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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/12/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR RA IC Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3340/2024 promossa in grado d'appello
DA
GIÀ (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO SALOMONI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni:
Per l'Appellante GIÀ Parte_1 Parte_2 n. r.g. 3340/2024
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza n. 431/24 pubblicata dal Tribunale di Varese il 22.04.24 nel giudizio RG 1272/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Varese ha
[...] Part rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...] al pagamento dei Controparte_1 seguenti crediti:
• € 1.086.485,22 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 (ciò a causa delle dimensioni e al fine di contenere la lunghezza dell'atto) e già decurtate le note di credito parimenti indicate nel medesimo elenco
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo. Quanto sopra ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale Part agli atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. Quanto sopra sempre ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale agli Part atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello. Quanto sopra sempre ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale Part agli atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
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n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate CP_1 nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data CP_1 di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 822.164,15 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 3, nei quali sono indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il predetto importo;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 505.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre pagina 3 di 23 n. r.g. 3340/2024
interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di Parte_1 [...] condannare Controparte_1 [...] al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti di della Controparte_1 diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_1 titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'Appellata e Appellante Incidentale
[...]
: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado,
In via preliminare,
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da – non avendo l'appello Parte_1 Parte_2 stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da non avendo ciascuno dei motivi Parte_3 proposti dall'appellata individuato lo specifico capo della sentenza impugnata.
In via principale e nel merito,
respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'atto di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 206/2024 emessa dal Parte_3
pagina 4 di 23 n. r.g. 3340/2024
Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto,
confermare la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024 nel capo in cui la stessa ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
In via incidentale,
annullare parzialmente la sentenza n. 431/24 pubblicata dal Tribunale di Varese il 22 aprile 24 nel giudizio RG 1272/20, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di e ha disposto la condanna di Parte_1 [...]
e per l'effetto, Controparte_1
respingere tutte le domande di pagamento formulate dall'appellante, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] in favore di Controparte_1 Parte_1
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi, e del rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti all'origine della presente controversia sono così riassunti nella sentenza oggetto di gravame:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 11/06/2020 la società originariamente denominata oggi denominata Parte_2 [...] ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 esponendo di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e
[...] nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da plurime seguenti società fornitrici di beni e servizi in favore del convenuto (le società EN sono: OT RL;
[...]
; ; ; ; ; CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6 CP_7
; ; Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
; ; ; CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
; ; ; CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19
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; ; Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
;
[...] CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
; ; ; ; Controparte_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
; CP_32 CP_33 Controparte_34 CP_35 [...]
; ; ; CP_36 CP_37 Controparte_13 CP_38 CP_39
[...]
In particolare, parte attrice ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_40 dei crediti ceduti e così descritti (con richieste e quantificazioni di cui all'originario atto di citazione):
- € 2.586.287,72 per sorte capitale, di cui a n. 1095 fra fatture e note di credito, riepilogate in elenchi predisposti dall'attrice, con indicazioni in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo, etc… elenchi prodotti sub doc. 3 allegato all'atto di citazione;
- Su tale sorte capitale impagata, gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 37.960,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02, per mancato pagamento dei documenti costituenti la predetta sorte capitale (€ 40,00 per ciascuna delle fatture);
- € 822.164,15 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati autonomamente fatturati dall'attrice stessa Parte ovvero da società ad essa collegabile, o oltre interessi anatocistici CP_41 prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 505.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate in ulteriore documento unilateralmente predisposto dall'attrice.
A fondamento delle proprie pretese, la società attrice ha allegato che:
- negli elenchi prodotti sub. 3 le fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, erano riportate mediante indicazione del nominativo della società (cfr. “cod. identificativo cedente”), del numero, della data di emissione e di scadenza, dell'importo originario e residuo;
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- le fatture, di cui ai predetti elenchi, erano state emesse dalle società precedentemente CP_ elencate a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture erogate dall' convenuto ed erano state cedute all'attrice mediante contratti di cessione di crediti, redatti in forma scritta privata autenticata e notificati all'Ente (cfr. plurimi doc. 6 allegati alla citazione);
- i contratti avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi ed ogni altro accessorio;
- in qualità di cessionaria, pertanto, parte attrice era legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore delle somme richieste.
In via subordinata, l'attrice ha formulato domanda di condanna dell'Ente convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta Controparte_43 contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta da parte attrice.
CP_4 In particolare, parte convenuta ha ricostruito la propria natura giuridica quale
con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del Codice dei Contratti CP_40
Pubblici, con conseguente applicazione di speciale normativa pubblicistica agli appalti che hanno avrebbero generato i crediti oggetto poi di cessione all'odierna attrice;
in CP_4 sostanza, la ha eccepito di aver tempestivamente opposto le cessioni dei crediti notificategli, nei 45 giorni di legge, ritenendo applicabile la normativa pubblicistica invocata.
Ancora, la parte convenuta ha eccepito il divieto pattizio di cessione dei crediti, contenuto nei singoli contratti e capitolati d'appalto stipulati con le società fornitrici di beni e Part servizi, EN il credito a
Peraltro, la convenuta ha eccepito vizi e/o contestazioni in talune forniture, cui pertanto non conseguirebbe il diritto al relativo compenso in capo alla società cedente il credito a Parte
inoltre, vi sarebbero stati pagamenti e adempimenti in favore delle società da parte CP_4 di .
Infine, parte convenuta ha evidenziato e rimarcato l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, la convenuta ha contestato che l'attrice abbia provato di essere titolare di tutti
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i singoli crediti che aziona, evidenziando l'assoluta insufficienza del documento della fattura ai fini della prova in un giudizio di merito.
Quanto poi agli interessi richiesti, parte convenuta ha eccepito la carenza degli elementi probatori a fondamento delle richieste operate, richiamando l'ordinario riparto dell'onere Part della prova;
invero, non avrebbe indicato né provato la data dell'effettivo pagamento, il saggio di interessi applicato e le decorrenze, al fine di operare le conseguenti operazioni di determinazione).
[…].
Operati taluni rinvii d'udienza, pendenti trattative di bonario componimento della lite, è intervenuta definizione parziale, con riferimento alla posizione , con CP_44 conseguente abbandono delle domande inerenti tale posizione nel presente giudizio.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Parte Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha rideterminato le proprie domande, ridimensionato le proprie pretese azionate e quantificando i seguenti importi:
- €1.282.752,48 per sorte capitale, di cui a n. 1091 fatture, riepilogate in nuovi elenchi predisposti dall'attrice, prodotto sub doc. 11 allegato alla prima memoria;
- Su tale sorte capitale impagata, nonché sulla intera sorte capitale originariamente richiesta in citazione, ri-determinata in € 1.863.870,46 già stralciata la posizione CP_44
gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi
[...] anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 37.760,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02 (invece degli originari € 37.960,00 richiesti in citazione);
- € 822.164,15 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati autonomamente fatturati dall'attrice stessa Parte ovvero da società ad essa collegabile, o oltre interessi anatocistici CP_41 prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 505.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per
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ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate in ulteriore documento unilateralmente predisposto dall'attrice.
CP_4 Parte convenuta , con il deposito delle memorie, eccepita l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla prima memoria attorea in quanto irrituale, ha prodotto, con la propria seconda memoria, due cartelle in formato .zip contenenti gli atti di diniego avverso le cessioni dei crediti notificategli, nonché gli ordinativi di pagamento Parte emessi da per le fatture azionate, a riprova degli intervenuti pagamenti. Entrambe le parti hanno prodotto giurisprudenza di merito a supporto delle rispettive tesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza 26/09/2023 svoltasi con modalità ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni.
Ancora una volta, parte attrice ha mutato le proprie conclusioni, riducendo il Pt_1 quantum richiesto e allegando n. 2 nuovi riepiloghi e prospetti delle fatture azionate, suddivise per categoria di richiesta;
l'originaria domanda da € 2.586.287,72 per sorte capitale, ridotta ad € 1.282.752,48 per sorte capitale in prima memoria, è stata precisata per € 1.279.345,41 per sorte capitale in sede di P.C., ancora ulteriormente ridotta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ad € 1.274.123,80 in sede di comparsa conclusionale (il tutto oltre accessori ed ulteriori domande svolte).
[…]”.
Pronunciando la sentenza n. 431/24 in data 16.4.2024, pubblicata il 22.4.2024, l'adìto Tribunale di Varese, ritenuta raggiunta la prova della cessione in relazione a taluni soltanto dei crediti azionati, ha così deciso:
“1) DA parte convenuta a corrispondere alla società Controparte_40 attrice i seguenti importi: Parte_1
a. € 174.193,94 in linea capitale;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a), con decorrenza dal giorno successivo al 60esimo giorno successivo all'emissione della fattura, con le esclusioni sul punto di cui in parte narrativa, fino al saldo effettivo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla
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precedente lett. b), scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (11/11/2020) al saldo effettivo;
d. la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002;
2) RIGETTA le ulteriori domande formulate dalle parti;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio”.
ha interposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche): Parte_1
Parte 1) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da e il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda”;
Parte 2) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione Part nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a forma libera e ha posto in essere attività idonea a rendere l'azienda edotta in ordine alla modifica della titolarità dei crediti;
3) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non allegati e provati gli Part elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'azienda”;
4) “la censurabilità della sentenza per avere ritenuto non allegati e provati gli elementi Part costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta da e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'azienda”;
Parte 5) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 per non averli acquistati”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha insistito per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto nel merito del gravame;
ha inoltre proposto a sua volta appello incidentale, lamentando:
1) con riferimento all'“OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO L'ECCEZIONE DI CARENZA DI TITOLARITÀ ATTIVA DI BFF”;
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2) con riferimento all'“ECCEZIONE DI PAGAMENTO, DI MANCATA RICEZIONE DELLE FATTURE E DI PRESCRIZIONE: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO LE PREDETTE ECCEZIONI PROPOSTE DA ASST”;
3) con riferimento all'eccezione di “INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI BFF PER INDETERMINATEZZA E/O INCERTEZZA DEL CREDITO AZIONATO: ES CI …”.
Ha quindi concluso per l'integrale reiezione delle pretese di controparte, in riforma della sentenza gravata, limitatamente ai capi relativi all'accoglimento (parziale) della domanda di Parte_1
Alla prima udienza del 21.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione della causa al Collegio al 18.11.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
È invece fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per quanto concerne i primi tre motivi di gravame proposti da che possono essere trattati congiuntamente per Parte_1 ragioni di stretta connessione.
Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla norma citata, che l'appello non può limitarsi a una mera reiterazione delle difese già svolte in primo grado o ad un generico richiamo degli atti pregressi, ma deve declinarsi in un confronto tra le censure mosse dall'appellante e la motivazione della sentenza impugnata orientato a dimostrare l'erroneità di quest'ultima.
Sebbene, poi, non sia necessario proporre un “progetto alternativo di decisione” o utilizzare formule sacramentali, occorre che le critiche siano chiare e motivate, così da pagina 11 di 23 n. r.g. 3340/2024
garantire sia il principio del contraddittorio, consentendo alla parte appellata di comprendere le contestazioni specifiche mosse alla sentenza oggetto di gravame e di adeguare ad esse le proprie difese, sia di evitare appelli esplorativi o generici, favorendo la concentrazione dell'attività giurisdizionale sulle questioni effettivamente controverse e, dunque, la razionalizzazione del processo.
All'appellante è quindi imposto uno sforzo argomentativo nell'ottica di un confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata, ponendosi tale approccio in linea con le moderne riforme processuali (da ultimo, la Riforma Cartabia) volte a promuovere un processo più snello, chiaro e sintetico.
Ha in particolare affermato la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass., S.U., Ord. n. 36481/2022, conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 13535/2018 e a Cass. S.U. - Sent. n. 27199/2017).
Nell'atto d'appello all'origine del presente grado di giudizio, le difese enucleate da
[...] nei primi tre motivi non consentono di comprendere con la necessaria Parte_1 chiarezza né quali siano le parti della sentenza che si intendono censurare, non essendo individuati i punti della decisione ritenuti ingiusti, né quale alternativa venga proposta alla decisione impugnata.
Secondo la propria legittimazione a ricevere il pagamento dei crediti Parte_1 sarebbe stata erroneamente esclusa, in presenza di prova dell'avvenuta cessione desumibile dalle proprie allegazioni e produzioni, nonché dal proprio comportamento stragiudiziale e giudiziale, considerato tantopiù che, costituendo la comunicazione dell'atto di cessione un atto a forma libera, era stata posta in essere attività idonea a rendere edotta l'azienda ceduta della mutata titolarità dei crediti.
L'appellante ribadisce inoltre di avere provato gli elementi costitutivi della domanda (via via ridotta da € 2.586.287,72 per sorte capitale ad € 1.282.752,48, quindi ad € 1.279.345,41 ed infine ad € 1.274.123,80, con ulteriore contrazione in appello ad € 1.086.485,22) sulla pagina 12 di 23 n. r.g. 3340/2024
base delle proprie allegazioni e produzioni, facendo rilevare anche l'assenza di specifiche contestazioni al riguardo da parte di Controparte_1
Lo sviluppo di tali motivi si compendia tuttavia nella mera reiterazione degli argomenti spesi in primo grado, senza alcun confronto con i passaggi motivazionali della sentenza gravata in ordine alle questioni che si assumono erroneamente decise.
Merita al riguardo rilevare che il Tribunale, quanto ai crediti in sorte capitale e relativi accessori, premesso che l'attrice aveva allegato prospetti riepilogativi delle fatture azionate attinenti alla sorte capitale nei limiti della domanda, con indicazione, per ciascuna, della Società emittente (“cod. identificativo cedente”), del numero, della data di scadenza, dell'importo originale e di quello residuo, della data di emissione e di registrazione contabile (all. A e all. B comparsa conclusionale), ha proceduto a raffrontare analiticamente le fatture indicate nei predetti documenti riepilogativi “con i singoli contratti di cessione di crediti da ricercarsi negli allegati alla citazione”, ovvero in 5 cartelle .zip relative alle Società EN i crediti (v. n. 5 documenti tutti contraddistintiti con il n. 6)1, ognuna comprendente il contratto di cessione e la descrizione dei crediti ceduti per singole annualità con indicazione del numero delle fatture.
Si tratta oggettivamente di documentazione “alluvionale ed amplissima”, che, in considerazione anche della significativa riduzione del credito e, con esso, dei documenti contabili da esaminare, ha in ogni caso consentito, senza necessità di ricorso a CTU e seguendo l'ordine di elencazione dei contratti di cessione del credito di cui ai documenti allegati dall'attrice, di individuare posizioni di credito in favore di quale Parte_1 cessionaria, riguardanti talune fatture emesse da OT RL, per il complessivo importo di € 206.130,62 (“operate già le compensazioni fra importi di cui alle fatture e importi di cui alle note di credito”), ed altre emesse da Controparte_45
, per complessivi € 1.679,64 (eseguiti anche in questo caso “i conteggi in relazione
[...] alle poste attive e note di credito”).
Per tutte le altre posizioni, all'esito di un meticoloso lavoro di raffronto, il Tribunale ha sviluppato i seguenti rilievi:
- quanto a e (doc. 6 parte I), il saldo dovuto a fronte delle CP_16 CP_38 sole fatture di cui risulta documentata la cessione (non essendovi prova della cessione di tutte le fatture azionate) è pari “a zero” “per stessa allegazione dell'attrice” non residuando quindi alcun credito;
n. r.g. 3340/2024
- con riferimento a (doc. 6 parte I), tenuto conto delle contestazioni di CP_27
parte attrice non ha anzitutto Controparte_1 dimostrato la titolarità in capo a sé dei crediti azionati, posto che, avendo la cessione dichiaratamente per oggetto “i crediti esistenti … identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture”, non vi è poi alcuna elencazione di fatture, mentre, per i crediti “… che sorgeranno per l'esecuzione dei contratti/ordini già perfezionati”, non vi è identificazione alcuna di tali contratti, e, per i “crediti sorgenti da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione …”, manca ogni allegazione e prova “in ordine al dato temporale inerente il contratto da cui scaturisce il singolo credito oggetto di fatturazione di cui viene richiesto il pagamento in questa sede”.
- analogamente, riguardo a (doc. 6 parte II), “il contratto di cessione dei crediti CP_17 risulta del tutto generico ed incompleto quanto all'oggetto …, non essendovi prova della titolarità dei crediti azionati con le fatture relative a tale posizione” ed essendo in ogni caso “le fatture azionate … anteEN alla data indicata in tale contratto di cessione (31.01.2018)”;
- per (doc. 6 parte III), “non è prodotto alcun file attestante la CP_19 titolarità attiva della parte attrice;
invero, la relativa cartella prodotta sub doc. 6 parte 2, è in realtà vuota, … contiene solo un file pdf denominato Summary, composto da una sola pagina bianca il cui testo è inconferente (“MAIL DI ACCETTAZIONE Debitore: 92331 ASST DEI SETTE LAGHI VLE BORRI 57 21100 VARESE VA P.IVA: PEC: P.IVA_2
– testo integrale del documento)”; Email_1
- in presenza di prova della cessione da parte di “solo di talune delle fatture CP_48 azionate, … le stesse riportano complessivamente un totale saldo ancora dovuto pari a
, per stessa allegazione dell'attrice …” (doc. 6 parte III); Pt_4
- riguardo a (doc. 6 parte III), sebbene sia “provata l'effettiva cessione in CP_46 Parte favore di di entrambe le n. 2 fatture azionate”, anche in questo caso “le stesse riportano complessivamente un totale saldo ancora dovuto pari a , per stessa Pt_4 allegazione dell'attrice …”;
- di “non risultano azionate fatture … quanto alla sorte capitale Controparte_49 invocata” (doc. 6 parte III);
- anche per e (doc. 6 parte IV), in analogia a quanto CP_4 CP_39 osservato per “il contratto di cessione dei crediti risulta del tutto generico ed CP_27 incompleto quanto all'oggetto …” ed inoltre le fatture azionate nei confronti di CP_4
“sono anteEN alla data indicata in tale contratto di cessione (29.06.2018)”;
pagina 14 di 23 n. r.g. 3340/2024
- rispetto alla posizione della sola , “risulta provata l'effettiva Controparte_23 Parte cessione in favore di solo di talune delle fatture azionate”, ma, tenuto conto delle note di credito ugualmente documentate, emerge “… in favore della … un credito … CP_40 per € 33.616,32 …”;
- infine, “non vi è alcun documento, tempestivamente allegato, che possa fornire l'indicazione e la prova della titolarità degli ulteriori crediti in capo all'attrice” nei confronti delle pretese EN , , , CP_50 CP_51 CP_52
, , , CP_53 CP_54 CP_55 CP_56 CP_57
, , , CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 CP_62
, , , CP_63 CP_64 CP_65 CP_66 CP_9
, , ,
[...] CP_5 CP_67 CP_15 CP_68 CP_69
[...
, , , , CP_35 CP_70 CP_71 CP_72 CP_73
,
[...] CP_74 CP_75
A fronte dell'approfondita disamina della mole innumerevole di documenti prodotti, di cui il primo Giudice ha dettagliatamente dato conto in motivazione, l'appellante avrebbe dovuto spiegare, in modo altrettanto analitico e puntuale, le ragioni della dedotta erroneità di quanto argomentato in sentenza relativamente alle singole posizioni analizzate, confutando le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dell'esistenza di alcun credito in relazione alla maggior parte delle cessioni invocate dall'appellante.
Viceversa, ha omesso di prendere posizione in tal senso e si è di fatto Parte_1 limitata a richiamare genericamente i documenti prodotti e a prospettare l'intervenuto riconoscimento dei propri crediti, ritenendolo implicitamente desumibile dal fatto che abbia eccepito il rifiuto delle relative Controparte_1 cessioni;
a ribadire che la comunicazione della cessione dei crediti costituisce un atto a forma libera, non essendo nella specie dubitabile “che controparte abbia avuto la consapevolezza della mutata titolarità del lato attivo del rapporto …”; a sostenere infine il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora e anatocistici ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, invocando il principio di non contestazione.
Tutto ciò senza alcun riferimento puntuale alle singole posizioni dei EN come prese in esame dal Tribunale e dunque in contrasto con il principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 36481/2022 cit.; id. SS.UU. n. 27119/2017).
Alla luce di tali principi, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è evidentemente sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in pagina 15 di 23 n. r.g. 3340/2024
tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. n. 12280/2016; id. Ordinanza n. 3194/2019).
Nel caso in esame, è evidente il difetto di specificità dell'impugnazione, che non si rapporta con la decisione impugnata quanto ai primi tre motivi, ma si limita a riproporre le argomentazioni articolate in primo grado.
Occorre anche ricordare che, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. n. 11617/2011).
Nel caso in esame, ad opera dell'appellante non vengono neppure Parte_1 individuati i documenti che, se in ipotesi debitamente considerati, avrebbero potuto diversamente orientare la decisone assunta dal primo Giudice.
Né alcun riconoscimento o “fatto concludente” può ravvisarvi nella condotta processuale od extraprocessuale di la quale, sin Controparte_1 dalla propria costituzione in giudizio, ha recisamente negato di dover corrispondere gli importi richiesti, esponendone analiticamente le ragioni e in particolare evidenziando l'assoluta indeterminatezza e confusione della produzione documentale di controparte, obiettivamente inidonea a provare alcunché e, specificamente, la titolarità dei crediti azionati (v. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 10 e ss.).
Si deve ricordare che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
Ritenuta in definitiva inammissibile l'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale (primi tre motivi), fatta eccezione per i crediti di OT RL e
[...]
nei limiti precisati (detratto il credito dell'appellata riferito alla Controparte_45 posizione della cedente ), è solo il caso di osservare che la mancata Controparte_23
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prova in ordine alla sorte capitale si riverbera ovviamente sugli accessori, vale a dire sugli interessi maturati e maturandi relativamente alla predetta sorte capitale “nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e sugli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori.
Passando ad esaminare il quarto e quinto motivo, suscettibili anch'essi di trattazione congiunta poiché strettamente connessi, si rileva che, con essi, si duole Parte_1 del mancato riconoscimento degli ulteriori interessi di mora, per complessivi € 822.164,15, maturati a seguito del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e produttivi a loro volta, secondo lo schema utilizzato per i crediti in linea capitale, di interessi anatocistici.
Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando come le note di debito poste a fondamento della stessa (con indicati il nominativo della società cedente il credito originario tardivamente pagato, la fattura portante tale credito, la decorrenza e quantificazione dell'interesse, l'indicazione dell'avvenuto pagamento del capitale da parte della convenuta) costituiscano pur sempre atti di parte, privi di valore probatorio in quanto non corredati da documentazione idonea a confermare l'esistenza dei titoli sottostanti.
Ha inoltre osservato come, a fronte di ampia contestazione di
[...] rispetto alla voce di credito in esame, si sia Controparte_1 Parte_1 limitata ad effettuare produzioni “in modo alluvionale e senza suddivisione organica, senza deduzione ed allegazione negli atti di causa, ma con mero rinvio per relationem agli allegati di distinti atti di causa” e a riportare per ciascuna nota di debito un “dettaglio di calcolo” con indicazione delle fatture originarie e delle relative cessioni da parte delle originarie Società fornitrici, omettendo tuttavia ogni documentazione utile ad individuare la decorrenza degli interessi (ovvero la data di effettivo incameramento delle somme pagate da , che è elemento fondante Controparte_1
l'autonoma obbligazione azionata sotto il profilo in esame.
Alla luce di tali rilievi, ritiene la Corte di dover confermare la decisione del Giudice di prime cure, sul rilievo della mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito, dovendo questi ultimi essere allegati e precisati dalla parte istante nelle proprie difese e non potendo essere quindi dedotti con la tecnica del mero rinvio per relationem a documenti, nella specie costituiti da “note di debito” emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento dalla stessa pretesa creditrice e da tabulati di calcolo Parte_1 da quest'ultima elaborati, senza alcuna specifica produzione, valutazione e trattazione, nello sviluppo della tesi difensiva, dei documenti comprovanti il rapporto di fornitura e i relativi termini di pagamento: elementi imprescindibili, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, per verificare le date di scadenza dei pagamenti riferite ai singoli documenti pagina 17 di 23 n. r.g. 3340/2024
contabili, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, che non può essere certamente desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Merita aggiungere che sarebbe stato in ogni caso onere di rendere chiaro Parte_1 il contenuto delle sue produzioni, dal momento che non è a rigore compito del Giudice la riconciliazione della documentazione prodotta, né tanto meno il reperimento della stessa sulla base di un rinvio, indistintamente, a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza che ne siano esplicitati il contenuto e la rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617/11; id. n. 19006/22).
Del resto, quanto alla prova del ritardo nei pagamenti da cui si sarebbe generato il diritto alla corresponsione di interessi moratori, essa è regolata dall'ordinario criterio di cui all'art. 2967 c.c., essendo i fatti costitutivi della domanda rappresentati dalla scadenza dell'obbligazione e dalla data dell'avvenuto pagamento, vale a dire da circostanze nella disponibilità dell'appellante, proprio in aderenza al principio di vicinanza della prova.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve in definitiva confermarsi la quantificazione del credito di parte appellante in complessivi € 174.193,94, dato dalla somma di € 206.130,62 (corrispondente all'importo delle fatture OT RL, già operate le compensazioni fra i relativi importi e quelli di cui alle note di credito emesse nei confronti della medesima Società) e di € 1.6679,64 (operata anche in questo caso la compensazione tra gli importi delle fatture per cui vi è prova della cessione e importi delle note di credito) meno € 33.616,32 (pari all'eccedenza degli importi delle note di credito emesse nei confronti di sugli importi delle fatture emesse da Controparte_23 quest'ultima per cui vi è prova di intervenuta cessione).
Ciò posto, è invece fondato il quinto motivo nella parte in cui deduce che Parte_1 il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di rimborso delle spese di recupero dei crediti ex art. 6 D. Lgs n. 231/2002, un importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture di rimasta insoluta. Controparte_1
Deve condividersi infatti la tesi dell'appellante, secondo cui ogni fattura rappresenta un credito per il quale si è resa necessaria l'attività di recupero.
Merita al riguardo osservare che l'art. 6 D.Lgs. 231/2002 prevede il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Ai sensi del secondo comma, inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario a titolo di risarcimento dei costi di recupero, di pagina 18 di 23 n. r.g. 3340/2024
€ 40,00. Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati per il recupero di ogni singolo credito derivante da distinte operazioni commerciali, ovvero a tutti quei costi,
a ciò finalizzati, attinenti all'utilizzo della propria entità organizzativa, senza necessità di dimostrazione.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento) è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21; v. altresì, da ultimo, CGUE 4/5/2023, causa C-78/22).
Non è pertanto possibile fornire una diversa interpretazione della norma interna, considerato che, com'è noto, le sentenze interpretative della CGUE vincolano il Giudice nazionale, definendo la portata della norma eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. n. 2468/2016).
Consegue a quanto osservato la condanna di Controparte_1
a corrispondere in favore di a titolo di rimborso delle spese di
[...] Parte_1 recupero dei crediti, l'ulteriore somma di € 2.000,00, oltre a quella di € 40,00 già liquidata dal Tribunale per il medesimo titolo, risultando, secondo la riconciliazione operata dal Tribunale, che le fatture insolute, di OT RL e di SOCIO CP_45
UNICO, oggetto di cessione documentata sono pari, rispettivamente, a n. 44 e a n. 7, e così complessivamente a 51.
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Del tutto infondato è invece l'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1
Quest'ultima, con lo sviluppo di un primo motivo, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disateso l'eccezione di carenza di titolarità attiva di
[...]
sul rilievo che non Parte_1 Controparte_1 avrebbe dato prova, da un lato, della presenza in tutti i contratti di appalto di una clausola riguardante il divieto di relativa cessione e, dall'altro, del fatto che tali contratti fossero ancora in corso alla data della cessione e potesse quindi trovare applicazione la norma del Codice degli Appalti, derogatoria rispetto al Codice Civile, introduttiva della possibilità per la P.A. di opporsi alla cessione nei 45 giorni successivi alla notifica.
Sotto il primo profilo, è tuttavia la stessa appellata ad ammettere che la prova della presenza, in ciascuno dei contratti all'origine delle fatture azionate, della clausola contenente il preteso divieto di cessione dei crediti nascenti dal rapporto negoziale non è stata fornita, ancorché affermi che tale prova sarebbe stata “resa impossibile dal fatto che Parte non ha dimostrato a quali prestazioni contrattuali quelle fatture facciano riferimento…”.
In ogni caso, anche a voler ritenere che effettivamente Controparte_1 non sia stata posta in grado di sviluppare compiutamente le proprie difese
[...] per difetto delle allegazioni avversarie, opera nella specie il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Ord. n. 6934/2024), secondo cui le norme speciali che limitano la cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione si applicano solo ai contratti di durata ancora in corso di esecuzione.
Avendo infatti tali norme, di carattere eccezionale e da interpretarsi quindi in modo restrittivo, lo scopo di garantire che l'appaltatore o fornitore si privi delle risorse finanziarie necessarie per completare la prestazione, una volta che la fornitura sia già stata eseguita integralmente tale rischio non sussiste più ed il credito, divenuto certo, liquido ed esigibile, perde ogni legame funzionale con l'esecuzione del contratto, potendo quindi essere ceduto liberamente, senza bisogno dell'adesione della P.A.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso in esame, in cui i contratti intercorsi tra l'odierna appellata e le Società EN si configurano indubitabilmente come contratti di durata, in quanto relativi a prestazioni sviluppate e protratte nel tempo, manca la prova che i crediti ceduti originati da tali contratti, e per i quali è stata accertata l'effettività del lamentato inadempimento, si riferiscano a rapporti ancora in corso.
Per questo motivo non è possibile ritenere che Controparte_1 potesse validamente opporsi alla relativa cessione.
[...]
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Riguardo al secondo motivo di appello incidentale, con cui si denuncia l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non sono state accolte “l'eccezione di pagamento, di mancata ricezione delle fatture e di prescrizione”, valgono i rilievi svolti in relazione ai primi tre motivi dell'appello principale.
Richiedendo infatti l'adempimento della previsione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. l'individuazione puntuale delle parti della sentenza di primo grado oggetto di censura, seguita dalla soluzione alternativa suggerita con l'impugnazione medesima, risulta evidente che nel caso in esame non vi è puntuale indicazione, né illustrazione specifica, da parte dell'appellante incidentale, dei passaggi della pronuncia ritenuti erronei con riferimento ai crediti ceduti per i quali il Giudice di prime cure ha ritenuto ravvisabile il dedotto inadempimento da parte della cessionaria, tenuto conto delle stesse “dichiarazioni contenute nei documenti interni all'Ente prodotti in causa … comprova che alla data di tali documenti talune delle fatture emesse effettivamente non risultavano ancora … saldate” (crediti OT RL), nonché alla luce dei “conteggi in relazione alle poste attive e note di crediti di cui non vi è prova della effettiva titolarità in capo a (crediti Pt_1
). Controparte_45
L'appellata ha in particolare riproposto gli argomenti difensivi già svolti fin dalla propria costituzione in giudizio riguardo alla generale infondatezza della pretesa avversaria, ma ha omesso di spiegare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere escluso il riconoscimento delle somme corrispondenti ai crediti ceduti per le quali il Tribunale ha considerato provato l'effettivo inadempimento.
Tanto meno ha motivatamente proposto una soluzione alternativa, in parte qua, rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
Il motivo è dunque inammissibile.
Con il terzo mezzo di impugnazione incidentale, Controparte_1 ha infine denunciato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di
[...] pronunciarsi sull'eccezione, svolta ab initio, di indeterminatezza e/o incertezza del credito asseritamente vantato da siccome più volte modificato e rimodulato in Parte_1 corso di causa, senza alcuna adeguata motivazione.
La doglianza non è condivisibile.
L'esame degli atti introduttivi del giudizio di primo grado consente di rilevare che la causa petendi è sempre rimasta invariata, essendo stata costantemente individuata nell'inadempimento contrattuale imputato a controparte;
allo stesso modo, il petitum
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sostanziale è sempre consistito nella richiesta di pagamento della pluralità di crediti oggetto della dedotta cessione.
Le variazioni del quantum operate dalla cessionaria in corso di causa non hanno inciso sull'identità della domanda, ma si sono tradotte in rimodulazioni compatibili con il disposto degli artt. 163 e 183 c.p.c., in quanto l'indicazione dell'importo richiesto non è elemento essenziale ai fini dell'identificazione della domanda, purché resti comunque determinabile sulla base dei criteri esposti.
È noto, del resto, che l'incertezza rilevante ai fini dell'indeterminatezza della domanda ricorre solo quando risulti impossibile per il convenuto comprendere l'origine e l'oggetto della pretesa, così da non potersi adeguatamente difendere.
Nel caso di specie, la parte convenuta non solo ha invece pienamente contestato la fondatezza dell'allegato inadempimento, ma ha anche svolto specifiche difese nel merito, dando prova di aver compreso la domanda in tutte le sue componenti.
Ne consegue che la pretesa avanzata in primo grado era pienamente determinata e determinabile, mentre le successive modifiche del quantum rientrano nel normale esercizio dei poteri di precisazione spettanti alla parte istante.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
Esaurita la disamina di motivi di impugnazione, principale e incidentale, ritiene da ultimo la Corte che la reciproca soccombenza, derivante dall'accoglimento in misura del tutto marginale dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale, integri una giusta ragione per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte sia di
[...]
ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come Controparte_1 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Parte_1 conseguente parziale riforma della sentenza n. 431/2024 del Tribunale di Varese pubblicata pagina 22 di 23 n. r.g. 3340/2024
il 22.4.2024, che nel resto integralmente conferma, condanna
[...]
a corrispondere a l'ulteriore importo di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00, oltre a quello di € 40,00 già liquidato, ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002;
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25.11.2025
Il Presidente est.
AR RA IC
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la prima alle Società EN e , la seconda alle Società EN CP_27 CP_27 CP_38 CP_16
e OT, la terza alle Società EN , , CP_17 CP_7 CP_7 CP_46 CP_47
la quarta alle Società EN e , la quinta alla Società CP_19 CP_39 Controparte_4 cedente CP_23 pagina 13 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. AR RA IC Presidente rel. dr. Antonio Corte Consigliere
dr. Isabella Ciriaco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3340/2024 promossa in grado d'appello
DA
GIÀ (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PAOLO BONALUME, elettivamente domiciliata in CORSO MAGENTA 84 20123 MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. LUCIANO SALOMONI, elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA MARSALA, 17 21052 BUSTO ARSIZIO presso il difensore
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni:
Per l'Appellante GIÀ Parte_1 Parte_2 n. r.g. 3340/2024
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata sentenza n. 431/24 pubblicata dal Tribunale di Varese il 22.04.24 nel giudizio RG 1272/20 tra – nuova denominazione di Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Varese ha
[...] Part rigettato la domanda di volta ad ottenere la condanna di
[...] al pagamento dei Controparte_1 seguenti crediti:
• € 1.086.485,22 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 1 (ciò a causa delle dimensioni e al fine di contenere la lunghezza dell'atto) e già decurtate le note di credito parimenti indicate nel medesimo elenco
• gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo. Quanto sopra ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale Part agli atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione. Quanto sopra sempre ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale agli Part atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti • € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello. Quanto sopra sempre ad eccezione dei crediti oggetto della rinuncia parziale Part agli atti del giudizio che erano stati ceduti a da (ora CP_2 Controparte_3
e portati dalle seguenti fatture: n. 486 del 07/6/2019 di € 197.164,45 netti,
[...]
pagina 2 di 23 n. r.g. 3340/2024
n. 692 del 02/8/2019 di € 106.587,72 netti, n. 939 del 19/11/2012 di € 2.188,53 netti, n. 53 in data 31/03/2019 di € 301.137,61 netti, n. 560 in data 30/9/2019 di € 115.338,95 netti
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' e portata dalle fatture riepilogate CP_1 nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che alla data CP_1 di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' CP_1
• € 822.164,15 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale. Tali interessi di mora sono già stati fatturati mediante i documenti denominati Note Debito, riepilogati nell'elenco che si produce sub doc. 3, nei quali sono indicate le fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora per il predetto importo;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• € 505.600 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre pagina 3 di 23 n. r.g. 3340/2024
interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
Part IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della legittimazione di al pagamento dei predetti crediti nonché della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di Parte_1 [...] condannare Controparte_1 [...] al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
[...]
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti di della Controparte_1 diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare
[...] la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_1 titolo di sorte capitale, interessi di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'Appellata e Appellante Incidentale
[...]
: Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, richiamato per l'effetto devolutivo dell'appello, ex art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni già svolte nel giudizio di primo grado,
In via preliminare,
ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da – non avendo l'appello Parte_1 Parte_2 stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;
ai sensi dell'art. 342 c.p.c., accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso da non avendo ciascuno dei motivi Parte_3 proposti dall'appellata individuato lo specifico capo della sentenza impugnata.
In via principale e nel merito,
respingere, per tutti i motivi di cui in narrativa, l'atto di appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 206/2024 emessa dal Parte_3
pagina 4 di 23 n. r.g. 3340/2024
Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto,
confermare la sentenza n. 206/2024 emessa dal Tribunale di Varese e pubblicata il 20 febbraio 2024 nel capo in cui la stessa ha rigettato la domanda di condanna al pagamento di nei confronti di Controparte_1
Parte_1
In via incidentale,
annullare parzialmente la sentenza n. 431/24 pubblicata dal Tribunale di Varese il 22 aprile 24 nel giudizio RG 1272/20, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Varese ha accolto la domanda di e ha disposto la condanna di Parte_1 [...]
e per l'effetto, Controparte_1
respingere tutte le domande di pagamento formulate dall'appellante, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto e, per l'effetto,
accertare e dichiarare che nulla è dovuto da
[...] in favore di Controparte_1 Parte_1
In ogni caso,
con vittoria di spese e compensi, e del rimborso delle spese generali di entrambi i gradi di giudizio.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I fatti all'origine della presente controversia sono così riassunti nella sentenza oggetto di gravame:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, iscritto a ruolo in data 11/06/2020 la società originariamente denominata oggi denominata Parte_2 [...] ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1 esponendo di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e
[...] nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e di essere cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'Ente convenuto da plurime seguenti società fornitrici di beni e servizi in favore del convenuto (le società EN sono: OT RL;
[...]
; ; ; ; ; CP_4 CP_2 CP_5 Controparte_6 CP_7
; ; Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
; ; ; CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
; ; ; CP_16 CP_17 Controparte_18 Controparte_19
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; ; Controparte_20 CP_21 Controparte_22 CP_23
;
[...] CP_24 Controparte_25 CP_26 [...]
; ; ; ; Controparte_27 CP_28 CP_29 CP_30 CP_31
; CP_32 CP_33 Controparte_34 CP_35 [...]
; ; ; CP_36 CP_37 Controparte_13 CP_38 CP_39
[...]
In particolare, parte attrice ha chiesto la condanna di al pagamento Controparte_40 dei crediti ceduti e così descritti (con richieste e quantificazioni di cui all'originario atto di citazione):
- € 2.586.287,72 per sorte capitale, di cui a n. 1095 fra fatture e note di credito, riepilogate in elenchi predisposti dall'attrice, con indicazioni in ordine a cedente, numero fattura, data fattura, importo, etc… elenchi prodotti sub doc. 3 allegato all'atto di citazione;
- Su tale sorte capitale impagata, gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 37.960,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02, per mancato pagamento dei documenti costituenti la predetta sorte capitale (€ 40,00 per ciascuna delle fatture);
- € 822.164,15 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati autonomamente fatturati dall'attrice stessa Parte ovvero da società ad essa collegabile, o oltre interessi anatocistici CP_41 prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 505.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate in ulteriore documento unilateralmente predisposto dall'attrice.
A fondamento delle proprie pretese, la società attrice ha allegato che:
- negli elenchi prodotti sub. 3 le fatture, costituenti la sorte capitale insoluta, erano riportate mediante indicazione del nominativo della società (cfr. “cod. identificativo cedente”), del numero, della data di emissione e di scadenza, dell'importo originario e residuo;
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- le fatture, di cui ai predetti elenchi, erano state emesse dalle società precedentemente CP_ elencate a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e forniture erogate dall' convenuto ed erano state cedute all'attrice mediante contratti di cessione di crediti, redatti in forma scritta privata autenticata e notificati all'Ente (cfr. plurimi doc. 6 allegati alla citazione);
- i contratti avevano ad oggetto, oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi ed ogni altro accessorio;
- in qualità di cessionaria, pertanto, parte attrice era legittimata a chiedere la condanna dell'Ente al pagamento in proprio favore delle somme richieste.
In via subordinata, l'attrice ha formulato domanda di condanna dell'Ente convenuto al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la sorte capitale insoluta, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta Controparte_43 contestando la ricostruzione operata e chiedendo il rigetto integrale di ogni domanda svolta da parte attrice.
CP_4 In particolare, parte convenuta ha ricostruito la propria natura giuridica quale
con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del Codice dei Contratti CP_40
Pubblici, con conseguente applicazione di speciale normativa pubblicistica agli appalti che hanno avrebbero generato i crediti oggetto poi di cessione all'odierna attrice;
in CP_4 sostanza, la ha eccepito di aver tempestivamente opposto le cessioni dei crediti notificategli, nei 45 giorni di legge, ritenendo applicabile la normativa pubblicistica invocata.
Ancora, la parte convenuta ha eccepito il divieto pattizio di cessione dei crediti, contenuto nei singoli contratti e capitolati d'appalto stipulati con le società fornitrici di beni e Part servizi, EN il credito a
Peraltro, la convenuta ha eccepito vizi e/o contestazioni in talune forniture, cui pertanto non conseguirebbe il diritto al relativo compenso in capo alla società cedente il credito a Parte
inoltre, vi sarebbero stati pagamenti e adempimenti in favore delle società da parte CP_4 di .
Infine, parte convenuta ha evidenziato e rimarcato l'assoluta indeterminatezza e confusione nella produzione documentale attorea, inidonea a provare alcunché; in particolare, la convenuta ha contestato che l'attrice abbia provato di essere titolare di tutti
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i singoli crediti che aziona, evidenziando l'assoluta insufficienza del documento della fattura ai fini della prova in un giudizio di merito.
Quanto poi agli interessi richiesti, parte convenuta ha eccepito la carenza degli elementi probatori a fondamento delle richieste operate, richiamando l'ordinario riparto dell'onere Part della prova;
invero, non avrebbe indicato né provato la data dell'effettivo pagamento, il saggio di interessi applicato e le decorrenze, al fine di operare le conseguenti operazioni di determinazione).
[…].
Operati taluni rinvii d'udienza, pendenti trattative di bonario componimento della lite, è intervenuta definizione parziale, con riferimento alla posizione , con CP_44 conseguente abbandono delle domande inerenti tale posizione nel presente giudizio.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Parte Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., parte attrice ha rideterminato le proprie domande, ridimensionato le proprie pretese azionate e quantificando i seguenti importi:
- €1.282.752,48 per sorte capitale, di cui a n. 1091 fatture, riepilogate in nuovi elenchi predisposti dall'attrice, prodotto sub doc. 11 allegato alla prima memoria;
- Su tale sorte capitale impagata, nonché sulla intera sorte capitale originariamente richiesta in citazione, ri-determinata in € 1.863.870,46 già stralciata la posizione CP_44
gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi, oltre interessi
[...] anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre € 37.760,00 ai sensi dell'art. 6 co. 2 del D. Lgs 231/02 (invece degli originari € 37.960,00 richiesti in citazione);
- € 822.164,15 a titolo di interessi di mora dovuti, ulteriori e diversi rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituendi la sorte capitale insoluta, crediti parimenti ceduti all'attrice e portati da fatture dei medesimi fornitori, saldate quanto alla sorte capitale;
tali interessi di mora sono stati autonomamente fatturati dall'attrice stessa Parte ovvero da società ad essa collegabile, o oltre interessi anatocistici CP_41 prodotti dagli interessi moratori maturati che, alla data di notifica dell'atto introduttivo, sono scaduti da oltre sei mesi ex art. 1283 c.c.; oltre ad € 505.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. Lgs 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per
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ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento ha generato interessi di mora oggetto delle Note di Debito riepilogate in ulteriore documento unilateralmente predisposto dall'attrice.
CP_4 Parte convenuta , con il deposito delle memorie, eccepita l'inammissibilità della documentazione prodotta in allegato alla prima memoria attorea in quanto irrituale, ha prodotto, con la propria seconda memoria, due cartelle in formato .zip contenenti gli atti di diniego avverso le cessioni dei crediti notificategli, nonché gli ordinativi di pagamento Parte emessi da per le fatture azionate, a riprova degli intervenuti pagamenti. Entrambe le parti hanno prodotto giurisprudenza di merito a supporto delle rispettive tesi.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza 26/09/2023 svoltasi con modalità ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni.
Ancora una volta, parte attrice ha mutato le proprie conclusioni, riducendo il Pt_1 quantum richiesto e allegando n. 2 nuovi riepiloghi e prospetti delle fatture azionate, suddivise per categoria di richiesta;
l'originaria domanda da € 2.586.287,72 per sorte capitale, ridotta ad € 1.282.752,48 per sorte capitale in prima memoria, è stata precisata per € 1.279.345,41 per sorte capitale in sede di P.C., ancora ulteriormente ridotta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ad € 1.274.123,80 in sede di comparsa conclusionale (il tutto oltre accessori ed ulteriori domande svolte).
[…]”.
Pronunciando la sentenza n. 431/24 in data 16.4.2024, pubblicata il 22.4.2024, l'adìto Tribunale di Varese, ritenuta raggiunta la prova della cessione in relazione a taluni soltanto dei crediti azionati, ha così deciso:
“1) DA parte convenuta a corrispondere alla società Controparte_40 attrice i seguenti importi: Parte_1
a. € 174.193,94 in linea capitale;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lett. a), con decorrenza dal giorno successivo al 60esimo giorno successivo all'emissione della fattura, con le esclusioni sul punto di cui in parte narrativa, fino al saldo effettivo;
c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002, in forza del rinvio di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., prodotti dagli interessi di cui alla
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precedente lett. b), scaduti da almeno 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione (11/11/2020) al saldo effettivo;
d. la somma di € 40,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 231/2002;
2) RIGETTA le ulteriori domande formulate dalle parti;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio”.
ha interposto appello, deducendo (così testualmente le rubriche): Parte_1
Parte 1) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione Part nonostante le allegazioni e le produzioni effettuate da e il comportamento stragiudiziale e giudiziale dell'azienda”;
Parte 2) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti per omessa prova in ordine all'avvenuta cessione Part nonostante la comunicazione dell'atto di cessione costituisca un atto a forma libera e ha posto in essere attività idonea a rendere l'azienda edotta in ordine alla modifica della titolarità dei crediti;
3) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto non allegati e provati gli Part elementi costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e produzioni di e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'azienda”;
4) “la censurabilità della sentenza per avere ritenuto non allegati e provati gli elementi Part costitutivi della domanda nonostante le allegazioni e la documentazione prodotta da e l'assenza di specifiche contestazioni da parte dell'azienda”;
Parte 5) “la censurabilità della sentenza per avere il tribunale ritenuto priva della legittimazione al pagamento dei crediti ai sensi dell'art. 6 comma 2^ d. lgs. n. 231/02 per non averli acquistati”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita che ha insistito per la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e, comunque, per il rigetto nel merito del gravame;
ha inoltre proposto a sua volta appello incidentale, lamentando:
1) con riferimento all'“OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI CESSIONE: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO L'ECCEZIONE DI CARENZA DI TITOLARITÀ ATTIVA DI BFF”;
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2) con riferimento all'“ECCEZIONE DI PAGAMENTO, DI MANCATA RICEZIONE DELLE FATTURE E DI PRESCRIZIONE: ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA
PARTE IN CUI NON HA ACCOLTO LE PREDETTE ECCEZIONI PROPOSTE DA ASST”;
3) con riferimento all'eccezione di “INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI BFF PER INDETERMINATEZZA E/O INCERTEZZA DEL CREDITO AZIONATO: ES CI …”.
Ha quindi concluso per l'integrale reiezione delle pretese di controparte, in riforma della sentenza gravata, limitatamente ai capi relativi all'accoglimento (parziale) della domanda di Parte_1
Alla prima udienza del 21.5.2025, il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione della causa al Collegio al 18.11.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito degli atti conclusivi.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione.
***
Va preliminarmente rilevato che l'eccezione ex art. 348bis c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
È invece fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione formulata dalla difesa di parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per quanto concerne i primi tre motivi di gravame proposti da che possono essere trattati congiuntamente per Parte_1 ragioni di stretta connessione.
Ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla norma citata, che l'appello non può limitarsi a una mera reiterazione delle difese già svolte in primo grado o ad un generico richiamo degli atti pregressi, ma deve declinarsi in un confronto tra le censure mosse dall'appellante e la motivazione della sentenza impugnata orientato a dimostrare l'erroneità di quest'ultima.
Sebbene, poi, non sia necessario proporre un “progetto alternativo di decisione” o utilizzare formule sacramentali, occorre che le critiche siano chiare e motivate, così da pagina 11 di 23 n. r.g. 3340/2024
garantire sia il principio del contraddittorio, consentendo alla parte appellata di comprendere le contestazioni specifiche mosse alla sentenza oggetto di gravame e di adeguare ad esse le proprie difese, sia di evitare appelli esplorativi o generici, favorendo la concentrazione dell'attività giurisdizionale sulle questioni effettivamente controverse e, dunque, la razionalizzazione del processo.
All'appellante è quindi imposto uno sforzo argomentativo nell'ottica di un confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata, ponendosi tale approccio in linea con le moderne riforme processuali (da ultimo, la Riforma Cartabia) volte a promuovere un processo più snello, chiaro e sintetico.
Ha in particolare affermato la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass., S.U., Ord. n. 36481/2022, conforme a Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n. 13535/2018 e a Cass. S.U. - Sent. n. 27199/2017).
Nell'atto d'appello all'origine del presente grado di giudizio, le difese enucleate da
[...] nei primi tre motivi non consentono di comprendere con la necessaria Parte_1 chiarezza né quali siano le parti della sentenza che si intendono censurare, non essendo individuati i punti della decisione ritenuti ingiusti, né quale alternativa venga proposta alla decisione impugnata.
Secondo la propria legittimazione a ricevere il pagamento dei crediti Parte_1 sarebbe stata erroneamente esclusa, in presenza di prova dell'avvenuta cessione desumibile dalle proprie allegazioni e produzioni, nonché dal proprio comportamento stragiudiziale e giudiziale, considerato tantopiù che, costituendo la comunicazione dell'atto di cessione un atto a forma libera, era stata posta in essere attività idonea a rendere edotta l'azienda ceduta della mutata titolarità dei crediti.
L'appellante ribadisce inoltre di avere provato gli elementi costitutivi della domanda (via via ridotta da € 2.586.287,72 per sorte capitale ad € 1.282.752,48, quindi ad € 1.279.345,41 ed infine ad € 1.274.123,80, con ulteriore contrazione in appello ad € 1.086.485,22) sulla pagina 12 di 23 n. r.g. 3340/2024
base delle proprie allegazioni e produzioni, facendo rilevare anche l'assenza di specifiche contestazioni al riguardo da parte di Controparte_1
Lo sviluppo di tali motivi si compendia tuttavia nella mera reiterazione degli argomenti spesi in primo grado, senza alcun confronto con i passaggi motivazionali della sentenza gravata in ordine alle questioni che si assumono erroneamente decise.
Merita al riguardo rilevare che il Tribunale, quanto ai crediti in sorte capitale e relativi accessori, premesso che l'attrice aveva allegato prospetti riepilogativi delle fatture azionate attinenti alla sorte capitale nei limiti della domanda, con indicazione, per ciascuna, della Società emittente (“cod. identificativo cedente”), del numero, della data di scadenza, dell'importo originale e di quello residuo, della data di emissione e di registrazione contabile (all. A e all. B comparsa conclusionale), ha proceduto a raffrontare analiticamente le fatture indicate nei predetti documenti riepilogativi “con i singoli contratti di cessione di crediti da ricercarsi negli allegati alla citazione”, ovvero in 5 cartelle .zip relative alle Società EN i crediti (v. n. 5 documenti tutti contraddistintiti con il n. 6)1, ognuna comprendente il contratto di cessione e la descrizione dei crediti ceduti per singole annualità con indicazione del numero delle fatture.
Si tratta oggettivamente di documentazione “alluvionale ed amplissima”, che, in considerazione anche della significativa riduzione del credito e, con esso, dei documenti contabili da esaminare, ha in ogni caso consentito, senza necessità di ricorso a CTU e seguendo l'ordine di elencazione dei contratti di cessione del credito di cui ai documenti allegati dall'attrice, di individuare posizioni di credito in favore di quale Parte_1 cessionaria, riguardanti talune fatture emesse da OT RL, per il complessivo importo di € 206.130,62 (“operate già le compensazioni fra importi di cui alle fatture e importi di cui alle note di credito”), ed altre emesse da Controparte_45
, per complessivi € 1.679,64 (eseguiti anche in questo caso “i conteggi in relazione
[...] alle poste attive e note di credito”).
Per tutte le altre posizioni, all'esito di un meticoloso lavoro di raffronto, il Tribunale ha sviluppato i seguenti rilievi:
- quanto a e (doc. 6 parte I), il saldo dovuto a fronte delle CP_16 CP_38 sole fatture di cui risulta documentata la cessione (non essendovi prova della cessione di tutte le fatture azionate) è pari “a zero” “per stessa allegazione dell'attrice” non residuando quindi alcun credito;
n. r.g. 3340/2024
- con riferimento a (doc. 6 parte I), tenuto conto delle contestazioni di CP_27
parte attrice non ha anzitutto Controparte_1 dimostrato la titolarità in capo a sé dei crediti azionati, posto che, avendo la cessione dichiaratamente per oggetto “i crediti esistenti … identificati mediante indicazione degli estremi delle relative fatture”, non vi è poi alcuna elencazione di fatture, mentre, per i crediti “… che sorgeranno per l'esecuzione dei contratti/ordini già perfezionati”, non vi è identificazione alcuna di tali contratti, e, per i “crediti sorgenti da contratti/ordini di fornitura da perfezionarsi nei 24 mesi dalla sottoscrizione …”, manca ogni allegazione e prova “in ordine al dato temporale inerente il contratto da cui scaturisce il singolo credito oggetto di fatturazione di cui viene richiesto il pagamento in questa sede”.
- analogamente, riguardo a (doc. 6 parte II), “il contratto di cessione dei crediti CP_17 risulta del tutto generico ed incompleto quanto all'oggetto …, non essendovi prova della titolarità dei crediti azionati con le fatture relative a tale posizione” ed essendo in ogni caso “le fatture azionate … anteEN alla data indicata in tale contratto di cessione (31.01.2018)”;
- per (doc. 6 parte III), “non è prodotto alcun file attestante la CP_19 titolarità attiva della parte attrice;
invero, la relativa cartella prodotta sub doc. 6 parte 2, è in realtà vuota, … contiene solo un file pdf denominato Summary, composto da una sola pagina bianca il cui testo è inconferente (“MAIL DI ACCETTAZIONE Debitore: 92331 ASST DEI SETTE LAGHI VLE BORRI 57 21100 VARESE VA P.IVA: PEC: P.IVA_2
– testo integrale del documento)”; Email_1
- in presenza di prova della cessione da parte di “solo di talune delle fatture CP_48 azionate, … le stesse riportano complessivamente un totale saldo ancora dovuto pari a
, per stessa allegazione dell'attrice …” (doc. 6 parte III); Pt_4
- riguardo a (doc. 6 parte III), sebbene sia “provata l'effettiva cessione in CP_46 Parte favore di di entrambe le n. 2 fatture azionate”, anche in questo caso “le stesse riportano complessivamente un totale saldo ancora dovuto pari a , per stessa Pt_4 allegazione dell'attrice …”;
- di “non risultano azionate fatture … quanto alla sorte capitale Controparte_49 invocata” (doc. 6 parte III);
- anche per e (doc. 6 parte IV), in analogia a quanto CP_4 CP_39 osservato per “il contratto di cessione dei crediti risulta del tutto generico ed CP_27 incompleto quanto all'oggetto …” ed inoltre le fatture azionate nei confronti di CP_4
“sono anteEN alla data indicata in tale contratto di cessione (29.06.2018)”;
pagina 14 di 23 n. r.g. 3340/2024
- rispetto alla posizione della sola , “risulta provata l'effettiva Controparte_23 Parte cessione in favore di solo di talune delle fatture azionate”, ma, tenuto conto delle note di credito ugualmente documentate, emerge “… in favore della … un credito … CP_40 per € 33.616,32 …”;
- infine, “non vi è alcun documento, tempestivamente allegato, che possa fornire l'indicazione e la prova della titolarità degli ulteriori crediti in capo all'attrice” nei confronti delle pretese EN , , , CP_50 CP_51 CP_52
, , , CP_53 CP_54 CP_55 CP_56 CP_57
, , , CP_58 CP_59 CP_60 CP_61 CP_62
, , , CP_63 CP_64 CP_65 CP_66 CP_9
, , ,
[...] CP_5 CP_67 CP_15 CP_68 CP_69
[...
, , , , CP_35 CP_70 CP_71 CP_72 CP_73
,
[...] CP_74 CP_75
A fronte dell'approfondita disamina della mole innumerevole di documenti prodotti, di cui il primo Giudice ha dettagliatamente dato conto in motivazione, l'appellante avrebbe dovuto spiegare, in modo altrettanto analitico e puntuale, le ragioni della dedotta erroneità di quanto argomentato in sentenza relativamente alle singole posizioni analizzate, confutando le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento dell'esistenza di alcun credito in relazione alla maggior parte delle cessioni invocate dall'appellante.
Viceversa, ha omesso di prendere posizione in tal senso e si è di fatto Parte_1 limitata a richiamare genericamente i documenti prodotti e a prospettare l'intervenuto riconoscimento dei propri crediti, ritenendolo implicitamente desumibile dal fatto che abbia eccepito il rifiuto delle relative Controparte_1 cessioni;
a ribadire che la comunicazione della cessione dei crediti costituisce un atto a forma libera, non essendo nella specie dubitabile “che controparte abbia avuto la consapevolezza della mutata titolarità del lato attivo del rapporto …”; a sostenere infine il proprio diritto al pagamento degli interessi di mora e anatocistici ex art. 6 D.Lgs. n. 231/02, invocando il principio di non contestazione.
Tutto ciò senza alcun riferimento puntuale alle singole posizioni dei EN come prese in esame dal Tribunale e dunque in contrasto con il principio secondo cui l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 36481/2022 cit.; id. SS.UU. n. 27119/2017).
Alla luce di tali principi, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è evidentemente sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in pagina 15 di 23 n. r.g. 3340/2024
tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass. n. 12280/2016; id. Ordinanza n. 3194/2019).
Nel caso in esame, è evidente il difetto di specificità dell'impugnazione, che non si rapporta con la decisione impugnata quanto ai primi tre motivi, ma si limita a riproporre le argomentazioni articolate in primo grado.
Occorre anche ricordare che, secondo quanto ribadito dalla giurisprudenza di legittimità,
“la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. n. 11617/2011).
Nel caso in esame, ad opera dell'appellante non vengono neppure Parte_1 individuati i documenti che, se in ipotesi debitamente considerati, avrebbero potuto diversamente orientare la decisone assunta dal primo Giudice.
Né alcun riconoscimento o “fatto concludente” può ravvisarvi nella condotta processuale od extraprocessuale di la quale, sin Controparte_1 dalla propria costituzione in giudizio, ha recisamente negato di dover corrispondere gli importi richiesti, esponendone analiticamente le ragioni e in particolare evidenziando l'assoluta indeterminatezza e confusione della produzione documentale di controparte, obiettivamente inidonea a provare alcunché e, specificamente, la titolarità dei crediti azionati (v. comparsa di costituzione in primo grado, pag. 10 e ss.).
Si deve ricordare che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
Ritenuta in definitiva inammissibile l'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale (primi tre motivi), fatta eccezione per i crediti di OT RL e
[...]
nei limiti precisati (detratto il credito dell'appellata riferito alla Controparte_45 posizione della cedente ), è solo il caso di osservare che la mancata Controparte_23
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prova in ordine alla sorte capitale si riverbera ovviamente sugli accessori, vale a dire sugli interessi maturati e maturandi relativamente alla predetta sorte capitale “nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e sugli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori.
Passando ad esaminare il quarto e quinto motivo, suscettibili anch'essi di trattazione congiunta poiché strettamente connessi, si rileva che, con essi, si duole Parte_1 del mancato riconoscimento degli ulteriori interessi di mora, per complessivi € 822.164,15, maturati a seguito del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta e produttivi a loro volta, secondo lo schema utilizzato per i crediti in linea capitale, di interessi anatocistici.
Il Tribunale ha respinto la domanda, rilevando come le note di debito poste a fondamento della stessa (con indicati il nominativo della società cedente il credito originario tardivamente pagato, la fattura portante tale credito, la decorrenza e quantificazione dell'interesse, l'indicazione dell'avvenuto pagamento del capitale da parte della convenuta) costituiscano pur sempre atti di parte, privi di valore probatorio in quanto non corredati da documentazione idonea a confermare l'esistenza dei titoli sottostanti.
Ha inoltre osservato come, a fronte di ampia contestazione di
[...] rispetto alla voce di credito in esame, si sia Controparte_1 Parte_1 limitata ad effettuare produzioni “in modo alluvionale e senza suddivisione organica, senza deduzione ed allegazione negli atti di causa, ma con mero rinvio per relationem agli allegati di distinti atti di causa” e a riportare per ciascuna nota di debito un “dettaglio di calcolo” con indicazione delle fatture originarie e delle relative cessioni da parte delle originarie Società fornitrici, omettendo tuttavia ogni documentazione utile ad individuare la decorrenza degli interessi (ovvero la data di effettivo incameramento delle somme pagate da , che è elemento fondante Controparte_1
l'autonoma obbligazione azionata sotto il profilo in esame.
Alla luce di tali rilievi, ritiene la Corte di dover confermare la decisione del Giudice di prime cure, sul rilievo della mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito, dovendo questi ultimi essere allegati e precisati dalla parte istante nelle proprie difese e non potendo essere quindi dedotti con la tecnica del mero rinvio per relationem a documenti, nella specie costituiti da “note di debito” emesse a titolo di interessi per ritardato pagamento dalla stessa pretesa creditrice e da tabulati di calcolo Parte_1 da quest'ultima elaborati, senza alcuna specifica produzione, valutazione e trattazione, nello sviluppo della tesi difensiva, dei documenti comprovanti il rapporto di fornitura e i relativi termini di pagamento: elementi imprescindibili, ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. n. 231/2002, per verificare le date di scadenza dei pagamenti riferite ai singoli documenti pagina 17 di 23 n. r.g. 3340/2024
contabili, le modalità di calcolo degli interessi di mora, la loro decorrenza e dunque, complessivamente, la fondatezza della pretesa, che non può essere certamente desunta dalle generiche affermazioni dell'odierna appellante o dai documenti dalla stessa unilateralmente redatti.
Merita aggiungere che sarebbe stato in ogni caso onere di rendere chiaro Parte_1 il contenuto delle sue produzioni, dal momento che non è a rigore compito del Giudice la riconciliazione della documentazione prodotta, né tanto meno il reperimento della stessa sulla base di un rinvio, indistintamente, a tutti i documenti raccolti all'interno di un supporto informatico, senza che ne siano esplicitati il contenuto e la rilevanza nei modi prescritti dalla disciplina processualcivilistica (Cass. n. 11617/11; id. n. 19006/22).
Del resto, quanto alla prova del ritardo nei pagamenti da cui si sarebbe generato il diritto alla corresponsione di interessi moratori, essa è regolata dall'ordinario criterio di cui all'art. 2967 c.c., essendo i fatti costitutivi della domanda rappresentati dalla scadenza dell'obbligazione e dalla data dell'avvenuto pagamento, vale a dire da circostanze nella disponibilità dell'appellante, proprio in aderenza al principio di vicinanza della prova.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve in definitiva confermarsi la quantificazione del credito di parte appellante in complessivi € 174.193,94, dato dalla somma di € 206.130,62 (corrispondente all'importo delle fatture OT RL, già operate le compensazioni fra i relativi importi e quelli di cui alle note di credito emesse nei confronti della medesima Società) e di € 1.6679,64 (operata anche in questo caso la compensazione tra gli importi delle fatture per cui vi è prova della cessione e importi delle note di credito) meno € 33.616,32 (pari all'eccedenza degli importi delle note di credito emesse nei confronti di sugli importi delle fatture emesse da Controparte_23 quest'ultima per cui vi è prova di intervenuta cessione).
Ciò posto, è invece fondato il quinto motivo nella parte in cui deduce che Parte_1 il Tribunale avrebbe dovuto liquidare, a titolo di rimborso delle spese di recupero dei crediti ex art. 6 D. Lgs n. 231/2002, un importo di € 40,00 per ciascuna delle fatture di rimasta insoluta. Controparte_1
Deve condividersi infatti la tesi dell'appellante, secondo cui ogni fattura rappresenta un credito per il quale si è resa necessaria l'attività di recupero.
Merita al riguardo osservare che l'art. 6 D.Lgs. 231/2002 prevede il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Ai sensi del secondo comma, inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario a titolo di risarcimento dei costi di recupero, di pagina 18 di 23 n. r.g. 3340/2024
€ 40,00. Tale importo si riferisce ai costi amministrativi interni sopportati per il recupero di ogni singolo credito derivante da distinte operazioni commerciali, ovvero a tutti quei costi,
a ciò finalizzati, attinenti all'utilizzo della propria entità organizzativa, senza necessità di dimostrazione.
Sull'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento) è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che, investita della questione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, con due successive pronunce ha chiarito che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C 585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfettario l'importo forfettario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva 2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i "costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21; v. altresì, da ultimo, CGUE 4/5/2023, causa C-78/22).
Non è pertanto possibile fornire una diversa interpretazione della norma interna, considerato che, com'è noto, le sentenze interpretative della CGUE vincolano il Giudice nazionale, definendo la portata della norma eurounitaria così come avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Per tale motivo dette pronunzie estendono i loro effetti ai rapporti sorti in epoca precedente, purché non esauriti (Cass. n. 2468/2016).
Consegue a quanto osservato la condanna di Controparte_1
a corrispondere in favore di a titolo di rimborso delle spese di
[...] Parte_1 recupero dei crediti, l'ulteriore somma di € 2.000,00, oltre a quella di € 40,00 già liquidata dal Tribunale per il medesimo titolo, risultando, secondo la riconciliazione operata dal Tribunale, che le fatture insolute, di OT RL e di SOCIO CP_45
UNICO, oggetto di cessione documentata sono pari, rispettivamente, a n. 44 e a n. 7, e così complessivamente a 51.
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Del tutto infondato è invece l'appello incidentale proposto da
[...]
Controparte_1
Quest'ultima, con lo sviluppo di un primo motivo, denuncia l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disateso l'eccezione di carenza di titolarità attiva di
[...]
sul rilievo che non Parte_1 Controparte_1 avrebbe dato prova, da un lato, della presenza in tutti i contratti di appalto di una clausola riguardante il divieto di relativa cessione e, dall'altro, del fatto che tali contratti fossero ancora in corso alla data della cessione e potesse quindi trovare applicazione la norma del Codice degli Appalti, derogatoria rispetto al Codice Civile, introduttiva della possibilità per la P.A. di opporsi alla cessione nei 45 giorni successivi alla notifica.
Sotto il primo profilo, è tuttavia la stessa appellata ad ammettere che la prova della presenza, in ciascuno dei contratti all'origine delle fatture azionate, della clausola contenente il preteso divieto di cessione dei crediti nascenti dal rapporto negoziale non è stata fornita, ancorché affermi che tale prova sarebbe stata “resa impossibile dal fatto che Parte non ha dimostrato a quali prestazioni contrattuali quelle fatture facciano riferimento…”.
In ogni caso, anche a voler ritenere che effettivamente Controparte_1 non sia stata posta in grado di sviluppare compiutamente le proprie difese
[...] per difetto delle allegazioni avversarie, opera nella specie il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Ord. n. 6934/2024), secondo cui le norme speciali che limitano la cessione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione si applicano solo ai contratti di durata ancora in corso di esecuzione.
Avendo infatti tali norme, di carattere eccezionale e da interpretarsi quindi in modo restrittivo, lo scopo di garantire che l'appaltatore o fornitore si privi delle risorse finanziarie necessarie per completare la prestazione, una volta che la fornitura sia già stata eseguita integralmente tale rischio non sussiste più ed il credito, divenuto certo, liquido ed esigibile, perde ogni legame funzionale con l'esecuzione del contratto, potendo quindi essere ceduto liberamente, senza bisogno dell'adesione della P.A.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, nel caso in esame, in cui i contratti intercorsi tra l'odierna appellata e le Società EN si configurano indubitabilmente come contratti di durata, in quanto relativi a prestazioni sviluppate e protratte nel tempo, manca la prova che i crediti ceduti originati da tali contratti, e per i quali è stata accertata l'effettività del lamentato inadempimento, si riferiscano a rapporti ancora in corso.
Per questo motivo non è possibile ritenere che Controparte_1 potesse validamente opporsi alla relativa cessione.
[...]
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Riguardo al secondo motivo di appello incidentale, con cui si denuncia l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui non sono state accolte “l'eccezione di pagamento, di mancata ricezione delle fatture e di prescrizione”, valgono i rilievi svolti in relazione ai primi tre motivi dell'appello principale.
Richiedendo infatti l'adempimento della previsione normativa di cui all'art. 342 c.p.c. l'individuazione puntuale delle parti della sentenza di primo grado oggetto di censura, seguita dalla soluzione alternativa suggerita con l'impugnazione medesima, risulta evidente che nel caso in esame non vi è puntuale indicazione, né illustrazione specifica, da parte dell'appellante incidentale, dei passaggi della pronuncia ritenuti erronei con riferimento ai crediti ceduti per i quali il Giudice di prime cure ha ritenuto ravvisabile il dedotto inadempimento da parte della cessionaria, tenuto conto delle stesse “dichiarazioni contenute nei documenti interni all'Ente prodotti in causa … comprova che alla data di tali documenti talune delle fatture emesse effettivamente non risultavano ancora … saldate” (crediti OT RL), nonché alla luce dei “conteggi in relazione alle poste attive e note di crediti di cui non vi è prova della effettiva titolarità in capo a (crediti Pt_1
). Controparte_45
L'appellata ha in particolare riproposto gli argomenti difensivi già svolti fin dalla propria costituzione in giudizio riguardo alla generale infondatezza della pretesa avversaria, ma ha omesso di spiegare le ragioni per cui avrebbe dovuto essere escluso il riconoscimento delle somme corrispondenti ai crediti ceduti per le quali il Tribunale ha considerato provato l'effettivo inadempimento.
Tanto meno ha motivatamente proposto una soluzione alternativa, in parte qua, rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata.
Il motivo è dunque inammissibile.
Con il terzo mezzo di impugnazione incidentale, Controparte_1 ha infine denunciato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di
[...] pronunciarsi sull'eccezione, svolta ab initio, di indeterminatezza e/o incertezza del credito asseritamente vantato da siccome più volte modificato e rimodulato in Parte_1 corso di causa, senza alcuna adeguata motivazione.
La doglianza non è condivisibile.
L'esame degli atti introduttivi del giudizio di primo grado consente di rilevare che la causa petendi è sempre rimasta invariata, essendo stata costantemente individuata nell'inadempimento contrattuale imputato a controparte;
allo stesso modo, il petitum
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sostanziale è sempre consistito nella richiesta di pagamento della pluralità di crediti oggetto della dedotta cessione.
Le variazioni del quantum operate dalla cessionaria in corso di causa non hanno inciso sull'identità della domanda, ma si sono tradotte in rimodulazioni compatibili con il disposto degli artt. 163 e 183 c.p.c., in quanto l'indicazione dell'importo richiesto non è elemento essenziale ai fini dell'identificazione della domanda, purché resti comunque determinabile sulla base dei criteri esposti.
È noto, del resto, che l'incertezza rilevante ai fini dell'indeterminatezza della domanda ricorre solo quando risulti impossibile per il convenuto comprendere l'origine e l'oggetto della pretesa, così da non potersi adeguatamente difendere.
Nel caso di specie, la parte convenuta non solo ha invece pienamente contestato la fondatezza dell'allegato inadempimento, ma ha anche svolto specifiche difese nel merito, dando prova di aver compreso la domanda in tutte le sue componenti.
Ne consegue che la pretesa avanzata in primo grado era pienamente determinata e determinabile, mentre le successive modifiche del quantum rientrano nel normale esercizio dei poteri di precisazione spettanti alla parte istante.
Il motivo deve essere pertanto rigettato.
Esaurita la disamina di motivi di impugnazione, principale e incidentale, ritiene da ultimo la Corte che la reciproca soccombenza, derivante dall'accoglimento in misura del tutto marginale dell'appello principale e dal rigetto dell'appello incidentale, integri una giusta ragione per compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte sia di
[...]
ex art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come Controparte_1 modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da e in Parte_1 conseguente parziale riforma della sentenza n. 431/2024 del Tribunale di Varese pubblicata pagina 22 di 23 n. r.g. 3340/2024
il 22.4.2024, che nel resto integralmente conferma, condanna
[...]
a corrispondere a l'ulteriore importo di € Controparte_1 Parte_1
2.000,00, oltre a quello di € 40,00 già liquidato, ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 231/2002;
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore Controparte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 25.11.2025
Il Presidente est.
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pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la prima alle Società EN e , la seconda alle Società EN CP_27 CP_27 CP_38 CP_16
e OT, la terza alle Società EN , , CP_17 CP_7 CP_7 CP_46 CP_47
la quarta alle Società EN e , la quinta alla Società CP_19 CP_39 Controparte_4 cedente CP_23 pagina 13 di 23