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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e al n. 25427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, aventi ad oggetto la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, vertente
tra
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 l'08.12.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Aromolo, giusta procura in atti;
- ricorrente nel giudizio di separazione e nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Attasi, giusta procura in atti;
- resistente nel giudizio di separazione e nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: due giudizi riuniti, separazione giudiziale R.G. n. 38009/2020 e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 25427/2022;
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1 Spoleto (PG) il 24.07.1993, esponendo che dall'unione erano nati tre figli ( Per_1 n. il 20 novembre 1995; : n. il 10 luglio 1997; n. il 30 settembre 2001) CP_2 Per_2 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati al punto da rendere intollerabile la convivenza dagli inizi dell'anno 2018 e poi in modo conclamato nel corso del 2020 a causa dei comportamenti del marito, in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e, in particolare, di fedeltà.
La ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito, di assegnare in proprio favore la casa coniugale di esclusiva proprietà dello stesso, di disporre un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni e con Per_1 CP_2 Per_2 la medesima conviventi e non autonomi economicamente, pari ad euro 1.500,00 mensili (euro 500,00 per ogni figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento pari ad euro 3.000,00 mensili.
nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, ha formulato CP_1 domanda di addebito della separazione alla moglie per i di lei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, si è opposto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento sia in favore dei figli in quanto autonomi o, comunque, da versare in loro diretto favore giacché non più conviventi con la madre, sia in favore della moglie, deducendone piena capacità lavorativa e risorse economiche autonome, e ha chiesto di nulla disporre quanto alla casa coniugale per non essere più il centro degli interessi dei figli.
All'udienza presidenziale del 02.02.2021, sono state sentite le parti e, all'esito dell'audizione dei tre figli maggiorenni, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 14.03.2021 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla moglie, ha determinato in euro 900,00 il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli e CP_2 Per_2 e in euro 2.300,00 il contributo mensile per il mantenimento della moglie, entrambi a decorrere dal mese di febbraio 2021.
L'ordinanza presidenziale è stata reclamata dal marito e la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, in data 29.11.2021 ha in parte modificato i provvedimenti presidenziali, ponendo a carico della l'onere di concorrere, per Pt_1 la quota di 1/3, al pagamento delle spese straordinarie per i due figli.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e pronunciato lo status con sentenza non definitiva n. 19591/2021 emessa in data 03.12.2021, con successiva ordinanza del 28.02.2022, a modifica dei provvedimenti vigenti su ricorso del LE, il Giudice Istruttore ha revocato, a decorrere dal mese di dicembre 2021, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con assegno da versarsi nelle CP_2 mani della madre e, con la medesima decorrenza, ha ridotto ad euro 250,00 mensili il contributo dovuto dal padre, da versarsi nelle mani della madre, quanto al mantenimento ordinario del figlio ferma la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie Per_2 come da ordinanza emessa dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
2 Lette le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 03.01.2023 sono state parzialmente ammesse le prove chieste dalle parti ed è stata disposta CTU contabile, medio tempore richiedendo un aggiornamento della posizione bancaria, patrimoniale ed economico- reddituale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 07.04.2022, ha adito questo Tribunale per Parte_1 ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di prevedere l'obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, di Per_2 confermare l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e di disporre a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile in misura non inferiore ad euro CP_1 5.000,00 e/o 6.000,00 mensili in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Nel suddetto procedimento, si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1 domande della controparte, in ragione delle argomentazioni in massima parte già esposte nel giudizio di separazione.
Con ordinanza del 03.01.2023, sono stati emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, confermativi di quelli della separazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed emessa sentenza non definitiva n. 13059/2023 in data 05.09.2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 15.11.2023 è stata personalmente sentita la ricorrente e le parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 22.11.2023, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di questo Tribunale, codificato con la recente Riforma Cartabia, è stata disposta la riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale.
All'esito dell'udienza del 29.11.2023, le parti hanno preso posizione sull'elaborato peritale nelle more depositato e le cause sono state entrambe rinviate all'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta.
Con ordinanza del 25.06.2024, il Giudice Istruttore ha riservato le cause in decisione con termini di legge per comparse conclusionali e repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che sono intervenute sentenze sullo status sia nel procedimento di separazione, sia in quello di divorzio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione, sull'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sull'assegnazione della casa familiare, nonché sulle domande di assegno di Per_2 mantenimento e di assegno divorzile formulate dalla signora.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o
3 modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Dunque, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il Giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del Giudice del divorzio, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice divorzile.
Le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono, quindi, solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio: cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008).
Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta (prova orale, documentazione prodotta, CTU contabile), e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti a ciascun giudizio.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dal resistente con le comparse conclusionali, trattandosi di depositi non autorizzati e avvenuti in spregio delle preclusioni processuali.
Quanto, poi, alle richieste di integrazione istruttoria avanzate dal resistente si rileva, in primo luogo, che gli approfondimenti di cui all'istanza del 25.11.2024 – istanza, peraltro, formulata successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in modo del tutto irrituale e senza preventiva autorizzazione – non sono necessari ai fini della decisione, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e della CTU espletata, le cui conclusioni sono dettagliatamente motivate e appaiono pienamente condivisibili;
anche l'ulteriore istanza del 12/13.06.2025 è irrituale, in quanto successiva alla scadenza del deposito delle comparse conclusionali e in assenza di autorizzazione, e, in ogni caso, quanto ivi rappresentato non è in alcun modo idoneo a provare l'intervenuta autosufficienza ed indipendenza economica del figlio considerate la giovane Per_2 età del ragazzo, la laurea di recente conseguita e l'esiguo importo dell'assegno di mantenimento rapportato all'età e alla posizione patrimoniale ed economico-reddituale del padre (si rimanda al paragrafo relativo all'assegno di mantenimento per il figlio).
4 Con riferimento a tutte le istanze di supplemento istruttorio, il Collegio evidenzia, dunque e in ogni caso, che le cause sono sufficientemente istruite come già correttamente ritenuto dal Giudice Istruttore.
Domanda di status
Separazione
La domanda di separazione è stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La intollerabilità della convivenza coniugale è già stata accertata con sentenza non definitiva di separazione n. 19591/2021.
Cessazione effetti civili del matrimonio
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza della sentenza non definitiva di status n. 19591/2021 del 03.12.2021. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, con sentenza non definitiva n. 13059/2023 del 05.09.2023 è già stata dichiarata definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti devono essere respinte.
La ha posto a fondamento della domanda la relazione extraconiugale intrattenuta Pt_1 dal marito e il conseguente abbandono del tetto coniugale.
Il ha contestato l'addebitabilità della separazione, deducendo che la crisi tra i CP_1 coniugi era risalente nel tempo, che egli non aveva più fatto rientro nella casa coniugale quando già l'unione era disgregata e che, comunque, la moglie aveva causato la rottura del matrimonio con le proprie condotte di disaffezione e distacco fisico e morale.
Osserva il Collegio che non si è raggiunta la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dal non potendosi inferire né dalle deposizioni dei testi escussi, né CP_1 dalle foto e dai messaggi WhatsApp in atti che il marito abbia tradito la moglie in occasione del periodo nel quale, durante il lock down risalente alla pandemia da COVID- 19, la famiglia si era trasferita nella villa al mare di Fregene. Ed invero, dal complesso dell'istruttoria e dalle prospettazioni e difese delle parti è emerso solo che il marito ha trascorso periodi di tempo assieme ad un'altra donna, non anche che egli abbia intrattenuto una relazione extraconiugale o, comunque, tradito la moglie – circostanza che, del resto, non viene affermata da nessun teste e che, in sostanza, è smentita dalla stessa narrazione della quanto alla rilevanza in termini di fattore causativo e Pt_1 determinante la frattura dell'unione coniugale, considerato che negli atti di causa la ricorrente ha fatto risalire la crisi già ad un'epoca antecedente al dedotto tradimento (all'incirca 2018, quindi due anni prima l'episodio, datato 2020, individuato come prova del tradimento). Parimenti, non è provato neppure l'abbandono del tetto coniugale, non
5 ricavandosi in modo inequivoco che la decisione del marito di non far rientro presso la casa coniugale romana sia stata adottata dallo stesso con modalità arbitrarie e in modo unidirezionale o sia stata, invece, a lui imposta dalla moglie in esito alla scoperta dell'asserito tradimento e al ritorno a Roma da parte della sola Pt_1
La mancanza di prova della violazione assorbe il profilo dell'efficacia causale della suddetta supposta violazione quale causa determinante.
Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006). Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che “ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (tra le tante Cass. n. 15811/2017). Del resto, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Quanto all'abbandono del tetto coniugale, per pacifica giurisprudenza “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé
6 sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (ex multis, Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11793 del 05-05-2021; Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016, n. 25966; Cass., 15/01/2020, n. 648)
Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie deve essere respinta, confermandosi la non ammissione delle ulteriori istanze istruttorie che, se pur ammesse, sarebbero state comunque inidonee a fondare una pronuncia di addebito.
La domanda di addebito spiegata dal non è stata precisata all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni ed è, pertanto, rinunciata;
in ogni caso, pur a voler aderire all'impostazione secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (cfr. Cass. civ. n. 723/2021 del 18/01/2021 e conf. Cass. 3593/2010; Cass. n. 14104/2008, Cass. n. 15860/2014 e Cass. n. 17582/2017; di recente Sezioni Unite sentenza n. 1785 del 24/01/2018: affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali;
al fine di ritenere abbandonata una domanda in precedenza formulata, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa), nel caso di specie si tratta di domanda generica e rimasta sfornita di adeguata prova, atteso che l'impianto difensivo del resistente e il tenore degli scritti complessivamente considerati portano ad escludere la sussistenza di sufficienti ed idonei elementi per addebitare la separazione alla moglie. Va confermata la non ammissione delle istanze istruttorie che, se pur ammesse, non sarebbero state idonee a fondare una pronuncia di addebito.
Pertanto, alla stregua delle allegazioni e prospettazioni difensive di ambo le parti, si tratta di crisi già conclamata, di talchè a nessun comportamento di ciascun coniuge è univocamente ed eziologicamente riconducibile il fallimento dell'unione.
Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
Le parti sono genitori di tre figli: (1995), (1997) e (2001). Per_1 CP_2 Per_2
Il contenzioso fra i genitori verte unicamente sulla debenza dell'assegno per il mantenimento del terzo figlio – preteso dalla madre e contestato dal padre Per_2 anche nell'an – essendo pacifica l'autosufficienza economica della figlia sin Per_1
7 dall'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, i quali infatti non hanno previsto alcun contributo paterno per il mantenimento della ragazza, e poi, in corso di causa, del figlio , con riferimento al quale è stato revocato, a decorrere dal mese CP_2 di dicembre 2021, l'assegno di mantenimento ab origine disposto con l'ordinanza presidenziale (cfr. ordinanza del 28.02.2022, nel sub procedimento rg. n. 38009-1/2020)
– statuizione da condividere e che si conferma in questa sede, non avendo, peraltro, la madre insistito nella richiesta di mantenimento per . CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n. 12121, ove in particolare si legge “questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)” e, per ciò che attiene all'onere della prova, “(…) se è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare la estinzione dell'obbligo, la "prova" che il figlio maggiorenne (o il genitore con lui convivente) è tenuto a dare è la prova contraria rispetto all'operare delle presunzioni di cui si è detto;
viceversa se è il figlio maggiorenne ad agire per il riconoscimento (per la prima volta) del diritto ad un assegno periodico, oppure se in questi termini agisce, in qualità di legittimato concorrente, il genitore con lui convivente, la prova è a carico del soggetto richiedente, che può comunque anch'egli avvalersi di presunzioni (…). Pertanto, anche in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice”).
8 Premesso che, con riferimento al giudizio di separazione rg. n. 38009/2020, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal alla per il figlio maggiorenne dal CP_1 Pt_1 Per_2 deposito del ricorso di separazione sino alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio divorzile, con specifico riferimento al predetto arco temporale sul quale questo Collegio ha potere decisionale, devono confermarsi i provvedimenti siccome già vigenti, in base ai quali è stato disposto che il resistente contribuisse al mantenimento del figlio con assegno di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché spese straordinarie a suo carico per il 70% (percentuale così rideterminata dalla Corte di Appello in esito al reclamo dell'ordinanza presidenziale proposto dal . Ed CP_1 infatti, con riferimento al suddetto periodo, tali importi risultano congrui e attuali rispetto alle situazioni patrimoniali ed economico-reddituali delle parti e alle spese da ciascuna sostenute.
Quanto, invece, al giudizio divorzile, il Collegio reputa che non vi è prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di in considerazione Per_2 sia della sua giovane età (classe 2001), sia della circostanza che il percorso di studi del ragazzo è da poco terminato;
in senso contrario non depone lo svolgimento di un'esperienza lavorativa semi-biennale presso l'azienda paterna, risalente ad un'epoca ormai passata e interrotta da tempo (settembre 2023) proprio al fine di consentire a di perfezionare gli studi universitari. Né, tantomeno, milita a sostegno della Per_2 indipendenza del ragazzo il fatto che egli svolga/abbia svolto l'attività di cameriere, in via occasionale e sostanzialmente per sostenere di propria tasca le spese voluttuarie tipicamente connesse all'età (viaggi, uscite, vacanze).
Va, pertanto, confermato a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno perequativo mensile di Per_2 euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2021. Il contributo appare congruo tanto più considerata la florida situazione patrimoniale ed economico-reddituale del resistente, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, e l'importo esiguo dell'assegno a suo carico.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 vanno poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo costante e pacifico orientamento, la finalità dell'assegnazione si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non indipendenti economicamente a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. anche di recente Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 25604 del 12/10/2018).
Considerato che l'assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione è provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, dunque, domanda improcedibile, con specifico riguardo al giudizio divorzile il Collegio reputa di confermare l'assegnazione in favore della madre,
9 come sin dall'epoca dei provvedimenti provvisori della separazione, della ex casa coniugale sita in Roma, Via Arco dei Ginnasi 5, di proprietà esclusiva del marito.
In proposito, si osserva che non è in alcun modo provato che il figlio non Per_2 ancora autosufficiente, non viva più in modo stabile e continuativo con la madre, dovendosi al riguardo evidenziare che è, comunque, del tutto funzionale alle esigenze di vita di un ragazzo di quell'età spostarsi agevolmente da un'abitazione all'altra e che, allo stato, risulta che ancora convive in via prevalente con la madre, di talché non Per_2 ci sono mutamenti tali da indurre il Collegio ad una differente valutazione. Peraltro, non può non rimarcarsi che sin dalla comparsa di costituzione in giudizio il ha dedotto CP_1 che non fosse più convivente con la madre, senza tuttavia mai adeguatamente Per_2 dimostrare l'assunto.
Assegno di mantenimento per la moglie
A norma dell'art. 156 c.c. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. E' noto che l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017).
Nel caso di specie, la controversia tra le parti ha riguardato altresì l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la contestato dal marito, reclamato dalla Pt_1 moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale nella misura di euro 2.300,00 mensili, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che ella, nel corso della vita familiare, su invito del marito, si era sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia e aveva collaborato nell'azienda familiare “Azienda Tessile Romana S.r.l.,” dedita al commercio di tessuti ed ubicata nel centro storico di Roma, con 12 dipendenti, senza mai essere regolarizzata e dalla quale era poi stata brutalmente allontanata a seguito della scoperta dell'infedeltà coniugale, in quanto in data 14.05.2020, in occasione della riapertura dell'attività commerciale successiva all'emergenza pandemica, il resistente, tramite messaggio SMS, l'aveva invitata “a trovarsi un lavoro ed una casa”, cambiando la serratura dell'attività commerciale per impedirle di accedervi.
10 Ha esposto che la famiglia, durante l'unione coniugale, aveva goduto di un elevato tenore di vita, con collaboratrice domestica a lungo orario, scuole ed università anche private dei figli, corsi di studio all'estero, frequentazione di sport e circoli sportivi, ripetizioni private, corsi di lingua, viaggi, pranzi e cene al ristorante, pagamenti prevalentemente eseguiti in contanti dal marito, con il danaro derivante dall'azienda di famiglia e custodito in cassaforte;
ha, inoltre, contestato le risorse formalmente dichiarate dal marito, deducendo la sussistenza di un patrimonio ben più significativo riconducibile al predetto, e ha rappresentato di non aver mai percepito utili dal 5% delle quote delle società
“Azienda Tessile Romana s.r.l.” e “Nuova Cassina S.r.l.”, il cui restante 95% è detenuto dal marito.
Il resistente, pur opponendosi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione del titolo di studio vantato dalla signora (laurea in architettura), nonchè delle di lei partecipazioni societarie e patrimonio personale, ha solo in parte contestato l'elevato tenore di vita matrimoniale, mentre ha aderito, nella sostanza, all'impianto difensivo della controparte ove dà conto dell'impegno profuso dalla moglie nella crescita dei tre figli e nella cura e gestione delle incombenze domestiche nel corso della lunga durata del matrimonio. In pendenza di giudizio, ha poi dedotto l'intervenuta assunzione della moglie presso un negozio di fiori, insistendo nel rappresentare la piena autonomia della signora.
All'esito dell'istruttoria la situazione patrimoniale ed economico-reddituale delle parti è emersa così come segue.
La CTU contabile depositata nel giugno 2023 ha puntualmente risposto ai quesiti formulati dall'Istruttore, permettendo al Tribunale di avere contezza dei redditi e del patrimonio delle parti con sufficiente grado di attendibilità e rigore metodologico. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono ben motivate, anche in risposta alle osservazioni dei CTP, e non vi sono ragioni per discostarsene, alla luce della coerenza e precisione dell'elaborato.
In sintesi:
11 12 13 QUESITO F - la consistenza delle movimentazioni finanziarie, in entrata e in uscita, transitate sui conti correnti nell'intero periodo oggetto di accertamento, al fine di: 1.
14 rilevare la corrispondenza degli accrediti sui conti correnti con i redditi dichiarati nei rispettivi modelli fiscali;
2. Rilevare l'esistenza di addebiti che, in mancanza di idonea documentazione, possano ritenersi prelevamenti di somme di denaro rimaste nella disponibilità, anche indiretta, della parte;
3. rilevare la natura e destinazione degli addebiti (a tal riguardo il CTU dovrà specificatamente indicare le uscite rilevate dall'esame dei conti correnti, carte di credito e carte ricaricabili, distinte, per ciascun anno, per le seguenti categorie di spesa: - a. spesa alimentare - b. spese per la casa abitazione (condominio, riscaldamento, luce, telefono, spese ristrutturazione, etc…) - c. spese per scuole private dei figli -d. corsi di sport/lingua per i figli -e. spese per viaggi di istruzione dei figli -f. abbigliamento -g. utilizzo e manutenzione automezzi (assicurazione, bollo, carburante e riparazione veicoli); h. benessere/divertimento -i. viaggi
Le conclusioni della consulenza tecnico-contabile hanno confermato il profondo divario reddituale tra gli ex coniugi e le ingenti disponibilità economico-patrimoniali in capo al il quale – in qualità di amministratore unico sia dell'“Azienda Tessile Romana CP_1 S.r.l.”, che vanta ben 12 dipendenti, sia della “Nuova Cassina S.r.l.” – dispone agevolmente delle risorse delle società e può contare su sostanze superiori rispetto a quelle dichiarate, derivanti anche dall'impiego della liquidità facente capo alle società suddette. E' socio al 95% delle due menzionate società, il cui importante valore è dato altresì dall'ingente patrimonio immobiliare. Di contro, la può fare affidamento Pt_1 sull'assegno di mantenimento e sui modesti redditi ritratti dall'impiego part-time reperito in costanza di giudizio;
gode del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale ed è titolare del 5% delle quote delle due società suddette. Rispetto all'epoca del deposito della CTU, si è registrato un miglioramento nella posizione patrimoniale della signora, in esito alla successione paterna: in particolare, dal 2024 la è divenuta titolare di 1/8 Pt_1 dell'immobile sito in Subiaco, da sempre casa di vacanza della famiglia di origine, e di
15 1/8 dell'immobile sito in Ponza, casa estiva parimenti della famiglia di origine;
beneficerà, inoltre, di un ingresso di liquidità indicata dalla parte in euro 60.000,00 (importo contestato dal resistente e ritenuto sottostimato rispetto all'effettivo).
Tanto premesso, non è in discussione l'elevato tenore di vita coniugale condotto in costanza di matrimonio, come confermato anche dai testi escussi e dalle evidenze oggettive della frequentazione di scuole private da parte dei figli, delle numerose e frequenti vacanze all'estero, dell'ubicazione della casa coniugale in zona di pregio della città, oltre che della villa al mare, della collaborazione domestica e dell'iscrizione a circoli sportivi. La signora risulta essere sempre stata a carico, anche fiscalmente, del marito e non ha mai messo a frutto il bagaglio culturale conseguito con la laurea in architettura, alla quale non ha fatto seguito l'abilitazione alla professione;
le esperienze come imprenditrice – alle quali ha fatto riferimento il a riprova dell'autonomia della CP_1 stessa – rappresentano, per vero, una breve parentesi nella vita della la quale si Pt_1 è in prevalenza dedicata ai figli e ha collaborato nelle aziende del marito. In corso di causa (a far data dal dicembre 2023: cfr. contratto in atti) è stata assunta a tempo indeterminato ed orario part-time presso un negozio di fiori, in precedenza già frequentato – per seguire corsi sulla composizione floreale o, comunque, per svagarsi, secondo la moglie;
per svolgere attività lavorativa, secondo il marito. La circostanza è stata oggetto di sub procedimento, avendo il marito dedotto che la moglie già da tempo addietro svolgesse attività lavorativa nel locale in questione. Dall'istruttoria orale e dalla documentazione versata in atti non è emerso con certezza che la signora abbia ricavato emolumenti in data antecedente alla stipula del contratto di lavoro e, in ogni caso, pur a voler aderire alla tesi del LE secondo la quale la moglie collaborava già in passato nel negozio suddetto, resta il dato di fatto difficilmente superabile della non rilevante entità del contributo percepito dalla ossia circa euro 300,00 mensili netti (e ciò anche a ritenere che Pt_1 l'attività sia stata, o sia a tutt'oggi, espletata in modalità irregolare), attesa la tipologia della professione e della mansione svolta, specialmente ove raffrontata con i ben diversi redditi del marito.
Al LE è, dunque, riferibile un patrimonio che, per le quote sociali, per gli immobili (personali e societari) e per la provvista bancaria, è complessivamente pari a circa 5.000.000,00 di euro;
non può sottacersi che, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e poi in corso di causa, il resistente ha fornito una ricostruzione all'evidenza deteriore delle proprie disponibilità e sostanze (cfr. verbale udienza presidenziale e autodichiarazioni in atti).
Ciò posto, avuto riguardo alla situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, indubbiamente più favorevole quella del marito alla luce dell'importante divario esistente tra i coniugi, nonché all'attività lavorativa rispettivamente svolta e all'esigenza di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, assicurato in via decisamente prevalente dalle risorse del si ritiene di confermare, anche valutato il CP_1 beneficio per la moglie conseguente all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, i provvedimenti provvisori adottati (assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 2.300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT), con decorrenza non già dal mese di febbraio 2021 come disposto nell'ordinanza presidenziale della separazione, bensì dalla domanda (deposito del ricorso), atteso che all'epoca le parti già vivevano da tempo separate, e fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio.
16 Assegno divorzile
La ha chiesto disporsi a carico dell'ex marito un assegno divorzile in misura non Pt_1 inferiore ad euro 5.000,00, anche in considerazione degli sviluppi conseguenti alla futura revoca dell'assegnazione della casa coniugale per l'avvicendarsi dell'autosufficienza economica del figlio.
Il LE ha recisamente contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Deve innanzitutto evidenziarsi che non rileva, in questa sede, la previsione dell'assegno di mantenimento, dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche
17 occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di obiettiva non autosufficienza di uno degli ex coniugi, cui sovviene la funzione assistenziale dell'assegno, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto ingiustificato in conseguenza del fallimento del progetto di vita in comune, che deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo- compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Si ribadisce che non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare. L'accertamento, ovviamente, deve essere effettuato guardando alla vita della coppia durante tutto il tempo della convivenza matrimoniale e non può prescindere dalla considerazione di eventuali attribuzioni o introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l'assegno e realizzato l'esigenza perequativa sopra evidenziata (v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
18 Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra le rispettive posizioni per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
In proposito, richiamato quanto sopra riportato circa la situazione patrimoniale ed economico-reddituale delle parti, è evidente che gli unici redditi sui quali può contare la sono quelli da mantenimento, oltre agli emolumenti percepiti dall'attività part- Pt_1 time nel negozio di fiori di cui si è detto. Anche a voler considerare l'incremento patrimoniale per la rappresentato dagli immobili e dalla liquidità pervenuti dalla Pt_1 successione del padre, le risorse mensili sulle quali può attualmente fare affidamento appaiono modeste, specialmente se confrontate con quelle del marito. Va, però adeguatamente considerata la titolarità del 5% delle quote delle due società, posta evidentemente suscettibile di valutazione e sfruttamento economico da parte della signora. La ha compiuto 60 anni e difficilmente ha ormai la possibilità di Pt_1 spendere sul mercato il proprio titolo professionale, mai peraltro impiegato in precedenza. Pur essendo contestato dal resistente che la signora abbia rinunciato alla propria carriera personale per dedicarsi alla cura dei figli e del focolare domestico, avendo il signore dedotto che per diverso tempo la ha svolto attività imprenditoriale ed ha poi Pt_1 scelto in totale autonomia e non per indirizzo familiare di non esercitare la professione di architetto, è un dato di realtà che la signora si sia occupata in prevalenza della crescita dei tre figli (impegno, come detto, riconosciuto dal resistente negli scritti difensivi), così consentendo al marito di dedicarsi all'attività imprenditoriale e di espanderla. Ed invero, pur valutato che l'attività imprenditoriale del è stata avviata prima del matrimonio, CP_1 questa ha avuto nel corso degli anni consolidamento ed accrescimento grazie al ruolo di spicco del signore all'interno della compagine societaria delle due società, reso certamente possibile anche dal fatto che egli ha sempre potuto contare sull'appoggio della moglie nella conduzione e gestione delle questioni familiari, di non poco momento vista la nascita di tre figli a breve distanza l'uno dall'altro (1995, 1997, 2001) e poco dopo il matrimonio (1993). All'epoca la signora aveva all'incirca 30 anni e si trovava, dunque, agli inizi della propria carriera, di fatto mai realmente intrapresa. E' incontestato che la non ha mai lavorato come architetto e che neppure ha speso il patentino Pt_1 conseguito come agente immobiliare. Negli stessi atti di causa del LE si legge, inoltre, che la società un tempo facente capo alla signora (al 50%, mentre l'altro 50% era nella disponibilità di una amica della è stata ceduta ed inglobata in quelle del Pt_1 CP_1 proprio perché poco florida;
a fronte del trasferimento della proprietà del negozio in Via Pa dell'Arte 54, presso il quale si svolgeva l'attività “NO. ” e di proprietà al 50% della quest'ultima ha ricevuto in cambio dal LE il 5% delle quote delle società Pt_1 ContrPa familiari: la fusione tra la ” e la “Nuova Cassina” è risalente all'epoca nella quale i tre figli della coppia erano tutti piuttosto piccoli, sicché è particolarmente verosimile che l'operazione in questione abbia avuto tra le finalità anche quella riconducibile al nuovo assetto da dare alla famiglia allargata. Da quegli anni la signora non ha più avuto una professione autonoma e sganciata dalla collaborazione con l'attività del marito. In disparte la circostanza della formale assunzione della presso le società del Pt_1 CP_1
è poi pacifico che ella ha lavorato al loro interno fino all'epoca immediatamente antecedente all'instaurazione del giudizio di separazione (2020) e che, successivamente,
19 ha reperito solo un impiego part-time dal quale trae redditi modesti. Il matrimonio, dal quale – come detto – sono nati tre figli, ha avuto una lunga durata (contratto nel 1993; la sentenza di status nel giudizio di separazione risale al 2021, mentre quella di divorzio al 2023).
Orbene, in ragione di quanto fin qui esposto, il Collegio reputa equo, data la prevalenza alla componente assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a far data dal passaggio in CP_1 Pt_1 giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese di lite e di CTU
Le ragioni della decisione insieme con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura di cui in parte dispositiva, con la precisazione che la percentuale è così determinata alla luce della rilevante differenza fra i due patrimoni, nonché della particolare complessità e difficoltà dell'indagine relativa al resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e al n. 25427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, preso atto della separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 CP_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) il 24.07.1993 (atto 00985 parte II serie B01 anno 1993), pronunciata con sentenza non definitiva n. 19591/2021; preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse parti già pronunciata con sentenza non definitiva n. 13059/2023,
così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione reciprocamente proposta da e da;
Parte_1 CP_1
- conferma l'assegno mensile dovuto da a per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne determinato in euro 250,00 mensili, oltre Per_2 rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2021;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%;
- assegna la ex casa coniugale sita in Roma, Via Arco dei Ginnasi 5, a Parte_1 ;
[...]
20 - conferma l'assegno dovuto da a per il di lei CP_1 Parte_1 mantenimento determinato in euro 2.300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla domanda di separazione (deposito del ricorso) e fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status divorzile n. 13059/2023;
- accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per Parte_1 l'effetto, determina in euro 1.800,00 mensili il contributo dovuto da a CP_1
a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT, a Parte_1 decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status divorzile n. 13059/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di , le spese di CTU CP_1 Parte_1 contabile già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
21
Composto dai magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e al n. 25427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, aventi ad oggetto la separazione giudiziale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, vertente
tra
, (C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 l'08.12.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Aromolo, giusta procura in atti;
- ricorrente nel giudizio di separazione e nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Piera Attasi, giusta procura in atti;
- resistente nel giudizio di separazione e nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: due giudizi riuniti, separazione giudiziale R.G. n. 38009/2020 e cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 25427/2022;
CONCLUSIONI: come in atti.
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione dal coniuge, con il quale aveva contratto matrimonio in CP_1 Spoleto (PG) il 24.07.1993, esponendo che dall'unione erano nati tre figli ( Per_1 n. il 20 novembre 1995; : n. il 10 luglio 1997; n. il 30 settembre 2001) CP_2 Per_2 e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati al punto da rendere intollerabile la convivenza dagli inizi dell'anno 2018 e poi in modo conclamato nel corso del 2020 a causa dei comportamenti del marito, in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e, in particolare, di fedeltà.
La ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione con addebito al marito, di assegnare in proprio favore la casa coniugale di esclusiva proprietà dello stesso, di disporre un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni e con Per_1 CP_2 Per_2 la medesima conviventi e non autonomi economicamente, pari ad euro 1.500,00 mensili (euro 500,00 per ogni figlio), oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento pari ad euro 3.000,00 mensili.
nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, ha formulato CP_1 domanda di addebito della separazione alla moglie per i di lei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, si è opposto al riconoscimento dell'assegno di mantenimento sia in favore dei figli in quanto autonomi o, comunque, da versare in loro diretto favore giacché non più conviventi con la madre, sia in favore della moglie, deducendone piena capacità lavorativa e risorse economiche autonome, e ha chiesto di nulla disporre quanto alla casa coniugale per non essere più il centro degli interessi dei figli.
All'udienza presidenziale del 02.02.2021, sono state sentite le parti e, all'esito dell'audizione dei tre figli maggiorenni, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, con ordinanza presidenziale del 14.03.2021 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato la casa coniugale alla moglie, ha determinato in euro 900,00 il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento dei figli e CP_2 Per_2 e in euro 2.300,00 il contributo mensile per il mantenimento della moglie, entrambi a decorrere dal mese di febbraio 2021.
L'ordinanza presidenziale è stata reclamata dal marito e la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, in data 29.11.2021 ha in parte modificato i provvedimenti presidenziali, ponendo a carico della l'onere di concorrere, per Pt_1 la quota di 1/3, al pagamento delle spese straordinarie per i due figli.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e pronunciato lo status con sentenza non definitiva n. 19591/2021 emessa in data 03.12.2021, con successiva ordinanza del 28.02.2022, a modifica dei provvedimenti vigenti su ricorso del LE, il Giudice Istruttore ha revocato, a decorrere dal mese di dicembre 2021, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento ordinario del figlio con assegno da versarsi nelle CP_2 mani della madre e, con la medesima decorrenza, ha ridotto ad euro 250,00 mensili il contributo dovuto dal padre, da versarsi nelle mani della madre, quanto al mantenimento ordinario del figlio ferma la ripartizione tra le parti delle spese straordinarie Per_2 come da ordinanza emessa dalla Corte di Appello in sede di reclamo.
2 Lette le memorie ex art. 183 c.p.c., con ordinanza del 03.01.2023 sono state parzialmente ammesse le prove chieste dalle parti ed è stata disposta CTU contabile, medio tempore richiedendo un aggiornamento della posizione bancaria, patrimoniale ed economico- reddituale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 07.04.2022, ha adito questo Tribunale per Parte_1 ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo di prevedere l'obbligo del padre di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne ma non autonomo economicamente, di Per_2 confermare l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale e di disporre a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile in misura non inferiore ad euro CP_1 5.000,00 e/o 6.000,00 mensili in caso di revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
Nel suddetto procedimento, si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1 domande della controparte, in ragione delle argomentazioni in massima parte già esposte nel giudizio di separazione.
Con ordinanza del 03.01.2023, sono stati emessi i provvedimenti presidenziali del divorzio, confermativi di quelli della separazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed emessa sentenza non definitiva n. 13059/2023 in data 05.09.2023, con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 15.11.2023 è stata personalmente sentita la ricorrente e le parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie.
Con ordinanza del 22.11.2023, sulla base dell'orientamento della giurisprudenza di questo Tribunale, codificato con la recente Riforma Cartabia, è stata disposta la riunione del giudizio di divorzio con il giudizio di separazione, per ragioni di economia processuale.
All'esito dell'udienza del 29.11.2023, le parti hanno preso posizione sull'elaborato peritale nelle more depositato e le cause sono state entrambe rinviate all'udienza del 19.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito della documentazione integrativa richiesta.
Con ordinanza del 25.06.2024, il Giudice Istruttore ha riservato le cause in decisione con termini di legge per comparse conclusionali e repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
Pertanto, le due cause riunite vengono definite entrambe con la presente sentenza.
Preso atto che sono intervenute sentenze sullo status sia nel procedimento di separazione, sia in quello di divorzio, questo Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di addebito della separazione, sull'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne sull'assegnazione della casa familiare, nonché sulle domande di assegno di Per_2 mantenimento e di assegno divorzile formulate dalla signora.
Ebbene, come statuito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 7547/2020, “… il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o
3 modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria (Cass. n. 27205 del 2019), i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile (Cass. n. 1779 del 2012)”.
Dunque, dal momento dell'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, il Giudice della separazione non può più pronunciarsi sulle questioni di carattere economico attratte alla competenza del Giudice del divorzio, sul quale si è concentrata in via esclusiva la sopravvenuta potestas decidendi, né in ordine all'assegnazione della casa coniugale, provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice divorzile.
Le questioni per le quali il Giudice della separazione ha ancora potere decisorio sono, quindi, solo quelle riguardanti la domanda di addebito e le domande economiche per il periodo compreso tra il deposito del ricorso per la separazione e l'emissione dei provvedimenti in sede divorzile, essendo rimessa al Giudice del divorzio ogni valutazione in ordine al periodo successivo (diversamente opinando, sarebbe possibile un contrasto tra i giudicati rebus sic stantibus, come emessi all'esito del presente procedimento e di quello di divorzio: cfr. sul punto Cass., sent. n. 28990/2008).
Le premesse costituiscono la ragione della disposta riunione, che consente di trattare le domande comuni unitariamente, utilizzando l'istruttoria già svolta (prova orale, documentazione prodotta, CTU contabile), e di esaminare separatamente le domande specifiche attinenti a ciascun giudizio.
Ciò posto, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, va dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti allegati dal resistente con le comparse conclusionali, trattandosi di depositi non autorizzati e avvenuti in spregio delle preclusioni processuali.
Quanto, poi, alle richieste di integrazione istruttoria avanzate dal resistente si rileva, in primo luogo, che gli approfondimenti di cui all'istanza del 25.11.2024 – istanza, peraltro, formulata successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in modo del tutto irrituale e senza preventiva autorizzazione – non sono necessari ai fini della decisione, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalle parti e della CTU espletata, le cui conclusioni sono dettagliatamente motivate e appaiono pienamente condivisibili;
anche l'ulteriore istanza del 12/13.06.2025 è irrituale, in quanto successiva alla scadenza del deposito delle comparse conclusionali e in assenza di autorizzazione, e, in ogni caso, quanto ivi rappresentato non è in alcun modo idoneo a provare l'intervenuta autosufficienza ed indipendenza economica del figlio considerate la giovane Per_2 età del ragazzo, la laurea di recente conseguita e l'esiguo importo dell'assegno di mantenimento rapportato all'età e alla posizione patrimoniale ed economico-reddituale del padre (si rimanda al paragrafo relativo all'assegno di mantenimento per il figlio).
4 Con riferimento a tutte le istanze di supplemento istruttorio, il Collegio evidenzia, dunque e in ogni caso, che le cause sono sufficientemente istruite come già correttamente ritenuto dal Giudice Istruttore.
Domanda di status
Separazione
La domanda di separazione è stata accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza. La intollerabilità della convivenza coniugale è già stata accertata con sentenza non definitiva di separazione n. 19591/2021.
Cessazione effetti civili del matrimonio
Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le parti vivono separate in modo continuativo in forza della sentenza non definitiva di status n. 19591/2021 del 03.12.2021. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, con sentenza non definitiva n. 13059/2023 del 05.09.2023 è già stata dichiarata definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Addebito della separazione
Le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti devono essere respinte.
La ha posto a fondamento della domanda la relazione extraconiugale intrattenuta Pt_1 dal marito e il conseguente abbandono del tetto coniugale.
Il ha contestato l'addebitabilità della separazione, deducendo che la crisi tra i CP_1 coniugi era risalente nel tempo, che egli non aveva più fatto rientro nella casa coniugale quando già l'unione era disgregata e che, comunque, la moglie aveva causato la rottura del matrimonio con le proprie condotte di disaffezione e distacco fisico e morale.
Osserva il Collegio che non si è raggiunta la prova della relazione extraconiugale intrattenuta dal non potendosi inferire né dalle deposizioni dei testi escussi, né CP_1 dalle foto e dai messaggi WhatsApp in atti che il marito abbia tradito la moglie in occasione del periodo nel quale, durante il lock down risalente alla pandemia da COVID- 19, la famiglia si era trasferita nella villa al mare di Fregene. Ed invero, dal complesso dell'istruttoria e dalle prospettazioni e difese delle parti è emerso solo che il marito ha trascorso periodi di tempo assieme ad un'altra donna, non anche che egli abbia intrattenuto una relazione extraconiugale o, comunque, tradito la moglie – circostanza che, del resto, non viene affermata da nessun teste e che, in sostanza, è smentita dalla stessa narrazione della quanto alla rilevanza in termini di fattore causativo e Pt_1 determinante la frattura dell'unione coniugale, considerato che negli atti di causa la ricorrente ha fatto risalire la crisi già ad un'epoca antecedente al dedotto tradimento (all'incirca 2018, quindi due anni prima l'episodio, datato 2020, individuato come prova del tradimento). Parimenti, non è provato neppure l'abbandono del tetto coniugale, non
5 ricavandosi in modo inequivoco che la decisione del marito di non far rientro presso la casa coniugale romana sia stata adottata dallo stesso con modalità arbitrarie e in modo unidirezionale o sia stata, invece, a lui imposta dalla moglie in esito alla scoperta dell'asserito tradimento e al ritorno a Roma da parte della sola Pt_1
La mancanza di prova della violazione assorbe il profilo dell'efficacia causale della suddetta supposta violazione quale causa determinante.
Per costante giurisprudenza: “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.” (Cass. n. 14840/2006). Inoltre, “in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006). Per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà, è stato precisato che “ai fini dell'addebito della separazione, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (tra le tante Cass. n. 15811/2017). Del resto, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass. n. 20866 del 21/07/2021). Quanto all'abbandono del tetto coniugale, per pacifica giurisprudenza “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé
6 sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi, e l'onere incombe su chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata ed in conseguenza di tale fatto, anche se la domanda di separazione non sia stata già proposta” (ex multis, Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11793 del 05-05-2021; Cass., 08/05/2013, n. 10719; Cass., 15/12/2016, n. 25966; Cass., 15/01/2020, n. 648)
Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie deve essere respinta, confermandosi la non ammissione delle ulteriori istanze istruttorie che, se pur ammesse, sarebbero state comunque inidonee a fondare una pronuncia di addebito.
La domanda di addebito spiegata dal non è stata precisata all'udienza di CP_1 precisazione delle conclusioni ed è, pertanto, rinunciata;
in ogni caso, pur a voler aderire all'impostazione secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (cfr. Cass. civ. n. 723/2021 del 18/01/2021 e conf. Cass. 3593/2010; Cass. n. 14104/2008, Cass. n. 15860/2014 e Cass. n. 17582/2017; di recente Sezioni Unite sentenza n. 1785 del 24/01/2018: affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali;
al fine di ritenere abbandonata una domanda in precedenza formulata, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa), nel caso di specie si tratta di domanda generica e rimasta sfornita di adeguata prova, atteso che l'impianto difensivo del resistente e il tenore degli scritti complessivamente considerati portano ad escludere la sussistenza di sufficienti ed idonei elementi per addebitare la separazione alla moglie. Va confermata la non ammissione delle istanze istruttorie che, se pur ammesse, non sarebbero state idonee a fondare una pronuncia di addebito.
Pertanto, alla stregua delle allegazioni e prospettazioni difensive di ambo le parti, si tratta di crisi già conclamata, di talchè a nessun comportamento di ciascun coniuge è univocamente ed eziologicamente riconducibile il fallimento dell'unione.
Assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne
Le parti sono genitori di tre figli: (1995), (1997) e (2001). Per_1 CP_2 Per_2
Il contenzioso fra i genitori verte unicamente sulla debenza dell'assegno per il mantenimento del terzo figlio – preteso dalla madre e contestato dal padre Per_2 anche nell'an – essendo pacifica l'autosufficienza economica della figlia sin Per_1
7 dall'epoca dell'adozione dei provvedimenti presidenziali, i quali infatti non hanno previsto alcun contributo paterno per il mantenimento della ragazza, e poi, in corso di causa, del figlio , con riferimento al quale è stato revocato, a decorrere dal mese CP_2 di dicembre 2021, l'assegno di mantenimento ab origine disposto con l'ordinanza presidenziale (cfr. ordinanza del 28.02.2022, nel sub procedimento rg. n. 38009-1/2020)
– statuizione da condividere e che si conferma in questa sede, non avendo, peraltro, la madre insistito nella richiesta di mantenimento per . CP_2
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. Occorre che il Giudice compia una valutazione specifica che valorizzi la peculiarità del caso concreto e tenga conto del percorso di formazione, dell'età, della possibilità attuale di inserimento nel mercato del lavoro, anche in considerazione delle condizioni personali e locali riguardanti l'occupazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n. 12121, ove in particolare si legge “questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)” e, per ciò che attiene all'onere della prova, “(…) se è il genitore già gravato di un assegno di mantenimento ad agire per far accertare la estinzione dell'obbligo, la "prova" che il figlio maggiorenne (o il genitore con lui convivente) è tenuto a dare è la prova contraria rispetto all'operare delle presunzioni di cui si è detto;
viceversa se è il figlio maggiorenne ad agire per il riconoscimento (per la prima volta) del diritto ad un assegno periodico, oppure se in questi termini agisce, in qualità di legittimato concorrente, il genitore con lui convivente, la prova è a carico del soggetto richiedente, che può comunque anch'egli avvalersi di presunzioni (…). Pertanto, anche in tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull'onere della prova, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza (ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento) in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice”).
8 Premesso che, con riferimento al giudizio di separazione rg. n. 38009/2020, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulla misura dell'assegno perequativo di mantenimento dovuto dal alla per il figlio maggiorenne dal CP_1 Pt_1 Per_2 deposito del ricorso di separazione sino alla data di emissione dell'ordinanza presidenziale nel giudizio divorzile, con specifico riferimento al predetto arco temporale sul quale questo Collegio ha potere decisionale, devono confermarsi i provvedimenti siccome già vigenti, in base ai quali è stato disposto che il resistente contribuisse al mantenimento del figlio con assegno di euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, nonché spese straordinarie a suo carico per il 70% (percentuale così rideterminata dalla Corte di Appello in esito al reclamo dell'ordinanza presidenziale proposto dal . Ed CP_1 infatti, con riferimento al suddetto periodo, tali importi risultano congrui e attuali rispetto alle situazioni patrimoniali ed economico-reddituali delle parti e alle spese da ciascuna sostenute.
Quanto, invece, al giudizio divorzile, il Collegio reputa che non vi è prova del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte di in considerazione Per_2 sia della sua giovane età (classe 2001), sia della circostanza che il percorso di studi del ragazzo è da poco terminato;
in senso contrario non depone lo svolgimento di un'esperienza lavorativa semi-biennale presso l'azienda paterna, risalente ad un'epoca ormai passata e interrotta da tempo (settembre 2023) proprio al fine di consentire a di perfezionare gli studi universitari. Né, tantomeno, milita a sostegno della Per_2 indipendenza del ragazzo il fatto che egli svolga/abbia svolto l'attività di cameriere, in via occasionale e sostanzialmente per sostenere di propria tasca le spese voluttuarie tipicamente connesse all'età (viaggi, uscite, vacanze).
Va, pertanto, confermato a carico del padre l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio l'assegno perequativo mensile di Per_2 euro 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2021. Il contributo appare congruo tanto più considerata la florida situazione patrimoniale ed economico-reddituale del resistente, sulla quale ci si soffermerà nel prosieguo, e l'importo esiguo dell'assegno a suo carico.
Le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 vanno poste al 70% a carico del padre e al 30% a carico della madre.
Assegnazione della casa coniugale
Secondo costante e pacifico orientamento, la finalità dell'assegnazione si rinviene nella preminente esigenza di tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non indipendenti economicamente a permanere nell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (cfr. anche di recente Cass. Sez. 1, ordinanza n. 23501 del 02/08/2023 e, ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 25604 del 12/10/2018).
Considerato che l'assegnazione della casa coniugale nel procedimento di separazione è provvedimento che, in quanto da assumere per il futuro, è già oggetto dei provvedimenti del Giudice del divorzio e, dunque, domanda improcedibile, con specifico riguardo al giudizio divorzile il Collegio reputa di confermare l'assegnazione in favore della madre,
9 come sin dall'epoca dei provvedimenti provvisori della separazione, della ex casa coniugale sita in Roma, Via Arco dei Ginnasi 5, di proprietà esclusiva del marito.
In proposito, si osserva che non è in alcun modo provato che il figlio non Per_2 ancora autosufficiente, non viva più in modo stabile e continuativo con la madre, dovendosi al riguardo evidenziare che è, comunque, del tutto funzionale alle esigenze di vita di un ragazzo di quell'età spostarsi agevolmente da un'abitazione all'altra e che, allo stato, risulta che ancora convive in via prevalente con la madre, di talché non Per_2 ci sono mutamenti tali da indurre il Collegio ad una differente valutazione. Peraltro, non può non rimarcarsi che sin dalla comparsa di costituzione in giudizio il ha dedotto CP_1 che non fosse più convivente con la madre, senza tuttavia mai adeguatamente Per_2 dimostrare l'assunto.
Assegno di mantenimento per la moglie
A norma dell'art. 156 c.c. il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. E' noto che l'assegno di mantenimento previsto dall'art. 156 c.c. è funzionale a fornire al coniuge a cui non sia addebitabile la separazione quanto necessario per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, in mancanza di adeguati redditi propri, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale (v. tra le altre Cass. civ., Sez. I, ord. 14.11.2023 n. 31717). Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento (oltre al fatto che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente), è anzitutto che costui sia privo di adeguati redditi propri, in secondo luogo che sussista una disparità economica tra i due coniugi, ed in ultimo che l'assegno sia concretamente determinato in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'altro coniuge, tenendo comunque presenti anche le condizioni del coniuge beneficiario (Cass., n. 3291/2001; Cass., n. 4800/2002; Cass., n. 20638/2004; Cass., n. 5251/2017). Al riguardo, preme rimarcare in diritto che la permanenza del dovere di assistenza costituisce il fondamento logico dell'assegno di mantenimento previsto nella separazione, ferma la necessaria ricorrenza dei sopra richiamati presupposti di legge (Cass., n. 12196/2017).
Nel caso di specie, la controversia tra le parti ha riguardato altresì l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento per la contestato dal marito, reclamato dalla Pt_1 moglie, concesso in via provvisoria con l'ordinanza presidenziale nella misura di euro 2.300,00 mensili, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che ella, nel corso della vita familiare, su invito del marito, si era sempre dedicata alla cura della casa e della famiglia e aveva collaborato nell'azienda familiare “Azienda Tessile Romana S.r.l.,” dedita al commercio di tessuti ed ubicata nel centro storico di Roma, con 12 dipendenti, senza mai essere regolarizzata e dalla quale era poi stata brutalmente allontanata a seguito della scoperta dell'infedeltà coniugale, in quanto in data 14.05.2020, in occasione della riapertura dell'attività commerciale successiva all'emergenza pandemica, il resistente, tramite messaggio SMS, l'aveva invitata “a trovarsi un lavoro ed una casa”, cambiando la serratura dell'attività commerciale per impedirle di accedervi.
10 Ha esposto che la famiglia, durante l'unione coniugale, aveva goduto di un elevato tenore di vita, con collaboratrice domestica a lungo orario, scuole ed università anche private dei figli, corsi di studio all'estero, frequentazione di sport e circoli sportivi, ripetizioni private, corsi di lingua, viaggi, pranzi e cene al ristorante, pagamenti prevalentemente eseguiti in contanti dal marito, con il danaro derivante dall'azienda di famiglia e custodito in cassaforte;
ha, inoltre, contestato le risorse formalmente dichiarate dal marito, deducendo la sussistenza di un patrimonio ben più significativo riconducibile al predetto, e ha rappresentato di non aver mai percepito utili dal 5% delle quote delle società
“Azienda Tessile Romana s.r.l.” e “Nuova Cassina S.r.l.”, il cui restante 95% è detenuto dal marito.
Il resistente, pur opponendosi al riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, in considerazione del titolo di studio vantato dalla signora (laurea in architettura), nonchè delle di lei partecipazioni societarie e patrimonio personale, ha solo in parte contestato l'elevato tenore di vita matrimoniale, mentre ha aderito, nella sostanza, all'impianto difensivo della controparte ove dà conto dell'impegno profuso dalla moglie nella crescita dei tre figli e nella cura e gestione delle incombenze domestiche nel corso della lunga durata del matrimonio. In pendenza di giudizio, ha poi dedotto l'intervenuta assunzione della moglie presso un negozio di fiori, insistendo nel rappresentare la piena autonomia della signora.
All'esito dell'istruttoria la situazione patrimoniale ed economico-reddituale delle parti è emersa così come segue.
La CTU contabile depositata nel giugno 2023 ha puntualmente risposto ai quesiti formulati dall'Istruttore, permettendo al Tribunale di avere contezza dei redditi e del patrimonio delle parti con sufficiente grado di attendibilità e rigore metodologico. Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono ben motivate, anche in risposta alle osservazioni dei CTP, e non vi sono ragioni per discostarsene, alla luce della coerenza e precisione dell'elaborato.
In sintesi:
11 12 13 QUESITO F - la consistenza delle movimentazioni finanziarie, in entrata e in uscita, transitate sui conti correnti nell'intero periodo oggetto di accertamento, al fine di: 1.
14 rilevare la corrispondenza degli accrediti sui conti correnti con i redditi dichiarati nei rispettivi modelli fiscali;
2. Rilevare l'esistenza di addebiti che, in mancanza di idonea documentazione, possano ritenersi prelevamenti di somme di denaro rimaste nella disponibilità, anche indiretta, della parte;
3. rilevare la natura e destinazione degli addebiti (a tal riguardo il CTU dovrà specificatamente indicare le uscite rilevate dall'esame dei conti correnti, carte di credito e carte ricaricabili, distinte, per ciascun anno, per le seguenti categorie di spesa: - a. spesa alimentare - b. spese per la casa abitazione (condominio, riscaldamento, luce, telefono, spese ristrutturazione, etc…) - c. spese per scuole private dei figli -d. corsi di sport/lingua per i figli -e. spese per viaggi di istruzione dei figli -f. abbigliamento -g. utilizzo e manutenzione automezzi (assicurazione, bollo, carburante e riparazione veicoli); h. benessere/divertimento -i. viaggi
Le conclusioni della consulenza tecnico-contabile hanno confermato il profondo divario reddituale tra gli ex coniugi e le ingenti disponibilità economico-patrimoniali in capo al il quale – in qualità di amministratore unico sia dell'“Azienda Tessile Romana CP_1 S.r.l.”, che vanta ben 12 dipendenti, sia della “Nuova Cassina S.r.l.” – dispone agevolmente delle risorse delle società e può contare su sostanze superiori rispetto a quelle dichiarate, derivanti anche dall'impiego della liquidità facente capo alle società suddette. E' socio al 95% delle due menzionate società, il cui importante valore è dato altresì dall'ingente patrimonio immobiliare. Di contro, la può fare affidamento Pt_1 sull'assegno di mantenimento e sui modesti redditi ritratti dall'impiego part-time reperito in costanza di giudizio;
gode del beneficio dell'assegnazione della casa coniugale ed è titolare del 5% delle quote delle due società suddette. Rispetto all'epoca del deposito della CTU, si è registrato un miglioramento nella posizione patrimoniale della signora, in esito alla successione paterna: in particolare, dal 2024 la è divenuta titolare di 1/8 Pt_1 dell'immobile sito in Subiaco, da sempre casa di vacanza della famiglia di origine, e di
15 1/8 dell'immobile sito in Ponza, casa estiva parimenti della famiglia di origine;
beneficerà, inoltre, di un ingresso di liquidità indicata dalla parte in euro 60.000,00 (importo contestato dal resistente e ritenuto sottostimato rispetto all'effettivo).
Tanto premesso, non è in discussione l'elevato tenore di vita coniugale condotto in costanza di matrimonio, come confermato anche dai testi escussi e dalle evidenze oggettive della frequentazione di scuole private da parte dei figli, delle numerose e frequenti vacanze all'estero, dell'ubicazione della casa coniugale in zona di pregio della città, oltre che della villa al mare, della collaborazione domestica e dell'iscrizione a circoli sportivi. La signora risulta essere sempre stata a carico, anche fiscalmente, del marito e non ha mai messo a frutto il bagaglio culturale conseguito con la laurea in architettura, alla quale non ha fatto seguito l'abilitazione alla professione;
le esperienze come imprenditrice – alle quali ha fatto riferimento il a riprova dell'autonomia della CP_1 stessa – rappresentano, per vero, una breve parentesi nella vita della la quale si Pt_1 è in prevalenza dedicata ai figli e ha collaborato nelle aziende del marito. In corso di causa (a far data dal dicembre 2023: cfr. contratto in atti) è stata assunta a tempo indeterminato ed orario part-time presso un negozio di fiori, in precedenza già frequentato – per seguire corsi sulla composizione floreale o, comunque, per svagarsi, secondo la moglie;
per svolgere attività lavorativa, secondo il marito. La circostanza è stata oggetto di sub procedimento, avendo il marito dedotto che la moglie già da tempo addietro svolgesse attività lavorativa nel locale in questione. Dall'istruttoria orale e dalla documentazione versata in atti non è emerso con certezza che la signora abbia ricavato emolumenti in data antecedente alla stipula del contratto di lavoro e, in ogni caso, pur a voler aderire alla tesi del LE secondo la quale la moglie collaborava già in passato nel negozio suddetto, resta il dato di fatto difficilmente superabile della non rilevante entità del contributo percepito dalla ossia circa euro 300,00 mensili netti (e ciò anche a ritenere che Pt_1 l'attività sia stata, o sia a tutt'oggi, espletata in modalità irregolare), attesa la tipologia della professione e della mansione svolta, specialmente ove raffrontata con i ben diversi redditi del marito.
Al LE è, dunque, riferibile un patrimonio che, per le quote sociali, per gli immobili (personali e societari) e per la provvista bancaria, è complessivamente pari a circa 5.000.000,00 di euro;
non può sottacersi che, sin dalla comparsa di costituzione in giudizio e poi in corso di causa, il resistente ha fornito una ricostruzione all'evidenza deteriore delle proprie disponibilità e sostanze (cfr. verbale udienza presidenziale e autodichiarazioni in atti).
Ciò posto, avuto riguardo alla situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti, indubbiamente più favorevole quella del marito alla luce dell'importante divario esistente tra i coniugi, nonché all'attività lavorativa rispettivamente svolta e all'esigenza di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, assicurato in via decisamente prevalente dalle risorse del si ritiene di confermare, anche valutato il CP_1 beneficio per la moglie conseguente all'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, i provvedimenti provvisori adottati (assegno di mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 2.300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT), con decorrenza non già dal mese di febbraio 2021 come disposto nell'ordinanza presidenziale della separazione, bensì dalla domanda (deposito del ricorso), atteso che all'epoca le parti già vivevano da tempo separate, e fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio.
16 Assegno divorzile
La ha chiesto disporsi a carico dell'ex marito un assegno divorzile in misura non Pt_1 inferiore ad euro 5.000,00, anche in considerazione degli sviluppi conseguenti alla futura revoca dell'assegnazione della casa coniugale per l'avvicendarsi dell'autosufficienza economica del figlio.
Il LE ha recisamente contestato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Deve innanzitutto evidenziarsi che non rileva, in questa sede, la previsione dell'assegno di mantenimento, dal momento che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. 1, 16/05/2017, n. 12196).
Ciò posto, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 898 del 1970, “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza di legittimità più recente (a partire da Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha affermato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, da effettuarsi tenendo conto dei criteri equiordinati di cui alla prima parte dell'articolo appena riportato, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
La statuizione sull'assegno divorzile non dipende, tuttavia, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, costituendo lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi solo una precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
In particolare, l'assegno di divorzio deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche
17 occasioni professionali-reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa (sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico- patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo) un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tale caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023). Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, ma tale principio è derogato, in base alla disciplina sull'assegno divorzile, oltre che nell'ipotesi di obiettiva non autosufficienza di uno degli ex coniugi, cui sovviene la funzione assistenziale dell'assegno, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, divenuto ingiustificato in conseguenza del fallimento del progetto di vita in comune, che deve essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno in funzione compensativo-perequativa (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
In sintesi, ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile con funzione perequativo- compensativa, il giudice deve prima di tutto accertare se vi sia una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo e, poi, verificare se tale disparità sia dipendente dalle scelte relative alla vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio. Si ribadisce che non è sufficiente accertare se sussiste uno squilibrio economico tra le parti, essendo necessario verificare che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari. Ciò giustifica il riconoscimento di un assegno tendente a colmare tale divario reddituale o patrimoniale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare. L'accertamento, ovviamente, deve essere effettuato guardando alla vita della coppia durante tutto il tempo della convivenza matrimoniale e non può prescindere dalla considerazione di eventuali attribuzioni o introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente l'assegno e realizzato l'esigenza perequativa sopra evidenziata (v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
E', dunque, ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01).
18 Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico-reddituale e patrimoniale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra le rispettive posizioni per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
In proposito, richiamato quanto sopra riportato circa la situazione patrimoniale ed economico-reddituale delle parti, è evidente che gli unici redditi sui quali può contare la sono quelli da mantenimento, oltre agli emolumenti percepiti dall'attività part- Pt_1 time nel negozio di fiori di cui si è detto. Anche a voler considerare l'incremento patrimoniale per la rappresentato dagli immobili e dalla liquidità pervenuti dalla Pt_1 successione del padre, le risorse mensili sulle quali può attualmente fare affidamento appaiono modeste, specialmente se confrontate con quelle del marito. Va, però adeguatamente considerata la titolarità del 5% delle quote delle due società, posta evidentemente suscettibile di valutazione e sfruttamento economico da parte della signora. La ha compiuto 60 anni e difficilmente ha ormai la possibilità di Pt_1 spendere sul mercato il proprio titolo professionale, mai peraltro impiegato in precedenza. Pur essendo contestato dal resistente che la signora abbia rinunciato alla propria carriera personale per dedicarsi alla cura dei figli e del focolare domestico, avendo il signore dedotto che per diverso tempo la ha svolto attività imprenditoriale ed ha poi Pt_1 scelto in totale autonomia e non per indirizzo familiare di non esercitare la professione di architetto, è un dato di realtà che la signora si sia occupata in prevalenza della crescita dei tre figli (impegno, come detto, riconosciuto dal resistente negli scritti difensivi), così consentendo al marito di dedicarsi all'attività imprenditoriale e di espanderla. Ed invero, pur valutato che l'attività imprenditoriale del è stata avviata prima del matrimonio, CP_1 questa ha avuto nel corso degli anni consolidamento ed accrescimento grazie al ruolo di spicco del signore all'interno della compagine societaria delle due società, reso certamente possibile anche dal fatto che egli ha sempre potuto contare sull'appoggio della moglie nella conduzione e gestione delle questioni familiari, di non poco momento vista la nascita di tre figli a breve distanza l'uno dall'altro (1995, 1997, 2001) e poco dopo il matrimonio (1993). All'epoca la signora aveva all'incirca 30 anni e si trovava, dunque, agli inizi della propria carriera, di fatto mai realmente intrapresa. E' incontestato che la non ha mai lavorato come architetto e che neppure ha speso il patentino Pt_1 conseguito come agente immobiliare. Negli stessi atti di causa del LE si legge, inoltre, che la società un tempo facente capo alla signora (al 50%, mentre l'altro 50% era nella disponibilità di una amica della è stata ceduta ed inglobata in quelle del Pt_1 CP_1 proprio perché poco florida;
a fronte del trasferimento della proprietà del negozio in Via Pa dell'Arte 54, presso il quale si svolgeva l'attività “NO. ” e di proprietà al 50% della quest'ultima ha ricevuto in cambio dal LE il 5% delle quote delle società Pt_1 ContrPa familiari: la fusione tra la ” e la “Nuova Cassina” è risalente all'epoca nella quale i tre figli della coppia erano tutti piuttosto piccoli, sicché è particolarmente verosimile che l'operazione in questione abbia avuto tra le finalità anche quella riconducibile al nuovo assetto da dare alla famiglia allargata. Da quegli anni la signora non ha più avuto una professione autonoma e sganciata dalla collaborazione con l'attività del marito. In disparte la circostanza della formale assunzione della presso le società del Pt_1 CP_1
è poi pacifico che ella ha lavorato al loro interno fino all'epoca immediatamente antecedente all'instaurazione del giudizio di separazione (2020) e che, successivamente,
19 ha reperito solo un impiego part-time dal quale trae redditi modesti. Il matrimonio, dal quale – come detto – sono nati tre figli, ha avuto una lunga durata (contratto nel 1993; la sentenza di status nel giudizio di separazione risale al 2021, mentre quella di divorzio al 2023).
Orbene, in ragione di quanto fin qui esposto, il Collegio reputa equo, data la prevalenza alla componente assistenziale e compensativo-perequativa dell'assegno divorzile, porre a carico del l'obbligo di corrispondere alla a far data dal passaggio in CP_1 Pt_1 giudicato della pronuncia sullo status di divorzio, la somma mensile di euro 1.800,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Spese di lite e di CTU
Le ragioni della decisione insieme con la natura e l'oggetto del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido nella misura di cui in parte dispositiva, con la precisazione che la percentuale è così determinata alla luce della rilevante differenza fra i due patrimoni, nonché della particolare complessità e difficoltà dell'indagine relativa al resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nelle cause civili di primo grado riunite, iscritte al n. 38009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020 e al n. 25427 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, preso atto della separazione personale tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 CP_1 C.F._2 hanno contratto matrimonio in Spoleto (PG) il 24.07.1993 (atto 00985 parte II serie B01 anno 1993), pronunciata con sentenza non definitiva n. 19591/2021; preso atto della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le stesse parti già pronunciata con sentenza non definitiva n. 13059/2023,
così provvede:
- rigetta la domanda di addebito della separazione reciprocamente proposta da e da;
Parte_1 CP_1
- conferma l'assegno mensile dovuto da a per il CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne determinato in euro 250,00 mensili, oltre Per_2 rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di dicembre 2021;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%;
- assegna la ex casa coniugale sita in Roma, Via Arco dei Ginnasi 5, a Parte_1 ;
[...]
20 - conferma l'assegno dovuto da a per il di lei CP_1 Parte_1 mantenimento determinato in euro 2.300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dalla domanda di separazione (deposito del ricorso) e fino al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status divorzile n. 13059/2023;
- accoglie la domanda di assegno divorzile proposta da e, per Parte_1 l'effetto, determina in euro 1.800,00 mensili il contributo dovuto da a CP_1
a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione ISTAT, a Parte_1 decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di status divorzile n. 13059/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di , le spese di CTU CP_1 Parte_1 contabile già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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