Sentenza 29 agosto 1979
Massime • 2
L'art 149 disp att cod proc civ non impone al giudice di appello di accertare di ufficio se siano sopravvenute nuove o aggravate condizioni morbose invalidanti, ma si limita a rendere rilevanti, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, le condizioni patologiche eventualmente sopravvenute, in ordine alle quali le esigenze di accertamento non sono diverse da quelle che sorgono rispetto alla sintomatologia gia denunziata in Sede amministrativa e fino dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Conseguentemente, solo se in Sede di appello venga specificamente dedotto, con idonea e attendibile documentazione medica, la sopravvenienza di aggravamenti o di nuove infermita invalidanti, il giudice ha l'Obbligo di procedere alle valutazioni medico-legali previste dalla norma predetta valendosi per tali valutazioni di un consulente tecnico. ( Conf 2480/78, mass n 391852).*
Nel caso di richiesta della pensione di invalidita da parte di una coltivatrice diretta, e in funzione di tale qualifica, come prevista e regolata dalla legge, che deve essere considerata e valutata la capacita di guadagno della richiedente, tenendo presente che lo apporto della donna nella famiglia colonica non si limita ne si esaurisce nel disbrigo delle faccende attinenti all'ambito domestico, poiche queste non la dispensano dal partecipare ai lavori propriamente agricoli e dal dedicare ad essi maggiori o minori attivita a seconda della necessita stagionali e delle specifiche esigenze e disponibilita del nucleo colonico. ( Conf 754/77, mass n 384353).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/1979, n. 4728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4728 |
| Data del deposito : | 29 agosto 1979 |
Testo completo
L'art 149 disp att cod proc civ non impone al giudice di appello di accertare di ufficio se siano sopravvenute nuove o aggravate condizioni morbose invalidanti, ma si limita a rendere rilevanti, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita, le condizioni patologiche eventualmente sopravvenute, in ordine alle quali le esigenze di accertamento non sono diverse da quelle che sorgono rispetto alla sintomatologia gia denunziata in Sede amministrativa e fino dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Conseguentemente, solo se in Sede di appello venga specificamente dedotto, con idonea e attendibile documentazione medica, la sopravvenienza di aggravamenti o di nuove infermita invalidanti, il giudice ha l'Obbligo di procedere alle valutazioni medico-legali previste dalla norma predetta valendosi per tali valutazioni di un consulente tecnico. ( Conf 2480/78, mass n 391852).*