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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.918/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.1963/2025 pubblicata il 30/04/2025
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Parte_1
AS
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to. Raffaele De Luca Tamajo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado depositato il 10.10.2024, Parte_1
impugnava il licenziamento comminato dalla società convenuta
[...] con lettera datata 11.9.2024, deducendo:
-di essere stato assunto come lavoratore subordinato, a tempo indeterminato in regime di part-time dal 3.8.2020 presso l'Ufficio
Postale di San Giovanni in Croce (CR), assegnato a svolgere mansioni di Operatore di Sportello, livello D e di essere stato assegnato dal
15 dicembre 2022 all'Ufficio Postale di Caivano (NA);
-che in tale ultimo ufficio era stato prima assegnato a svolgere le mansioni di Operatore di Sportello e successivamente di Operatore di
Front End (OFE) (cd. Corner commerciale) in alternanza con il collega
, altro OFE dell'ufficio; Parte_2
-che, nello specifico, il suo lavoro consisteva nello svolgimento di attività di consulenza e di promozione ai clienti dell'ufficio postale dell'Offerta “Luce” e dell'Offerta “Gas” per l'acquisto e, quindi, per la stipula di contratti di fornitura del prodotto
“Energia”, e del prodotto “Gas”, nonché nell'attività di promozione e vendita di carte telefoniche-Sim Poste Mobile;
-di aver ricevuto il 9.08.2024 una nota di contestazione di addebito, la quale recitava: “Solo di recente, dopo complessi ed articolati accertamenti svolti dalla Struttura Controparte_2 presso l'Ufficio Postale di Caivano dove Lei è
[...] assegnato con mansioni di Front End (OSE) a seguito di verifica di cassa preventiva effettuata in data 16.04.2024, che consiste nel controllo dell'esatta corrispondenza della materialità UP con le risultanze contabili, nonché del rispetto delle normative di sicurezza previste dall'Azienda per la gestione del denaro e dei mezzi forti è emerso quanto segue ………Dall'analisi della documentazione rinvenuta, segnatamente alla verifica attraverso
l'applicativo GECT (Gestione elettronica dei Contratti e Transazioni) di eventuali contratti processati a nome dei clienti per i quali sono stati rinvenute le copie dei documenti di identità è emerso quanto segue. Per diversi codici fiscali si è riscontrata un'anomala ed alquanto improbabile numerosità di contratti sottoscritti a nome del medesimo cliente, del prodotto “Energia”, in alcuni casi si è rilevato, addirittura, che lo stesso cliente ha sottoscritto un numero pari ad ottantasei contratti tutti relativi allo stesso citato
pag. 2/26 prodotto e tutti non andati a buon fine. E' opportuno sottolineare che per tutti i contratti analizzati risulta che il cliente, ogni volta che avrebbe sottoscritto il contratto afferente al prodotto
“Energia”, ha richiesto di poter usufruire del diritto di ripensamento come disciplinato dal Codice del Consumo, in cui il cliente può entro quattordici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto cambiare idea sull'acquisto effettuato, liberandosi dal contratto concluso senza alcun onere e senza fornire alcuna motivazione. Nel corso dell'accertamento sono stati analizzati un totale di 275 contratti del prodotto “Energia” di cui 58 sono stati da Lei processati. L'analisi successiva si è concentrata sui sessantanove contratti, sempre del prodotto “Energia” sottoscritti dal sig. processati nel periodo compreso tra Parte_3
l'01.09.2023 e l'08.04.2024, di cui trentacinque relativi al prodotto
“Luce” e i restanti trentaquattro relativi al prodotto “Gas”.
Dall'analisi del GDF della PDL 15 dei giorni in cui risultano processati tutti i contratti intestati a si è rilevato che Parte_3
l'attivazione è stata effettuata sei volte con la user-id “FIGLIO21” che risulta a Lei univocamente associata……….Da ulteriori approfondimenti esperiti, si è rilevato che, ictu oculi, sempre ad un esame visivo seppure non tecnico, il tratto grafico delle firme apposte sui contratti intestati al sig. è Parte_3 totalmente difforme rispetto a quello della firma apposta dal cliente sul proprio documento di identità. Nell'immagine 10 risulta anteposto il nome al cognome, mentre sulla carta d'identità il cliente ha apposto la firma trascrivendo prima il cognome e poi il nome. Da ulteriori approfondimenti effettuati sulla documentazione presente in
GECT, anche in questo caso, si è riscontrato che dapprima il documento di identità acquisito risulta essere, con ogni circostanziata probabilità, la stampa di una foto, che però risulta illeggibile. La successiva analisi ha riguardato gli ottantasei
pag. 3/26 contratti sottoscritti a nome del sig. del più Persona_1 volte prodotto “Energia” di cui undici da Lei effettuati con la user- id “FIGLIO21” a lei univocamente assegnata…….Si precisa che il cliente di cui trattasi è risultato essere il padre dell' Parte_4
, come poi anche da lui stesso confermato. Da un esame visivo
[...] seppur non tecnico, si è rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” a Lui intestati, risulta non congruente con quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento di identità. Da ulteriori analisi attraverso
l'applicativo ORACOLO, anche per il sig. risultano Persona_1 delle interrogazioni finalizzate all'attivazione di SIM Poste Mobile, dall'analisi dei GDF della PDL 15 si è rilevato che lo stesso cliente ha sottoscritto in totale nove ordini di vendita SIM Poste Mobile, di cui tre da Lei effettuati. Da ulteriori approfondimenti effettuati in ambiente Term 3270, si è rilevato che LL ha processato a nome di
nel periodo marzo 2023-maggio 2024 quattordici Parte_2 contratti del prodotto “Gas” e dieci contratti del prodotto
“Energia”. La successiva analisi ha riguardato i sei contratti del prodotto “Energia” sottoscritti a nome del sig. nel Parte_5 periodo compreso tra il 13.03.2023 e il 26.07.2023 che risultano tutti da Lei processati con la user-id “FIGLIO21” a Lei univocamente assegnata. Il cliente risulta essere suo padre, come anche da Lei confermato nel corso dell'incontro con l'incaricato di e Lei ha CP_2 curato l'attivazione di tutti i contratti presenti in GECT. Da una prima analisi di è riscontrato che il documento d'identità acquisito in fase di identificazione del cliente, risulta essere seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta d'identità. Da un esame visivo seppur non tecnico, si è inoltre rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” intestati al sig. Parte_5 risulta essere difforme rispetto a quello della firma apposta dallo
pag. 4/26 stesso cliente sul proprio documento d'identità. L'ultima fase di analisi documentale effettuata riguarda gli undici contratti del prodotto “Energia” e di seguito elencati intestati a Lei stesso e inseriti nel periodo compreso tra il 23.08.2023 e il 05.04.2024 per i quali risulta che dieci sono stati processati in proprio con user-id
“Figlio21” a Lei univocamente assegnata. Per tutti i contratti, è risultato che LL ogni volta ha esercitato il diritto di ripensamento attraverso l'opzione “Pensaci”. Inoltre si è rilevato che, ai fini dei conteggi relativi agli obiettivi commerciali, afferenti alla sottoscrizione del prodotto “Energia” nei primi periodi del 2023 (I,II,III TRIM) la consuntivazione era effettuata al lordo degli annulli, mentre a partire dal IV trimestre e per i periodi successivi i consuntivi sono stati nettati dagli annulli manifestati dai clienti entro i 14 gg. successivi la data di sottoscrizione. Le modalità sopra descritte Le ha consentito di percepire nell'anno 2023 €. 1.113,20 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema
Base MP”. Tutto quanto sopra esposto, in merito alla non corretta identificazione del cliente presente allo sportello ed alle operazioni personali svolte è in contrapposizione rispettivamente con quanto indicato nel Manuale identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF n.485 del 28.07.2021 ed in difformità rispetto a quanto previsto dai Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio. Al riguardo, Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, di particolare gravità, si sono consumati in stretta connessione con l'attività professionale riverberando i loro effetti negativi sia direttamente nell'ambito lavorativo sia in ragione del ruolo da Lei svolto sull'immagine dell'Azienda, che svolge un servizio di rilevanza pubblica, arrecando un forte pregiudizio in
pag. 5/26 termini di affidabilità, onorabilità, probità dei propri dipendenti.
La condotta da Lei tenuta e sopra rappresentata, oltre ad avere rilevanza penale, costituisce per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società –gravissima violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente e risulta altresì in contrasto con i principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone
a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, onestà, probità e trasparenza. Tale condotta strettamente connessa con il rapporto di lavoro, costituisce grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa e riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in
Azienda e della connessa spiccata importanza che l'elemento fiduciario assume. Per l'effetto di quanto sopra, nel formularLe con la presente ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche sotto il profilo patrimoniale,
Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge
20/05/1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le
Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo:
Filiale Napoli 2”; Controparte_3
-di aver effettuato un'audizione in sede disciplinare in data
6.9.2024 a difesa della contestazione ma che, nonostante ciò, la società datrice gli comminava in data 27.8.2024 il licenziamento senza preavviso;
-di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale;
pag. 6/26 -che al momento del licenziamento la sua retribuzione era pari ad euro 1.704,74 mensili;
-che il CCNL di categoria prevedeva una sanzione di carattere conservativo per gli illeciti della specie di quello contestatogli;
-che vi era il difetto di immediatezza della contestazione e l'insussistenza del fatto materiale contestato;
-che egli veniva adibito inizialmente alle mansioni di Operatore di
Sportello e, successivamente, a causa di una obiettiva carenza e insufficienza di organico, aveva svolto la mansione di Operatore di
Front End per la quale non aveva ricevuto alcuna formazione professionale e specifica;
-che la non corretta identificazione del cliente presente allo sportello era stata desunta solo sulla base di un esame visivo e non tecnico;
-che il sistema gli aveva comunque consentito di inserire la richiesta in quanto non esiste(va) alcun blocco tecnico;
-di aver agito nella convinzione che non vi fosse alcuna restrizione o irregolarità in merito;
-di ignorare di non poter operare personalmente sui propri rapporti in quanto né il Contratto collettivo di lavoro né la CO.F 91/2021 prescrivevano il divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio;
-che l'esercizio dell'opzione di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto era espressamente prevista dal Codice del Consumo e doveva essere per legge inserita in ogni contratto sottoscritto da un consumatore;
-che la stessa società aveva ritenuto di propria iniziativa di modificare le modalità di accredito dei conteggi relativi agli pag. 7/26 obiettivi commerciali, afferenti alla sottoscrizione del prodotto
“Energia”, in quanto nei primi periodi del 2023 (I,II,III TRIM) la consuntivazione era effettuata al lordo degli annulli, mentre a partire dal IV trimestre e per i periodi successivi i consuntivi erano stati nettati dagli annulli manifestati dai clienti entro i 14 giorni successivi la data di sottoscrizione;
-che la società datrice non aveva richiesto la restituzione dell'importo di euro 1.113,20 da lui conseguito nell'anno 2023 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema Base MP”;
-che vi era sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione comminata;
-che era stato violato l'art. 7, comma 1 legge 300/1970,
chiedendo dichiararsi il recesso nullo, illegittimo e annullabile in quanto non proporzionato il licenziamento per giusta causa e condannare la alla reintegra nel posto Controparte_1 di lavoro ed al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in quanto licenziamento nullo ex art.2 D.Lgs. n.23/2015; in via subordinata “per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.”, ovvero perchè seppur esistente il fatto contestato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in oggetto;
oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via del tutto subordinata condannare la ad Controparte_1 un risarcimento del danno pari ad un numero di mensilità da 6 a 36, pari ad Euro 1.704,74, considerando gli anni di servizio del pag. 8/26 lavoratore, le condizioni ed il comportamento delle parti, le dimensioni dell'azienda ed i carichi di famiglia.
Si costituiva la società Poste che resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, alle pretese attoree, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente pari ad euro
3.689,00.
Propone appello deducendo: Parte_1
-l'erroneità della sentenza laddove il GL non aveva considerato che la sua postazione di lavoro e quindi quella del computer, era condivisa con il collega per cui non era lui a dover dedurre e Pt_2 provare che altre persone erano entrate con il suo account personale
“FIGLIO21” per eseguire le operazioni contestate, ma era la società resistente a dover provare il contrario, e cioè che l'altro OFE,
che condivideva la stessa postazione lavorativa e lo Parte_2 stesso computer aziendale non aveva utilizzato talvolta le credenziali di accesso di esso , anche alla luce della Pt_1 circostanza incontestata che alcune operazioni contestate erano state effettuate a nome dello stesso collega e di suo Persona_1 padre,
-che non era stata raggiunta la certezza in sede giudiziale che tutti i contratti oggetto di accertamento fossero stati da lui processati,
-che nella lettera di natura disciplinare si indicavano 58 contratti del prodotto “Energia” ma che, in realtà, ne venivano contestati 33
(n.6 contratti intestati al sig. n.11 contratti Parte_3 intestati al sig. n.6 contratti intestati al sig. Persona_1
n.10 contratti intestati ad esso ricorrente), Parte_5
pag. 9/26 mentre gli altri 25 erano quelli intestati al suo collega Pt_2
,
[...]
-che il cd. diritto di ripensamento era previsto dal Codice del
Consumo e recepito anche nel manuale operativo interno denominato
Enel energia, per cui non vi era alcun divieto per il cd. cliente- consumatore di sottoscrivere più e più volte lo stesso contratto di natura commerciale con diversi operatori al fine di ottenere delle condizioni contrattuali-economiche migliori,
-che nessuna norma aziendale, e neppure quella richiamata dalla società, contiene un divieto, sanzionabile sul piano disciplinare, di effettuare operazioni di tipo commerciale in proprio, allorché le stesse sono previste e consentite purché effettuate al di fuori dell'orario di servizio, circostanza questa non oggetto di contestazione specifica da parte della società, o da far effettuare ad altro operatore in servizio, circostanza non verificabile in quanto egli si alternava con il collega nella stessa Parte_2 postazione di lavoro,
-che lo stesso Funzionario del della società resistente nel suo CP_2
Report FMSI/24/0236 aveva precisato che l'obiettivo riconducibile alla sottoscrizione dei contratti del prodotto “Energia” aveva contribuito solo in quota parte al raggiungimento del “Sistema Base
MP” in quanto quest'ultimo è omnicomprensivo anche di altre campagne commerciali,
-che aveva rispettato quanto previsto dal Manuale Identificazione
Persone Fisiche e che il sig. convocato dalla Parte_3 struttura investigativa interna, aveva confermato di aver sottoscritto personalmente i vari contratti,
-che era stato acquisito il documento di riconoscimento del sig.
, documento d'identità leggibile in ogni sua parte, Parte_5
pag. 10/26 -che la società resistente non aveva ritenuto di non convocare né il sig. e neppure il sig. per Parte_5 Persona_1 richiedere informazioni circa i contratti a loro intestati e circa le firme ivi apposte,
-che non vi era alcuna norma aziendale che vietava la sottoscrizione di più contratti da parte dello stesso cliente,
-che nella fattispecie in oggetto doveva ravvisarsi la insussistenza del “fatto contestato” che, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo o quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente,
-che la sentenza è errata laddove il GL sostiene che per il fatto contestato non è prevista alcuna sanzione conservativa dal CCNL di categoria in quanto la società resistente non aveva provato il dolo generico ed erano applicabili le sanzioni disciplinari di tipo conservativo, ad esempio la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione per l'ipotesi sub lettera e
(inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società), la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni per l'ipotesi sub f (inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile) o, in subordine, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni per l'ipotesi sub j (abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro) ovvero sub n pag. 11/26 (in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché
l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile), in quanto per le risultanze istruttorie il comportamento contestato non poteva considerarsi di particolare gravità da giustificare un licenziamento per giusta causa senza preavviso,
-che il provvedimento espulsivo era comunque sproporzionato secondo i canoni dettati dalla Suprema Corte di Cassazione, atteso che il fatto non aveva alcun rilievo disciplinare o, in subordine, era da qualificarsi come semplice negligenza nell'osservanza di norme aziendali interne, mutevoli nel tempo,
-che vi era stata violazione dell'art.7 L.300/1970 in quanto le presunte norme violate erano norme interne suscettibili di mutare nel tempo e la società non aveva provato la conoscibilità da parte di esso lavoratore,
reiterando le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e chiedendo “1) Accogliere la domanda e dichiarare per le causali del ricorso l'illegittimità/la nullità/l'inefficacia del licenziamento per g.c. intimato con lettera del 11.09.2024; 2) Per l'effetto : A-
Condannare in via principale la alla CP_1 Controparte_1 reintegra del ricorrente nello stesso posto di lavoro e nelle medesime mansioni, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
pag. 12/26 attività lavorative in quanto licenziamento nullo ex art.2 D.Lgs.
n.23/2015, alla luce della nuova lettura data dalla sentenza n.22 della Corte Costituzionale del 22.02.2024; B- Condannare in via subordinata la alla reintegra del Controparte_1 ricorrente nello stesso posto di lavoro e nelle medesime mansioni, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative
“per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.”, ovvero perché seppur esistente il fatto contestato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
C- In via del tutto subordinata, in tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo, condannare la ad un risarcimento del Controparte_1 danno in favore del ricorrente pari ad un numero di mensilità da 6 a
36, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, considerando gli anni di servizio del lavoratore, le condizioni ed il comportamento delle parti, le dimensioni dell'azienda ed i carichi di famiglia.
3-Condannare la resistente., in persona del Legale CP_4 rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
pag. 13/26 di giudizio con attribuzione all'avv. Francesco AS, dichiaratasi antistatario”.
replica: Controparte_1
-che la sottoscrizione dei contratti oggetto della contestazione aveva consentito al ricorrente di percepire nell'anno 2023 € 1.113,20 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema Base MP”,
-che la contestata non corretta identificazione del cliente presente allo sportello e l'esecuzione delle operazioni personali erano state poste in essere in netta violazione, rispettivamente, di quanto indicato nel Manuale Identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF n.485 del 28.07.2021 nonché in difformità rispetto a quanto previsto dai Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio,
-che a seguito della ricezione della lettera di contestazione, il ricorrente era stato ascoltato per rendere oralmente le proprie giustificazioni, ma non erano emersi elementi utili a discolparlo per cui, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della irrimediabile lesione del rapporto di fiducia, gli veniva notificata la sanzione disciplinare espulsiva del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 54, c. VI, lett. c) e k) e 80 lett. e) del vigente
CCNL,
-che presso l'UP di Caivano il codice disciplinare era sempre stato regolarmente affisso presso la bacheca aziendale collocata all'interno del medesimo ufficio, in luogo agevolmente accessibile ai dipendenti,
pag. 14/26 -che il ricorrente era stato trasferito presso l'UP di Caivano non per carenza di organico bensì a seguito di un trasferimento per graduatoria di mobilità nazionale,
-che nel Manuale del servizio “Enel Energia” è regolamentata la clausola “Ripensami”, che consente al cliente, entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, di recedere e quindi non procedere più con il cambio fornitore, ma senza previsione di obbligatorietà dell'inserimento della clausola di ripensamento,
-che non aveva rilievo la condivisione della postazione di lavoro con il collega (anch'egli destinatario di un licenziamento Parte_2 disciplinare, la cui legittimità è tutt'ora sub iudice in primo grado) in quanto le operazioni accertate erano univocamente riconducibili al in quanto eseguite con il proprio account Pt_1 individuale accessibile solo con le proprie credenziali personali,
-che lo stesso appellante in sede di dichiarazioni spontanee
Co all'incaricato della struttura ispettiva FMSI dott. in Tes_1 data 06.06.2024 e nelle giustificazioni rese per iscritto in sede di procedimento disciplinare aveva ammesso di aver eseguito personalmente le operazioni contestate,
-che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata a parte ricorrente fosse sussumibile nella nozione di giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c., con conseguente legittimità dell'atto di recesso irrogato,
-che la condotta contestata era contraria al minimum etico, i cui riflessi si riverberano sul rapporto di lavoro, determinando, da un lato, la compromissione del vincolo fiduciario e, dall'altro, il venir meno del legittimo affidamento nel rispetto della disciplina aziendale e nel corretto futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali,
pag. 15/26 -che anche laddove la Corte dovesse ritenere che il licenziamento illegittimo, le conseguenze certamente non potrebbero essere quelle invocate da controparte poiché la reintegrazione nel posto di lavoro consegue esclusivamente nell'ipotesi in cui venga giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, oppure nell'ipotesi in cui il giudice accerti che in relazione alla condotta contestata il CCNL prevede una diversa sanzione conservativa, per cui al più potrebbe applicarsi l'art. 18, comma 5, Statuto Lavoratori,
-che i fatti integravano una paradigmatica ipotesi di giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. nonché l'ipotesi del CCNL sub art.54, c.6 “si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: ... per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” (lett. k) e “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” (lett. c),
-che era sufficiente il dolo generico vale a dire la previa conoscenza da parte del dipendente della contrarietà di un certo comportamento alle regole aziendali e, ciononostante, la decisione di porre egualmente in essere tale condotta,
-che il pregiudizio richiamato dalla norma contrattual-collettiva in esame si connota per il suo carattere meramente eventuale,
-che l'impossibilità di sussumere la fattispecie concreta contestata al ricorrente nell'alveo delle previsioni conservative contemplate dal CCNL applicato dalla resistente esclude l'operatività del meccanismo reintegratorio contemplato dall'art. 18, comma 4, secondo periodo, Statuto Lavoratori,
pag. 16/26 -che l'attività lavorativa svolta dal non era attività di Pt_1 consulenza al cliente bensì di proposizione/offerta dei prodotti suelencati (es. SIM, Fibra, PM Casa, RCAuto, Energia) per la quale il lavoratore aveva ricevuto specifica formazione professionale come risultava dal libretto formativo (numerosi corsi di formazione e aggiornamento lavorativo completati) ed accedeva quotidianamente al
Portale Pianeta Ufficio Postale, dove è possibile consultare tutti i
Manuali Operativi, ed in cui confluiscono le COI (comunicazioni
Interne), le COIL(comunicazioni Interne Localizzate),
COF(comunicazioni Flash/Pegasus mail) e i TRAL(documenti di trasparenza),
-che non rilevava la mancata ammissione della prova testimoniale in quanto la stessa rileva solo laddove abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, caso non verificatosi nella specie,
-che, in via gradata, sussisteva quantomeno in un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo, alla luce della, senza dubbio prevalente, nozione legale di cui all'art. 3, L. 604/1966, essendo certamente configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro»,
-che, in estremo subordine, nell'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 doveva tenersi conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
Alla udienza del 23.10.25 tenutasi ex art.127 ter cpc, previa acquisizione delle note delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
**********
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pag. 17/26 Dalla nota di contestazione disciplinare emergono testualmente i seguenti comportamenti di rilievo disciplinare contestati al
Figlioli:
-per tutti i contratti analizzati risulta che il cliente, ogni volta che avrebbe sottoscritto il contratto afferente al prodotto
“Energia”, ha richiesto di poter usufruire del diritto di ripensamento come disciplinato dal Codice del Consumo,
-dall'analisi del GDF della PDL 15 dei giorni in cui risultano processati tutti i contratti intestati a si è rilevato che Parte_3
l'attivazione è stata effettuata sei volte con la user-id “FIGLIO21” che risulta a Lei univocamente associata……….Da ulteriori approfondimenti esperiti, si è rilevato che, ictu oculi, sempre ad un esame visivo seppure non tecnico, il tratto grafico delle firme apposte sui contratti intestati al sig. è Parte_3 totalmente difforme rispetto a quello della firma apposta dal cliente sul proprio documento di identità,
-contratti sottoscritti a nome del sig. del più Persona_1 volte prodotto “Energia” di cui undici da Lei effettuati con la user- id “FIGLIO21” a lei univocamente assegnata…….Si precisa che il cliente di cui trattasi è risultato essere il padre dell' Parte_4
, come poi anche da lui stesso confermato. Da un esame visivo
[...] seppur non tecnico, si è rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” a Lui intestati, risulta non congruente con quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento di identità
-lo stesso cliente ha sottoscritto in totale nove ordini di vendita
SIM Poste Mobile, di cui tre da Lei effettuati,
pag. 18/26 -LL ha processato a nome di nel periodo marzo 2023- Parte_2 maggio 2024 quattordici contratti del prodotto “Gas” e dieci contratti del prodotto “Energia”,
-La successiva analisi ha riguardato i sei contratti del prodotto
“Energia” sottoscritti a nome del sig. nel periodo Parte_5 compreso tra il 13.03.2023 e il 26.07.2023 che risultano tutti da Lei processati con la user-id “FIGLIO21” a Lei univocamente assegnata. Il cliente risulta essere suo padre, come anche da Lei confermato nel corso dell'incontro con l'incaricato di e Lei ha curato CP_2
l'attivazione di tutti i contratti presenti in GECT. Da una prima analisi di è riscontrato che il documento d'identità acquisito in fase di identificazione del cliente, risulta essere seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta d'identità. Da un esame visivo seppur non tecnico, si è inoltre rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” intestati al sig. risulta essere Parte_5 difforme rispetto a quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento d'identità,
-undici contratti del prodotto “Energia” e di seguito elencati intestati a Lei stesso e inseriti nel periodo compreso tra il
23.08.2023 e il 05.04.2024 per i quali risulta che dieci sono stati processati in proprio con user-id “Figlio21” a Lei univocamente assegnata. Per tutti i contratti, è risultato che LL ogni volta ha esercitato il diritto di ripensamento attraverso l'opzione “Pensaci”,
in relazione ai quali la società datrice contestava al lavoratore
-la non corretta identificazione del cliente presente allo sportello
-le operazioni personali svolte
in contrapposizione rispettivamente con quanto indicato nel Manuale identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF
pag. 19/26 n.485 del 28.07.2021 ed in difformità rispetto a quanto previsto dai
Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio.
Nella successiva nota di licenziamento le Poste richiamavano l'art.54
VI comma lettere c) e k) del CCNL (nonché l'art.80 lettera E che prevede la risoluzione per giusta causa).
L'art.54 comma VI indica le mancanze che comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
la lettera c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi, la lettera k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Analizzando partitamente le singole condotte contestate al Pt_1 il Collegio osserva.
La contestazione in ordine al ripensamento esercitato dai clienti sottoscrittori dei vari contratti non è sanzionabile atteso che il diritto di ripensamento (come indicato nella stessa nota di contestazione) è previsto e disciplinato dal Codice del Consumo, per cui l'inserimento di tale clausola nei contratti era pienamente legittima, così come il successivo recesso del cliente.
In relazione alle sottoscrizioni apposte dal cliente
[...]
su tutti i 69 contratti, di cui solo 6 attivati dal Parte_3
, lo stesso cliente nel corso degli accertamenti ispettivi Pt_1 interni ha riferito “mi vengono richieste informazioni circa 69 contratti a me intestati di luce e gas con Poste Mobile e confermo di averli sottoscritti io tutti personalmente, e li ho annullati tutti
pag. 20/26 tramite call center” per cui la contestazione in ordine alle presunte firme apocrife è priva di prova, anzi la stessa datrice fornisce prova del contrario (cfr. verbale rilascio dichiarazioni del 3.6.24, allegato 5 al Report FMSI prodotto dalla resistente in primo grado).
Con riferimento alla analoga contestazione di apposizione di firma apocrifa per gli 11 contratti del cliente e per i 6 Persona_1 contratti del cliente (padre dell'appellante) le Parte_5
Poste non hanno fornito alcuna prova che si trattasse di firme
“false” non avendo mai proceduto a sentire i due clienti in questione
(come invece fatto per il ) in ordine alla genuinità o meno Parte_3 della apposizione delle firme né disposto (come ammesso nella contestazione) alcun esame tecnico sulle predette firme.
Alcuna contestazione viene mossa per l'attivazione delle 3 SIM del cliente non indicandosi alcuna specifica Persona_1 irregolarità.
Alcuna irregolarità viene avanzata anche in ordine al processamento a nome di (il collega di postazione) di un totale di 24 Parte_2 contratti (14 del prodotto “Gas” e 10 del prodotto “Energia”).
In relazione ai 10 contratti del prodotto “Energia” intestati al da lui stesso processati in proprio con user-id Parte_1
“Figlio21” si invoca la violazione delle CO.F nn.485 e 91 del 2021, richiamate anche per la non corretta identificazione degli altri clienti indicati.
Sotto tale ultimo profilo deve rilevarsi che la scorretta identificazione del cliente non è avvenuta quanto ai contratti sottoscritti dal (come sopra precisato), non è provata Parte_3 quanto ai clienti e in quanto mai Persona_1 Parte_5 accertata la falsità delle sottoscrizioni, non è contestata espressamente quanto a . Parte_2
pag. 21/26 La CO.F n.485/21 prescrive all'operatore postale di acquisire una copia del documento di identità leggibile con foto nitida.
In relazione a nella contestazione si legge solo che Parte_5
“il documento di identità risulta essere, seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta di identità”, donde la presenza di una effettiva identificazione, in base alla CO.F è ben possibile che la copia del documento sia costituita da una fotografia;
per i contratti sottoscritti dal
[...]
, oltre alla questione già esaminata delle sottoscrizioni, Per_1 non si operano rilievi sul documento di identità.
In relazione ai contratti sottoscritti in proprio con il proprio user
D la CO.F n.91/21 invocato da Poste si limita a dettare una “buona norma” ai dipendenti, indicando di sottoscrivere i contratti al di fuori dell'orario di lavoro e tramite altro operatore (e non direttamente) ma non è previsto alcun divieto di sottoscrizione, per cui la contestazione de qua non configura una violazione di dovere di ufficio ma una condotta negligente in quanto in contrasto con una norme di azione derivante da direttiva aziendale (cfr. CO.F), cioè una sorta di best practice.
Si deve ulteriormente aggiungere, ai fini della valutazione della fondatezza della contestazione disciplinare, che dal report
FMSI/24/0236 del 26/06/2024 emerge che l'incentivo economico di euro
1.113,20 percepito nel 2023 non era riferibile ai soli contratti di cui alla contestazione avendo l'incaricato ed il Testimone_2
Responsabile Funzione Centrale segnalato che “Va Parte_6 rappresentato però, che, l'obiettivo riconducibile alla sottoscrizione dei contratti del prodotto “Energia” ha contribuito solo in quota parte al raggiungimento del “Sistema Base MP”, in quanto quest'ultimo è omnicomprensivo anche di altre campagne
pag. 22/26 commerciali di cui la scrivente Funzione non è a conoscenza” (doc. 12 produzione resistente in primo grado).
Quindi le condotte contestate al in relazione ai contratti Pt_1 sottoscritti dai clienti e Parte_3 Persona_1 sono insussistenti (quelle relative ai contratti del Parte_5 cliente ) ovvero non provate (quelle relative ai contratti Parte_3 dei clienti e;
residua la condotta Parte_5 Persona_1 relativa alla stipulazione dei contratti in proprio (in numero di 10) che è però in contrasto (solo) con norma di buona condotta e come tale non sussumibile affatto nelle ipotesi tipizzate dall'art.54 CCNL
VI comma lettere c), k) quanto piuttosto nella ipotesi di cui all'art.54 IV comma lettera n) che sanziona con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni la seguente condotta “n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé
o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”.
Quindi accertata l'irrilevanza/insussistenza disciplinare delle contestazioni relative ai clienti e Parte_3 Parte_5
e il "minimo rilievo" disciplinare della condotta Persona_1 relativa alla stipulazione diretta dei contratti in proprio, dall'esame delle previsioni del contratto collettivo applicato nel caso di specie ne consegue illegittimità del recesso irrogato, dovendosi la condotta (per come effettivamente sussistente e provata) sussumere nella ipotesi che legittimava l'irrogazione della sola sanzione della sospensione, in quanto nella (unica) condotta provata
(la stipulazione di 10 contratti in proprio in via diretta ed in orario di servizio e non tramite altro operatore) sono rinvenibili i pag. 23/26 caratteri della condotta sanzionata con la sospensione di cui alla richiamata lettera n) (cfr. Cassazione ordinanza n.17306/24 “In tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità”) in quanto il ha posto in essere una condotta negligente ed Pt_1 inosservante della “buona norma” di servizio di cui alla CO.F n.91/21
e non risultando la mancanza particolarmente grave.
Peraltro è indubitabile che, alla luce dei rilievi sopra evidenziati, la corposità delle contestazioni contenute nella nota disciplinare sia venuta meno in maniera sensibile e significativa.
Ne consegue l'applicazione della tutela prevista dall'art.3 comma 2 decreto legislativo n.23/2015 (cfr. Corte Costituzionale n.129/2024
“E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto
pag. 24/26 contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un fatto materiale che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”), atteso che il lavoratore è stato assunto ad agosto 2020
(quindi è inapplicabile l'art.18 legge n.300/70 su cui hanno dibattuto le parti in causa); il licenziamento va quindi annullato e la condannata a reintegrare l'appellante nel Controparte_1 posto di lavoro ed a pagargli una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.704,74
(somma indicata dal e non contestata da parte datoriale) Pt_1 dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione (nei limiti di 12 mensilità) nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali ed assistenziali.
Ne consegue anche l'infondatezza della richiesta dell'appellata di conversione del recesso per giusta causa in giustificato motivo soggettivo atteso che la conversione presuppone pur sempre il medesimo fatto (solo diversamente qualificato sotto il profilo giuridico;
cfr. Cassazione n.12884/14, n.837/08) e quindi l'identità della contestazione che, invece, difetta nel caso di specie.
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum deve rilevarsi che secondo quanto affermato dalla S.C. (ordinanza n. 1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che
pag. 25/26 lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice è del tutto generica già sotto il profilo allegatorio (risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento irrogato a e Parte_1 condanna la a reintegrarlo nel posto di lavoro Controparte_1 ed a pagargli una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.704,74 dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione (nei limiti di 12 mensilità) nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
-condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge quanto al primo grado ed in complessivi euro 4.996,00 quanto al presente grado oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 26/26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 23.10.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.918/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.1963/2025 pubblicata il 30/04/2025
TRA rappresentato e difeso dall'avv.to Francesco Parte_1
AS
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to. Raffaele De Luca Tamajo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado depositato il 10.10.2024, Parte_1
impugnava il licenziamento comminato dalla società convenuta
[...] con lettera datata 11.9.2024, deducendo:
-di essere stato assunto come lavoratore subordinato, a tempo indeterminato in regime di part-time dal 3.8.2020 presso l'Ufficio
Postale di San Giovanni in Croce (CR), assegnato a svolgere mansioni di Operatore di Sportello, livello D e di essere stato assegnato dal
15 dicembre 2022 all'Ufficio Postale di Caivano (NA);
-che in tale ultimo ufficio era stato prima assegnato a svolgere le mansioni di Operatore di Sportello e successivamente di Operatore di
Front End (OFE) (cd. Corner commerciale) in alternanza con il collega
, altro OFE dell'ufficio; Parte_2
-che, nello specifico, il suo lavoro consisteva nello svolgimento di attività di consulenza e di promozione ai clienti dell'ufficio postale dell'Offerta “Luce” e dell'Offerta “Gas” per l'acquisto e, quindi, per la stipula di contratti di fornitura del prodotto
“Energia”, e del prodotto “Gas”, nonché nell'attività di promozione e vendita di carte telefoniche-Sim Poste Mobile;
-di aver ricevuto il 9.08.2024 una nota di contestazione di addebito, la quale recitava: “Solo di recente, dopo complessi ed articolati accertamenti svolti dalla Struttura Controparte_2 presso l'Ufficio Postale di Caivano dove Lei è
[...] assegnato con mansioni di Front End (OSE) a seguito di verifica di cassa preventiva effettuata in data 16.04.2024, che consiste nel controllo dell'esatta corrispondenza della materialità UP con le risultanze contabili, nonché del rispetto delle normative di sicurezza previste dall'Azienda per la gestione del denaro e dei mezzi forti è emerso quanto segue ………Dall'analisi della documentazione rinvenuta, segnatamente alla verifica attraverso
l'applicativo GECT (Gestione elettronica dei Contratti e Transazioni) di eventuali contratti processati a nome dei clienti per i quali sono stati rinvenute le copie dei documenti di identità è emerso quanto segue. Per diversi codici fiscali si è riscontrata un'anomala ed alquanto improbabile numerosità di contratti sottoscritti a nome del medesimo cliente, del prodotto “Energia”, in alcuni casi si è rilevato, addirittura, che lo stesso cliente ha sottoscritto un numero pari ad ottantasei contratti tutti relativi allo stesso citato
pag. 2/26 prodotto e tutti non andati a buon fine. E' opportuno sottolineare che per tutti i contratti analizzati risulta che il cliente, ogni volta che avrebbe sottoscritto il contratto afferente al prodotto
“Energia”, ha richiesto di poter usufruire del diritto di ripensamento come disciplinato dal Codice del Consumo, in cui il cliente può entro quattordici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto cambiare idea sull'acquisto effettuato, liberandosi dal contratto concluso senza alcun onere e senza fornire alcuna motivazione. Nel corso dell'accertamento sono stati analizzati un totale di 275 contratti del prodotto “Energia” di cui 58 sono stati da Lei processati. L'analisi successiva si è concentrata sui sessantanove contratti, sempre del prodotto “Energia” sottoscritti dal sig. processati nel periodo compreso tra Parte_3
l'01.09.2023 e l'08.04.2024, di cui trentacinque relativi al prodotto
“Luce” e i restanti trentaquattro relativi al prodotto “Gas”.
Dall'analisi del GDF della PDL 15 dei giorni in cui risultano processati tutti i contratti intestati a si è rilevato che Parte_3
l'attivazione è stata effettuata sei volte con la user-id “FIGLIO21” che risulta a Lei univocamente associata……….Da ulteriori approfondimenti esperiti, si è rilevato che, ictu oculi, sempre ad un esame visivo seppure non tecnico, il tratto grafico delle firme apposte sui contratti intestati al sig. è Parte_3 totalmente difforme rispetto a quello della firma apposta dal cliente sul proprio documento di identità. Nell'immagine 10 risulta anteposto il nome al cognome, mentre sulla carta d'identità il cliente ha apposto la firma trascrivendo prima il cognome e poi il nome. Da ulteriori approfondimenti effettuati sulla documentazione presente in
GECT, anche in questo caso, si è riscontrato che dapprima il documento di identità acquisito risulta essere, con ogni circostanziata probabilità, la stampa di una foto, che però risulta illeggibile. La successiva analisi ha riguardato gli ottantasei
pag. 3/26 contratti sottoscritti a nome del sig. del più Persona_1 volte prodotto “Energia” di cui undici da Lei effettuati con la user- id “FIGLIO21” a lei univocamente assegnata…….Si precisa che il cliente di cui trattasi è risultato essere il padre dell' Parte_4
, come poi anche da lui stesso confermato. Da un esame visivo
[...] seppur non tecnico, si è rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” a Lui intestati, risulta non congruente con quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento di identità. Da ulteriori analisi attraverso
l'applicativo ORACOLO, anche per il sig. risultano Persona_1 delle interrogazioni finalizzate all'attivazione di SIM Poste Mobile, dall'analisi dei GDF della PDL 15 si è rilevato che lo stesso cliente ha sottoscritto in totale nove ordini di vendita SIM Poste Mobile, di cui tre da Lei effettuati. Da ulteriori approfondimenti effettuati in ambiente Term 3270, si è rilevato che LL ha processato a nome di
nel periodo marzo 2023-maggio 2024 quattordici Parte_2 contratti del prodotto “Gas” e dieci contratti del prodotto
“Energia”. La successiva analisi ha riguardato i sei contratti del prodotto “Energia” sottoscritti a nome del sig. nel Parte_5 periodo compreso tra il 13.03.2023 e il 26.07.2023 che risultano tutti da Lei processati con la user-id “FIGLIO21” a Lei univocamente assegnata. Il cliente risulta essere suo padre, come anche da Lei confermato nel corso dell'incontro con l'incaricato di e Lei ha CP_2 curato l'attivazione di tutti i contratti presenti in GECT. Da una prima analisi di è riscontrato che il documento d'identità acquisito in fase di identificazione del cliente, risulta essere seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta d'identità. Da un esame visivo seppur non tecnico, si è inoltre rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” intestati al sig. Parte_5 risulta essere difforme rispetto a quello della firma apposta dallo
pag. 4/26 stesso cliente sul proprio documento d'identità. L'ultima fase di analisi documentale effettuata riguarda gli undici contratti del prodotto “Energia” e di seguito elencati intestati a Lei stesso e inseriti nel periodo compreso tra il 23.08.2023 e il 05.04.2024 per i quali risulta che dieci sono stati processati in proprio con user-id
“Figlio21” a Lei univocamente assegnata. Per tutti i contratti, è risultato che LL ogni volta ha esercitato il diritto di ripensamento attraverso l'opzione “Pensaci”. Inoltre si è rilevato che, ai fini dei conteggi relativi agli obiettivi commerciali, afferenti alla sottoscrizione del prodotto “Energia” nei primi periodi del 2023 (I,II,III TRIM) la consuntivazione era effettuata al lordo degli annulli, mentre a partire dal IV trimestre e per i periodi successivi i consuntivi sono stati nettati dagli annulli manifestati dai clienti entro i 14 gg. successivi la data di sottoscrizione. Le modalità sopra descritte Le ha consentito di percepire nell'anno 2023 €. 1.113,20 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema
Base MP”. Tutto quanto sopra esposto, in merito alla non corretta identificazione del cliente presente allo sportello ed alle operazioni personali svolte è in contrapposizione rispettivamente con quanto indicato nel Manuale identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF n.485 del 28.07.2021 ed in difformità rispetto a quanto previsto dai Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio. Al riguardo, Le evidenziamo che i fatti di cui sopra, di particolare gravità, si sono consumati in stretta connessione con l'attività professionale riverberando i loro effetti negativi sia direttamente nell'ambito lavorativo sia in ragione del ruolo da Lei svolto sull'immagine dell'Azienda, che svolge un servizio di rilevanza pubblica, arrecando un forte pregiudizio in
pag. 5/26 termini di affidabilità, onorabilità, probità dei propri dipendenti.
La condotta da Lei tenuta e sopra rappresentata, oltre ad avere rilevanza penale, costituisce per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Società –gravissima violazione dei doveri e degli obblighi su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile come espressamente richiamati dall'art. 52 del CCNL vigente e risulta altresì in contrasto con i principi ispiratori del Codice Etico in vigore in Azienda che impone
a ciascun dipendente di improntare il proprio comportamento ai principi di legalità, onestà, probità e trasparenza. Tale condotta strettamente connessa con il rapporto di lavoro, costituisce grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro che dovrebbero caratterizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa e riveste particolare gravità in considerazione della Sua funzione in
Azienda e della connessa spiccata importanza che l'elemento fiduciario assume. Per l'effetto di quanto sopra, nel formularLe con la presente ogni più ampia riserva di azione a tutela dei diritti e degli interessi della Società, anche sotto il profilo patrimoniale,
Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge
20/05/1970, n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53,
54 e 55 del CCNL vigente, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le
Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo:
Filiale Napoli 2”; Controparte_3
-di aver effettuato un'audizione in sede disciplinare in data
6.9.2024 a difesa della contestazione ma che, nonostante ciò, la società datrice gli comminava in data 27.8.2024 il licenziamento senza preavviso;
-di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale;
pag. 6/26 -che al momento del licenziamento la sua retribuzione era pari ad euro 1.704,74 mensili;
-che il CCNL di categoria prevedeva una sanzione di carattere conservativo per gli illeciti della specie di quello contestatogli;
-che vi era il difetto di immediatezza della contestazione e l'insussistenza del fatto materiale contestato;
-che egli veniva adibito inizialmente alle mansioni di Operatore di
Sportello e, successivamente, a causa di una obiettiva carenza e insufficienza di organico, aveva svolto la mansione di Operatore di
Front End per la quale non aveva ricevuto alcuna formazione professionale e specifica;
-che la non corretta identificazione del cliente presente allo sportello era stata desunta solo sulla base di un esame visivo e non tecnico;
-che il sistema gli aveva comunque consentito di inserire la richiesta in quanto non esiste(va) alcun blocco tecnico;
-di aver agito nella convinzione che non vi fosse alcuna restrizione o irregolarità in merito;
-di ignorare di non poter operare personalmente sui propri rapporti in quanto né il Contratto collettivo di lavoro né la CO.F 91/2021 prescrivevano il divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio;
-che l'esercizio dell'opzione di ripensamento entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto era espressamente prevista dal Codice del Consumo e doveva essere per legge inserita in ogni contratto sottoscritto da un consumatore;
-che la stessa società aveva ritenuto di propria iniziativa di modificare le modalità di accredito dei conteggi relativi agli pag. 7/26 obiettivi commerciali, afferenti alla sottoscrizione del prodotto
“Energia”, in quanto nei primi periodi del 2023 (I,II,III TRIM) la consuntivazione era effettuata al lordo degli annulli, mentre a partire dal IV trimestre e per i periodi successivi i consuntivi erano stati nettati dagli annulli manifestati dai clienti entro i 14 giorni successivi la data di sottoscrizione;
-che la società datrice non aveva richiesto la restituzione dell'importo di euro 1.113,20 da lui conseguito nell'anno 2023 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema Base MP”;
-che vi era sproporzione tra il fatto contestato e la sanzione comminata;
-che era stato violato l'art. 7, comma 1 legge 300/1970,
chiedendo dichiararsi il recesso nullo, illegittimo e annullabile in quanto non proporzionato il licenziamento per giusta causa e condannare la alla reintegra nel posto Controparte_1 di lavoro ed al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74 dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in quanto licenziamento nullo ex art.2 D.Lgs. n.23/2015; in via subordinata “per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.”, ovvero perchè seppur esistente il fatto contestato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in oggetto;
oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
in via del tutto subordinata condannare la ad Controparte_1 un risarcimento del danno pari ad un numero di mensilità da 6 a 36, pari ad Euro 1.704,74, considerando gli anni di servizio del pag. 8/26 lavoratore, le condizioni ed il comportamento delle parti, le dimensioni dell'azienda ed i carichi di famiglia.
Si costituiva la società Poste che resisteva con diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, alle pretese attoree, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Il Tribunale rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente pari ad euro
3.689,00.
Propone appello deducendo: Parte_1
-l'erroneità della sentenza laddove il GL non aveva considerato che la sua postazione di lavoro e quindi quella del computer, era condivisa con il collega per cui non era lui a dover dedurre e Pt_2 provare che altre persone erano entrate con il suo account personale
“FIGLIO21” per eseguire le operazioni contestate, ma era la società resistente a dover provare il contrario, e cioè che l'altro OFE,
che condivideva la stessa postazione lavorativa e lo Parte_2 stesso computer aziendale non aveva utilizzato talvolta le credenziali di accesso di esso , anche alla luce della Pt_1 circostanza incontestata che alcune operazioni contestate erano state effettuate a nome dello stesso collega e di suo Persona_1 padre,
-che non era stata raggiunta la certezza in sede giudiziale che tutti i contratti oggetto di accertamento fossero stati da lui processati,
-che nella lettera di natura disciplinare si indicavano 58 contratti del prodotto “Energia” ma che, in realtà, ne venivano contestati 33
(n.6 contratti intestati al sig. n.11 contratti Parte_3 intestati al sig. n.6 contratti intestati al sig. Persona_1
n.10 contratti intestati ad esso ricorrente), Parte_5
pag. 9/26 mentre gli altri 25 erano quelli intestati al suo collega Pt_2
,
[...]
-che il cd. diritto di ripensamento era previsto dal Codice del
Consumo e recepito anche nel manuale operativo interno denominato
Enel energia, per cui non vi era alcun divieto per il cd. cliente- consumatore di sottoscrivere più e più volte lo stesso contratto di natura commerciale con diversi operatori al fine di ottenere delle condizioni contrattuali-economiche migliori,
-che nessuna norma aziendale, e neppure quella richiamata dalla società, contiene un divieto, sanzionabile sul piano disciplinare, di effettuare operazioni di tipo commerciale in proprio, allorché le stesse sono previste e consentite purché effettuate al di fuori dell'orario di servizio, circostanza questa non oggetto di contestazione specifica da parte della società, o da far effettuare ad altro operatore in servizio, circostanza non verificabile in quanto egli si alternava con il collega nella stessa Parte_2 postazione di lavoro,
-che lo stesso Funzionario del della società resistente nel suo CP_2
Report FMSI/24/0236 aveva precisato che l'obiettivo riconducibile alla sottoscrizione dei contratti del prodotto “Energia” aveva contribuito solo in quota parte al raggiungimento del “Sistema Base
MP” in quanto quest'ultimo è omnicomprensivo anche di altre campagne commerciali,
-che aveva rispettato quanto previsto dal Manuale Identificazione
Persone Fisiche e che il sig. convocato dalla Parte_3 struttura investigativa interna, aveva confermato di aver sottoscritto personalmente i vari contratti,
-che era stato acquisito il documento di riconoscimento del sig.
, documento d'identità leggibile in ogni sua parte, Parte_5
pag. 10/26 -che la società resistente non aveva ritenuto di non convocare né il sig. e neppure il sig. per Parte_5 Persona_1 richiedere informazioni circa i contratti a loro intestati e circa le firme ivi apposte,
-che non vi era alcuna norma aziendale che vietava la sottoscrizione di più contratti da parte dello stesso cliente,
-che nella fattispecie in oggetto doveva ravvisarsi la insussistenza del “fatto contestato” che, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo o quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente,
-che la sentenza è errata laddove il GL sostiene che per il fatto contestato non è prevista alcuna sanzione conservativa dal CCNL di categoria in quanto la società resistente non aveva provato il dolo generico ed erano applicabili le sanzioni disciplinari di tipo conservativo, ad esempio la sanzione disciplinare della multa non superiore a quattro ore di retribuzione per l'ipotesi sub lettera e
(inosservanza di doveri o obblighi di servizio da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi della Società), la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dalla retribuzione fino a quattro giorni per l'ipotesi sub f (inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile) o, in subordine, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni per l'ipotesi sub j (abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro) ovvero sub n pag. 11/26 (in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé o a terzi, ancorché
l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile), in quanto per le risultanze istruttorie il comportamento contestato non poteva considerarsi di particolare gravità da giustificare un licenziamento per giusta causa senza preavviso,
-che il provvedimento espulsivo era comunque sproporzionato secondo i canoni dettati dalla Suprema Corte di Cassazione, atteso che il fatto non aveva alcun rilievo disciplinare o, in subordine, era da qualificarsi come semplice negligenza nell'osservanza di norme aziendali interne, mutevoli nel tempo,
-che vi era stata violazione dell'art.7 L.300/1970 in quanto le presunte norme violate erano norme interne suscettibili di mutare nel tempo e la società non aveva provato la conoscibilità da parte di esso lavoratore,
reiterando le richieste istruttorie non ammesse in primo grado e chiedendo “1) Accogliere la domanda e dichiarare per le causali del ricorso l'illegittimità/la nullità/l'inefficacia del licenziamento per g.c. intimato con lettera del 11.09.2024; 2) Per l'effetto : A-
Condannare in via principale la alla CP_1 Controparte_1 reintegra del ricorrente nello stesso posto di lavoro e nelle medesime mansioni, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
pag. 12/26 attività lavorative in quanto licenziamento nullo ex art.2 D.Lgs.
n.23/2015, alla luce della nuova lettura data dalla sentenza n.22 della Corte Costituzionale del 22.02.2024; B- Condannare in via subordinata la alla reintegra del Controparte_1 ricorrente nello stesso posto di lavoro e nelle medesime mansioni, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative
“per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.”, ovvero perché seppur esistente il fatto contestato, rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro in oggetto, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione;
C- In via del tutto subordinata, in tutti gli altri casi di licenziamento illegittimo, condannare la ad un risarcimento del Controparte_1 danno in favore del ricorrente pari ad un numero di mensilità da 6 a
36, pari ad Euro 1.704,74, o a quella maggiore somma che il giudice accerterà dovuta sulla base della documentazione acquisita, considerando gli anni di servizio del lavoratore, le condizioni ed il comportamento delle parti, le dimensioni dell'azienda ed i carichi di famiglia.
3-Condannare la resistente., in persona del Legale CP_4 rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze del doppio grado
pag. 13/26 di giudizio con attribuzione all'avv. Francesco AS, dichiaratasi antistatario”.
replica: Controparte_1
-che la sottoscrizione dei contratti oggetto della contestazione aveva consentito al ricorrente di percepire nell'anno 2023 € 1.113,20 quale riconoscimento economico per raggiungimento dell'iniziativa commerciale denominata “Sistema Base MP”,
-che la contestata non corretta identificazione del cliente presente allo sportello e l'esecuzione delle operazioni personali erano state poste in essere in netta violazione, rispettivamente, di quanto indicato nel Manuale Identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF n.485 del 28.07.2021 nonché in difformità rispetto a quanto previsto dai Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio,
-che a seguito della ricezione della lettera di contestazione, il ricorrente era stato ascoltato per rendere oralmente le proprie giustificazioni, ma non erano emersi elementi utili a discolparlo per cui, in considerazione della gravità dei fatti contestati e della irrimediabile lesione del rapporto di fiducia, gli veniva notificata la sanzione disciplinare espulsiva del licenziamento senza preavviso, ai sensi dell'art. 54, c. VI, lett. c) e k) e 80 lett. e) del vigente
CCNL,
-che presso l'UP di Caivano il codice disciplinare era sempre stato regolarmente affisso presso la bacheca aziendale collocata all'interno del medesimo ufficio, in luogo agevolmente accessibile ai dipendenti,
pag. 14/26 -che il ricorrente era stato trasferito presso l'UP di Caivano non per carenza di organico bensì a seguito di un trasferimento per graduatoria di mobilità nazionale,
-che nel Manuale del servizio “Enel Energia” è regolamentata la clausola “Ripensami”, che consente al cliente, entro 14 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, di recedere e quindi non procedere più con il cambio fornitore, ma senza previsione di obbligatorietà dell'inserimento della clausola di ripensamento,
-che non aveva rilievo la condivisione della postazione di lavoro con il collega (anch'egli destinatario di un licenziamento Parte_2 disciplinare, la cui legittimità è tutt'ora sub iudice in primo grado) in quanto le operazioni accertate erano univocamente riconducibili al in quanto eseguite con il proprio account Pt_1 individuale accessibile solo con le proprie credenziali personali,
-che lo stesso appellante in sede di dichiarazioni spontanee
Co all'incaricato della struttura ispettiva FMSI dott. in Tes_1 data 06.06.2024 e nelle giustificazioni rese per iscritto in sede di procedimento disciplinare aveva ammesso di aver eseguito personalmente le operazioni contestate,
-che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che la condotta contestata a parte ricorrente fosse sussumibile nella nozione di giusta causa prevista dall'art. 2119 c.c., con conseguente legittimità dell'atto di recesso irrogato,
-che la condotta contestata era contraria al minimum etico, i cui riflessi si riverberano sul rapporto di lavoro, determinando, da un lato, la compromissione del vincolo fiduciario e, dall'altro, il venir meno del legittimo affidamento nel rispetto della disciplina aziendale e nel corretto futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali,
pag. 15/26 -che anche laddove la Corte dovesse ritenere che il licenziamento illegittimo, le conseguenze certamente non potrebbero essere quelle invocate da controparte poiché la reintegrazione nel posto di lavoro consegue esclusivamente nell'ipotesi in cui venga giudizialmente accertata la «insussistenza del fatto» posto a base del licenziamento, oppure nell'ipotesi in cui il giudice accerti che in relazione alla condotta contestata il CCNL prevede una diversa sanzione conservativa, per cui al più potrebbe applicarsi l'art. 18, comma 5, Statuto Lavoratori,
-che i fatti integravano una paradigmatica ipotesi di giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. nonché l'ipotesi del CCNL sub art.54, c.6 “si applica la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso per una delle seguenti mancanze: ... per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro” (lett. k) e “per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi” (lett. c),
-che era sufficiente il dolo generico vale a dire la previa conoscenza da parte del dipendente della contrarietà di un certo comportamento alle regole aziendali e, ciononostante, la decisione di porre egualmente in essere tale condotta,
-che il pregiudizio richiamato dalla norma contrattual-collettiva in esame si connota per il suo carattere meramente eventuale,
-che l'impossibilità di sussumere la fattispecie concreta contestata al ricorrente nell'alveo delle previsioni conservative contemplate dal CCNL applicato dalla resistente esclude l'operatività del meccanismo reintegratorio contemplato dall'art. 18, comma 4, secondo periodo, Statuto Lavoratori,
pag. 16/26 -che l'attività lavorativa svolta dal non era attività di Pt_1 consulenza al cliente bensì di proposizione/offerta dei prodotti suelencati (es. SIM, Fibra, PM Casa, RCAuto, Energia) per la quale il lavoratore aveva ricevuto specifica formazione professionale come risultava dal libretto formativo (numerosi corsi di formazione e aggiornamento lavorativo completati) ed accedeva quotidianamente al
Portale Pianeta Ufficio Postale, dove è possibile consultare tutti i
Manuali Operativi, ed in cui confluiscono le COI (comunicazioni
Interne), le COIL(comunicazioni Interne Localizzate),
COF(comunicazioni Flash/Pegasus mail) e i TRAL(documenti di trasparenza),
-che non rilevava la mancata ammissione della prova testimoniale in quanto la stessa rileva solo laddove abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia, caso non verificatosi nella specie,
-che, in via gradata, sussisteva quantomeno in un'ipotesi di giustificato motivo soggettivo, alla luce della, senza dubbio prevalente, nozione legale di cui all'art. 3, L. 604/1966, essendo certamente configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di «notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro»,
-che, in estremo subordine, nell'eventuale condanna al risarcimento del danno ex art. 18, comma 4, L. 300/1970 doveva tenersi conto dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum.
Alla udienza del 23.10.25 tenutasi ex art.127 ter cpc, previa acquisizione delle note delle parti, la causa è stata riservata in decisione.
**********
L'appello è fondato e merita accoglimento.
pag. 17/26 Dalla nota di contestazione disciplinare emergono testualmente i seguenti comportamenti di rilievo disciplinare contestati al
Figlioli:
-per tutti i contratti analizzati risulta che il cliente, ogni volta che avrebbe sottoscritto il contratto afferente al prodotto
“Energia”, ha richiesto di poter usufruire del diritto di ripensamento come disciplinato dal Codice del Consumo,
-dall'analisi del GDF della PDL 15 dei giorni in cui risultano processati tutti i contratti intestati a si è rilevato che Parte_3
l'attivazione è stata effettuata sei volte con la user-id “FIGLIO21” che risulta a Lei univocamente associata……….Da ulteriori approfondimenti esperiti, si è rilevato che, ictu oculi, sempre ad un esame visivo seppure non tecnico, il tratto grafico delle firme apposte sui contratti intestati al sig. è Parte_3 totalmente difforme rispetto a quello della firma apposta dal cliente sul proprio documento di identità,
-contratti sottoscritti a nome del sig. del più Persona_1 volte prodotto “Energia” di cui undici da Lei effettuati con la user- id “FIGLIO21” a lei univocamente assegnata…….Si precisa che il cliente di cui trattasi è risultato essere il padre dell' Parte_4
, come poi anche da lui stesso confermato. Da un esame visivo
[...] seppur non tecnico, si è rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” a Lui intestati, risulta non congruente con quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento di identità
-lo stesso cliente ha sottoscritto in totale nove ordini di vendita
SIM Poste Mobile, di cui tre da Lei effettuati,
pag. 18/26 -LL ha processato a nome di nel periodo marzo 2023- Parte_2 maggio 2024 quattordici contratti del prodotto “Gas” e dieci contratti del prodotto “Energia”,
-La successiva analisi ha riguardato i sei contratti del prodotto
“Energia” sottoscritti a nome del sig. nel periodo Parte_5 compreso tra il 13.03.2023 e il 26.07.2023 che risultano tutti da Lei processati con la user-id “FIGLIO21” a Lei univocamente assegnata. Il cliente risulta essere suo padre, come anche da Lei confermato nel corso dell'incontro con l'incaricato di e Lei ha curato CP_2
l'attivazione di tutti i contratti presenti in GECT. Da una prima analisi di è riscontrato che il documento d'identità acquisito in fase di identificazione del cliente, risulta essere seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta d'identità. Da un esame visivo seppur non tecnico, si è inoltre rilevato che il tratto grafico delle firme apposte sui contratti del prodotto “Energia” intestati al sig. risulta essere Parte_5 difforme rispetto a quello della firma apposta dallo stesso cliente sul proprio documento d'identità,
-undici contratti del prodotto “Energia” e di seguito elencati intestati a Lei stesso e inseriti nel periodo compreso tra il
23.08.2023 e il 05.04.2024 per i quali risulta che dieci sono stati processati in proprio con user-id “Figlio21” a Lei univocamente assegnata. Per tutti i contratti, è risultato che LL ogni volta ha esercitato il diritto di ripensamento attraverso l'opzione “Pensaci”,
in relazione ai quali la società datrice contestava al lavoratore
-la non corretta identificazione del cliente presente allo sportello
-le operazioni personali svolte
in contrapposizione rispettivamente con quanto indicato nel Manuale identificazione Persone Fisiche e successive specifiche della COF
pag. 19/26 n.485 del 28.07.2021 ed in difformità rispetto a quanto previsto dai
Principi di buona condotta per il personale dell'UP ribadito anche con successiva COF 91/2021 ove è specificato che è fatto divieto agli operatori dell'UP di processare operazioni in proprio.
Nella successiva nota di licenziamento le Poste richiamavano l'art.54
VI comma lettere c) e k) del CCNL (nonché l'art.80 lettera E che prevede la risoluzione per giusta causa).
L'art.54 comma VI indica le mancanze che comportano l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
la lettera c) per violazioni dolose di leggi o regolamenti o dei doveri di ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi, la lettera k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Analizzando partitamente le singole condotte contestate al Pt_1 il Collegio osserva.
La contestazione in ordine al ripensamento esercitato dai clienti sottoscrittori dei vari contratti non è sanzionabile atteso che il diritto di ripensamento (come indicato nella stessa nota di contestazione) è previsto e disciplinato dal Codice del Consumo, per cui l'inserimento di tale clausola nei contratti era pienamente legittima, così come il successivo recesso del cliente.
In relazione alle sottoscrizioni apposte dal cliente
[...]
su tutti i 69 contratti, di cui solo 6 attivati dal Parte_3
, lo stesso cliente nel corso degli accertamenti ispettivi Pt_1 interni ha riferito “mi vengono richieste informazioni circa 69 contratti a me intestati di luce e gas con Poste Mobile e confermo di averli sottoscritti io tutti personalmente, e li ho annullati tutti
pag. 20/26 tramite call center” per cui la contestazione in ordine alle presunte firme apocrife è priva di prova, anzi la stessa datrice fornisce prova del contrario (cfr. verbale rilascio dichiarazioni del 3.6.24, allegato 5 al Report FMSI prodotto dalla resistente in primo grado).
Con riferimento alla analoga contestazione di apposizione di firma apocrifa per gli 11 contratti del cliente e per i 6 Persona_1 contratti del cliente (padre dell'appellante) le Parte_5
Poste non hanno fornito alcuna prova che si trattasse di firme
“false” non avendo mai proceduto a sentire i due clienti in questione
(come invece fatto per il ) in ordine alla genuinità o meno Parte_3 della apposizione delle firme né disposto (come ammesso nella contestazione) alcun esame tecnico sulle predette firme.
Alcuna contestazione viene mossa per l'attivazione delle 3 SIM del cliente non indicandosi alcuna specifica Persona_1 irregolarità.
Alcuna irregolarità viene avanzata anche in ordine al processamento a nome di (il collega di postazione) di un totale di 24 Parte_2 contratti (14 del prodotto “Gas” e 10 del prodotto “Energia”).
In relazione ai 10 contratti del prodotto “Energia” intestati al da lui stesso processati in proprio con user-id Parte_1
“Figlio21” si invoca la violazione delle CO.F nn.485 e 91 del 2021, richiamate anche per la non corretta identificazione degli altri clienti indicati.
Sotto tale ultimo profilo deve rilevarsi che la scorretta identificazione del cliente non è avvenuta quanto ai contratti sottoscritti dal (come sopra precisato), non è provata Parte_3 quanto ai clienti e in quanto mai Persona_1 Parte_5 accertata la falsità delle sottoscrizioni, non è contestata espressamente quanto a . Parte_2
pag. 21/26 La CO.F n.485/21 prescrive all'operatore postale di acquisire una copia del documento di identità leggibile con foto nitida.
In relazione a nella contestazione si legge solo che Parte_5
“il documento di identità risulta essere, seppur leggibile in ogni sua parte, la stampa di una fotografia in cui è ritratta la carta di identità”, donde la presenza di una effettiva identificazione, in base alla CO.F è ben possibile che la copia del documento sia costituita da una fotografia;
per i contratti sottoscritti dal
[...]
, oltre alla questione già esaminata delle sottoscrizioni, Per_1 non si operano rilievi sul documento di identità.
In relazione ai contratti sottoscritti in proprio con il proprio user
D la CO.F n.91/21 invocato da Poste si limita a dettare una “buona norma” ai dipendenti, indicando di sottoscrivere i contratti al di fuori dell'orario di lavoro e tramite altro operatore (e non direttamente) ma non è previsto alcun divieto di sottoscrizione, per cui la contestazione de qua non configura una violazione di dovere di ufficio ma una condotta negligente in quanto in contrasto con una norme di azione derivante da direttiva aziendale (cfr. CO.F), cioè una sorta di best practice.
Si deve ulteriormente aggiungere, ai fini della valutazione della fondatezza della contestazione disciplinare, che dal report
FMSI/24/0236 del 26/06/2024 emerge che l'incentivo economico di euro
1.113,20 percepito nel 2023 non era riferibile ai soli contratti di cui alla contestazione avendo l'incaricato ed il Testimone_2
Responsabile Funzione Centrale segnalato che “Va Parte_6 rappresentato però, che, l'obiettivo riconducibile alla sottoscrizione dei contratti del prodotto “Energia” ha contribuito solo in quota parte al raggiungimento del “Sistema Base MP”, in quanto quest'ultimo è omnicomprensivo anche di altre campagne
pag. 22/26 commerciali di cui la scrivente Funzione non è a conoscenza” (doc. 12 produzione resistente in primo grado).
Quindi le condotte contestate al in relazione ai contratti Pt_1 sottoscritti dai clienti e Parte_3 Persona_1 sono insussistenti (quelle relative ai contratti del Parte_5 cliente ) ovvero non provate (quelle relative ai contratti Parte_3 dei clienti e;
residua la condotta Parte_5 Persona_1 relativa alla stipulazione dei contratti in proprio (in numero di 10) che è però in contrasto (solo) con norma di buona condotta e come tale non sussumibile affatto nelle ipotesi tipizzate dall'art.54 CCNL
VI comma lettere c), k) quanto piuttosto nella ipotesi di cui all'art.54 IV comma lettera n) che sanziona con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni la seguente condotta “n) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sé
o a terzi, ancorché l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti sanzionabile”.
Quindi accertata l'irrilevanza/insussistenza disciplinare delle contestazioni relative ai clienti e Parte_3 Parte_5
e il "minimo rilievo" disciplinare della condotta Persona_1 relativa alla stipulazione diretta dei contratti in proprio, dall'esame delle previsioni del contratto collettivo applicato nel caso di specie ne consegue illegittimità del recesso irrogato, dovendosi la condotta (per come effettivamente sussistente e provata) sussumere nella ipotesi che legittimava l'irrogazione della sola sanzione della sospensione, in quanto nella (unica) condotta provata
(la stipulazione di 10 contratti in proprio in via diretta ed in orario di servizio e non tramite altro operatore) sono rinvenibili i pag. 23/26 caratteri della condotta sanzionata con la sospensione di cui alla richiamata lettera n) (cfr. Cassazione ordinanza n.17306/24 “In tema di licenziamento disciplinare, in presenza di disposizioni del contratto collettivo che, anche attraverso clausole generali o elastiche, prevedono per la stessa infrazione l'applicazione di una sanzione conservativa e, nei casi di maggiore gravità, della sanzione espulsiva, il giudice di merito deve verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva ed individuare gli specifici elementi, di cui dar conto in motivazione, atti ad integrare il dirimente requisito della maggiore gravità”) in quanto il ha posto in essere una condotta negligente ed Pt_1 inosservante della “buona norma” di servizio di cui alla CO.F n.91/21
e non risultando la mancanza particolarmente grave.
Peraltro è indubitabile che, alla luce dei rilievi sopra evidenziati, la corposità delle contestazioni contenute nella nota disciplinare sia venuta meno in maniera sensibile e significativa.
Ne consegue l'applicazione della tutela prevista dall'art.3 comma 2 decreto legislativo n.23/2015 (cfr. Corte Costituzionale n.129/2024
“E allora, la disposizione censurata può – e deve – essere letta nel senso che il riferimento alla proporzionalità del licenziamento, il cui difetto è attratto all'ambito della tutela solo indennitaria del licenziamento illegittimo, ha sì una portata ampia, tale da comprendere anche le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento, come clausola generale ed elastica, non diversamente dalla legge, allorché questa richiede che il licenziamento si fondi su una giusta causa o un giustificato motivo e ne definisce la nozione. Essa non concerne, però, anche le particolari ipotesi di regolamentazione pattizia alla stregua delle quali specifiche e nominate inadempienze del lavoratore sono passibili solo di sanzioni conservative. In tali ipotesi, il fatto
pag. 24/26 contestato è in radice inidoneo, per espressa pattuizione, a giustificare il licenziamento. Non vi è un fatto materiale che possa essere posto a fondamento del licenziamento, il quale, se intimato, risulta essere in violazione della prescrizione della contrattazione collettiva, sì che la fattispecie va equiparata a quella, prevista dalla disposizione censurata, dell'«insussistenza del fatto materiale», con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria attenuata”), atteso che il lavoratore è stato assunto ad agosto 2020
(quindi è inapplicabile l'art.18 legge n.300/70 su cui hanno dibattuto le parti in causa); il licenziamento va quindi annullato e la condannata a reintegrare l'appellante nel Controparte_1 posto di lavoro ed a pagargli una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.704,74
(somma indicata dal e non contestata da parte datoriale) Pt_1 dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione (nei limiti di 12 mensilità) nonché a versare, per il medesimo periodo, i contributi previdenziali ed assistenziali.
Ne consegue anche l'infondatezza della richiesta dell'appellata di conversione del recesso per giusta causa in giustificato motivo soggettivo atteso che la conversione presuppone pur sempre il medesimo fatto (solo diversamente qualificato sotto il profilo giuridico;
cfr. Cassazione n.12884/14, n.837/08) e quindi l'identità della contestazione che, invece, difetta nel caso di specie.
Quanto alla eccezione di aliunde perceptum deve rilevarsi che secondo quanto affermato dalla S.C. (ordinanza n. 1636/2020 ex plurimis) “In tema di azione per risarcimento danni, la circostanza che il lavoratore ingiustamente estromesso (così come quello ingiustamente licenziato) abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito (cd. "aliunde perceptum") rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve essere provato da colui che
pag. 25/26 lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 c.c.”. Nel caso di specie l'eccezione della società datrice è del tutto generica già sotto il profilo allegatorio (risolvendosi in una mera clausola di stile), né ai fini probatori è ammissibile un intervento esplorativo del Giudice laddove non risultino ritualmente acquisite al giudizio circostanze di fatto in ordine a tale aspetto (cfr. Cassazione ordinanza n.30330/2019 tra le tante).
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza con distrazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, annulla il licenziamento irrogato a e Parte_1 condanna la a reintegrarlo nel posto di lavoro Controparte_1 ed a pagargli una indennità risarcitoria commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.704,74 dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione (nei limiti di 12 mensilità) nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
-condanna parte appellata alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 3.809,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge quanto al primo grado ed in complessivi euro 4.996,00 quanto al presente grado oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 26/26