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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6873/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6873/2020
Udienza aperta alle ore 9.30
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi:
Per l'avv. Montenero in sostituzione dell'avv. Alberto Maria Mauri;
Parte_1 per l'avv. Querenghi;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6873/2020 promossa da:
in C.F. , in persona Parte_2 CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Studio P.Iva con sede in Via Achille Mauri n. 30, Parte_3 P.IVA_2 CP_1 in persona del suo legale rappresentante Rag. C.F. , Parte_4 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Mauri del Foro di C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Archimede n. 205, in virtù di procura in atti CP_1
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3
Signor (C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo CP_2 C.F._3 CP_1 studio dell'avv. Simone Fabrizio Querenghi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il citava in giudizio la società Parte_5 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1
Civile di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Soc. “ nonché Controparte_1 condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi e dei difetti meglio descritti in atti che si quantificano in € 24.000,00, come da allegata perizia tecnica del CTM, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Soc.
“ , nonché condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore Controparte_1 dell'odierno attore di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi e dei difetti meglio descritti in atti che si quantificano in € 24.000,00, come da allegata perizia tecnica del CTM, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il pagina 2 di 4 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, tenuto conto della condotta posta in essere dalla convenuta, in cui si ravvisa l'elemento soggettivo della mala fede, poiché dalla mancata partecipazione alle procedure stragiudiziali si evince chiaramente l'assenza di una volontà conciliativa e l'intenzione di resistere in giudizio con finalità meramente dilatorie”.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto ed in diritto tutte le Controparte_1 domande di controparte in quanto infondate e non provate e, comunque, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande formulate da controparte.
Nel corso del giudizio le parti provvedevano a depositare memorie istruttorie e ad articolare i propri mezzi di prova.
Esperito il tentativo di mediazione, lo stesso non andava a buon fine. Il giudice proponeva ex art. 185 bis c.p.c. la definizione della lite in base alla somma offerta dalla convenuta pari ad euro 30.000,00
(senza comunque riconoscimento alcuno delle pretese di parte attrice, ma solo ai fini conciliativi); tale proposta, superiore alla domanda formulata da controparte nel proprio atto di citazione, non veniva accettata dal Parte_1
La causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669 cc. sollevata dalla convenuta.
Sul punto si deve osservare che il agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. lamentando Parte_1 asseriti vizi e difetti al fabbricato. In base al disposto della norma indicata “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Dalla documentazione in atti si deve rilevare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta. Il Condominio, infatti, ha diffidato la convenuta con comunicazione pec del 6.7.2018, successivamente ha inviato l'invito alla negoziazione assistita in data 13.9.2018. In data 11.10.2018 la convenuta riscontrava e aderiva alla procedura di negoziazione assistita. Le parti, tuttavia, non formalizzavano la convenzione né tantomeno chiudevano la negoziazione in senso negativo.
L'art. 8 del D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 162 del 2014, si limita a prevedere quanto segue: "Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati".
In sostanza, decorso il termine per la risposta ovvero dalla data del rifiuto all'invito, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine di prescrizione, se esistente, che a quel punto ridecorrerebbe dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
Nel caso di specie la procedura di negoziazione assistita non è mai stata portata a compimento e ciò emerge anche dallo scambio di e-mail di cui al doc. 14 depositato da parte attrice dal quale traspare la consapevolezza delle parti di dovere sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita (vedi mail del 21.1.2019 che non può essere ritenuta comunicazione interruttiva della prescrizione come vorrebbe, invece, parte attrice). pagina 3 di 4 Non potendosi ritenere che la mancata sottoscrizione della convenzione possa essere qualificata come rifiuto, né tantomeno sussistendo una dichiarazione di mancato accordo, il termine cui fare riferimento ai fini della prescrizione dall'azione non può che essere quello dell'invio dell'invito e, pertanto, il
13.9.2018.
Poiché l'azione è stata introdotta oltre un anno dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita (l'atto di citazione è stato notificato in data 5.1.2020) l'azione ex art. 1669 c.c. deve ritenersi prescritta.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via subordinata per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. va osservato che poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c. Deve, per l'effetto, escludersi che, per le ipotesi previste dall'art. 1669 c.c.
– ossia allorché ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi – possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un'altra ai sensi dell'art. 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.. Non appaiono sussistere, quindi, i presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c., in quanto “il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita…Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea svolta in via subordinata deve essere dichiarata inammissibile (in tal senso anche Trib. Paola 7.6.2024).
Considerata la divergenza di posizioni giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023 e Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13569 del 02/07/2015), e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara prescritta la domanda principale svolta da parte attrice ex art. 1669 c.c. per quanto in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Roma, 9 gennaio 2025
Chiuso il verbale alle ore 16.30
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6873/2020
Udienza aperta alle ore 9.30
Oggi 9 gennaio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi:
Per l'avv. Montenero in sostituzione dell'avv. Alberto Maria Mauri;
Parte_1 per l'avv. Querenghi;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con provvedimento a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6873/2020 promossa da:
in C.F. , in persona Parte_2 CP_1 P.IVA_1 dell'Amministratore Studio P.Iva con sede in Via Achille Mauri n. 30, Parte_3 P.IVA_2 CP_1 in persona del suo legale rappresentante Rag. C.F. , Parte_4 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Maria Mauri del Foro di C.F. CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Archimede n. 205, in virtù di procura in atti CP_1
ATTORE contro
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_3
Signor (C.F. ), elettivamente domiciliata in presso lo CP_2 C.F._3 CP_1 studio dell'avv. Simone Fabrizio Querenghi (C.F. ) che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il citava in giudizio la società Parte_5 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Controparte_1
Civile di Roma adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. della Soc. “ nonché Controparte_1 condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore dell'odierno attore di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi e dei difetti meglio descritti in atti che si quantificano in € 24.000,00, come da allegata perizia tecnica del CTM, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della Soc.
“ , nonché condannare la medesima convenuta al risarcimento in favore Controparte_1 dell'odierno attore di tutti i danni subiti in conseguenza dei vizi e dei difetti meglio descritti in atti che si quantificano in € 24.000,00, come da allegata perizia tecnica del CTM, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo;
si chiede, inoltre, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il pagina 2 di 4 risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio, in via equitativa, tenuto conto della condotta posta in essere dalla convenuta, in cui si ravvisa l'elemento soggettivo della mala fede, poiché dalla mancata partecipazione alle procedure stragiudiziali si evince chiaramente l'assenza di una volontà conciliativa e l'intenzione di resistere in giudizio con finalità meramente dilatorie”.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando in fatto ed in diritto tutte le Controparte_1 domande di controparte in quanto infondate e non provate e, comunque, eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione di tutte le domande formulate da controparte.
Nel corso del giudizio le parti provvedevano a depositare memorie istruttorie e ad articolare i propri mezzi di prova.
Esperito il tentativo di mediazione, lo stesso non andava a buon fine. Il giudice proponeva ex art. 185 bis c.p.c. la definizione della lite in base alla somma offerta dalla convenuta pari ad euro 30.000,00
(senza comunque riconoscimento alcuno delle pretese di parte attrice, ma solo ai fini conciliativi); tale proposta, superiore alla domanda formulata da controparte nel proprio atto di citazione, non veniva accettata dal Parte_1
La causa veniva rinviata per conclusioni e discussione.
Occorre preliminarmente valutare l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 1669 cc. sollevata dalla convenuta.
Sul punto si deve osservare che il agisce in giudizio ai sensi dell'art. 1669 c.c. lamentando Parte_1 asseriti vizi e difetti al fabbricato. In base al disposto della norma indicata “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Dalla documentazione in atti si deve rilevare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta è fondata e deve essere accolta. Il Condominio, infatti, ha diffidato la convenuta con comunicazione pec del 6.7.2018, successivamente ha inviato l'invito alla negoziazione assistita in data 13.9.2018. In data 11.10.2018 la convenuta riscontrava e aderiva alla procedura di negoziazione assistita. Le parti, tuttavia, non formalizzavano la convenzione né tantomeno chiudevano la negoziazione in senso negativo.
L'art. 8 del D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 162 del 2014, si limita a prevedere quanto segue: "Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito è rifiutato o non è accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati".
In sostanza, decorso il termine per la risposta ovvero dalla data del rifiuto all'invito, la domanda giudiziale deve essere intrapresa nell'ordinario termine di prescrizione, se esistente, che a quel punto ridecorrerebbe dal rifiuto o dalla mancata accettazione.
Nel caso di specie la procedura di negoziazione assistita non è mai stata portata a compimento e ciò emerge anche dallo scambio di e-mail di cui al doc. 14 depositato da parte attrice dal quale traspare la consapevolezza delle parti di dovere sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita (vedi mail del 21.1.2019 che non può essere ritenuta comunicazione interruttiva della prescrizione come vorrebbe, invece, parte attrice). pagina 3 di 4 Non potendosi ritenere che la mancata sottoscrizione della convenzione possa essere qualificata come rifiuto, né tantomeno sussistendo una dichiarazione di mancato accordo, il termine cui fare riferimento ai fini della prescrizione dall'azione non può che essere quello dell'invio dell'invito e, pertanto, il
13.9.2018.
Poiché l'azione è stata introdotta oltre un anno dall'invio dell'invito alla negoziazione assistita (l'atto di citazione è stato notificato in data 5.1.2020) l'azione ex art. 1669 c.c. deve ritenersi prescritta.
Per quanto riguarda la domanda proposta in via subordinata per il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. va osservato che poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti per l'appunto dall'art. 1669 c.c. Deve, per l'effetto, escludersi che, per le ipotesi previste dall'art. 1669 c.c.
– ossia allorché ne siano integrati i relativi presupposti oggettivi e soggettivi – possa configurarsi una responsabilità extracontrattuale ai sensi della stessa norma ed un'altra ai sensi dell'art. 2043 c.c., al solo scopo di permettere di riconoscere, qualora vi sia dolo o colpa, il più ampio termine di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c.. Non appaiono sussistere, quindi, i presupposti applicativi dell'art. 2043 c.c., in quanto “il ricorso all'art. 2043 c.c. postula la carenza dei presupposti strutturali (oggettivi o soggettivi) dell'azione speciale regolata dall'art. 1669 c.c. ex ante (o a monte), nel momento in cui il diritto si origina, e non già delle condizioni contingenti ex post (o a valle), nel momento in cui la pretesa si esercita…Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione dell'art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione di responsabilità previsti dall'art. 1669 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda attorea svolta in via subordinata deve essere dichiarata inammissibile (in tal senso anche Trib. Paola 7.6.2024).
Considerata la divergenza di posizioni giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 31301 del 10/11/2023 e Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 13569 del 02/07/2015), e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, si ritiene giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara prescritta la domanda principale svolta da parte attrice ex art. 1669 c.c. per quanto in motivazione;
- dichiara inammissibile la domanda subordinata ex art. 2043 c.c.;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Roma, 9 gennaio 2025
Chiuso il verbale alle ore 16.30
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4