale di
[...]
(c.f.: ), Pt_385 C.F._372 Parte_386
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._373 Parte_387
), (c.f.: C.F._374 Parte_388 12
, (c.f.: ), C.F._375 Parte_389 C.F._376
(c.f.: ), (c.f.: Parte_390 C.F._377 Parte_391
), (c.f.: ), C.F._378 Parte_392 C.F._379
(c.f.: , (c.f.: Parte_393 C.F._380 Parte_394
), (c.f.: C.F._381 Parte_395 C.F._382
(nato a [...] il [...]), (c.f.: Parte_396 Parte_397
), (c.f.: C.F._383 Parte_398
), (c.f.: ), C.F._384 Parte_399 C.F._385
(c.f.: , Parte_400 C.F._386 Parte_401
(c.f.: ), (nato a [...] il [...]); C.F._387 Parte_402
(c.f.: , (c.f.: Parte_403 C.F._388 Parte_404
(c.f.: ), C.F._389 Parte_405 C.F._390
(c.f.: ), Parte_406 C.F._391 Parte_407
(c.f.: ), (c.f.: , C.F._392 Parte_408 C.F._393
(c.f.: ), Parte_409 C.F._394 Parte_410
(c.f.: , (c.f.: ), C.F._395 Parte_411 C.F._396
(c.f.: ), (c.f.: Parte_412 C.F._397 Parte_413
, (c.f.: ), C.F._398 Parte_414 C.F._399
(c.f.: ) Parte_415 C.F._400 Parte_416
(c.f.: , (c.f.: C.F._401 Parte_417
), (c.f.: ), C.F._402 Parte_418 C.F._403 [...]
(c.f.: ), Parte_419 C.F._404 Parte_420
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._405 Parte_421
), (c.f.: C.F._406 Parte_422
), (c.f.: ), C.F._407 Parte_423 C.F._408
(c.f.: ), Parte_424 C.F._409 Parte_425
(c.f.: (c.f.: C.F._410 Parte_426
), (c.f.: ), C.F._411 Parte_427 C.F._412 13
(c.f.: ), (c.f.: Parte_428 C.F._413 Parte_429
), (c.f.: ), C.F._414 Parte_430 C.F._415
(c.f.: ), Parte_431 C.F._416 Parte_432
(c.f.: , (c.f.:
[...] C.F._417 Parte_433 [...]
), (c.f.: , C.F._418 Parte_434 C.F._419
(c.f.: ), (c.f.: Parte_435 C.F._420 Parte_436
), (c.f.: ), C.F._421 Parte_437 C.F._422
(c.f.: ), Parte_438 C.F._423 Parte_439
(c.f.: ), (c.f.: C.F._424 Parte_440
, (c.f.: ), C.F._425 Parte_441 C.F._426
(c.f.: ), (c.f.: Parte_442 C.F._427 Parte_443
), (c.f.: ), C.F._428 Parte_444 C.F._429
(c.f.: ), Parte_445 C.F._430 Parte_446
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._431 Parte_447
), (c.f.: ), C.F._432 Parte_448 C.F._433 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_449 C.F._434 Parte_450
), (c.f.: ), C.F._435 Parte_451 C.F._436
(c.f.: ), Parte_452 C.F._437 Parte_453
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._438 Parte_454 C.F._439 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_455 C.F._440 Parte_456
), (c.f.: C.F._441 Parte_457
), (c.f.: C.F._442 Parte_457
), (c.f.: C.F._443 Parte_458
), (c.f.: C.F._444 Parte_459
, (c.f.: C.F._445 Parte_460
, (c.f.: C.F._446 Parte_461
), (c.f.: ), C.F._447 Parte_462 C.F._448
(c.f.: ), Parte_463 C.F._449 Parte_464
[...] [...
(c.f.: , (c.f.: C.F._450 Parte_465
), (c.f.: ), C.F._451 Parte_466 C.F._452
(c.f.: ), (c.f.: Parte_467 C.F._453 Parte_468
), (c.f.: , C.F._454 Parte_469 C.F._455
(c.f.: , (c.f.: Parte_470 C.F._456 Parte_471
), (c.f.: C.F._457 Parte_472
), (c.f.: C.F._458 Parte_473
), (c.f.: , C.F._459 Parte_474 C.F._460
(c.f.: ), Parte_475 C.F._461 Parte_476
(c.f.: , (c.f.: C.F._462 Parte_477
), (c.f.: C.F._463 Parte_478
), (c.f.: C.F._464 Parte_479
), (c.f.: ), C.F._465 Parte_480 C.F._466
(c.f.: ), (c.f.: Parte_481 C.F._467 Parte_482
), (c.f.: ), C.F._468 Parte_483 C.F._469
(c.f.: ), Parte_484 C.F._470 Parte_485
(c.f.: ), (c.f.: C.F._471 Parte_486
), (c.f.: C.F._472 Parte_291
), (c.f.: ), C.F._473 Parte_487 C.F._474
(c.f.: , Parte_488 C.F._475 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_489 C.F._476 Parte_490
), (c.f.: C.F._477 Parte_491
), (c.f.: ), C.F._478 Parte_492 C.F._479 [...]
(c.f.: , (c.f.: Pt_493 C.F._480 Parte_494
), (c.f.: ), C.F._481 Parte_495 C.F._482
(c.f.: , (c.f.: Parte_496 C.F._483 Parte_497
), (c.f.: ), C.F._484 Parte_498 C.F._485
(c.f.: ), Parte_499 C.F._486 Parte_500 15
(c.f.: ), (c.f.: C.F._487 Parte_501
), (c.f.: ), C.F._488 Parte_502 C.F._489
(c.f.: ), Parte_503 C.F._490 Parte_504
(c.f.: , (c.f.: , C.F._491 Parte_505 C.F._492
(c.f.: ), Parte_506 C.F._493 Parte_507
(c.f.: ) (c.f.: C.F._494 Parte_508
), (c.f.: ), C.F._495 Parte_509 C.F._496
(c.f.: , (c.f.: Parte_510 C.F._497 Parte_511
), (c.f.: , C.F._498 Parte_512 C.F._499
c.f.: ), (c.f.: Parte_513 C.F._500 Parte_514
, (c.f.: C.F._501 Parte_515
), (c.f.: ), C.F._502 Parte_516 C.F._503
(c.f.: ), Parte_517 C.F._504 Parte_518
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._505 Parte_519 C.F._506
(c.f.: ), Parte_520 C.F._507 Pt_521
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._508 Parte_522
), (c.f.: ), C.F._509 Parte_523 C.F._510
(c.f.: ), Parte_524 C.F._511 Parte_525
(c.f.: ), (c.f.: C.F._512 Parte_526
), (c.f.: , C.F._513 Parte_527 C.F._514
(nato a [...] [...]), (c.f.: Parte_528 Pt_1 Parte_529
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Intilisano (pec: C.F._515
e Antonio Cardile (pec Email_3
e, inoltre, gli aderenti (c.f.: Email_4 Parte_530
, (c.f.: ), C.F._516 Parte_57 C.F._517
(c.f.: , Parte_531 C.F._518 [...]
(c.f.: ), Parte_532 C.F._519 Parte_533
(c.f.: ), (c.f.:
[...] C.F._520 Parte_426 16
), (c.f.: ), C.F._411 Parte_534 C.F._521
(c.f.: ), Parte_535 C.F._522 Parte_536
(c.f.: ), (c.f.: C.F._523 Parte_537
), (c.f.: C.F._524 Parte_458
), (c.f.: , C.F._444 Parte_470 C.F._456
(c.f.: , Parte_538 C.F._525 [...]
(c.f.: ), (c.f.: Parte_489 C.F._526 Parte_490 [...]
), (c.f.: ) C.F._527 Parte_539 C.F._528 appellati
E NEI CONFRONTI DI
(p.i.: ) in persona del suo legale Controparte_5 P.IVA_4 rappresentante p.t. appellata contumace
Conclusioni per l'appellante:
“1. = Accogliere per la forma e nel merito il proposto atto di appello.
2. = In via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c., fissando apposita udienza cautelare per la discussione orale alla presenza delle parti.
3. = In accoglimento del primo motivo di appello riformare la sentenza nel parte in cui il Tribunale ha omesso ogni accertamento sulla legittimazione ad agire
e specificatamente sulla effettiva titolarità del diritto fatto valere dai singoli utenti aderenti all'azione di classe e - in assenza di elementi di prova forniti dalle associazioni dei consumatori che possano comprovare se le utenze degli aderenti all'azione ricadevano nella parte della città interessata dalla interruzione della fornitura - dichiarare la carenza di legittimazione ad agire e la mancanza della titolarità della posizione soggettiva fatta valere e per l'effetto, l'azione siccome proposta inammissibile e le pretese infondate nel merito. 17
4. = In accoglimento del secondo motivo di appello riformare la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato la Carta dei servizi e nello specifico l'art. 2.1, e dichiarare che nessun impegno assunto con la Carta dei servizi è stato violato da che deve dichiararsi e considerarsi Pt_1 adempiente rispetto alla prevista realizzazione del cd sistema di interscambio.
5. = In accoglimento del terzo motivo di appello riformare la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provato l'adempimento della Carta dei Servizi da parte di e dichiarato che l'apporto di acqua attraverso la conduttura Pt_1 dell'Alcantara era possibile e che avrebbe consentito di ridurre i disagi dell'utenza,
e ritenere alla luce allegazioni documentali in atti che la attivazione dell'acquedotto Alcantara era competenza esclusiva della Sicilia Acque S.p.a., società affidataria della gestione della conduttura e onerata della gestione e manutenzione, con esclusione di ogni responsabilità in capo ad . Pt_1
6. = In accoglimento del quarto motivo di appello riformare la sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dichiarare che la interruzione della fornitura del servizio idrico era stata la conseguenza di un evento eccezionale ed imprevedibile non imputabile alla condotta di e ascrivibile all'ipotesi Pt_1 esimente del caso fortuito.
7. = In accoglimento del quinto motivo di appello riformare e/o annullare la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto e liquidato i danni patrimoniali e non patrimoniali a favore degli utenti considerata l'insussistenza di ogni responsabilità di , oltre che per l'assenza di ogni elemento di prova del danno patito, e per Pt_1 la mancanza del carattere di omogeneità del danno non patrimoniale richiesto, con ogni conseguente statuizione sull'ammissibilità e fondatezza dell'azione di classe proposta.
8. = Sempre in accoglimento del quinto motivo di appello, riformare la sentenza nella parte in cui ha liquidato in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato un importo a titolo di danni maggiore 18
rispetto a quello richiesto che, per l'effetto, non potrà essere superiore agli importi indicati nella domanda di cui all'atto di citazione.
9.= In accoglimento dei motivi di appello proposti riformare la pronuncia del
Tribunale anche nella parte in cui ha disposto la condanna di al pagamento Pt_1 delle spese di lite, con ogni conseguenziale statuizione sulle spese a favore dell'azienda appellante.
10. = In via subordinata, sempre in accoglimento del sesto motivo di appello, riformare la pronuncia del Tribunale nella parte in cui ha disposto la condanna di
al pagamento delle spese di lite a favore di entrambe le associazioni dei Pt_1 consumatori, pur avendo identica posizione processuale, e applicare, nelle denegata ipotesi di mancato accoglimento del gravame, un unico compenso nei limiti dei parametri di legge, ed escludendo comunque gli importi relativi alla fase del reclamo davanti alla Corte di Appello, già liquidati con ordinanza del
02.10.2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
Conclusioni per gli appellati costituiti:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria difesa, istanza ed eccezione
1) In via preliminare rigettare la richiesta di inibitoria proposta dall'appellante;
2) Nel merito ritenere inammissibile e/o rigettare l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 4757/2022 del Tribunale di Palermo, confermandola – per l'effetto – in ogni sua parte;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese inerenti il presente grado di giudizio, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c.in favore dei sottoscritti difensori, che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi”. 19
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il (di seguito Controparte_1
”), anche quale mandatario di 399 utenti-consumatori, ed il CP_1 [...]
Parte_540 sede di (di seguito ), anche quale
[...] Pt_1 CP_3 mandatario di 154 utenti-consumatori, evocarono dinanzi al Tribunale di Palermo, ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Consumo, la
[...] di seguito ”), esponendo che: Parte_1 Pt_1 la convenuta gestisce per tutto il territorio del Comune di il servizio idrico Pt_1 sulla base di contratti individuali di fornitura che fanno riferimento al regolamento approvato con deliberazione del Cda n° 76 del 28.12.1998, nonché dalla Carta dei
Servizi approvata con deliberazione del Cda n° 79 del 07.10.1999;
l'approvvigionamento idrico del è costituito dall'acqua Controparte_6 proveniente da tre acquedotti principali (Fiumefreddo, Alcantara e Santissima) e da quella proveniente da alcuni pozzi e sorgive esistenti nel territorio comunale;
in data
24.10.2015 veniva comunicato alla stampa che una frana nel Comune di
Calatabiano aveva interrotto l'acquedotto e che la fornitura di acqua, per motivi precauzionali, veniva immediatamente cessata al fine di non arrecare alcun danno ulteriore;
da quel momento nessuna erogazione avveniva e nessun sistema sostitutivo di fornitura veniva adottato per le utenze servite dai serbatoi alimentati direttamente dall'acquedotto Fiumefreddo;
la Carta dei Servizi (pubblicata sul sito istituzionale ) prevedeva espressamente al punto 2.1 avente ad oggetto Pt_1
“STANDARD DI SERVIZIO E QUALITÀ” che “L' utilizza un sistema Pt_1 distributivo che prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento alfine di garantire l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”; venivano adottate diverse ordinanze comunali di chiusura degli edifici scolastici e uffici pubblici;
nella giornata del 29 ottobre
2015 la assumeva finalmente il coordinamento delle operazioni di CP_7 20
Protezione e solo nella giornata del 30 ottobre 2015 venivano istituiti due punti di distribuzione di acqua;
dopo diversi incontri presso la Prefettura di e Pt_1
l'intervento della Civile Regionale si disponeva una riparazione CP_8 provvisoria della condotta e da quel momento, riempiti i serbatoi, iniziava l'erogazione dalla giornata del 31 ottobre 2015, venendo la situazione a regolarizzarsi solo intorno al 2 – 3 novembre 2015. Si soffermarono sulla nozione di consumatore-utente in capo ai soggetti complessivamente rappresentati, precisando che i diritti omogenei oggetto dell'azionata tutela derivano tutti dall'unicità del danno-evento costituito dalla interruzione della fornitura idrica domestica nel periodo indicato, liquidabili in via equitativa. Ritennero sussistente una responsabilità contrattuale dell' ai sensi dell'art. 140 bis D.Lgs 206/2005 Pt_1 in relazione all'art. 2 comma 2 lettera c) e g) del Codice del Consumo, per la violazione della Carta dei Servizi e, in particolare, dell'art.
2.1 che assicura a tutti coloro che hanno sottoscritto il contratto di somministrazione, in caso di eventi imprevedibili (quali la rottura di una tubazione), l'idoneità del sistema progettuale dell'impianto idrico gestito dall' a sopperire alla detta emergenza o evento Pt_1 eccezionale con un sistema distributivo che prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento al fine di garantire l'alimentazione minima alle utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie. Eccepirono, inoltre, la vessatorietà dell'art. 35 del Regolamento di distribuzione dell'acqua approvato con deliberazione del Cda n° 76 del 28.12.1998 – secondo cui “l' non risponde Pt_1 dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione da qualsiasi causa provocata ma si impegna a provvedere con maggiore sollecitudine a ripristinare modo gli aspetti attinenti al cd danno conseguenza” –
e, dunque, allegando il grave disagio patito dai consumatori per il disservizio suddetto, anche tenuto conto della rilevanza del bene acqua, e richiamata, altresì, la misura degli indennizzi previsti dalla Carta dei Servizi, da parametrare per ogni singola persona servita dalla utenza e con riferimento alla composizione del nucleo 21
familiare, domandarono, in conclusione, la condanna della convenuta al pagamento in favore di ogni utente del servizio oggetto del disservizio dell'importo, da quantificarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., di euro 25,00 giornaliere per ogni persona appartenente al medesimo nucleo familiare dell'utente ed in caso di persone anziane (ultrasettantenni, malate o con handicap, o persone di età inferiore a 6 anni) di euro 50,00 giornaliere per ogni persona appartenente al medesimo nucleo familiare dell'utente.
Si costituì l' la quale, confermando il fenomeno franoso del 24.10.2015 Pt_1 con il conseguente danneggiamento della condotta del Fiumefreddo, principale arteria di approvvigionamento idrico della città di riferì: di avere Pt_1 cominciato i lavori di somma urgenza per la riparazione della conduttura il
26.10.2015, avendo il Comune di Calatabiano nei giorni 24 e 25 ottobre 2015, con ordinanza sindacale n. 15 del 24.10.2015, interdetto ai tecnici di essa Pt_1
l'accesso sui luoghi ove si era verificato il movimento franoso;
di avere dunque proceduto, acquisite tutte le autorizzazioni degli enti competenti, ad allargare e mettere in sicurezza la sezione di scavo e consentire le operazioni di saldatura protrattesi sino alle ore 10 del 30.10.2015; di avere inoltre richiesto il 31 ottobre
2015 la convocazione urgente di un tavolo istituzionale per definire le modalità di intervento tecnico e operativo risolutive per la messa in sicurezza del suolo e delle reti;
che, ultimati i lavori e portata quasi a regime l'erogazione dell'acqua, in data
3 novembre 2015, si verificava un ulteriore danneggiamento della rete idrica a causa di un fenomeno gravitativo della frana, tanto da indurre il Consiglio dei Ministri a dichiarare lo stato di emergenza con delibera del 6 novembre 2015, nominandosi a cura del Capo del Dipartimento della Protezione Civile un Commissario delegato per dare attuazione alle linee di intervento necessarie per il ripristino della totale normalità nella erogazione dell'acqua. Espose, inoltre, che il Controparte_6 ed essa nel periodo immediatamente successivo all'evento e nei giorni a Pt_1 seguire provvedevano ad approvvigionarsi da altri acquedotti, tra cui l'acquedotto 22
dell'Alcantara, e che comunque la tempestività e prontezza degli interventi posti in essere da essa Azienda venivano acclarati già con nota del 13 novembre 2015 del
Commissario Delegato, con specifico riferimento all'intervento provvisionale e urgente di posa in opera di un by-pass provvisorio costituito da tre tubazioni flessibili multistrato DN 300 (polietilene rinforzato con Kevlar) sulla porzione della rete idrica di proprietà della medesima Società. Soggiunse che nel corso della realizzazione degli scavi per la messa a nudo della condotta, al fine di realizzare il by-pass provvisorio, le ispezioni dirette avevano evidenziato l'integrità del tubo in acciaio che non presentava alcun segno di erosione, essendo stato il movimento franoso a determinare la rottura della condotta. Eccepì l'inammissibilità dell'azione di classe proposta, in quanto avente finalità risarcitoria di posizioni individuali e non a tutela di interessi collettivi, potendo essere tutelati gli interessi degli attori mediante l'azione ordinaria, e negò comunque, nel merito, ogni propria responsabilità, stante la ricorrenza di circostanze eccezionali e non imputabili ad essa convenuta;
rilevò, al contempo, di avere posto in essere tutte le attività necessarie per prevenire ogni forma di disservizio e, ciò malgrado, di non avere potuto evitare l'interruzione dell'erogazione; asserì di avere mantenuto una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete, essendo stato il fenomeno franoso suddetto determinato da straordinarie condizioni climatiche avverse, protrattesi per tutto il mese di ottobre 2015; escluse dunque la sussistenza di una propria obbligazione risarcitoria, per essere l'interruzione derivata da caso fortuito e/o forza maggiore, richiamando altresì le previsioni dell'art. 6 del contratto di fornitura riproduttivo dell'art. 35 del Regolamento di servizio;
contestò anche il quantum della pretesa risarcitoria, in assenza di una differenziazione tra i soggetti interessati in base al tenore della domanda ex adverso proposta. Affermò, infine, il proprio diritto di essere manlevata e tenuta indenne da ogni e qualsivoglia esborso dal proprio assicuratore e, Controparte_5 pertanto, domandò in conclusione, previa autorizzazione alla chiamata in causa 23
della predetta Compagnia: dichiararsi, in via preliminare inammissibile e/o improcedibile, anche nella fase di delibazione della ammissibilità del giudizio, la domanda proposta;
ritenere e dichiarare la improcedibilità del giudizio per tardiva costituzione dell'attore; nel merito, ritenere e dichiarare che nessuna colpa e/o responsabilità e/o inadempimento è, in ogni caso, imputabile all' non Pt_1 sussistendo né i presupposti, né il nesso di causalità, né l'elemento soggettivo e quello oggettivo, per i motivi sopra esposti e/o con qualsivoglia altra motivazione;
in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto dell' ad essere garantita e Pt_1 tenuta indenne dalla e condannare tale ultima società a Controparte_5 rifondere all' tutte le somme che quest'ultima dovesse essere condannata a Pt_1 corrispondere a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa della terza, si costituì la Controparte_5 quale, pur non contestando la sussistenza della polizza, ne oppose la concreta inoperatività, eccependo altresì il massimale e la franchigia negoziale.
Dichiarata, giusta ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 7.12.2020 di riforma dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 5 febbraio-2 marzo 2020,
l'ammissibilità dell'azione di classe proposta dal dal Parte_541
il giudizio proseguì dinanzi all'adito Tribunale di Palermo che, all'esito CP_3 dell'istruttoria svolta in via documentale, decise la controversia condannando l' al pagamento in favore di ciascuno degli attori e degli aderenti indicati in Pt_1 epigrafe della somma di euro 50,00 al giorno per i primi due giorni di interruzione della fornitura e di euro 100,00 al giorno per gli ulteriori giorni;
condannò inoltre l' al pagamento in favore del e del delle spese Pt_1 Controparte_1 CP_3 del giudizio, liquidate per il in complessivi euro 17.500,00 oltre accessori CP_3
e per il in complessivi euro 15.500,00 oltre accessori;
rigettò la domanda CP_3 proposta dall' nei confronti della e condannò la chiamante Pt_1 Controparte_5 alla refusione delle spese processuali in favore della terza chiamata Controparte_5 liquidandole in complessivi euro 5000,00, oltre accessori. 24
2. Avverso la indicata decisione ha interposto gravame l . Pt_1
Si sono costituiti, con un'unica comparsa, il
[...]
in proprio e in rappresentanza degli utenti Controparte_9 con gli aderenti tutti in epigrafe indicati, domandando il rigetto dell'impugnativa.
E' rimasta contumace alla quale risulta regolarmente Controparte_5 notificato l'atto di appello.
Scaduto il termine perentorio assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con ordinanza depositata il 5.2.2025, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
3. L'appellante sostiene, con il primo motivo, che il Tribunale ha omesso ogni accertamento sulla legittimazione ad agire e sulla effettiva titolarità del diritto fatto valere dai singoli utenti aderenti all'azione di classe;
rileva che dalla lettura dell'atto introduttivo del pregresso grado emerge in capo ai singoli ricorrenti la titolarità di un'utenza con l'indicazione del numero e della via della medesima utenza, Pt_1
e assume che, avendo l'interruzione in concreto interessato gran parte della città di e dunque, non tutta la città, era onere degli attori in primo grado Pt_1 dimostrare che le loro utenze rientravano tra quelle che nell'occasione non avevano ricevuto erogazione;
ne deduce che, in mancanza di siffatta prova e/o accertamento, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'azione e/o rigettare la domanda. Soggiunge che la carenza della titolarità della posizione soggettiva vantata da tutti gli utenti aderenti determina l'impraticabilità della tutela di classe, per assenza del requisito di omogeneità in ordine all'an della domanda.
È censurata poi, con il secondo motivo, l'interpretazione dell'art.
2.1 della
Carta dei Servizi offerta dal primo Giudice. L'impugnante, dolendosi del mancato approfondimento tecnico in ordine all'idoneità del sistema di interscambio indicato dalla menzionata disposizione a evitare il blocco dell'erogazione idrica, assume, in 25
ogni caso, che nessuna violazione degli impegni assunti è ravvisabile nella concreta vicenda e sostiene che il sistema di interscambio previsto dalla Carta dei Servizi non può essere inteso come predisposizione di una fonte alternativa di approvvigionamento la quale, viceversa, richiederebbe una operazione progettuale irrealizzabile;
si sofferma inoltre sulla previsioni della stessa Carta dei Sevizi sulla regolarità e continuità dei servizi gestiti (art. 1.2) nonché in tema di efficacia, efficienza e qualità del servizio (art. 1.5), oltre che sul tenore dell'art. 1 del
Regolamento, dove è specificato che “L' Parte_1 fornisce acqua nel territorio del Comune di , nei limiti delle
[...] Pt_1 disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle fonti aziendali”.
Con il terzo motivo, è contestata la ritenuta, dal Tribunale, carenza di prova dell'adempimento della Carta dei Servizi da parte di . L'appellante nega Pt_1
l'astratta possibilità di utilizzo della conduttura dell'Alcantara quale fonte alternativa di approvvigionamento, e richiama la pubblicazione “I cento anni dell'acquedotto di ” rappresentativa delle infrastrutture dell'acquedotto
Pt_1 della Città di risalente nel tempo e cristallizzata nell'anno 1995,
Pt_1 assumendo, in ogni caso, che essa non poteva utilizzare la conduttura
Pt_1 dell'Alcantara in quanto la gestione e la proprietà di detta conduttura fa capo ad un differente soggetto, Sicilia Acque s.p.a.; rileva al contempo che, nel caso in esame, il by pass con le condutture dell'Alcantara è stato realizzato da Sicilia Acque S.p.a. con la mera collaborazione di per i tratti di propria competenza ed esclude,
Pt_1 dunque, che il mancato immediato approvvigionamento dall'acquedotto dell'Alcantara possa imputarsi a responsabilità di essa Azienda, la quale non avrebbe potuto autonomamente rispristinare la condotta dismessa non essendo la manutenzione di sua competenza.
Con il quarto motivo, l'impugnante si duole del mancato esame della prova liberatoria;
ribadisce che la interruzione della fornitura del servizio idrico è stata 26
conseguenza di un evento franoso imprevedibile ed eccezionale, non imputabile alla debitrice, avendo, comunque, l' posto in essere secondo la diligenza Pt_1 dovuta tutte le attività necessarie per prevenire ogni forma di disservizio, stante la tempestività e prontezza degli interventi posti in essere.
E' contestato poi, con il quinto motivo, il riconoscimento della pretesa risarcitoria. L'appellante sostiene che nessun elemento probatorio in ordine al danno è stato offerto dalla controparte, sia relativamente agli eventuali maggiori esborsi sostenuti (rispetto alle tariffe del servizio pubblico) per la fornitura di acqua nei giorni di interruzione, atteso che peraltro, nel periodo considerato, l'acqua veniva fornita gratuitamente dall' e dal con mezzi Pt_1 Controparte_6 alternativi, sia con riferimento al danno di natura non patrimoniale;
denuncia in ogni caso il difetto di corrispondenza tra quanto richiesto dagli attori e quanto riconosciuto dal Tribunale, essendo stato liquidato un importo maggiore rispetto a quello domandato.
Con il sesto motivo, sono censurate le statuizioni adottate dal primo Giudice in punto di spese processuali, di cui l'impugnante chiede la riforma per l'ipotesi di accoglimento del gravame e, comunque, a prescindere dall'accoglimento dei motivi di appello, per avere il Tribunale omesso di considerare che seppure a proporre l'azione di classe siano state due distinte associazioni dei consumatori, le stesse hanno costituito un unico rapporto processuale con identità di petitum e di causa petendi, caratterizzato peraltro anche dalla redazione congiunta degli atti di causa con i medesimi procuratori, sì che unico avrebbe dovuto essere il compenso liquidabile e con esclusione delle spese attinenti alla fase, già decisa dalla Corte di
Appello, sull'ammissibilità dell'azione di classe.
L'appellante dichiara, in ultimo, di integrare il contraddittorio anche nei confronti di senza la proposizione, però, di motivi di Controparte_5 impugnazione della sentenza che ha pronunciato sulla copertura assicurativa.
3.1. Il primo motivo di gravame deve essere disatteso. 27
Ai sensi dell'art. 140 bis Cod. Consumo, nel testo applicabile ratione temporis alla presente fattispecie (v. anche l'art. 7 l. 31/2019), “L'azione di classe ha per oggetto l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni in favore degli utenti consumatori” (comma 2). Si tratta di un'azione che “tutela”, tra l'altro, “i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione omogenea, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e
1342 del codice civile” (v. sempre l'art. 140 bis cit., comma 2 lett. a), dovendosi, peraltro, il requisito della omogeneità intendere non come esatta sovrapponibilità delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere, bensì come loro assimilabilità. Si afferma del resto, in sede di concreta prassi applicativa, che la omogeneità tra i diritti individuali del proponente e dei potenziali aderenti, accertata nella fase di ammissibilità, ricorre nel caso in cui la fonte del danno sia comune per tutti e la quantificazione del risarcimento appaia effettuabile in base a criteri uniformi (cfr.
C. App. Milano, 3.3.2014). L'omogeneità dei diritti soggettivi al risarcimento del danno fatti valere con l'azione ex art. 140 Codice del Consumo scaturisce dalla circostanza che essi sorgono da un identico fatto costitutivo, seppur plurioffensivo,
e che le questioni da risolvere per l'accertamento dell'esistenza del relativo diritto sono le medesime (cfr. C. App. Venezia, 3.11.2017). Ed invero, l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno ed alle restituzioni in favore degli utenti consumatori, previsti dall'art. 140 bis comma 2 Cod. Cons. non costituiscono una forma ulteriore di tutela, rispetto a quelle che normalmente i soggetti possono esercitare in base alle previsioni di legge, avendo la norma previsto uno strumento generale di tutela dei diritti di consumatori che consente di trattare, in un unico procedimento, più domande di risarcimento connesse ad uno stesso illecito lesivo di una pluralità di situazioni soggettive: attraverso l'azione di classe, in definitiva, la stessa forma di tutela astrattamente esercitabile – a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale o di responsabilità nascente dalla 28
legge – da ciascun soggetto personalmente ed isolatamente, per ragioni di omogeneità e di appartenenza alla stessa classe di consumatori, può essere esercitata nei modi previsti dal Codice del Consumo (v. C. App. Roma, 9.1.2024).
Nel caso in esame, l'azione, che - per come pure evidenziato dalla parte appellante - risulta proposta dagli attori in primo grado sulla base della titolarità, in capo a ciascuno, di un'utenza con l'indicazione del relativo numero e Pt_1 dell'annesso indirizzo, si fonda sulla prospettazione di una comune fonte di danno e con la proposizione, peraltro, di un uniforme parametro di liquidazione, rappresentato dall'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi;
la tutela in concreto esperita è all'evidenza finalizzata, per come pure specificato nella ordinanza della
Corte di Appello del 7.12.2020 che ha dichiarato l'ammissibilità dell'iniziativa, alla tutela dei diritti individuali dei singoli utenti presuntivamente pregiudicati dalla omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento e, quindi, dalla mancata erogazione del servizio stesso nel periodo compreso tra il
24 ottobre e il 3 novembre 2015.
Ribadita, dunque, la ricorrenza del presupposto dell'omogeneità della situazione giuridica rappresentata, deve ora considerarsi, quanto alla legittimazione attiva, che la sentenza delle Sezioni Unite n. 2951/2016 pure richiamata dall'impugnante ha enunciato il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, con la conseguenza che spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Il principio va dunque inteso nel senso che l'onere della prova della titolarità gravante sull'attore è escluso
– o, meglio, resta assorbito – se vi è un riconoscimento espresso da parte del convenuto o una difesa che suppone il riconoscimento implicito della titolarità (così
Cass. 10435/2025).
Ora, nel caso in esame, a fronte delle prospettazioni operate nell'atto 29
introduttivo del pregresso grado, nessuna contestazione è dato ricavare dalla lettura della comparsa responsiva dell' circa la titolarità non solo delle utenze Pt_1 richiamate ma anche della inclusione delle stesse e/o degli indirizzi variamente indicati nell'area della città di interessata dall'interruzione del servizio Pt_1 idrico nel periodo considerato. Ed invero, le difese svolte dalla convenuta nel pregresso grado, anche là dove attinenti alla stessa ammissibilità dell'azione
(contestata in relazione non alla titolarità delle utenze o alla relativa collocazione/inclusione nell'area in cui si è verificato il disservizio, bensì con riferimento alla natura, individuale e non collettiva, dell'interesse tutelato) e con l'invocazione, nel merito, di circostanze eccezionali (caso fortuito o forza maggiore) tali da elidere, nella prospettiva della medesima convenuta, il presupposto dell'obbligazione risarcitoria ex adverso invocata ovvero con la enucleazione di condotte della debitrice asseritamente conformi alla diligenza imposta dal caso nonché con la contestazione, in ultimo, della quantificazione dei danni pretesi dagli istanti, si rivelano indicative di quell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente idoneo ad escludere l'onere degli attori di fornire ulteriori elementi a supporto della titolarità della posizione fatta valere, non messa in dubbio dalla convenuta nei termini di rito e da ritenersi, pertanto, non più discutibile.
3.2. Vanno adesso congiuntamente trattati, in quanto tra loro connessi, il secondo, terzo e quarto motivo di gravame, attinenti essenzialmente alla contestata configurazione di un inadempimento imputabile all' . Pt_1
Anche tali motivi devono essere respinti.
Esclusa la rilevanza agli odierni fini delle previsioni della Carta dei Servizi in punto di continuità dei servizi gestiti dall' (art. 1.2) ovvero in tema di Pt_1 efficacia, efficienza e qualità del servizio medesimo (art. 1.5), trattandosi di previsioni aventi portata generale (c.d. “Principi Fondamentali”) in connessione, peraltro, con gli “intenti” e “obiettivi” dalla medesima Azienda perseguiti, 30
l'inadempimento specificamente contestato dai consumatori-utenti e costituente, dunque, il precipuo oggetto del giudizio, è dato dalla omessa attivazione del sistema di interscambio delle fonti di approvvigionamento che trova un immediato referente nella previsione di cui all'art.
2.1 della Carta dei Servizi.
In base a tale ultima previsione “ utilizza un sistema distributivo che Pt_1 prevede l'interscambio di varie fonti di approvvigionamento al fine di garantire
l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”.
Risulta evidente dal tenore letterale della previsione che l'interscambio ivi indicato, quale essenziale caratteristica del sistema distributivo utilizzato dall' e destinato ad operare ove una delle fonti primarie sia “fuori servizio”, Pt_1 attiene, appunto, alle “fonti di approvvigionamento” ed è pacifico che costituiscono fonti primarie di approvvigionamento, per ciò che precipuamente rileva agli odierni fini, quella di Fiumefreddo, in concreto interessata dall'evento avverso (e dunque,
“fuori servizio”), e quella di Alcantara, peraltro già esistente ma “sospesa negli anni passati dall' a causa dell'esosità del canone richiesto” (v. la nota del Pt_1
Sindaco di del 12.11.2015 in atti). Pt_1
Al di là della dubbia utilità del riferimento, proposto nell'atto di appello, alla pubblicazione del 1995 – rappresentativa, per come pure indicato dalla stessa impugnante, di una situazione risalente nel tempo e ben diversa dalla situazione esistente nell'anno 2015 – non appare comunque plausibile, alla luce del concreto svolgimento degli eventi per cui è processo, l'affermazione di parte appellante secondo cui l'interscambio in questione, con il coinvolgimento della condotta
Alcantara, costituirebbe una “operazione progettuale irrealizzabile”. E' infatti indiscusso, e si evince dagli atti di causa, che è stata in grado di realizzare, Pt_1 dopo l'evento franoso che ha colpito del 25.10.2015, il collegamento in questione, tramite la realizzazione di un bypass, con un intervento di 36 ore, a seguito della Parte riunione indetta dall' con gli enti e istituzioni interessati (cfr. la nota stampa 31
49/2015 dell'UTG di del 30.10.2015). Pt_1
Né può ritenersi idonea ad escludere i profili di inadempimento lamentati P dagli utenti la riferibilità della gestione della fonte Alcantara ad altra società (
Sicilia Acque) estranea all'odierno contenzioso. Invero, gli stessi allegati F e G richiamati dalla parte appellante confermano, al più, la necessità di una fattiva collaborazione tra i due enti, come in effetti avvenuto dopo il dissesto della condotta idrica, per l'approntamento dei sistemi di collegamento, ma non risulta che una tale collaborazione sia stata chiesta o, quanto meno tentata, da , prima del Pt_1 verificarsi dell'evento franoso, onde assicurare quegli standard di sicurezza e qualità nei termini indicati dal menzionato art.
2.1 della Carta dei Servizi.
L'inadempimento di , lamentato dagli utenti, sussiste e si sostanzia non Pt_1 nella mancata tempestiva realizzazione del bypass durante la crisi, quanto piuttosto nella omessa preventiva predisposizione e attivazione, nonostante la garanzia specifica assunta dall' e indicata nella Carta dei Servizi, del citato sistema Pt_1 di interscambio tra fonti primarie di approvvigionamento per fronteggiare i casi, come quello in esame, di “fuori servizio” di una di esse.
Per ciò che attiene poi all'assunta prova liberatoria, che l'appellante individua nel carattere eccezionale dell'evento franoso in concreto verificatosi, è appena il CP_1 caso di rilevare che ciò che viene imputato all' non è la rottura della conduttura – questa sì collegabile all'evento franoso indicato – bensì il mancato approntamento delle citate misure preventive atte a realizzare l' “interscambio” tra le fonti di approvvigionamento esistenti che il sistema distributivo utilizzato dall'Azienda avrebbe dovuto prevedere “al fine di garantire l'alimentazione minima alle Utenze anche in caso di fuori servizio di una delle suddette fonti primarie”.
Ininfluente, agli odierni fini, è poi l'attività posta dall' dopo l'evento Pt_1 avverso per il ripristino del servizio idrico, non essendo in discussione che l' si sia prontamente attivata per rimediare ad un inadempimento che risulta Pt_1 32
tuttavia, per quanto sopra esposto, già verificatosi all'epoca della rottura.
La preesistenza di una fonte alternativa di approvvigionamento (quella di
Alcantara) altresì dismessa da per una scelta correlata a motivazioni Pt_1 economiche, unitamente alla concreta realizzazione del bypass, peraltro in un tempo contenuto, e con la fattiva collaborazione intrapresa con Sicilia Acque, cui ha fatto seguito il ripristino dell'erogazione del servizio, sono tutti elementi che comprovano, per come pure rilevato dal Tribunale, che l'apporto di acqua attraverso una diversa conduttura non solo era possibile ma avrebbe, comunque, ove sussistente prima dell'evento franoso, ragionevolmente evitato o, quanto meno, ridotto i disagi dell'utenza.
3.3. E' invece fondato il quinto motivo di appello.
Indubbia l'incidenza della mancata erogazione dell'acqua su un bene essenziale riconosciuto dalle fonti sovranazionali già richiamate nella sentenza impugnata e implicitamente sancito nella Carta costituzionale, quale corollario dei diritti fondamentali della persona ivi previsti, l'entità del risarcimento ammissibile, in assenza di dati più specifici che i richiedenti non hanno offerto anche al fine di differenziare le singole posizioni individuali in relazione alle concrete esigenze che sarebbero state diversamente pregiudicate dalla mancata erogazione del servizio, va determinato nella misura indicata dagli stessi attori in primo grado di euro 25,00 giornalieri per ciascuno dei richiedenti, già previsto quale indennizzo minimo nella
Carta dei Servizi allegata dai medesimi istanti. Nessuna ulteriore somma può essere riconosciuta per maggiori compromissioni ovvero per danni di natura patrimoniale, in assenza, peraltro, di documentati esborsi e considerata anche la pacifica erogazione di acqua comunque assicurata dal e dalla stessa in CP_6 Pt_1
Parte occasione degli eventi per cui è lite (v. anche la nota stampa 50/2015 dell' di del 30.10.2015 in atti). Pt_1
Deve pertanto disporsi, in parziale riforma della sentenza gravata, la condanna dell' a corrispondere a titolo risarcitorio in favore di ciascuno degli Pt_1 33
utenti-consumatori attori nel pregresso grado e degli aderenti, tutti in epigrafe indicati, l'importo di euro 25,00 al giorno per ciascun giorno di interruzione della fornitura idrica.
3.4. La sentenza gravata deve essere riformata anche in punto di liquidazione spese processuali, per cui, ed in parziale accoglimento delle censure sviluppate con il sesto motivo di appello, va disposto, ferma la condanna dell' Pt_1 persistentemente soccombente a rifondere alla controparte le spese di lite, il riconoscimento di un compenso unitario in favore delle associazioni rappresentative dei consumatori, aventi identica posizione processuale e costituite a mezzo dei medesimi difensori.
Ed invero, in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi, peraltro, la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale, in quanto la ratio della disposizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, cod. proc. civ.
(v. Cass. 1650/2022 che richiama Cass 17215/2015).
Le spese indicate, attinenti al pregresso grado, sono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/014 come aggiornato con d.m.
147/2022 e con l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 10 d.m.
55/2014 - da individuarsi nella misura del 100% del compenso liquidabile, quest'ultimo secondo i valori minimi - tenuto conto del valore della controversia
(da rapportarsi al decisum) nonché della natura documentale della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata che, pur 34
nella peculiarità dell'azione di classe, non ha evidenziato elementi di particolare complessità e non ha comportato, nell'identità di posizione processuale dei vari soggetti, l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
4. Con analogo criterio deve statuirsi in ordine alle spese del presente grado, sì che, considerati gli esiti complessivi del processo e dunque la persistente sostanziale soccombenza di , quest'ultima va condanna a rifondere alla parte Pt_1 appellata costituita le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri previsti dal d.m. 55/014 come aggiornato con d.m. 147/2022 e con l'applicazione altresì dell'aumento previsto dall'art. 4 comma 10 d.m. 55/2014
- da individuarsi nella misura del 100% del compenso liquidabile, quest'ultimo secondo i valori minimi - tenuto conto del valore della controversia (da rapportarsi al decisum) nonché della natura documentale della lite e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4757/2022 del
14.10.2022, pubblicata in data 22.11.2022: a) condanna l'
[...] in persona del suo legale Parte_1 rappresentante p.t., a corrispondere in favore di ciascuno dei consumatori-utenti attori nel pregresso grado e di ciascuno degli aderenti, tutti in epigrafe indicati,
l'importo di euro 25,00 al giorno per ciascun giorno di interruzione della fornitura idrica;
b) condanna l' Parte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere in
[...] favore delle associazioni rappresentative dei consumatori-utenti le spese del pregresso grado liquidate, unitariamente, in complessivi euro 14.104,00, oltre ad euro 545,00 per spese vive, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.; conferma per il resto la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere in favore delle appellate associazioni 35
rappresentative dei consumatori-utenti le spese del presente grado liquidate, unitariamente, in complessivi euro 14.320,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Palermo, il giorno 25.7.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo