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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3983/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3983/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. IE LA;
, nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa dall'avv. IE Parte_2
LA;
e nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3
IE LA;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale di Ancona disporre la modifica della sentenza n. 101/2008 del
06.11.2007- 22.01.2008 resa dal Tribunale di Ancona tra le parti e Parte_2 Parte_1
nel giudizio iscritto al numero 907/2003 r.g., nei termini che seguono:
[...]
- 1 - vista la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne (nato ad [...]
Ancona il 15.05.1981), dichiarare la cessazione dell'obbligo, posto a carico del padre sig.
, di corrispondere ogni contributo per il mantenimento di .” Parte_1 Pt_3
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 101/2007 emessa dal Tribunale di Ancona il 06/11/2007 e successivamente modificate con ordinanza del
04/06/2014 cron. n. 4743, inerenti al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma
(all'epoca) economicamente non autosufficiente Parte_3
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso favorevole in data 06/10/2025.
4. La domanda di modifica avanzata dalle parti è meritevole di accoglimento.
Gli ex coniugi hanno dedotto che il figlio nato ad [...] il [...] e convivente Pt_3 con la madre dal 01/10/2024 è stato assunto presso il Comune di Ancona in virtù Parte_2 di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di €
1.200,00 circa.
La circostanza risulta confermata dalla lettera del per l'impiego depositata dalle parti e Pt_4 non è contestata dal figlio che ha sottoscritto il ricorso aderendo alla richiesta Parte_3 di modifica.
L'obbligo previsto a carico dei genitori dagli artt. 147 e 337 septies cc di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa con il raggiungimento da parte di costoro dell'indipendenza economica.
L'accertata indipendenza economica del figlio giustifica, dunque, la revoca Parte_3 di ogni contributo economico previsto in suo favore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti e recepire le conclusioni formulate, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
- 2 - 5. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio con la sentenza del Tribunale di Ancona n. 101 del
06/11/2007 e successivamente modificate con ordinanza del Tribunale di Ancona del 04/06/2014 cron. n. 4743 come indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 3983/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. IE LA;
, nata il [...] ad [...] rappresentata e difesa dall'avv. IE Parte_2
LA;
e nato il [...] ad [...] rappresentato e difeso dall'avv. Parte_3
IE LA;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO.
CONCLUSIONI:
“Piaccia al Tribunale di Ancona disporre la modifica della sentenza n. 101/2008 del
06.11.2007- 22.01.2008 resa dal Tribunale di Ancona tra le parti e Parte_2 Parte_1
nel giudizio iscritto al numero 907/2003 r.g., nei termini che seguono:
[...]
- 1 - vista la raggiunta indipendenza economica del figlio maggiorenne (nato ad [...]
Ancona il 15.05.1981), dichiarare la cessazione dell'obbligo, posto a carico del padre sig.
, di corrispondere ogni contributo per il mantenimento di .” Parte_1 Pt_3
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 101/2007 emessa dal Tribunale di Ancona il 06/11/2007 e successivamente modificate con ordinanza del
04/06/2014 cron. n. 4743, inerenti al contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma
(all'epoca) economicamente non autosufficiente Parte_3
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso favorevole in data 06/10/2025.
4. La domanda di modifica avanzata dalle parti è meritevole di accoglimento.
Gli ex coniugi hanno dedotto che il figlio nato ad [...] il [...] e convivente Pt_3 con la madre dal 01/10/2024 è stato assunto presso il Comune di Ancona in virtù Parte_2 di contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e percepisce una retribuzione mensile di €
1.200,00 circa.
La circostanza risulta confermata dalla lettera del per l'impiego depositata dalle parti e Pt_4 non è contestata dal figlio che ha sottoscritto il ricorso aderendo alla richiesta Parte_3 di modifica.
L'obbligo previsto a carico dei genitori dagli artt. 147 e 337 septies cc di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni cessa con il raggiungimento da parte di costoro dell'indipendenza economica.
L'accertata indipendenza economica del figlio giustifica, dunque, la revoca Parte_3 di ogni contributo economico previsto in suo favore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti e recepire le conclusioni formulate, non ravvisando profili di contrasto con l'ordine pubblico.
- 2 - 5. La definizione concordata del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla modifica delle condizioni in precedenza stabilite per il divorzio con la sentenza del Tribunale di Ancona n. 101 del
06/11/2007 e successivamente modificate con ordinanza del Tribunale di Ancona del 04/06/2014 cron. n. 4743 come indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/12/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -