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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 854/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Glorioso Lidia;
E
nato a [...] in data [...], rappresentato e CP_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Glorioso Lidia;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 891/2024 del 12.12.2024, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e o lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_2 la casa familiare sita in Palermo in Via PT 30 n. 13, alla sig.ra
[...]
”. Parte_1
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in palermo, in data 06/04/1995, da , nata a Firenze in [...] Parte_1
20/01/1969 e da nato a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte
II, serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 854/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa per Parte_1 mandato in atti dall'Avv. Glorioso Lidia;
E
nato a [...] in data [...], rappresentato e CP_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. Glorioso Lidia;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta in data
3.12.2024;
- la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 891/2024 del 12.12.2024, munita dell'attestazione del passaggio in giudicato;
- la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
2. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermato con note di trattazione in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025, che di seguito integralmente si riportano:
“Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e o lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_2 la casa familiare sita in Palermo in Via PT 30 n. 13, alla sig.ra
[...]
”. Parte_1
3. Le superiori condizioni, espressione della conconde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, possono essere recepite dal Tribunale.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in palermo, in data 06/04/1995, da , nata a Firenze in [...] Parte_1
20/01/1969 e da nato a [...] in data [...], CP_1 trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 11, parte
II, serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dal Giudice relatore.