Articolo 8 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 7Articolo 9
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10 novembre 1981
Art. 8. Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a L. 30.000

Per la valutazione dei danni, nonche' per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli uffici liquidatori possono avvalersi degli uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.
Qualora l'entita' dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a L. 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, e' fissata forfettariamente in L. 30.000.
Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981