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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 3227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3227 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4636 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. SILVESTRI DARVIN e l'avv. BARBIERI GIANNI Parte_1 parte domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 16/04/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con decorrenza 07 marzo 2025 e, per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 3.598,36 ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, per i fatti di cui è causa, l'importo di € 7.996,35 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR, ovvero la diversa misura che apparirà conforme alle risultanze ed equa”; con vittoria di spese.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto in data 25.1.2024 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno e indeterminato con mansioni di cuoco e inquadramento 2° livello
CCNL applicato. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 7 marzo 2025 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025. Il ricorrente ha anche chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 759/2025) in relazione alle mensilità di dicembre
2024 e gennaio 2025 rimaste insolute anche a seguito della notifica del precetto (cfr. doc. 3).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di mensilità di febbraio e marzo
2025, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che l'art. 2119
c.c. dispone che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (…) senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. Sull'interpretazione di tale disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che “Le norme giuridiche, fra le quali si annovera la richiamata disposizione codicistica in tema di giusta causa di recesso, si dicono "elastiche" perché, al fine di sanzionare fatti omissivi o commessivi
2 illeciti posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie (o tenuti ad osservare determinati comportamenti), rimandano - per quanto attiene alla definizione di illiceità della condotta - a modelli o clausole di contenuto generale, stante l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali configuranti l'illecito nonchè il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto tanto da imporre accertamenti di fatti che si compenetrano strettamente con valutazioni di carattere giuridico. Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360
c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli "standars" valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti "standars" valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziali e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.
6. Detti principi affermati dai giudici di legittimità (cfr. di recente anche Cass. 20/5/2019 n.
13534; Cass. 23/3/2018 n. 7305) trovano conforto pieno anche nella portata e nel significato che si è dato alle clausole generali di "correttezza e buona fede" ed al principio della "ragionevolezza", che se anche a non volerle ritenere norme flessibili o clausole generali costituiscono di certo criteri o canoni giuridici di valutazione su cui deve comunque misurarsi la tenuta di ciascuna fattispecie scrutinata, dal momento che, come si è rilevato in dottrina, il diritto non può disattende "la ragionevolezza", cioè tutto ciò che è
"ragionevole", "congruo", "adeguato" o che risponda "alla buona fede" o alla
"diligenza"; termini questi che come si è fatto rilevare anche in sede dottrinaria, ricorrono con frequenza nelle direttive Europee e nelle sentenze della Corte di Giustizia. In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di
3 essere concretizzata dall'interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazionale”.
5. Nel caso in esame, il lavoratore ha dato adeguatamente conto della sussistenza di una giusta causa di dimissioni stante il documentato e significativo ritardo nel pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025.
6. Tale comportamento datoriale costituisce sicuramente un grave e reiterato inadempimento alla sua precisa obbligazione di pagare al dipendente gli stipendi alle singole scadenze mensili. Del resto, sarebbe stato esclusivo onere della società resistente dare prova del proprio adempimento o del fatto estintivo dell'obbligazione. Rimanendo contumace, tale onere probatorio è rimasto evidentemente insoddisfatto, con conseguente accertamento della giusta causa delle dimissioni del ricorrente e conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
7. Per le restanti domande (mensilità di febbraio, marzo 2025 e TFR), come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul
4 debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
8. Il datore di lavoro nel rimanere contumace, non CP_1 ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di
€11.594,71, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Nel dettaglio:
- € 4.428,75, a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio e marzo 2025;
- € 3.567,60, a titolo di TFR
- € 3.598,36, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 208
e 209 del CCNL di categoria
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle CP_1 stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta la sussistenza della giusta causa di dimissioni;
2. condanna al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro €11.594,71 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 2.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
5
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'avv. SILVESTRI DARVIN e l'avv. BARBIERI GIANNI Parte_1 parte domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: differenze retributive
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 16/04/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...] chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente con decorrenza 07 marzo 2025 e, per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso pari ad € 3.598,36 ovvero la diversa misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente, per i fatti di cui è causa, l'importo di € 7.996,35 a titolo di retribuzioni non corrisposte e TFR, ovvero la diversa misura che apparirà conforme alle risultanze ed equa”; con vittoria di spese.
2. Parte convenuta, benché ritualmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia
3. Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, il Giudice ha invitato alla discussione all'esito della quale ha pronunciato sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
2. Per quanto rileva ai fini della presente causa, è documentale che il ricorrente sia stato assunto in data 25.1.2024 alle Parte_1 dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1 pieno e indeterminato con mansioni di cuoco e inquadramento 2° livello
CCNL applicato. Il rapporto di lavoro con la società resistente è cessato in data 7 marzo 2025 a seguito di dimissioni per giusta causa rassegnate a seguito del mancato pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio e febbraio 2025. Il ricorrente ha anche chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo (n. 759/2025) in relazione alle mensilità di dicembre
2024 e gennaio 2025 rimaste insolute anche a seguito della notifica del precetto (cfr. doc. 3).
3. Con il presente ricorso, il ricorrente lamenta di essere rimasto creditore delle somme spettanti a titolo di mensilità di febbraio e marzo
2025, oltre al TFR e all'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Sotto un profilo di ordine generale, giova rammentare che l'art. 2119
c.c. dispone che “ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto (…) senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. Sull'interpretazione di tale disposizione, la Corte di cassazione ha chiarito che “Le norme giuridiche, fra le quali si annovera la richiamata disposizione codicistica in tema di giusta causa di recesso, si dicono "elastiche" perché, al fine di sanzionare fatti omissivi o commessivi
2 illeciti posti in essere da soggetti appartenenti a determinate categorie (o tenuti ad osservare determinati comportamenti), rimandano - per quanto attiene alla definizione di illiceità della condotta - a modelli o clausole di contenuto generale, stante l'impossibilità di identificare in via preventiva ed astratta tutti i possibili comportamenti materiali configuranti l'illecito nonchè il collegamento della previsione normativa astratta al caso concreto tanto da imporre accertamenti di fatti che si compenetrano strettamente con valutazioni di carattere giuridico. Da tali premesse consegue, tenuto conto del tradizionale criterio distintivo tra giudizio di fatto e giudizio di legittimità, che l'applicazione delle norme elastiche non può essere censurata in sede di legittimità allorquando detta applicazione rappresenti la risultante logica e motivata della specificità dei fatti accertati e valutati nel loro globale contesto, mentre rimane praticabile il sindacato di legittimità ex art. 360
c.p.c., n. 3, nei casi in cui gli "standars" valutativi, sulla base dei quali è stata definita la controversia, finiscano per collidere con i principi costituzionali, con quelli generali dell'ordinamento, con precise norme suscettibili di applicazione in via estensiva o analogica, ed infine anche nei casi in cui i suddetti "standars" valutativi si pongano in contrasto con regole che si configurano, per la costante e pacifica applicazione giurisprudenziali e per il carattere di generalità assunta, come diritto vivente.
6. Detti principi affermati dai giudici di legittimità (cfr. di recente anche Cass. 20/5/2019 n.
13534; Cass. 23/3/2018 n. 7305) trovano conforto pieno anche nella portata e nel significato che si è dato alle clausole generali di "correttezza e buona fede" ed al principio della "ragionevolezza", che se anche a non volerle ritenere norme flessibili o clausole generali costituiscono di certo criteri o canoni giuridici di valutazione su cui deve comunque misurarsi la tenuta di ciascuna fattispecie scrutinata, dal momento che, come si è rilevato in dottrina, il diritto non può disattende "la ragionevolezza", cioè tutto ciò che è
"ragionevole", "congruo", "adeguato" o che risponda "alla buona fede" o alla
"diligenza"; termini questi che come si è fatto rilevare anche in sede dottrinaria, ricorrono con frequenza nelle direttive Europee e nelle sentenze della Corte di Giustizia. In altri e riassuntivi termini la giusta causa di recesso integra una clausola generale (o norma elastica), che richiede di
3 essere concretizzata dall'interprete mediante specificazioni che si traducano in parametri normativi e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi fattuali da esaminare sul piano normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se rispondente al requisito del minimo costituzionale del nucleo motivazionale”.
5. Nel caso in esame, il lavoratore ha dato adeguatamente conto della sussistenza di una giusta causa di dimissioni stante il documentato e significativo ritardo nel pagamento delle retribuzioni di dicembre 2024, gennaio, febbraio e marzo 2025.
6. Tale comportamento datoriale costituisce sicuramente un grave e reiterato inadempimento alla sua precisa obbligazione di pagare al dipendente gli stipendi alle singole scadenze mensili. Del resto, sarebbe stato esclusivo onere della società resistente dare prova del proprio adempimento o del fatto estintivo dell'obbligazione. Rimanendo contumace, tale onere probatorio è rimasto evidentemente insoddisfatto, con conseguente accertamento della giusta causa delle dimissioni del ricorrente e conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.
7. Per le restanti domande (mensilità di febbraio, marzo 2025 e TFR), come noto, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul
4 debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (ex plurimis
Cass., n. 15677 del 03/07/2009).
8. Il datore di lavoro nel rimanere contumace, non CP_1 ha evidentemente assolto a tale onere e va quindi condannato al pagamento in favore della ricorrente del complessivo importo di
€11.594,71, come da conteggi in questa sede condivisi in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del CCNL, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. Nel dettaglio:
- € 4.428,75, a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio e marzo 2025;
- € 3.567,60, a titolo di TFR
- € 3.598,36, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex artt. 208
e 209 del CCNL di categoria
**
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata al pagamento delle CP_1 stesse liquidate come in dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1. accerta la sussistenza della giusta causa di dimissioni;
2. condanna al pagamento in favore di parte CP_1 ricorrente della somma complessiva di euro €11.594,71 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
3. condanna alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida in complessivi € 2.700,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e 15% spese generali.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 08/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Eleonora Palmisani
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