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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 550/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
18.3.2025
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avv. PELUSO VINCENZO nonché dall'Avv. stabilito
FRANCESCO PELUSO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso il loro studio in Casaluce (CE) alla via Vittorio Veneto n. 7
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– contumace -
O G G ETTO : Al tre i po tesi .
CONCLUS IONI
Per parte ricorrente:
1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per
1 violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir.
99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2021/2022 2022/2023 2023/2024 e conseguentemente condannare il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015,
per gli anni scolastici 2021/2022 2022/2023 2023/2024 condannare il a Controparte_1
mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'importo di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.;
3) Condannare il , in persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Vincenzo Peluso e Francesco Peluso quali anticipatari anche delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2021/2022 2022/2023 2023/2024, ed agiva in giudizio nei confronti del lamentando la mancata corresponsione a suo Controparte_1
favore, proprio in quanto titolare di contratti a tempo determinato, della Carta
Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
2 formazione del personale docente, con conseguente condanna del
[...]
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore Controparte_1
corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218
c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Depositato da parte ricorrente contratto di lavoro riferito all'a.s. in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta
elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione agli aa.ss. 2021/2022
2022/2023, 2023/2024, nel corso dei quali ha ottenuto incarichi di supplenza come docente fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. Per le medesime ragioni va disapplicata anche la normativa interna (si veda l'art. 15 del
D.L. 69/2023 convertito dalla L. 103/2023) che, comunque per il solo a.s. 2023/24, ha
3 esteso il beneficio in parola anche al personale supplente con incarico annuale, laddove non si riferisce anche ai docenti supplenti con incarico fino al termine delle attività
didattiche.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per tutti gli aa.ss. lì indicati, accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli stessi, con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a suo favore, per € 1.500,00, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda
Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.500,00, e conseguentemente condanna il a CP_1
provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono CP_1
dichiarati antistatari - le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 10/06/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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